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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/06/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2374/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Elena Catalano Presidente
dott.ssa Silvia Brat Consigliere Rel.
dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a ruolo n. 2374/2024 r.g., promossa in grado d'appello da
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura, dall'Avv. Matteo Forconi, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Firenze, Via Paolo Toscanelli n. 6;
appellante contro
(C.F.: FR48000105063), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentata e difesa, giusta procura, dagli Avv.ti Giorgio Emanuele Mauri e Alessandra Mauri, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Corso di Porta Nuova n. 46;
appellata pagina 1 di 12 Avente a oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4259/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Civile,
Giudice Dott.ssa Sarah Gravagnola, nell'ambito del giudizio N.R.G. 51213/2021, depositata in cancelleria in data 17.04.2024, notificata il 05.07.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“che Codesto Ecc.mo Tribunale voglia:
- rigettare in toto l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 14199/2021 e tutte le domande ivi formulate compresa quella riconvenzionale essendo la medesima destituita di ogni e qualsivoglia fondamento, confermare la validità dello stesso in quanto legittimamente emesso e concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione e, per
l'effetto, condannare la ditta , corrente nel Principato di Monaco, CP_1 CP_2 P.IVA_2
5 Rue Plati, in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. , al Parte_2 pagamento della somma di € 20.450,00 per capitale, oltre interessi legali decorrente dalla data della maturazione del credito e sino al saldo oltre spese del procedimento monitorio già liquidate nello stesso provvedimento, oltre IVA e CAP, oltre spese del presente procedimento, con vittoria di spese, diritti ed onorari;
- In subordine rigettare, per le ragioni di cui in narrativa, tutte le domande di parte attrice e la domanda riconvenzionale nella medesima spiegata e accertare e dichiarare dovuta la somma di €
20.450,00 e per l'effetto condannare la ditta GH TV FR , corrente nel CP_1 P.IVA_2
Principato di Monaco, 5 Rue Plati, in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig.
[...]
, al pagamento di detta somma oltre interessi come per legge;
Parte_2
- Voglia, altresì, l'Ill.mo Tribunale condannare la società in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore sig. , in tesi, ex art. 96 comma I c.p.c., al Parte_2 risarcimento dei danni subiti da parte opposta da liquidarsi anche d'ufficio in sentenza oppure, in subordine, ex art. 96 comma III c.p.c., al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa in favore della comparente stante la temerità della lite.
pagina 2 di 12 In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni
e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni per CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
-in via preliminare: ci si oppone all'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto revocato, per le ragioni di cui in narrativa;
- nel merito: respingere le domande proposte da parte appellante in quanto inammissibili, inaccoglibili
e, in ogni caso, infondate in fatto e diritto, con conseguente conferma della Sentenza appellata.
-in via istruttoria: con riserva di ulteriormente produrre e dedurre nei prefiggendi, e di indicare testi;
-in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri accessori come per legge e rimborso spese generali 15% ex D.M. 147/2022”.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione avverso il CP_1
decreto ingiuntivo n. 14199/2021, emesso dal Tribunale di Milano, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 20.450,00, oltre interessi e spese, in favore della società
quale corrispettivo per le prestazioni derivanti dal contratto d'opera Parte_1
sottoscritto tra le parti il 26 ottobre 2020.
La società opponente eccepiva preliminarmente il mancato rispetto da parte dell'opposta del termine concesso per poter adempiere, avendo dato precocemente corso all'azione giudiziaria. Nel merito, eccepiva l'inadempimento delle attività contrattualmente previste, con riferimento sia alla realizzazione delle collezioni del marchio (primavera-estate 2021 e autunno-inverno 2021- CP_3
2022) e alla gestione della produzione italiana, sia allo svolgimento di trattative per la stipulazione di eventuali contratti di sub-licenza e collaborazione riguardanti il medesimo marchio.
Conseguentemente, la società opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto perché
pagina 3 di 12 emesso in assenza dei presupposti di legge e per l'infondatezza della pretesa creditoria, con condanna della controparte al risarcimento dei danni subiti per la condotta tenuta in fase precontenziosa;
in via riconvenzionale chiedeva, previo accertamento dell'inadempimento di controparte, la condanna della stessa alla restituzione di € 21.000,00 indebitamente percepiti a titolo di corrispettivo o, in subordine, della minor somma ritenuta di giustizia.
2. Si costituiva in giudizio la contestando quanto dedotto dall'opponente e, in Parte_1
particolare, sostenendo di aver diligentemente adempiuto a tutte le prestazioni contrattualmente previste, avendo così maturato il diritto al proprio compenso. Chiedeva, pertanto, il rigetto di tutte le domande attoree con conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna della società opponente al risarcimento del danno ex art. 96 co. 1 o, in subordine, comma 3, c.p.c.
3. La causa veniva istruita documentalmente e con l'espletamento delle prove orali.
4. Precisate le rispettive conclusioni e spirati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4259/2024 pubblicata il 18 aprile 2024, così decideva:
“in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 14199/2021 emesso dal
Tribunale di Milano;
rigetta la domanda riconvenzionale e ogni altra domanda;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
Respinta l'eccezione relativa al mancato rispetto del termine per adempiere, il primo giudice motivava la propria decisione rilevando che, rispetto alle diverse obbligazioni previste dal contratto in capo alla alcune di esse risultavano documentalmente provate, Parte_1
mentre per altre – attività di revisione e “sdifettamento” dei disegni dei fornitori, attività di valutazione tecnico-stilistica delle proposte dei licenziatari, di controllo e gestione della produzione – non veniva fornita alcuna prova in merito all'avvenuto adempimento. Parte_3
Pertanto, venivano rigettate sia la richiesta di pagamento dei compensi da parte dell'opposta, sia la domanda riconvenzionale di restituzione di quanto versato formulata dall'opponente. Inoltre, a fronte delle attività svolte da parte della (in parziale adempimento dei punti Parte_1
3 e 4 dell'accordo), secondo il primo giudice l'opposta avrebbe maturato il proprio diritto al compenso nella misura di quanto ricevuto in pagamento delle fatture 5B/2020 e 3B/2021 e dei successivi € 6.000,00 versati dalla corrispondente all'incirca alla metà di quanto pattuito, CP_1
ritenendo tali importa adeguati alle prestazioni rese in esecuzione del contratto e non riconoscendo null'altro.
pagina 4 di 12 5. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la chiedendone Parte_1
l'integrale riforma, con condanna della controparte al pagamento della somma già indicata in sede monitoria.
6. Con deposito del proprio atto difensivo si costituiva in giudizio la eccependo CP_1 preliminarmente l'inammissibilità dei motivi d'appello e contestandoli nel merito, chiedendone conseguentemente il rigetto con conferma integrale della sentenza impugnata.
7. Alla prima udienza del 21 gennaio 2025, le parti facevano presente che non vi erano margini per una soluzione conciliativa della vertenza. Conseguentemente il Consigliere istruttore, visti gli artt.
127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 20 maggio 2025 per la rimessione della causa in decisione innanzi al Collegio riunito in quella data, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data di detta udienza, di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
assegnava altresì termine perentorio alle parti sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Motivi della decisione
8. I motivi posti alla base dell'atto di appello sono i seguenti:
a) l'errata, parziale ed incompleta valutazione dell'impianto probatorio, violazione dell'art.
2697 e art. 116 c.p.c.
Con il presente motivo, l'appellante ha contestato il passaggio argomentativo del Tribunale – definendolo parziale, inconferente e contraddittorio – con cui lo stesso ha ritenuto sfornito di adeguato riscontro l'adempimento da parte della delle attività di cui al punto Parte_1
4 dell'accordo, evidenziando, al contrario, che sarebbe stata fornita copiosa documentazione in merito che attesterebbe l'avvenuto adempimento delle prestazioni concordate;
b) la valutazione dell'esatto adempimento, violazione dell'art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c.
Con il suddetto motivo, la sostiene che il rifiuto della stessa di estrarre i file Parte_1 vettoriali dai bozzetti di proprietà di non costituisce un'ipotesi di inadempimento CP_1 contrattuale. A sostegno di quanto rilevato, l'appellante sostiene che la società appellata avesse chiesto di ricavare, da un file pdf, il relativo file “artwork”, richiesta non rientrante nell'oggetto del pagina 5 di 12 contratto, non essendo prevista da nessuna clausola contrattuale. Sostiene comunque l'appellante di non aver rifiutato l'esecuzione della prestazione, ma di aver solo sottolineato che si sarebbe trattato di un lavoro costoso e presumibilmente lungo.
c) l'imputazione del pagamento effettuato dopo il deposito del decreto ingiuntivo, violazione ed errata interpretazione dell'art. 1193 c.c. e art. 1195 c.c.
Con il terzo motivo, l'appellante sostiene che il provvedimento impugnato debba essere riformato anche con riguardo all'imputazione del pagamento effettuato dalla Il compenso della CP_1
pattuito al punto 6 della scrittura privata, secondo quanto asserito dallo Parte_1
stesso, sarebbe di ammontare superiore rispetto a quello di cui alle fatture depositate. La
[...]
infatti, ha trattenuto l'importo di € 6.000,00 corrisposto da a titolo di Parte_1 CP_1
acconto sulla maggiore somma a titolo di risarcimento danni da lucro cessante tempestivamente denunciati. Ritiene, pertanto, che detto pagamento non potrà, né dovrà, essere detratto dalla somma ingiunta.
d) l'effettivo e comprovato riconoscimento del credito da parte di CP_1
Con il quarto motivo, l'appellante contesta la decisione del primo giudice con cui lo stesso ha ritenuto che la comunicazione inviata da a in data 4 maggio CP_1 Parte_1
2021 in cui, come risposta alla richiesta di pagamento, le si chiedeva di avere pazienza ancora qualche giorno perché la stava avendo dei cambiamenti societari, non costituisce CP_1
riconoscimento del debito;
ciò in quanto scarsamente circostanziata e perché dalla stessa si evince come la intendesse attendere il cambiamento di leadership al fine di valutare le CP_1 attività svolte ed i compensi effettivamente maturati. Tuttavia, l'appellante, nel proprio atto difensivo, rileva che in data 10 maggio 2021, intervenuto il passaggio alla nuova governace della le questioni finanziarie rimanevano in sospeso e alcuna contestazione veniva mossa CP_1
dalla società appellata né in ordine alle fatture, né a quanto richiesto, né al mancato adempimento.
9. La Corte rileva, in via preliminare, che l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. sollevata dalla priva di pregio e va, pertanto, respinta. Il gravame, per vero, si CP_4 profila conforme ai requisiti essenziali di forma e contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle pagina 6 di 12 esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. civ. n. 18307/2015).
10. I motivi su cui la Corte deve dunque pronunciarsi possono essere trattati congiuntamente, in quanto logicamente connessi ed hanno ad oggetto la valutazione in merito all'attività effettivamente svolta dalla nei confronti della al fine di rilevare se Parte_1 CP_1
possano effettivamente riscontrarsi profili di inadempimento della stessa rispetto alle prestazioni pattuite nel contratto d'opera sottoscritto tra le parti.
Preliminarmente, è opportuno premettere che, nonostante le parti facciano riferimento al contratto stipulato (denominandolo come doc. 1), la Corte non ha visibilità dello stesso in alcuno dei documenti depositati;
ciononostante, gli articoli del contratto che vengono contestati sono concordemente riportati negli atti difensivi e possono essere in tal modo utilizzati ai fini della decisione.
Il Tribunale di Milano ha giudicato sfornito di adeguato riscontro probatorio l'adempimento inerente le attività di gestione di cui al punto 4 del contratto, il quale prevede che “qualora la committente decida di affidare le proprie produzioni ad aziende che effettuano la loro produzione in Italia, parte consulente (cioè la si occuperà della gestione delle Parte_1
medesime, dal design, alla scelta dei tessuti, alla realizzazione fino alla consegna a magazzino della committente, nei termini da essa stabiliti relativamente alle stagioni Primavera Estate 2021 e
Autunno Inverno 2021-2022”.
Diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, questa Corte ritiene che la Parte_1
ha puntualmente dimostrato di essersi occupata di tutta la gestione delle produzioni
[...]
commissionate dalla ad aziende che effettuano la loro produzione in Italia e ciò CP_1
risulta provato dalla copiosa documentazione versata in atti, in particolare, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti nel rapporto contrattuale in esame. Precisamente: indubbia è la realizzazione dei design a marchio riconosciuta già dal primo giudice e provata dai docc. 8, 8-bis, 9, 9-bis, CP_3
10, 10 bis, 11, 11-bis, 12 e 13 di parte appellante, in cui si trova riscontro non solo dei lavori inviati dalla ma anche della corrispondenza intercorsa con la che Parte_1 CP_1
alcuna contestazione muoveva in merito. Allo stesso modo alcun inadempimento è stato rilevato in merito all'attività prevista al punto 5 del predetto contratto, il quale prevedeva un'autorizzazione nello svolgimento di trattative per la stipula di contratti di sub-licenza e collaborazione “solo
pagina 7 di 12 qualora ve ne sia la possibilità”, senza quindi imporre alcun obbligo in capo alla società appellante.
Tuttavia, il primo giudice, a parere di questa Corte, ritenendo non provate le prestazioni previste dal punto 4 del contratto, non ha considerato e valutato nel complesso tutti i documenti allegati dalla da cui si evince non solo come si sia sviluppato positivamente il Pt_1 Parte_1
rapporto collaborativo intercorso tra le parti fino a maggio 2021; ma soprattutto non ha rilevato che, nella corrispondenza allegata, non vi era alcuna contestazione formulata dalla e CP_1 rivolta alla in merito a presunti inadempimenti di quest'ultima. Parte_1
L'attività di supporto e controllo produzione presso il fornitore indicato da Parte_3 [...]
prevista dal punto 4 del contratto, è provata dai docc. 16 e 23 di parte appellante, da cui si CP_1
evince lo scambio di mail intercorso anche con il fornitore incaricato. Ancora, nella conversazione presente al doc. 15, adempie chiaramente all'attività di consulenza affidatale, Parte_1
esprimendo puntuali pareri di accordo o dissenso relativi alle richieste formulate dalla CP_1
Dirimenti sono anche i docc. 18, 19 e 20 relativi alla corrispondenza intercorsa tra le parti nel maggio 2021, inerente le questioni finanziarie rimaste in sospeso e lamentate dall'odierna appellante che non poteva tollerare un tale stress finanziario. Anche in questa occasione non si ravvisa alcuna contestazione posta in essere dalla che, proprio in questa circostanza, CP_1
ben avrebbe potuto contestare eventuali inadempimenti della al contrario, nella mail si Pt_1
legge solo che, a causa delle modifiche societarie della le questioni finanziarie sarebbero CP_1
state affrontate da altra figura professionale.
In generale, tutta la documentazione versata in atti attesta che da novembre 2020 fino a maggio
2021 vi era stato un continuo e collaborativo scambio di comunicazioni tra le parti proprio in ordine alla gestione delle attività contrattualizzate e mai puntualmente contestate dalla
[...]
il tenore positivo delle comunicazioni, la frequenza, la regolarità delle stesse e gli incontri CP_1
documentati (doc. 14), portano verosimilmente a ritenere che la società appellante aveva ottemperato a tutte le richieste pattuite.
Univoche conclusioni si ravvisano anche in merito al dedotto inadempimento relativo alle attività di estrazione dei file vettoriali dai bozzetti di proprietà di Il primo giudice ha ritenuto al CP_1 riguardo che la parte opponente avesse provato, attraverso l'allegato doc. 9, il rifiuto della
[...]
di estrarre i files vettoriali dai bozzetti di proprietà di indispensabili per le stampe Pt_1 CP_1
sui tessuti per le collezioni oggetto del contratto, e che detto rifiuto, unitamente alla dichiarazione pagina 8 di 12 del teste escusso all'udienza del 10 ottobre 2023, dimostrerebbe un ulteriore profilo del suo inadempimento.
Più precisamente: la nella comunicazione del 21 aprile 2021 di cui al doc. 9, chiedeva CP_1
alla di ricavare un file da un file pdf;
a tale richiesta, tuttavia, Controparte_5 CP_6
l'appellante non opponeva alcun rifiuto, rilevando invece che “in questo caso va tutto ricostruito da zero, è un lavoro importante come costo, secondo me è meglio che ti fai dare dal fornitore che
l'ha fatto i file vettoriali2. Fammi sapere se posso esserti utile”.
Anche in questa circostanza nessuna contestazione veniva mossa da che, anzi, avrebbe CP_1
dovuto – se non dimostrare – quantomeno allegare in cosa fosse consistito l'inadempimento contestato oggi alla e quale fosse stato il danno, oltre che la disposizione Parte_1
contrattuale che prevedeva tale attività.
È, poi, necessario evidenziare che, rispetto a quanto rilevato dalle parti nei rispettivi atti difensivi, comunque nessuna clausola del contratto prevedeva questo tipo di prestazione;
pertanto, pur a voler astrattamente interpretare la mail della come un rifiuto, comunque lo stesso Parte_1
non sarebbe configurabile in termini di inadempimento contrattuale, trattandosi di attività estranea rispetto alle clausole negoziali del contratto de quo.
Inoltre, a tale riguardo, non è in alcun modo determinante la deposizione della teste all'udienza del
10 ottobre 2023, che nulla rivela in merito ad eventuali profili di inadempimento della
[...]
e che, anzi, dichiara che la richiesta di estrazione dei files vettoriali dei disegni era stata Pt_1 fatta dalla alla perchè “il nuovo fornitore non era in grado di creare i file CP_1 Parte_4 vettoriali” e non, invece, perché fosse competenza della società appellante.
In conclusione, avendo il giudice di primo grado omesso di vagliare l'impianto probatorio nel suo complesso, questa Corte ritiene, analizzati gli atti e i documenti depositati dalle parti, che nessun inadempimento è ravvisabile in capo alla e che, al contrario, le Parte_1 2 I file vettoriali sono immagini di grafica che possono essere utilizzati in qualsiasi dimensione senza alcuna perdita di qualità o aumento di peso. Per questo motivo sono ideali per la stampa di loghi o illustrazioni. I file vettorali possono riconoscersi perché denominati come .pdf, .eps e .ai. Di solito il logo aziendale viene creato in formato vettoriale proprio perché adatto a tutti gli utilizzi. pagina 9 di 12 prove fornite dalla stessa inducono a ritenere che la parte aveva correttamente adempiuto alle prestazioni affidate dalla CP_1
11. Sulla base delle sopra esposte considerazioni segue, quindi, l'accoglimento dell'appello proposto e la conseguente condanna dell'appellata al pagamento in favore dell'appellante CP_1 [...] delle somme corrispondenti alle attività effettivamente svolte e pari ad € 20.450,00, Parte_1
oltre interessi di mora di cui al D.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo ( come indicati ini sede monitoria).
12. Resta fermo il pagamento di € 6.000,00 effettuato dall'odierna appellata e considerato satisfattivo da parte del giudice di prime cure. A tale riguardo, vi è da considerare che la difesa dell'appellante, sin dalla comparsa di costituzione di prime cure, aveva fatto presente che l'importo di cui al contratto in esame ammontava ad € 45.450,00 e che il pagamento effettuato dalla controparte in data 9.7.2021, pari ad € 6.000,00 doveva essere considerato “in acconto del maggior avere comprensivo dei denunciati danni con la missiva del 16.6.2021” ( cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione). La difesa di non ha contestato l'importo complessivo del CP_1
contratto che – si ribadisce – non è in atti. Ragione per la quale il disposto acconto va imputato correttamente alla maggiore somma complessiva come pattuita, ma non certo in termini satisfattivi, per quanto sopra osservato. Non può, invece, detta somma essere imputata a titolo di danno, in quanto, in primo luogo, la difesa della società non ha Parte_1
specificatamente impugnato il capo della sentenza in cui il giudice ha imputato il pagamento sul totale previsto in sede negoziale e non nell'ambito risarcitorio come chiesto dalla parte convenuta. In secondo luogo, l'appellante neppure ha allegato alcuna circostanza idonea a dimostrare, eventualmente, un danno derivante dall'inadempimento della controparte, circostanza solo indicata nella missiva sopra citata del 16.6.2021.
13. All'accoglimento dell'appello segue la condanna di in quanto soccombente, al CP_1 pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. È noto, infatti, che “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga
pagina 10 di 12 la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado” (Cass. ord. n.
34781/2023; Cass. ord. n. 34780/2023).
Le spese di lite sopportate da per il primo grado di giudizio, tenuto conto del D.M. n. CP_1
55/14, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, del decisum, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, sono liquidate in complessivi euro 5.077,00, di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase di trattazione, euro 1.701,00 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, IVA e
CPA come per legge.
Le spese di lite sopportate da per il grado di appello, tenuto conto del dm 55/14, come CP_1 aggiornato dal dm 147/2022, del decisum, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non presente, sono liquidate in complessivi euro
3.966,00, di cui euro 1.134,00 per studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 1.911,00 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
14. Non merita accoglimento, infine, la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., dal momento non è ravvisabile alcun profilo di mala fede o colpa grave nella prospettazione difensiva della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa n.
2374/24 R.G., ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
I. in accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma Parte_1
della sentenza n. 4259/2024 emessa dal Tribunale di Milano, condanna al CP_1 pagamento della somma di € 20.450,00, oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
II. conferma, quanto al resto, la sentenza impugnata;
III. condanna a rimborsare, in favore di le spese CP_1 Parte_1
processuali, che, quanto al primo grado, liquida in € 5.077,00; quanto al secondo grado, liquida in € 3.966,00, oltre, per entrambi i gradi, al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
IV. respinge la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da Parte_1
pagina 11 di 12 Milano, 28.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Silvia Brat Dott.ssa Maria Elena Catalano
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il termine è utilizzato nel gergo tecnico relativo alla pubblicità e al marketing per definire in generale elementi di CP_7 grafica, fotografia e tipografia. La parola è stata poi usata anche in altri settori. descrive i singoli componenti CP_7 artistici che vengono messi insieme dal produttore della grafica o dall'operatore di desktop publishing, ad esempio immagini, foto, disegni e testi. Nello sviluppo del software l'artwork è il lavoro sulle parti grafiche del programma, nonché la progettazione di simboli e icone. Nel settore tessile è solitamente sinonimo del design grafico di un qualsiasi disegno stampabile su tessuto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Elena Catalano Presidente
dott.ssa Silvia Brat Consigliere Rel.
dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a ruolo n. 2374/2024 r.g., promossa in grado d'appello da
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura, dall'Avv. Matteo Forconi, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Firenze, Via Paolo Toscanelli n. 6;
appellante contro
(C.F.: FR48000105063), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentata e difesa, giusta procura, dagli Avv.ti Giorgio Emanuele Mauri e Alessandra Mauri, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Corso di Porta Nuova n. 46;
appellata pagina 1 di 12 Avente a oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4259/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Civile,
Giudice Dott.ssa Sarah Gravagnola, nell'ambito del giudizio N.R.G. 51213/2021, depositata in cancelleria in data 17.04.2024, notificata il 05.07.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“che Codesto Ecc.mo Tribunale voglia:
- rigettare in toto l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 14199/2021 e tutte le domande ivi formulate compresa quella riconvenzionale essendo la medesima destituita di ogni e qualsivoglia fondamento, confermare la validità dello stesso in quanto legittimamente emesso e concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione e, per
l'effetto, condannare la ditta , corrente nel Principato di Monaco, CP_1 CP_2 P.IVA_2
5 Rue Plati, in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. , al Parte_2 pagamento della somma di € 20.450,00 per capitale, oltre interessi legali decorrente dalla data della maturazione del credito e sino al saldo oltre spese del procedimento monitorio già liquidate nello stesso provvedimento, oltre IVA e CAP, oltre spese del presente procedimento, con vittoria di spese, diritti ed onorari;
- In subordine rigettare, per le ragioni di cui in narrativa, tutte le domande di parte attrice e la domanda riconvenzionale nella medesima spiegata e accertare e dichiarare dovuta la somma di €
20.450,00 e per l'effetto condannare la ditta GH TV FR , corrente nel CP_1 P.IVA_2
Principato di Monaco, 5 Rue Plati, in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig.
[...]
, al pagamento di detta somma oltre interessi come per legge;
Parte_2
- Voglia, altresì, l'Ill.mo Tribunale condannare la società in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore sig. , in tesi, ex art. 96 comma I c.p.c., al Parte_2 risarcimento dei danni subiti da parte opposta da liquidarsi anche d'ufficio in sentenza oppure, in subordine, ex art. 96 comma III c.p.c., al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa in favore della comparente stante la temerità della lite.
pagina 2 di 12 In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni
e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni per CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
-in via preliminare: ci si oppone all'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto revocato, per le ragioni di cui in narrativa;
- nel merito: respingere le domande proposte da parte appellante in quanto inammissibili, inaccoglibili
e, in ogni caso, infondate in fatto e diritto, con conseguente conferma della Sentenza appellata.
-in via istruttoria: con riserva di ulteriormente produrre e dedurre nei prefiggendi, e di indicare testi;
-in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri accessori come per legge e rimborso spese generali 15% ex D.M. 147/2022”.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione avverso il CP_1
decreto ingiuntivo n. 14199/2021, emesso dal Tribunale di Milano, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 20.450,00, oltre interessi e spese, in favore della società
quale corrispettivo per le prestazioni derivanti dal contratto d'opera Parte_1
sottoscritto tra le parti il 26 ottobre 2020.
La società opponente eccepiva preliminarmente il mancato rispetto da parte dell'opposta del termine concesso per poter adempiere, avendo dato precocemente corso all'azione giudiziaria. Nel merito, eccepiva l'inadempimento delle attività contrattualmente previste, con riferimento sia alla realizzazione delle collezioni del marchio (primavera-estate 2021 e autunno-inverno 2021- CP_3
2022) e alla gestione della produzione italiana, sia allo svolgimento di trattative per la stipulazione di eventuali contratti di sub-licenza e collaborazione riguardanti il medesimo marchio.
Conseguentemente, la società opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto perché
pagina 3 di 12 emesso in assenza dei presupposti di legge e per l'infondatezza della pretesa creditoria, con condanna della controparte al risarcimento dei danni subiti per la condotta tenuta in fase precontenziosa;
in via riconvenzionale chiedeva, previo accertamento dell'inadempimento di controparte, la condanna della stessa alla restituzione di € 21.000,00 indebitamente percepiti a titolo di corrispettivo o, in subordine, della minor somma ritenuta di giustizia.
2. Si costituiva in giudizio la contestando quanto dedotto dall'opponente e, in Parte_1
particolare, sostenendo di aver diligentemente adempiuto a tutte le prestazioni contrattualmente previste, avendo così maturato il diritto al proprio compenso. Chiedeva, pertanto, il rigetto di tutte le domande attoree con conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna della società opponente al risarcimento del danno ex art. 96 co. 1 o, in subordine, comma 3, c.p.c.
3. La causa veniva istruita documentalmente e con l'espletamento delle prove orali.
4. Precisate le rispettive conclusioni e spirati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4259/2024 pubblicata il 18 aprile 2024, così decideva:
“in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 14199/2021 emesso dal
Tribunale di Milano;
rigetta la domanda riconvenzionale e ogni altra domanda;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
Respinta l'eccezione relativa al mancato rispetto del termine per adempiere, il primo giudice motivava la propria decisione rilevando che, rispetto alle diverse obbligazioni previste dal contratto in capo alla alcune di esse risultavano documentalmente provate, Parte_1
mentre per altre – attività di revisione e “sdifettamento” dei disegni dei fornitori, attività di valutazione tecnico-stilistica delle proposte dei licenziatari, di controllo e gestione della produzione – non veniva fornita alcuna prova in merito all'avvenuto adempimento. Parte_3
Pertanto, venivano rigettate sia la richiesta di pagamento dei compensi da parte dell'opposta, sia la domanda riconvenzionale di restituzione di quanto versato formulata dall'opponente. Inoltre, a fronte delle attività svolte da parte della (in parziale adempimento dei punti Parte_1
3 e 4 dell'accordo), secondo il primo giudice l'opposta avrebbe maturato il proprio diritto al compenso nella misura di quanto ricevuto in pagamento delle fatture 5B/2020 e 3B/2021 e dei successivi € 6.000,00 versati dalla corrispondente all'incirca alla metà di quanto pattuito, CP_1
ritenendo tali importa adeguati alle prestazioni rese in esecuzione del contratto e non riconoscendo null'altro.
pagina 4 di 12 5. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la chiedendone Parte_1
l'integrale riforma, con condanna della controparte al pagamento della somma già indicata in sede monitoria.
6. Con deposito del proprio atto difensivo si costituiva in giudizio la eccependo CP_1 preliminarmente l'inammissibilità dei motivi d'appello e contestandoli nel merito, chiedendone conseguentemente il rigetto con conferma integrale della sentenza impugnata.
7. Alla prima udienza del 21 gennaio 2025, le parti facevano presente che non vi erano margini per una soluzione conciliativa della vertenza. Conseguentemente il Consigliere istruttore, visti gli artt.
127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 20 maggio 2025 per la rimessione della causa in decisione innanzi al Collegio riunito in quella data, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data di detta udienza, di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
assegnava altresì termine perentorio alle parti sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Motivi della decisione
8. I motivi posti alla base dell'atto di appello sono i seguenti:
a) l'errata, parziale ed incompleta valutazione dell'impianto probatorio, violazione dell'art.
2697 e art. 116 c.p.c.
Con il presente motivo, l'appellante ha contestato il passaggio argomentativo del Tribunale – definendolo parziale, inconferente e contraddittorio – con cui lo stesso ha ritenuto sfornito di adeguato riscontro l'adempimento da parte della delle attività di cui al punto Parte_1
4 dell'accordo, evidenziando, al contrario, che sarebbe stata fornita copiosa documentazione in merito che attesterebbe l'avvenuto adempimento delle prestazioni concordate;
b) la valutazione dell'esatto adempimento, violazione dell'art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c.
Con il suddetto motivo, la sostiene che il rifiuto della stessa di estrarre i file Parte_1 vettoriali dai bozzetti di proprietà di non costituisce un'ipotesi di inadempimento CP_1 contrattuale. A sostegno di quanto rilevato, l'appellante sostiene che la società appellata avesse chiesto di ricavare, da un file pdf, il relativo file “artwork”, richiesta non rientrante nell'oggetto del pagina 5 di 12 contratto, non essendo prevista da nessuna clausola contrattuale. Sostiene comunque l'appellante di non aver rifiutato l'esecuzione della prestazione, ma di aver solo sottolineato che si sarebbe trattato di un lavoro costoso e presumibilmente lungo.
c) l'imputazione del pagamento effettuato dopo il deposito del decreto ingiuntivo, violazione ed errata interpretazione dell'art. 1193 c.c. e art. 1195 c.c.
Con il terzo motivo, l'appellante sostiene che il provvedimento impugnato debba essere riformato anche con riguardo all'imputazione del pagamento effettuato dalla Il compenso della CP_1
pattuito al punto 6 della scrittura privata, secondo quanto asserito dallo Parte_1
stesso, sarebbe di ammontare superiore rispetto a quello di cui alle fatture depositate. La
[...]
infatti, ha trattenuto l'importo di € 6.000,00 corrisposto da a titolo di Parte_1 CP_1
acconto sulla maggiore somma a titolo di risarcimento danni da lucro cessante tempestivamente denunciati. Ritiene, pertanto, che detto pagamento non potrà, né dovrà, essere detratto dalla somma ingiunta.
d) l'effettivo e comprovato riconoscimento del credito da parte di CP_1
Con il quarto motivo, l'appellante contesta la decisione del primo giudice con cui lo stesso ha ritenuto che la comunicazione inviata da a in data 4 maggio CP_1 Parte_1
2021 in cui, come risposta alla richiesta di pagamento, le si chiedeva di avere pazienza ancora qualche giorno perché la stava avendo dei cambiamenti societari, non costituisce CP_1
riconoscimento del debito;
ciò in quanto scarsamente circostanziata e perché dalla stessa si evince come la intendesse attendere il cambiamento di leadership al fine di valutare le CP_1 attività svolte ed i compensi effettivamente maturati. Tuttavia, l'appellante, nel proprio atto difensivo, rileva che in data 10 maggio 2021, intervenuto il passaggio alla nuova governace della le questioni finanziarie rimanevano in sospeso e alcuna contestazione veniva mossa CP_1
dalla società appellata né in ordine alle fatture, né a quanto richiesto, né al mancato adempimento.
9. La Corte rileva, in via preliminare, che l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. sollevata dalla priva di pregio e va, pertanto, respinta. Il gravame, per vero, si CP_4 profila conforme ai requisiti essenziali di forma e contenuto espressi nell'articolo citato, dovendo ritenersi che l'onere di specificità dei motivi di appello possa ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle pagina 6 di 12 esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. civ. n. 18307/2015).
10. I motivi su cui la Corte deve dunque pronunciarsi possono essere trattati congiuntamente, in quanto logicamente connessi ed hanno ad oggetto la valutazione in merito all'attività effettivamente svolta dalla nei confronti della al fine di rilevare se Parte_1 CP_1
possano effettivamente riscontrarsi profili di inadempimento della stessa rispetto alle prestazioni pattuite nel contratto d'opera sottoscritto tra le parti.
Preliminarmente, è opportuno premettere che, nonostante le parti facciano riferimento al contratto stipulato (denominandolo come doc. 1), la Corte non ha visibilità dello stesso in alcuno dei documenti depositati;
ciononostante, gli articoli del contratto che vengono contestati sono concordemente riportati negli atti difensivi e possono essere in tal modo utilizzati ai fini della decisione.
Il Tribunale di Milano ha giudicato sfornito di adeguato riscontro probatorio l'adempimento inerente le attività di gestione di cui al punto 4 del contratto, il quale prevede che “qualora la committente decida di affidare le proprie produzioni ad aziende che effettuano la loro produzione in Italia, parte consulente (cioè la si occuperà della gestione delle Parte_1
medesime, dal design, alla scelta dei tessuti, alla realizzazione fino alla consegna a magazzino della committente, nei termini da essa stabiliti relativamente alle stagioni Primavera Estate 2021 e
Autunno Inverno 2021-2022”.
Diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, questa Corte ritiene che la Parte_1
ha puntualmente dimostrato di essersi occupata di tutta la gestione delle produzioni
[...]
commissionate dalla ad aziende che effettuano la loro produzione in Italia e ciò CP_1
risulta provato dalla copiosa documentazione versata in atti, in particolare, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti nel rapporto contrattuale in esame. Precisamente: indubbia è la realizzazione dei design a marchio riconosciuta già dal primo giudice e provata dai docc. 8, 8-bis, 9, 9-bis, CP_3
10, 10 bis, 11, 11-bis, 12 e 13 di parte appellante, in cui si trova riscontro non solo dei lavori inviati dalla ma anche della corrispondenza intercorsa con la che Parte_1 CP_1
alcuna contestazione muoveva in merito. Allo stesso modo alcun inadempimento è stato rilevato in merito all'attività prevista al punto 5 del predetto contratto, il quale prevedeva un'autorizzazione nello svolgimento di trattative per la stipula di contratti di sub-licenza e collaborazione “solo
pagina 7 di 12 qualora ve ne sia la possibilità”, senza quindi imporre alcun obbligo in capo alla società appellante.
Tuttavia, il primo giudice, a parere di questa Corte, ritenendo non provate le prestazioni previste dal punto 4 del contratto, non ha considerato e valutato nel complesso tutti i documenti allegati dalla da cui si evince non solo come si sia sviluppato positivamente il Pt_1 Parte_1
rapporto collaborativo intercorso tra le parti fino a maggio 2021; ma soprattutto non ha rilevato che, nella corrispondenza allegata, non vi era alcuna contestazione formulata dalla e CP_1 rivolta alla in merito a presunti inadempimenti di quest'ultima. Parte_1
L'attività di supporto e controllo produzione presso il fornitore indicato da Parte_3 [...]
prevista dal punto 4 del contratto, è provata dai docc. 16 e 23 di parte appellante, da cui si CP_1
evince lo scambio di mail intercorso anche con il fornitore incaricato. Ancora, nella conversazione presente al doc. 15, adempie chiaramente all'attività di consulenza affidatale, Parte_1
esprimendo puntuali pareri di accordo o dissenso relativi alle richieste formulate dalla CP_1
Dirimenti sono anche i docc. 18, 19 e 20 relativi alla corrispondenza intercorsa tra le parti nel maggio 2021, inerente le questioni finanziarie rimaste in sospeso e lamentate dall'odierna appellante che non poteva tollerare un tale stress finanziario. Anche in questa occasione non si ravvisa alcuna contestazione posta in essere dalla che, proprio in questa circostanza, CP_1
ben avrebbe potuto contestare eventuali inadempimenti della al contrario, nella mail si Pt_1
legge solo che, a causa delle modifiche societarie della le questioni finanziarie sarebbero CP_1
state affrontate da altra figura professionale.
In generale, tutta la documentazione versata in atti attesta che da novembre 2020 fino a maggio
2021 vi era stato un continuo e collaborativo scambio di comunicazioni tra le parti proprio in ordine alla gestione delle attività contrattualizzate e mai puntualmente contestate dalla
[...]
il tenore positivo delle comunicazioni, la frequenza, la regolarità delle stesse e gli incontri CP_1
documentati (doc. 14), portano verosimilmente a ritenere che la società appellante aveva ottemperato a tutte le richieste pattuite.
Univoche conclusioni si ravvisano anche in merito al dedotto inadempimento relativo alle attività di estrazione dei file vettoriali dai bozzetti di proprietà di Il primo giudice ha ritenuto al CP_1 riguardo che la parte opponente avesse provato, attraverso l'allegato doc. 9, il rifiuto della
[...]
di estrarre i files vettoriali dai bozzetti di proprietà di indispensabili per le stampe Pt_1 CP_1
sui tessuti per le collezioni oggetto del contratto, e che detto rifiuto, unitamente alla dichiarazione pagina 8 di 12 del teste escusso all'udienza del 10 ottobre 2023, dimostrerebbe un ulteriore profilo del suo inadempimento.
Più precisamente: la nella comunicazione del 21 aprile 2021 di cui al doc. 9, chiedeva CP_1
alla di ricavare un file da un file pdf;
a tale richiesta, tuttavia, Controparte_5 CP_6
l'appellante non opponeva alcun rifiuto, rilevando invece che “in questo caso va tutto ricostruito da zero, è un lavoro importante come costo, secondo me è meglio che ti fai dare dal fornitore che
l'ha fatto i file vettoriali2. Fammi sapere se posso esserti utile”.
Anche in questa circostanza nessuna contestazione veniva mossa da che, anzi, avrebbe CP_1
dovuto – se non dimostrare – quantomeno allegare in cosa fosse consistito l'inadempimento contestato oggi alla e quale fosse stato il danno, oltre che la disposizione Parte_1
contrattuale che prevedeva tale attività.
È, poi, necessario evidenziare che, rispetto a quanto rilevato dalle parti nei rispettivi atti difensivi, comunque nessuna clausola del contratto prevedeva questo tipo di prestazione;
pertanto, pur a voler astrattamente interpretare la mail della come un rifiuto, comunque lo stesso Parte_1
non sarebbe configurabile in termini di inadempimento contrattuale, trattandosi di attività estranea rispetto alle clausole negoziali del contratto de quo.
Inoltre, a tale riguardo, non è in alcun modo determinante la deposizione della teste all'udienza del
10 ottobre 2023, che nulla rivela in merito ad eventuali profili di inadempimento della
[...]
e che, anzi, dichiara che la richiesta di estrazione dei files vettoriali dei disegni era stata Pt_1 fatta dalla alla perchè “il nuovo fornitore non era in grado di creare i file CP_1 Parte_4 vettoriali” e non, invece, perché fosse competenza della società appellante.
In conclusione, avendo il giudice di primo grado omesso di vagliare l'impianto probatorio nel suo complesso, questa Corte ritiene, analizzati gli atti e i documenti depositati dalle parti, che nessun inadempimento è ravvisabile in capo alla e che, al contrario, le Parte_1 2 I file vettoriali sono immagini di grafica che possono essere utilizzati in qualsiasi dimensione senza alcuna perdita di qualità o aumento di peso. Per questo motivo sono ideali per la stampa di loghi o illustrazioni. I file vettorali possono riconoscersi perché denominati come .pdf, .eps e .ai. Di solito il logo aziendale viene creato in formato vettoriale proprio perché adatto a tutti gli utilizzi. pagina 9 di 12 prove fornite dalla stessa inducono a ritenere che la parte aveva correttamente adempiuto alle prestazioni affidate dalla CP_1
11. Sulla base delle sopra esposte considerazioni segue, quindi, l'accoglimento dell'appello proposto e la conseguente condanna dell'appellata al pagamento in favore dell'appellante CP_1 [...] delle somme corrispondenti alle attività effettivamente svolte e pari ad € 20.450,00, Parte_1
oltre interessi di mora di cui al D.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo ( come indicati ini sede monitoria).
12. Resta fermo il pagamento di € 6.000,00 effettuato dall'odierna appellata e considerato satisfattivo da parte del giudice di prime cure. A tale riguardo, vi è da considerare che la difesa dell'appellante, sin dalla comparsa di costituzione di prime cure, aveva fatto presente che l'importo di cui al contratto in esame ammontava ad € 45.450,00 e che il pagamento effettuato dalla controparte in data 9.7.2021, pari ad € 6.000,00 doveva essere considerato “in acconto del maggior avere comprensivo dei denunciati danni con la missiva del 16.6.2021” ( cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione). La difesa di non ha contestato l'importo complessivo del CP_1
contratto che – si ribadisce – non è in atti. Ragione per la quale il disposto acconto va imputato correttamente alla maggiore somma complessiva come pattuita, ma non certo in termini satisfattivi, per quanto sopra osservato. Non può, invece, detta somma essere imputata a titolo di danno, in quanto, in primo luogo, la difesa della società non ha Parte_1
specificatamente impugnato il capo della sentenza in cui il giudice ha imputato il pagamento sul totale previsto in sede negoziale e non nell'ambito risarcitorio come chiesto dalla parte convenuta. In secondo luogo, l'appellante neppure ha allegato alcuna circostanza idonea a dimostrare, eventualmente, un danno derivante dall'inadempimento della controparte, circostanza solo indicata nella missiva sopra citata del 16.6.2021.
13. All'accoglimento dell'appello segue la condanna di in quanto soccombente, al CP_1 pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. È noto, infatti, che “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga
pagina 10 di 12 la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado” (Cass. ord. n.
34781/2023; Cass. ord. n. 34780/2023).
Le spese di lite sopportate da per il primo grado di giudizio, tenuto conto del D.M. n. CP_1
55/14, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, del decisum, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, sono liquidate in complessivi euro 5.077,00, di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase di trattazione, euro 1.701,00 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, IVA e
CPA come per legge.
Le spese di lite sopportate da per il grado di appello, tenuto conto del dm 55/14, come CP_1 aggiornato dal dm 147/2022, del decisum, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non presente, sono liquidate in complessivi euro
3.966,00, di cui euro 1.134,00 per studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 1.911,00 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
14. Non merita accoglimento, infine, la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., dal momento non è ravvisabile alcun profilo di mala fede o colpa grave nella prospettazione difensiva della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa n.
2374/24 R.G., ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
I. in accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma Parte_1
della sentenza n. 4259/2024 emessa dal Tribunale di Milano, condanna al CP_1 pagamento della somma di € 20.450,00, oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
II. conferma, quanto al resto, la sentenza impugnata;
III. condanna a rimborsare, in favore di le spese CP_1 Parte_1
processuali, che, quanto al primo grado, liquida in € 5.077,00; quanto al secondo grado, liquida in € 3.966,00, oltre, per entrambi i gradi, al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
IV. respinge la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da Parte_1
pagina 11 di 12 Milano, 28.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Silvia Brat Dott.ssa Maria Elena Catalano
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il termine è utilizzato nel gergo tecnico relativo alla pubblicità e al marketing per definire in generale elementi di CP_7 grafica, fotografia e tipografia. La parola è stata poi usata anche in altri settori. descrive i singoli componenti CP_7 artistici che vengono messi insieme dal produttore della grafica o dall'operatore di desktop publishing, ad esempio immagini, foto, disegni e testi. Nello sviluppo del software l'artwork è il lavoro sulle parti grafiche del programma, nonché la progettazione di simboli e icone. Nel settore tessile è solitamente sinonimo del design grafico di un qualsiasi disegno stampabile su tessuto.