Articolo 1 della Legge 12 aprile 1973, n. 201
Articolo 2
Versione
1 giugno 1973
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le convenzioni tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e in materia di imposte sulla successione mortis causa, concluse a Roma il 22 aprile 1968, nonche' lo scambio di note che modifica la seconda di dette convenzioni, effettuato a Roma il 19 febbraio-21 marzo 1970.
Entrata in vigore il 1 giugno 1973