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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/06/2025, n. 2236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2236 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1840/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini, all'esito dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 10.6.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1840/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DALET DAVID e dell'avv. MONDAINI FABRIZIO DAVID DALET (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DALET C.F._2
DAVID e dell'avv. MONDAINI FABRIZIO
ATTORI
c o n t r o
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
FALORNI FAUSTO
[...]
Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA
[...]
DELLO STATO DI FIRENZE
CONVENUTI
C O N C L U S I O N I
Parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi sopra esposti:
pagina 1 di 6 - nel merito, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 573 comma 1 c.p.c. con cui il Commissario Liquidatore ha escluso gli odierni attori dalla partecipazione alla gara al rialzo sul prezzo di offerta più alto, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e per l'effetto disporre l'annullamento del verbale di aggiudicazione dell'asta del 24/05/2022 per il bene immobile posto in Calenzano, Piazza Fabrizio Dè Andre n. 12 - redatto dalNotaio Dott. repertorio n.76263 e n. Persona_1
19046 di raccolta;
- sempre nel merito, condannare la Controparte_1 al risarcimento – nella misura ritenuta di giustizia dall'Ill.mo
[...]
Giudicante, anche con valutazione equitativa – dei danni patrimoniali e non che gli odierni attori hanno complessivamente sofferto e che avrà a subire per effetto della violazione come dedotta in narrativa, ammettendosi compensazione legale e/o giudiziale delle reciproche ragioni di credito e debito;
In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari di lite del presente giudizio
Parte convenuta:
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale di Firenze, disatteso e reietto quanto in contrario espongasi e richiedasi:
- respingere in quanto improcedibile e/o inammissibile e/o infondata nel merito ogni domanda proposta dalla parte attrice;
- in via istruttoria, respingere ogni richiesta avversaria;
nell'ipotesi denegata in cui sia ammessa, in tutto o in parte, la prova per testi richiesta da controparte, ammettere la controprova con i testimoni indicati nelle memorie ex art. 183, comma VI, n. 2 e n. 3 c.p.c.; senza accettare alcuna inversione dell'onere della prova, ammettere la prova testimoniale sui capitoli indicati nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., con i testimoni pure in essa indicati. Con ogni pronuncia connessa e conseguenziale e con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Voglia l'On. Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, respingere ogni avversa domanda perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese.
pagina 2 di 6 R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Con atto di citazione notificato in data 8 febbraio 2023 AV ET e
[...] hanno convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1
e il ,
[...] Controparte_2 deducendo l'illegittima esclusione dalla gara al rialzo relativa alla vendita all'asta di un immobile sito in Calenzano (FI), indetta per il 24 maggio 2022. Gli attori hanno presentato un'offerta “residuale” pari a € 120.000,00, regolarmente ammessa secondo l'avviso di vendita, ma non sono stati invitati alla gara al rialzo, riservata solo agli offerenti con offerte pari o superiori al prezzo base di € 134.400,00. Gli attori hanno impugnato il verbale di aggiudicazione prima dinanzi al TAR Toscana (R.G. 716/2022), che con sentenza n. 891/2022 ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, e successivamente hanno proposto reclamo al Tribunale di Firenze – Sezione Fallimentare (R.G. 8039/2022), che con decreto del 19 gennaio 2023 ha rigettato il reclamo, ritenendo inammissibile tale mezzo nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, indicando la necessità di un ordinario giudizio di cognizione. Nel presente giudizio, gli attori hanno chiesto: l'accertamento della violazione dell'art. 573, comma 1, c.p.c.; l'annullamento del verbale di aggiudicazione del 24/05/2022; la condanna della Cooperativa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, anche ex art.96 c.p.c. La Cooperativa convenuta, costituitasi in giudizio, ha eccepito: l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il Commissario Liquidatore annullato il procedimento di aggiudicazione in data 9 marzo 2023; l'inammissibilità e infondatezza delle domande attoree, sostenendo che l'esclusione delle offerte residuali è risultata conforme all'avviso di vendita e che gli attori hanno prestato acquiescenza a tale regolamento;
l'infondatezza della domanda risarcitoria per mancanza di prova del danno e del nesso causale;
l'infondatezza della domanda ex art. 96 c.p.c. per assenza di colpa grave o mala fede. Il , costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità delle domande CP_2 per mancata impugnazione dell'avviso di vendita e ne ha chiesto il rigetto per infondatezza. 2. In ordine alla domanda principale di annullamento del verbale di aggiudicazione va pronunciata la cessazione della materia del contendere in quanto pagina 3 di 6 è pacifico che il provvedimento di aggiudicazione è stato annullato in data 9 marzo 2023 (doc. 9 convenuto). Tuttavia, tale statuizione non esonera il giudice dal compiere una valutazione in ordine alla soccombenza virtuale, al fine di accertare l'eventuale fondatezza o infondatezza delle pretese avanzate dalla parte attrice per poter individuare il soggetto su cui debba gravare l'onere delle spese di lite. A tal fine, va osservato che l'annullamento dell'aggiudicazione non importa un riconoscimento della fondatezza della pretesa attorea in quanto il Commissario Liquidatore non ha proceduto in autotutela riscontrando un vizio dell'atto. L'annullamento è stato invero determinato da valutazioni di opportunità dell'aggiudicataria che, considerata la pendenza della lite e la connaturata alea del giudizio, non ha mostrato interesse ad attendere l'esito della vertenza né si è ritenuto opportuno legittimamente formalizzare immediatamente la compravendita (doc. 8 convenuto). Nel merito, la doglianza sollevata non risulta invero fondata. Va premesso che “non vi è alcun obbligo di applicare le norme del codice di procedura civile alla vendita senza incanto disposta nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Quest'ultima, infatti, è una procedura che ha natura amministrativa, ove l'autorità amministrativa incaricata dell'espletamento dispone di ampi poteri (l'art. 210 r.d. n. 267/1942 attribuisce al "commissario tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo"), che, in assenza di una puntuale previsione di legge, non conoscono altra limitazione se non quella che deriva dalla necessità di perseguire l'interesse pubblico sotteso alla peculiare procedura concorsuale. Deve, quindi, escludersi l'applicazione analogica di norme (quale l'art. 573 c.p.c., sulla cui base il T.a.r. ha accolto l'originario ricorso) che impongono, in presenza di più offerte (anche di diverso importo), di riconvocare comunque gli offerenti allo scopo di invitarli a una gara sull'offerta più alta” (Consiglio di Stato , sez. VI , 19/04/2011 , n. 2421) Nella liquidazione coatta amministrativa, l'art. 573 c.p.c. (che disciplina la gara tra più offerenti nella vendita forzata) non ha quindi valore vincolante automatico, ma può essere richiamato e applicato in via analogica o sussidiaria, solo se compatibile con la natura amministrativa della procedura e se previsto espressamente nell'autorizzazione ministeriale o nel regolamento di vendita. Il Commissario Liquidatore ha ampia discrezionalità nella gestione della procedura, inclusa la vendita dei beni, secondo quanto previsto dall'autorizzazione ministeriale e dal regolamento di gara. L'avviso di vendita costituisce quindi la lex specialis della procedura e prevale pagina 4 di 6 sulle norme generali, anche processuali, in caso di contrasto, salvo violazioni di norme imperative. Nel caso di specie, la nota ministeriale allegata agli atti (prot. n. 74961 del 23.3.2022) ha previsto che: “Nel caso di più offerte validamente ammesse, al fine di individuare il miglior offerente, si procederà nella medesima sede ad ad una gara al rialzo (rialzo minimo non inferiore al 5%) con aggiudicazione definitiva al miglior offerente, ai sensi dell'art. 573 co. 1 c.p.c.” Tuttavia, tale richiamo è condizionato alla validità delle offerte secondo i criteri stabiliti nell'avviso, che ha distinto tra offerte almeno pari alla base d'asta e
“residuali”, ammettendo alla gara solo le prime. In particolare, l'avviso ha previsto due soglie distinte: un prezzo base d'asta pari a € 134.400,00 e un prezzo minimo per le offerte residuali pari a € 120.000,00, stabilendo espressamente che:
-“Nel caso di offerte almeno pari alla base d'asta (…) in presenza di più offerte sii procederà ad una gara al rialzo…”
-“Nel caso di offerte residuali: Nell'ipotesi in cui non sia stata presentata alcuna offerta almeno pari alla base d'asta, saranno considerate le offerte residuali” e “in presenza di più offerte si procederà alla gara tra gli offerenti”. L'avviso non appare in contrasto con norme imperative e comunque non è stato oggetto di specifica e tempestiva richiesta di annullamento. Esso distingue chiaramente due scenari e condiziona l'attivazione della disciplina delle offerte residuali alla mancanza totale di offerte pari ad almeno la base d'asta privilegiando la competizione tra chi ha già dimostrato disponibilità a pagare almeno il valore stimato del bene. L'avviso di vendita predisposto dal Commissario Liquidatore costituisce, nella presente procedura, la lex specialis che disciplina in modo puntuale e vincolante le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di ammissione delle offerte e lo svolgimento della procedura competitiva anche a tutela della parità tra gli offerenti. Esso vincola quindi non solo i partecipanti, che vi aderiscono con la presentazione dell'offerta, ma anche l'amministrazione procedente, la quale è tenuta a rispettarne integralmente le previsioni. Ciò posto, essendo l'esclusione degli attori dalla gara al rialzo, in quanto offerenti residuali, avvenuta in conformità alle regole stabilite nell'avviso, si ritiene che la doglianza sollevata non avrebbe potuto trovare accoglimento. 3. Considerata la legittimità della procedura, va rigettata la domanda risarcitoria che risulta, in ogni caso, generica e sfornita di prova.
pagina 5 di 6 4. Le spese di lite seguono la soccombenza. Considerata la limitata attività difensiva svolta stante la cessazione della materia del contendere e la natura documentale della lite i compensi vanno liquidati con applicazione dei parametri minimi di cui al DM 147/2022 (valore indeterminabile – complessità bassa). In favore del va liquidata la sola fase di studio ed introduttiva CP_2 considerato il mancato deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. e delle comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda annullamento del verbale di aggiudicazione dell'asta del 24.4.2022;
2) rigetta la domanda risarcitoria;
3) condanna DAVID DALET e in solido, alla rifusione Parte_1 delle spese di lite in favore di Controparte_3
che liquida in euro 3.809,00 per
[...] compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
4) condanna DAVID DALET e in solido, alla rifusione Parte_1 delle spese di lite in favore di che Controparte_2 liquida in euro 1453,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 25.6.2025 Il Giudice Dott. Umberto Castagnini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini, all'esito dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 10.6.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1840/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DALET DAVID e dell'avv. MONDAINI FABRIZIO DAVID DALET (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DALET C.F._2
DAVID e dell'avv. MONDAINI FABRIZIO
ATTORI
c o n t r o
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
FALORNI FAUSTO
[...]
Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA
[...]
DELLO STATO DI FIRENZE
CONVENUTI
C O N C L U S I O N I
Parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi sopra esposti:
pagina 1 di 6 - nel merito, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 573 comma 1 c.p.c. con cui il Commissario Liquidatore ha escluso gli odierni attori dalla partecipazione alla gara al rialzo sul prezzo di offerta più alto, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e per l'effetto disporre l'annullamento del verbale di aggiudicazione dell'asta del 24/05/2022 per il bene immobile posto in Calenzano, Piazza Fabrizio Dè Andre n. 12 - redatto dalNotaio Dott. repertorio n.76263 e n. Persona_1
19046 di raccolta;
- sempre nel merito, condannare la Controparte_1 al risarcimento – nella misura ritenuta di giustizia dall'Ill.mo
[...]
Giudicante, anche con valutazione equitativa – dei danni patrimoniali e non che gli odierni attori hanno complessivamente sofferto e che avrà a subire per effetto della violazione come dedotta in narrativa, ammettendosi compensazione legale e/o giudiziale delle reciproche ragioni di credito e debito;
In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari di lite del presente giudizio
Parte convenuta:
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale di Firenze, disatteso e reietto quanto in contrario espongasi e richiedasi:
- respingere in quanto improcedibile e/o inammissibile e/o infondata nel merito ogni domanda proposta dalla parte attrice;
- in via istruttoria, respingere ogni richiesta avversaria;
nell'ipotesi denegata in cui sia ammessa, in tutto o in parte, la prova per testi richiesta da controparte, ammettere la controprova con i testimoni indicati nelle memorie ex art. 183, comma VI, n. 2 e n. 3 c.p.c.; senza accettare alcuna inversione dell'onere della prova, ammettere la prova testimoniale sui capitoli indicati nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., con i testimoni pure in essa indicati. Con ogni pronuncia connessa e conseguenziale e con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Voglia l'On. Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, respingere ogni avversa domanda perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese.
pagina 2 di 6 R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Con atto di citazione notificato in data 8 febbraio 2023 AV ET e
[...] hanno convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1
e il ,
[...] Controparte_2 deducendo l'illegittima esclusione dalla gara al rialzo relativa alla vendita all'asta di un immobile sito in Calenzano (FI), indetta per il 24 maggio 2022. Gli attori hanno presentato un'offerta “residuale” pari a € 120.000,00, regolarmente ammessa secondo l'avviso di vendita, ma non sono stati invitati alla gara al rialzo, riservata solo agli offerenti con offerte pari o superiori al prezzo base di € 134.400,00. Gli attori hanno impugnato il verbale di aggiudicazione prima dinanzi al TAR Toscana (R.G. 716/2022), che con sentenza n. 891/2022 ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, e successivamente hanno proposto reclamo al Tribunale di Firenze – Sezione Fallimentare (R.G. 8039/2022), che con decreto del 19 gennaio 2023 ha rigettato il reclamo, ritenendo inammissibile tale mezzo nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, indicando la necessità di un ordinario giudizio di cognizione. Nel presente giudizio, gli attori hanno chiesto: l'accertamento della violazione dell'art. 573, comma 1, c.p.c.; l'annullamento del verbale di aggiudicazione del 24/05/2022; la condanna della Cooperativa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, anche ex art.96 c.p.c. La Cooperativa convenuta, costituitasi in giudizio, ha eccepito: l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il Commissario Liquidatore annullato il procedimento di aggiudicazione in data 9 marzo 2023; l'inammissibilità e infondatezza delle domande attoree, sostenendo che l'esclusione delle offerte residuali è risultata conforme all'avviso di vendita e che gli attori hanno prestato acquiescenza a tale regolamento;
l'infondatezza della domanda risarcitoria per mancanza di prova del danno e del nesso causale;
l'infondatezza della domanda ex art. 96 c.p.c. per assenza di colpa grave o mala fede. Il , costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità delle domande CP_2 per mancata impugnazione dell'avviso di vendita e ne ha chiesto il rigetto per infondatezza. 2. In ordine alla domanda principale di annullamento del verbale di aggiudicazione va pronunciata la cessazione della materia del contendere in quanto pagina 3 di 6 è pacifico che il provvedimento di aggiudicazione è stato annullato in data 9 marzo 2023 (doc. 9 convenuto). Tuttavia, tale statuizione non esonera il giudice dal compiere una valutazione in ordine alla soccombenza virtuale, al fine di accertare l'eventuale fondatezza o infondatezza delle pretese avanzate dalla parte attrice per poter individuare il soggetto su cui debba gravare l'onere delle spese di lite. A tal fine, va osservato che l'annullamento dell'aggiudicazione non importa un riconoscimento della fondatezza della pretesa attorea in quanto il Commissario Liquidatore non ha proceduto in autotutela riscontrando un vizio dell'atto. L'annullamento è stato invero determinato da valutazioni di opportunità dell'aggiudicataria che, considerata la pendenza della lite e la connaturata alea del giudizio, non ha mostrato interesse ad attendere l'esito della vertenza né si è ritenuto opportuno legittimamente formalizzare immediatamente la compravendita (doc. 8 convenuto). Nel merito, la doglianza sollevata non risulta invero fondata. Va premesso che “non vi è alcun obbligo di applicare le norme del codice di procedura civile alla vendita senza incanto disposta nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Quest'ultima, infatti, è una procedura che ha natura amministrativa, ove l'autorità amministrativa incaricata dell'espletamento dispone di ampi poteri (l'art. 210 r.d. n. 267/1942 attribuisce al "commissario tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo"), che, in assenza di una puntuale previsione di legge, non conoscono altra limitazione se non quella che deriva dalla necessità di perseguire l'interesse pubblico sotteso alla peculiare procedura concorsuale. Deve, quindi, escludersi l'applicazione analogica di norme (quale l'art. 573 c.p.c., sulla cui base il T.a.r. ha accolto l'originario ricorso) che impongono, in presenza di più offerte (anche di diverso importo), di riconvocare comunque gli offerenti allo scopo di invitarli a una gara sull'offerta più alta” (Consiglio di Stato , sez. VI , 19/04/2011 , n. 2421) Nella liquidazione coatta amministrativa, l'art. 573 c.p.c. (che disciplina la gara tra più offerenti nella vendita forzata) non ha quindi valore vincolante automatico, ma può essere richiamato e applicato in via analogica o sussidiaria, solo se compatibile con la natura amministrativa della procedura e se previsto espressamente nell'autorizzazione ministeriale o nel regolamento di vendita. Il Commissario Liquidatore ha ampia discrezionalità nella gestione della procedura, inclusa la vendita dei beni, secondo quanto previsto dall'autorizzazione ministeriale e dal regolamento di gara. L'avviso di vendita costituisce quindi la lex specialis della procedura e prevale pagina 4 di 6 sulle norme generali, anche processuali, in caso di contrasto, salvo violazioni di norme imperative. Nel caso di specie, la nota ministeriale allegata agli atti (prot. n. 74961 del 23.3.2022) ha previsto che: “Nel caso di più offerte validamente ammesse, al fine di individuare il miglior offerente, si procederà nella medesima sede ad ad una gara al rialzo (rialzo minimo non inferiore al 5%) con aggiudicazione definitiva al miglior offerente, ai sensi dell'art. 573 co. 1 c.p.c.” Tuttavia, tale richiamo è condizionato alla validità delle offerte secondo i criteri stabiliti nell'avviso, che ha distinto tra offerte almeno pari alla base d'asta e
“residuali”, ammettendo alla gara solo le prime. In particolare, l'avviso ha previsto due soglie distinte: un prezzo base d'asta pari a € 134.400,00 e un prezzo minimo per le offerte residuali pari a € 120.000,00, stabilendo espressamente che:
-“Nel caso di offerte almeno pari alla base d'asta (…) in presenza di più offerte sii procederà ad una gara al rialzo…”
-“Nel caso di offerte residuali: Nell'ipotesi in cui non sia stata presentata alcuna offerta almeno pari alla base d'asta, saranno considerate le offerte residuali” e “in presenza di più offerte si procederà alla gara tra gli offerenti”. L'avviso non appare in contrasto con norme imperative e comunque non è stato oggetto di specifica e tempestiva richiesta di annullamento. Esso distingue chiaramente due scenari e condiziona l'attivazione della disciplina delle offerte residuali alla mancanza totale di offerte pari ad almeno la base d'asta privilegiando la competizione tra chi ha già dimostrato disponibilità a pagare almeno il valore stimato del bene. L'avviso di vendita predisposto dal Commissario Liquidatore costituisce, nella presente procedura, la lex specialis che disciplina in modo puntuale e vincolante le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di ammissione delle offerte e lo svolgimento della procedura competitiva anche a tutela della parità tra gli offerenti. Esso vincola quindi non solo i partecipanti, che vi aderiscono con la presentazione dell'offerta, ma anche l'amministrazione procedente, la quale è tenuta a rispettarne integralmente le previsioni. Ciò posto, essendo l'esclusione degli attori dalla gara al rialzo, in quanto offerenti residuali, avvenuta in conformità alle regole stabilite nell'avviso, si ritiene che la doglianza sollevata non avrebbe potuto trovare accoglimento. 3. Considerata la legittimità della procedura, va rigettata la domanda risarcitoria che risulta, in ogni caso, generica e sfornita di prova.
pagina 5 di 6 4. Le spese di lite seguono la soccombenza. Considerata la limitata attività difensiva svolta stante la cessazione della materia del contendere e la natura documentale della lite i compensi vanno liquidati con applicazione dei parametri minimi di cui al DM 147/2022 (valore indeterminabile – complessità bassa). In favore del va liquidata la sola fase di studio ed introduttiva CP_2 considerato il mancato deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. e delle comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda annullamento del verbale di aggiudicazione dell'asta del 24.4.2022;
2) rigetta la domanda risarcitoria;
3) condanna DAVID DALET e in solido, alla rifusione Parte_1 delle spese di lite in favore di Controparte_3
che liquida in euro 3.809,00 per
[...] compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
4) condanna DAVID DALET e in solido, alla rifusione Parte_1 delle spese di lite in favore di che Controparte_2 liquida in euro 1453,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 25.6.2025 Il Giudice Dott. Umberto Castagnini
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