Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/03/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 24 marzo 2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 5130/2021
TRA
, c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Parte_1 C.F._1
Leo, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cammaroto
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento;
art. 3, comma 3, l. 104/1992
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 9 novembre 2021, esponeva: Parte_1
- di avere presentato, in data 19 febbraio 2019, istanza per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e l'accertamento delle condizioni previste dall'art. 3, comma 3, della legge 104/92;
- sottoposta a visita medica collegiale, era stata riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne in misura pari al 100% ed erano state riconosciute le condizioni previste dall'art. 3, comma
1, L. 104/92;
- aveva, pertanto, presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 c.p.c., dinanzi a codesto Tribunale ed iscritto al n. 1119/2020 R.G., volto ad ottenere il
- aveva, dunque, depositato dichiarazione di dissenso.
2.- Contestava le conclusioni del ctu lamentando che il c.t.u. non aveva non aveva valutato le gravi ed inemendabili patologie da cui era affetta, così come diagnosticate nella documentazione medica in atti.
In particolare, rilevava che, in merito alla scala I.A.D.L. ella otterrebbe uno score di 1/5, ossia il punteggio minimo, essendo totalmente incapace a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Osservava che in ordine alla scala M.M.S.E ella conseguirebbe un punteggio basso che accerterebbe l'esistenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.
Evidenziava, inoltre, che in merito alla scala A.D.L ella otterrebbe un punteggio di 3/6 rilevando che per fare il bagno ha bisogno di assistenza per più di una parte del corpo, è incapace di curare l'igiene personale, vestirsi, controllare i propri bisogni e salire le scale e necessita di un aiuto per prepararsi i pasti, ha difficoltà evidenti ad aprire gli sportelli e la porta, fare piccoli spostamenti quali dal letto alla cucina.
Chiedeva, pertanto, che venisse riconosciuta e dichiarata la presenza dello status invalidante richiesto per conseguire l'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa e che, per l'effetto, l' venisse condannato al CP_1
pagamento della indicata prestazione oltre interessi legali e con rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore, antistatario.
3.- L' , costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il CP_1
rigetto.
4.- Tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, venivano disposti dapprima il richiamo del ctu che aveva espletato l'incarico nel procedimento per atp e successivamente il rinnovo della ctu.
5.- L'udienza del 24 marzo 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
6.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 (giudizio iscritto al RG n. 1119/2020 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, escludeva la sussistenza del requisito sanitario richiesto e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
7.- Preliminarmente va individuato l'oggetto del presente giudizio in quanto parte ricorrente in ricorso ha chiesto l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento mentre nel corso del giudizio ha rappresentato che oggetto del giudizio di merito è anche l'accertamento delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l.
104/1992, osservando che nel ricorso era stata contestata la ctu nel complesso e che oggetto dell'atp era anche l'accertamento delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992.
L' si è opposto all'ampliamento della domanda. CP_1
Al riguardo, a giudizio di questo decidente, appare ammissibile, nel presente giudizio, la richiesta di accertamento delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 in quanto era stata oggetto dell'accertamento tecnico preventivo e, come ritenuto dalla Corte di Cassazione e condiviso da questo decidente, il “procedimento ex art. 445-bis cod.proc.civ. si configura….come procedimento di natura contenziosa bifasico, in cui l'oggetto del giudizio resta identico nelle due fasi (il requisito sanitario di una prestazione previdenziale o assistenziale) nonostante il diverso ruolo assunto dal giudice nell'accertamento” (Cass. Civ.,
Sez. Lav., 21 dicembre 2024, n. 33835, ord.); né, d'altronde, parte ricorrente nel presente giudizio aveva rinunciato alla relativa domanda.
8.- Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale dell'art. 445 bis cpc, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale. Nel caso di specie, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, sono stati disposti dapprima il richiamo del ctu che ha espletato l'incarico nel procedimento per atp e successivamente il rinnovo della ctu.
Al riguardo, va rilevato che il ctu nominato nel presente procedimento ha ritenuto che
[...]
è affetta da “vasculopatia cerebrale cronica con rallentamento ideomotorio in Parte_1
soggetto con cardiopatia ipertensiva terapia farmacologica. diabete mellito tipo 2. poliartrosi diffusa rachide e ginocchia ad incidenza funzionale”.
Il ctu, dopo avere analizzato le singole patologie da cui è affetta la ricorrente, ha ritenuto che
“Non ricorrono gli estremi per riconoscere la indennità di accompagnamento” mentre ha ritenuto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3 comma 3 della l. 104/1992 dal gennaio
2024.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da egli condotto e con la documentazione medica esaminata.
9.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, va dichiarato che sussistono in capo a
[...]
le condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 da gennaio 2024, come previsto Parte_1
dal ctu.
10.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del riconoscimento del requisito delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 con decorrenza successiva dalla data di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, le spese giudiziali relative al procedimento per atp ed al presente giudizio vanno interamente compensate;
vengono poste in via definitiva a carico dell' le spese di ctu separatamente liquidate, atteso l'esito della lite. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che sussistono in capo a le condizioni di cui all'art. 3, comma 3, Parte_1
l. 104/1992 da gennaio 2024;
b) compensa interamente tra le parti le spese del procedimento per ATP e del presente procedimento;
c) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell' . CP_1
Messina, 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga