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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/09/2025, n. 2751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2751 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
ORDINANZA ex art. 127 ter c.p.c. In esito dell'udienza cartolare del 18.9.2025
IL GIUDICE
In persona della dr.ssa Ambra Alvano;
Lette le note di trattazione scritta con le quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa;
si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa, pronunciando sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. incorporata nel presente provvedimento.
Il Giudice
dott. ssa Ambra ALVANO
pagina 1 di 5 N. R.G. 3895/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. sa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3895/2025 promossa da:
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso l'Avv. Eriberto Di Blasio con studio in Benevento alla Via Toma n. 8;
PARTE OPPONENTE contro
- c.f./p.iva Controparte_1
– rappresentata e difesa dall'avv. Gioacchino Fabio Bifulco ed P.IVA_1 elett.te domiciliata presso il suo studio, in Napoli, Piazzetta Laura Terracina, n. 1;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, I comma e 617, I comma c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si osserva, preliminarmente, che il presente giudizio di opposizione è stato introdotto da avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
09720239044812782000 relativamente a cartella di pagamento n.
0920110300739615000_ asseritamente in data 24.8.2012 per l'omesso Parte_2
pagina 2 di 5 pagamento di sanzioni amministrative dell' Controparte_2
relative all'anno 2008.
Il ricorrente contesta in particolare l'omessa notifica degli atti presupposti,
l'omessa motivazione, nonché l'illegittimità della pretesa per intervenuta prescrizione e, infine, la mancata indicazione dell'Autorità competente a ricevere il ricorso.
CP_ L' convenuto si è costituito in giudizio opponendosi alle avverse pretese.
La causa, inizialmente incardinata innanzi al Giudice del lavoro, è stata riassegnata alla sezione ordinaria e, successivamente, a questo magistrato.
Giunge all'odierna decisione.
*
In via preliminare, l'opposizione è da qualificarsi mista, avendo ad oggetto motivi sia ex art. 615 che 617.
Si ribadisce poi che questo Giudice è dotato di competenza a decidere con riguardo alle cartelle portanti crediti relativi a sanzioni amministrative ex l.
689/1981 - - giusta il disposto dell'art. 35 comma Controparte_2 quarto, della Legge n. 689 del 1981 secondo cui l'applicazione del rito del lavoro e la competenza funzionale del giudice del lavoro sono radicate soltanto per le opposizioni ad ordinanze-ingiunzione emesse dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie per le violazioni consistenti nell'omissione di versamento di contributi e premi, ovvero implicanti quale conseguenza la suddetta omissione, di modo che resta esclusa l'applicazione del suddetto rito ad ipotesi diverse da quelle previste (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 30/03/2000, n.63;
Cass. civ., Sez. lavoro, 08/05/2006, n.10452).
Tanto premesso, l'eccezione di prescrizione – pacificamente inquadrabile nell'ambito dell'art. 615, comma I c.p.c. - è fondata.
Il credito per sanzioni amministrative quale quelle in oggetto si prescrive in
5 anni ai sensi dell'art. 28 l. 689/1981. Il suddetto termine inoltre non subisce pagina 3 di 5 alcuna modifica a seguito della definitività della sanzione in ipotesi di mancata opposizione del contribuente, posto che il principio della prescrizione decennale dell'actio iudicati (art. 2953 c.c.) risulta applicabile alla sola ipotesi in cui il titolo sia costituito da una sentenza di condanna (cfr. sul punto Sezioni Unite n.
23397/2016: “il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello
Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre
l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”).
Nel caso specifico risulta che tra la data di notifica della cartella – 24.8.2012-
e quella dell'intimazione impugnata - notificata in data 1.06.2023 – il suddetto termine è certamente decorso.
In particolare, l'ente convenuto, nel costituirsi in giudizio, non ha dimostrato il compimento di alcun valido atto interruttivo in detto lasso temporale.
L'opposizione va dunque accolta.
L'accoglimento in parte qua dell'opposizione assorbe l'esame degli ulteriori motivi ex art. 617 c.p.c.
La soccombenza dell' comporta infine la Controparte_1 relativa condanna alle spese che si liquidano in funzione dell'attività in concreto svolta – tenendo conto che è mancata l'attività istruttoria e anche il deposito di pagina 4 di 5 scritti attinenti a quella decisionale –e dei parametri di legge per lo scaglione di valore di riferimento.
P.Q.M.
- in accoglimento dell'opposizione dichiara prescritto il credito di cui all'intimazione di pagamento n. 09720239044812782000 relativamente a cartella di pagamento n. 0920110300739615000.
- condanna l' al pagamento delle spese di Controparte_1
lite in favore della parte opponente che liquida in € 1800,00 per compensi ed €
70,00 per spese, da distrarsi in favore dell'avv. Eriberto Di Blasio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Santa Maria Capua Vetere, 18 settembre 2025
Il Giudice dott. ssa Ambra ALVANO
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