CASS
Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/05/2024, n. 17808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17808 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO 2) IN MA nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: IN MA, nato a [...] il [...]; IN LA MO, nata a [...] il [...]; IN SC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI ORSI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 17808 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 18/01/2024 43071/2023 RITENUTO IN FATTO 1.11 Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di AN e RI NO ricorrono per l'annullamento della sentenza del 26 aprile 2023 della Corte di appello di AN che, pronunciando sulle impugnazioni proposte dal Pubblico ministero e da CE NO, AU EN NO, RI NO e PP RE avverso la sentenza del 23 novembre 2021 del Tribunale di Busto Arsizio che, per quanto qui rileva, aveva dichiarato RI NO colpevole del reato di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, 452 quaterdecies cod. pen., e lo aveva condannato alla pena (principale) di due anni e sei mesi di reclusione, oltre pene accessorie, ed aveva assolto AU EN NO e CE NO dai medesimi reati perché il fatto non sussiste (AU EN NO in relazione al capo C) e per non aver commesso il fatto di cui al capo B (AU EN NO e CE NO), ha dichiarato inammissibili gli appelli di AU NO NO e CE NO e, esclusa la recidiva contestata a RI NO, ha ricleterminato la pena nei confronti di questi nella misura di due anni e due mesi ch reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2.11 Procuratore generale limita il gravame alle posizioni di AU EN NO e di CE NO e deduce, al riguardo, la violazione dell'art. 452 quaterdecies cod. pen. e il vizio di motivazione apparente in ordine alla affermata insussistenza del dolo specifico del reato osservando, al riguardo, che la Corte di appello ha confuso l'elemento soggettivo (il fine di ingiusto profitto) con il guadagno illecito concretamente contestato alla società «CAM S.r.l.» e da questa ottenuto anche grazie alle condotte criminose poste in essere da CE NO. Il dolo specifico del reato per il quale si procede, afferma, sussiste a prescindere dall'effettivo conseguimento del profitto e non v'è dubbio che l'NO abbia perseguito una finalità di profitto ingiusto perché ha intermediato a favore di un impianto che egli sapeva non essere autorizzato sia per poter smaltire rifiuti a prezzi più bassi di quelli generalmente praticati sia, soprattutto, per avere la disponibilità di un impianto di destinazione dei rifiuti ulteriore rispetto a quelli di riferimento della C:AM così da potersi accaparrai e una più ampia fetta di mercato, con conseguente incremento dei ricavi, e consentire ai clienti della società di smaltire rifiuti diversi da quelli dichiarati nei FIR. Infatti, prosegue il ricorrente, il profitto contestato nel capo di imputazione (pari ad almeno 90.248,95 euro) è solo una parte di quello conseguito da CAM e, in ogni caso, si tratta di un aspetto distinto dal dolo specifico, considerato che il profitto perseguito dall'agente non necessariamente deve avere contenuto patrimoniale. Nel caso in esame, il fine di profitto è Insito nello svolgimento stesso dell'attività di intermediazione per lo smaltimento dei rifiuti in un impianto non autorizzato, mediazione che ha generato profitti ingiusti a favore di CAM cui i clienti hanno versato i propri corrispettivi. Peraltro, osserva il ricorrente, CE NO risponde del reato di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen. in concorso con UC OT, separatamente giudicato e condannato, con il quale ha condiviso sia la condotta materiale che il programma criminoso relativo al traffico dei rifiuti. La consapevolezza dell'NO CE che l'impianto della ERUS SERVICE non fosse autorizzato risulta dalle dichiarazioni rese in dibattimento dallo stesso imputato e dalle conversazioni intercettate intercorse con lo stesso UC FO. Quanto a AU EN NO, lamenta che la Corte di appello ha confuso il dolo specifico con l'effettivo conseguimento dello scopo cui è finalizzata l'azione. L'imputata, afferma, in quanto dipendente della «Drosi S.r.l.», società che effettuava i trasporti per conto della «Diamond S.r.l.» e riconducibile a RI NO e IE Drosi, ha contribuito alle attività illecite delle due società fornendo un contributo significativo al conseguimento dei profitti generati della attività delle due società. La NO, conclude sul punto il ricorrente, non ha agito per puro spirito di liberalità verso il padre RI ma per incrementarne i guadagni, così consapevolmente concorrendo nell'attività illecita del padre stesso. 3.RI NO propone un solo motivo con il quale deduce la illogicità della motivazione in ordine alla affermazione della propria responsabilità, con specifico riferimento al malgoverno delle prove dalle quali si dovrebbe desumere che egli era il reale dominus della società «Diamond S.r.l.». CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono inammissibili. 2.11 ricorso del Procuratore generale. 2.1.RI NO, AU EN NO e CE NO erano stati tratti a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, 452 quaterdecies, comma 1, cod. pen., 256, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 152 del 2006, rubricati ai capi B e C della rubrica. 2.2.11 Tribunale aveva dichiarato RI NO colpevole di entrambi i reati e lo aveva condannato alla pena (principale) di due anni e sei mesi di reclusione, 2 oltre pene accessorie;
aveva assolto AU EN NO dal reato di cui al capo B, per non avere commesso il fatto, e dal reato di cui al capo C perché il fatto non sussiste;
aveva assolto CE NO dai reati a lui ascritti per non avere commesso il fatto. 2.3.Secondo il primo Giudice non v'era alcuna prova del coinvolgimento della NO nei fatti contestati al capo B, mentre il capo C della rubrica non indicava nemmeno a che titolo dovesse rispondere dei fatti ivi descritti;
quanto alla posizione di CE NO non vi era prova alcuna che egli fosse il gestore di fatto delle società «CAM S.r.l.» e/o «Erus Ambiente S.r.l.». 2.4.La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal Pubblico ministero in relazione alla posizione della donna con riferimento al capo C (non avendo il requirente indicato le ragioni di una sua possibile condanna), ed ha confermato l'assoluzione della stessa dal capo B per la mancanza di prova del suo coinvolgimento nei traffici del padre. 2.5.Con riferimento alla posizione dell'NO CE, la Corte di appello ne ha ribadito l'estraneità in base alle articolate argomentazioni illustrate alle pagg. 32-35 della sentenza. 2.6.0rbene, a fronte di tali articolate considerazioni che escludono la stessa autoria dei fatti contestati (e, con riferimento alla NO, la stessa sussistenza del reato), il Procuratore generale pone l'accento sulla sola questione relativa all'elemento psicologico del reato, del tutto distonica rispetto alla ratio deddendi, e lo fa sostanzialmente reiterando, pressoché aula lettera, l'appello. 2.7.Manca, dunque, una piena correlazione tra i vizi (genericamente) denunciati e le ragioni poste a fondamento dell'atto impugnato. 2.8.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Rv. 255568); cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109). Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata;
con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a 3 pena di inammissibilità del ricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. È quindi onere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti - s'intende - delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014). 2.9.11 ricorso è, dunque, inammissibile perché generico. 3.11 ricorso di RI NO. 3.1.A non diversi rilievi si espone il ricorso di RI NO il quale, prescindendo da una analisi critica e puntuale degli argomenti di accusa indicati nella sentenza impugnata e senza nemmeno dedurre il travisamento delle prove utilizzate ai fini della doppia conforme pronuncia di condanna, sm limita a ribadire la mancanza di prova che egli fosse il dominus della «Drosi S.r:1.» o il soggetto interponente in relazione alla società «Diamond S.r.l.» e a proporre una lettura alternativa delle conversazioni intercettate. 3.2.12interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164). E' possibile prospettare, in questa sede, una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994). Tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato da Sez. 3, n. 35593 del 17/06/2016, 4 Folino, Rv. 267650, e, successivamente, da Sez. 2, n. 5070:L del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). 3.3.E' sufficiente evidenziare che il ricorrente non deduce affatto il travisamento del contenuto dei dialoghi intercettati ma, astraendo dalla "ratio decidendi" nella sua organicità e completezza, invita questa Corte di cassazione ad una loro rilettura diretta inammissibilmente non filtrata dal governo che, sul piano della logica e della valutazione della prova, ne hanno fatto i Giudici di merito. 3.4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'NO consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativannente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.14. Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Dichiara inammissibile il ricorso di NO RI che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 18/01/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI ORSI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 17808 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 18/01/2024 43071/2023 RITENUTO IN FATTO 1.11 Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di AN e RI NO ricorrono per l'annullamento della sentenza del 26 aprile 2023 della Corte di appello di AN che, pronunciando sulle impugnazioni proposte dal Pubblico ministero e da CE NO, AU EN NO, RI NO e PP RE avverso la sentenza del 23 novembre 2021 del Tribunale di Busto Arsizio che, per quanto qui rileva, aveva dichiarato RI NO colpevole del reato di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, 452 quaterdecies cod. pen., e lo aveva condannato alla pena (principale) di due anni e sei mesi di reclusione, oltre pene accessorie, ed aveva assolto AU EN NO e CE NO dai medesimi reati perché il fatto non sussiste (AU EN NO in relazione al capo C) e per non aver commesso il fatto di cui al capo B (AU EN NO e CE NO), ha dichiarato inammissibili gli appelli di AU NO NO e CE NO e, esclusa la recidiva contestata a RI NO, ha ricleterminato la pena nei confronti di questi nella misura di due anni e due mesi ch reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2.11 Procuratore generale limita il gravame alle posizioni di AU EN NO e di CE NO e deduce, al riguardo, la violazione dell'art. 452 quaterdecies cod. pen. e il vizio di motivazione apparente in ordine alla affermata insussistenza del dolo specifico del reato osservando, al riguardo, che la Corte di appello ha confuso l'elemento soggettivo (il fine di ingiusto profitto) con il guadagno illecito concretamente contestato alla società «CAM S.r.l.» e da questa ottenuto anche grazie alle condotte criminose poste in essere da CE NO. Il dolo specifico del reato per il quale si procede, afferma, sussiste a prescindere dall'effettivo conseguimento del profitto e non v'è dubbio che l'NO abbia perseguito una finalità di profitto ingiusto perché ha intermediato a favore di un impianto che egli sapeva non essere autorizzato sia per poter smaltire rifiuti a prezzi più bassi di quelli generalmente praticati sia, soprattutto, per avere la disponibilità di un impianto di destinazione dei rifiuti ulteriore rispetto a quelli di riferimento della C:AM così da potersi accaparrai e una più ampia fetta di mercato, con conseguente incremento dei ricavi, e consentire ai clienti della società di smaltire rifiuti diversi da quelli dichiarati nei FIR. Infatti, prosegue il ricorrente, il profitto contestato nel capo di imputazione (pari ad almeno 90.248,95 euro) è solo una parte di quello conseguito da CAM e, in ogni caso, si tratta di un aspetto distinto dal dolo specifico, considerato che il profitto perseguito dall'agente non necessariamente deve avere contenuto patrimoniale. Nel caso in esame, il fine di profitto è Insito nello svolgimento stesso dell'attività di intermediazione per lo smaltimento dei rifiuti in un impianto non autorizzato, mediazione che ha generato profitti ingiusti a favore di CAM cui i clienti hanno versato i propri corrispettivi. Peraltro, osserva il ricorrente, CE NO risponde del reato di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen. in concorso con UC OT, separatamente giudicato e condannato, con il quale ha condiviso sia la condotta materiale che il programma criminoso relativo al traffico dei rifiuti. La consapevolezza dell'NO CE che l'impianto della ERUS SERVICE non fosse autorizzato risulta dalle dichiarazioni rese in dibattimento dallo stesso imputato e dalle conversazioni intercettate intercorse con lo stesso UC FO. Quanto a AU EN NO, lamenta che la Corte di appello ha confuso il dolo specifico con l'effettivo conseguimento dello scopo cui è finalizzata l'azione. L'imputata, afferma, in quanto dipendente della «Drosi S.r.l.», società che effettuava i trasporti per conto della «Diamond S.r.l.» e riconducibile a RI NO e IE Drosi, ha contribuito alle attività illecite delle due società fornendo un contributo significativo al conseguimento dei profitti generati della attività delle due società. La NO, conclude sul punto il ricorrente, non ha agito per puro spirito di liberalità verso il padre RI ma per incrementarne i guadagni, così consapevolmente concorrendo nell'attività illecita del padre stesso. 3.RI NO propone un solo motivo con il quale deduce la illogicità della motivazione in ordine alla affermazione della propria responsabilità, con specifico riferimento al malgoverno delle prove dalle quali si dovrebbe desumere che egli era il reale dominus della società «Diamond S.r.l.». CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono inammissibili. 2.11 ricorso del Procuratore generale. 2.1.RI NO, AU EN NO e CE NO erano stati tratti a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, 452 quaterdecies, comma 1, cod. pen., 256, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 152 del 2006, rubricati ai capi B e C della rubrica. 2.2.11 Tribunale aveva dichiarato RI NO colpevole di entrambi i reati e lo aveva condannato alla pena (principale) di due anni e sei mesi di reclusione, 2 oltre pene accessorie;
aveva assolto AU EN NO dal reato di cui al capo B, per non avere commesso il fatto, e dal reato di cui al capo C perché il fatto non sussiste;
aveva assolto CE NO dai reati a lui ascritti per non avere commesso il fatto. 2.3.Secondo il primo Giudice non v'era alcuna prova del coinvolgimento della NO nei fatti contestati al capo B, mentre il capo C della rubrica non indicava nemmeno a che titolo dovesse rispondere dei fatti ivi descritti;
quanto alla posizione di CE NO non vi era prova alcuna che egli fosse il gestore di fatto delle società «CAM S.r.l.» e/o «Erus Ambiente S.r.l.». 2.4.La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal Pubblico ministero in relazione alla posizione della donna con riferimento al capo C (non avendo il requirente indicato le ragioni di una sua possibile condanna), ed ha confermato l'assoluzione della stessa dal capo B per la mancanza di prova del suo coinvolgimento nei traffici del padre. 2.5.Con riferimento alla posizione dell'NO CE, la Corte di appello ne ha ribadito l'estraneità in base alle articolate argomentazioni illustrate alle pagg. 32-35 della sentenza. 2.6.0rbene, a fronte di tali articolate considerazioni che escludono la stessa autoria dei fatti contestati (e, con riferimento alla NO, la stessa sussistenza del reato), il Procuratore generale pone l'accento sulla sola questione relativa all'elemento psicologico del reato, del tutto distonica rispetto alla ratio deddendi, e lo fa sostanzialmente reiterando, pressoché aula lettera, l'appello. 2.7.Manca, dunque, una piena correlazione tra i vizi (genericamente) denunciati e le ragioni poste a fondamento dell'atto impugnato. 2.8.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Rv. 255568); cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv. 240109). Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata;
con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a 3 pena di inammissibilità del ricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. È quindi onere del ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti - s'intende - delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014). 2.9.11 ricorso è, dunque, inammissibile perché generico. 3.11 ricorso di RI NO. 3.1.A non diversi rilievi si espone il ricorso di RI NO il quale, prescindendo da una analisi critica e puntuale degli argomenti di accusa indicati nella sentenza impugnata e senza nemmeno dedurre il travisamento delle prove utilizzate ai fini della doppia conforme pronuncia di condanna, sm limita a ribadire la mancanza di prova che egli fosse il dominus della «Drosi S.r:1.» o il soggetto interponente in relazione alla società «Diamond S.r.l.» e a proporre una lettura alternativa delle conversazioni intercettate. 3.2.12interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164). E' possibile prospettare, in questa sede, una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994). Tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato da Sez. 3, n. 35593 del 17/06/2016, 4 Folino, Rv. 267650, e, successivamente, da Sez. 2, n. 5070:L del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). 3.3.E' sufficiente evidenziare che il ricorrente non deduce affatto il travisamento del contenuto dei dialoghi intercettati ma, astraendo dalla "ratio decidendi" nella sua organicità e completezza, invita questa Corte di cassazione ad una loro rilettura diretta inammissibilmente non filtrata dal governo che, sul piano della logica e della valutazione della prova, ne hanno fatto i Giudici di merito. 3.4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'NO consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativannente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.14. Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Dichiara inammissibile il ricorso di NO RI che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 18/01/2024.