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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/11/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4267/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
GA TO Presidente relatrice Ilenia Micciché Giudice Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4267/2023 r.g.
promossa da
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. ERMES Parte_1 C.F._1
FARINAZZO, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ERMES FARINAZZO
RICORRENTE
contro
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE CP_1 C.F._2 RR giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato in CORSO CAVOUR, 13 06124 PERUGIA pressi il difensore avv. GIUSEPPE RR
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: scioglimento del matrimonio pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: «Conclude affinché il Tribunale di Perugia voglia:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni contratto dai sig.ri e in data 1.9.2007 in Perugia per essere trascorso il Parte_1 CP_1 termine di protratta separazione indicato in dodici mesi dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898. 2. Ordinare agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
3. Disporre, al termine del periodo di affidamento del minore ai servizi sociali di Perugia, l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, Persona_1 che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione da assumersi singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione;
4. Disporre che le decisioni più importanti nell'interesse e per il benessere del minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute, alla crescita psico - affettiva, sociale e culturale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, prima dell'effettivo avvenimento, nell'interesse primario ed esclusivo del figlio, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso e delle capacità economica di ciascun genitore;
5. Disporre che ciascun genitore avrà il diritto di tenere il figlio con sé previo accordo con l'altro genitore, come auspicato nello spirito dell'affidamento condiviso, senza che siano definiti giorni ed orari prestabiliti;
6. Disporre, in caso di mancata applicazione dei punti nn. 3 e 5, che il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio almeno due Parte_1 fine settimana alternati al mese dal giovedì alle ore 14:00 o dall'uscita di scuola nel periodo scolastico sino alla domenica sera alle ore 22:00; 7. Disporre la ripresa dei contatti con la nonna materna sig.ra
, sia telefonicamente sia tramite videochiamata che di persona, qualora il sig. Persona_2
non possa fargli visita nei periodi concordati, come indicato al punto precedente, ma anche Parte_1 nel quotidiano, o secondo accordi e disponibilità di ciascuno anche al di fuori dei giorni del sig. ;
8. Disporre che tutte le scelte riguardanti l'indirizzo scolastico-professionale del figlio Parte_1 saranno assunte di comune accordo tra i genitori prima dell'effettiva scelta.
9. Disporre che ciascuno dei genitori dovrà informare l'altro in modo dettagliato e tempestivo sullo stato di salute del figlio, sul rendimento scolastico e sulle attività parascolastiche e/o sportive. 10. Disporre che i genitori si alterneranno di anno in anno nel trascorrere con il figlio le festività natalizie: segnatamente con il padre dal 24 al 26 dicembre e con la madre dal 31 dicembre al 2 gennaio e così ad anni alterni;
gli stessi trascorreranno ad anni alterni il giorno dell'Epifania del 6 gennaio;
durante le festività pasquali il minore resterà, ad anni alterni, con la madre dal mercoledì al sabato Santo e con il padre dalla domenica mattina alle 10:00 al martedì dopo Pasqua, salvo diverso accordo tra i genitori. 11. Disporre che i genitori trascorreranno durante il periodo estivo di sospensione delle attività scolastiche, due settimane anche non consecutive con il figlio di età minore, salvo diverso accordo, in periodi che andranno preventivamente concordati entro il 30 aprile di ogni anno. 12. Disporre che il giorno del proprio compleanno, ogni genitore avrà la facoltà di trascorrere tale giorno con il figlio, anche se non coincidente con il giorno di frequentazione. 13. Disporre che i genitori provvederanno direttamente alle necessità e al mantenimento quotidiano del figlio nei periodi di rispettiva permanenza con lo stesso;
inoltre il sig. verserà altresì un assegno mensile di €. 250,00 a Parte_1 titolo di alimenti per il figlio entro il giorno 28 di ogni mese direttamente alla sig.ra Per_1 CP_1 sino alla maggiore età del figlio e successivamente direttamente allo stesso;
importo rivalutato Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT. 14. Disporre che le spese straordinarie scolastiche e quelle medico-sanitarie non coperte dal S.S.N., nonché quelle preventivamente concordate di natura sanitaria, ricreativa e sportiva verranno ripartite al 50% tra i genitori;
le ricevute/fatture verranno intestate direttamente al minore. In ogni caso, tutte le spese dovranno essere concordate preventivamente e documentate. Tali somme, di cui dovrà essere fornita documentazione giustificativa, se anticipate globalmente da uno dei due coniugi, dovranno essere rimborsate dall'altro genitore,
pagina 2 di 11 nella prevista misura del 50%, entro il giorno 28 del mese successivo tramite bonifico bancario;
in ogni caso i genitori si ripartiranno in parti uguali le ricevute dove entrambi contribuiscono. 15. Disporre che le detrazioni fiscali previste per il figlio a carico verranno poste a beneficio di entrambi i genitori al 50%, compreso l'assegno unico. 16. Dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio. 17. Disporre che la sig.ra restituisca in perfetto stato d'uso, salvo il naturale deperimento, CP_1 l'autovettura Alfa Romeo 147 targata DG813ET al proprietario sig. , rimettendolo nella
Parte_1 materiale disponibilità del mezzo. 18. Disporre che al momento della cessazione dell'assegnazione della casa coniugale o in caso di sua vendita i mobili di proprietà del sig. ed in particolare
Parte_1 mobili della camera da letto, la cucina completa, la sala da pranzo (parete attrezzata per TV, tavolo da pranzo, sedie, divani), la credenza in legno massello (eredità famiglia ), tavolo e panche in
Parte_1 legno massello (eredità famiglia ), n. 8 quadri a firma dell'artista
Parte_1 Persona_2
(madre del sig. ) (sic)» Parte_1
Conclusioni di parte resistente: «In via principale e nel merito: respingere, per i motivi in fatto ed in diritto esposti, il ricorso proposto dal Sig. e tutte le domande e conclusioni nello Parte_1 stesso formulate, e all'esito dell'espletanda istruttoria ed a seguito delle valutazioni del Servizio Sociale di Perugia, Voglia statuire come segue: -- revocare l'affidamento del minore al Servizio Sociale di Perugia;
disporre, in ragione delle condotte poste in essere dal Sig. che Parte_1 hanno impedito ed ostacolato nel corso degli anni l'adozione di decisioni rilevanti per la crescita del minore, così come provato e documentato dalla resistente nella parte narrativa del presente atto, ed in ragione delle continue volontarie ed intenzionali violazioni delle condizioni di separazione poste in essere dal Sig. in ordine al contributo al mantenimento del minore ed all'esercizio del Parte_1 diritto di visita del medesimo, ed in considerazione della volontà espressa dal figlio anche in sede di audizione, l'affidamento in via esclusiva del minore alla madre Persona_1 CP_1 presso la quale è a tutt'oggi prevalentemente collocato, rimettendo alla volontà del minore di autodeterminarsi nel decidere i tempi ed i modi di frequentazione del padre;
per le ragioni in fatto ed in diritto esposte, porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere la somma Parte_1 mensile di €.400,00 oltre rivalutazione Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio
. L'importo dovrà essere versato mensilmente alla Sig.ra sul conto corrente Persona_1 CP_1 già noto al ricorrente, e contabilizzato entro e non oltre il giorno 28; disporre la ripartizione nella misura del 50% tra i genitori delle spese straordinarie, spese scolastiche (compreso scuolabus), mediche, odontoiatriche, sportive, campus estivi e quante altre dovessero presentarsi di necessità (Protocollo d'intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole non economicamente autosufficiente siglato il 25.05.2016 dal Tribunale di Perugia, dall'Ordine degli Avvocati di Perugia e dalle associazioni maggiormente rappresentative sul territorio), relative al minore. Le suddette spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi;
disporre che l'importo dell'assegno unico familiare sia percepito in via esclusiva dalla Sig.ra CP_1 quale collocataria prevalente del minore. Con vittoria di spese e competenze del giudizio. Con
[...] espressa riserva di ulteriormente richiedere, argomentare e produrre.»
Conclusioni del pubblico ministero: «conclude per l'accoglimento del ricorso introduttivo come precisato in sede di precisazione delle conclusioni, con conferma dell'affidamento del minore ai servizi sociali e dei provvedimenti patrimoniali ed economici adottati in sede di provvedimento definito di separazione.»
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 3 di 11 Con ricorso depositato il 24.10.2023, conveniva in giudizio la coniuge, Parte_1 CP_1
per vedere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius lo scioglimento,
[...] risultando dal certificato di matrimonio che il vincolo fu contratto con rito civile) ed esponeva: che aveva contratto con lei matrimonio concordatario il giorno 1.9.2007 e che dall'unione era nato, il 29.3.2012, il figlio;
che essi coniugi erano addivenuti a una separazione consensuale con Per_1 convenzione di negoziazione assistita, resa esecutiva in data 26.1.2017, le cui condizioni prevedevano l'affido condiviso del figlio , con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione Per_1 della frequentazione paterna (per due giorni e due notti anche non consecutivi alla settimana e festività alternate), l'assegnazione alla moglie della casa coniugale e un contributo a carico del sig. Parte_1 di € 150,00 per il mantenimento della moglie e di € 250,00 per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che all'indomani della separazione, il 19.4.2017, la moglie aveva introdotto un ricorso per la modifica delle condizioni concordate e, all'esito di un lungo giudizio, il 9.8.2022, il Tribunale aveva pronunciato un provvedimento di modifica prevedendo l'affidamento del figlio Per_1 ai servizi sociali del Comune di Perugia e dando disposizioni per un percorso di riavvicinamento del figlio al padre, con incontri in modalità assistita e attivazione di uno spazio psicologico per il bambino, mentre dichiarava inammissibile la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie;
che nonostante il provvedimento di modifica e nonostante le proprie continue richieste al servizio sociale, egli non era più riuscito a incontrare il figlio;
di lavorare come vigile del fuoco e di essere di stanza presso il comando caserma di Milano;
di vivere a Milano in un alloggio popolare preso in locazione;
che la moglie aveva un lavoro dipendente e aveva avviato una convivenza stabile con il sig. , con cui aveva avuto il figlio (nato il [...]). Parte_2 Persona_3
Concludeva chiedendo, oltre la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius scioglimento), l'affidamento condiviso del figlio con regime di visite libero (e in subordine per Per_1 almeno due fine settimana alternati al mese dal giovedì all'uscita dal scuola alla domenica sera), la ripresa degli incontri con la nonna, , la conferma del contributo di € 250,00 mensili Persona_2 (oltre spese straordinarie al 50%) a proprio carico per il mantenimento del figlio e la restituzione dell'autovettura Alfa Romeo 147 targata DG813ET.
All'udienza del 24.4.2024, compariva solamente il ricorrente, il quale nel corso dell'audizione riferiva di non vedere il figlio da quasi tre anni e che il minore aveva interrotto ogni rapporto, anche telefonico, con tutta la famiglia paterna, rifiutandosi di incontrare anche la nonna;
la resistente, non costituita in giudizio, nonostante regolare notifica, veniva dichiarata contumace.
Con ordinanza del 26.4.2024, il Tribunale pronunciava i provvedimenti provvisori, confermando le condizioni della separazione (come modificate nel 2022), ad eccezione del contributo al mantenimento della moglie che veniva revocato in ragione della sopravvenuta stabile convivenza con un nuovo compagno.
pagina 4 di 11 In data 4.10.2024, si costituiva tardivamente in giudizio esponendo: che già nelle more CP_1 della separazione il sig. aveva lasciato l'Umbria per trasferirsi a vivere in Lombardia, dove Parte_1 avviava una stabile relazione con una nuova compagna;
che, in conseguenza del trasferimento, le visite al figlio si diradavano e avvenivano ogni mese e mezzo, per un fine settimana che padre e figlio trascorrevano a Rieti presso la madre del sig. ; che in occasione di tali visite al figlio il Parte_1 ricorrente si presentava in compagnia di donne diverse, con cui aveva relazioni brevi;
che il sig.
dunque si divideva per pochi giorni tra il figlio, la propria famiglia di origine e la compagna Parte_1 del momento e in tal modo non riusciva a instaurare un rapporto solido con;
che il sig. Per_1
tardava anche nella corresponsione dell'assegno mensile e ometteva di partecipare alle Parte_1 spese straordinarie;
che per queste ragioni ella si era decisa a introdurre il giudizio di modifica.
Esponeva inoltre che, anche in pendenza del procedimento ex art. 710 c.p.c., il sig. aveva Parte_1 continuato a tenere una condotta non idonea all'instaurazione di una stabile relazione con il figlio e in particolare: aveva insistito per tenerlo con sé per tre settimane dal 20.5.2020 al 14.6.2020, rifiutandosi poi di assecondare la richiesta del bambino, che dopo la prima settimana di permanenza voleva tornare dalla madre, sicché si era reso necessario l'intervento dei carabinieri per consentirle di riprenderlo;
a seguito di tale vicenda l'aveva denunciata per il reato di cui all'art. 340 c.p. e aveva interrotto completamente i rapporti con il bambino, rifiutandosi di rispondergli al telefono e non organizzando nessun incontro per ben 14 mesi, fino al 3.8.2021, quando prendeva nuovamente con sé il figlio per trascorrere con lui un fine settimane a Rieti dalla nonna paterna, in compagnia anche della propria compagna;
dal giugno 2020 al 3.8.2021 aveva telefonato al figlio solo due volte e in una di queste chiamate (a settembre 2020) il sig. aveva rimproverato il bambino per i fatti del giugno Parte_1 2020 e aveva finito per appellarlo “figlio di merda”; aveva revocato immotivatamente il proprio consenso all'intervento psicologico della dott.ssa in favore del figlio;
nel 2023 si era opposto al Per_4 viaggio del figlio in Spagna, costringendola ad adire il giudice tutelare per ottenere la relativa autorizzazione;
nel 2024 si era opposto alle vacanze del minore in Calabria con la madre e i fratelli.
Infine, deduceva che il marito aveva continuato a non adempiere agli obblighi di mantenimento, costringendola ad avviare procedure di esecuzione forzata, e si era reso inadempiente anche al pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, che era stata perciò sottoposta a espropriazione forzata;
allegava l'aumento delle esigenze del figlio, chiedendo l'incremento dell'assegno mensile di mantenimento ordinario a € 400,00; in rito eccepiva l'inammissibilità della domanda di restituzione di beni, in quanto non connessa all'azione di divorzio.
Nel prosieguo del giudizio il Tribunale procedeva all'audizione del minore.
La causa veniva istruita mediante acquisizione di relazioni presso i servizi sociali e presso il servizio di Neuropsichiatria e psicologia clinica età evolutiva dell' e all'udienza del 17.9.2025 veniva Pt_3 rimessa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c.
*****
Preliminarmente, in rito, deve darsi atto della fondatezza dell'eccezione, sollevata dalla resistente, di inammissibilità della domanda di restituzione di beni (l'autovettura e gli arredi della casa coniugale).
Invero, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 103 c.p.c. e soggette a riti diversi. Conseguentemente, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio con le altre citate, trattandosi di domande non pagina 5 di 11 legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla prima (cfr., ex plurimis, Cass. 22 ottobre 2004 n. 20638 nonché, nello stesso senso, Cass. 15 maggio 2001 n. 6660 e Cass. 30 agosto 2004 n. 17404).
La questione, rilevabile anche d'ufficio, impedisce dunque l'esame delle domande di restituzione dei predetti beni.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi la carenza di legittimazione attiva del sig. a Parte_1 chiedere la previsione di incontri di con la nonna (paterna) . Per_1 Persona_2
Ed infatti spetta esclusivamente a quest'ultima la legittimazione all'esercizio del diritto di visita nei confronti del minore, dovendo peraltro incidentalmente rilevarsi che la competenza in materia spetta al Tribunale per i minorenni e non al tribunale ordinario.
Va invece certamente accolta la domanda di scioglimento del matrimonio, avanzata da entrambe le parti, in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge.
Dagli atti emerge che sono decorsi sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita – autorizzato dal P.M. in data 8.3.2016 – e che da allora la separazione si è protratta senza interruzioni.
Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della L. 55/15, secondo cui può domandarsi lo scioglimento del matrimonio quando sia stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi e la stessa si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi a far data dal momento della comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale. Invero, secondo la previsione contenuta nell'art. 6 co. 3, primo periodo, del d.l. n. 132/2014, l'accordo autorizzato dal P.M. è equiparato al provvedimento giurisdizionale di separazione.
Passando all'esame delle questioni relative al figlio minore, deve osservarsi in limine che i diritti al suo affidamento, collocamento e mantenimento, così come il suo diritto alla frequentazione di entrambi i genitori sono diritti indisponibili, rispetto ai quali – ai sensi dell'art. 473 bis.19, comma I, c.p.c. – non operano le decadenze previste dagli articoli 473 bis.14 e 473 bis.17 c.p.c.
Ne discende che la parte resistente, nonostante la tardività della sua costituzione in giudizio, non può ritenersi decaduta dalla facoltà di proporre domande e fornire prove riguardo alle predette questioni relative al figlio minore.
Venendo all'esame della domanda di affidamento, appare opportuna una premessa in fatto.
Le parti sono separate dal marzo 2016, alle condizioni concordate in sede di negoziazione assistita (resa esecutiva il 26.1.2017 dal Comune di Perugia), che prevedevano: l'affidamento congiunto del figlio minore (nato il [...]), con collocamento presso la madre ed assegnazione a Per_1 quest'ultima della casa coniugale (sita in Perugia, via dei Ceraioli n. 15); la frequentazione con il padre per due giorni e due notti alla settimana, oltre ai periodi di vacanza;
un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio nella misura di € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e delle spese ordinarie di natura non alimentare;
un assegno di mantenimento in favore della moglie nella misura di 150,00 mensili.
Dopo nemmeno un anno dalla stipula della convenzione, ad aprile 2017, la sig.ra CP_1 introduceva giudizio per la modifica delle condizioni di separazione, deducendo il mancato rispetto pagina 6 di 11 da parte del marito degli accordi assunti in punto di regime di frequentazione e chiedendo l'affido esclusivo del bambino e la previsione dello svolgimento degli incontri con il padre alla presenza di essa madre. Analoga domanda di affido esclusivo veniva presentata dal sig. , che si Parte_1 costituiva chiarendo di vivere e lavorare a Busto Arsizio e deducendo che la moglie ostacolava i suoi rapporti con il figlio, impedendogli di portarlo con sé a Busto Arsizio.
Ne originava un lungo giudizio, la cui istruttoria si prolungava per cinque anni articolandosi nello svolgimento di una c.t.u. sull'idoneità genitoriale delle parti e in incarichi ai servizi sociosanitari per la verifica delle condizioni psicologiche del bambino. A conclusione del procedimento di modifica il tribunale di Perugia, con decreto del 14.8.2022, disponeva l'affidamento del minore ai servizi sociali del Comune di Perugia, dando atto dell'impossibilità di superamento del conflitto genitoriale e delle difficoltà relazionali tra il figlio e il padre (aggravatesi nel periodo dell'emergenza epidemiologica con una sospensione della frequentazione per circa un anno); al contempo attribuiva al servizio affidatario il potere di organizzare la frequentazione di con il padre, predisponendo un Per_1 calendario di incontri finalizzato alla graduale ripresa dei rapporti fino al ritorno a incontri liberi;
attribuiva altresì al servizio affidatario il potere di assumere le decisioni di maggiore rilevanza per la vita del minore. Veniva inoltre predisposto un sostegno psicologico in favore del minore tramite il SIEE dell'USL Umbria 1.
Deve a questo punto darsi atto che, alla luce delle informazioni acquisite presso i servizi incaricati (servizi sociali del Comune di Perugia e servizio di neuropsichiatria e psicologia clinica età evolutiva dell' , risulta che gli interventi attivati non hanno raggiunto i risultati sperati. Pt_3
Ed infatti sebbene sia stato attivato uno spazio psicologico per il minore presso il servizio di neuropsichiatria, gli incontri (iniziati a maggio 2023) si sono svolti con una scarsa compliance, sia del ragazzo – che vi partecipava piangente e preoccupato principalmente di rappresentare la propria ferma volontà di non incontrare il padre – sia della madre, che non accompagnava il figlio all'incontro previsto per il 29.4.2024 e riprendeva contatti con il servizio specialistico solo dopo le sollecitazioni dei servizi sociali (cfr. relazione del 27.8.2024 del servizio di neuropsichiatria e psicologia clinica età evolutiva). Al termine dell'attività svolta, le psicologhe incaricate concludevano per l'impossibilità di modificare la disposizione del minore verso la figura paterna con interventi clinici ambulatoriali, evidenziando come i tentativi già svolti in passato avessero ormai esacerbato la sua opposizione e compromesso il setting psicoterapeutico (cfr. pag. 5 della relazione citata).
Anche l'intervento dell'educativa domiciliare è risultato poco fruttuoso a causa della progressiva chiusura mostrata dal minore nei confronti dell'educatore.
Il servizio predetto è stato attivato ad agosto 2023 e si è svolto con due incontri settimanali di due ore ciascuno fino a marzo 2024, quando è stato ridotto a un unico incontro di tre ore (con riduzione delle ore complessive da 4 a 3) su richiesta della madre che rappresentava difficoltà nel coniugare tali incontri con lo svolgimento dei compiti scolastici e dell'attività sportiva di . Anche con il Per_1 nuovo calendario il servizio manteneva l'andamento positivo che aveva avuto fin dall'inizio e ciò fino al mese di ottobre del 2024, quando mutava improvvisamente il proprio atteggiamento Per_1 verso l'operatore, dichiarando di non trovarsi più a suo agio con lui e di essersi stancato del servizio domiciliare, chiedendone l'interruzione. Analogo cambiamento repentino si registrava nel comportamento della sig.ra la quale, nello stesso periodo, riduceva la sua interazione con CP_1 l'educatore, giustificando la propria condotta con impegni lavorativi e personali (cfr. relazione dei servizi sociali del 30.4.2025).
pagina 7 di 11 I servizi sociali nella loro relazione evidenziavano come il mutato atteggiamento del minore e della madre nei confronti dell'educatore domiciliare – la cui persona non era cambiata nel corso del servizio
– fosse avvenuto subito dopo l'introduzione della prassi, adottata dai servizi affidatari, di invitare l'educatore domiciliare a partecipare agli incontri periodici da remoto con il sig. per Parte_1 relazionare al padre in merito all'andamento del servizio domiciliare e alle attività svolte insieme a
, così da renderlo partecipe della quotidianità del figlio. Per_1
L'ipotesi, formulata dai servizi sociali, di una correlazione causale tra l'avvio di incontri di restituzione dell'educatore al padre e l'atteggiamento di chiusura insorto nel minore appare valida, tanto più che nel corso dell'audizione personale dinanzi al Tribunale il minore, pur ribadendo di non avere piacere a incontrare l'educatore, non ha saputo fornire motivazioni ragionevoli della propria posizione e si è limitato a indicare fatti privi di rilievo («L'educatore viene a casa e questo non mi fa piacere, perché quando sono in macchina con lui, mi viene mal di pancia per la puzza di cane. Lui ha i cani e la sua macchina puzza;
anche lui puzza. Non me la sento di stare con lui perché mentre facevo i compiti lui mi ha tolto di mano il libro e voleva sapere già le risposte alle domande. Mi criticava poi per il mio metodo di studio, io uso le parole chiave e per lui non andava bene, ma non mi consigliava nulla.»).
L'atteggiamento di chiusura assunto dal minore nei confronti della psicologa dell' e Pt_3 dell'educatore domiciliare si è manifestato in forma ancora più accentuata rispetto ai tentativi del servizio sociale di avviare il programma di incontri facilitanti previsto nel provvedimento del 14.8.2022. ha infatti rifiutato ogni contatto con il padre, anche solo in forma telefonica e alla Per_1 presenza del servizio, ed è stato categorico nella propria posizione, rifiutandosi financo di accettare i regali di Natale o di ascoltare la lettera inviatigli dal padre (cfr. relazione dei servizi sociali del 30.4.2025 e dichiarazioni rese dalla difesa della resistente all'udienza del 17.9.2025).
Ne è derivata un'assoluta impossibilità di operare per la ripresa del rapporto padre-figlio.
Essendosi rivelati inefficaci gli interventi di sostegno e di aiuto attivati, appare necessario confermare l'affidamento del minore ai servizi sociali del Comune di Perugia, che appare allo stato l'unica soluzione possibile.
Risulta infatti certamente impraticabile il regime dell'affido condiviso, alla luce dell'assenza di comunicazione tra i genitori (i quali riescono a interloquire solamente tramite scambio di e-mail e assistenza dei rispettivi legali o del personale dei servizi) e tenuto conto della tendenza della sig.ra a esautorare il marito dalle decisioni genitoriali (come dimostrato dalle decisioni CP_1 unilateralmente assunte in ordine alla Cresima, all'iscrizione scolastica o alla scelta dell'attività sportiva del figlio).
Neppure può disporsi l'affidamento esclusivo alla madre, in quanto la sig.ra con le condotte CP_1 fin qui menzionate (non continua collaborazione con il servizio di neuropsichiatria nell'espletamento dell'attività di sostegno psicologico, mutamento dell'atteggiamento nei confronti dell'educatore domiciliare, assunzione di decisioni unilaterali) ha mostrato di non essere in grado di focalizzarsi sul benessere del figlio mettendo da parte la propria acrimonia nei confronti del marito, ma ha continuato piuttosto a operare in una logica di recriminazioni e polemiche, che ha prevalso sul perseguimento dell'interesse di . Per_1
Va dunque mantenuto l'affidamento del minore ai Servizi sociali, dovendo tuttavia fornirsi alcune precisazioni, alla luce delle modifiche apportate dalla legge n. 149/2022 all'art. 5 bis della legge n. 184 del 1983.
pagina 8 di 11 Innanzitutto, vanno definiti gli atti che dovranno essere compiuti direttamente dal servizio affidatario, da individuarsi in tutti gli atti di maggior rilevanza per la vita del minore (così esemplificativamente: iscrizioni scolastiche, iscrizioni alle attività sportive e ricreative, viaggi all'estero per motivi di studio, scelte religiose, decisioni in materia sanitaria). Restano attribuiti alla madre – in ragione del suo ruolo di collocataria – i poteri di ordinaria amministrazione (nei quali rientrano le attività scolastiche ordinarie ivi comprese le autorizzazioni alle gite e uscite didattiche).
I servizi sociali provvederanno a organizzare un incontro periodico (mensile o bimestrale) tra i genitori per il confronto e lo scambio di informazioni in merito alle condizioni del figlio e per l'esame delle questioni di maggior interesse da assumere per la sua vita insorte nel periodo di tempo di riferimento;
provvederanno nella stessa sede a verificare l'esistenza di un accordo dei genitori sulle singole questioni, nonché a sentire il minore, laddove ravvisino la necessità di interpellarlo in ordine alla scelta da assumere.
I servizi sociali inoltre proseguiranno il monitoraggio della situazione del minore, svolgendo semestralmente colloqui domiciliari presso la casa materna, nel corso dei quali avranno cura di confermare a la possibilità di vedere il padre e la persistente validità della proposta di fruire di Per_1 un sostegno psicologico, verificando così l'intervento di eventuali cambiamenti rispetto all'iniziale posizione di rifiuto assunta dal ragazzo e attivandosi prontamente al riscontro di una volontà adesiva.
L'affidamento avrà durata di mesi 24 a partire dalla data del presente provvedimento. I servizi sociali affidatari sono incaricati di provvedere, prima della scadenza del detto termine, a inoltrare istanza di proroga al Tribunale per i minorenni laddove riscontrino la persistenza degli attuali ostacoli all'adozione di un regime di affidamento condiviso (elevata conflittualità e incomunicabilità genitoriale).
Il minore resterà collocato presso la madre non essendo neppure ipotizzabile un suo trasferimento presso il padre, peraltro neppure richiesto.
Per la medesima ragione non è possibile prevedere un regime di frequentazione con il padre e risulta ormai sconsigliata la prosecuzione degli interventi di facilitazione della ripresa della relazione parentale, dovendosi prendere atto del loro fallimento.
Venendo agli aspetti economici, deve certamente disporsi un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio minore . Per_1
Per la quantificazione del detto assegno deve procedersi innanzitutto a esaminare la condizione economica dei genitori.
Il sig. è vigile del fuoco e percepisce un reddito annuo netto di circa € 25.000,00 (cfr. Parte_1 dichiarazioni dei redditi allegate al ricorso). Egli è proprietario, insieme alla moglie in ragione di metà ciascuno, della casa familiare, che tuttavia risulta sottoposta a esecuzione forzata per il soddisfacimento dell'obbligazione di restituzione del mutuo ipotecario contratto dal ricorrente per finanziarne l'acquisto (cfr. all. 11 alla comparsa di risposta). Egli vive a Milano in una casa popolare che conduce in locazione per il canone di € 210,00 mensili (cfr. all. 8 al ricorso) e possiede un'autovettura Mini Countryman, acquistata nel 2023 e una moto Aprilia Tuono acquistata nel 2019, oltre all'autovettura Alfa Romeo 147 che è in uso alla moglie.
La sig.ra secondo quanto risulta dal confronto tra il modello 730 presentato nel 2024 e quello CP_1 presentato nel 2023 (entrambi allegati alla comparsa di risposta), nell'anno 2023 ha iniziato a lavorare pagina 9 di 11 alle dipendenze della società dalla quale, quello stesso anno, ha percepito un reddito netto di € Pt_4 1.899,00 nel 2023 (cfr. modello 730 presentato nel 2024 e allegato alla comparsa di risposta). Non risultano depositate le buste paga, né sono state formulate deduzioni in ordine alle mansioni svolte e al trattamento retributivo percepito. In effetti, sotto il profilo della propria condizione reddituale la resistente si è limitata a dedurre, nel corso dell'ultima udienza, di aver cessato la propria attività lavorativa a seguito della scadenza del contratto ad agosto 2025, senza tuttavia documentare la circostanza.
Ella abita nella casa coniugale (che tuttavia, lo si ricorda, è sottoposta a espropriazione forzata), dove convive con il nuovo compagno e il figlio avuto da lui, oltre che con il figlio . Per_1
Tenuto conto di tale situazione economica complessiva, valutate le esigenze di un ragazzo dell'età di
(ormai adolescente, essendo prossimo al compimento dei 14 anni) e tenuto conto che a causa Per_1 dell'atteggiamento di rifiuto del minore (prima ancora che per la situazione logistica) non vi è nessun apporto diretto del padre al suo mantenimento, si stima equo prevedere un contributo a carico del sig.
nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Parte_1
Merita di essere precisato che l'assegno unico universale per i figli a carico sarà percepito interamente dalla sig.ra quale genitrice collocataria. CP_1
Non occorre invece provvedere sull'assegnazione della casa familiare, in difetto di domanda e in considerazione della sottoposizione dell'immobile a procedura esecutiva immobiliare e della sua imminente vendita all'asta.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in PERUGIA il 01/09/2007 tra
[...]
nato a [...] il giorno 28/09/1977, e nata a Parte_1 CP_1 PERUGIA (PG) il 27/12/1978, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di PERUGIA al n. 131, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza;
2) Affida il figlio minore ai servizi sociali del Comune di Perugia, i quali Persona_1 provvederanno direttamente al compimento degli atti di maggior rilevanza per la vita del minore (così esemplificativamente: iscrizioni scolastiche, iscrizioni alle attività sportive e ricreative, viaggi all'estero per motivi di studio, scelte religiose, decisioni in materia sanitaria), assumendo le relative decisioni previo svolgimento di incontri periodici (mensili o bimestrali) tra i genitori - per il confronto e lo scambio di informazioni in merito alle condizioni del minore e per la verifica dell'eventuale esistenza di un accordo genitoriale sulle questioni di volta in volta da decidere - nonché previa audizione del minore, laddove ravvisino la necessità di interpellarlo in ordine alla scelta da assumere;
pagina 10 di 11 3) Restano attribuiti alla madre – in ragione del suo ruolo di collocataria – i poteri di ordinaria amministrazione (nei quali rientrano le attività scolastiche ordinarie ivi comprese le autorizzazioni alle gite e uscite didattiche).
4) Incarica i servizi sociali affidatari di proseguire il monitoraggio della situazione del minore, svolgendo semestralmente colloqui domiciliari presso la casa materna, nel corso dei quali avranno cura di confermare a la possibilità di vedere il padre e la persistente validità Per_1 della proposta di fruire di un sostegno psicologico, verificando così l'intervento di eventuali cambiamenti rispetto all'iniziale posizione di rifiuto assunta dal ragazzo e attivandosi prontamente al riscontro di una volontà adesiva;
5) Incarica i servizi sociali affidatari di provvedere, prima della scadenza del termine di mesi 24 dalla data del presente provvedimento, a inoltrare istanza di proroga al Tribunale per i minorenni laddove riscontrino la persistenza degli attuali ostacoli all'adozione di un regime di affidamento condiviso (elevata conflittualità e incomunicabilità genitoriale);
6) Conferma il collocamento del minore presso la madre;
Persona_1
7) Pone a carico di , l'obbligo di corrispondere entro i primi cinque giorni di Parte_1 ogni mese a favore di a titolo di contributo per il mantenimento del figlio CP_1
la somma di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie;
8) Dichiara inammissibili le domande di restituzione dei beni mobili e di regolamentazione del diritto di visita della nonna paterna;
9) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Demanda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi sociali del Comune di Perugia, i quali provvederanno a dare informazione alla scuola e al medico di base del regime di affidamento adottato.
Perugia, 12 novembre 2025
La presidente relatrice
GA TO
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
GA TO Presidente relatrice Ilenia Micciché Giudice Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4267/2023 r.g.
promossa da
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. ERMES Parte_1 C.F._1
FARINAZZO, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ERMES FARINAZZO
RICORRENTE
contro
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE CP_1 C.F._2 RR giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato in CORSO CAVOUR, 13 06124 PERUGIA pressi il difensore avv. GIUSEPPE RR
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: scioglimento del matrimonio pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: «Conclude affinché il Tribunale di Perugia voglia:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni contratto dai sig.ri e in data 1.9.2007 in Perugia per essere trascorso il Parte_1 CP_1 termine di protratta separazione indicato in dodici mesi dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898. 2. Ordinare agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
3. Disporre, al termine del periodo di affidamento del minore ai servizi sociali di Perugia, l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, Persona_1 che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione da assumersi singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione;
4. Disporre che le decisioni più importanti nell'interesse e per il benessere del minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute, alla crescita psico - affettiva, sociale e culturale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, prima dell'effettivo avvenimento, nell'interesse primario ed esclusivo del figlio, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso e delle capacità economica di ciascun genitore;
5. Disporre che ciascun genitore avrà il diritto di tenere il figlio con sé previo accordo con l'altro genitore, come auspicato nello spirito dell'affidamento condiviso, senza che siano definiti giorni ed orari prestabiliti;
6. Disporre, in caso di mancata applicazione dei punti nn. 3 e 5, che il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio almeno due Parte_1 fine settimana alternati al mese dal giovedì alle ore 14:00 o dall'uscita di scuola nel periodo scolastico sino alla domenica sera alle ore 22:00; 7. Disporre la ripresa dei contatti con la nonna materna sig.ra
, sia telefonicamente sia tramite videochiamata che di persona, qualora il sig. Persona_2
non possa fargli visita nei periodi concordati, come indicato al punto precedente, ma anche Parte_1 nel quotidiano, o secondo accordi e disponibilità di ciascuno anche al di fuori dei giorni del sig. ;
8. Disporre che tutte le scelte riguardanti l'indirizzo scolastico-professionale del figlio Parte_1 saranno assunte di comune accordo tra i genitori prima dell'effettiva scelta.
9. Disporre che ciascuno dei genitori dovrà informare l'altro in modo dettagliato e tempestivo sullo stato di salute del figlio, sul rendimento scolastico e sulle attività parascolastiche e/o sportive. 10. Disporre che i genitori si alterneranno di anno in anno nel trascorrere con il figlio le festività natalizie: segnatamente con il padre dal 24 al 26 dicembre e con la madre dal 31 dicembre al 2 gennaio e così ad anni alterni;
gli stessi trascorreranno ad anni alterni il giorno dell'Epifania del 6 gennaio;
durante le festività pasquali il minore resterà, ad anni alterni, con la madre dal mercoledì al sabato Santo e con il padre dalla domenica mattina alle 10:00 al martedì dopo Pasqua, salvo diverso accordo tra i genitori. 11. Disporre che i genitori trascorreranno durante il periodo estivo di sospensione delle attività scolastiche, due settimane anche non consecutive con il figlio di età minore, salvo diverso accordo, in periodi che andranno preventivamente concordati entro il 30 aprile di ogni anno. 12. Disporre che il giorno del proprio compleanno, ogni genitore avrà la facoltà di trascorrere tale giorno con il figlio, anche se non coincidente con il giorno di frequentazione. 13. Disporre che i genitori provvederanno direttamente alle necessità e al mantenimento quotidiano del figlio nei periodi di rispettiva permanenza con lo stesso;
inoltre il sig. verserà altresì un assegno mensile di €. 250,00 a Parte_1 titolo di alimenti per il figlio entro il giorno 28 di ogni mese direttamente alla sig.ra Per_1 CP_1 sino alla maggiore età del figlio e successivamente direttamente allo stesso;
importo rivalutato Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT. 14. Disporre che le spese straordinarie scolastiche e quelle medico-sanitarie non coperte dal S.S.N., nonché quelle preventivamente concordate di natura sanitaria, ricreativa e sportiva verranno ripartite al 50% tra i genitori;
le ricevute/fatture verranno intestate direttamente al minore. In ogni caso, tutte le spese dovranno essere concordate preventivamente e documentate. Tali somme, di cui dovrà essere fornita documentazione giustificativa, se anticipate globalmente da uno dei due coniugi, dovranno essere rimborsate dall'altro genitore,
pagina 2 di 11 nella prevista misura del 50%, entro il giorno 28 del mese successivo tramite bonifico bancario;
in ogni caso i genitori si ripartiranno in parti uguali le ricevute dove entrambi contribuiscono. 15. Disporre che le detrazioni fiscali previste per il figlio a carico verranno poste a beneficio di entrambi i genitori al 50%, compreso l'assegno unico. 16. Dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio. 17. Disporre che la sig.ra restituisca in perfetto stato d'uso, salvo il naturale deperimento, CP_1 l'autovettura Alfa Romeo 147 targata DG813ET al proprietario sig. , rimettendolo nella
Parte_1 materiale disponibilità del mezzo. 18. Disporre che al momento della cessazione dell'assegnazione della casa coniugale o in caso di sua vendita i mobili di proprietà del sig. ed in particolare
Parte_1 mobili della camera da letto, la cucina completa, la sala da pranzo (parete attrezzata per TV, tavolo da pranzo, sedie, divani), la credenza in legno massello (eredità famiglia ), tavolo e panche in
Parte_1 legno massello (eredità famiglia ), n. 8 quadri a firma dell'artista
Parte_1 Persona_2
(madre del sig. ) (sic)» Parte_1
Conclusioni di parte resistente: «In via principale e nel merito: respingere, per i motivi in fatto ed in diritto esposti, il ricorso proposto dal Sig. e tutte le domande e conclusioni nello Parte_1 stesso formulate, e all'esito dell'espletanda istruttoria ed a seguito delle valutazioni del Servizio Sociale di Perugia, Voglia statuire come segue: -- revocare l'affidamento del minore al Servizio Sociale di Perugia;
disporre, in ragione delle condotte poste in essere dal Sig. che Parte_1 hanno impedito ed ostacolato nel corso degli anni l'adozione di decisioni rilevanti per la crescita del minore, così come provato e documentato dalla resistente nella parte narrativa del presente atto, ed in ragione delle continue volontarie ed intenzionali violazioni delle condizioni di separazione poste in essere dal Sig. in ordine al contributo al mantenimento del minore ed all'esercizio del Parte_1 diritto di visita del medesimo, ed in considerazione della volontà espressa dal figlio anche in sede di audizione, l'affidamento in via esclusiva del minore alla madre Persona_1 CP_1 presso la quale è a tutt'oggi prevalentemente collocato, rimettendo alla volontà del minore di autodeterminarsi nel decidere i tempi ed i modi di frequentazione del padre;
per le ragioni in fatto ed in diritto esposte, porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere la somma Parte_1 mensile di €.400,00 oltre rivalutazione Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio
. L'importo dovrà essere versato mensilmente alla Sig.ra sul conto corrente Persona_1 CP_1 già noto al ricorrente, e contabilizzato entro e non oltre il giorno 28; disporre la ripartizione nella misura del 50% tra i genitori delle spese straordinarie, spese scolastiche (compreso scuolabus), mediche, odontoiatriche, sportive, campus estivi e quante altre dovessero presentarsi di necessità (Protocollo d'intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole non economicamente autosufficiente siglato il 25.05.2016 dal Tribunale di Perugia, dall'Ordine degli Avvocati di Perugia e dalle associazioni maggiormente rappresentative sul territorio), relative al minore. Le suddette spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi;
disporre che l'importo dell'assegno unico familiare sia percepito in via esclusiva dalla Sig.ra CP_1 quale collocataria prevalente del minore. Con vittoria di spese e competenze del giudizio. Con
[...] espressa riserva di ulteriormente richiedere, argomentare e produrre.»
Conclusioni del pubblico ministero: «conclude per l'accoglimento del ricorso introduttivo come precisato in sede di precisazione delle conclusioni, con conferma dell'affidamento del minore ai servizi sociali e dei provvedimenti patrimoniali ed economici adottati in sede di provvedimento definito di separazione.»
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 3 di 11 Con ricorso depositato il 24.10.2023, conveniva in giudizio la coniuge, Parte_1 CP_1
per vedere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius lo scioglimento,
[...] risultando dal certificato di matrimonio che il vincolo fu contratto con rito civile) ed esponeva: che aveva contratto con lei matrimonio concordatario il giorno 1.9.2007 e che dall'unione era nato, il 29.3.2012, il figlio;
che essi coniugi erano addivenuti a una separazione consensuale con Per_1 convenzione di negoziazione assistita, resa esecutiva in data 26.1.2017, le cui condizioni prevedevano l'affido condiviso del figlio , con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione Per_1 della frequentazione paterna (per due giorni e due notti anche non consecutivi alla settimana e festività alternate), l'assegnazione alla moglie della casa coniugale e un contributo a carico del sig. Parte_1 di € 150,00 per il mantenimento della moglie e di € 250,00 per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che all'indomani della separazione, il 19.4.2017, la moglie aveva introdotto un ricorso per la modifica delle condizioni concordate e, all'esito di un lungo giudizio, il 9.8.2022, il Tribunale aveva pronunciato un provvedimento di modifica prevedendo l'affidamento del figlio Per_1 ai servizi sociali del Comune di Perugia e dando disposizioni per un percorso di riavvicinamento del figlio al padre, con incontri in modalità assistita e attivazione di uno spazio psicologico per il bambino, mentre dichiarava inammissibile la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie;
che nonostante il provvedimento di modifica e nonostante le proprie continue richieste al servizio sociale, egli non era più riuscito a incontrare il figlio;
di lavorare come vigile del fuoco e di essere di stanza presso il comando caserma di Milano;
di vivere a Milano in un alloggio popolare preso in locazione;
che la moglie aveva un lavoro dipendente e aveva avviato una convivenza stabile con il sig. , con cui aveva avuto il figlio (nato il [...]). Parte_2 Persona_3
Concludeva chiedendo, oltre la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius scioglimento), l'affidamento condiviso del figlio con regime di visite libero (e in subordine per Per_1 almeno due fine settimana alternati al mese dal giovedì all'uscita dal scuola alla domenica sera), la ripresa degli incontri con la nonna, , la conferma del contributo di € 250,00 mensili Persona_2 (oltre spese straordinarie al 50%) a proprio carico per il mantenimento del figlio e la restituzione dell'autovettura Alfa Romeo 147 targata DG813ET.
All'udienza del 24.4.2024, compariva solamente il ricorrente, il quale nel corso dell'audizione riferiva di non vedere il figlio da quasi tre anni e che il minore aveva interrotto ogni rapporto, anche telefonico, con tutta la famiglia paterna, rifiutandosi di incontrare anche la nonna;
la resistente, non costituita in giudizio, nonostante regolare notifica, veniva dichiarata contumace.
Con ordinanza del 26.4.2024, il Tribunale pronunciava i provvedimenti provvisori, confermando le condizioni della separazione (come modificate nel 2022), ad eccezione del contributo al mantenimento della moglie che veniva revocato in ragione della sopravvenuta stabile convivenza con un nuovo compagno.
pagina 4 di 11 In data 4.10.2024, si costituiva tardivamente in giudizio esponendo: che già nelle more CP_1 della separazione il sig. aveva lasciato l'Umbria per trasferirsi a vivere in Lombardia, dove Parte_1 avviava una stabile relazione con una nuova compagna;
che, in conseguenza del trasferimento, le visite al figlio si diradavano e avvenivano ogni mese e mezzo, per un fine settimana che padre e figlio trascorrevano a Rieti presso la madre del sig. ; che in occasione di tali visite al figlio il Parte_1 ricorrente si presentava in compagnia di donne diverse, con cui aveva relazioni brevi;
che il sig.
dunque si divideva per pochi giorni tra il figlio, la propria famiglia di origine e la compagna Parte_1 del momento e in tal modo non riusciva a instaurare un rapporto solido con;
che il sig. Per_1
tardava anche nella corresponsione dell'assegno mensile e ometteva di partecipare alle Parte_1 spese straordinarie;
che per queste ragioni ella si era decisa a introdurre il giudizio di modifica.
Esponeva inoltre che, anche in pendenza del procedimento ex art. 710 c.p.c., il sig. aveva Parte_1 continuato a tenere una condotta non idonea all'instaurazione di una stabile relazione con il figlio e in particolare: aveva insistito per tenerlo con sé per tre settimane dal 20.5.2020 al 14.6.2020, rifiutandosi poi di assecondare la richiesta del bambino, che dopo la prima settimana di permanenza voleva tornare dalla madre, sicché si era reso necessario l'intervento dei carabinieri per consentirle di riprenderlo;
a seguito di tale vicenda l'aveva denunciata per il reato di cui all'art. 340 c.p. e aveva interrotto completamente i rapporti con il bambino, rifiutandosi di rispondergli al telefono e non organizzando nessun incontro per ben 14 mesi, fino al 3.8.2021, quando prendeva nuovamente con sé il figlio per trascorrere con lui un fine settimane a Rieti dalla nonna paterna, in compagnia anche della propria compagna;
dal giugno 2020 al 3.8.2021 aveva telefonato al figlio solo due volte e in una di queste chiamate (a settembre 2020) il sig. aveva rimproverato il bambino per i fatti del giugno Parte_1 2020 e aveva finito per appellarlo “figlio di merda”; aveva revocato immotivatamente il proprio consenso all'intervento psicologico della dott.ssa in favore del figlio;
nel 2023 si era opposto al Per_4 viaggio del figlio in Spagna, costringendola ad adire il giudice tutelare per ottenere la relativa autorizzazione;
nel 2024 si era opposto alle vacanze del minore in Calabria con la madre e i fratelli.
Infine, deduceva che il marito aveva continuato a non adempiere agli obblighi di mantenimento, costringendola ad avviare procedure di esecuzione forzata, e si era reso inadempiente anche al pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, che era stata perciò sottoposta a espropriazione forzata;
allegava l'aumento delle esigenze del figlio, chiedendo l'incremento dell'assegno mensile di mantenimento ordinario a € 400,00; in rito eccepiva l'inammissibilità della domanda di restituzione di beni, in quanto non connessa all'azione di divorzio.
Nel prosieguo del giudizio il Tribunale procedeva all'audizione del minore.
La causa veniva istruita mediante acquisizione di relazioni presso i servizi sociali e presso il servizio di Neuropsichiatria e psicologia clinica età evolutiva dell' e all'udienza del 17.9.2025 veniva Pt_3 rimessa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c.
*****
Preliminarmente, in rito, deve darsi atto della fondatezza dell'eccezione, sollevata dalla resistente, di inammissibilità della domanda di restituzione di beni (l'autovettura e gli arredi della casa coniugale).
Invero, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 103 c.p.c. e soggette a riti diversi. Conseguentemente, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio con le altre citate, trattandosi di domande non pagina 5 di 11 legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla prima (cfr., ex plurimis, Cass. 22 ottobre 2004 n. 20638 nonché, nello stesso senso, Cass. 15 maggio 2001 n. 6660 e Cass. 30 agosto 2004 n. 17404).
La questione, rilevabile anche d'ufficio, impedisce dunque l'esame delle domande di restituzione dei predetti beni.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi la carenza di legittimazione attiva del sig. a Parte_1 chiedere la previsione di incontri di con la nonna (paterna) . Per_1 Persona_2
Ed infatti spetta esclusivamente a quest'ultima la legittimazione all'esercizio del diritto di visita nei confronti del minore, dovendo peraltro incidentalmente rilevarsi che la competenza in materia spetta al Tribunale per i minorenni e non al tribunale ordinario.
Va invece certamente accolta la domanda di scioglimento del matrimonio, avanzata da entrambe le parti, in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge.
Dagli atti emerge che sono decorsi sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita – autorizzato dal P.M. in data 8.3.2016 – e che da allora la separazione si è protratta senza interruzioni.
Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della L. 55/15, secondo cui può domandarsi lo scioglimento del matrimonio quando sia stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi e la stessa si sia protratta ininterrottamente per almeno sei mesi a far data dal momento della comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale. Invero, secondo la previsione contenuta nell'art. 6 co. 3, primo periodo, del d.l. n. 132/2014, l'accordo autorizzato dal P.M. è equiparato al provvedimento giurisdizionale di separazione.
Passando all'esame delle questioni relative al figlio minore, deve osservarsi in limine che i diritti al suo affidamento, collocamento e mantenimento, così come il suo diritto alla frequentazione di entrambi i genitori sono diritti indisponibili, rispetto ai quali – ai sensi dell'art. 473 bis.19, comma I, c.p.c. – non operano le decadenze previste dagli articoli 473 bis.14 e 473 bis.17 c.p.c.
Ne discende che la parte resistente, nonostante la tardività della sua costituzione in giudizio, non può ritenersi decaduta dalla facoltà di proporre domande e fornire prove riguardo alle predette questioni relative al figlio minore.
Venendo all'esame della domanda di affidamento, appare opportuna una premessa in fatto.
Le parti sono separate dal marzo 2016, alle condizioni concordate in sede di negoziazione assistita (resa esecutiva il 26.1.2017 dal Comune di Perugia), che prevedevano: l'affidamento congiunto del figlio minore (nato il [...]), con collocamento presso la madre ed assegnazione a Per_1 quest'ultima della casa coniugale (sita in Perugia, via dei Ceraioli n. 15); la frequentazione con il padre per due giorni e due notti alla settimana, oltre ai periodi di vacanza;
un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio nella misura di € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e delle spese ordinarie di natura non alimentare;
un assegno di mantenimento in favore della moglie nella misura di 150,00 mensili.
Dopo nemmeno un anno dalla stipula della convenzione, ad aprile 2017, la sig.ra CP_1 introduceva giudizio per la modifica delle condizioni di separazione, deducendo il mancato rispetto pagina 6 di 11 da parte del marito degli accordi assunti in punto di regime di frequentazione e chiedendo l'affido esclusivo del bambino e la previsione dello svolgimento degli incontri con il padre alla presenza di essa madre. Analoga domanda di affido esclusivo veniva presentata dal sig. , che si Parte_1 costituiva chiarendo di vivere e lavorare a Busto Arsizio e deducendo che la moglie ostacolava i suoi rapporti con il figlio, impedendogli di portarlo con sé a Busto Arsizio.
Ne originava un lungo giudizio, la cui istruttoria si prolungava per cinque anni articolandosi nello svolgimento di una c.t.u. sull'idoneità genitoriale delle parti e in incarichi ai servizi sociosanitari per la verifica delle condizioni psicologiche del bambino. A conclusione del procedimento di modifica il tribunale di Perugia, con decreto del 14.8.2022, disponeva l'affidamento del minore ai servizi sociali del Comune di Perugia, dando atto dell'impossibilità di superamento del conflitto genitoriale e delle difficoltà relazionali tra il figlio e il padre (aggravatesi nel periodo dell'emergenza epidemiologica con una sospensione della frequentazione per circa un anno); al contempo attribuiva al servizio affidatario il potere di organizzare la frequentazione di con il padre, predisponendo un Per_1 calendario di incontri finalizzato alla graduale ripresa dei rapporti fino al ritorno a incontri liberi;
attribuiva altresì al servizio affidatario il potere di assumere le decisioni di maggiore rilevanza per la vita del minore. Veniva inoltre predisposto un sostegno psicologico in favore del minore tramite il SIEE dell'USL Umbria 1.
Deve a questo punto darsi atto che, alla luce delle informazioni acquisite presso i servizi incaricati (servizi sociali del Comune di Perugia e servizio di neuropsichiatria e psicologia clinica età evolutiva dell' , risulta che gli interventi attivati non hanno raggiunto i risultati sperati. Pt_3
Ed infatti sebbene sia stato attivato uno spazio psicologico per il minore presso il servizio di neuropsichiatria, gli incontri (iniziati a maggio 2023) si sono svolti con una scarsa compliance, sia del ragazzo – che vi partecipava piangente e preoccupato principalmente di rappresentare la propria ferma volontà di non incontrare il padre – sia della madre, che non accompagnava il figlio all'incontro previsto per il 29.4.2024 e riprendeva contatti con il servizio specialistico solo dopo le sollecitazioni dei servizi sociali (cfr. relazione del 27.8.2024 del servizio di neuropsichiatria e psicologia clinica età evolutiva). Al termine dell'attività svolta, le psicologhe incaricate concludevano per l'impossibilità di modificare la disposizione del minore verso la figura paterna con interventi clinici ambulatoriali, evidenziando come i tentativi già svolti in passato avessero ormai esacerbato la sua opposizione e compromesso il setting psicoterapeutico (cfr. pag. 5 della relazione citata).
Anche l'intervento dell'educativa domiciliare è risultato poco fruttuoso a causa della progressiva chiusura mostrata dal minore nei confronti dell'educatore.
Il servizio predetto è stato attivato ad agosto 2023 e si è svolto con due incontri settimanali di due ore ciascuno fino a marzo 2024, quando è stato ridotto a un unico incontro di tre ore (con riduzione delle ore complessive da 4 a 3) su richiesta della madre che rappresentava difficoltà nel coniugare tali incontri con lo svolgimento dei compiti scolastici e dell'attività sportiva di . Anche con il Per_1 nuovo calendario il servizio manteneva l'andamento positivo che aveva avuto fin dall'inizio e ciò fino al mese di ottobre del 2024, quando mutava improvvisamente il proprio atteggiamento Per_1 verso l'operatore, dichiarando di non trovarsi più a suo agio con lui e di essersi stancato del servizio domiciliare, chiedendone l'interruzione. Analogo cambiamento repentino si registrava nel comportamento della sig.ra la quale, nello stesso periodo, riduceva la sua interazione con CP_1 l'educatore, giustificando la propria condotta con impegni lavorativi e personali (cfr. relazione dei servizi sociali del 30.4.2025).
pagina 7 di 11 I servizi sociali nella loro relazione evidenziavano come il mutato atteggiamento del minore e della madre nei confronti dell'educatore domiciliare – la cui persona non era cambiata nel corso del servizio
– fosse avvenuto subito dopo l'introduzione della prassi, adottata dai servizi affidatari, di invitare l'educatore domiciliare a partecipare agli incontri periodici da remoto con il sig. per Parte_1 relazionare al padre in merito all'andamento del servizio domiciliare e alle attività svolte insieme a
, così da renderlo partecipe della quotidianità del figlio. Per_1
L'ipotesi, formulata dai servizi sociali, di una correlazione causale tra l'avvio di incontri di restituzione dell'educatore al padre e l'atteggiamento di chiusura insorto nel minore appare valida, tanto più che nel corso dell'audizione personale dinanzi al Tribunale il minore, pur ribadendo di non avere piacere a incontrare l'educatore, non ha saputo fornire motivazioni ragionevoli della propria posizione e si è limitato a indicare fatti privi di rilievo («L'educatore viene a casa e questo non mi fa piacere, perché quando sono in macchina con lui, mi viene mal di pancia per la puzza di cane. Lui ha i cani e la sua macchina puzza;
anche lui puzza. Non me la sento di stare con lui perché mentre facevo i compiti lui mi ha tolto di mano il libro e voleva sapere già le risposte alle domande. Mi criticava poi per il mio metodo di studio, io uso le parole chiave e per lui non andava bene, ma non mi consigliava nulla.»).
L'atteggiamento di chiusura assunto dal minore nei confronti della psicologa dell' e Pt_3 dell'educatore domiciliare si è manifestato in forma ancora più accentuata rispetto ai tentativi del servizio sociale di avviare il programma di incontri facilitanti previsto nel provvedimento del 14.8.2022. ha infatti rifiutato ogni contatto con il padre, anche solo in forma telefonica e alla Per_1 presenza del servizio, ed è stato categorico nella propria posizione, rifiutandosi financo di accettare i regali di Natale o di ascoltare la lettera inviatigli dal padre (cfr. relazione dei servizi sociali del 30.4.2025 e dichiarazioni rese dalla difesa della resistente all'udienza del 17.9.2025).
Ne è derivata un'assoluta impossibilità di operare per la ripresa del rapporto padre-figlio.
Essendosi rivelati inefficaci gli interventi di sostegno e di aiuto attivati, appare necessario confermare l'affidamento del minore ai servizi sociali del Comune di Perugia, che appare allo stato l'unica soluzione possibile.
Risulta infatti certamente impraticabile il regime dell'affido condiviso, alla luce dell'assenza di comunicazione tra i genitori (i quali riescono a interloquire solamente tramite scambio di e-mail e assistenza dei rispettivi legali o del personale dei servizi) e tenuto conto della tendenza della sig.ra a esautorare il marito dalle decisioni genitoriali (come dimostrato dalle decisioni CP_1 unilateralmente assunte in ordine alla Cresima, all'iscrizione scolastica o alla scelta dell'attività sportiva del figlio).
Neppure può disporsi l'affidamento esclusivo alla madre, in quanto la sig.ra con le condotte CP_1 fin qui menzionate (non continua collaborazione con il servizio di neuropsichiatria nell'espletamento dell'attività di sostegno psicologico, mutamento dell'atteggiamento nei confronti dell'educatore domiciliare, assunzione di decisioni unilaterali) ha mostrato di non essere in grado di focalizzarsi sul benessere del figlio mettendo da parte la propria acrimonia nei confronti del marito, ma ha continuato piuttosto a operare in una logica di recriminazioni e polemiche, che ha prevalso sul perseguimento dell'interesse di . Per_1
Va dunque mantenuto l'affidamento del minore ai Servizi sociali, dovendo tuttavia fornirsi alcune precisazioni, alla luce delle modifiche apportate dalla legge n. 149/2022 all'art. 5 bis della legge n. 184 del 1983.
pagina 8 di 11 Innanzitutto, vanno definiti gli atti che dovranno essere compiuti direttamente dal servizio affidatario, da individuarsi in tutti gli atti di maggior rilevanza per la vita del minore (così esemplificativamente: iscrizioni scolastiche, iscrizioni alle attività sportive e ricreative, viaggi all'estero per motivi di studio, scelte religiose, decisioni in materia sanitaria). Restano attribuiti alla madre – in ragione del suo ruolo di collocataria – i poteri di ordinaria amministrazione (nei quali rientrano le attività scolastiche ordinarie ivi comprese le autorizzazioni alle gite e uscite didattiche).
I servizi sociali provvederanno a organizzare un incontro periodico (mensile o bimestrale) tra i genitori per il confronto e lo scambio di informazioni in merito alle condizioni del figlio e per l'esame delle questioni di maggior interesse da assumere per la sua vita insorte nel periodo di tempo di riferimento;
provvederanno nella stessa sede a verificare l'esistenza di un accordo dei genitori sulle singole questioni, nonché a sentire il minore, laddove ravvisino la necessità di interpellarlo in ordine alla scelta da assumere.
I servizi sociali inoltre proseguiranno il monitoraggio della situazione del minore, svolgendo semestralmente colloqui domiciliari presso la casa materna, nel corso dei quali avranno cura di confermare a la possibilità di vedere il padre e la persistente validità della proposta di fruire di Per_1 un sostegno psicologico, verificando così l'intervento di eventuali cambiamenti rispetto all'iniziale posizione di rifiuto assunta dal ragazzo e attivandosi prontamente al riscontro di una volontà adesiva.
L'affidamento avrà durata di mesi 24 a partire dalla data del presente provvedimento. I servizi sociali affidatari sono incaricati di provvedere, prima della scadenza del detto termine, a inoltrare istanza di proroga al Tribunale per i minorenni laddove riscontrino la persistenza degli attuali ostacoli all'adozione di un regime di affidamento condiviso (elevata conflittualità e incomunicabilità genitoriale).
Il minore resterà collocato presso la madre non essendo neppure ipotizzabile un suo trasferimento presso il padre, peraltro neppure richiesto.
Per la medesima ragione non è possibile prevedere un regime di frequentazione con il padre e risulta ormai sconsigliata la prosecuzione degli interventi di facilitazione della ripresa della relazione parentale, dovendosi prendere atto del loro fallimento.
Venendo agli aspetti economici, deve certamente disporsi un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio minore . Per_1
Per la quantificazione del detto assegno deve procedersi innanzitutto a esaminare la condizione economica dei genitori.
Il sig. è vigile del fuoco e percepisce un reddito annuo netto di circa € 25.000,00 (cfr. Parte_1 dichiarazioni dei redditi allegate al ricorso). Egli è proprietario, insieme alla moglie in ragione di metà ciascuno, della casa familiare, che tuttavia risulta sottoposta a esecuzione forzata per il soddisfacimento dell'obbligazione di restituzione del mutuo ipotecario contratto dal ricorrente per finanziarne l'acquisto (cfr. all. 11 alla comparsa di risposta). Egli vive a Milano in una casa popolare che conduce in locazione per il canone di € 210,00 mensili (cfr. all. 8 al ricorso) e possiede un'autovettura Mini Countryman, acquistata nel 2023 e una moto Aprilia Tuono acquistata nel 2019, oltre all'autovettura Alfa Romeo 147 che è in uso alla moglie.
La sig.ra secondo quanto risulta dal confronto tra il modello 730 presentato nel 2024 e quello CP_1 presentato nel 2023 (entrambi allegati alla comparsa di risposta), nell'anno 2023 ha iniziato a lavorare pagina 9 di 11 alle dipendenze della società dalla quale, quello stesso anno, ha percepito un reddito netto di € Pt_4 1.899,00 nel 2023 (cfr. modello 730 presentato nel 2024 e allegato alla comparsa di risposta). Non risultano depositate le buste paga, né sono state formulate deduzioni in ordine alle mansioni svolte e al trattamento retributivo percepito. In effetti, sotto il profilo della propria condizione reddituale la resistente si è limitata a dedurre, nel corso dell'ultima udienza, di aver cessato la propria attività lavorativa a seguito della scadenza del contratto ad agosto 2025, senza tuttavia documentare la circostanza.
Ella abita nella casa coniugale (che tuttavia, lo si ricorda, è sottoposta a espropriazione forzata), dove convive con il nuovo compagno e il figlio avuto da lui, oltre che con il figlio . Per_1
Tenuto conto di tale situazione economica complessiva, valutate le esigenze di un ragazzo dell'età di
(ormai adolescente, essendo prossimo al compimento dei 14 anni) e tenuto conto che a causa Per_1 dell'atteggiamento di rifiuto del minore (prima ancora che per la situazione logistica) non vi è nessun apporto diretto del padre al suo mantenimento, si stima equo prevedere un contributo a carico del sig.
nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Parte_1
Merita di essere precisato che l'assegno unico universale per i figli a carico sarà percepito interamente dalla sig.ra quale genitrice collocataria. CP_1
Non occorre invece provvedere sull'assegnazione della casa familiare, in difetto di domanda e in considerazione della sottoposizione dell'immobile a procedura esecutiva immobiliare e della sua imminente vendita all'asta.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in PERUGIA il 01/09/2007 tra
[...]
nato a [...] il giorno 28/09/1977, e nata a Parte_1 CP_1 PERUGIA (PG) il 27/12/1978, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di PERUGIA al n. 131, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere nelle forme di legge all'annotazione della presente sentenza;
2) Affida il figlio minore ai servizi sociali del Comune di Perugia, i quali Persona_1 provvederanno direttamente al compimento degli atti di maggior rilevanza per la vita del minore (così esemplificativamente: iscrizioni scolastiche, iscrizioni alle attività sportive e ricreative, viaggi all'estero per motivi di studio, scelte religiose, decisioni in materia sanitaria), assumendo le relative decisioni previo svolgimento di incontri periodici (mensili o bimestrali) tra i genitori - per il confronto e lo scambio di informazioni in merito alle condizioni del minore e per la verifica dell'eventuale esistenza di un accordo genitoriale sulle questioni di volta in volta da decidere - nonché previa audizione del minore, laddove ravvisino la necessità di interpellarlo in ordine alla scelta da assumere;
pagina 10 di 11 3) Restano attribuiti alla madre – in ragione del suo ruolo di collocataria – i poteri di ordinaria amministrazione (nei quali rientrano le attività scolastiche ordinarie ivi comprese le autorizzazioni alle gite e uscite didattiche).
4) Incarica i servizi sociali affidatari di proseguire il monitoraggio della situazione del minore, svolgendo semestralmente colloqui domiciliari presso la casa materna, nel corso dei quali avranno cura di confermare a la possibilità di vedere il padre e la persistente validità Per_1 della proposta di fruire di un sostegno psicologico, verificando così l'intervento di eventuali cambiamenti rispetto all'iniziale posizione di rifiuto assunta dal ragazzo e attivandosi prontamente al riscontro di una volontà adesiva;
5) Incarica i servizi sociali affidatari di provvedere, prima della scadenza del termine di mesi 24 dalla data del presente provvedimento, a inoltrare istanza di proroga al Tribunale per i minorenni laddove riscontrino la persistenza degli attuali ostacoli all'adozione di un regime di affidamento condiviso (elevata conflittualità e incomunicabilità genitoriale);
6) Conferma il collocamento del minore presso la madre;
Persona_1
7) Pone a carico di , l'obbligo di corrispondere entro i primi cinque giorni di Parte_1 ogni mese a favore di a titolo di contributo per il mantenimento del figlio CP_1
la somma di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie;
8) Dichiara inammissibili le domande di restituzione dei beni mobili e di regolamentazione del diritto di visita della nonna paterna;
9) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Demanda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi sociali del Comune di Perugia, i quali provvederanno a dare informazione alla scuola e al medico di base del regime di affidamento adottato.
Perugia, 12 novembre 2025
La presidente relatrice
GA TO
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