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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/11/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
in persona del Giudice dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 5862/2024 R.G., vertente
TRA
e, per essa, rappresentata da Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Maria Bernini Asti
-ATTRICE-
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Christian Manzoni
-CONVENUTO-
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni: come da note ex art. 189 comma primo n. 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
è intervenuta nella procedura esecutiva n. 593/2023 r.g.e., pendente avanti a questo Parte_1
Tribunale, in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza emessa dal medesimo Tribunale in data 19 novembre 2015, che ha condannato l'odierno convenuto a pagare a Controparte_2
la somma di euro 81.382,71 oltre interessi e spese. ha precisato che
[...] Parte_1
originario creditore, è stata successivamente incorporata da Controparte_2 [...]
la quale in data 20 luglio 2018 (nell'ambito di un contratto di cessione di crediti CP_3
pecuniari individuabili in blocco) ha ceduto all'odierna attrice il credito in esame.
1 Il debitore esecutato, odierno convenuto, ha proposto opposizione all'esecuzione contestando la legittimazione attiva del creditore procedente e di quello intervenuto.
Con ordinanza in data 14 giugno 2024, il Giudice dell'esecuzione ha sospeso l'esecuzione assegnando il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
In particolare, per quanto riguarda il credito vantato da nella citata ordinanza si Parte_1
legge quanto segue:
rilevato che entrambi i creditori cessionari, neppure dopo l'instaurazione del contraddittorio, hanno
compiutamente provato tutti i passaggi di titolarità del credito dai creditori originari a quelli attuali,
e che in caso di contestazione del debitore è preciso onere del cessionario dare la dimostrazione di
essere l'effettivo titolare del credito, affinché il debitore non si trovi costretto a pagare un soggetto
che sia eventualmente estraneo al credito;
rilevato inoltre che neppure ha adeguatamente provato la cessione di credito da Parte_1
Unione Banche Italiane S.p.A. (equivalente di UBI Banca S,p.A.? Da dove si ricava?) a Parte_1
avendo prodotto una Gazzetta ufficiale del 26/07/2018 (…) contenente 96 pagine fitte di
[...]
cessioni di crediti fra soggetti vari, dalla quale non è dato ricavare la cessione a cui ci si vuole
riferire (del resto si era già chiesto di precisare il numero di pagina da cui risultasse la notizia da
provare), nonché una dichiarazione di cessione di credito di un soggetto terzo (TE AN
S.p.A.), di cui non è dato conoscere in quale rapporto si trovi con i soggetti asseriti cessionari del
credito.
Nel presente procedimento, la cessione del credito azionato da nella procedura Parte_1
esecutiva citata è stata provata. Risulta infatti documentato quanto segue:
in data 2 febbraio 2017, è stata formalizzata la fusione mediante incorporazione di Controparte_2
(originario creditore) in (doc. 5 attore);
[...] Controparte_3
in data 26 marzo 2021, TE AN s.p.a. ha successivamente incorporato (doc. Controparte_3
2 in data 28 maggio 2024, TE AN s.p.a. (successore a titolo universale dell'originario creditore) ha dichiarato che il credito per cui è causa in data 20 luglio 2018 è stato ceduto da
[...]
a (doc. 11 attore). CP_3 Parte_1
Tanto premesso, e rilevato che il convenuto non ha avanzato alcuna osservazione o contestazione in ordine ai documenti sopra richiamati, si osserva in conclusione che la cessione del credito risulta ampiamente comprovata.
Nella sentenza 16 aprile 2021 n. 12000, la Cassazione ha chiarito (in motivazione) che la prova della cessione del credito può essere fornita con documentazione successiva alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della notizia della cessione in blocco, “offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”, quale la dichiarazione del cedente.
Essendo provato che è titolare del credito azionato nella procedura esecutiva, Parte_1
l'opposizione proposta dal debitore esecutato deve essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo (secondo i valori tariffari minimi in riferimento allo scaglione compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
così provvede:
1) accerta e dichiara che è titolare del credito documentato dal titolo esecutivo Parte_1
costituito dalla sentenza n. 2560/2015 del 19 novembre 2015 del Tribunale di Bergamo;
2) rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di e revoca la Controparte_1 Parte_1
sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 593/2023 R.G.E. pendente avanti a questo
Tribunale;
3) condanna il convenuto al rimborso in favore dell'attrice delle spese di lite, liquidate in euro
3.809,00 per compenso professionale ed euro 518,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 comma secondo D.M. 10 marzo 2014 n. 55 nella misura del 15% del compenso e accessori di legge.
3 Così deciso in Bergamo, il 12 novembre 2025.
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA)
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
13 attore);
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
in persona del Giudice dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 5862/2024 R.G., vertente
TRA
e, per essa, rappresentata da Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Maria Bernini Asti
-ATTRICE-
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Christian Manzoni
-CONVENUTO-
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni: come da note ex art. 189 comma primo n. 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
è intervenuta nella procedura esecutiva n. 593/2023 r.g.e., pendente avanti a questo Parte_1
Tribunale, in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza emessa dal medesimo Tribunale in data 19 novembre 2015, che ha condannato l'odierno convenuto a pagare a Controparte_2
la somma di euro 81.382,71 oltre interessi e spese. ha precisato che
[...] Parte_1
originario creditore, è stata successivamente incorporata da Controparte_2 [...]
la quale in data 20 luglio 2018 (nell'ambito di un contratto di cessione di crediti CP_3
pecuniari individuabili in blocco) ha ceduto all'odierna attrice il credito in esame.
1 Il debitore esecutato, odierno convenuto, ha proposto opposizione all'esecuzione contestando la legittimazione attiva del creditore procedente e di quello intervenuto.
Con ordinanza in data 14 giugno 2024, il Giudice dell'esecuzione ha sospeso l'esecuzione assegnando il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
In particolare, per quanto riguarda il credito vantato da nella citata ordinanza si Parte_1
legge quanto segue:
rilevato che entrambi i creditori cessionari, neppure dopo l'instaurazione del contraddittorio, hanno
compiutamente provato tutti i passaggi di titolarità del credito dai creditori originari a quelli attuali,
e che in caso di contestazione del debitore è preciso onere del cessionario dare la dimostrazione di
essere l'effettivo titolare del credito, affinché il debitore non si trovi costretto a pagare un soggetto
che sia eventualmente estraneo al credito;
rilevato inoltre che neppure ha adeguatamente provato la cessione di credito da Parte_1
Unione Banche Italiane S.p.A. (equivalente di UBI Banca S,p.A.? Da dove si ricava?) a Parte_1
avendo prodotto una Gazzetta ufficiale del 26/07/2018 (…) contenente 96 pagine fitte di
[...]
cessioni di crediti fra soggetti vari, dalla quale non è dato ricavare la cessione a cui ci si vuole
riferire (del resto si era già chiesto di precisare il numero di pagina da cui risultasse la notizia da
provare), nonché una dichiarazione di cessione di credito di un soggetto terzo (TE AN
S.p.A.), di cui non è dato conoscere in quale rapporto si trovi con i soggetti asseriti cessionari del
credito.
Nel presente procedimento, la cessione del credito azionato da nella procedura Parte_1
esecutiva citata è stata provata. Risulta infatti documentato quanto segue:
in data 2 febbraio 2017, è stata formalizzata la fusione mediante incorporazione di Controparte_2
(originario creditore) in (doc. 5 attore);
[...] Controparte_3
in data 26 marzo 2021, TE AN s.p.a. ha successivamente incorporato (doc. Controparte_3
2 in data 28 maggio 2024, TE AN s.p.a. (successore a titolo universale dell'originario creditore) ha dichiarato che il credito per cui è causa in data 20 luglio 2018 è stato ceduto da
[...]
a (doc. 11 attore). CP_3 Parte_1
Tanto premesso, e rilevato che il convenuto non ha avanzato alcuna osservazione o contestazione in ordine ai documenti sopra richiamati, si osserva in conclusione che la cessione del credito risulta ampiamente comprovata.
Nella sentenza 16 aprile 2021 n. 12000, la Cassazione ha chiarito (in motivazione) che la prova della cessione del credito può essere fornita con documentazione successiva alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della notizia della cessione in blocco, “offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”, quale la dichiarazione del cedente.
Essendo provato che è titolare del credito azionato nella procedura esecutiva, Parte_1
l'opposizione proposta dal debitore esecutato deve essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo (secondo i valori tariffari minimi in riferimento allo scaglione compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
così provvede:
1) accerta e dichiara che è titolare del credito documentato dal titolo esecutivo Parte_1
costituito dalla sentenza n. 2560/2015 del 19 novembre 2015 del Tribunale di Bergamo;
2) rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di e revoca la Controparte_1 Parte_1
sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 593/2023 R.G.E. pendente avanti a questo
Tribunale;
3) condanna il convenuto al rimborso in favore dell'attrice delle spese di lite, liquidate in euro
3.809,00 per compenso professionale ed euro 518,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 comma secondo D.M. 10 marzo 2014 n. 55 nella misura del 15% del compenso e accessori di legge.
3 Così deciso in Bergamo, il 12 novembre 2025.
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA)
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
13 attore);