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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 4056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4056 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.2185 /2020 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: risarcimento danni, non patrimoniali, assegnata in decisione all'udienza del
18.09.2025 con la fissazione dei termini previsti dall' art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Domenico Siviero (c.f. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del predetto,
PEC: Email_1
ATTRICE
E
- (p.i. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Madonna (c.f.
) ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di Posta C.F._3
Elettronica Certificata del predetto, PEC Email_2
CONVENUTA
NONCHE'
– (c.f. ) Controparte_2 C.F._4
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
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All'udienza di precisazione delle conclusioni, il procuratore di parte attrice, riportandosi ai propri atti difensivi ed alla CTU espletata in corso di causa, ha concluso per l'accoglimento della domanda introduttiva con vittoria di spese.
Il procuratore della convenuta ha, invece, concluso, come da comparsa di CP_3 costituzione ed altri atti di causa, per il rigetto integrale della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
-1. Con atto di citazione, l'attrice, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_4
quale responsabile civile, nonché la società garante
[...] Controparte_1
al fine di accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità di per
[...] CP_4 la causazione del sinistro avvenuto in data 22.8.2010 in LO e, per l'effetto, di condannarlo in solido con la al risarcimento di tutti i danni patiti e, CP_1 segnatamente, al pagamento di €143.242,20 ovvero nella maggiore o minore somma riconosciuta dal Giudice adito.
Più precisamente, l'attrice ha dedotto che, nelle suddette circostanze di luogo e di tempo, mentre si trovava a bordo del sedile anteriore destro del veicolo Fiat Punto tg.
BN897FH, di proprietà del sig. e da quest'ultimo condotto, con in Persona_1 braccio la neonata che accusava dolori addominali, nel percorrere via Persona_2
Caudina in direzione dell'Ospedale di LO, sito in via Libertà, il veicolo impattava frontalmente con l'autovettura Opel RS tg. CZ030TY condotta dallo il quale, provenendo dalla opposta direzione di marcia, perdeva il CP_4 controllo del proprio veicolo a causa dell'elevata velocità.
A causa di detta collisione e del gravissimo trauma cranico che ne derivava, la neonata cadeva in un progressivo stato di coma profondo per cui veniva Persona_2 trasportata al P.S. dell'Ospedale Santobono ove, ricoverata in prognosi riservata, veniva sottoposta dapprima ad un intervento chirurgico di derivazione ventricolare esterna con accesso dal corno frontale di sx ed impianto d sensore della PIC nonché, successivamente, in data 3.9.2010, ad un intervento di terzo-ventricolo-cisterno- stomia per via endoscopica frontale destra con sostituzione di nuovo sistema di DVE
e nuovo sensore per la misurazione della PIC ed in data 7.9.2010 ad un intervento
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chirurgico di derivazione sub-duro peritoneale sinistra con serbatoio valvolato a bassa pressione.
La minore veniva dimessa in data 13.9.2010 e, dopo un periodo di esami, controlli e pedisseque cure, è stata dichiarata guarita dal dott. , Dirigente Medico Persona_3
I livello UOC di Neurochirurgia Azienda San Sebastiano e Sant'Anna di Caserta, nel febbraio del 2014, pur riconoscendo postumi di persistente e discreta idrocefalia nonché “presenza di disturbi del comportamento da imputare alla lesione traumatica, condizione di invalidità permanente” ed attestando altresì la necessità di un imminente intervento di rimozione del sistema di derivazione sub-duro-peritoneale avvenuto, poi, in data 8.2.2015 con diagnosi “pregresso grave trauma cranico cerebrale portatrice di derivazione liquorale sub duro peritoniale sinistra;
rimozione parziale dello Schunt sub duro peritoniale”.
Il danno biologico subito dalla minore veniva stimato nella misura del 28-30% dal dott. nominato nell'ambito del procedimento incardinato dinanzi al Per_4
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo relativo alla persona di Persona_2
Su tali premesse, l'attrice ha asserito di aver patito una reazione depressiva-ansiosa che ha inciso gravemente sul suo equilibrio psicofisico e ne ha, così, richiesto il ristoro.
Si è, dunque, costituita in giudizio la che ha eccepito, Controparte_1 in via preliminare, l'improponibilità, inammissibilità ed improcedibilità della domanda, la non integrità del contraddittorio, la prescrizione del diritto azionato nonché, nel merito, l'infondatezza dell'avversa domanda in ordine all'an ed al quantum debeatur.
Tenuto conto delle difese svolte dalla compagnia convenuta, l'attrice ha rinunciato alla domanda proposta nei confronti del sig. quale conducente CP_4 dell'autovettura Opel RS tg. CZ030TY, e ha, invece, previa autorizzazione del G.I, convenuto in giudizio effettiva proprietaria del veicolo, che, Controparte_2 malgrado la ritualità della notifica è rimasta contumace.
Esaurita l'istruttoria con l'interrogatorio formale dell'attrice, con l'assunzione delle prove testimoniali richieste ed ammesse e con l'espletamento della consulenza tecnica
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d'ufficio medico-legale, il G.I. ha riservato la causa in decisione all'udienza del
18.9.2025 ed ha assegnato i termini di cui all'art.190 c.p.c..
-2. Tanto premesso in fatto, in via preliminare, va rilevato che malgrado la regolare notifica dell'atto di citazione, non si è costituita la sig. in onde ne Controparte_2 viene dichiarata la contumacia.
-3. Sempre in via preliminare va rilevato che l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata dalla convenuta assicurazione non è fondata, atteso che per aversi nullità dell'atto introduttivo del giudizio per mancata determinazione dell'oggetto della domanda (petitum) o per omessa esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto (causa petendi), non è sufficiente una mera omissione formale degli elementi richiesti dall'art. 163 c.p.c., essendo invece necessario che di essi sia impossibile la individuazione anche attraverso l'esame complessivo dell'atto.
Nel caso di specie, è possibile individuare gli elementi essenziali della pretesa attorea sicché l'eccezione va rigettata.
-4. In rito, occorre inoltre rilevare la procedibilità della domanda avanzata dall' attrice, essendo stata fornita la prova dell'intervenuta preventiva messa in mora della compagnia convenuta mediante invio di richiesta di risarcimento danni a mezzo raccomandata a.r., prodotta in giudizio, ricevuta dalla il 9.9.2015 e del CP_1 decorso del successivo termine previsto dal Codice delle Assicurazioni per l'inizio del giudizio, atteso che l'atto di citazione introduttivo del giudizio de quo è stato notificato alla compagnia assicurativa in data 24.2.2020.
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, la missiva risulta redatta in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dal comma 1 dell'art. 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cd. “Codice delle Assicurazioni private”).
Da tali elementi di natura documentale ben può desumersi come la convenuta impresa designata fosse stata senz'altro posta in condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni avanzata dall'attrice, con la conseguenza che le formalità, anche contenutistiche, contemplate dalle disposizioni normative sopra indicate devono ritenersi avere certamente raggiunto il loro scopo.
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Del resto, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di merito, “La condizione di proponibilità della domanda prevista dall'art. 145 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209
(Cod. ass.) deve ritenersi rispettata ogni qual volta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali di cui all'art. 148, tali da consentire da parte dell'assicuratore una valutazione della richiesta”.
-5. Sempre in via preliminare, giova precisare, con riferimento all'eccezione della convenuta compagnia assicurativa in merito al decorso del termine di prescrizione, che l'art. 2947 c.c. prevede una diversa modulazione del termine prescrizionale in presenza di fatti considerati illeciti ossia una prescrizione quinquennale per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (art. 2947, co. 1 c.c.); una prescrizione biennale per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli (art. 2947, co. 2 c.c.); una prescrizione più lunga, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione ultra-biennale. La regola generale, quindi, postula una prescrizione di due anni nel caso di sinistro stradale. Tale termine può essere “dilatato” nell'ipotesi in cui il fatto costituisca reato. Inoltre, la prescrizione più favorevole si applica indipendentemente dalla promozione dell'azione penale, giacché il maggior termine prescrizionale è correlato all'astratta previsione dell'illecito come reato, non già alla condanna penale (cfr. Cass. sent. n.
3865/2004) sebbene sia sempre necessario l'accertamento del fatto reato.
Ciò premesso, si osserva che i fatti storici allegati nell'atto introduttivo sono certamente idonei a far desumere una condotta penalmente rilevante, essendo già rappresentativi di circostanze integranti il fatto-reato di lesioni personali stradali (art. 590 bis c.p.), o perlomeno di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
Peraltro le lesioni riportate dalla minore in seguito al sinistro sono state tempestivamente documentate.
Sul termine prescrizionale applicabile alla responsabilità da circolazione dei veicoli da cui derivino lesioni personali si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con sentenza n. 27337 del 2008. “Nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice
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civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto- reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto”.
Infine, in continuità con il sopra richiamato orientamento, la S.C. ha statuito che “ai fini dell'applicabilità del più lungo termine prescrizionale di cui al terzo comma dell'art. 2947 c.c., è sufficiente l'astratta qualificazione come reato del fatto dannoso, al di là ed a prescindere dalle condizioni di procedibilità dell'azione” (Cass. III sez. civ., n. 23795/2011) ed è stato anche chiarito che, dovendosi applicare i criteri del diritto civile e trattandosi di accertamento incidentale della sussistenza solo in astratto del reato, non osta neanche la circostanza che la colpa sia stata, eventualmente, valutata solo presuntivamente ex artt. 2054 – 1227 c.c. (cfr. Tribunale di Roma sent. n.
31/2016).
Alla luce dei principi in materia di danno derivante dalla circolazione dei veicoli con lesioni personali, nel caso di specie sembrerebbe, prima facie, che il sinistro si sia verificato per una serie di violazioni al Codice della Strada, così configurando una condotta colposa penalmente rilevante, idonea a integrare gli estremi del reato di lesioni personali stradali colpose ex art. 590-bis c.p., o, quanto meno, di lesioni personali colpose ex art. 590 c.p..
Pertanto, i fatti dedotti in giudizio sono astrattamente sussumibili in una fattispecie di reato, essendo caratterizzati da una chiara violazione di norme cautelari poste a tutela della sicurezza della circolazione.
Dunque, il termine di prescrizione deve intendersi quello previsto dal combinato disposto degli articoli 590 e 157 c.p., corrispondente ad un tempo di sei anni dal fatto, anche se contro il responsabile delle lesioni non è stato avviato alcun procedimento penale e non è nemmeno stata presentata querela da parte della vittima.
Pertanto, alla richiesta risarcitoria afferente ai danni alla persona avanzata dall'attrice, si applica il termine prescrizionale più lungo, in luogo di quello biennale, con conseguente infondatezza dell'eccezione formulata dalla convenuta società.
Infatti, concordemente a quanto innanzi sostenuto, dalla documentazione prodotta da parte attrice risultano regolarmente depositati la lettera di messa in mora inviata alla
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compagnia convenuta mediante raccomandata A.R. in data 9.9.2015 e l'atto di citazione con cui l'attrice ha convenuto in giudizio la predetta compagnia notificato tramite raccomandata A.R. in data 24.2.2020.
Ebbene, tali atti risultano idonei a interrompere il termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2947, comma 2, c.c., atteso che essi costituiscono manifestazioni inequivoche della volontà del creditore di far valere il proprio diritto risarcitorio.
-6. Sempre in via preliminare va rilevata la legittimazione attiva in capo all'attrice.
Invero, la relazione di accertamento tecnico – preventivo in ordine alle lesioni riportate dalla minore la documentazione sanitaria prodotta dall'attrice e la Persona_2 comunicazione di notizia di reato redatta dai Carabinieri intervenuti, senza dubbio indentificano l'attrice come la madre della minore vittima del Persona_2 sinistro stradale occorso in data 22.8.2010 in LO, così comprovando l'allegata relazione familiare.
-7. Ancora in via preliminare, quanto al difetto di legittimazione passiva in capo ai convenuti, giova precisare che dalla sopra menzionata comunicazione di reato redatta dai Carabinieri di LO, depositata in atti dalla stessa compagnia convenuta, si evince che la convenuta è la proprietaria dell'autovettura Opel OR tg. CP_2
CZ030TY coinvolta nel sinistro in esame e che il predetto veicolo, all'epoca del sinistro, era assicurato con la con polizza n. 172409895-08, oggi Controparte_5 incorporata dalla come desunto dallo stesso frontespizio della Controparte_6 comparsa di costituzione e risposta depositata dalla convenuta compagnia assicurativa.
-8. Tanto rilevato, e passando al vaglio della domanda proposta, occorre esaminare le risultanze probatorie esitanti dal presente giudizio circa la dinamica del sinistro per cui
è causa.
Particolarmente rilevante è la ricostruzione del fatto elaborata dai Carabinieri di
LO intervenuti, nell'immediatezza, sul luogo del sinistro.
I militari, invero, sulla scorta dei rilievi effettuati, delle dichiarazioni raccolte, dell'analisi dei danni riportati dai veicoli coinvolti nonché della posizione degli stessi, in stato di quiete, sulla carreggiata, riportavano che: “Si desume che il veicolo Opel
RS (in seguito veicolo A) percorreva questa via Caudina in direzione loc.
Giardinetti, mentre il veicolo Fiat Punto (in seguito veicolo B) percorreva la stessa
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strada nel senso di marcia opposto. Nel tratto di strada interessato la sede era asfaltata, asciutta e priva di anomalie, il volume del traffico era scarso, nonché le condizioni meteo e la luminosità erano ottime. Sulla sede stradale, in corrispondenza del presente punto d'urto (V) venivano rilevate tracce di frenate del veicolo B aventi rispettivamente una lunghezza di 3 e 7 metri circa, a testimonianza che detta autovettura viaggiava a velocità alquanto elevata. Tale circostanza troverebbe riscontro anche nelle dichiarazioni rese dal conducente del veicolo B il quale affermava che al momento stava effettuando il trasporto presso il pronto soccorso del
Presidio Ospedaliero di LO della bambina Lo stesso Persona_2 avrebbe eseguito il sorpasso di un altro veicolo che lo precedeva e rientrato nella propria corsia sarebbe entrato in collisione con il veicolo (A) nella fase di svolta a Sx.
Tale ipotesi troverebbe riscontro dalla rilevazione del presunto punto d'urto presente nella corsia di marcia del veicolo (B). Conseguentemente all'impatto i due veicoli arrestavano la marcia in posizione parallela tra loro e con le parti anteriori rivolte verso lo spigolo SX del marciapiedi in corrispondenza dell'angolo tra la via Caudina
e la via S. Maria della Consolazione. Allo stato, sulla base degli elementi acquisiti
(rilievi planimetrici e descrittivi dei danni riportati dai veicoli), è possibile stabilire che il sinistro sia stato causato dalla manovra eseguita dal conducente del veicolo A il quale avrebbe iniziato la svolta a SX omettendo di dare precedenza al veicolo B e a quello che lo precedeva rimasto sconosciuto.”
Ebbene, dall'analisi della dinamica descritta emergono specifiche violazioni al Codice della Strada imputabili ad entrambi i conducenti dei due veicoli coinvolti.
Per quanto riguarda l'autovettura Opel RS, la manovra di svolta a sinistra è stata intrapresa senza accordare la necessaria precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto, configurando una violazione dell'art. 145 del Codice della Strada. Inoltre, la svolta risulta effettuata senza le cautele richieste dall'art. 154 del Codice sopra richiamato che impone al conducente di assicurarsi che la manovra possa essere compiuta in condizioni di sicurezza, previa idonea valutazione della posizione e della traiettoria degli altri utenti della strada.
Per quanto, invece, riguarda la condotta del conducente del veicolo Fiat Punto, le tracce di frenata presenti sull'asfalto e le dichiarazioni relative all'avvenuto sorpasso
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immediatamente precedente al punto d'urto indicano una velocità non adeguata alle condizioni del tratto stradale, in contrasto con quanto previsto dall'art. 141 del Codice della Strada. La manovra di sorpasso, eseguita poco prima della collisione, non risulta conforme alle prescrizioni dell'art. 148 del medesimo Codice che richiede che il sorpasso sia effettuato solo quando vi sia la certezza di poter rientrare nella corsia di marcia in condizioni di completa sicurezza per sé e per i veicoli provenienti dal senso opposto. La fase di rientro immediatamente prossima al punto d'impatto può inoltre suggerire un temporaneo mancato rispetto dell'obbligo di mantenere correttamente la destra previsto dall'art. 143, in quanto la traiettoria di rientro potrebbe non essere stata allineata in modo regolare.
Da tanto discende, dunque, che la ricostruzione della dinamica del sinistro di cui sopra,
a ben vedere, contrasta con quella prospettata dall' attrice almeno per ciò che concerne il riparto delle responsabilità dei rispettivi conduttori dei due veicoli, atteso che, lungi dal limitare l'efficienza causale del verificarsi del sinistro all'esclusivo ruolo del conducente dell'autovettura di proprietà della convenuta, come sostenuto dall'attrice, evidenzia, piuttosto, una serie di violazioni addebitabili ad entrambi i soggetti coinvolti.
Come noto, il rapporto di polizia, per ciò che concerne le circostanze di fatto accertate nel corso dell'indagine, ha pur sempre, per la sua natura di atto pubblico, un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. civ. sez. III, 17/04/2024, n.10376).
Ebbene, nel caso di specie, non risulta essere stata fornita alcuna prova idonea a infirmare le risultanze del rapporto di polizia;
al contrario, le ulteriori emergenze istruttorie risultano coerenti con la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dagli agenti intervenuti, così confermandone l'attendibilità complessiva.
Del resto, le stesse dichiarazioni spontanee rilasciate all'autorità di Polizia intervenute nell'immediatezza del sinistro sia dal conducente dell'autovettura su cui viaggiava l'attrice, , che dal conducente del veicolo della convenuta, Persona_1 CP_4
frutto di una percezione diretta e immediata degli eventi non ancora
[...] condizionata da ricostruzioni successive o da processi di elaborazione mnemonica,
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convalidano la ricostruzione della dinamica del sinistro enucleata dai militi di cui sopra.
Più di preciso, ha asserito che “In data odierna verso le 15:40 circa, Persona_1 mentre viaggiavo a bordo della mia autovettura Fiat Punto targata BN897FH in compagnia di mia sorella di e della Parte_2 Persona_5 Parte_1 piccola con direzione di marcia dal bivio giardinetti verso il centro Persona_2 di LO percorrendo la via Caudina con direzione di marcia verso l'ospedale in quanto soccorrevo la piccola poiché stava male, appena superato un furgone Per_2
Ford che mi precedeva, all'altezza dell'incrocio con la via Montano, un Opel RS di colore blu che procedeva con direzione di marcia da LO centro in senso contrario al mio improvvisamente svoltava sulla sua sinistra per via Montano, nonostante la brusca frenata rimanendo sulla mia corsia non riuscivo ad evitare la collisione, il veicolo in questione cioè l'Opel si girava su se stesso in senso contrario.”.
Al contempo, ha riferito che “In data odierna verso le ore 15:40 circa CP_4 mentre viaggiavo da solo a bordo della mia autovettura Opel RS targata CZ030TY con direzione di marcia dal centro di LO verso il bivio giardinetti, notavo una
Fiat punto di colore grigio proveniente dalla corsia opposta e precisamente con la direzione di marcia dalla località giardinetti verso LO centro a velocità sostenuta zigzagando, quanto in un attimo perdeva il controllo del veicolo venendo a sbattere sulla parte frontale della mia autovettura occupando la mia corsia, ricordo che la Punto era piena di passeggeri e in particolare davanti lato passeggeri sedeva una donna con in braccio una bambina, dopo l'impatto il conducente di quest'ultimo veicolo scendeva e rivolgendosi nei miei confronti diceva che stava soccorrendo la bambina presso l'ospedale in quanto stava male”.
In particolare, quanto riferito da circa la necessità di trasportare con Persona_1 urgenza la neonata al più vicino pronto soccorso conferisce Persona_2 verosimiglianza alle circostanze già evidenziate dai Carabinieri redigenti secondo cui il conducente dell'autovettura a bordo della quale la neonata viaggiava procedeva a velocità elevata, percorreva una traiettoria non rettilinea sorpassando le autovetture che si frapponevano al presto raggiungimento della meta preventivata e culminava il proprio moto con la perdita del controllo dell'autoveicolo che, combinato con la
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manovra di svolta intrapresa da alla guida della Opel RS, in spregio CP_4 alle norme sulla precedenza, determinava l'inevitabile collisione delle due autovetture.
Inoltre, nella dichiarazione sopra riportata, forniva un dettaglio CP_4 rilevante circa la condotta assunta dall'attrice, confermando che quest'ultima, al momento del sinistro, sedeva sul sedile passeggero anteriore tenendo tra le braccia la bambina, coerentemente con la dinamica descritta dall'attrice nel proprio atto introduttivo cui deve attribuirsi particolare rilevanza quale rappresentazione originaria e scevra da condizionamenti derivanti da esigenze difensive sopravvenute.
Invero, sebbene l'attrice, nel corso del giudizio e, segnatamente, durante l'interrogatorio formale, abbia fornito una versione radicalmente diversa rispetto alle allegazioni formulate nell'atto introduttivo, sostenendo di trovarsi sul sedile posteriore al momento del sinistro, tale ricostruzione, pur essendo stata confermata dalle testi e non appare idonea a scalfire la maggiore credibilità Parte_2 Testimone_1 delle precedenti risultanze.
Più di preciso, le testi, escusse su istanza dell'attrice quali testimoni oculari del sinistro, si sono limitate a ribadire la versione tardivamente introdotta in giudizio, senza apportare elementi autonomi, indipendenti o comunque idonei a corroborarla.
Pertanto, le loro dichiarazioni, prive di riscontri oggettivi estrinseci e rese a sostegno di una ricostruzione sopravvenuta, non possono assumere valore dirimente né superare la genuinità e la coerenza tanto delle dichiarazioni spontanee resa da CP_4 nell'immediatezza dei fatti quanto dell'allegazione originaria dell'attrice.
Da quanto innanzi discende il delinearsi di un ulteriore profilo di colpa addebitabile all'attrice riscontrabile nell'omesso utilizzo dei presidi di sicurezza obbligatori per il trasporto della minore, in violazione dell'art. 172 Codice della Strada.
Ebbene proprio il mancato utilizzo delle misure di sicurezza per il trasporto della minore- ferma la corresponsabilità del conducente della vettura di proprietà della convenuta contumace e del conducente dell'auto in cui si trovava l'attrice quanto alla causazione dello scontro e ferma altresì l'astratta idoneità dell'azione di quest'ultimo conducente a procurare le lesioni patite dalla minore- ha interrotto la sequenza causale, con assorbimento dell'intera efficienza deterministica.
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Invero, non può farsi a meno di evidenziare come la giurisprudenza di legittimità non abbia mancato di chiarire che “In caso di minore che abbia riportato lesioni in seguito al tamponamento della vettura sulla quale era trasportato senza l'utilizzo del seggiolino regolamentare (trattandosi di minore di anni tre), la condotta negligente del conducente, consistente nel mancato impiego del dispositivo di sicurezza, interrompe il nesso causale tra sinistro e lesioni, ed assurge a causa efficiente esclusiva del danno.” (Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2018, n. 3418).
Tanto in applicazione del principio di causalità materiale come descritto dall'art. 41
c.p.p. e art. 1227 c.c., comma 1, secondo cui in presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sent. n.
18094 del 12/09/2005; id. Sez. 1 -, Sentenza n. 92 del 04/01/2017).
Né può ritenersi idonea a giustificare l'omissione delle prescritte cautele l'allegazione dell'attrice, confermata dalle testi escusse e dagli stessi e CP_4 [...]
nelle dichiarazioni rese ai Carabinieri intervenuti, secondo cui tutti i Per_1 passeggeri della Fiat Punto erano intenti a dirigersi al Pronto Soccorso a causa dei dolori addominali accusati dalla neonata.
Difatti, la necessità o urgenza del trasporto non esonera dall'osservanza delle regole di comune prudenza – tra le quali rientra l'utilizzo del seggiolino omologato per i minori – trattandosi di presidi posti a tutela dell'incolumità del trasportato e tanto più necessari proprio nelle situazioni in cui l'ansia o la concitazione possono aumentare il rischio di condotte di guida non pienamente diligenti.
Pertanto, la dedotta emergenza sanitaria non è idonea ad elidere il rilievo causale dell'omissione, né a trasformare in lecito un comportamento che viola una regola
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primaria di sicurezza, la cui inosservanza ha costituito, nel caso di specie, causa efficiente esclusiva delle lesioni riportate dalla minore.
Ne consegue che l'accertamento dell'esclusiva efficienza causale della condotta dell'attrice nella produzione delle lesioni riportate dalla minore si riflette inevitabilmente anche sulla domanda risarcitoria avanzata iure proprio dalla medesima attrice per i danni non patrimoniali asseritamente subiti in conseguenza dell'evento dannoso occorso alla figlia, alla luce del principio generale “quis ex culpa sua damnum sentit, non intelligitur damnum sentire” secondo cui nessuno ha diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni che abbia provocato a sé stesso (Cass. civ. sez.
III, 09/02/2023, n.4054).
Giova premettere che la giurisprudenza di legittimità ammette che il risarcimento del danno non patrimoniale possa spettare anche ai prossimi congiunti della vittima di lesioni personali invalidanti qualora tale pregiudizio costituisca conseguenza immediata e diretta della condotta illecita (Cass., S.U. n. 9556/2002), configurando il fatto come plurioffensivo. In tali ipotesi, infatti, la sofferenza psichica o l'alterazione dell'equilibrio esistenziale subite dal familiare non rappresentano un mero danno riflesso, ma un pregiudizio diretto che trova la sua origine nella lesione subita dal congiunto (Cass. n. 7748/20).
Tuttavia, lungi dal consistere in un danno in re ipsa, il relativo riconoscimento deve inserirsi nella sequenza causale imputabile al responsabile dell'illecito. In altri termini, solo in presenza di un fatto illecito riferibile al convenuto e dotato di efficacia causale rispetto al danno denunciato dal congiunto può radicarsi una posizione risarcitoria in capo a quest'ultimo.
Orbene, nel caso di specie, essendosi accertato che la condotta del conducente dell'autovettura di proprietà della convenuta contumace – pur astrattamente idonea a generare un sinistro – è rimasta priva di efficacia causale nella produzione delle lesioni personali riportate dalla minore, in ragione della condotta imprudente dell'attrice che omettendo di adottare le necessarie misure di sicurezza imposte dall'art. 172 C.d.S., ha interrotto il nesso eziologico tra fatto ed evento per cui non può ritenersi sussistente alcun presupposto per imputare alla parte convenuta il pregiudizio psicologico allegato dalla madre.
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Difatti, resta parimenti escluso che la reazione depressiva-ansiosa lamentata dall'attrice possa essere posta a carico dei convenuti, pur nella sua rilevanza personale ed emotiva, difettando radicalmente il necessario nesso di riferibilità causale del pregiudizio al fatto illecito altrui.
Pertanto, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata, assorbendo altresì il profilo afferente al quantum.
-9. In considerazione dell'esito del presente giudizio, dell'emersione di profili di colpa ascrivibili, in ogni caso, ad entrambi i conducenti delle autovetture coinvolte nel sinistro nonché della soccombenza di attrice, si ritiene che sussistano giustificati Pt_3 motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti
Le spese di ctu , come liquidate in corso di causa, sono invece poste in via definitiva a carico di parte attrice
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di della in persona del suo l.r.p.t,
[...] Controparte_1 nonché di ( nella contumacia di quest così decide: Controparte_2 CP_7
a) Rigetta la domanda proposta dall'attrice;
b) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
c) Condanna parte attrice al pagamento delle spese per la ctu espletata come liquidate in corso di causa
Così deciso in S. Maria C.V.15/12/2025
LA GIUDICE
dott.ssa Ida D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.2185 /2020 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: risarcimento danni, non patrimoniali, assegnata in decisione all'udienza del
18.09.2025 con la fissazione dei termini previsti dall' art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Domenico Siviero (c.f. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del predetto,
PEC: Email_1
ATTRICE
E
- (p.i. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Madonna (c.f.
) ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di Posta C.F._3
Elettronica Certificata del predetto, PEC Email_2
CONVENUTA
NONCHE'
– (c.f. ) Controparte_2 C.F._4
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
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All'udienza di precisazione delle conclusioni, il procuratore di parte attrice, riportandosi ai propri atti difensivi ed alla CTU espletata in corso di causa, ha concluso per l'accoglimento della domanda introduttiva con vittoria di spese.
Il procuratore della convenuta ha, invece, concluso, come da comparsa di CP_3 costituzione ed altri atti di causa, per il rigetto integrale della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
-1. Con atto di citazione, l'attrice, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_4
quale responsabile civile, nonché la società garante
[...] Controparte_1
al fine di accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità di per
[...] CP_4 la causazione del sinistro avvenuto in data 22.8.2010 in LO e, per l'effetto, di condannarlo in solido con la al risarcimento di tutti i danni patiti e, CP_1 segnatamente, al pagamento di €143.242,20 ovvero nella maggiore o minore somma riconosciuta dal Giudice adito.
Più precisamente, l'attrice ha dedotto che, nelle suddette circostanze di luogo e di tempo, mentre si trovava a bordo del sedile anteriore destro del veicolo Fiat Punto tg.
BN897FH, di proprietà del sig. e da quest'ultimo condotto, con in Persona_1 braccio la neonata che accusava dolori addominali, nel percorrere via Persona_2
Caudina in direzione dell'Ospedale di LO, sito in via Libertà, il veicolo impattava frontalmente con l'autovettura Opel RS tg. CZ030TY condotta dallo il quale, provenendo dalla opposta direzione di marcia, perdeva il CP_4 controllo del proprio veicolo a causa dell'elevata velocità.
A causa di detta collisione e del gravissimo trauma cranico che ne derivava, la neonata cadeva in un progressivo stato di coma profondo per cui veniva Persona_2 trasportata al P.S. dell'Ospedale Santobono ove, ricoverata in prognosi riservata, veniva sottoposta dapprima ad un intervento chirurgico di derivazione ventricolare esterna con accesso dal corno frontale di sx ed impianto d sensore della PIC nonché, successivamente, in data 3.9.2010, ad un intervento di terzo-ventricolo-cisterno- stomia per via endoscopica frontale destra con sostituzione di nuovo sistema di DVE
e nuovo sensore per la misurazione della PIC ed in data 7.9.2010 ad un intervento
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chirurgico di derivazione sub-duro peritoneale sinistra con serbatoio valvolato a bassa pressione.
La minore veniva dimessa in data 13.9.2010 e, dopo un periodo di esami, controlli e pedisseque cure, è stata dichiarata guarita dal dott. , Dirigente Medico Persona_3
I livello UOC di Neurochirurgia Azienda San Sebastiano e Sant'Anna di Caserta, nel febbraio del 2014, pur riconoscendo postumi di persistente e discreta idrocefalia nonché “presenza di disturbi del comportamento da imputare alla lesione traumatica, condizione di invalidità permanente” ed attestando altresì la necessità di un imminente intervento di rimozione del sistema di derivazione sub-duro-peritoneale avvenuto, poi, in data 8.2.2015 con diagnosi “pregresso grave trauma cranico cerebrale portatrice di derivazione liquorale sub duro peritoniale sinistra;
rimozione parziale dello Schunt sub duro peritoniale”.
Il danno biologico subito dalla minore veniva stimato nella misura del 28-30% dal dott. nominato nell'ambito del procedimento incardinato dinanzi al Per_4
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo relativo alla persona di Persona_2
Su tali premesse, l'attrice ha asserito di aver patito una reazione depressiva-ansiosa che ha inciso gravemente sul suo equilibrio psicofisico e ne ha, così, richiesto il ristoro.
Si è, dunque, costituita in giudizio la che ha eccepito, Controparte_1 in via preliminare, l'improponibilità, inammissibilità ed improcedibilità della domanda, la non integrità del contraddittorio, la prescrizione del diritto azionato nonché, nel merito, l'infondatezza dell'avversa domanda in ordine all'an ed al quantum debeatur.
Tenuto conto delle difese svolte dalla compagnia convenuta, l'attrice ha rinunciato alla domanda proposta nei confronti del sig. quale conducente CP_4 dell'autovettura Opel RS tg. CZ030TY, e ha, invece, previa autorizzazione del G.I, convenuto in giudizio effettiva proprietaria del veicolo, che, Controparte_2 malgrado la ritualità della notifica è rimasta contumace.
Esaurita l'istruttoria con l'interrogatorio formale dell'attrice, con l'assunzione delle prove testimoniali richieste ed ammesse e con l'espletamento della consulenza tecnica
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d'ufficio medico-legale, il G.I. ha riservato la causa in decisione all'udienza del
18.9.2025 ed ha assegnato i termini di cui all'art.190 c.p.c..
-2. Tanto premesso in fatto, in via preliminare, va rilevato che malgrado la regolare notifica dell'atto di citazione, non si è costituita la sig. in onde ne Controparte_2 viene dichiarata la contumacia.
-3. Sempre in via preliminare va rilevato che l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata dalla convenuta assicurazione non è fondata, atteso che per aversi nullità dell'atto introduttivo del giudizio per mancata determinazione dell'oggetto della domanda (petitum) o per omessa esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto (causa petendi), non è sufficiente una mera omissione formale degli elementi richiesti dall'art. 163 c.p.c., essendo invece necessario che di essi sia impossibile la individuazione anche attraverso l'esame complessivo dell'atto.
Nel caso di specie, è possibile individuare gli elementi essenziali della pretesa attorea sicché l'eccezione va rigettata.
-4. In rito, occorre inoltre rilevare la procedibilità della domanda avanzata dall' attrice, essendo stata fornita la prova dell'intervenuta preventiva messa in mora della compagnia convenuta mediante invio di richiesta di risarcimento danni a mezzo raccomandata a.r., prodotta in giudizio, ricevuta dalla il 9.9.2015 e del CP_1 decorso del successivo termine previsto dal Codice delle Assicurazioni per l'inizio del giudizio, atteso che l'atto di citazione introduttivo del giudizio de quo è stato notificato alla compagnia assicurativa in data 24.2.2020.
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, la missiva risulta redatta in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dal comma 1 dell'art. 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cd. “Codice delle Assicurazioni private”).
Da tali elementi di natura documentale ben può desumersi come la convenuta impresa designata fosse stata senz'altro posta in condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni avanzata dall'attrice, con la conseguenza che le formalità, anche contenutistiche, contemplate dalle disposizioni normative sopra indicate devono ritenersi avere certamente raggiunto il loro scopo.
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Del resto, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di merito, “La condizione di proponibilità della domanda prevista dall'art. 145 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209
(Cod. ass.) deve ritenersi rispettata ogni qual volta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali di cui all'art. 148, tali da consentire da parte dell'assicuratore una valutazione della richiesta”.
-5. Sempre in via preliminare, giova precisare, con riferimento all'eccezione della convenuta compagnia assicurativa in merito al decorso del termine di prescrizione, che l'art. 2947 c.c. prevede una diversa modulazione del termine prescrizionale in presenza di fatti considerati illeciti ossia una prescrizione quinquennale per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (art. 2947, co. 1 c.c.); una prescrizione biennale per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli (art. 2947, co. 2 c.c.); una prescrizione più lunga, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione ultra-biennale. La regola generale, quindi, postula una prescrizione di due anni nel caso di sinistro stradale. Tale termine può essere “dilatato” nell'ipotesi in cui il fatto costituisca reato. Inoltre, la prescrizione più favorevole si applica indipendentemente dalla promozione dell'azione penale, giacché il maggior termine prescrizionale è correlato all'astratta previsione dell'illecito come reato, non già alla condanna penale (cfr. Cass. sent. n.
3865/2004) sebbene sia sempre necessario l'accertamento del fatto reato.
Ciò premesso, si osserva che i fatti storici allegati nell'atto introduttivo sono certamente idonei a far desumere una condotta penalmente rilevante, essendo già rappresentativi di circostanze integranti il fatto-reato di lesioni personali stradali (art. 590 bis c.p.), o perlomeno di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
Peraltro le lesioni riportate dalla minore in seguito al sinistro sono state tempestivamente documentate.
Sul termine prescrizionale applicabile alla responsabilità da circolazione dei veicoli da cui derivino lesioni personali si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con sentenza n. 27337 del 2008. “Nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice
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civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto- reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto”.
Infine, in continuità con il sopra richiamato orientamento, la S.C. ha statuito che “ai fini dell'applicabilità del più lungo termine prescrizionale di cui al terzo comma dell'art. 2947 c.c., è sufficiente l'astratta qualificazione come reato del fatto dannoso, al di là ed a prescindere dalle condizioni di procedibilità dell'azione” (Cass. III sez. civ., n. 23795/2011) ed è stato anche chiarito che, dovendosi applicare i criteri del diritto civile e trattandosi di accertamento incidentale della sussistenza solo in astratto del reato, non osta neanche la circostanza che la colpa sia stata, eventualmente, valutata solo presuntivamente ex artt. 2054 – 1227 c.c. (cfr. Tribunale di Roma sent. n.
31/2016).
Alla luce dei principi in materia di danno derivante dalla circolazione dei veicoli con lesioni personali, nel caso di specie sembrerebbe, prima facie, che il sinistro si sia verificato per una serie di violazioni al Codice della Strada, così configurando una condotta colposa penalmente rilevante, idonea a integrare gli estremi del reato di lesioni personali stradali colpose ex art. 590-bis c.p., o, quanto meno, di lesioni personali colpose ex art. 590 c.p..
Pertanto, i fatti dedotti in giudizio sono astrattamente sussumibili in una fattispecie di reato, essendo caratterizzati da una chiara violazione di norme cautelari poste a tutela della sicurezza della circolazione.
Dunque, il termine di prescrizione deve intendersi quello previsto dal combinato disposto degli articoli 590 e 157 c.p., corrispondente ad un tempo di sei anni dal fatto, anche se contro il responsabile delle lesioni non è stato avviato alcun procedimento penale e non è nemmeno stata presentata querela da parte della vittima.
Pertanto, alla richiesta risarcitoria afferente ai danni alla persona avanzata dall'attrice, si applica il termine prescrizionale più lungo, in luogo di quello biennale, con conseguente infondatezza dell'eccezione formulata dalla convenuta società.
Infatti, concordemente a quanto innanzi sostenuto, dalla documentazione prodotta da parte attrice risultano regolarmente depositati la lettera di messa in mora inviata alla
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compagnia convenuta mediante raccomandata A.R. in data 9.9.2015 e l'atto di citazione con cui l'attrice ha convenuto in giudizio la predetta compagnia notificato tramite raccomandata A.R. in data 24.2.2020.
Ebbene, tali atti risultano idonei a interrompere il termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2947, comma 2, c.c., atteso che essi costituiscono manifestazioni inequivoche della volontà del creditore di far valere il proprio diritto risarcitorio.
-6. Sempre in via preliminare va rilevata la legittimazione attiva in capo all'attrice.
Invero, la relazione di accertamento tecnico – preventivo in ordine alle lesioni riportate dalla minore la documentazione sanitaria prodotta dall'attrice e la Persona_2 comunicazione di notizia di reato redatta dai Carabinieri intervenuti, senza dubbio indentificano l'attrice come la madre della minore vittima del Persona_2 sinistro stradale occorso in data 22.8.2010 in LO, così comprovando l'allegata relazione familiare.
-7. Ancora in via preliminare, quanto al difetto di legittimazione passiva in capo ai convenuti, giova precisare che dalla sopra menzionata comunicazione di reato redatta dai Carabinieri di LO, depositata in atti dalla stessa compagnia convenuta, si evince che la convenuta è la proprietaria dell'autovettura Opel OR tg. CP_2
CZ030TY coinvolta nel sinistro in esame e che il predetto veicolo, all'epoca del sinistro, era assicurato con la con polizza n. 172409895-08, oggi Controparte_5 incorporata dalla come desunto dallo stesso frontespizio della Controparte_6 comparsa di costituzione e risposta depositata dalla convenuta compagnia assicurativa.
-8. Tanto rilevato, e passando al vaglio della domanda proposta, occorre esaminare le risultanze probatorie esitanti dal presente giudizio circa la dinamica del sinistro per cui
è causa.
Particolarmente rilevante è la ricostruzione del fatto elaborata dai Carabinieri di
LO intervenuti, nell'immediatezza, sul luogo del sinistro.
I militari, invero, sulla scorta dei rilievi effettuati, delle dichiarazioni raccolte, dell'analisi dei danni riportati dai veicoli coinvolti nonché della posizione degli stessi, in stato di quiete, sulla carreggiata, riportavano che: “Si desume che il veicolo Opel
RS (in seguito veicolo A) percorreva questa via Caudina in direzione loc.
Giardinetti, mentre il veicolo Fiat Punto (in seguito veicolo B) percorreva la stessa
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strada nel senso di marcia opposto. Nel tratto di strada interessato la sede era asfaltata, asciutta e priva di anomalie, il volume del traffico era scarso, nonché le condizioni meteo e la luminosità erano ottime. Sulla sede stradale, in corrispondenza del presente punto d'urto (V) venivano rilevate tracce di frenate del veicolo B aventi rispettivamente una lunghezza di 3 e 7 metri circa, a testimonianza che detta autovettura viaggiava a velocità alquanto elevata. Tale circostanza troverebbe riscontro anche nelle dichiarazioni rese dal conducente del veicolo B il quale affermava che al momento stava effettuando il trasporto presso il pronto soccorso del
Presidio Ospedaliero di LO della bambina Lo stesso Persona_2 avrebbe eseguito il sorpasso di un altro veicolo che lo precedeva e rientrato nella propria corsia sarebbe entrato in collisione con il veicolo (A) nella fase di svolta a Sx.
Tale ipotesi troverebbe riscontro dalla rilevazione del presunto punto d'urto presente nella corsia di marcia del veicolo (B). Conseguentemente all'impatto i due veicoli arrestavano la marcia in posizione parallela tra loro e con le parti anteriori rivolte verso lo spigolo SX del marciapiedi in corrispondenza dell'angolo tra la via Caudina
e la via S. Maria della Consolazione. Allo stato, sulla base degli elementi acquisiti
(rilievi planimetrici e descrittivi dei danni riportati dai veicoli), è possibile stabilire che il sinistro sia stato causato dalla manovra eseguita dal conducente del veicolo A il quale avrebbe iniziato la svolta a SX omettendo di dare precedenza al veicolo B e a quello che lo precedeva rimasto sconosciuto.”
Ebbene, dall'analisi della dinamica descritta emergono specifiche violazioni al Codice della Strada imputabili ad entrambi i conducenti dei due veicoli coinvolti.
Per quanto riguarda l'autovettura Opel RS, la manovra di svolta a sinistra è stata intrapresa senza accordare la necessaria precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto, configurando una violazione dell'art. 145 del Codice della Strada. Inoltre, la svolta risulta effettuata senza le cautele richieste dall'art. 154 del Codice sopra richiamato che impone al conducente di assicurarsi che la manovra possa essere compiuta in condizioni di sicurezza, previa idonea valutazione della posizione e della traiettoria degli altri utenti della strada.
Per quanto, invece, riguarda la condotta del conducente del veicolo Fiat Punto, le tracce di frenata presenti sull'asfalto e le dichiarazioni relative all'avvenuto sorpasso
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immediatamente precedente al punto d'urto indicano una velocità non adeguata alle condizioni del tratto stradale, in contrasto con quanto previsto dall'art. 141 del Codice della Strada. La manovra di sorpasso, eseguita poco prima della collisione, non risulta conforme alle prescrizioni dell'art. 148 del medesimo Codice che richiede che il sorpasso sia effettuato solo quando vi sia la certezza di poter rientrare nella corsia di marcia in condizioni di completa sicurezza per sé e per i veicoli provenienti dal senso opposto. La fase di rientro immediatamente prossima al punto d'impatto può inoltre suggerire un temporaneo mancato rispetto dell'obbligo di mantenere correttamente la destra previsto dall'art. 143, in quanto la traiettoria di rientro potrebbe non essere stata allineata in modo regolare.
Da tanto discende, dunque, che la ricostruzione della dinamica del sinistro di cui sopra,
a ben vedere, contrasta con quella prospettata dall' attrice almeno per ciò che concerne il riparto delle responsabilità dei rispettivi conduttori dei due veicoli, atteso che, lungi dal limitare l'efficienza causale del verificarsi del sinistro all'esclusivo ruolo del conducente dell'autovettura di proprietà della convenuta, come sostenuto dall'attrice, evidenzia, piuttosto, una serie di violazioni addebitabili ad entrambi i soggetti coinvolti.
Come noto, il rapporto di polizia, per ciò che concerne le circostanze di fatto accertate nel corso dell'indagine, ha pur sempre, per la sua natura di atto pubblico, un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. civ. sez. III, 17/04/2024, n.10376).
Ebbene, nel caso di specie, non risulta essere stata fornita alcuna prova idonea a infirmare le risultanze del rapporto di polizia;
al contrario, le ulteriori emergenze istruttorie risultano coerenti con la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dagli agenti intervenuti, così confermandone l'attendibilità complessiva.
Del resto, le stesse dichiarazioni spontanee rilasciate all'autorità di Polizia intervenute nell'immediatezza del sinistro sia dal conducente dell'autovettura su cui viaggiava l'attrice, , che dal conducente del veicolo della convenuta, Persona_1 CP_4
frutto di una percezione diretta e immediata degli eventi non ancora
[...] condizionata da ricostruzioni successive o da processi di elaborazione mnemonica,
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convalidano la ricostruzione della dinamica del sinistro enucleata dai militi di cui sopra.
Più di preciso, ha asserito che “In data odierna verso le 15:40 circa, Persona_1 mentre viaggiavo a bordo della mia autovettura Fiat Punto targata BN897FH in compagnia di mia sorella di e della Parte_2 Persona_5 Parte_1 piccola con direzione di marcia dal bivio giardinetti verso il centro Persona_2 di LO percorrendo la via Caudina con direzione di marcia verso l'ospedale in quanto soccorrevo la piccola poiché stava male, appena superato un furgone Per_2
Ford che mi precedeva, all'altezza dell'incrocio con la via Montano, un Opel RS di colore blu che procedeva con direzione di marcia da LO centro in senso contrario al mio improvvisamente svoltava sulla sua sinistra per via Montano, nonostante la brusca frenata rimanendo sulla mia corsia non riuscivo ad evitare la collisione, il veicolo in questione cioè l'Opel si girava su se stesso in senso contrario.”.
Al contempo, ha riferito che “In data odierna verso le ore 15:40 circa CP_4 mentre viaggiavo da solo a bordo della mia autovettura Opel RS targata CZ030TY con direzione di marcia dal centro di LO verso il bivio giardinetti, notavo una
Fiat punto di colore grigio proveniente dalla corsia opposta e precisamente con la direzione di marcia dalla località giardinetti verso LO centro a velocità sostenuta zigzagando, quanto in un attimo perdeva il controllo del veicolo venendo a sbattere sulla parte frontale della mia autovettura occupando la mia corsia, ricordo che la Punto era piena di passeggeri e in particolare davanti lato passeggeri sedeva una donna con in braccio una bambina, dopo l'impatto il conducente di quest'ultimo veicolo scendeva e rivolgendosi nei miei confronti diceva che stava soccorrendo la bambina presso l'ospedale in quanto stava male”.
In particolare, quanto riferito da circa la necessità di trasportare con Persona_1 urgenza la neonata al più vicino pronto soccorso conferisce Persona_2 verosimiglianza alle circostanze già evidenziate dai Carabinieri redigenti secondo cui il conducente dell'autovettura a bordo della quale la neonata viaggiava procedeva a velocità elevata, percorreva una traiettoria non rettilinea sorpassando le autovetture che si frapponevano al presto raggiungimento della meta preventivata e culminava il proprio moto con la perdita del controllo dell'autoveicolo che, combinato con la
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manovra di svolta intrapresa da alla guida della Opel RS, in spregio CP_4 alle norme sulla precedenza, determinava l'inevitabile collisione delle due autovetture.
Inoltre, nella dichiarazione sopra riportata, forniva un dettaglio CP_4 rilevante circa la condotta assunta dall'attrice, confermando che quest'ultima, al momento del sinistro, sedeva sul sedile passeggero anteriore tenendo tra le braccia la bambina, coerentemente con la dinamica descritta dall'attrice nel proprio atto introduttivo cui deve attribuirsi particolare rilevanza quale rappresentazione originaria e scevra da condizionamenti derivanti da esigenze difensive sopravvenute.
Invero, sebbene l'attrice, nel corso del giudizio e, segnatamente, durante l'interrogatorio formale, abbia fornito una versione radicalmente diversa rispetto alle allegazioni formulate nell'atto introduttivo, sostenendo di trovarsi sul sedile posteriore al momento del sinistro, tale ricostruzione, pur essendo stata confermata dalle testi e non appare idonea a scalfire la maggiore credibilità Parte_2 Testimone_1 delle precedenti risultanze.
Più di preciso, le testi, escusse su istanza dell'attrice quali testimoni oculari del sinistro, si sono limitate a ribadire la versione tardivamente introdotta in giudizio, senza apportare elementi autonomi, indipendenti o comunque idonei a corroborarla.
Pertanto, le loro dichiarazioni, prive di riscontri oggettivi estrinseci e rese a sostegno di una ricostruzione sopravvenuta, non possono assumere valore dirimente né superare la genuinità e la coerenza tanto delle dichiarazioni spontanee resa da CP_4 nell'immediatezza dei fatti quanto dell'allegazione originaria dell'attrice.
Da quanto innanzi discende il delinearsi di un ulteriore profilo di colpa addebitabile all'attrice riscontrabile nell'omesso utilizzo dei presidi di sicurezza obbligatori per il trasporto della minore, in violazione dell'art. 172 Codice della Strada.
Ebbene proprio il mancato utilizzo delle misure di sicurezza per il trasporto della minore- ferma la corresponsabilità del conducente della vettura di proprietà della convenuta contumace e del conducente dell'auto in cui si trovava l'attrice quanto alla causazione dello scontro e ferma altresì l'astratta idoneità dell'azione di quest'ultimo conducente a procurare le lesioni patite dalla minore- ha interrotto la sequenza causale, con assorbimento dell'intera efficienza deterministica.
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Invero, non può farsi a meno di evidenziare come la giurisprudenza di legittimità non abbia mancato di chiarire che “In caso di minore che abbia riportato lesioni in seguito al tamponamento della vettura sulla quale era trasportato senza l'utilizzo del seggiolino regolamentare (trattandosi di minore di anni tre), la condotta negligente del conducente, consistente nel mancato impiego del dispositivo di sicurezza, interrompe il nesso causale tra sinistro e lesioni, ed assurge a causa efficiente esclusiva del danno.” (Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2018, n. 3418).
Tanto in applicazione del principio di causalità materiale come descritto dall'art. 41
c.p.p. e art. 1227 c.c., comma 1, secondo cui in presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sent. n.
18094 del 12/09/2005; id. Sez. 1 -, Sentenza n. 92 del 04/01/2017).
Né può ritenersi idonea a giustificare l'omissione delle prescritte cautele l'allegazione dell'attrice, confermata dalle testi escusse e dagli stessi e CP_4 [...]
nelle dichiarazioni rese ai Carabinieri intervenuti, secondo cui tutti i Per_1 passeggeri della Fiat Punto erano intenti a dirigersi al Pronto Soccorso a causa dei dolori addominali accusati dalla neonata.
Difatti, la necessità o urgenza del trasporto non esonera dall'osservanza delle regole di comune prudenza – tra le quali rientra l'utilizzo del seggiolino omologato per i minori – trattandosi di presidi posti a tutela dell'incolumità del trasportato e tanto più necessari proprio nelle situazioni in cui l'ansia o la concitazione possono aumentare il rischio di condotte di guida non pienamente diligenti.
Pertanto, la dedotta emergenza sanitaria non è idonea ad elidere il rilievo causale dell'omissione, né a trasformare in lecito un comportamento che viola una regola
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primaria di sicurezza, la cui inosservanza ha costituito, nel caso di specie, causa efficiente esclusiva delle lesioni riportate dalla minore.
Ne consegue che l'accertamento dell'esclusiva efficienza causale della condotta dell'attrice nella produzione delle lesioni riportate dalla minore si riflette inevitabilmente anche sulla domanda risarcitoria avanzata iure proprio dalla medesima attrice per i danni non patrimoniali asseritamente subiti in conseguenza dell'evento dannoso occorso alla figlia, alla luce del principio generale “quis ex culpa sua damnum sentit, non intelligitur damnum sentire” secondo cui nessuno ha diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni che abbia provocato a sé stesso (Cass. civ. sez.
III, 09/02/2023, n.4054).
Giova premettere che la giurisprudenza di legittimità ammette che il risarcimento del danno non patrimoniale possa spettare anche ai prossimi congiunti della vittima di lesioni personali invalidanti qualora tale pregiudizio costituisca conseguenza immediata e diretta della condotta illecita (Cass., S.U. n. 9556/2002), configurando il fatto come plurioffensivo. In tali ipotesi, infatti, la sofferenza psichica o l'alterazione dell'equilibrio esistenziale subite dal familiare non rappresentano un mero danno riflesso, ma un pregiudizio diretto che trova la sua origine nella lesione subita dal congiunto (Cass. n. 7748/20).
Tuttavia, lungi dal consistere in un danno in re ipsa, il relativo riconoscimento deve inserirsi nella sequenza causale imputabile al responsabile dell'illecito. In altri termini, solo in presenza di un fatto illecito riferibile al convenuto e dotato di efficacia causale rispetto al danno denunciato dal congiunto può radicarsi una posizione risarcitoria in capo a quest'ultimo.
Orbene, nel caso di specie, essendosi accertato che la condotta del conducente dell'autovettura di proprietà della convenuta contumace – pur astrattamente idonea a generare un sinistro – è rimasta priva di efficacia causale nella produzione delle lesioni personali riportate dalla minore, in ragione della condotta imprudente dell'attrice che omettendo di adottare le necessarie misure di sicurezza imposte dall'art. 172 C.d.S., ha interrotto il nesso eziologico tra fatto ed evento per cui non può ritenersi sussistente alcun presupposto per imputare alla parte convenuta il pregiudizio psicologico allegato dalla madre.
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Difatti, resta parimenti escluso che la reazione depressiva-ansiosa lamentata dall'attrice possa essere posta a carico dei convenuti, pur nella sua rilevanza personale ed emotiva, difettando radicalmente il necessario nesso di riferibilità causale del pregiudizio al fatto illecito altrui.
Pertanto, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata, assorbendo altresì il profilo afferente al quantum.
-9. In considerazione dell'esito del presente giudizio, dell'emersione di profili di colpa ascrivibili, in ogni caso, ad entrambi i conducenti delle autovetture coinvolte nel sinistro nonché della soccombenza di attrice, si ritiene che sussistano giustificati Pt_3 motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti
Le spese di ctu , come liquidate in corso di causa, sono invece poste in via definitiva a carico di parte attrice
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di della in persona del suo l.r.p.t,
[...] Controparte_1 nonché di ( nella contumacia di quest così decide: Controparte_2 CP_7
a) Rigetta la domanda proposta dall'attrice;
b) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
c) Condanna parte attrice al pagamento delle spese per la ctu espletata come liquidate in corso di causa
Così deciso in S. Maria C.V.15/12/2025
LA GIUDICE
dott.ssa Ida D'Onofrio
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