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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/06/2025, n. 4922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4922 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6152/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio Sammarro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6152 del R.G.A.C. dell'anno 2025, decisa nel termine concesso all'esito della discussione orale del 10.06.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c. e vertente
TRA
(Cod. Fisc. / P. IVA , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli Avv.ti Thomas Marco Fiamingo e Cristian Cerza;
RICORRENTE
E
(Cod. Fisc. ), residente in [...] C.F._1
Solferino n. 9/B;
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: rilascio immobile e pagamento.
CONCLUSIONI
Per la cooperativa ricorrente:
- accertare la decadenza dalla qualità di socio della signora e per l'effetto, dichiarare CP_1
risolti i contratti sottoscritti tra le parti rispettivamente in data 03 marzo 2006 e 10 ottobre 2006 e, conseguentemente, dichiarare cessato il diritto della ad occupare l'immobile sito in ET CP_1
ES (MI), via Solferino n. 9/B e il box ad uso autorimessa ubicato in ET ES (MI), via
Solferino, n. 11, di proprietà di e ad ella assegnati in Parte_1
godimento;
- condannare al rilascio degli immobili per cui è causa liberi da cose e persone e CP_1 condannare la stessa al pagamento dell'importo complessivo di € 15.423,69, a titolo di canoni di godimento, indennità di occupazione e spese non corrisposte alla ricorrente, e/o la diversa somma che
pagina 1 di 4 verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dalla data della presente domanda sino al giorno dell'effettivo ristoro.
Per la resistente:
- Non precisate - contumace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La già Controparte_2 Controparte_3 ed a propria volta già
[...] Controparte_4 premesso che era proprietaria dell'immobile sito in ET ES, via Solferino n. 9/B, che con atto di assegnazione del 03 marzo 2006 assegnava in godimento a all'epoca socia della CP_1
l'appartamento n. 3 ubicato al piano terra dell'immobile sociale costruito in ET CP_2
ES (MI), via Solferino n. 9/B e composto da n. 2 locali e relativi servizi di complessivi mq 51, unitamente al vano cantina pertinenziale n. 13 dello stabile sociale, con decorrenza dal 01 aprile 2006, che con atto di assegnazione del 10 ottobre 2006 assegnava altresì in godimento alla anche un CP_1
box ad uso autorimessa ubicato in ET ES (MI), via Solferino, n. 11, con decorrenza dalla medesima data, che con la stipula di tali atti la si obbligava a corrispondere alla cooperativa CP_1
l'importo di € 2.780,00, oltre IVA di legge a titolo di canone annuo di godimento dell'immobile ed €
620,00, oltre IVA, a titolo di canone annuo di godimento del box auto, oltre oneri accessori e servizi generali resi dalla Cooperativa e altre spese deliberate dal C.d.A., che la provvedeva solo CP_1 parzialmente al versamento del corrispettivo di godimento e delle spese condominiali tant'è che al 31 gennaio 2024 risultava debitrice di € 9.254,28 in relazione alle fatture n. 220002521 del 10/10/2022, n.
230000459 del 27/01/2023, n. 230001093 del 17/04/2023, n. 230001784 del 17/07/2023, n. 230002400 del 3/10/2023 n. 240000471/S del 31/01/2024, che pertanto il Consiglio di amministrazione con delibera del 25 gennaio 2024 deliberava l'esclusione della signora dalla compagine Parte_2 sociale ai sensi dell'art. 11 lettera c) dello Statuto sociale dell'allora Controparte_3
comunicata a mezzo raccomandata a.r. e diventata definitiva in difetto di impugnazione nel termine di sessanta giorni, che nonostante l'intervenuta risoluzione dei rapporti la continuava ad occupare CP_1
l'immobile e il posto auto senza corrispondere la relativa indennità di occupazione e senza partecipare alle spese condominiali dovute, non provvedendo quindi al pagamento delle fatture n. 240001075/S del
21/02/2024, n. 240001922/S1 del 17/07/2024, n. 240002664/S1 del 07/10/2024, n. 240002988/S1 del
18/12/2024, e n. 250000566/S1 del 21/01/2025, per un importo complessivo di € 6.169,41, chiedeva di dichiarare la decadenza dalla qualità di socio di e, per l'effetto, di dichiarare risolti i CP_1
contratti e, conseguentemente, di dichiarare cessato il diritto ad occupare gli immobile, e di condannare pagina 2 di 4 al rilascio degli stessi ed al pagamento dell'importo complessivo di € 15.423,69 a titolo di CP_1
canoni di godimento, indennità di occupazione e spese oltre interessi.
restava contumace. CP_1
All'udienza del 10.06.2025 all'esito della discussione orale il giudice riservava il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c..
La domanda è fondata e dev'essere pertanto accolta nei termini appresso detti.
Anzitutto deve ritenersi accertata la qualità in capo a di socia assegnataria in godimento CP_1 con decorrenza dal 01 aprile 2006 dell'appartamento n. 3 ubicato al piano terra dell'immobile sociale costruito in ET ES (MI), via Solferino n. 9/B e composto da n. 2 locali e relativi servizi di complessivi mq 51, unitamente al vano cantina pertinenziale n. 13 dello stabile sociale, nonché di un box ad uso autorimessa ubicato in ET ES (MI), via Solferino, n. 11 n.08/02/101, come risulta dall'atto di assegnazione dell'alloggio sociale del 03 marzo 2006 e dall'atto di assegnazione del box del 10 ottobre 2006 allegati.
Tanto premesso, dev'essere dichiarata la decadenza dalla qualità di socio di atteso che CP_1
con delibera del 25.01.2024 il Consiglio di Amministrazione della società cooperativa ha deliberato la sua esclusione da socio della cooperativa ai sensi dell'articolo 11 comma c) dello Statuto sociale per morosità ed ha quindi comunicato la delibera di decadenza.
Al riguardo va infatti osservato che la società Cooperativa ha prodotto la raccomandata A.R. del
7.02.2024 che dava atto dell'intervenuta esclusione con la citata delibera comunicata per compiuta giacenza in data 10.10.2024, mentre non si é costituita in giudizio né si è presentata, CP_1
mostrando disinteresse per la controversia, e non ha in particolare allegato né dimostrato di avere titolo a continuare a godere dell'appartamento e di vare corrisposto le somme azionate, pur essendo gravata dal relativo onere, in applicazione del principio dell'inerenza probatoria.
In base a tali considerazioni, dunque, dev'essere dichiarata la risoluzione degli atti di assegnazione in godimento, nonché l'occupazione senza titolo della resistente che dev'essere condannata al rilascio degli immobili ed al pagamento della somma di € 15.423,69 a titolo di canoni di godimento, indennità di occupazione e spese oltre interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'impegno profuso nelle fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- Accoglie la domanda per l'effetto dichiara l'intervenuta decadenza di dalla qualità di CP_1
socio, la risoluzione dei contratti sottoscritti tra le parti rispettivamente in data 03 marzo 2006 e 10
pagina 3 di 4 ottobre 2006 e, conseguentemente, la cessazione il diritto della ad occupare l'immobile sito CP_1
in ET ES (MI), via Solferino n. 9/B e il box ad uso autorimessa ubicato in ET
ES (MI), via Solferino, n. 11,
- condanna altresì al rilascio degli immobili per cui è causa liberi da cose e persone CP_1 nonché al pagamento dell'importo complessivo di € 15.423,69, a titolo di canoni di godimento, indennità di occupazione e spese oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, ed al rimborso delle spese di lite che liquida in € 294,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 16 giugno 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio Sammarro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6152 del R.G.A.C. dell'anno 2025, decisa nel termine concesso all'esito della discussione orale del 10.06.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c. e vertente
TRA
(Cod. Fisc. / P. IVA , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli Avv.ti Thomas Marco Fiamingo e Cristian Cerza;
RICORRENTE
E
(Cod. Fisc. ), residente in [...] C.F._1
Solferino n. 9/B;
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: rilascio immobile e pagamento.
CONCLUSIONI
Per la cooperativa ricorrente:
- accertare la decadenza dalla qualità di socio della signora e per l'effetto, dichiarare CP_1
risolti i contratti sottoscritti tra le parti rispettivamente in data 03 marzo 2006 e 10 ottobre 2006 e, conseguentemente, dichiarare cessato il diritto della ad occupare l'immobile sito in ET CP_1
ES (MI), via Solferino n. 9/B e il box ad uso autorimessa ubicato in ET ES (MI), via
Solferino, n. 11, di proprietà di e ad ella assegnati in Parte_1
godimento;
- condannare al rilascio degli immobili per cui è causa liberi da cose e persone e CP_1 condannare la stessa al pagamento dell'importo complessivo di € 15.423,69, a titolo di canoni di godimento, indennità di occupazione e spese non corrisposte alla ricorrente, e/o la diversa somma che
pagina 1 di 4 verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dalla data della presente domanda sino al giorno dell'effettivo ristoro.
Per la resistente:
- Non precisate - contumace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La già Controparte_2 Controparte_3 ed a propria volta già
[...] Controparte_4 premesso che era proprietaria dell'immobile sito in ET ES, via Solferino n. 9/B, che con atto di assegnazione del 03 marzo 2006 assegnava in godimento a all'epoca socia della CP_1
l'appartamento n. 3 ubicato al piano terra dell'immobile sociale costruito in ET CP_2
ES (MI), via Solferino n. 9/B e composto da n. 2 locali e relativi servizi di complessivi mq 51, unitamente al vano cantina pertinenziale n. 13 dello stabile sociale, con decorrenza dal 01 aprile 2006, che con atto di assegnazione del 10 ottobre 2006 assegnava altresì in godimento alla anche un CP_1
box ad uso autorimessa ubicato in ET ES (MI), via Solferino, n. 11, con decorrenza dalla medesima data, che con la stipula di tali atti la si obbligava a corrispondere alla cooperativa CP_1
l'importo di € 2.780,00, oltre IVA di legge a titolo di canone annuo di godimento dell'immobile ed €
620,00, oltre IVA, a titolo di canone annuo di godimento del box auto, oltre oneri accessori e servizi generali resi dalla Cooperativa e altre spese deliberate dal C.d.A., che la provvedeva solo CP_1 parzialmente al versamento del corrispettivo di godimento e delle spese condominiali tant'è che al 31 gennaio 2024 risultava debitrice di € 9.254,28 in relazione alle fatture n. 220002521 del 10/10/2022, n.
230000459 del 27/01/2023, n. 230001093 del 17/04/2023, n. 230001784 del 17/07/2023, n. 230002400 del 3/10/2023 n. 240000471/S del 31/01/2024, che pertanto il Consiglio di amministrazione con delibera del 25 gennaio 2024 deliberava l'esclusione della signora dalla compagine Parte_2 sociale ai sensi dell'art. 11 lettera c) dello Statuto sociale dell'allora Controparte_3
comunicata a mezzo raccomandata a.r. e diventata definitiva in difetto di impugnazione nel termine di sessanta giorni, che nonostante l'intervenuta risoluzione dei rapporti la continuava ad occupare CP_1
l'immobile e il posto auto senza corrispondere la relativa indennità di occupazione e senza partecipare alle spese condominiali dovute, non provvedendo quindi al pagamento delle fatture n. 240001075/S del
21/02/2024, n. 240001922/S1 del 17/07/2024, n. 240002664/S1 del 07/10/2024, n. 240002988/S1 del
18/12/2024, e n. 250000566/S1 del 21/01/2025, per un importo complessivo di € 6.169,41, chiedeva di dichiarare la decadenza dalla qualità di socio di e, per l'effetto, di dichiarare risolti i CP_1
contratti e, conseguentemente, di dichiarare cessato il diritto ad occupare gli immobile, e di condannare pagina 2 di 4 al rilascio degli stessi ed al pagamento dell'importo complessivo di € 15.423,69 a titolo di CP_1
canoni di godimento, indennità di occupazione e spese oltre interessi.
restava contumace. CP_1
All'udienza del 10.06.2025 all'esito della discussione orale il giudice riservava il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c..
La domanda è fondata e dev'essere pertanto accolta nei termini appresso detti.
Anzitutto deve ritenersi accertata la qualità in capo a di socia assegnataria in godimento CP_1 con decorrenza dal 01 aprile 2006 dell'appartamento n. 3 ubicato al piano terra dell'immobile sociale costruito in ET ES (MI), via Solferino n. 9/B e composto da n. 2 locali e relativi servizi di complessivi mq 51, unitamente al vano cantina pertinenziale n. 13 dello stabile sociale, nonché di un box ad uso autorimessa ubicato in ET ES (MI), via Solferino, n. 11 n.08/02/101, come risulta dall'atto di assegnazione dell'alloggio sociale del 03 marzo 2006 e dall'atto di assegnazione del box del 10 ottobre 2006 allegati.
Tanto premesso, dev'essere dichiarata la decadenza dalla qualità di socio di atteso che CP_1
con delibera del 25.01.2024 il Consiglio di Amministrazione della società cooperativa ha deliberato la sua esclusione da socio della cooperativa ai sensi dell'articolo 11 comma c) dello Statuto sociale per morosità ed ha quindi comunicato la delibera di decadenza.
Al riguardo va infatti osservato che la società Cooperativa ha prodotto la raccomandata A.R. del
7.02.2024 che dava atto dell'intervenuta esclusione con la citata delibera comunicata per compiuta giacenza in data 10.10.2024, mentre non si é costituita in giudizio né si è presentata, CP_1
mostrando disinteresse per la controversia, e non ha in particolare allegato né dimostrato di avere titolo a continuare a godere dell'appartamento e di vare corrisposto le somme azionate, pur essendo gravata dal relativo onere, in applicazione del principio dell'inerenza probatoria.
In base a tali considerazioni, dunque, dev'essere dichiarata la risoluzione degli atti di assegnazione in godimento, nonché l'occupazione senza titolo della resistente che dev'essere condannata al rilascio degli immobili ed al pagamento della somma di € 15.423,69 a titolo di canoni di godimento, indennità di occupazione e spese oltre interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'impegno profuso nelle fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- Accoglie la domanda per l'effetto dichiara l'intervenuta decadenza di dalla qualità di CP_1
socio, la risoluzione dei contratti sottoscritti tra le parti rispettivamente in data 03 marzo 2006 e 10
pagina 3 di 4 ottobre 2006 e, conseguentemente, la cessazione il diritto della ad occupare l'immobile sito CP_1
in ET ES (MI), via Solferino n. 9/B e il box ad uso autorimessa ubicato in ET
ES (MI), via Solferino, n. 11,
- condanna altresì al rilascio degli immobili per cui è causa liberi da cose e persone CP_1 nonché al pagamento dell'importo complessivo di € 15.423,69, a titolo di canoni di godimento, indennità di occupazione e spese oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo, ed al rimborso delle spese di lite che liquida in € 294,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 16 giugno 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
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