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Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/03/2024, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 3066/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di opposizione ad avviso di addebito iscritta al n. 3066 del R.A.C.L. 2022 promossa da: rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Oriti Niosi e Maria Francesca Baire, presso Parte_1
il cui studio in Cagliari è elettivamente domiciliato giusta procura speciale come in atti;
OPPONENTE in Controparte_1
persona del rispettivo legale rappresentante, rappresentate e difese dagli avvocati Alessandro Doa e
Stefania Sotgia in virtù di procura generale alle liti come in atti, domiciliate in Cagliari presso l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente;
OPPOSTE
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato l'11 ottobre 2022 ha proposto opposizione avverso l'avviso di Parte_1
addebito n 325 2022 00023043 13 000, notificato il 3 settembre 2022 e relativo ad asserite omissioni contributive a valere sulla Gestione Commercianti per gli anni che vanno dal 2016 al 2020, quantificate in complessivi euro 22.853,10 comprensivi delle spese di notifica.
A sostegno della opposizione ha escluso l'esistenza dei presupposti per la sua iscrizione nella predetta gestione avendo esclusivamente svolto, in seno alla funzioni Organizzazione_1
pagina 1 di 4 di amministratore unico, dunque estranee alla abituale e prevalente partecipazione al lavoro aziendale a tal fine richiesta dall'art. 29 della legge n. 160/1975 e successive modifiche.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
- in via preliminare e cautelare: sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito 325 20 22
000 2304 31 3000, del 23 luglio 2022, notificato in data 3 settembre 2022, al signor Parte_1
matricola 215 4887 110, recante il pagamento della somma di € 22.853,10, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale
esecuzione diretta;
- nel merito: accertare e dichiarare che il signor svolge unicamente la mansione di Parte_1
amministratore in seno alla società , con conseguente diritto dello stesso Organizzazione_1
ad essere iscritto, in merito alla propria posizione contributiva, solamente alla Gestione Separata e, per l'effetto, ordinare all' l'immediata cancellazione del contribuente, in merito alla propria CP_1
posizione contributiva, dalla Gestione Commercianti e, per l'ulteriore effetto annullare l'avviso di addebito n. 325 20 22 000 2304 31 3000, del 23 luglio 2022, notificata in data 3 settembre 2022, al signor matricola 215 4887 110, recante il pagamento della somma di € 22.853,10 e di Parte_1
tutti gli atti presupposti, ordinando altresì la cancellazione del ruolo.
Con vittoria di spese e compensi di avvocato oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Parte Le opposte, ritualmente costituitesi in giudizio, hanno dato atto della cancellazione del alla
Gestione Commercianti a partire dal gennaio 2017, con conseguente sgravio degli importi ingiunti relativamente a tale arco temporale (cfr. doc. 8 produzioni parti opposte).
Con riguardo alle partite rivendicate a credito per il 2016 hanno, invece, sostenuto la debenza della contribuzione ingiunta ricorrendo i presupposti di legge ed hanno quindi concluso per la condanna di controparte al pagamento dell'importo residuo previo ricalcolo dello stesso ovvero della somma accertata in causa come dovuta all'Ente.
La causa, istruita mediante documenti, è stata discussa alla odierna udienza dai difensori delle parti in conformità alla normativa richiamata in epigrafe.
*
pagina 2 di 4 1. Va anzitutto dato atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere per quanto attiene alle partite originariamente vantate a credito dall'Istituto per il periodo che va dal gennaio
2017 in poi.
La difesa opposta ha infatti prodotto la documentazione relativa all'annullamento in via di autotutela del debito inizialmente ingiunto limitatamente all'arco temporale compreso tra il 2017 ed il 2020.
2. Tanto premesso osserva il Tribunale che, con riguardo alle residue ragioni di credito, è intervenuta la prescrizione estintiva stante il decorso di oltre un quinquennio dal termine previsto per il pagamento dei ratei relativi ai quattro trimestri di riferimento per l'annualità 2016.
In particolare detti termini scadevano il 16 maggio, 22 agosto, 16 novembre 2016 e 16 febbraio
2017 (cfr. Circolare n. 15 del 29 gennaio 2016, reperibile sul sito internet istituzionale dell CP_1 CP_1
sicchè, in difetto di validi atti interruttivi intermedi che era onere dell'Istituto documentare, opera l'art. 3 comma 9 lett. b) della legge n. 335/1995, con il conseguente effetto estintivo del relativo credito, quandanche esistente.
Al riguardo è pacifica la rilevabilità ex officio di tale circostanza (cfr. Cass. sent. n. 23116/2004,
Cass. sent. n. 17727/2017).
Consegue da quanto testè esposto che il credito vantato dall'Ente impositore al momento della notifica dell'avviso di addebito opposto, avvenuta il 3 settembre 2022, era ormai estinto relativamente alle voci anzidette relative alla annualità 2016.
Non resta pertanto che annullare parzialmente tale avviso di addebito nei limiti esposti non residuando pertanto, per quanto di interesse in causa, alcuna ragione di credito in capo alle opposte.
3. Le spese di lite, tenuto conto dell'annullamento parziale in via di autotutela disposto dall' CP_1
solo dopo il deposito del ricorso in opposizione e del rilievo officioso della parziale prescrizione del credito per omessa contribuzione, possono essere compensate in ragione di un 1/5 e per la parte restante vanno poste a carico delle opposte nella misura di cui al dispositivo (cause previdenziali, scaglione di valore fino a 26.000,00 euro, avuto riguardo al valore della controversia, pari ad euro
22.853,10, indicato in atti dalla stessa difesa ricorrente, con esclusione del compenso per la fase istruttoria, nella sostanza non svoltasi).
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara in parte cessata la materia del contendere e per il resto accoglie l'opposizione nei termini meglio indicati in parte motiva e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 325 2022 00023043 13
000 relativamente alle partite relative alla annualità 2016 stante l'estinzione per intervenuta prescrizione delle stesse;
2. Dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione di 1/5 e condanne le opposte, in solido tra loro, alla rifusione della restante parte in favore di liquidandola in euro Parte_1
2.000,00, oltre rimborso forfettario del 15 %, rimborso di 4/5 del c.u., ove corrisposto, ed accessori di legge;
3. Dispone la distrazione delle spese di lite, come sopra liquidate, in favore dei difensori antistatari.
Così deciso in Cagliari il 19 marzo 2024.
Il Giudice
Giorgio Murru
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di opposizione ad avviso di addebito iscritta al n. 3066 del R.A.C.L. 2022 promossa da: rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Oriti Niosi e Maria Francesca Baire, presso Parte_1
il cui studio in Cagliari è elettivamente domiciliato giusta procura speciale come in atti;
OPPONENTE in Controparte_1
persona del rispettivo legale rappresentante, rappresentate e difese dagli avvocati Alessandro Doa e
Stefania Sotgia in virtù di procura generale alle liti come in atti, domiciliate in Cagliari presso l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente;
OPPOSTE
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato l'11 ottobre 2022 ha proposto opposizione avverso l'avviso di Parte_1
addebito n 325 2022 00023043 13 000, notificato il 3 settembre 2022 e relativo ad asserite omissioni contributive a valere sulla Gestione Commercianti per gli anni che vanno dal 2016 al 2020, quantificate in complessivi euro 22.853,10 comprensivi delle spese di notifica.
A sostegno della opposizione ha escluso l'esistenza dei presupposti per la sua iscrizione nella predetta gestione avendo esclusivamente svolto, in seno alla funzioni Organizzazione_1
pagina 1 di 4 di amministratore unico, dunque estranee alla abituale e prevalente partecipazione al lavoro aziendale a tal fine richiesta dall'art. 29 della legge n. 160/1975 e successive modifiche.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
- in via preliminare e cautelare: sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito 325 20 22
000 2304 31 3000, del 23 luglio 2022, notificato in data 3 settembre 2022, al signor Parte_1
matricola 215 4887 110, recante il pagamento della somma di € 22.853,10, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale
esecuzione diretta;
- nel merito: accertare e dichiarare che il signor svolge unicamente la mansione di Parte_1
amministratore in seno alla società , con conseguente diritto dello stesso Organizzazione_1
ad essere iscritto, in merito alla propria posizione contributiva, solamente alla Gestione Separata e, per l'effetto, ordinare all' l'immediata cancellazione del contribuente, in merito alla propria CP_1
posizione contributiva, dalla Gestione Commercianti e, per l'ulteriore effetto annullare l'avviso di addebito n. 325 20 22 000 2304 31 3000, del 23 luglio 2022, notificata in data 3 settembre 2022, al signor matricola 215 4887 110, recante il pagamento della somma di € 22.853,10 e di Parte_1
tutti gli atti presupposti, ordinando altresì la cancellazione del ruolo.
Con vittoria di spese e compensi di avvocato oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Parte Le opposte, ritualmente costituitesi in giudizio, hanno dato atto della cancellazione del alla
Gestione Commercianti a partire dal gennaio 2017, con conseguente sgravio degli importi ingiunti relativamente a tale arco temporale (cfr. doc. 8 produzioni parti opposte).
Con riguardo alle partite rivendicate a credito per il 2016 hanno, invece, sostenuto la debenza della contribuzione ingiunta ricorrendo i presupposti di legge ed hanno quindi concluso per la condanna di controparte al pagamento dell'importo residuo previo ricalcolo dello stesso ovvero della somma accertata in causa come dovuta all'Ente.
La causa, istruita mediante documenti, è stata discussa alla odierna udienza dai difensori delle parti in conformità alla normativa richiamata in epigrafe.
*
pagina 2 di 4 1. Va anzitutto dato atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere per quanto attiene alle partite originariamente vantate a credito dall'Istituto per il periodo che va dal gennaio
2017 in poi.
La difesa opposta ha infatti prodotto la documentazione relativa all'annullamento in via di autotutela del debito inizialmente ingiunto limitatamente all'arco temporale compreso tra il 2017 ed il 2020.
2. Tanto premesso osserva il Tribunale che, con riguardo alle residue ragioni di credito, è intervenuta la prescrizione estintiva stante il decorso di oltre un quinquennio dal termine previsto per il pagamento dei ratei relativi ai quattro trimestri di riferimento per l'annualità 2016.
In particolare detti termini scadevano il 16 maggio, 22 agosto, 16 novembre 2016 e 16 febbraio
2017 (cfr. Circolare n. 15 del 29 gennaio 2016, reperibile sul sito internet istituzionale dell CP_1 CP_1
sicchè, in difetto di validi atti interruttivi intermedi che era onere dell'Istituto documentare, opera l'art. 3 comma 9 lett. b) della legge n. 335/1995, con il conseguente effetto estintivo del relativo credito, quandanche esistente.
Al riguardo è pacifica la rilevabilità ex officio di tale circostanza (cfr. Cass. sent. n. 23116/2004,
Cass. sent. n. 17727/2017).
Consegue da quanto testè esposto che il credito vantato dall'Ente impositore al momento della notifica dell'avviso di addebito opposto, avvenuta il 3 settembre 2022, era ormai estinto relativamente alle voci anzidette relative alla annualità 2016.
Non resta pertanto che annullare parzialmente tale avviso di addebito nei limiti esposti non residuando pertanto, per quanto di interesse in causa, alcuna ragione di credito in capo alle opposte.
3. Le spese di lite, tenuto conto dell'annullamento parziale in via di autotutela disposto dall' CP_1
solo dopo il deposito del ricorso in opposizione e del rilievo officioso della parziale prescrizione del credito per omessa contribuzione, possono essere compensate in ragione di un 1/5 e per la parte restante vanno poste a carico delle opposte nella misura di cui al dispositivo (cause previdenziali, scaglione di valore fino a 26.000,00 euro, avuto riguardo al valore della controversia, pari ad euro
22.853,10, indicato in atti dalla stessa difesa ricorrente, con esclusione del compenso per la fase istruttoria, nella sostanza non svoltasi).
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara in parte cessata la materia del contendere e per il resto accoglie l'opposizione nei termini meglio indicati in parte motiva e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 325 2022 00023043 13
000 relativamente alle partite relative alla annualità 2016 stante l'estinzione per intervenuta prescrizione delle stesse;
2. Dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione di 1/5 e condanne le opposte, in solido tra loro, alla rifusione della restante parte in favore di liquidandola in euro Parte_1
2.000,00, oltre rimborso forfettario del 15 %, rimborso di 4/5 del c.u., ove corrisposto, ed accessori di legge;
3. Dispone la distrazione delle spese di lite, come sopra liquidate, in favore dei difensori antistatari.
Così deciso in Cagliari il 19 marzo 2024.
Il Giudice
Giorgio Murru
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