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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BIANCHI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 115/2025 depositato il 08/02/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - CF Ente di Riscossione
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica ON RO - CF CB RO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica Della Calabria - CF CB Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. DOCUMENTO N. 23227819 BONIFICA 2022
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il signor Ricorrente_2 ha proposto ricorso nei confronti della società di riscossione Area S.r.l. e del Consorzio_1 , per l'annullamento dell'avviso di accertamento in epigrafe indicato, avente ad oggetto il preteso versamento dei contributi consortili.
Il ricorrente ha eccepito il difetto di motivazione, il difetto di potere di capo al Consorzio di esigere i contributi,
l'illegittima determinazione del contributo, la mancanza di un beneficio diretto ai propri fondi derivante dall'attività del Consorzio, ed ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la società Area s.r.l. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Successivamente parte ricorrente ha presentato istanza di rinuncia al ricorso nei confronti del Consorzio di
Bonifica.
Ebbene il ricorso va dichiarato inammissibile poiché la rinuncia al ricorso, dunque all'azione e non alla pretesa, nei confronti dell'Ente impositore determina la consumazione del potere di impugnazione dell'atto, che peraltro non può continuare ad essere esercitato disgiuntamente nei confronti della sola società in rapporto peraltro ad eccezioni di merito che riguardano l'attività del primo.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, legittimando la decisione della causa con sentenza breve ex art. 47 ter, comma 3, D.L.vo 542/1996.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Crotone, Sezione II, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della società di riscossione Area s.r.l., liquidate in euro 150, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore della stessa.
Crotone, 13.1.2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BIANCHI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 115/2025 depositato il 08/02/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - CF Ente di Riscossione
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica ON RO - CF CB RO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica Della Calabria - CF CB Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. DOCUMENTO N. 23227819 BONIFICA 2022
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il signor Ricorrente_2 ha proposto ricorso nei confronti della società di riscossione Area S.r.l. e del Consorzio_1 , per l'annullamento dell'avviso di accertamento in epigrafe indicato, avente ad oggetto il preteso versamento dei contributi consortili.
Il ricorrente ha eccepito il difetto di motivazione, il difetto di potere di capo al Consorzio di esigere i contributi,
l'illegittima determinazione del contributo, la mancanza di un beneficio diretto ai propri fondi derivante dall'attività del Consorzio, ed ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la società Area s.r.l. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Successivamente parte ricorrente ha presentato istanza di rinuncia al ricorso nei confronti del Consorzio di
Bonifica.
Ebbene il ricorso va dichiarato inammissibile poiché la rinuncia al ricorso, dunque all'azione e non alla pretesa, nei confronti dell'Ente impositore determina la consumazione del potere di impugnazione dell'atto, che peraltro non può continuare ad essere esercitato disgiuntamente nei confronti della sola società in rapporto peraltro ad eccezioni di merito che riguardano l'attività del primo.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, legittimando la decisione della causa con sentenza breve ex art. 47 ter, comma 3, D.L.vo 542/1996.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Crotone, Sezione II, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della società di riscossione Area s.r.l., liquidate in euro 150, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore della stessa.
Crotone, 13.1.2026