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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 19/09/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 517 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. D'ANGELO MARINA, giusta delega in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. QUERCINI GIANPAOLO, giusta delega CP_1
in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 13.07.1996, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di
[...]
Genova, al numero 403, parte II, serie A, anno 1996.
Le parti si sono separate con sentenza emessa dal Tribunale di Savona in data 16.01.2024.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Dal matrimonio contratto dalle parti sono nati i figli (26.01.2000), (28.09.2004) e Per_1 Per_2
(11.10.2006). Per_3
All'udienza dell'11.09.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e l'iniziale procedura contenziosa, su espressa e concorde richiesta delle parti, è stata trasformata in congiunta.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 13.07.1996, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del CP_1
Comune di Genova, al numero 403, parte II, serie A, anno 1996, con ordine all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Genova, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“2) assegnare la casa coniugale sita in Albisola Superiore Via degli Ulivi 7 con l'attuale arredo e corredo al ricorrente;
3) la signora a fronte dell'intervenuta regolamentazione dei rap-porti patrimoniali CP_1 ed in esecuzione degli accordi tra i coniugi si impegna ad attribuire e trasferire in favore del sig.
la quota del 50% degli immobili siti in Via degli ulivi 7 in Albissola Superiore Parte_1 acquistati in comproprietà tra i coniugi con atto a rogito notaio anno 2014 Repertorio Per_4
n.122.277 e infra descritti;
4) la signora si impegna pertanto a riprodurre con atto pubblico successivamente CP_1 alla sentenza di divorzio l'avvenuta attribuzione della quota del 50% dell'immobile di Albisola
Superiore Via degli ulivi 7 entro e non oltre il ter-mine di mesi due dall'emananda sentenza;
- DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI:
casa di civile abitazione da terra a tetto avente accesso dal civico numero 7 (sette), già 5 (cinque), di Via degli Ulivi, entrostante a giardino esclusivo di pertinenza sul quale insistono inoltre tre manufatti adibiti a magazzini – depositi pertinenziali, il tutto della superficie complessiva di circa metri quadrati 1. 892 (milleottocentonovantadue), compreso il sedime dei fabbricati;
confinante nel complesso con: mappali 75 (di cui infra), 74, 627, 1825 e 1868 del foglio 29, salvo altri, comprendente:
* alloggio al piano terreno composto da: cucina, tre vani, bagno e veranda;
alloggio al piano seminterrato, composto da: due vani, cucina, soggiorno, bagno, ripostiglio e locale cantina. Dette unità immobiliari risultano attualmente censite: quanto ai fabbricati al Catasto Fabbricati di detto
Comune: - foglio 29, mappale 73 sub 1, categoria A/3, classe 1, vani 5, r.c. Euro 581,01 {l'alloggio al piano terra);
foglio 29, mappale 73 sub 2, categoria A/3, classe 1, vani 5,5, r.c. Euro 639,12 (l'alloggio al piano seminterrato);
foglio 29, mappale 73 sub 3, categoria C/2, classe 3, metri quadri 19, r.c. 90,28 (il magazzino pertinenziale);
foglio 29, mappale 73 sub 4, categoria C/2, classe 3, metri quadri 11, r.c. 52,27 (il magazzino pertinenziale); quanto al terreno pertinenziale al Catasto Terreni di detto Comune foglio 29, mappale 73, ente urbano di a. 18, ca. 92.
I coniugi, trattandosi di attribuzione in esecuzione di un accordo assunto in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio intendono avvalersi dell'applicazione dei benefici fiscali previsti dalla legge e, quindi dell'esenzione da imposte di registro, bollo, ipotecaria, catastale e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 Legge 6 marzo 1987 n. 74 e della normativa vigente con riferimento al detto trasferimento immobiliare.
5) In conseguenza di questa attribuzione il sig. si obbliga al pagamento in via Parte_1 esclusiva del mutuo residuo acceso per l'acquisto degli immobili di Albisola Superiore Via degli
Ulivi 7 sopra descritti pari ad attuali Euro 155.000,00 circa e rinunzia a richiedere alla signora la somma di Euro 14.400,00 da egli versata dopo la sentenza di separazione per pagamento CP_1 dei ratei di mutuo fondiario di competenza del coniuge.
6) Sempre in conseguenza di questa attribuzione e a regolazione dei rapporti patrimoniali fra coniugi, il sig. si accolla per intero il pagamento in favore della Signora Parte_1 Pt_2 degli importi previsti e liquidati nella sentenza n. 383/2025 del Tribunale di Savona pari
[...] ad Euro 153.500,00 oltre interessi e spese legali e di registro. La quota di capitale di competenza della signora corrisponde a Euro 76.750,00 oltre gli interessi legali sulla predetta somma CP_1 ed al 50% delle spese legali liquidate e di registro.
7) Per quanto attiene all'assegno divorzile, i coniugi dichiarano di essersi accordati, ai sensi dell'art. 5 della legge 898/1970 e successive modificazioni, per la corresponsione da parte del sig.
a favore della sig.ra di un assegno divorzile in un'unica soluzione dell'importo di Parte_1 CP_1
Euro 20.000,00 da corrispondere tramite assegno circolare da consegnarsi all'udienza già fissata del 11 settembre 2025 nel giudizio per divorzio R.G. n. 517/2025.
I coniugi danno atto che dopo il versamento dell'assegno divorzile concordato ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento personale in via autonoma.
8) Porre a carico del sig. le spese per il mantenimento del figlio il quale Parte_1 Per_3 dimora presso il padre;
la madre provvederà al mantenimento ordinario del figlio nei Per_3 periodi in cui il figlio soggiornerà presso la stessa;
Il padre provvederà al pagamento nella misura del 100% delle spese scolastiche ordinarie (tasse scolastiche e spese di frequenza, comprese eventuali future spese per la formazione universitaria, tasse e libri scolastici;
le altre spese straordinarie necessarie al mantenimento del figlio Per_3
(sanitarie, ricreative, vestiarie, ludiche), da concordarsi preventivamente tra le parti, saranno a carico del padre nella misura del 90% e del 10% in capo alla madre fino al momento della autosufficienza economica del figlio.
9) Porre a carico del sig. le spese per il mantenimento della figlia previa Parte_1 Per_2 revoca delle disposizioni sul punto previste in sentenza di separazione;
la madre provvederà al mantenimento ordinario della figlia nei periodi in cui la figlia soggiornerà presso la stessa. Per_2
Il padre provvederà al pagamento nella misura del 100% delle spese scolastiche ordinarie (tasse scolastiche, spese per la formazione universitaria, tasse e libri scolastici;
le altre spese straordinarie necessarie al mantenimento della figlia (sanitarie, ricreative, vestiarie, Per_2 ludiche), da concordarsi preventivamente tra le parti, saranno a carico del padre nella misura del
90% e del 10% in capo alla madre fino al momento della autosufficienza economica della figlia;
10) Dare infine atto che i coniugi dichiarano di aver regolato tutti i loro rapporti economici e patrimoniali e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra e viceversa.
11) Spese legali compensate tra le Parti”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 18.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Daniela Mele) (dott.ssa Lorena Canaparo)