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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/11/2024, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
-in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco- ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1657 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 04.11.2024, senza termini ex art. 190 c.p.c. per espressa rinuncia, e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.ta e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'avv. SALERA SANDRO e presso il suo studio elettivamente domiciliata,
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: , rapp.ta e CP_1 P.IVA_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. COSTANZO MARIO e presso il suo studio elettivamente domiciliata,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 343/23 del 07.04.2023.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 04.11.2024, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dei fatti esposti negli atti di causa e, in particolare, da quanto dedotto e richiesto dalle parti nel verbale di causa odierno, è evidente che è cessata la materia del contendere e, dunque, questo giudicante, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, n.
343/23 del 07.04.2023, non può non emettere tale pronuncia, atteso che:
1 “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio,
può e deve essere dichiarata ogni qual volta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale”
(cfr. Trib. Torino, II^ Sez. Civ., sent. 9 marzo 2006; in tal senso: Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6395 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 4; Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6403 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 4; Cass. civile, sez. un., 26 luglio 2004, n. 13969 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962 in Giust. civ.
Mass. 2005, f. 6).
Quanto alle spese del giudizio, posto che è stato convenuto espressamente anche sul punto, appare equo ed opportuno non provvedere diversamente e si ritiene di disporne la relativa compensazione, come richiesto dalle parti (v. verbale d'udienza del 04.11.2023).
Tanto tenuto conto della pronuncia del Giudice delle Leggi con sentenza n. 77 del 19.04.2018, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate nell'art. 92
c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino, Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, eccezione CP_1 disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti in causa, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 343/2023 del 07.04.2023;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Cassino il 04/11/2024
Il GIUDICE
Vincenza Ovallesco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
-in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco- ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1657 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 04.11.2024, senza termini ex art. 190 c.p.c. per espressa rinuncia, e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.ta e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'avv. SALERA SANDRO e presso il suo studio elettivamente domiciliata,
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: , rapp.ta e CP_1 P.IVA_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. COSTANZO MARIO e presso il suo studio elettivamente domiciliata,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 343/23 del 07.04.2023.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 04.11.2024, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dei fatti esposti negli atti di causa e, in particolare, da quanto dedotto e richiesto dalle parti nel verbale di causa odierno, è evidente che è cessata la materia del contendere e, dunque, questo giudicante, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, n.
343/23 del 07.04.2023, non può non emettere tale pronuncia, atteso che:
1 “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio,
può e deve essere dichiarata ogni qual volta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale”
(cfr. Trib. Torino, II^ Sez. Civ., sent. 9 marzo 2006; in tal senso: Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6395 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 4; Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6403 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 4; Cass. civile, sez. un., 26 luglio 2004, n. 13969 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962 in Giust. civ.
Mass. 2005, f. 6).
Quanto alle spese del giudizio, posto che è stato convenuto espressamente anche sul punto, appare equo ed opportuno non provvedere diversamente e si ritiene di disporne la relativa compensazione, come richiesto dalle parti (v. verbale d'udienza del 04.11.2023).
Tanto tenuto conto della pronuncia del Giudice delle Leggi con sentenza n. 77 del 19.04.2018, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate nell'art. 92
c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino, Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, eccezione CP_1 disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti in causa, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 343/2023 del 07.04.2023;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Cassino il 04/11/2024
Il GIUDICE
Vincenza Ovallesco
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