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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 572/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LUCANTONIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15618/2025 depositato il 14/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli - Via G. Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250082617748000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 77/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
vedasi in svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 oppone la cartella di pagamento n. 07120250082617748000 (tassa auto 2020 – importo € 507,16) notificata in data 08.08.2025 affermando di avere convenuto in giudizio l' Agenzia Delle
Entrate - RI e la Regione Campania.
Eccepisce la mancanza della notifica degli atti presupposti – impositivi, la prescrizione ovvero la decadenza dalla pretesa erariale;
conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, con attribuzione in favore dei difensori antistatari avv. Difensore_1 e avvocato stabilito Nominativo_1.
L'Agenzia delle Entrate – riscossione, costituitasi nei termini, ribadisce la legittimità del proprio operato sulla base del ruolo emesso dalla Regione ed eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla doglianza circa la mancata notifica dell'atto presupposto.
La Regione Campania, costituitasi nei termini, pur essendo stata notificata ad un indirizzo errato, ha rappresentato di avere annullato in autotutela l'avviso di accertamento presupposto alla cartella opposta, concludendo per la dichiarazione di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
La ricorrente ha depositato memoria in cui preso atto dell'annullamento insiste per la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce di tali risultanze, essendo stato annullato l'avviso di accertamento prodromico alla cartella opposta, che conseguentemente viene caducata, deve dichiararsi estinto il giudizio essendo cessata la materia del contendere. Da tanto consegue, sussistendone le ragioni (anche considerando la notificazione errata all'ufficio relazioni con il pubblico e non al contenzioso) la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il G.M. della 2^ sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli dichiara estinto il giudizio essendo cassata la materia del contendere, compensa le spese
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LUCANTONIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15618/2025 depositato il 14/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli - Via G. Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250082617748000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 77/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
vedasi in svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 oppone la cartella di pagamento n. 07120250082617748000 (tassa auto 2020 – importo € 507,16) notificata in data 08.08.2025 affermando di avere convenuto in giudizio l' Agenzia Delle
Entrate - RI e la Regione Campania.
Eccepisce la mancanza della notifica degli atti presupposti – impositivi, la prescrizione ovvero la decadenza dalla pretesa erariale;
conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, con attribuzione in favore dei difensori antistatari avv. Difensore_1 e avvocato stabilito Nominativo_1.
L'Agenzia delle Entrate – riscossione, costituitasi nei termini, ribadisce la legittimità del proprio operato sulla base del ruolo emesso dalla Regione ed eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla doglianza circa la mancata notifica dell'atto presupposto.
La Regione Campania, costituitasi nei termini, pur essendo stata notificata ad un indirizzo errato, ha rappresentato di avere annullato in autotutela l'avviso di accertamento presupposto alla cartella opposta, concludendo per la dichiarazione di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
La ricorrente ha depositato memoria in cui preso atto dell'annullamento insiste per la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce di tali risultanze, essendo stato annullato l'avviso di accertamento prodromico alla cartella opposta, che conseguentemente viene caducata, deve dichiararsi estinto il giudizio essendo cessata la materia del contendere. Da tanto consegue, sussistendone le ragioni (anche considerando la notificazione errata all'ufficio relazioni con il pubblico e non al contenzioso) la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il G.M. della 2^ sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli dichiara estinto il giudizio essendo cassata la materia del contendere, compensa le spese