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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/12/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2644/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IA OR Presidente
RA IN ICe Relatore
AL GU IC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2644/2024 promosso da:
- con C.F.: -, nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(AN);
e con C.F.: , nato l'[...] ad [...]; Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati, difesi ed elett.te domiciliati da/presso avv. ARIANNA BENNI;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO – CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO,
CONCLUSIONI precisate all'udienza cartolare dell'11/11/2025, ovvero “pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto a IR (AN) il 4/07/2009, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di IR (AN) al n. 10, parte 2, serie A dell'anno 2009, in conformità alle seguenti CONDIZIONI
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con la facoltà di fissare la propria residenza ove lo riterranno più opportuno;
2. la figlia , ultradiciottenne, che convive stabilmente con la madre, verrà mantenuta da Per_1 quest'ultima con riguardo al mantenimento ordinario;
3. le spese straordinarie verranno, invece, sostenute al 50% tra i coniugi. Si intendono tali quelle previste nel protocollo del Tribunale di Ancona/Ordine Avvocati di Ancona che ivi si intende integralmente richiamato.
4. nulla è dovuto pagina 1 di 3 reciprocamente tra i coniugi a titolo di assegno divorzile essendo gli stessi economicamente autosufficienti”.
*****
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto la pronuncia della loro separazione con cumulo di domanda peer la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto a IR (AN) in data 4/07/2009.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 1/07/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
3. Con sentenza n. 399/2024, emessa in data 27/11/2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio.
Per l'udienza cartolare dell'11/11/2025, le parti hanno tempestivamente depositato note scritte con cui hanno precisato, sempre congiuntamente, le conclusioni.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Va premesso che il nuovo art. 473-bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Ora, risulta che la sentenza n. 399 del 27/11/2024, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva.
Risulta, altresì, trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte).
Non è inoltre contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a IR (AN) il 4/07/2009, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di IR (AN) al n. 10, parte 2, serie A dell'anno 2009.
5. Le condizioni di divorzio, come già vagliate in sede di separazione, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico, appaiono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia maggiorenne. Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti. pagina 2 di 3 6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a IR (AN) il 4/07/2009 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Parte_2
Comune di IR (AN) al n. 10, parte 2, serie A dell'anno 2009; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IR (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10/XII/2025
Il ICe Relatore Il Presidente
RA IN IA OR
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IA OR Presidente
RA IN ICe Relatore
AL GU IC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2644/2024 promosso da:
- con C.F.: -, nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(AN);
e con C.F.: , nato l'[...] ad [...]; Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati, difesi ed elett.te domiciliati da/presso avv. ARIANNA BENNI;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO – CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO,
CONCLUSIONI precisate all'udienza cartolare dell'11/11/2025, ovvero “pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto a IR (AN) il 4/07/2009, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di IR (AN) al n. 10, parte 2, serie A dell'anno 2009, in conformità alle seguenti CONDIZIONI
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con la facoltà di fissare la propria residenza ove lo riterranno più opportuno;
2. la figlia , ultradiciottenne, che convive stabilmente con la madre, verrà mantenuta da Per_1 quest'ultima con riguardo al mantenimento ordinario;
3. le spese straordinarie verranno, invece, sostenute al 50% tra i coniugi. Si intendono tali quelle previste nel protocollo del Tribunale di Ancona/Ordine Avvocati di Ancona che ivi si intende integralmente richiamato.
4. nulla è dovuto pagina 1 di 3 reciprocamente tra i coniugi a titolo di assegno divorzile essendo gli stessi economicamente autosufficienti”.
*****
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto la pronuncia della loro separazione con cumulo di domanda peer la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto a IR (AN) in data 4/07/2009.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 1/07/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
3. Con sentenza n. 399/2024, emessa in data 27/11/2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio.
Per l'udienza cartolare dell'11/11/2025, le parti hanno tempestivamente depositato note scritte con cui hanno precisato, sempre congiuntamente, le conclusioni.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Va premesso che il nuovo art. 473-bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Ora, risulta che la sentenza n. 399 del 27/11/2024, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva.
Risulta, altresì, trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte).
Non è inoltre contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a IR (AN) il 4/07/2009, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di IR (AN) al n. 10, parte 2, serie A dell'anno 2009.
5. Le condizioni di divorzio, come già vagliate in sede di separazione, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico, appaiono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia maggiorenne. Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti. pagina 2 di 3 6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a IR (AN) il 4/07/2009 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Parte_2
Comune di IR (AN) al n. 10, parte 2, serie A dell'anno 2009; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IR (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10/XII/2025
Il ICe Relatore Il Presidente
RA IN IA OR
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