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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10285/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli presidente dott. Antonio Costanzo giudice dott. Vittorio Serra giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 10285/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALLINI LAURA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PROFETI GIULIA ( ) PIAZZA GUIDO ROSSA 21 56028 SAN C.F._1
MINIATO; ( ) PIAZZA GUIDO ROSSA 21 56024 Parte_1 C.F._2
PONTE A;
elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI MARTIRI 1 40121 Parte_2
BOLOGNA presso il difensore avv. PALLINI LAURA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONDINI Controparte_2 P.IVA_2
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA GIARDINI 45 41124 MODENA presso il difensore avv. MONDINI ALESSANDRO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONDINI Parte_3 C.F._3
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA GIARDINI 45 41124 MODENA presso il difensore avv. MONDINI ALESSANDRO DIEGO ZOBOLI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONDINI C.F._4
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA GIARDINI 45 41124 MODENA presso il difensore avv. MONDINI ALESSANDRO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONDINI Parte_4 C.F._5
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA GIARDINI 45 41124 MODENA presso il difensore avv. MONDINI ALESSANDRO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALEOTTI DIEGO, elettivamente CP_3 P.IVA_3 domiciliato in PIAZZA MATTEOTTI 17 41038 SAN FELICE SUL PANARO presso il difensore avv.
GALEOTTI DIEGO
pagina 1 di 22 TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 22 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione notificato in data 7.6.2019 conveniva in giudizio Parte_5 [...]
, OL EG e , in qualità di soci della già Controparte_4 Parte_3 Parte_4
Controparte_5 Pt_6
La società attrice esponeva quanto segue.
1. L'attrice
era un'affermata società avente come oggetto sociale la progettazione, produzione, Parte_5
revisione, manutenzione e vendita di macchinari ed attrezzature per l'industria conciaria delle pelli e del cuoio.
Dal 2007 aveva acquistato il marchio CP_1 CP_1
Per quanto qui di rilievo, l'attrice produceva, internamente o mediante affidamento a terzi, pezzi e componenti meccanici caratterizzati da qualità e tecnologia ed era soggetto titolare e legittimo detentore di disegni industriali per la produzione di componenti meccanici.
2. La convenuta
La (già era Controparte_4 CP_5 Controparte_6
anch'essa operante nel medesimo settore conciario e, specificatamente, produceva componenti meccanici quale terzista.
La società Officina Meccanica LI di LI e OL s.n.c. era stata trasformata a far data dal
01.01.2019 in (trasformazione a cui la comparente si era opposta). Controparte_4
La società convenuta era una fornitrice di per la quale produceva pezzi meccanici, che Parte_5
venivano realizzati sulla base dei disegni che allegava agli ordini. CP_1
3. L'illecito della convenuta
pagina 3 di 22 Mediante comunicazione a mezzo e-mail del 3.12.2018, aveva inoltrato erroneamente a CP_5
le fatture di vendita n. 150 e 151 del 30.11.2018 emesse dalla medesima nei Parte_5 CP_5
confronti di di ON (MO). CP_3
Tali fatture descrivevano la fornitura da parte della convenuta in favore di di pezzi CP_3
meccanici realizzati con disegni di proprietà esclusiva di con dettagliata indicazione dei Parte_5
codici che identificava in maniera univoca e inconfondibile i disegni tecnici di proprietà della attrice.
I codici presenti sulla fattura 150/2018 erano i seguenti:
. 03.21574.2 Semigiunto albero;
· F4202011 Ingranaggio motore;
· 03.20642 Ruota dentata Z=19:
· 03.20636 Ruota dentata Z=33;
· 03.11994 Crociera rinforzata;
· 03.22351S-1 Assieme Pistone Att/Stacca Sx;
· 03.22351D-2 Assieme Pistone Att/Stacca Dx;
· 03.03937 Ruota Elicoloidale.
I codici presenti sulla fattura 151/2018 erano i seguenti:
· 03.7372 Ingranaggio catena doppia Z=43;
· 03.07373C Z=16 catena. Per_1
I disegni in questione erano indispensabili per realizzare i pezzi ed erano coperti da segreto.
I disegni di cui alle fatture 150 e 151 del 2018 erano stati inviati a insieme ad Controparte_5
altri, nei termini e con le modalità che seguono:
_ il disegno contrassegnato dal codice 03.11994 (Crociera rinforzata) veniva inviato da parte attrice alla convenuta a mezzo mail del 18.11.2016;
pagina 4 di 22 _ il disegno contrassegnato dal codice 03.7372 (Ingranaggio catena doppia Z=43) veniva inviato da parte attrice alla convenuta a mezzo mail del 28.10.2016;
_ il disegno contrassegnato dal codice 03.21574-2 (Semigiunto albero) veniva inviato da parte attrice alla convenuta a mezzo mail del 30.08.2016;
_ il disegno contrassegnato dal codice 03.20640 (Crociera rinforzata) veniva inviato da parte attrice alla convenuta a mezzo mail del 16.06.2017.
Nell'inviare tali documenti aveva segnalato alla società fornitrice che si trattava di Parte_5
materiale destinato a rimanere riservato e che tale materiale veniva fornito esclusivamente nell'ambito di un preciso rapporto contrattuale di fornitura da parte del soggetto legittimo titolare.
Infatti, in calce a ciascun disegno veniva riportata a chiare lettere la dizione: “PROPRIETA' PRIVATA
– RIPRODUZIONE VIETATA – DIRITTI RISERVATI A NORMA DI LEGGE”.
Dopo aver ricevuto per errore le sopra indicate fatture 150 e 151 del 2018, aveva inviato Parte_5
alla convenuta formale diffida (23.1.2019) al fine di ottenere la cessazione dell'utilizzo dei disegni e il risarcimento del danno.
in replica, confermando l'utilizzo dei disegni dell'attrice, si era giustificata Controparte_4
sostenendo che il disegno le era stato consegnato dal proprio cliente.
In realtà, tuttavia, la cliente di cioè non aveva mai ricevuto i disegni in Controparte_4 CP_3
questione dall'attrice.
Quindi la convenuta aveva abusivamente sfruttato i disegni di Parte_5
La condotta della convenuta violava gli artt. 98 e 99 c.p.i. e l'art. 2598 n. 3 c.c..
4. Il danno patrimoniale
La condotta della società convenuta aveva provocato all'attrice un ingente pregiudizio patrimoniale,
conseguente alla sottrazione di quota di mercato inaspettatamente attuata da parte di Controparte_4
che, in un settore di mercato alla stessa nuovo, aveva sfruttato la consolidata attività di studio,
progettazione e produzione in precedenza espletata da Parte_5
pagina 5 di 22 Infatti era un cliente della società attrice che acquistava dalla medesima i componenti CP_3
meccanici necessari per i macchinari.
Era avvenuto che nel periodo di riferimento degli ordinativi effettuati da alla convenuta CP_3
l'attrice aveva subito una riduzione delle vendite.
Vi erano state, in tale periodo, molteplici richieste di preventivi fatta da a a cui CP_3 Parte_5
erano seguite offerte dell'attrice, che purtuttavia non erano sfociate in ordinativi.
La riduzione drastica delle vendite ben si poteva riscontrare dal bilancio di esercizio relativo all'anno
2017, ove si riscontrava un calo delle vendite di oltre un milione di euro rispetto all'anno precedente.
Gli utili realizzati dalla società convenuta sarebbero stati conseguiti dall'attrice in assenza di condotte anticoncorrenziali della convenuta.
Mettendo a raffronto il prezzo di vendita di e quello di e sulla base Controparte_4 Parte_5
della differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto moltiplicato per le relative quantità si otteneva un danno certo pari ad euro 15.872,00.
La convenuta doveva essere condannata altresì alla retroversione degli utili dalla stessa conseguiti mediante l'illegittimo impiego delle informazioni aziendali abusivamente utilizzate.
Il danno non era rappresentato solo dallo sviamento della clientela e dalla corrispondente diminuzione del fatturato di ma anche da ulteriori voci, costituite dal c.d. danno normativo, ovvero dal Parte_5
pregiudizio subito dalla posizione di spicco in sé goduta dalla attrice, quale situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento e dal danno di carattere non patrimoniale subito in conseguenza di ciò all'immagine dell'azienda.
Nella liquidazione dei danni andava poi tenuto conto del dato oggettivo dei quantitativi di pezzi e componenti meccanici prodotti e commercializzati dalla società convenuta.
Andava poi tenuto bene conto del fatto che la società era presente sul mercato da decenni Parte_5
e che lavorava con controparte a far data dal febbraio 2009.
Il danno, allo stato, si quantificava prudenzialmente nella misura di euro 200.000,00.
pagina 6 di 22
5. Il danno non patrimoniale
La condotta illecita tenuta dalla società convenuta aveva provocato a altresì un rilevante Parte_5
danno di natura non patrimoniale derivante dalla lesione della propria immagine commerciale consolidatasi in virtù della notorietà e risonanza raggiunta dai suoi prodotti nel settore della meccanica.
Il tutto, con interessi legali e rivalutazione monetaria.
Ciò premesso, l'attrice formulava le seguenti conclusioni:
“
1. accertare e dichiarare il compimento ad opera dei convenuti di atti di concorrenza sleale e sottrazione/utilizzazione di
informazioni riservate a norma degli artt. 2598 n. 3 c.c. e 98 e 99 c.p.i. e che la produzione, commercializzazione e
distribuzione dei componenti meccanici meglio descritti nelle fatture n. 150 e 151 del 30.11.2018 emesse dalla Convenuta e
di qualsivoglia altro prodotto comunque realizzato con i disegni di proprietà della Società Attrice, costituisce illecito ex art.
98 e 99 c.p.i., nonché illecito concorrenziale ex art. 2958 comma 3 c.c., nonché in ogni caso illecito generico sotto i più vari
profili e, per l'effetto,
2. inibire alla Società Convenuta la ulteriore produzione, commercializzazione, distribuzione dei prodotti suddetti;
3. disporre il ritiro dal commercio dei prodotti realizzati in violazione;
4. condannare tutti i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e
patiendi dalla Società Attrice nella misura di euro 200.00,00 o nella misura che verrà più precisamente quantificata in
corso di causa o che risulterà dalle risultanze del processo applicando i criteri previsti dall'art. 125 c.p.i. o nella misura
che verrà ritenuta equa e di giustizia e disponendo altresì la restituzione dell'utile del contraffattore;
5. fissare una penale pari ad euro 100,00 per ciascun prodotto realizzato e/o commercializzato in violazione dell'inibitoria
e di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli altri obblighi che saranno imposti dall'emananda sentenza
6. ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza a cura dell'attrice e a spese del convenuto per due
volte consecutive su due colonne a caratteri doppi del normale su Il Corriere della Sera, La Repubblica e tre riviste
specializzate che si indicheranno in corso di causa;
7. vietare a soggetti terzi, ancorché nominati dal Tribunale, alle parti ed ai loro rappresentanti e consulenti , ai difensori, al
personale amministrativo, ai testimoni, e agli altri soggetti che a qualunque titolo hanno accesso ai provvedimenti, agli atti
pagina 7 di 22 e ai documenti presenti nel fascicolo d'ufficio, l'utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento
che ritenga riservati ex art 121ter c.p.i.;
8. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e con distrazione delle stesse a favore dei sottoscritti
procuratori che si dichiarano antistatari.”.
II
Si costituivano in giudizio , OL EG e Controparte_4 Parte_3 Pt_4
[...]
Esponevano i convenuti quanto segue.
1. La società attrice
lasciava intendere di essere succeduta alla storica società produttrice di macchine per Parte_5
conceria CP_7
In realtà il rapporto tra le due società doveva essere ricostruito nei seguenti termini:
- la storica azienda SE , fondata nel 1857 come aveva subito CP_1 CP_8 Parte_7
una prima dichiarazione di fallimento nel 1993 per riaprire, sempre a Modena, quale sino CP_7
alla decisione della nuova proprietà nel 2015 di chiudere la storica sede SE e trasferire la produzione a Santa Croce sull'Arno (PI);
- contestualmente al trasferimento, il 27 maggio 2015 aveva assunto la denominazione di CP_7
CP_9
- poco prima del cambio di denominazione, il 22 aprile 2015, aveva affittato un ramo CP_7
d'azienda alla Officine Nappi s.r.l., la quale, il successivo 5 maggio 2015, aveva mutato la denominazione in – CP_1 CP_1
- neppure un anno dopo, in data 8 aprile 2016, era stata dichiarata fallita dal Controparte_10
Tribunale di Pisa, con sentenza n.35/2016;
pagina 8 di 22 - infine, con scrittura privata autenticata dal Notaio in data 9 maggio 2018, Persona_2 [...]
aveva acquistato dal l'azienda, avente a oggetto la CP_11 Controparte_12
produzione e la riparazione di macchine per conceria, corrente in Montopoli in Val d'Arno;
Era evidente che gli eventi sopra riferiti avevano provocato una significativa dispersione sia delle risorse umane che facevano parte della 1857 che del know-how della stessa, che si era frazionato CP_1
tra varie aziende.
2. La società convenuta
era una società che eseguiva lavorazioni meccaniche esclusivamente per conto terzi;
Controparte_4
le lavorazioni verso imprese del settore conciario rappresentavano mediamente il 5% del fatturato della convenuta.
non operava dunque in concorrenza con ed eseguiva le lavorazioni su Controparte_4 Parte_5
disegni che le venivano forniti dai clienti.
3. Nel merito
Nell'ambito della propria operatività aveva avuto occasione di ricevere da Controparte_4
di ON (MO) ordini di esecuzione di alcuni pezzi sulla base dei disegni forniti dalla CP_3
stessa CP_3
non utilizzava illecitamente disegni dell'attrice. Parte_8
I disegni in questione erano anche risalenti nel tempo;
esaminando quelli prodotti da parte attrice, si rilevava che:
- tra quelli di cui all'allegato 7, la ruota elicoidale era del 19.11.1965, le ruote dentate dell'aprile 1992,
l'assieme pistone del 4.7.1996, l'ingranaggio motore del 28.8.1998;
- quelli di cui all'allegato 8 risalivano al 25.10.1986;
- quelli di cui all'allegato 10 di parte attrice risalivano al 27.12.1968, al 2.5.1978, al 1.4.1982 e al
25.10.1986;
- quelli di cui all'allegato 11 risalivano agli anni 1994-1995;
pagina 9 di 22 - tra quelli di cui all'allegato 12 uno risaliva al 30.9.1977, uno all'aprile 1992, gli altri agli anni 1997-
1998-1999.
La vetustà di tali disegni rivelava, evidentemente, un'inesistente evoluzione tecnologica.
I disegni erano esclusi dalla tutela prevista dall'art. 98 c.p.i..
4. Il danno patrimoniale e non patrimoniale
Il danno lamentato dall'attrice era contestato nella sua esistenza e nella sua quantificazione.
operava nel settore conciario in modo del tutto marginale. Controparte_4
Il fatturato di relativo al settore conciario era stato, nell'anno 2017, di Controparte_4
complessivi € 45.304,00, di cui € 22.499,00 nei confronti di su un fatturato Controparte_11
complessivo di € 973.771,00; nell'anno 2018 era stato di € 36.905,00, di cui € 9.815,00 nei confronti di su un fatturato complessivo di € 756.956,00. Controparte_13
5. Era interesse della convenuta chiamare in causa che aveva fornito i disegni necessari a CP_3
eseguire le lavorazioni richieste.
Ciò premesso, la convenuta formulava le seguenti conclusioni:
“in via preliminare,
fissare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo, in persona del CP_3
legale rappresentante protempore, con sede in ON (MO), via Galilei n. 42, C.F. P.IVA_3
nel merito,
respingere, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, tutte le domande svolte da parte attrice nei confronti dei
convenuti;
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree o di parte di esse, condannare
la a tenere manlevati i convenuti. CP_3
Con vittoria di spese e onorari di causa.”.
III
pagina 10 di 22 Ritualmente citata, si costituiva in giudizio CP_3
In fatto
era una società che sin dall'anno 1997 si occupava di progettazione, produzione, revisione e CP_3
manutenzione di impianti e macchinari relativi al settore conciario.
I vari avvicendamenti della già anticamente fondata, descritti dalla convenuta, avevano CP_1
comportato una pesante incertezza nel settore conciario della zona interessata, poiché le difficolta aziendali dell'attrice si erano riverberate sul mercato, dove era mancata la necessaria assistenza e soprattutto i ricambi.
Sul mercato erano disponibili manuali relativi ai macchinari di ove si trovavano cataloghi delle CP_1
parti di ricambio con le relative tabelle e disegni.
Nel momento in cui inviava alla convenuta gli ordinativi da questa CP_3 Controparte_4
prodotti nella presente vertenza e di cui agli nn. 07-13, allegava altresì ulteriori documenti, che di seguito vengono analizzati (doc. n. 03).
Si prenda l'ordine della n. 608 del 01.10.18: in esso si fa riferimento ad un codice CP_3
(03.03937) mentre nella parte descrizione viene riportato ruota elicoid.Z.26 M. 1,5.
Ebbene l'odierna convenuta terza chiamata in causa, allegati a detti ordini rivolti a Controparte_4
produceva disegni propri (vedasi logo che descrivevano graficamente, in sintesi, il pezzo
[...] CP_3
che avrebbe dovuto realizzare. Controparte_4
Il citato codice 03.03937, così come tutti gli altri riprodotti in calce ai disegni altro non era che CP_3
quello riportato nelle tabelle facenti parte integrante di un manuale quindi facilmente CP_1
consultabile dagli operatori del settore poiché pubblico.
In diritto
1. La segretezza delle informazioni contenute nei disegni CP_1
Il nominativo non era riportato in calce ai disegni industriali che l'attrice riteneva violati, Parte_5
pagina 11 di 22 comparendo infatti solamente il marchio ” o “L. che rimandavano però a CP_14 Parte_7
realtà passate e differenti rispetto all'odierna CP_11
Ad ogni buon conto, i disegni erano estremamente risalenti nel tempo e come tali esclusi dalle tutele previste dagli articoli n. 98 e 99 c.p.i..
Nessun marchio a nome compariva sui disegni in questione. Parte_5
I manuali di utilizzo dei macchinari dell'attrice erano di dominio pubblico.
Addentrandosi più nello specifico e quindi in merito alla realizzazione dei pezzi che CP_3
commissionava a si poteva citare l'art. 241 c.p.i., secondo cui fino a che la direttiva 98/71/CE CP_4
del parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli non sarà modificata su proposta della commissione a norma dell'articolo 18 della direttiva medesima, i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l'aspetto originario.
2. Il danno patrimoniale e non patrimoniale
Il danno lamentato dall'attrice non era provato.
Non vi era prova del nesso causale tra il calo di fatturato di e i rapporti commerciali tra Parte_5
e CP_3 Controparte_4
Non vi era prova che avesse una posizione di spicco e che avesse subito un danno Parte_5
all'immagine commerciale.
3. La richiesta di manleva
era estranea a ogni addebito mosso dall'attrice alla convenuta e la domanda di manleva era CP_3
da respingere.
Ciò premesso, la società chiamata formulava le seguenti conclusioni:
“- nel merito in via principale:
pagina 12 di 22 respingere, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, tutte le domande avanzate da nei confronti dei Controparte_13
convenuti , EG OL e, per l'effetto, rigettare la domanda di Controparte_4 Parte_4 Parte_3
manleva verso la deducente terza chiamata in causa dai convenuti, ; CP_3
- nel merito in via subordinata:
nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di nei confronti dei convenuti, Controparte_13
respingere comunque la domanda di manleva verso la , laddove si accerti che quest'ultima non si è resa CP_3
responsabile di alcun atto di concorrenza sleale e/o utilizzo indebito di disegni coperti da segreto commerciale così come
lamentato, avendo la stessa fornito elaborati a proprio nome;
- in ogni caso:
respingere ogni domanda laddove proposta dai convenuti nei confronti della volta alla rifusione delle spese CP_3
legali.
Con vittoria di spese e compensi.”
IV
La causa era istruita con prove orali e documentali;
respinta la richiesta di c.t.u. contabile, era posta in decisione all'udienza del 30.5.2024.
In tale sede le parti precisavano le conclusioni come segue:
- il difensore dell'attrice insisteva nelle istanze istruttorie dedotte e non ammesse e in particolare sull'ammissione della c.t.u. tecnico-contabile; nel merito precisava le conclusioni come da prima memoria istruttoria;
- il difensore di precisava le conclusioni come da prima memoria istruttoria;
in caso Controparte_4
di ammissione delle istanze istruttorie avversarie, insisteva per l'ammissione delle prove contrarie dedotte in terza memoria;
- il difensore della terza chiamata si oppone alle istanze istruttorie dell'attrice e nel merito precisava le conclusioni come da prima memoria istruttoria.
Le conclusioni formulate dall'attrice in prima memoria sono le seguenti:
pagina 13 di 22 “1. accertare e dichiarare il compimento ad opera dei convenuti ( Controparte_4 Parte_4 Parte_3
EG OL) e della terza chiamata ( di atti di concorrenza sleale e sottrazione/utilizzazione di informazioni CP_3
riservate a norma degli artt. 2598 n. 3 c.c. e 98 e 99 c.p.i. e che la produzione, commercializzazione e distribuzione dei
componenti meccanici meglio descritti nelle fatture n. 150 e 151 del 30.11.2018 emesse dalla Convenuta e di
qualsivoglia altro prodotto comunque realizzato con i disegni di proprietà della Società Attrice, costituisce illecito ex art. 98 e 99 c.p.i., nonché illecito concorrenziale ex art. 2958 comma 3 c.c., nonché in ogni caso generico sotto i più vari profili e, per l'effetto,
2. inibire alla Società Convenuta ed alla Terza Chiamata la ulteriore produzione, commercializzazione, distribuzione dei prodotti suddetti;
3. disporre il ritiro dal commercio dei prodotti realizzati in violazione;
4. condannare tutti i Convenuti, in solido tra loro, nonché la Terza Chiamata, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dalla Società Attrice nella misura di euro 200.00,00 o nella misura che verrà più
precisamente quantificata in corso di causa o che risulterà dalle risultanze del processo applicando i criteri previsti dall'art. 125 c.p.i. o nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia e disponendo altresì la restituzione dell'utile del
contraffattore;
5. fissare una penale pari ad euro 100,00 per ciascun prodotto realizzato e/o commercializzato in violazione dell'inibitoria e di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli altri obblighi che saranno imposti dall'emananda sentenza
6. ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza a cura dell'attrice e a spese del convenuto per due volte consecutive su due colonne a caratteri doppi del normale su Il Corriere della Sera, La Repubblica e tre riviste
specializzate che si indicheranno in corso di causa;
7. vietare a soggetti terzi, ancorché nominati dal Tribunale, alle parti ed ai loro rappresentanti e consulenti, ai difensori, al personale amministrativo, ai testimoni, e agli altri soggetti che a qualunque titolo hanno accesso ai provvedimenti, agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d'ufficio, l'utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento che ritenga riservati ex art 121ter c.p.i.;
8. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e con distrazione delle stesse a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
pagina 14 di 22 Le conclusioni formulate da in prima memoria sono le stesse formulate in comparsa Controparte_4
di costituzione e risposta.
Le conclusioni formulate da in prima memoria sono le stesse formulate in comparsa di CP_3
costituzione e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande della società attrice sono parzialmente fondate e devono essere accolte nei termini che seguono.
I. LA TITOLARITÀ DEI DISEGNI
I disegni a marchio ( ; 1857”), relativi a pezzi di macchine oggi CP_1 Controparte_15 CP_1
prodotte dall'attrice individuati dai codici riportati nelle fatture 150/2018 e 151/2018 Parte_5
emesse da nei confronti di devono ritenersi di proprietà dell'attrice. Controparte_4 CP_3
Ciò si desume dal documento 17 di (“atto di cessione di azienda”), che contiene l'istanza Parte_5
di autorizzazione appunto alla vendita dell'azienda formulata dal curatore fallimentare di CP_10
, che pacificamente (lo allega la stessa convenuta è la denominazione
[...] Controparte_4
assunta nel 2015 da che succedeva, dopo il fallimento del 1993, a CP_7 Controparte_16
ondata nel 1857.
[...]
Nell'istanza del curatore si legge che, come già evidenziato nella relazione ex art. 33 l. fall., nell'aprile
Con 2015 aveva ceduto a Officine Nappi s.r.l., poi divenuta la “piena ed esclusiva Parte_5
proprietà dei diritti industriali, dei relativi supporti anche informatici e/o cartacei, senza alcuna restrizione ed ogni know how relativo ai marchi “ , “ e “Flamar Italia” al corrispettivo di € CP_1 CP_1
750.000,00.
Dunque ogni know how della storica fonderia di Modena è pervenuto a Parte_5
Non vi è dubbio che i disegni tecnici relativi ai pezzi delle macchine prodotte dalla CP_16
facciano parte del patrimonio tecnologico aziendale, sicché deve concludersi che anch'essi siano oggi di proprietà dell'attrice.
II. LA SEGRETEZZA DEI DISEGNI pagina 15 di 22 All'esito dell'istruttoria deve ritenersi provato che i disegni tecnici in questione costituiscano segreti commerciali, tutelati ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i..
Come risulta dalle deposizioni dei testi e i disegni (su alcuni dei Testimone_1 Testimone_2
quali si riesce a leggere “Proprietà Privata – Riproduzione vietata”) sono stati sottoposti a misure adeguate a mantenerli segreti (i disegni in formato cartaceo erano conservati all'interno di armadietti chiusi a chiave, situati in una stanza a sua volta chiusa a chiave e sorvegliata con telecamere a circuito chiuso;
i disegni in formato elettronico erano custoditi su un server, a cui si accedeva tramite username
e password).
Non vi è poi dubbio che i disegni, in quanto segreti, abbiano valore economico: è chiaro che per realizzare i pezzi è necessario avere precisa conoscenza delle loro misure;
che la misurazione dei pezzi richiede tempo e denaro;
che l'utilizzo di disegni altrui, corredati di tutte le necessarie misure,
comporta un notevole risparmio di spesa, che si traduce in un vantaggio concorrenziale.
Deve infine essere escluso che le misure riportate sui disegni fossero note o facilmente accessibili agli operatori del settore.
Non vi è invero alcuna prova che tali informazioni si fossero disperse sul mercato dopo i fallimenti che hanno interessato le società che gestivano la fonderia, perché nessuno risulta esserne in possesso se non le aziende a cui stessa li ha trasmessi, con vincolo di riservatezza, per eseguire ordini propri. CP_1
Il fallimento in sé non introduce nemmeno un indizio di dispersione e anzi l'onerosa cessione di tutto il
Con know how di lascia presumere che dispersione non vi fosse stata.
I manuali di certo diffusi sul mercato, contengono i codici dei prodotti e alcuni disegni privi di CP_1
misure e certo non mettono a disposizione le informazioni tecniche necessarie alla realizzazione dei pezzi di ricambio.
Non ha particolare rilievo la circostanza che alcuni disegni siano molto vecchi e che il loro uso attuale denoti una mancanza di evoluzione tecnologica: se i pezzi continuano a essere prodotti con una certa tecnologia, i disegni che servono a realizzarli continuano ad avere valore economico.
pagina 16 di 22 È vero che i testi hanno potuto riferire sulle condizioni di custodia dei disegni solo per il periodo successivo alla loro assunzione in (2015 e 2016), mentre i disegni sono anteriori di anni Parte_5
(uno risale al 1965).
Ciò tuttavia non esclude che la prova dell'adeguata custodia debba ritenersi raggiunta, potendo la circostanza della continuità della custodia essere dimostrata anche in via indiziaria.
E in tal senso depongono: il fatto che né né abbiano potuto indicare un solo Controparte_4 CP_3
caso in cui i disegni a marchio sono stati utilizzati da terzi senza autorizzazione di CP_1 Parte_5
Con il fatto che il know how di sia stato venduto nell'aprile 2015 a un prezzo elevato, cosa poco compatibile con la diffusione sul mercato delle informazioni relative;
il fatto che la stessa CP_3
sostiene di aver realizzato i disegni in maniera autonoma, rilevando le misure sui pezzi fornitile dalla clientela, attività che sarebbe inutile, se le misure fosse facilmente acquisibili sul mercato.
III. L'USO ILLECITO DEI DISEGNI E L'INIBITORIA
1. All'esito dell'istruttoria deve ritenersi provato l'uso non autorizzato, e quindi illecito, dei disegni di da parte di e di per realizzare i pezzi indicati nelle fatture 150 e Parte_5 Controparte_4 CP_3
151 del 2018 menzionate in citazione.
Ciò si desume dal fatto che:
- pur sostenendo di aver ricevuto i disegni da insieme agli ordini di Controparte_4 CP_3 CP_3
non produce alcun disegno;
- pur sostenendo di aver realizzato autonomamente i disegni, produce un solo disegno con il suo CP_3
marchio (le tipologie di prodotto indicate nelle fatture sono una decina);
- tale disegno (prodotto dalla terza chiamata come documento 3) reca una data (settembre 2016), che è
posteriore a quella di una fattura di (fattura n. 358 del 26.11.2015) dove il medesimo pezzo è CP_3
individuato con il codice segno evidente che non aveva bisogno di fare disegni suoi per CP_1 CP_3
ordinare i pezzi;
la giustificazione di (“un semplice errore nella stampa dell'elaborato”) è priva di CP_3
riscontro;
pagina 17 di 22 - i frammenti di disegni prodotti da col documento 5 sono verosimilmente ritagli dei disegni di CP_3
come si vede nel frammento a pagina 7 del documento 5, il disegno presente un asterisco fatto a CP_1
mano del tutto uguale a quello presente sul disegno (completo) del medesimo pezzo prodotto da CP_1
alla pagina 3 del documento 7.
[...]
Posto dunque che la tesi difensiva dell'uso di disegni propri è del tutto priva di riscontri attendibili,
occorre concludere che i prodotti indicati nelle fatture siano stati realizzati coi disegni di che CP_1
l'attrice ha documentato (in parte) di aver trasmesso a Controparte_4
Ne segue che la produzione e la commercializzazione non autorizzata di tali prodotti è illecita e, ai sensi dell'art. 131 c.p.i., deve essere inibita.
2. La società attrice ha chiesto che fosse accertata l'illiceità da parte dei convenuti e di
[...]
non solo dei componenti meccanici indicati nelle fatture 150 e Controparte_17
151 del 2018 emesse da ma anche di quella di ogni altro prodotto comunque Parte_8
realizzato con i disegni di proprietà di Parte_5
Sotto questo secondo profilo occorre tuttavia rilevare che la domanda dell'attrice è rimasta generica:
non solo in citazione, ma neanche nei successivi atti è stato precisato quali siano gli ulteriori prodotti realizzati mediante l'uso non autorizzato di disegni tecnici segreti.
È pur vero che non è stata disposta la c.t.u. contabile richiesta dall'attrice sulle fatture delle controparti depositate a seguito dell'ordine di esibizione (ordinanza del 29.3.2021: “fatture di vendita o di acquisto emesse negli anni dal 2015 al 2019 ed aventi ad oggetto pezzi di ricambio contraddistinti dai codici riportati nei cataloghi prodotti dall'attrice sub docc. 33-38 negli anni dal 2015 al 2019”), ma resta il fatto che, sulla base dei documenti in atti, era onere dell'attrice integrare le allegazioni, specificando i prodotti in relazione ai quali intendeva estendere le proprie domande.
In difetto di specificazione, le domande restano generiche e non possono in concreto essere esaminate.
IV. LA CONCORRENZA SLEALE
Le domande relative alla concorrenza sleale, fondate sui medesimi fatti che integrano la violazione degli articoli 98 e 99 c.p.i., restano assorbite.
pagina 18 di 22 V. IL RISARCIMENTO DEL DANNO
La società attrice ha chiesto la condanna di tutti i convenuti, in solido tra loro, nonché della terza chiamata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura di € 200.000,00 o nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 125 c.p.i. o nella misura di giustizia, con restituzione dell'utile del contraffattore.
Le ragioni della quantificazione del danno in € 200.000,00 non emergono dagli atti e la domanda in tale misura non può essere accolta.
Può invece essere accolta l'ulteriore quantificazione del danno prospettata da secondo Parte_5
cui sulla base delle sole fatture 150 e 151 del 2018 si può calcolare un pregiudizio per l'attrice pari a €
15.872,00.
In effetti ai sensi dell'art. 125 c.p.i. il risarcimento va liquidato tenendo conto, tra l'altro, del mancato guadagno del titolare del diritto leso.
In tale prospettiva si deve osservare che, dal conteggio prodotto dall'attrice (documento 16 dell'elenco documenti in calce alla citazione, in realtà numerato come 15 nel fascicolo telematico) risulta che l'utile (determinato in misura pari alla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di rivendita) che avrebbe ricavato, se avesse venduto essa stessa a i pezzi che invece sono stati Parte_5 CP_3
venduti (fatture 150 e 151) alla terza chiamata da è appunto pari a € 15.872,00. Controparte_4
Quest'ultima somma può dunque essere considerata il mancato guadagno dell'attrice sulle operazioni individuate in citazione e rappresenta un danno risarcibile.
Al risarcimento è tenuta la società che è succeduta alla società che ha emesso Controparte_4
le fatture Officina Meccanica LI di LI e OL s.n.c., in solido coi soci illimitatamente responsabili della s.n.c. , OL EG e . Parte_3 Parte_4
In solido coi convenuti è tenuta anche che ha consapevolmente partecipato allo CP_3
sfruttamento dei disegni di Parte_5
Sulla somma sono altresì dovuti rivalutazione monetaria e interessi legali.
VI. RITIRO DAL COMMERCIO, PENALE, PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA pagina 19 di 22 1. All'accertata illiceità della produzione e commercializzazione dei prodotti indicati nelle fatture di numero 150 e 151 del 2018 consegue, ai sensi dell'art. 131 c.p.i., anche l'ordine di Controparte_4
ritiro dal commercio dei medesimi.
2. Sempre ai sensi dell'art. 131 c.p.i. per ogni violazione dell'inibitoria deve essere fissata una penale,
che può essere determinata, come richiesto, nella misura di € 100,00.
3. La richiesta di pubblicazione del dispositivo della presente sentenza su Il Corriere della Sera, La
Repubblica e tre riviste specializzate non può essere accolta.
Quanto al Corriere e Repubblica, si deve osservare che la presente vicenda non ha una rilevanza tale,
da giustificarne la comunicazione su quotidiani a tiratura nazionale.
Quanto alle riviste di settore, era onere dell'attrice indicarle e tale onere non è stato assolto.
VII. LA DOMANDA DI MANLEVA
La domanda di manleva proposta da nei confronti di non può essere Controparte_4 CP_3
accolta, dal momento che le due società hanno in pari modo coscientemente sfruttato i disegni di CP_1
protetti da segreto.
[...]
VIII. SPESE
Le spese sostenute dall'attrice, secondo il criterio della soccombenza, vanno poste a carico dei convenuti e della terza chiamata in solido, e si liquidano in complessivi € 11.405,00, di cui per spese €
545,00 e per compensi professionali € 10.860,00 (€ 2127,00 per la fase di studio, € 1416,00 per la fase introduttiva, € 3738,00 per la fase istruttoria, € 3579,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge, da distrarre in favore dei difensori dell'attrice, che si sono dichiarati antistatari.
Quanto alle spese della terza chiamata, a giudizio del collegio il consapevole concorso di CP_3
nello sfruttamento dei disegni riservati dell'attrice e la sostanziale condivisione della linea difensiva della convenuta costituiscono gravi ragioni per escludere la condanna alle spese della chiamante e disporre la compensazione.
P.Q.M.
pagina 20 di 22 il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
Parte_5
contro
, Controparte_4 Parte_3 Controparte_18
con l'intervento di
CP_3
così provvede:
a) dichiara e responsabili della violazione degli artt. 98 e 99 c.p.i. e Controparte_4 CP_3
inibisce loro ogni uso dei disegni tecnici a marchio;
“Rizzi 1857” contraddistinti Controparte_15
dai codici 03.21574.2 (Semigiunto albero); F4202011 (Ingranaggio motore); 03.20642 (Ruota dentata
Z=19); 03.20636 (Ruota dentata Z=33); 03.11994 (Crociera rinforzata); 03.22351S-1 (Assieme Pistone
Att/Stacca Sx); 03.22351D-2 (Assieme Pistone Att/Stacca Dx); 03.03937 (Ruota Elicoloidale); 03.7372
(Ingranaggio catena doppia Z=43); 03.07373C (Pignone Z=16 catena);
b) inibisce a la produzione, la commercializzazione e la Controparte_19
distribuzione dei prodotti con i codici sopra indicati;
c) ordina a e il ritiro dal commercio dei prodotti con i codici sopra Controparte_4 CP_3
indicati, che le due società abbiano prodotto, commercializzato o distribuito;
d) dichiara tenuti e condanna in solido , OL EG e Controparte_4 Parte_3 Pt_4
nonché al pagamento in favore di della somma di € 15.872,00,
[...] CP_3 Parte_5
oltre rivalutazione monetaria dalla data della domanda alla data della sentenza, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate sino alla data della sentenza, oltre interessi legali sulle somme così
maturate dalla data della sentenza al saldo;
e) fissa la penale di € 100,00 per ogni futura violazione dell'inibitoria;
f) dichiara tenuti e condanna in solido , OL EG e Controparte_4 Parte_3 Pt_4
nonché al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attrice, che liquida in
[...] CP_3
pagina 21 di 22 complessivi € 11.405,00, di cui per spese € 545,00 e per compensi professionali € 10.860,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge, da distrarre in favore dei difensori dell'attrice, avv. Giulia Profeti, avv. e avv. Laura Maria Pallini, che si sono Parte_1
dichiarati antistatari;
g) compensa interamente le spese di giudizio tra , OL Controparte_4 Parte_3
EG, Parte_9
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 8.1.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Michele Guernelli
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli presidente dott. Antonio Costanzo giudice dott. Vittorio Serra giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 10285/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALLINI LAURA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. PROFETI GIULIA ( ) PIAZZA GUIDO ROSSA 21 56028 SAN C.F._1
MINIATO; ( ) PIAZZA GUIDO ROSSA 21 56024 Parte_1 C.F._2
PONTE A;
elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI MARTIRI 1 40121 Parte_2
BOLOGNA presso il difensore avv. PALLINI LAURA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONDINI Controparte_2 P.IVA_2
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA GIARDINI 45 41124 MODENA presso il difensore avv. MONDINI ALESSANDRO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONDINI Parte_3 C.F._3
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA GIARDINI 45 41124 MODENA presso il difensore avv. MONDINI ALESSANDRO DIEGO ZOBOLI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONDINI C.F._4
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA GIARDINI 45 41124 MODENA presso il difensore avv. MONDINI ALESSANDRO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONDINI Parte_4 C.F._5
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA GIARDINI 45 41124 MODENA presso il difensore avv. MONDINI ALESSANDRO
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALEOTTI DIEGO, elettivamente CP_3 P.IVA_3 domiciliato in PIAZZA MATTEOTTI 17 41038 SAN FELICE SUL PANARO presso il difensore avv.
GALEOTTI DIEGO
pagina 1 di 22 TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 22 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione notificato in data 7.6.2019 conveniva in giudizio Parte_5 [...]
, OL EG e , in qualità di soci della già Controparte_4 Parte_3 Parte_4
Controparte_5 Pt_6
La società attrice esponeva quanto segue.
1. L'attrice
era un'affermata società avente come oggetto sociale la progettazione, produzione, Parte_5
revisione, manutenzione e vendita di macchinari ed attrezzature per l'industria conciaria delle pelli e del cuoio.
Dal 2007 aveva acquistato il marchio CP_1 CP_1
Per quanto qui di rilievo, l'attrice produceva, internamente o mediante affidamento a terzi, pezzi e componenti meccanici caratterizzati da qualità e tecnologia ed era soggetto titolare e legittimo detentore di disegni industriali per la produzione di componenti meccanici.
2. La convenuta
La (già era Controparte_4 CP_5 Controparte_6
anch'essa operante nel medesimo settore conciario e, specificatamente, produceva componenti meccanici quale terzista.
La società Officina Meccanica LI di LI e OL s.n.c. era stata trasformata a far data dal
01.01.2019 in (trasformazione a cui la comparente si era opposta). Controparte_4
La società convenuta era una fornitrice di per la quale produceva pezzi meccanici, che Parte_5
venivano realizzati sulla base dei disegni che allegava agli ordini. CP_1
3. L'illecito della convenuta
pagina 3 di 22 Mediante comunicazione a mezzo e-mail del 3.12.2018, aveva inoltrato erroneamente a CP_5
le fatture di vendita n. 150 e 151 del 30.11.2018 emesse dalla medesima nei Parte_5 CP_5
confronti di di ON (MO). CP_3
Tali fatture descrivevano la fornitura da parte della convenuta in favore di di pezzi CP_3
meccanici realizzati con disegni di proprietà esclusiva di con dettagliata indicazione dei Parte_5
codici che identificava in maniera univoca e inconfondibile i disegni tecnici di proprietà della attrice.
I codici presenti sulla fattura 150/2018 erano i seguenti:
. 03.21574.2 Semigiunto albero;
· F4202011 Ingranaggio motore;
· 03.20642 Ruota dentata Z=19:
· 03.20636 Ruota dentata Z=33;
· 03.11994 Crociera rinforzata;
· 03.22351S-1 Assieme Pistone Att/Stacca Sx;
· 03.22351D-2 Assieme Pistone Att/Stacca Dx;
· 03.03937 Ruota Elicoloidale.
I codici presenti sulla fattura 151/2018 erano i seguenti:
· 03.7372 Ingranaggio catena doppia Z=43;
· 03.07373C Z=16 catena. Per_1
I disegni in questione erano indispensabili per realizzare i pezzi ed erano coperti da segreto.
I disegni di cui alle fatture 150 e 151 del 2018 erano stati inviati a insieme ad Controparte_5
altri, nei termini e con le modalità che seguono:
_ il disegno contrassegnato dal codice 03.11994 (Crociera rinforzata) veniva inviato da parte attrice alla convenuta a mezzo mail del 18.11.2016;
pagina 4 di 22 _ il disegno contrassegnato dal codice 03.7372 (Ingranaggio catena doppia Z=43) veniva inviato da parte attrice alla convenuta a mezzo mail del 28.10.2016;
_ il disegno contrassegnato dal codice 03.21574-2 (Semigiunto albero) veniva inviato da parte attrice alla convenuta a mezzo mail del 30.08.2016;
_ il disegno contrassegnato dal codice 03.20640 (Crociera rinforzata) veniva inviato da parte attrice alla convenuta a mezzo mail del 16.06.2017.
Nell'inviare tali documenti aveva segnalato alla società fornitrice che si trattava di Parte_5
materiale destinato a rimanere riservato e che tale materiale veniva fornito esclusivamente nell'ambito di un preciso rapporto contrattuale di fornitura da parte del soggetto legittimo titolare.
Infatti, in calce a ciascun disegno veniva riportata a chiare lettere la dizione: “PROPRIETA' PRIVATA
– RIPRODUZIONE VIETATA – DIRITTI RISERVATI A NORMA DI LEGGE”.
Dopo aver ricevuto per errore le sopra indicate fatture 150 e 151 del 2018, aveva inviato Parte_5
alla convenuta formale diffida (23.1.2019) al fine di ottenere la cessazione dell'utilizzo dei disegni e il risarcimento del danno.
in replica, confermando l'utilizzo dei disegni dell'attrice, si era giustificata Controparte_4
sostenendo che il disegno le era stato consegnato dal proprio cliente.
In realtà, tuttavia, la cliente di cioè non aveva mai ricevuto i disegni in Controparte_4 CP_3
questione dall'attrice.
Quindi la convenuta aveva abusivamente sfruttato i disegni di Parte_5
La condotta della convenuta violava gli artt. 98 e 99 c.p.i. e l'art. 2598 n. 3 c.c..
4. Il danno patrimoniale
La condotta della società convenuta aveva provocato all'attrice un ingente pregiudizio patrimoniale,
conseguente alla sottrazione di quota di mercato inaspettatamente attuata da parte di Controparte_4
che, in un settore di mercato alla stessa nuovo, aveva sfruttato la consolidata attività di studio,
progettazione e produzione in precedenza espletata da Parte_5
pagina 5 di 22 Infatti era un cliente della società attrice che acquistava dalla medesima i componenti CP_3
meccanici necessari per i macchinari.
Era avvenuto che nel periodo di riferimento degli ordinativi effettuati da alla convenuta CP_3
l'attrice aveva subito una riduzione delle vendite.
Vi erano state, in tale periodo, molteplici richieste di preventivi fatta da a a cui CP_3 Parte_5
erano seguite offerte dell'attrice, che purtuttavia non erano sfociate in ordinativi.
La riduzione drastica delle vendite ben si poteva riscontrare dal bilancio di esercizio relativo all'anno
2017, ove si riscontrava un calo delle vendite di oltre un milione di euro rispetto all'anno precedente.
Gli utili realizzati dalla società convenuta sarebbero stati conseguiti dall'attrice in assenza di condotte anticoncorrenziali della convenuta.
Mettendo a raffronto il prezzo di vendita di e quello di e sulla base Controparte_4 Parte_5
della differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto moltiplicato per le relative quantità si otteneva un danno certo pari ad euro 15.872,00.
La convenuta doveva essere condannata altresì alla retroversione degli utili dalla stessa conseguiti mediante l'illegittimo impiego delle informazioni aziendali abusivamente utilizzate.
Il danno non era rappresentato solo dallo sviamento della clientela e dalla corrispondente diminuzione del fatturato di ma anche da ulteriori voci, costituite dal c.d. danno normativo, ovvero dal Parte_5
pregiudizio subito dalla posizione di spicco in sé goduta dalla attrice, quale situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento e dal danno di carattere non patrimoniale subito in conseguenza di ciò all'immagine dell'azienda.
Nella liquidazione dei danni andava poi tenuto conto del dato oggettivo dei quantitativi di pezzi e componenti meccanici prodotti e commercializzati dalla società convenuta.
Andava poi tenuto bene conto del fatto che la società era presente sul mercato da decenni Parte_5
e che lavorava con controparte a far data dal febbraio 2009.
Il danno, allo stato, si quantificava prudenzialmente nella misura di euro 200.000,00.
pagina 6 di 22
5. Il danno non patrimoniale
La condotta illecita tenuta dalla società convenuta aveva provocato a altresì un rilevante Parte_5
danno di natura non patrimoniale derivante dalla lesione della propria immagine commerciale consolidatasi in virtù della notorietà e risonanza raggiunta dai suoi prodotti nel settore della meccanica.
Il tutto, con interessi legali e rivalutazione monetaria.
Ciò premesso, l'attrice formulava le seguenti conclusioni:
“
1. accertare e dichiarare il compimento ad opera dei convenuti di atti di concorrenza sleale e sottrazione/utilizzazione di
informazioni riservate a norma degli artt. 2598 n. 3 c.c. e 98 e 99 c.p.i. e che la produzione, commercializzazione e
distribuzione dei componenti meccanici meglio descritti nelle fatture n. 150 e 151 del 30.11.2018 emesse dalla Convenuta e
di qualsivoglia altro prodotto comunque realizzato con i disegni di proprietà della Società Attrice, costituisce illecito ex art.
98 e 99 c.p.i., nonché illecito concorrenziale ex art. 2958 comma 3 c.c., nonché in ogni caso illecito generico sotto i più vari
profili e, per l'effetto,
2. inibire alla Società Convenuta la ulteriore produzione, commercializzazione, distribuzione dei prodotti suddetti;
3. disporre il ritiro dal commercio dei prodotti realizzati in violazione;
4. condannare tutti i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e
patiendi dalla Società Attrice nella misura di euro 200.00,00 o nella misura che verrà più precisamente quantificata in
corso di causa o che risulterà dalle risultanze del processo applicando i criteri previsti dall'art. 125 c.p.i. o nella misura
che verrà ritenuta equa e di giustizia e disponendo altresì la restituzione dell'utile del contraffattore;
5. fissare una penale pari ad euro 100,00 per ciascun prodotto realizzato e/o commercializzato in violazione dell'inibitoria
e di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli altri obblighi che saranno imposti dall'emananda sentenza
6. ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza a cura dell'attrice e a spese del convenuto per due
volte consecutive su due colonne a caratteri doppi del normale su Il Corriere della Sera, La Repubblica e tre riviste
specializzate che si indicheranno in corso di causa;
7. vietare a soggetti terzi, ancorché nominati dal Tribunale, alle parti ed ai loro rappresentanti e consulenti , ai difensori, al
personale amministrativo, ai testimoni, e agli altri soggetti che a qualunque titolo hanno accesso ai provvedimenti, agli atti
pagina 7 di 22 e ai documenti presenti nel fascicolo d'ufficio, l'utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento
che ritenga riservati ex art 121ter c.p.i.;
8. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e con distrazione delle stesse a favore dei sottoscritti
procuratori che si dichiarano antistatari.”.
II
Si costituivano in giudizio , OL EG e Controparte_4 Parte_3 Pt_4
[...]
Esponevano i convenuti quanto segue.
1. La società attrice
lasciava intendere di essere succeduta alla storica società produttrice di macchine per Parte_5
conceria CP_7
In realtà il rapporto tra le due società doveva essere ricostruito nei seguenti termini:
- la storica azienda SE , fondata nel 1857 come aveva subito CP_1 CP_8 Parte_7
una prima dichiarazione di fallimento nel 1993 per riaprire, sempre a Modena, quale sino CP_7
alla decisione della nuova proprietà nel 2015 di chiudere la storica sede SE e trasferire la produzione a Santa Croce sull'Arno (PI);
- contestualmente al trasferimento, il 27 maggio 2015 aveva assunto la denominazione di CP_7
CP_9
- poco prima del cambio di denominazione, il 22 aprile 2015, aveva affittato un ramo CP_7
d'azienda alla Officine Nappi s.r.l., la quale, il successivo 5 maggio 2015, aveva mutato la denominazione in – CP_1 CP_1
- neppure un anno dopo, in data 8 aprile 2016, era stata dichiarata fallita dal Controparte_10
Tribunale di Pisa, con sentenza n.35/2016;
pagina 8 di 22 - infine, con scrittura privata autenticata dal Notaio in data 9 maggio 2018, Persona_2 [...]
aveva acquistato dal l'azienda, avente a oggetto la CP_11 Controparte_12
produzione e la riparazione di macchine per conceria, corrente in Montopoli in Val d'Arno;
Era evidente che gli eventi sopra riferiti avevano provocato una significativa dispersione sia delle risorse umane che facevano parte della 1857 che del know-how della stessa, che si era frazionato CP_1
tra varie aziende.
2. La società convenuta
era una società che eseguiva lavorazioni meccaniche esclusivamente per conto terzi;
Controparte_4
le lavorazioni verso imprese del settore conciario rappresentavano mediamente il 5% del fatturato della convenuta.
non operava dunque in concorrenza con ed eseguiva le lavorazioni su Controparte_4 Parte_5
disegni che le venivano forniti dai clienti.
3. Nel merito
Nell'ambito della propria operatività aveva avuto occasione di ricevere da Controparte_4
di ON (MO) ordini di esecuzione di alcuni pezzi sulla base dei disegni forniti dalla CP_3
stessa CP_3
non utilizzava illecitamente disegni dell'attrice. Parte_8
I disegni in questione erano anche risalenti nel tempo;
esaminando quelli prodotti da parte attrice, si rilevava che:
- tra quelli di cui all'allegato 7, la ruota elicoidale era del 19.11.1965, le ruote dentate dell'aprile 1992,
l'assieme pistone del 4.7.1996, l'ingranaggio motore del 28.8.1998;
- quelli di cui all'allegato 8 risalivano al 25.10.1986;
- quelli di cui all'allegato 10 di parte attrice risalivano al 27.12.1968, al 2.5.1978, al 1.4.1982 e al
25.10.1986;
- quelli di cui all'allegato 11 risalivano agli anni 1994-1995;
pagina 9 di 22 - tra quelli di cui all'allegato 12 uno risaliva al 30.9.1977, uno all'aprile 1992, gli altri agli anni 1997-
1998-1999.
La vetustà di tali disegni rivelava, evidentemente, un'inesistente evoluzione tecnologica.
I disegni erano esclusi dalla tutela prevista dall'art. 98 c.p.i..
4. Il danno patrimoniale e non patrimoniale
Il danno lamentato dall'attrice era contestato nella sua esistenza e nella sua quantificazione.
operava nel settore conciario in modo del tutto marginale. Controparte_4
Il fatturato di relativo al settore conciario era stato, nell'anno 2017, di Controparte_4
complessivi € 45.304,00, di cui € 22.499,00 nei confronti di su un fatturato Controparte_11
complessivo di € 973.771,00; nell'anno 2018 era stato di € 36.905,00, di cui € 9.815,00 nei confronti di su un fatturato complessivo di € 756.956,00. Controparte_13
5. Era interesse della convenuta chiamare in causa che aveva fornito i disegni necessari a CP_3
eseguire le lavorazioni richieste.
Ciò premesso, la convenuta formulava le seguenti conclusioni:
“in via preliminare,
fissare, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo, in persona del CP_3
legale rappresentante protempore, con sede in ON (MO), via Galilei n. 42, C.F. P.IVA_3
nel merito,
respingere, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, tutte le domande svolte da parte attrice nei confronti dei
convenuti;
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree o di parte di esse, condannare
la a tenere manlevati i convenuti. CP_3
Con vittoria di spese e onorari di causa.”.
III
pagina 10 di 22 Ritualmente citata, si costituiva in giudizio CP_3
In fatto
era una società che sin dall'anno 1997 si occupava di progettazione, produzione, revisione e CP_3
manutenzione di impianti e macchinari relativi al settore conciario.
I vari avvicendamenti della già anticamente fondata, descritti dalla convenuta, avevano CP_1
comportato una pesante incertezza nel settore conciario della zona interessata, poiché le difficolta aziendali dell'attrice si erano riverberate sul mercato, dove era mancata la necessaria assistenza e soprattutto i ricambi.
Sul mercato erano disponibili manuali relativi ai macchinari di ove si trovavano cataloghi delle CP_1
parti di ricambio con le relative tabelle e disegni.
Nel momento in cui inviava alla convenuta gli ordinativi da questa CP_3 Controparte_4
prodotti nella presente vertenza e di cui agli nn. 07-13, allegava altresì ulteriori documenti, che di seguito vengono analizzati (doc. n. 03).
Si prenda l'ordine della n. 608 del 01.10.18: in esso si fa riferimento ad un codice CP_3
(03.03937) mentre nella parte descrizione viene riportato ruota elicoid.Z.26 M. 1,5.
Ebbene l'odierna convenuta terza chiamata in causa, allegati a detti ordini rivolti a Controparte_4
produceva disegni propri (vedasi logo che descrivevano graficamente, in sintesi, il pezzo
[...] CP_3
che avrebbe dovuto realizzare. Controparte_4
Il citato codice 03.03937, così come tutti gli altri riprodotti in calce ai disegni altro non era che CP_3
quello riportato nelle tabelle facenti parte integrante di un manuale quindi facilmente CP_1
consultabile dagli operatori del settore poiché pubblico.
In diritto
1. La segretezza delle informazioni contenute nei disegni CP_1
Il nominativo non era riportato in calce ai disegni industriali che l'attrice riteneva violati, Parte_5
pagina 11 di 22 comparendo infatti solamente il marchio ” o “L. che rimandavano però a CP_14 Parte_7
realtà passate e differenti rispetto all'odierna CP_11
Ad ogni buon conto, i disegni erano estremamente risalenti nel tempo e come tali esclusi dalle tutele previste dagli articoli n. 98 e 99 c.p.i..
Nessun marchio a nome compariva sui disegni in questione. Parte_5
I manuali di utilizzo dei macchinari dell'attrice erano di dominio pubblico.
Addentrandosi più nello specifico e quindi in merito alla realizzazione dei pezzi che CP_3
commissionava a si poteva citare l'art. 241 c.p.i., secondo cui fino a che la direttiva 98/71/CE CP_4
del parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli non sarà modificata su proposta della commissione a norma dell'articolo 18 della direttiva medesima, i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l'aspetto originario.
2. Il danno patrimoniale e non patrimoniale
Il danno lamentato dall'attrice non era provato.
Non vi era prova del nesso causale tra il calo di fatturato di e i rapporti commerciali tra Parte_5
e CP_3 Controparte_4
Non vi era prova che avesse una posizione di spicco e che avesse subito un danno Parte_5
all'immagine commerciale.
3. La richiesta di manleva
era estranea a ogni addebito mosso dall'attrice alla convenuta e la domanda di manleva era CP_3
da respingere.
Ciò premesso, la società chiamata formulava le seguenti conclusioni:
“- nel merito in via principale:
pagina 12 di 22 respingere, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, tutte le domande avanzate da nei confronti dei Controparte_13
convenuti , EG OL e, per l'effetto, rigettare la domanda di Controparte_4 Parte_4 Parte_3
manleva verso la deducente terza chiamata in causa dai convenuti, ; CP_3
- nel merito in via subordinata:
nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di nei confronti dei convenuti, Controparte_13
respingere comunque la domanda di manleva verso la , laddove si accerti che quest'ultima non si è resa CP_3
responsabile di alcun atto di concorrenza sleale e/o utilizzo indebito di disegni coperti da segreto commerciale così come
lamentato, avendo la stessa fornito elaborati a proprio nome;
- in ogni caso:
respingere ogni domanda laddove proposta dai convenuti nei confronti della volta alla rifusione delle spese CP_3
legali.
Con vittoria di spese e compensi.”
IV
La causa era istruita con prove orali e documentali;
respinta la richiesta di c.t.u. contabile, era posta in decisione all'udienza del 30.5.2024.
In tale sede le parti precisavano le conclusioni come segue:
- il difensore dell'attrice insisteva nelle istanze istruttorie dedotte e non ammesse e in particolare sull'ammissione della c.t.u. tecnico-contabile; nel merito precisava le conclusioni come da prima memoria istruttoria;
- il difensore di precisava le conclusioni come da prima memoria istruttoria;
in caso Controparte_4
di ammissione delle istanze istruttorie avversarie, insisteva per l'ammissione delle prove contrarie dedotte in terza memoria;
- il difensore della terza chiamata si oppone alle istanze istruttorie dell'attrice e nel merito precisava le conclusioni come da prima memoria istruttoria.
Le conclusioni formulate dall'attrice in prima memoria sono le seguenti:
pagina 13 di 22 “1. accertare e dichiarare il compimento ad opera dei convenuti ( Controparte_4 Parte_4 Parte_3
EG OL) e della terza chiamata ( di atti di concorrenza sleale e sottrazione/utilizzazione di informazioni CP_3
riservate a norma degli artt. 2598 n. 3 c.c. e 98 e 99 c.p.i. e che la produzione, commercializzazione e distribuzione dei
componenti meccanici meglio descritti nelle fatture n. 150 e 151 del 30.11.2018 emesse dalla Convenuta e di
qualsivoglia altro prodotto comunque realizzato con i disegni di proprietà della Società Attrice, costituisce illecito ex art. 98 e 99 c.p.i., nonché illecito concorrenziale ex art. 2958 comma 3 c.c., nonché in ogni caso generico sotto i più vari profili e, per l'effetto,
2. inibire alla Società Convenuta ed alla Terza Chiamata la ulteriore produzione, commercializzazione, distribuzione dei prodotti suddetti;
3. disporre il ritiro dal commercio dei prodotti realizzati in violazione;
4. condannare tutti i Convenuti, in solido tra loro, nonché la Terza Chiamata, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dalla Società Attrice nella misura di euro 200.00,00 o nella misura che verrà più
precisamente quantificata in corso di causa o che risulterà dalle risultanze del processo applicando i criteri previsti dall'art. 125 c.p.i. o nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia e disponendo altresì la restituzione dell'utile del
contraffattore;
5. fissare una penale pari ad euro 100,00 per ciascun prodotto realizzato e/o commercializzato in violazione dell'inibitoria e di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli altri obblighi che saranno imposti dall'emananda sentenza
6. ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza a cura dell'attrice e a spese del convenuto per due volte consecutive su due colonne a caratteri doppi del normale su Il Corriere della Sera, La Repubblica e tre riviste
specializzate che si indicheranno in corso di causa;
7. vietare a soggetti terzi, ancorché nominati dal Tribunale, alle parti ed ai loro rappresentanti e consulenti, ai difensori, al personale amministrativo, ai testimoni, e agli altri soggetti che a qualunque titolo hanno accesso ai provvedimenti, agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d'ufficio, l'utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento che ritenga riservati ex art 121ter c.p.i.;
8. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e con distrazione delle stesse a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
pagina 14 di 22 Le conclusioni formulate da in prima memoria sono le stesse formulate in comparsa Controparte_4
di costituzione e risposta.
Le conclusioni formulate da in prima memoria sono le stesse formulate in comparsa di CP_3
costituzione e risposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande della società attrice sono parzialmente fondate e devono essere accolte nei termini che seguono.
I. LA TITOLARITÀ DEI DISEGNI
I disegni a marchio ( ; 1857”), relativi a pezzi di macchine oggi CP_1 Controparte_15 CP_1
prodotte dall'attrice individuati dai codici riportati nelle fatture 150/2018 e 151/2018 Parte_5
emesse da nei confronti di devono ritenersi di proprietà dell'attrice. Controparte_4 CP_3
Ciò si desume dal documento 17 di (“atto di cessione di azienda”), che contiene l'istanza Parte_5
di autorizzazione appunto alla vendita dell'azienda formulata dal curatore fallimentare di CP_10
, che pacificamente (lo allega la stessa convenuta è la denominazione
[...] Controparte_4
assunta nel 2015 da che succedeva, dopo il fallimento del 1993, a CP_7 Controparte_16
ondata nel 1857.
[...]
Nell'istanza del curatore si legge che, come già evidenziato nella relazione ex art. 33 l. fall., nell'aprile
Con 2015 aveva ceduto a Officine Nappi s.r.l., poi divenuta la “piena ed esclusiva Parte_5
proprietà dei diritti industriali, dei relativi supporti anche informatici e/o cartacei, senza alcuna restrizione ed ogni know how relativo ai marchi “ , “ e “Flamar Italia” al corrispettivo di € CP_1 CP_1
750.000,00.
Dunque ogni know how della storica fonderia di Modena è pervenuto a Parte_5
Non vi è dubbio che i disegni tecnici relativi ai pezzi delle macchine prodotte dalla CP_16
facciano parte del patrimonio tecnologico aziendale, sicché deve concludersi che anch'essi siano oggi di proprietà dell'attrice.
II. LA SEGRETEZZA DEI DISEGNI pagina 15 di 22 All'esito dell'istruttoria deve ritenersi provato che i disegni tecnici in questione costituiscano segreti commerciali, tutelati ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i..
Come risulta dalle deposizioni dei testi e i disegni (su alcuni dei Testimone_1 Testimone_2
quali si riesce a leggere “Proprietà Privata – Riproduzione vietata”) sono stati sottoposti a misure adeguate a mantenerli segreti (i disegni in formato cartaceo erano conservati all'interno di armadietti chiusi a chiave, situati in una stanza a sua volta chiusa a chiave e sorvegliata con telecamere a circuito chiuso;
i disegni in formato elettronico erano custoditi su un server, a cui si accedeva tramite username
e password).
Non vi è poi dubbio che i disegni, in quanto segreti, abbiano valore economico: è chiaro che per realizzare i pezzi è necessario avere precisa conoscenza delle loro misure;
che la misurazione dei pezzi richiede tempo e denaro;
che l'utilizzo di disegni altrui, corredati di tutte le necessarie misure,
comporta un notevole risparmio di spesa, che si traduce in un vantaggio concorrenziale.
Deve infine essere escluso che le misure riportate sui disegni fossero note o facilmente accessibili agli operatori del settore.
Non vi è invero alcuna prova che tali informazioni si fossero disperse sul mercato dopo i fallimenti che hanno interessato le società che gestivano la fonderia, perché nessuno risulta esserne in possesso se non le aziende a cui stessa li ha trasmessi, con vincolo di riservatezza, per eseguire ordini propri. CP_1
Il fallimento in sé non introduce nemmeno un indizio di dispersione e anzi l'onerosa cessione di tutto il
Con know how di lascia presumere che dispersione non vi fosse stata.
I manuali di certo diffusi sul mercato, contengono i codici dei prodotti e alcuni disegni privi di CP_1
misure e certo non mettono a disposizione le informazioni tecniche necessarie alla realizzazione dei pezzi di ricambio.
Non ha particolare rilievo la circostanza che alcuni disegni siano molto vecchi e che il loro uso attuale denoti una mancanza di evoluzione tecnologica: se i pezzi continuano a essere prodotti con una certa tecnologia, i disegni che servono a realizzarli continuano ad avere valore economico.
pagina 16 di 22 È vero che i testi hanno potuto riferire sulle condizioni di custodia dei disegni solo per il periodo successivo alla loro assunzione in (2015 e 2016), mentre i disegni sono anteriori di anni Parte_5
(uno risale al 1965).
Ciò tuttavia non esclude che la prova dell'adeguata custodia debba ritenersi raggiunta, potendo la circostanza della continuità della custodia essere dimostrata anche in via indiziaria.
E in tal senso depongono: il fatto che né né abbiano potuto indicare un solo Controparte_4 CP_3
caso in cui i disegni a marchio sono stati utilizzati da terzi senza autorizzazione di CP_1 Parte_5
Con il fatto che il know how di sia stato venduto nell'aprile 2015 a un prezzo elevato, cosa poco compatibile con la diffusione sul mercato delle informazioni relative;
il fatto che la stessa CP_3
sostiene di aver realizzato i disegni in maniera autonoma, rilevando le misure sui pezzi fornitile dalla clientela, attività che sarebbe inutile, se le misure fosse facilmente acquisibili sul mercato.
III. L'USO ILLECITO DEI DISEGNI E L'INIBITORIA
1. All'esito dell'istruttoria deve ritenersi provato l'uso non autorizzato, e quindi illecito, dei disegni di da parte di e di per realizzare i pezzi indicati nelle fatture 150 e Parte_5 Controparte_4 CP_3
151 del 2018 menzionate in citazione.
Ciò si desume dal fatto che:
- pur sostenendo di aver ricevuto i disegni da insieme agli ordini di Controparte_4 CP_3 CP_3
non produce alcun disegno;
- pur sostenendo di aver realizzato autonomamente i disegni, produce un solo disegno con il suo CP_3
marchio (le tipologie di prodotto indicate nelle fatture sono una decina);
- tale disegno (prodotto dalla terza chiamata come documento 3) reca una data (settembre 2016), che è
posteriore a quella di una fattura di (fattura n. 358 del 26.11.2015) dove il medesimo pezzo è CP_3
individuato con il codice segno evidente che non aveva bisogno di fare disegni suoi per CP_1 CP_3
ordinare i pezzi;
la giustificazione di (“un semplice errore nella stampa dell'elaborato”) è priva di CP_3
riscontro;
pagina 17 di 22 - i frammenti di disegni prodotti da col documento 5 sono verosimilmente ritagli dei disegni di CP_3
come si vede nel frammento a pagina 7 del documento 5, il disegno presente un asterisco fatto a CP_1
mano del tutto uguale a quello presente sul disegno (completo) del medesimo pezzo prodotto da CP_1
alla pagina 3 del documento 7.
[...]
Posto dunque che la tesi difensiva dell'uso di disegni propri è del tutto priva di riscontri attendibili,
occorre concludere che i prodotti indicati nelle fatture siano stati realizzati coi disegni di che CP_1
l'attrice ha documentato (in parte) di aver trasmesso a Controparte_4
Ne segue che la produzione e la commercializzazione non autorizzata di tali prodotti è illecita e, ai sensi dell'art. 131 c.p.i., deve essere inibita.
2. La società attrice ha chiesto che fosse accertata l'illiceità da parte dei convenuti e di
[...]
non solo dei componenti meccanici indicati nelle fatture 150 e Controparte_17
151 del 2018 emesse da ma anche di quella di ogni altro prodotto comunque Parte_8
realizzato con i disegni di proprietà di Parte_5
Sotto questo secondo profilo occorre tuttavia rilevare che la domanda dell'attrice è rimasta generica:
non solo in citazione, ma neanche nei successivi atti è stato precisato quali siano gli ulteriori prodotti realizzati mediante l'uso non autorizzato di disegni tecnici segreti.
È pur vero che non è stata disposta la c.t.u. contabile richiesta dall'attrice sulle fatture delle controparti depositate a seguito dell'ordine di esibizione (ordinanza del 29.3.2021: “fatture di vendita o di acquisto emesse negli anni dal 2015 al 2019 ed aventi ad oggetto pezzi di ricambio contraddistinti dai codici riportati nei cataloghi prodotti dall'attrice sub docc. 33-38 negli anni dal 2015 al 2019”), ma resta il fatto che, sulla base dei documenti in atti, era onere dell'attrice integrare le allegazioni, specificando i prodotti in relazione ai quali intendeva estendere le proprie domande.
In difetto di specificazione, le domande restano generiche e non possono in concreto essere esaminate.
IV. LA CONCORRENZA SLEALE
Le domande relative alla concorrenza sleale, fondate sui medesimi fatti che integrano la violazione degli articoli 98 e 99 c.p.i., restano assorbite.
pagina 18 di 22 V. IL RISARCIMENTO DEL DANNO
La società attrice ha chiesto la condanna di tutti i convenuti, in solido tra loro, nonché della terza chiamata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura di € 200.000,00 o nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 125 c.p.i. o nella misura di giustizia, con restituzione dell'utile del contraffattore.
Le ragioni della quantificazione del danno in € 200.000,00 non emergono dagli atti e la domanda in tale misura non può essere accolta.
Può invece essere accolta l'ulteriore quantificazione del danno prospettata da secondo Parte_5
cui sulla base delle sole fatture 150 e 151 del 2018 si può calcolare un pregiudizio per l'attrice pari a €
15.872,00.
In effetti ai sensi dell'art. 125 c.p.i. il risarcimento va liquidato tenendo conto, tra l'altro, del mancato guadagno del titolare del diritto leso.
In tale prospettiva si deve osservare che, dal conteggio prodotto dall'attrice (documento 16 dell'elenco documenti in calce alla citazione, in realtà numerato come 15 nel fascicolo telematico) risulta che l'utile (determinato in misura pari alla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di rivendita) che avrebbe ricavato, se avesse venduto essa stessa a i pezzi che invece sono stati Parte_5 CP_3
venduti (fatture 150 e 151) alla terza chiamata da è appunto pari a € 15.872,00. Controparte_4
Quest'ultima somma può dunque essere considerata il mancato guadagno dell'attrice sulle operazioni individuate in citazione e rappresenta un danno risarcibile.
Al risarcimento è tenuta la società che è succeduta alla società che ha emesso Controparte_4
le fatture Officina Meccanica LI di LI e OL s.n.c., in solido coi soci illimitatamente responsabili della s.n.c. , OL EG e . Parte_3 Parte_4
In solido coi convenuti è tenuta anche che ha consapevolmente partecipato allo CP_3
sfruttamento dei disegni di Parte_5
Sulla somma sono altresì dovuti rivalutazione monetaria e interessi legali.
VI. RITIRO DAL COMMERCIO, PENALE, PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA pagina 19 di 22 1. All'accertata illiceità della produzione e commercializzazione dei prodotti indicati nelle fatture di numero 150 e 151 del 2018 consegue, ai sensi dell'art. 131 c.p.i., anche l'ordine di Controparte_4
ritiro dal commercio dei medesimi.
2. Sempre ai sensi dell'art. 131 c.p.i. per ogni violazione dell'inibitoria deve essere fissata una penale,
che può essere determinata, come richiesto, nella misura di € 100,00.
3. La richiesta di pubblicazione del dispositivo della presente sentenza su Il Corriere della Sera, La
Repubblica e tre riviste specializzate non può essere accolta.
Quanto al Corriere e Repubblica, si deve osservare che la presente vicenda non ha una rilevanza tale,
da giustificarne la comunicazione su quotidiani a tiratura nazionale.
Quanto alle riviste di settore, era onere dell'attrice indicarle e tale onere non è stato assolto.
VII. LA DOMANDA DI MANLEVA
La domanda di manleva proposta da nei confronti di non può essere Controparte_4 CP_3
accolta, dal momento che le due società hanno in pari modo coscientemente sfruttato i disegni di CP_1
protetti da segreto.
[...]
VIII. SPESE
Le spese sostenute dall'attrice, secondo il criterio della soccombenza, vanno poste a carico dei convenuti e della terza chiamata in solido, e si liquidano in complessivi € 11.405,00, di cui per spese €
545,00 e per compensi professionali € 10.860,00 (€ 2127,00 per la fase di studio, € 1416,00 per la fase introduttiva, € 3738,00 per la fase istruttoria, € 3579,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge, da distrarre in favore dei difensori dell'attrice, che si sono dichiarati antistatari.
Quanto alle spese della terza chiamata, a giudizio del collegio il consapevole concorso di CP_3
nello sfruttamento dei disegni riservati dell'attrice e la sostanziale condivisione della linea difensiva della convenuta costituiscono gravi ragioni per escludere la condanna alle spese della chiamante e disporre la compensazione.
P.Q.M.
pagina 20 di 22 il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
Parte_5
contro
, Controparte_4 Parte_3 Controparte_18
con l'intervento di
CP_3
così provvede:
a) dichiara e responsabili della violazione degli artt. 98 e 99 c.p.i. e Controparte_4 CP_3
inibisce loro ogni uso dei disegni tecnici a marchio;
“Rizzi 1857” contraddistinti Controparte_15
dai codici 03.21574.2 (Semigiunto albero); F4202011 (Ingranaggio motore); 03.20642 (Ruota dentata
Z=19); 03.20636 (Ruota dentata Z=33); 03.11994 (Crociera rinforzata); 03.22351S-1 (Assieme Pistone
Att/Stacca Sx); 03.22351D-2 (Assieme Pistone Att/Stacca Dx); 03.03937 (Ruota Elicoloidale); 03.7372
(Ingranaggio catena doppia Z=43); 03.07373C (Pignone Z=16 catena);
b) inibisce a la produzione, la commercializzazione e la Controparte_19
distribuzione dei prodotti con i codici sopra indicati;
c) ordina a e il ritiro dal commercio dei prodotti con i codici sopra Controparte_4 CP_3
indicati, che le due società abbiano prodotto, commercializzato o distribuito;
d) dichiara tenuti e condanna in solido , OL EG e Controparte_4 Parte_3 Pt_4
nonché al pagamento in favore di della somma di € 15.872,00,
[...] CP_3 Parte_5
oltre rivalutazione monetaria dalla data della domanda alla data della sentenza, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate sino alla data della sentenza, oltre interessi legali sulle somme così
maturate dalla data della sentenza al saldo;
e) fissa la penale di € 100,00 per ogni futura violazione dell'inibitoria;
f) dichiara tenuti e condanna in solido , OL EG e Controparte_4 Parte_3 Pt_4
nonché al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attrice, che liquida in
[...] CP_3
pagina 21 di 22 complessivi € 11.405,00, di cui per spese € 545,00 e per compensi professionali € 10.860,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge, da distrarre in favore dei difensori dell'attrice, avv. Giulia Profeti, avv. e avv. Laura Maria Pallini, che si sono Parte_1
dichiarati antistatari;
g) compensa interamente le spese di giudizio tra , OL Controparte_4 Parte_3
EG, Parte_9
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 8.1.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Michele Guernelli
pagina 22 di 22