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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/07/2025, n. 2563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2563 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Guido Marzella Consigliere estensore dott.ssa Elena Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1227 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. David Apicella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Treviso, via Pozzobon, n. 5
appellante contro
, CP_1
(C.F. ) C.F._1 appellata contumace
Oggetto della causa: giudizio di riassunzione a seguito della cassazione della sentenza n. 2376/2019 della Corte di Appello di Venezia, pubblicata in data 11.6.19.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
pagina 1 di 9 Nel merito: in applicazione di quanto disposto dalla Suprema Corte, sezione terza civile, nel procedimento R.G. 2654/2020 definito con ordinanza comunicata l'11.04.2024, che ha cassato con rinvio la sentenza n°2376/2019 della Corte d'Appello di Venezia, con rinvio alla medesima Corte d'Appello di
Venezia in diversa composizione quale giudice del rinvio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, voglia la Corte d'Appello adita – quale giudice del rinvio – esaminare nuovamente il merito della vertenza, e conseguentemente condannare l'odierna appellata a CP_1 pagare ad in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, l'importo di € 5.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
revocare la condanna ex art. 96 c.p.c. e, da ultimo, condannare la medesima alla restituzione delle somme tutte CP_1 corrisposte o, comunque, dovute da in esecuzione della Parte_1 sentenza di primo grado pari a € 8.195,63, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Spese (ivi comprese quelle generali) e compenso professionale del primo, del secondo grado di giudizio, del giudizio di Cassazione e dell'odierno giudizio di rinvio, integralmente rifusi e distratti in favore del sottoscritto patrocinio ex art. 93 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Venezia, la società
[...]
, premettendo: Parte_1
- che aveva conferito mandato per la gestione della pratica di CP_1 risarcimento dei danni subiti a seguito dell'intervento chirurgico di safenectomia alla gamba destra, effettuato il 21.11.00 presso l'Ospedale di
Dolo, dapprima alla e poi, con successivo mandato, Controparte_2 ad essa,
pagina 2 di 9 Contr
- che in relazione a tale evento la compagnia di assicurazione che garantiva la R.C. dell' aveva formulato una prima Controparte_4 offerta di risarcimento pari ad € 30.000,00,
- che nel settembre 2003 la le aveva conferito un nuovo mandato per CP_1 un ulteriore episodio di malasanità sofferto a causa di un intervento chirurgico alla spalla eseguito presso l'Ospedale di Mirano nell'ottobre
2001,
- che nel settembre 2005 la cliente aveva peraltro revocato entrambi i mandati,
- che, a fronte di tale revoca, essa aveva inviato due distinti preavvisi di parcella al fine di ottenere il pagamento dei compensi per l'attività svolta, i quali, tuttavia, erano rimasti senza esito, ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia al fine di ottenere il pagamento del compenso maturato per € 14.600,00 o per quella maggiore o minor somma accertata in corso di causa.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva la nullità dei mandati nonché la CP_1 giusta causa di recesso, chiedendo il rigetto della domanda.
Istruito il giudizio con la produzione di documenti, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 780/2016, in forza della quale il Tribunale di Venezia:
- considerato che la società attrice era stata cancellata dal Registro delle
Imprese fin dall'ottobre del 2003, trasferendosi in un altro stato,
- ritenuto che la stessa non avesse allora alcun titolo per avanzare pretese economiche, poiché la sua legittimazione si doveva far valere attraverso i soci della disciolta società,
- opinato che anche la domanda di cui al secondo preavviso di fattura non potesse trovare accoglimento in quanto, come eccepito dalla convenuta, nessun tariffario era stato allegato a tale mandato, rigettava le pretese attoree condannando la società alla rifusione delle spese di lite nonché al pagamento in favore della convenuta della somma di € 3.235,00
a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, terzo comma.
pagina 3 di 9
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia proponeva appello la società
[...]
: Parte_1
- lamentando l'erroneità del provvedimento di primo grado, pronunciato sul falso presupposto dell'avvenuta cancellazione della società dal Registro delle Imprese,
- rilevando di essere ancora attiva e pienamente operante, e, dunque, legittimata ad azionare la propria pretesa creditoria,
- ribadendo di aver svolto, in virtù dei due mandati ad essa conferiti, una intensa attività di individuazione della responsabilità dei sanitari e di determinazione e quantificazione dei danni, che aveva portato ad una prima offerta reale e ad una transazione successivamente conclusa dai legali dell'appellata,
- deducendo l'insussistenza dei presupposti per disporre la condanna risarcitoria per lite temeraria.
, costituitasi in giudizio, chiedeva invece il rigetto del gravame e CP_1 la conferma della sentenza di primo grado.
Nel corso del giudizio, con foglio di precisazione delle conclusioni del 6.4.18,
l'appellante chiedeva, in particolare, che la Corte accertasse il proprio diritto a percepire il compenso per l'attività svolta in esecuzione dei due contratti di mandato e condannasse pertanto la sia al pagamento della somma di € CP_1
9.760,00, o quella diversa anche inferiore liquidata in via equitativa ex art. 1709 cc, sia alla restituzione delle somme già corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, per un totale di € 8.195,63, come da atto di precetto notificato.
Con sentenza n. 2376/2019, la Corte di Appello di Venezia, accoglieva parzialmente l'impugnazione:
- ritenendo che la appellante non risultasse cancellata dal Registro delle
Imprese e, dunque, fosse tuttora legittimata ad agire,
- rilevando che in relazione ai due mandati sottoscritti, i quali pur non pagina 4 di 9 prevedevano l'importo del compenso, non era comunque postulabile l'impossibilità giuridica dell'oggetto,
- opinando, da ultimo, che la revoca operata dalla fosse immotivata. CP_1
Sicché, conclusivamente, determinava in via equitativa ex art. 1709 cc il compenso spettante alla società in € 3.000,00 per il primo incarico e in €
2.000,00 per il secondo, oltre IVA e interessi legali dalla domanda al saldo, conseguentemente revocando la condanna ex art. 96 cpc poiché non era risultato che la società avesse agito in giudizio in mala fede o con colpa grave e compensando per metà le spese di lite e per l'altra metà ponendole a carico dell'appellata secondo il principio della soccombenza.
3. Il giudizio di legittimità
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la società per violazione e falsa applicazione dell'art. Parte_1
112 cpc in relazione all'art. 360 cpc, primo comma, n. 4), ritenendola erronea nella misura in cui la Corte d'Appello, pur accogliendo il relativo motivo di gravame e revocando la condanna ex art. 96 cpc, aveva peraltro omesso di ordinare la restituzione di quanto già corrisposto alla controparte in forza della sentenza di primo grado n. 780/2016 del Tribunale di Venezia, poi riformata, sia a titolo di spese legali sia a titolo risarcitorio ex art. 96 cpc.
Rimasta contumace la , con ordinanza n. 9812/2024 pubblicata in data CP_1
11.4.24, il Supremo Collegio ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, rilevando che “incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice che, accogliendo l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l'atto di impugnazione (o, come nella fattispecie, in corso di giudizio, a fronte di una esecuzione della sentenza successiva alla proposizione dell'impugnazione) la relativa domanda restitutoria, non
pagina 5 di 9 potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado agli effetti di quanto previsto dall'art. 474 cod. proc. civ., nonché dall'art. 389 cod. proc. civ. per le domande conseguenti alla cassazione, come condanna implicita”.
4. Il giudizio di rinvio
A fronte di tale pronuncia ha quindi riassunto il Parte_1 giudizio richiamando le conclusioni già formulate nei propri atti di causa e chiedendo la rifusione delle spese e del compenso professionale relativi a tutti i gradi di giudizio.
Rimasta anche ivi contumace la , con ordinanza del 15.1.25, il CP_1
Consigliere istruttore, verificata la regolarità delle notifiche, ha dichiarato la contumacia della medesima e fissato avanti a sé per la rimessione al Collegio
l'udienza del 2 luglio 2025, sostituita con il deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione nella composizione prevista dalla vigente organizzazione tabellare.
5. I motivi della decisione
Nel merito, questo Collegio è tenuto a rispettare il limite del devolutum, dovendo limitare la propria decisione ai capi cassati della sentenza di merito e a quelli da essi eventualmente dipendenti, poiché l'oggetto del giudizio resta fissato esclusivamente dalla sentenza di cassazione.
La questione da risolvere riguarda pertanto l'omessa statuizione sulla restituzione delle spese già corrisposte dalla alla Parte_1 controparte a titolo di spese di lite per il primo grado di giudizio (€ 3.235,00) e di risarcimento da responsabilità aggravata ex art. 96 cpc (€ 3.235,00).
Tale domanda era stata ritualmente proposta dalla società appellante nel corso del giudizio di impugnazione, tanto è vero che la stessa Corte di Appello
l'aveva riportata e trascritta alla pag. 2 della sentenza: “….condannare CP_1
Par
altresì alla restituzione delle somme tutte corrisposte da
[...] Parte_1
[... in esecuzione della sentenza di primo grado pari a € 8.195,63 (cfr. atto di precetto notificato da , comunicazioni intercorse tra avv. Trafieri e avv. CP_1
Loi in data 9.12.2016, 24.1.2017, 31.1.2017, 7.2.2017);…), omettendo,
pagina 6 di 9 tuttavia, di pronunciarsi nel merito.
A fronte della pronuncia della Suprema Corte che ha riconosciuto, come sopra evidenziato, la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, deve allora provvedersi in merito, tenendo conto del fatto che, alla luce della documentazione allegata in atti, la somma da restituire è quella risultante dall'atto di precetto del 28.11.16 (allegato n. 5), con cui la ha CP_1 intimato alla società il pagamento della complessiva Parte_1 somma di € 8.195,63.
Tale importo, infatti, è stato:
- in parte direttamente versato in favore della controparte come dimostrato dalla copia di un assegno circolare dell'importo di € 2.506,34, emesso il
6.12.16, e dalla copia di un ulteriore assegno circolare di euro 380,09, emesso il 2.2.17 (doc. n. 5 – foglio di pc),
- in parte oggetto di pignoramento presso terzi da parte dell'avv. Alessandro
Trafieri, quale creditore, per altre ragioni, di , in relazione al CP_1 quale il GOT del Tribunale di Venezia, nella veste di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 16.1.17, gli ha assegnato in pagamento la somma di € 5.109,20, oltre le spese di registrazione per € 200,00.
A seguito dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione l'odierna attrice in riassunzione ha poi effettuato pagamenti in acconto al predetto creditore per complessivi € 3.130,97, come provato dalle fatture prodotte agli atti dell'odierno giudizio (doc. n. 6: fatture nn. 14, 54, 59, 68 e 94, tutte del 2017), residuando ancora da corrispondere a saldo l'importo di € 2.178,23, che peraltro la società ha l'obbligo di versare in ottemperanza al provvedimento sopra menzionato.
Sicché, sulla scorta di quanto appena rilevato, la deve essere condannata CP_1
a restituire in favore dell'odierna attrice in riassunzione gli importi già versati dalla società per € 6.017,40 (come risultante dalla somma degli assegni circolari e delle fatture innanzi indicate), maggiorata degli interessi legali dalla data di ogni singolo esborso al soddisfo, nonché a tenere indenne la medesima pagina 7 di 9 società di quanto residua ancora da corrispondere all'avv. Trafieri in forza dell'ordinanza di assegnazione sopra menzionata.
Ogni altra domanda svolta dalla attrice in riassunzione va invece rigettata, in quanto già coperta da giudicato sicché la Corte adita – quale giudice di rinvio – non può nuovamente esaminare il merito della domanda, restano ormai ferme le statuizioni rese in tema di spese relative al primo e al secondo grado di lite, per le quali non sono stati proposti specifici motivi di censura in sede di legittimità.
6. Le spese di lite
Il Collegio deve, invece, pronunciare sulle spese del giudizio svolto avanti alla
Corte di cassazione, come peraltro previsto dall'ordinanza emessa da tale supremo consesso, e su quelle del presente grado, ponendole a carico della in quanto soccombente. CP_1
In proposito, tenuto conto:
- dei parametri dettati dal D.M. n. 147/2022, il quale prevede che le disposizioni in esso contenute si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, anche se la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando erano ancora in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, il valore della causa è pari a quanto riconosciuto in favore del riassumente all'esito del giudizio,
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 e di liquidare i compensi secondo i valori minimi, stante la semplicità della questione trattata nonché la mancata costituzione in giudizio della controparte,
- della circostanza che nel presente grado la fase istruttoria non è stata celebrata, ritiene la Corte che le medesime debbano essere determinate in € 1.541,00 quanto al giudizio di legittimità ed in € 1.984,00 quanto al giudizio di rinvio,
pagina 8 di 9 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio in legittimità € 638,00
Fase introduttiva in legittimità € 567,00
Fase decisionale in legittimità € 336,00
Totale € 1.541,00
Fase di studio in riassunzione € 567,00
Fase introduttiva in riassunzione € 461,00
Fase decisionale in riassunzione € 956,00
Totale € 1.984,00
P. Q. M.
la Corte di appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
- condanna alla restituzione in favore della società CP_1 [...]
della complessiva somma di euro 6.017,40, oltre agli Parte_1 interessi di legge dalla data dei singoli versamenti al saldo effettivo, nonché
a tenerla indenne di quanto deve ancora corrispondere all'avv. Alessandro
Trafieri in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Venezia in data 16.1.17, sino a concorrenza del complessivo importo di € 8.195,63;
- condanna a rifondere in favore della controparte le spese CP_1 processuali che liquida in € 1.541,00 per il giudizio di legittimità ed in €
1.984,00 per il giudizio di rinvio, oltre al rimborso delle spese generali al
15%, dell'IVA e degli accessori di legge, con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Davide Apicella, dichiaratosi procuratore antistatario.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Guido Marzella
Il Presidente
Clotilde Parise
pagina 9 di 9
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Guido Marzella Consigliere estensore dott.ssa Elena Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1227 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. David Apicella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Treviso, via Pozzobon, n. 5
appellante contro
, CP_1
(C.F. ) C.F._1 appellata contumace
Oggetto della causa: giudizio di riassunzione a seguito della cassazione della sentenza n. 2376/2019 della Corte di Appello di Venezia, pubblicata in data 11.6.19.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
pagina 1 di 9 Nel merito: in applicazione di quanto disposto dalla Suprema Corte, sezione terza civile, nel procedimento R.G. 2654/2020 definito con ordinanza comunicata l'11.04.2024, che ha cassato con rinvio la sentenza n°2376/2019 della Corte d'Appello di Venezia, con rinvio alla medesima Corte d'Appello di
Venezia in diversa composizione quale giudice del rinvio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, voglia la Corte d'Appello adita – quale giudice del rinvio – esaminare nuovamente il merito della vertenza, e conseguentemente condannare l'odierna appellata a CP_1 pagare ad in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, l'importo di € 5.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
revocare la condanna ex art. 96 c.p.c. e, da ultimo, condannare la medesima alla restituzione delle somme tutte CP_1 corrisposte o, comunque, dovute da in esecuzione della Parte_1 sentenza di primo grado pari a € 8.195,63, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Spese (ivi comprese quelle generali) e compenso professionale del primo, del secondo grado di giudizio, del giudizio di Cassazione e dell'odierno giudizio di rinvio, integralmente rifusi e distratti in favore del sottoscritto patrocinio ex art. 93 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Venezia, la società
[...]
, premettendo: Parte_1
- che aveva conferito mandato per la gestione della pratica di CP_1 risarcimento dei danni subiti a seguito dell'intervento chirurgico di safenectomia alla gamba destra, effettuato il 21.11.00 presso l'Ospedale di
Dolo, dapprima alla e poi, con successivo mandato, Controparte_2 ad essa,
pagina 2 di 9 Contr
- che in relazione a tale evento la compagnia di assicurazione che garantiva la R.C. dell' aveva formulato una prima Controparte_4 offerta di risarcimento pari ad € 30.000,00,
- che nel settembre 2003 la le aveva conferito un nuovo mandato per CP_1 un ulteriore episodio di malasanità sofferto a causa di un intervento chirurgico alla spalla eseguito presso l'Ospedale di Mirano nell'ottobre
2001,
- che nel settembre 2005 la cliente aveva peraltro revocato entrambi i mandati,
- che, a fronte di tale revoca, essa aveva inviato due distinti preavvisi di parcella al fine di ottenere il pagamento dei compensi per l'attività svolta, i quali, tuttavia, erano rimasti senza esito, ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia al fine di ottenere il pagamento del compenso maturato per € 14.600,00 o per quella maggiore o minor somma accertata in corso di causa.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva la nullità dei mandati nonché la CP_1 giusta causa di recesso, chiedendo il rigetto della domanda.
Istruito il giudizio con la produzione di documenti, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 780/2016, in forza della quale il Tribunale di Venezia:
- considerato che la società attrice era stata cancellata dal Registro delle
Imprese fin dall'ottobre del 2003, trasferendosi in un altro stato,
- ritenuto che la stessa non avesse allora alcun titolo per avanzare pretese economiche, poiché la sua legittimazione si doveva far valere attraverso i soci della disciolta società,
- opinato che anche la domanda di cui al secondo preavviso di fattura non potesse trovare accoglimento in quanto, come eccepito dalla convenuta, nessun tariffario era stato allegato a tale mandato, rigettava le pretese attoree condannando la società alla rifusione delle spese di lite nonché al pagamento in favore della convenuta della somma di € 3.235,00
a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, terzo comma.
pagina 3 di 9
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia proponeva appello la società
[...]
: Parte_1
- lamentando l'erroneità del provvedimento di primo grado, pronunciato sul falso presupposto dell'avvenuta cancellazione della società dal Registro delle Imprese,
- rilevando di essere ancora attiva e pienamente operante, e, dunque, legittimata ad azionare la propria pretesa creditoria,
- ribadendo di aver svolto, in virtù dei due mandati ad essa conferiti, una intensa attività di individuazione della responsabilità dei sanitari e di determinazione e quantificazione dei danni, che aveva portato ad una prima offerta reale e ad una transazione successivamente conclusa dai legali dell'appellata,
- deducendo l'insussistenza dei presupposti per disporre la condanna risarcitoria per lite temeraria.
, costituitasi in giudizio, chiedeva invece il rigetto del gravame e CP_1 la conferma della sentenza di primo grado.
Nel corso del giudizio, con foglio di precisazione delle conclusioni del 6.4.18,
l'appellante chiedeva, in particolare, che la Corte accertasse il proprio diritto a percepire il compenso per l'attività svolta in esecuzione dei due contratti di mandato e condannasse pertanto la sia al pagamento della somma di € CP_1
9.760,00, o quella diversa anche inferiore liquidata in via equitativa ex art. 1709 cc, sia alla restituzione delle somme già corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, per un totale di € 8.195,63, come da atto di precetto notificato.
Con sentenza n. 2376/2019, la Corte di Appello di Venezia, accoglieva parzialmente l'impugnazione:
- ritenendo che la appellante non risultasse cancellata dal Registro delle
Imprese e, dunque, fosse tuttora legittimata ad agire,
- rilevando che in relazione ai due mandati sottoscritti, i quali pur non pagina 4 di 9 prevedevano l'importo del compenso, non era comunque postulabile l'impossibilità giuridica dell'oggetto,
- opinando, da ultimo, che la revoca operata dalla fosse immotivata. CP_1
Sicché, conclusivamente, determinava in via equitativa ex art. 1709 cc il compenso spettante alla società in € 3.000,00 per il primo incarico e in €
2.000,00 per il secondo, oltre IVA e interessi legali dalla domanda al saldo, conseguentemente revocando la condanna ex art. 96 cpc poiché non era risultato che la società avesse agito in giudizio in mala fede o con colpa grave e compensando per metà le spese di lite e per l'altra metà ponendole a carico dell'appellata secondo il principio della soccombenza.
3. Il giudizio di legittimità
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la società per violazione e falsa applicazione dell'art. Parte_1
112 cpc in relazione all'art. 360 cpc, primo comma, n. 4), ritenendola erronea nella misura in cui la Corte d'Appello, pur accogliendo il relativo motivo di gravame e revocando la condanna ex art. 96 cpc, aveva peraltro omesso di ordinare la restituzione di quanto già corrisposto alla controparte in forza della sentenza di primo grado n. 780/2016 del Tribunale di Venezia, poi riformata, sia a titolo di spese legali sia a titolo risarcitorio ex art. 96 cpc.
Rimasta contumace la , con ordinanza n. 9812/2024 pubblicata in data CP_1
11.4.24, il Supremo Collegio ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, rilevando che “incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice che, accogliendo l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l'atto di impugnazione (o, come nella fattispecie, in corso di giudizio, a fronte di una esecuzione della sentenza successiva alla proposizione dell'impugnazione) la relativa domanda restitutoria, non
pagina 5 di 9 potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado agli effetti di quanto previsto dall'art. 474 cod. proc. civ., nonché dall'art. 389 cod. proc. civ. per le domande conseguenti alla cassazione, come condanna implicita”.
4. Il giudizio di rinvio
A fronte di tale pronuncia ha quindi riassunto il Parte_1 giudizio richiamando le conclusioni già formulate nei propri atti di causa e chiedendo la rifusione delle spese e del compenso professionale relativi a tutti i gradi di giudizio.
Rimasta anche ivi contumace la , con ordinanza del 15.1.25, il CP_1
Consigliere istruttore, verificata la regolarità delle notifiche, ha dichiarato la contumacia della medesima e fissato avanti a sé per la rimessione al Collegio
l'udienza del 2 luglio 2025, sostituita con il deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione nella composizione prevista dalla vigente organizzazione tabellare.
5. I motivi della decisione
Nel merito, questo Collegio è tenuto a rispettare il limite del devolutum, dovendo limitare la propria decisione ai capi cassati della sentenza di merito e a quelli da essi eventualmente dipendenti, poiché l'oggetto del giudizio resta fissato esclusivamente dalla sentenza di cassazione.
La questione da risolvere riguarda pertanto l'omessa statuizione sulla restituzione delle spese già corrisposte dalla alla Parte_1 controparte a titolo di spese di lite per il primo grado di giudizio (€ 3.235,00) e di risarcimento da responsabilità aggravata ex art. 96 cpc (€ 3.235,00).
Tale domanda era stata ritualmente proposta dalla società appellante nel corso del giudizio di impugnazione, tanto è vero che la stessa Corte di Appello
l'aveva riportata e trascritta alla pag. 2 della sentenza: “….condannare CP_1
Par
altresì alla restituzione delle somme tutte corrisposte da
[...] Parte_1
[... in esecuzione della sentenza di primo grado pari a € 8.195,63 (cfr. atto di precetto notificato da , comunicazioni intercorse tra avv. Trafieri e avv. CP_1
Loi in data 9.12.2016, 24.1.2017, 31.1.2017, 7.2.2017);…), omettendo,
pagina 6 di 9 tuttavia, di pronunciarsi nel merito.
A fronte della pronuncia della Suprema Corte che ha riconosciuto, come sopra evidenziato, la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, deve allora provvedersi in merito, tenendo conto del fatto che, alla luce della documentazione allegata in atti, la somma da restituire è quella risultante dall'atto di precetto del 28.11.16 (allegato n. 5), con cui la ha CP_1 intimato alla società il pagamento della complessiva Parte_1 somma di € 8.195,63.
Tale importo, infatti, è stato:
- in parte direttamente versato in favore della controparte come dimostrato dalla copia di un assegno circolare dell'importo di € 2.506,34, emesso il
6.12.16, e dalla copia di un ulteriore assegno circolare di euro 380,09, emesso il 2.2.17 (doc. n. 5 – foglio di pc),
- in parte oggetto di pignoramento presso terzi da parte dell'avv. Alessandro
Trafieri, quale creditore, per altre ragioni, di , in relazione al CP_1 quale il GOT del Tribunale di Venezia, nella veste di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 16.1.17, gli ha assegnato in pagamento la somma di € 5.109,20, oltre le spese di registrazione per € 200,00.
A seguito dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione l'odierna attrice in riassunzione ha poi effettuato pagamenti in acconto al predetto creditore per complessivi € 3.130,97, come provato dalle fatture prodotte agli atti dell'odierno giudizio (doc. n. 6: fatture nn. 14, 54, 59, 68 e 94, tutte del 2017), residuando ancora da corrispondere a saldo l'importo di € 2.178,23, che peraltro la società ha l'obbligo di versare in ottemperanza al provvedimento sopra menzionato.
Sicché, sulla scorta di quanto appena rilevato, la deve essere condannata CP_1
a restituire in favore dell'odierna attrice in riassunzione gli importi già versati dalla società per € 6.017,40 (come risultante dalla somma degli assegni circolari e delle fatture innanzi indicate), maggiorata degli interessi legali dalla data di ogni singolo esborso al soddisfo, nonché a tenere indenne la medesima pagina 7 di 9 società di quanto residua ancora da corrispondere all'avv. Trafieri in forza dell'ordinanza di assegnazione sopra menzionata.
Ogni altra domanda svolta dalla attrice in riassunzione va invece rigettata, in quanto già coperta da giudicato sicché la Corte adita – quale giudice di rinvio – non può nuovamente esaminare il merito della domanda, restano ormai ferme le statuizioni rese in tema di spese relative al primo e al secondo grado di lite, per le quali non sono stati proposti specifici motivi di censura in sede di legittimità.
6. Le spese di lite
Il Collegio deve, invece, pronunciare sulle spese del giudizio svolto avanti alla
Corte di cassazione, come peraltro previsto dall'ordinanza emessa da tale supremo consesso, e su quelle del presente grado, ponendole a carico della in quanto soccombente. CP_1
In proposito, tenuto conto:
- dei parametri dettati dal D.M. n. 147/2022, il quale prevede che le disposizioni in esso contenute si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, anche se la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando erano ancora in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, il valore della causa è pari a quanto riconosciuto in favore del riassumente all'esito del giudizio,
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 e di liquidare i compensi secondo i valori minimi, stante la semplicità della questione trattata nonché la mancata costituzione in giudizio della controparte,
- della circostanza che nel presente grado la fase istruttoria non è stata celebrata, ritiene la Corte che le medesime debbano essere determinate in € 1.541,00 quanto al giudizio di legittimità ed in € 1.984,00 quanto al giudizio di rinvio,
pagina 8 di 9 sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio in legittimità € 638,00
Fase introduttiva in legittimità € 567,00
Fase decisionale in legittimità € 336,00
Totale € 1.541,00
Fase di studio in riassunzione € 567,00
Fase introduttiva in riassunzione € 461,00
Fase decisionale in riassunzione € 956,00
Totale € 1.984,00
P. Q. M.
la Corte di appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda:
- condanna alla restituzione in favore della società CP_1 [...]
della complessiva somma di euro 6.017,40, oltre agli Parte_1 interessi di legge dalla data dei singoli versamenti al saldo effettivo, nonché
a tenerla indenne di quanto deve ancora corrispondere all'avv. Alessandro
Trafieri in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Venezia in data 16.1.17, sino a concorrenza del complessivo importo di € 8.195,63;
- condanna a rifondere in favore della controparte le spese CP_1 processuali che liquida in € 1.541,00 per il giudizio di legittimità ed in €
1.984,00 per il giudizio di rinvio, oltre al rimborso delle spese generali al
15%, dell'IVA e degli accessori di legge, con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Davide Apicella, dichiaratosi procuratore antistatario.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Guido Marzella
Il Presidente
Clotilde Parise
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