Articolo 2 della Legge 1 febbraio 1962, n. 35
Articolo 1
Versione
6 marzo 1962
Art. 2.
La facolta' di cui all'articolo precedente deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge con domanda da inoltrarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
I contributi versati in base a detta facolta', nella misura prevista dal precedente articolo, sono utili secondo le norme in vigore, agli effetti delle prestazioni liquidate o da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, nonche' agli effetti della prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi nell'assicurazione stessa, a favore degli iscritti a detta assicurazione o ai fondi speciali di previdenza sostitutivi della medesima.
I predetti contributi si considerano versati per il periodo immediatamente anteriore all'entrata in vigore della presente legge ai soli fini del requisito di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio previsto dall' articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi, e dall'articolo 9, n. 2, lettera b) sub-2, della legge medesima, per il conseguimento della pensione da parte dell'assicurato invalido e dei superstiti di assicurato.

Entrata in vigore il 6 marzo 1962
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