Articolo 2 della Legge 5 maggio 1976, n. 207
Articolo 1Articolo 3
Versione
28 maggio 1976
Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1975 il primo comma dell'articolo 3 della legge 5 marzo 1963, n. 323 , come modificato dall' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 , e' sostituito dal seguente:
"Al cappellano ispettore e' attribuito un assegno annuo lordo di L.
1.008.000. Tale assegno, se il cappellano ispettore non percepisce altri emolumenti fissi a carico dello Stato, e' aumentato a L.
2.243.220".
Entrata in vigore il 28 maggio 1976
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