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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/11/2025, n. 4834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4834 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea
MP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n°8112 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2020, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv. Giuseppe Murana, giusta procura in calce all'atto di citazione.
attore
E
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Vasile, giusta procura in atti.
convenuto
Oggetto: altri istituti e leggi speciali.
Conclusioni: come verbale dell'udienza per la precisazione delle conclusioni del 18/03/2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 26/06/2020, la esercente attività Parte_1 di trasporto pubblico locale di persone nel Comune di , in forza di contratto di CP_1 affidamento provvisorio stipulato il 30.01.2008 ai sensi della L.R. n. 19/2005 con il predetto Comune,
1 adiva il Tribunale chiedendo di accertare l'inadempimento del convenuto e, per l'effetto, condannarlo all'esatto adempimento ex art. 1453 c.c., oltre al risarcimento del danno, rivalutazione e interessi.
In particolare, l'attrice rappresentava l'irregolare mutamento unilaterale da parte del CP_1 delle condizioni del contratto, in conseguenza dei contenuti della L.R. 13/19 e della circolare assessoriale n. 59666 del 29.11.19.
Denunciava, altresì, la violazione del rapporto contrattuale da parte del convenuto, in seguito all'affidamento a terzi del servizio scolastico, già oggetto delle prestazioni affidate all'attrice, nonché
l'illegittimità dell'invocata risoluzione del contratto da parte dell'ente affidante, giusta PEC prot.
4724 del 3/2/20, ferma, al contrario, la proroga pattuita dal 02.12.2019 fino al 02.12.2022, ossia alla scadenza del triennio voluto dalla L.R. 13/2019.
Tanto dedotto, chiedeva al Tribunale adito di “dichiarare il obbligato Controparte_1 all'esatto adempimento delle obbligazioni a suo carico scaturenti dal contratto del 30/1/08 come risultante dalle modificazioni contenute nell'atto di rimodulazione del 29.02.16 esistenti alla data del
02.12.19, data sotto la quale è stato prorogato fino alla data del 02.12.22 coi contenuti che aveva e ritenere legittima l'autotutela attuata dall'attrice in conseguenza del rifiuto del di offrire la CP_1 sua prestazione condannare il al pagamento di tutti i corrispettivi contrattuali che l'atto di CP_1 rimodulazione del 29.02.16 registrato a Marsala il 03.03.2016 al n. 313 ha rideterminato a far data dall' 1.1.2016 nell'importo di € 276.428,03 oltre iva ed oltre all'aggiornamento istat annuale a praticarsi dal primo gennaio di ogni anno sulla base della variazione accertata nei dodici mesi precedenti, oltre che al pagamento degli interessi moratori dovuti a norma della D. Lgs. 231/2002”.
Conseguentemente, “condannare il al risarcimento dei danni prodotti sia sub specie CP_1 di danno emergente che sub specie di lucro cessante, liquidandone l'ammontare in importo pari almeno al doppio di quello dei corrispettivi contrattuali, e comunque liquidarlo nell'ammontare che per le causali esposte in premessa risulterà congruo all'esito dell'espletanda istruttoria, a maggiorarsi di interessi e rivalutazione ed a liquidarsi subordinatamente in tutto od in parte in via equitativa”. Quindi, “indipendentemente dall'anzidetta condanna risarcitoria emettere pronuncia dichiarativa dell'obbligo del di risarcire il danno da perdita di chance nell'ipotesi in cui CP_1 all'esito della mancata effettuazione dei chilometri oggetto dell'affidamento dovesse risultare impedito all'attrice di partecipare a gare alle quali verrebbe ammessa avendo effettuato i chilometri di contratto”. Ciò, oltre alla condanna di controparte al pagamento delle spese per il presente giudizio.
Tempestivamente costituitosi il 19/10/2020, il contestava la pretesa Controparte_1 attorea, sostenendo che, con deliberazione n. 05 del 15.2.2019, adottata dalla Commissione
2 Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, era stato dichiarato il dissesto finanziario del di cui al D. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., con la conseguenza che, ai sensi e CP_1 Controparte_1 per gli effetti dell'art. 259 del citato Decreto, sì era resa obbligatoria la riorganizzazione dei servizi mediante eliminazione o riduzione di ogni previsione di spesa non finalizzata all'esercizio di servizi pubblici necessari e indispensabili per il Comune.
Pertanto, la civica Amministrazione, definito il precedente rapporto contrattuale, scaduto il
2.12.2019, aveva operato una scelta conforme alle norme sul dissesto finanziario, riorganizzando il cessato servizio di trasporto locale attraverso l'indizione di una nuova gara.
Per tali ragioni, reputando inesistente il nesso causale tra la diminuzione patrimoniale sofferta dall'attrice e la propria condotta, chiedeva il rigetto sia dell'azione ex art. 1453 c.c. che della domanda di risarcimento del danno, con condanna della controparte alle spese e compensi del presente giudizio.
La causa, istruita con prove documentali e l'espletamento di c.t.u. contabile, all'udienza del
18.3.201225 era stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
Va, preliminarmente, rilevato che la presente causa non appartiene alla competenza della sezione specializzata in materia di imprese (art. 2 D.L. 1/12), tenuto conto sia del suo valore (inferiore alla soglia comunitaria) che, ancor prima, della sua natura di concessione di pubblico servizio (cfr.
Cass. ord. 9139/15 secondo la quale “il contratto tra un ente pubblico ed un imprenditore che si risolva in una concessione di servizi non appartiene alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in quanto il rischio di gestione nel quale incorre l'amministrazione aggiudicatrice
è assunto integralmente o in misura significativa dalla controparte contrattuale”).
Nel merito, la questione principale che, alla luce delle rispettive contrapposte allegazioni, si rende necessario esaminare attiene all'esistenza inter partes di un valido rapporto negoziale nel periodo successivo alla cessazione del contratto originario (pacificamente scaduto in data 2.12.2019).
Ed invero, entrambe le domande spiegate dalla società attrice (di condanna dell'ente convenuto all'adempimento del contratto e al risarcimento del danno) si fondano sul presupposto, negato dal della sua piena operatività, anche in epoca successiva alla data sopra indicata. CP_1
Più precisamente, come ben si evince dalle conclusioni formulate in citazione (“dichiarare il
obbligato all'esatto adempimento delle obbligazioni a suo carico scaturenti Controparte_1 dal contratto del 30/1/08 come risultante dalle modificazioni contenute nell'atto di rimodulazione del
29.02.16 esistenti alla data del 02.12.19, data sotto la quale è stato prorogato fino alla data del
3 02.12.22 coi contenuti che aveva..”), secondo la tesi dell'attrice, alla scadenza del 2.12.2019, il contratto si sarebbe prorogato, alle medesime condizioni, di ulteriori tre anni.
A sostegno della propria tesi l'attrice invoca:
1) da un lato, l'art. 13 della L.R. 13/2019, rubricato “Proroga contratti trasporto pubblico locale”, secondo cui “Al fine di garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri su strada di interesse regionale e locale, i contratti di affidamento di cui all'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 sono prorogati di 36 mesi, a decorrere dalla data di scadenza e nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di bilancio, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n.
1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia”;
2) dall'altro, l'art. 7 del contratto, a mente del quale “Alla scadenza del contratto l'impresa dovrà garantire, agli stessi patti e condizioni, la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali”.
L'assunto non merita di essere condiviso.
Ed invero, con riferimento al punto 1) che precede, è appena il caso di rilevare che la norma regionale sopra citata è stata dichiarata incostituzionale, giusta sentenza n. 16 dell'11.2.2021, sicchè nessun effetto può farsi dalla stessa discendere, neppure per il periodo antecedente alla citata pronuncia, avendo questa notoriamente efficacia retroattiva (cfr. art. 30 comma 3, L. 87/1953).
Quanto, invece, al profilo sub 2), osserva in contrario il Tribunale, anzitutto, che è la stessa norma negoziale invocata ad escludere la bontà della ricostruzione della tesi attorea.
Emerge, invero, pacificamente dal sopra citato art. 7 che la durata della proroga non avrebbe potuto superare il tempo “strettamente necessario al reperimento di un nuovo contraente” (tempo che la giurisprudenza amministrativa ha fissato in mesi sei).
Ed è proprio in ragione di ciò che, nei giorni successivi alla scadenza del contratto, con nota del
23.12.2019 (prot. n. 49475), il ha avviato la procedura per la selezione di un nuovo operatore CP_1 economico cui affidare il servizio di trasporto scolastico degli alunni pendolari (cfr. doc. 29), definita nel mese di gennaio 2020 (cfr. nota prot. 4164 del 23.1.2020).
Ma vi è di più.
Osserva, invero, il Tribunale che la tesi dell'attrice trascura di considerare che l'impegno pattizio di cui al sopra citato art. 7 del contratto (quello, cioè, di proseguire il servizio “agli stessi patti 4 e condizioni” fino al subentro del nuovo aggiudicatario) non è mai stato consacrato in un accordo scritto (aggiuntivo e/o modificativo del precedente), il che impedisce di ritenere sussistente, per il periodo successivo al 2.12.2019, un valido rapporto negoziale tra le parti.
Costituisce, infatti, principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui “il contratto con la pubblica amministrazione deve rivestire forma scritta ad substantiam e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del contraente privato e dell'organo della
P.A. legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e dell'entità del compenso”.
Tale principio, in particolare, trova pacifica applicazione in giurisprudenza anche nell'ipotesi di rinnovo di precedente contratto.
Ed invero: “Il divieto di rinnovo tacito previsto, a pena di nullità, per i contratti della p.a. per la fornitura di beni e servizi introdotto dall'art. 6, c. 2 della l. n. 537 del 1993, modificato dall'art. 44 della l. 23.12.1994, n. 724, è applicabile anche ai contratti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della normativa, essendo tale divieto connaturato al sistema che prevede la forma scritta "ad substantiam" dei contratti della P.A., la cui volontà non può desumersi per implicito da singoli atti, dovendosi manifestare necessariamente nelle forme rigide previste dalla legge” (Cass. 29988/2018).
Quanto, poi, alla “proroga”, si è altresì precisato in giurisprudenza (cfr. Cass. 25256/2024) - proprio con specifico riferimento alla materia del trasporto pubblico locale - che “Né può ritenersi, come espone la ricorrente nella memoria ex art. 380-bis.1 cpc, che il servizio di trasporto scolastico sia stato reso “in proroga rispetto alle medesime condizioni contrattuali” precedenti, posto che la proroga dei contratti pubblici è generalmente vietata dall'art. 6, secondo comma, della legge n°
537/1993 (sul che si veda Cass. 29988/2018 in caso analogo al presente), essendo ammessa solo nei casi particolari delle cdd “proroghe tecniche”, oggi disciplinate dall'art. 120, comma undicesimo del dlgs n° 36/2023 e prima ancora dall'art. 106, comma undicesimo, del dlgs n° 50/2016. Nel periodo ancora anteriore, ossia nella vigenza del dlgs n° 163/2006, qui applicabile ratione temporis, non erano espressamente disciplinati i casi di proroga del contratto pubblico, vigendo, dunque, il generale divieto previsto dal citato art. 6, secondo comma, della legge n° 537/1993, legittimamente superabile solo nei casi previsti dall'art. 57 del dlgs n° 163/2006, ossia, per quello che qui interessa, nel caso previsto dal quinto comma, lettera c), i cui presupposti, però, qui manifestamente difettano”.
Ora, come sopra già evidenziato, nel caso di specie, nessun patto aggiuntivo e/o modificativo è stato stipulato tra le parti per il periodo successivo al 2.12.2019, il che impedisce, in applicazione dei principi giurisprudenziali citati, di ritenere che il contratto originario si sia validamente prorogato.
5 Del resto, che ai fini di una qualsivoglia prosecuzione del rapporto fosse comunque necessaria la formalizzazione di un accordo scritto è circostanza che emerge intuitivamente dallo stesso documento al quale l'attrice affida il destino della propria domanda, ovvero la lettera del Comune prot. nr. 46446 del 2.12.2019, nella quale l'Ente locale, nell'invitare la ditta a non interrompere il servizio, ha:
- da un lato, espresso la necessità di applicare una riduzione al corrispettivo (proposta, si noti, mai accettata dall'attrice);
- dall'altro, fatto esplicitamente rinvio ad un successivo accordo, pacificamente mai sottoscritto
(“…nelle more di formalizzare le suddette modificazioni in apposita appendice contrattuale”).
In ragione di quanto precede, le due domande proposte dall'attrice - in quanto elaborate entrambe su un presupposto di fatto (costituito dalla proroga triennale, alle medesime condizioni, del contratto cessato alla data del 2.12.2019) che non ha trovato alcun riscontro in atti (e che, anzi, è smentito dagli elementi (di fatto e di diritto) sopra esposti - vanno respinte.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri dettati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda (superiore ade € 260.000), secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (fino ad
€ 520.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
RIGETTA le domande dell'attrice;
CONDANNA quest'ultima al pagamento, in favore del , delle spese Controparte_1 processuali, liquidate in € 22.457,00, oltre iva, c.p..a e rimborso spese generali, come per legge.
Così deciso in Palermo, il 30/11/2025.
Il Giudice
Andrea MP
P.
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