Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 59
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Difetto di motivazione

    Il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa della rinuncia al ricorso nei confronti dell'Ente impositore, che ha determinato la consumazione del potere di impugnazione dell'atto.

  • Inammissibile
    Difetto di potere del Consorzio

    Il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa della rinuncia al ricorso nei confronti dell'Ente impositore, che ha determinato la consumazione del potere di impugnazione dell'atto.

  • Inammissibile
    Illegittima determinazione del contributo

    Il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa della rinuncia al ricorso nei confronti dell'Ente impositore, che ha determinato la consumazione del potere di impugnazione dell'atto.

  • Inammissibile
    Mancanza di beneficio diretto

    Il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa della rinuncia al ricorso nei confronti dell'Ente impositore, che ha determinato la consumazione del potere di impugnazione dell'atto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 59
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone
    Numero : 59
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo