Versione
6 marzo 1962
6 marzo 1962
Art. 2.
La facolta' di cui all'articolo precedente deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge con domanda da inoltrarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
I contributi versati in base a detta facolta', nella misura prevista dal precedente articolo, sono utili secondo le norme in vigore, agli effetti delle prestazioni liquidate o da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, nonche' agli effetti della prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi nell'assicurazione stessa, a favore degli iscritti a detta assicurazione o ai fondi speciali di previdenza sostitutivi della medesima.
I predetti contributi si considerano versati per il periodo immediatamente anteriore all'entrata in vigore della presente legge ai soli fini del requisito di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio previsto dall' articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi, e dall'articolo 9, n. 2, lettera b) sub-2, della legge medesima, per il conseguimento della pensione da parte dell'assicurato invalido e dei superstiti di assicurato.
La facolta' di cui all'articolo precedente deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge con domanda da inoltrarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
I contributi versati in base a detta facolta', nella misura prevista dal precedente articolo, sono utili secondo le norme in vigore, agli effetti delle prestazioni liquidate o da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, nonche' agli effetti della prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi nell'assicurazione stessa, a favore degli iscritti a detta assicurazione o ai fondi speciali di previdenza sostitutivi della medesima.
I predetti contributi si considerano versati per il periodo immediatamente anteriore all'entrata in vigore della presente legge ai soli fini del requisito di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio previsto dall' articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi, e dall'articolo 9, n. 2, lettera b) sub-2, della legge medesima, per il conseguimento della pensione da parte dell'assicurato invalido e dei superstiti di assicurato.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/1984, n. 1455Provvedimento: L'art. 2, ultimo comma, della legge 1 febbraio 1962 n. 35 (in tema di riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del R.d.l. 29 novembre 1925 n. 2146 ai fini dell'Assicurazione obbligatoria Invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi) - secondo cui i contributi assicurativi versati a seguito dell'Esercizio della prevista facoltà di riscatto si considerano versati per il periodo immediatamente anteriore alla entrata in vigore della legge (6 marzo 1962) ai soli fini del requisito di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio - va interpretato restrittivamente secondo il suo …Leggi di più...
- interpretazione·
- disciplina ex art. 2 della legge n. 35 del 1962·
- inps·
- contributi·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- pensioni invalidità, vecchiaia e superstiti