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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 27/11/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Michele Moggi Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale iscritto al n. 2912/2025 V.G. promosso da
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti C.F._2 dall'Avv. Cristina Bartalini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
V.le Marconi n. 52, Poggibonsi (SI)
PARTI RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
1 Conclusioni: “1. i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti
e, pertanto, nulla hanno da pretendere l'uno nei confronti dell'altra a titolo di mantenimento e/o alimenti;
2. i coniugi hanno due figli, e , entrambi economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, pertanto i sigg. e nulla devono dare loro a titolo Pt_2 Pt_1 di contributo al mantenimento;
3. a regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra le parti, il sig. si obbliga a trasferire, entro un anno dall'omologa della presente Pt_1 separazione, alla sig.ra che accetta, il 50% dell'usufrutto dell'immobile Pt_2 ad uso civile abitazione, sito in Poggibonsi (SI), Via Montorsoli n° 33, identificato al Catasto Fabbricati del ridetto Comune al Foglio 79, Particella 28, sub. 8, di cui Egli e comproprietario al 50% insieme alla sig.ra Pt_2
Contestualmente, i sigg. e si obbligano, sempre entro un anno Pt_1 Pt_2 dall'omologa della presente separazione, a trasferire ai figli, e , il Per_1 Per_2
50% della nuda proprietà del sopra citato immobile;
4. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e saranno liberi di stabilire, ove ritenuto più opportuno, la propria residenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
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considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio sono nati i figli
(29/01/2000) e (22/09/2001), entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio regolarmente trascritto nel registro del Comune di Tavarnelle Val di Pesa (FI) per l'anno 1999 al n. 30,
Parte II, sezione A;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c., 69 lett. d) d.P.R.
396/2000;
P.Q.M.
Omologa la separazione personale dei coniugi nato il Parte_1
11/08/1973 a Siena (SI) e nata il [...] a [...] Parte_2
(SI), che si sono uniti in matrimonio in data 04/09/1999, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Tavarnelle Val di Pesa (FI) per l'anno 1999 al n. 30, Parte II, sezione A alle condizioni in epigrafe;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
3 Comune di Tavarnelle Val di Pesa (FI) in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 14/11/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Michele Moggi)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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