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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 10/09/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Taranto
N. 1624 del 22.6.2021
Oggetto: responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. - – risarcimento danni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliare relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di pubblico impiego, in grado d'appello, iscritta al n. 902/2021 del Ruolo
Generale A.C. Appelli, promossa da
, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Parte_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici della medesima in Lecce
APPELLANTE PRINCIPALE – APPELLATO INCIDENTALE
contro
, , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
, rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'Avv. Massimo Urselli e presso il CP_4
medesimo elettivamente domiciliato
APPELLATO PRINCIPALE - APPELLANTE INCIDENTALE
Nonché contro in persona del Curatore Fallimentare Avv. Mauro Controparte_5
Manzo Margiotta
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza del 9.7.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.11.2019, – al cui decesso, intervenuto in corso di causa, Parte_2 subentravano in giudizio quali eredi la moglie e i figli , Controparte_6 Controparte_4 CP_3
e – premesso di avere lavorato alle dipendenze della ,
[...] Controparte_2 Controparte_7 poi quale carpentiere in ferro, nell'Arsenale della Marina Militare di Taranto dall'1.6.1979 CP_5
al 31.12.2000, contraendo una neoplasia polmonare a causa della prolungata esposizione agli agenti patogeni presenti nell'ambiente lavorativo e della mancata adozione di cautele da parte del datore di lavoro e del committente , conveniva in giudizio innanzi al Giudice del Lavoro Parte_1
presso il Tribunale di Taranto la il , chiedendone la condanna in solido al risarcimento CP_5 Parte_1
dei danni non patrimoniali in misura di euro 200.000,00.
Costituendosi in giudizio, il della difesa chiedeva dichiararsi nulla o rigettarsi la domanda Parte_1
e in via gradata ridursi il quantum debeatur, mentre la rimaneva contumace. CP_5
La causa, istruita con prove orali e CTU, veniva decisa dal Tribunale di Taranto con sentenza n. 1624 del 22.6.2021, con la quale veniva accolta la domanda con la condanna del al Parte_1
pagamento in favore dei ricorrenti della somma di €. 80.189,00, oltre che delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza, con ricorso depositato il 22.9.2021, il ha Parte_1
proposto appello.
L'appello è affidato a sei motivi.
Con il primo motivo, il eccepisce la nullità della sentenza, in quanto emessa a Parte_1
contraddittorio non integro.
Sul punto, la difesa erariale, preso atto che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato depositato in cancelleria il giorno 21/11/2019 ed è stato passato per la notifica all'Ufficiale giudiziario il 11.12.2019, per poi essere notificato il 13.12.2019, sostiene che il D'AL era dipendente della ditta che non appare essere stata citata in giudizio dall'attore in primo grado, e non CP_5 Controparte_7
della regolarmente citata e rimasta contumace. CP_8
Il che avrebbe determinato una violazione del contraddittorio, con conseguente nullità della sentenza.
Con il secondo motivo, intitolato erronea ricostruzione del fatto, travisamento dei fatti e delle prove, il , entrando nel merito, contesta la decisione di primo grado, per averlo ritenuto Parte_1 responsabile, evidenziando che il D'AL operò prevalentemente su navi e sommergibili, con esposizione significativa ad amianto.
Invero, secondo l'appellante il de cuius al 1993 in poi fu stabilmente adibito a mansioni a terra;
prima del 1979 lavorò per altri committenti, con attività non necessariamente collegate all'arsenale. Inoltre, mancherebbe prova univoca della presenza effettiva di amianto libero e non confinato nei luoghi in cui egli operava.
Parimenti, non è dimostrato che abbia effettivamente inalato fibre aerodisperse in quantità tali da integrare una esposizione qualificata.
Conseguentemente, il giudice di prime cure avrebbe ricostruito i fatti in maniera congetturale, basandosi più su presunzioni che su prove concrete.
Con il terzo motivo, il deduce il proprio difetto di legittimazione passiva del e Parte_1 Parte_1
inesistenza di una posizione di garanzia del committente.
Premesso che il rapporto di lavoro intercorse con (ditta individuale prima, s.r.l. poi) e non con CP_5 il , l'appellante evidenzia che la normativa che ha introdotto un obbligo di cooperazione e Parte_1
coordinamento in capo al committente (art. 7 d.lgs. 626/1994, comma 3-bis, e poi art. 26 d.lgs.
81/2008) è successiva al periodo in cui il lavoratore prestò attività (1979–2000), e quindi non applicabile ratione temporis.
In ogni caso, i contratti d'appalto stipulati dall'Amministrazione prevedevano l'obbligo per l'appaltatore di nominare un Direttore Tecnico responsabile della sicurezza e della corretta esecuzione dei lavori, con clausola risolutiva espressa in caso di inadempimento.
Inoltre, non è mai stata dimostrata alcuna ingerenza diretta del Ministero nella gestione concreta della sicurezza sul lavoro: l'appaltatore non era un semplice nudus minister.
Ne deriva, secondo l'appellante, il difetto in radice della sua legittimazione passiva.
Con il quarto motivo viene contestata la consulenza tecnica d'ufficio e la sussistenza del nesso causale.
Dal punto di vista processuale viene eccepito che il CTU ha utilizzato documentazione prodotta tardivamente dalla parte attrice in data 18 gennaio 2021, dopo la sostituzione del primo consulente e prima del giuramento del nuovo, senza autorizzazione del giudice e senza rispetto delle preclusioni ex art. 414 c.p.c.. Tale documentazione avrebbe dovuto essere dichiarata inutilizzabile.
Sul piano sostanziale: la relazione appare superficiale, non considera adeguatamente che l'adenocarcinoma polmonare del D'AL è compatibile, con maggiore probabilità, con la sua lunga e significativa abitudine tabagica e che le più autorevoli fonti epidemiologiche riconoscono il fumo di sigaretta come causa di gran lunga prevalente del carcinoma polmonare. Da ciò discende, secondo il , la mancanza di prova, secondo il criterio del “più probabile Parte_1 che non”, del nesso causale tra esposizione ad amianto e malattia.
Con il quinto motivo, l'appellante deduce, in via subordinata l'erroneità nell'esclusione della corresponsabilità del datore di lavoro appaltatore
Secondo il Ministero, pur volendo ritenere che lo stesso avesse un ruolo di garanzia, non si può escludere la responsabilità del datore di lavoro , titolare diretto degli obblighi di sicurezza. CP_5
A tal proposito, si richiama anche l'atto di conferimento del 27 dicembre 2005, con cui la ditta individuale è confluita in CP_5
Conseguentemente, l'eventuale condanna non può che essere pronunciata in solido anche nei confronti dell'appaltatore.
Con il sesto e ultimo motivo, l'appellante deduce l'eccessiva quantificazione del danno, perché sproporzionata, non essendo stati adeguatamente applicati i criteri di riduzione derivanti dalla natura della malattia e dalla durata della sopravvivenza, e dalla presenza di concausa autonoma e preponderante. Viene, quindi richiesta una rideterminazione del quantum in misura più equa e conforme ai parametri tabellari.
In conclusione, l'appellante chiede in via principale la riforma integrale della sentenza, con il rigetto della domanda nei confronti del per difetto di legittimazione e insussistenza del nesso Parte_1
causale. In via subordinata, l'estensione della condanna anche al datore di lavoro appaltatore e la riduzione del quantum liquidato a titolo di risarcimento.
Con memoria depositata il 25.8.2023, si costituivano , Controparte_6 Controparte_4 CP_3
e , che deducevano l'infondatezza dell'appello principale di cui
[...] Controparte_2
chiedevano il rigetto.
Formulavano appello incidentale, lamentando l'erroneità della quantificazione del danno, per essere la stessa inferiore rispetto alle previsioni di cui alle tabelle del Tribunale di Milano.
Con ordinanza del 22.5.2024 la Corte disponeva la notifica degli appelli alla Curatela fallimentare della che tuttavia rimaneva contumace. CP_5
La causa è stata istruita con rinnovazione della CTU, affidata al Dott. , cui ha fatto Persona_1
seguito anche un supplemento di indagine.
All'odierna udienza, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello è infondato, per due ordini di ragione.
Innanzitutto, allorché, come nel caso di specie, è in discussione una responsabilità solidale, tale dovendo ritenersi quella ex art. 2087 c.c. fra datore di lavoro e terzo appaltante, trattandosi di cause scindibili, non si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario, sicchè la sentenza che riconosce la responsabilità del e prevede la sua condanna al risarcimento del danno non può considerarsi Parte_1
nulla.
Invero: “l'obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati, sicché, se uno solo di essi propone impugnazione (o questa sia formulata nei confronti di uno soltanto), il giudizio può proseguire senza dover integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, non ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 331 c.p.c.
(Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 12/02/2016, n. 2854).
Qualora il Ministero avesse ritenuto necessario accertare la (cor)responsabilità del datore di lavoro, ai fini del riparto (interno) di responsabilità in previsione di una successiva rivalsa, sarebbe stato suo onere estendere il giudizio alla ditta individuale IMET.
Passando, peraltro, al secondo ordine di ragioni, le asserzioni del , quali contenute nel primo Parte_1
motivo di appello, sono sostanzialmente contraddette dallo stesso ente appellante nel quinto motivo, in cui ancora una volta reclamandosi una decisione che verifichi e quantifichi la responsabilità del datore di lavoro, si deduce che, con atto di conferimento del 27 dicembre 2005, la ditta individuale
è confluita nella CP_5 CP_5
Ne consegue che la ditta individuale IMET, alla data di instaurazione del giudizio di primo grado, non esisteva più, in quanto già inglobata dalla regolarmente convenuta in giudizio. CP_5
Nel corso del giudizio di primo grado, poi, si è accertato che la è stata dichiarata fallita CP_5
con sentenza del 19.4.2023 del Tribunale di Taranto, tanto che la Corte, con ordinanza del 22.5.2024, ha disposto la notifica degli atti di appello, principale e incidentale, al Curatore fallimentare, che, tuttavia, non si è costituito in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Stante la vis attractiva ex art. 24 L.Fall. (vigente all'epoca dei fatti) della competenza del Tribunale fallimentare, le domande come quella in oggetto inerenti crediti da far valere nei confronti della
Curatela Fallimentare – sia pur in via indiretta, previo accertamento della responsabilità del datore di lavoro - diventano improseguibili dopo la dichiarazione di fallimento e devono essere eventualmente formulate in sede di ammissione al passivo fallimentare (Cass. civ., Sez. I, Ord., 8/7/2025, n. 18569).
Trattasi, peraltro, di una questione pacificamente rilevabile di ufficio a tutela della par condicio creditorum (cfr.ex multis: Corte d'Appello Bologna, Sez. III, Sent., 14/02/2017, n. 402).
Sicchè, la domanda proposta contro la deve essere dichiara improcedibile. CP_5
Passando al merito dell'impugnazione, il secondo motivo non è fondato.
Con lo stesso, si contesta il fatto che , stante la sua storia lavorativa quale descritta Parte_2 nell'atto di appello, sia stato effettivamente a contatto di fibre di amianto e che quindi la sua patologia possa essere ricondotta causalmente all'attività lavorativa e non piuttosto alla sua accertata condizione di tabagista. Il motivo va esaminato unitamente al quarto motivo in cui l'appellante nel contestare le risultanze della CTU di primo grado, torna a sostenere la mancanza di prova del nesso causale.
I due motivi non appaiono convincenti alla luce delle risultanze documentali e dei risultati dell'attività istruttoria orale, che poi hanno anche trovato conferma nella CTU espletata.
Come approfonditamente e con notevole capacità di sintesi scrive il CTU, dall'esame degli atti prodotti dalle parti, emerge che <nei vari contratti (di lavoro: n.d.a.) non viene mai fatto riferimento alla presenza di amianto;
comunque, si deve sottolineare in tutela della salute dei lavoratori che: • dal 1980 al 1991 è presente tutti i il seguente articolo: “la ditta obbliga a dimostrare ogni tempo che adempie gli obblighi legge e contratto relativi lavoro ed lavoratori. per assicurare l'osservanza degli accordi salariali riguardanti: a) le assicurazioni sociali derivanti da leggi (invalidità vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni, malattie, ecc.): b) quei rapporti materia lavoro, trovano la loro origine prevedono, favore del lavoratore, diritti patrimoniali aventi base pagamento contributi parte datori (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, gescal, ecc.)”. 1992 2000, pur facendo esplicito all'amianto, riportano
“(Direttore Tecnico): I datori di lavoro, i Dirigenti ed i preposti che esercitano dirigono e sovraintendono alle attività necessarie per la realizzazione dell'impresa di cui al precedente art. 1 devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, attuare le incombenze previste all'art. 4 del DPR 27/4/1955 n. 547 ed ai sensi del DPR 303/56 e DPR 277/91; devono predisporre un particolareggiato piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori, nel cui rispetto è responsabile, nei confronti delle competenti autorità ispettive, il Direttore tecnico incaricato”>>.
Dalla prova testimoniale emerge che, come riferisce il teste , collega Testimone_1 del D'AL per circa 20 anni, che svolgeva mansione di carpentiere in ferro all'interno delle navi militari e dei sommergibili “il de cuius durante la fase di smantellamento degli apparati rivestiti di amianto era esposto alle polveri di amianto che si sollevavano nell'ambiente di lavoro… Preciso che sia nei sommergibili che nelle navi gli ambienti erano molto angusti. Nell'ambiente di lavoro non vi erano impianti di aspirazione o captazione di polveri… Il de cuius era anche esposto a fumi di saldatura o molatura. Quali strumenti di protezione ci dotavano di semplici mascherine in carta”.
Sostanzialmente di analogo tenore sono le dichiarazioni del teste il quale Testimone_2
dopo aver premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della di dal CP_5 CP_7
1982 al 2004 presso l'Arsenale Militare a bordo dei sommergibili e anche presso l'officina dello stesso Arsenale, ha affermato: “sono stato collega del de cuius il quale svolgeva Parte_2 mansioni di carpentiere in ferro a bordo delle navi Militari e dei sommergibili… Il de cuius durante la fase di smantellamento dei manufatti rivestiti di amianto era costretto ad inalare le sottili polveri di tale materiale. Nell'ambiente di lavoro non vi erano impianti di aspirazione di polveri. Il de cuius era anche esposto ai fumi di saldatura sia quella elettrica che quella a cannello. Gli ambienti di lavoro ove operava il de cuius erano molto angusti. Il de cuius era anche a contatto con le operazioni di coibentazione e decoibentazione degli apparati rivestiti in amianto… Quali strumenti di protezione avevamo delle semplici mascherine in carta”.
Orbene, dagli esiti della prova orale emerge con sufficiente chiarezza che effettivamente il Pt_2
per le mansioni svolte, venne in contatto durante la propria vita lavorativa alle dipendenze della ditta presso l'Arsenale di Taranto e/o su navi o sommergibili della Marina Militare dalla stessa ditta CP_5
manutenute, con le fibre di amianto.
Sul punto, il CTU chiarisce: “Il problema amianto nella Marina Militare e, quindi, nell'Arsenale
Militare di Taranto nasce dal fatto che materiali contenenti il minerale hanno trovato nel tempo largo impiego a bordo delle unità navali, nelle strutture di terra e nei dispositivi di protezione del personale, date le sue elevate caratteristiche tecnologiche di coibente termico ed acustico. Nelle navi l'amianto veniva usato per la protezione dal calore, per l'insonorizzazione e l'isolamento: tele, fibre e imbottiture di amianto usate su tubature, per guarnizioni, cavi elettrici, condotte di scarico, motori e pannelli utilizzati come paratie tagliafiamma. Esposti all'amianto sono state le più disparate categorie di lavoratori e lavoratrici: motoristi, elettricisti, elettromeccanici, aggiustatori, congegnatori, saldatori, ma più in generale tutti coloro che si sono occupati di manutenzione navale, riparazione e pulizia, aggiustatori meccanici e montatori di circuiti oleodinamici (ferodi nelle parti di asservimenti). Inoltre, l'uso di amianto non è stato solo nella costruzione navale e nei macchinari ma ha anche interessato coperture, condotte, serbatoi, pavimenti. Si deve, inoltre, rammentare che nell'ambito del dibattito del Convegno di Taranto del 21 giugno 2018 è emersa la grave situazione degli esposti e vittime dell'amianto tra marinai e personale civile della Marina Militare. In riferimento all'esposizione del signor , nella documentazione in atti, si deve precisare che: - Pt_2 dall'esame dei contratti, presenti in atti, stipulati dal 1980 al 2000 si evince che le attività svolte dalla ditta di , sia a bordo di navi e sommergibili che nelle strutture di Bacino, CP_5 CP_7
comportavano un potenziale rischio da esposizione a fibre di amianto: realizzazione di basamenti per il sostegno dei motori e degli alternatori, nonché alla esecuzione di interventi di manutenzione e ripristino su rivestimenti in amianto di macchinari, tubazioni, caldaie e turbine e smantellamento degli apparati rivestiti in amianto. Nei suddetti contratti sino al 1991 non veniva menzionato il rischio lavorativo di esposizione ad amianto, ma solo dal 1992, pur senza esplicitare il rischio amianto, veniva richiamato il rispetto dell'art. 4 del DPR 27/4/1955 n. 547, del DPR 303/56 e del D. Lgs.
277/91, ma non venivano richiesti alla ditta i requisiti e le specifiche competenze di cui alla CP_5
Legge 257/92 e all'art. 10 del DPR 08/8/1994. Nella dichiarazione della ditta del 15/9/1998 vi è solo un generico riferimento all'assicurazione obbligatoria: “Per lo stesso dipendente è stato corrisposto il premio supplementare asbestosi dal 16/6/79 al 31/12/86…”, tale adempimento era previsto già dalla normativa del 1965, ma non erano certo gli adempimenti, i requisiti e le incombenze e le tutele previste dalla Legger 257 del 1992. Le due testimonianze dei colleghi di lavoro confermano l'attività svolta nei luoghi angusti delle navi e dei sommergibili e le operazioni di smantellamento degli apparati rivestiti d'amianto del de cuius senza idonei dispositivi di protezione individuale. Non vi è, in atti, documentazione attinente alla misurazione delle fibre aerodisperse di amianto durante le operazioni svolte dagli operai della ditta presso le unità navale e i sommergibili dopo il 1991, CP_5
ma nelle memorie di costituzione della parte appellata vengono citati gli interventi di bonifica, accertati dallo dell'Asl di Taranto il 31/01/2012, eseguiti presso i vari reparti dell'Arsenale Pt_3 di Militare di Taranto e nelle unità navali e nei sommergibili”.
Le valutazioni del CTU sono totalmente condivisibili, perché conformi agli esiti della prova testimoniale, alla corretta valutazione della documentazione e, più in generale, alle condizioni di lavoro nel periodo in contestazione presso l'Arsenale di Taranto e sulle unità navali della Marina.
Passando agli aspetti prettamente medico-legali, deve osservarsi che l'Ausiliare sulla base della documentazione in atti, ha accertato che <il signor era affetto da “adenocarcinoma parte_2 polmonare con metastasi diffuse cerebrali e surrenaliche”, patologia riconosciuta malattia professionale dall' di taranto a decorrere dal 06 11 2019 prestazione aggiuntiva carico cp_9
del Fondo Vittime Amianto (DM n. 30 del 12/01/11)>>.
Il CTU ha poi ritenuto che “non vi è alcun dubbio che il signor , nell'ambito delle sue Parte_2 mansioni svolte a bordo delle navi e dei sommergibili presso l'Arsenale Militare di Taranto, sia stato esposto alla inalazione di fibre di amianto cumulativa non certo bassa per un periodo di circa 20 anni, di cui 14 anni prevalentemente a bordo delle unità navali. Solo nel periodo 1993-2000 l'attività, del de cuius è stata svolta alternativamente presso le unità navali della e nell'officina CP_10 all'esterno dell'Arsenale. Comunque, in assenza di dati conseguiti con indagini mirate di igiene industriale, il giudizio sull'esposizione all'amianto, soprattutto nei periodi prima del 1992, deve essere formulato su criteri di ragionevole verosimiglianza sulla scorta di dati della letteratura scientifica, delle informazioni tecniche ricavabili da situazioni di lavoro con caratteristiche analoghe, nonché di ogni altra documentazione, conoscenza ed esperienza di natura più generale.
L'assenza, poi, di monitoraggio ambientale negli anni di esposizione del de cuius ha comportato di conseguenza la carenza delle misure di prevenzione e di corsi di formazione. Nel caso del signor , poi, l'efficacia oncogena ed il periodo di latenza tra inalazione delle fibre di amianto e Pt_2
manifestazione della malattia, in assenza o carenza di cautele (dispositivi di protezione individuale) per materiale contenente amianto e in condizioni di assoluta ignoranza della pericolosità dell'amianto e delle patologie asbesto-correlate, è comprovata anche dalla letteratura consolidata che valuta la successione dell'esposizione e la successione delle dosi assunte come caratteristiche del processo multistadio della cancerogenesi. L'esposizione all'amianto del signor ha Pt_2 rivestito senz'altro un ruolo determinante all'interno della fase di induzione e quindi le dosi di fibre inalate in quel periodo lavorativo sono state dotate di efficacia condizionante lo sviluppo del tumore”.
La Corte, tenuto conto dell'accuratezza dell'indagine svolta dal CTU, con richiamo appropriato della letteratura scientifica in materia ed un'analisi priva di vizi logici, ritiene di aderire alle valutazioni e conclusioni dell'elaborato peritale e ciò anche in relazione alla concausa individuata nella condizione di tabagista del de cuius.
Sul punto, il CTU afferma che “il tabagismo del signor ha potuto influire sullo Parte_2 sviluppo della malattia neoplastica come concausalità sinergica”.
Invitato dalla Corte a precisare in che misura il tabagismo ha concorso nel determinare l'insorgere della malattia, il CTU nel supplemento di perizia dopo aver confermato che “sussiste, con elevato grado di probabilità, il nesso causale tra l'esposizione occupazionale ad amianto del signor Pt_2
e l'insorgenza della neoplasia denunciata “Adenocarcinoma polmonare con metastasi
[...] diffuse cerebrali e surrenaliche”, che ha cagionato il decesso” ha affermato che “il tabagismo del signor ha potuto influire sullo sviluppo della malattia neoplastica come concausalità Parte_2 sinergica, che ha agito nella misura orientativa del 50%”.
Per arrivare a tali conclusioni, il CTU afferma: “In esposti ad amianto la scienza clinica ritiene che l'esposizione ed il fumo di sigarette agiscano in modo sinergico, così che le difficoltà legate all'accertamento della causalità individuale vengono sovente superate dalla giurisprudenza mediante il ricorso allo strumento logico dell'equivalenza delle concause. Orbene, si deve adattare il principio della equivalenza delle concause con l'effetto moltiplicativo di fumo di sigaretta ed amianto riconosciuto da consolidati orientamenti scientifici, che attribuiscono alla esposizione contemporanea al fumo di sigaretta ed all'amianto un aumento del rischio di neoplasia polmonare superiore alla somma delle singole esposizioni. A questo riguardo pare utile evidenziare che tra gli strumenti statistici, che si utilizzano per misurare l'associazione e il rapporto causa-effetto tra una certa malattia e l'esposizione a determinati fattori di rischio, i principali sono il rischio relativo e l'odds ratio che sono misure di tipo probabilistico e si basano sul concetto di probabilità condizionata. Bisogna tener presente che tali conclusioni sono il frutto di studi epidemiologici retrospettivi per cui è problematico trasferirle sul piano medico-legale non potendosi trarre da stime probabilistiche una percentuale di responsabilità da attribuire ai due agenti cancerogeni (fumo ed amianto) soprattutto in un caso particolare come quello del signor , di cui non si conosce Pt_2
dettagliatamente la relativa esposizione sia al rischio voluttuario che professionale. Da ciò scaturisce l'impossibilità di utilizzare i rapporti tra due probabilità condizionate – RR- come elementi di calcolo matematico in un determinato individuo della percentuale di responsabilità della malattia che lo ha colpito da attribuire a due fattori di rischio concorrenti (nel caso in esame fumo/ amianto), specialmente se si considera che il RR stimato può variare nei vari studi in base allo stato di esposizione ai vari rischi. Da considerare anche che, pur possedendo l'amianto ed il fumo di sigaretta autonoma efficacia causale a produrre la malattia, i due fattori lavorativo ed extralavorativo concorrono con effetto sinergico: il fumo riducendo la clearance muco ciliare aumenta la concentrazione delle fibre nelle piccole vie e facilita la penetrazione dele fibre in quanto altera la struttura della mucosa e le fibre di amianto, d'altro canto, assorbono i cancerogeni contenuti nel fumo di sigaretta e li liberano in alte concentrazioni all'interno delle cellule. In tal senso bisogna considerare che il signor era un fumatore da 15 a 30 sig/die e si deve ritenere che l'abitudine Pt_2
al fumo di sigaretta dello stesso si sia protratta anche dopo aver interrotto l'esposizione all'amianto, ma si deve sottolineare che la diagnosi al signor è stata fatta quando il tumore era in fase Pt_2
terminale (metastasi diffuse cerebrali e surrenaliche) e ciò induce a pensare, dato il tipo istologico, che le fasi iniziali della cancerogenesi sono molto antecedenti”.
Da ciò consegue la parziale fondatezza del quarto motivo di appello, con cui il ha dedotto Parte_1 che il fumo di sigaretta cui era dedito il D'AL dovesse essere considerata causa esclusiva o, quanto meno concausa, del manifestarsi della malattia oncologica che ebbe a determinarne il decesso.
Con il terzo motivo, il reitera l'eccezione del proprio difetto di legittimazione passiva, Parte_1
tenendo conto che i fatti di causa e la contrazione della malattia professionale da parte del Pt_2 risalgono ad un'epoca antecedente all'estensione alla stazione appaltante della responsabilità nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 626/1997.
Orbane, va preliminarmente osservato che sicuramente per un refuso, il ha indicato Parte_1 erroneamente l'anno di emanazione del D.Lgs. n. 626, che è il 1994 e non il 1997.
Il rapporto di lavoro fra e la , iniziato nell'anno 1979 è proseguito fino al Parte_2 CP_5
31.12.2000, sicchè per almeno sei anni si è svolto sotto la vigenza del citato D. Lgs. n. 626/1994.
Il Giudice di primo grado, peraltro, non si è limitato a legare anche al l'estensione della Parte_1
responsabilità ex art. 2087 c.c. sulla sola base della previsione dei commi 2 e 3 della citata norma, ma ha anche tenuto conto dell'assunzione della funzione di garante, nonché dell'ingerenza della esecuzione dei lavori appaltati, quale desumibile dalla prova per testi. In particolare, il teste , oltre a confermare l'intero capitolo P)1 del ricorso Tes_1
introduttivo ha affermato che “durante l'espletamento dei lavori a bordo dei mezzi militari vi era sempre un preposto della Marina Militare”. La circostanza trova conferma nella deposizione di
“a bordo delle navi vi era sempre un preposto della Marina Militare che Testimone_2 sorvegliava e dirigeva i lavori”.
Si aggiunga che, come ben rilevato dal Tribunale di prime cure, l'attività lavorativa del si Pt_2 svolgeva in ambienti di lavoro (che fossero l'Arsenale o le navi o ancora i sommergibili militari) di esclusiva pertinenza del committente . Parte_1
Sul punto appare opportuno il richiamo di Cass. civ., Sez. III, 28.9.2018 n. 23442 secondo cui
“...D'altra parte, secondo più recenti decisioni in tema di appalti pubblici - per quanto in affermata continuità con gli esposti principi tradizionali - gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della pubblica amministrazione nella esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l'ente committente (in proposito si vedano, tra le altre, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13266 del 05/10/2000, Rv. 540762 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4591 del
22/02/2008, Rv. 601941 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 10588 del 23/04/2008, Rv. 603248 - 01; Sez. 6-3,
Ordinanza n. 1263 del 27/01/2012, Rv. 620509 - 01). Ai suddetti orientamenti va certamente data continuità. Risultano peraltro necessarie alcune precisazioni, per coordinare gli esiti applicativi degli stessi, non sempre consonanti. Ritiene infatti la Corte che vadano chiaramente distinte due diverse questioni: a) quella dell'eventuale concorso del committente nell'attività svolta dall'appaltatore, la quale in astratto abbia causato danni a terzi e sia quindi fonte di generica responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.; b) quella della responsabilità per i danni causati ai terzi direttamente dalla cosa oggetto dell'appalto, per la quale viene in rilievo la speciale ipotesi di imputazione di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c.. 2.2.1 La responsabilità dell'appaltatore per i danni causati a terzi dall'attività svolta da quest'ultimo può essere affermata esclusivamente ai sensi dell'art. 2043 c.c. (laddove non ricorrano i presupposti di applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 2050 c.c.): per questa tipologia di danni la concorrente responsabilità del committente potrebbe in teoria affermarsi ai sensi dell'art. 2049 c.c., ma essa è di regola esclusa (secondo un indirizzo del tutto consolidato, al quale va senz'altro data continuità) dal carattere autonomo dell'attività svolta dall'appaltatore stesso (salvi i casi di ingerenza totale del committente in tale attività, o comunque la violazione di specifici obblighi di vigilanza, che peraltro spetta al danneggiato dimostrare, ma che nel caso di specie risultano esclusi in base ad incensurabili accertamenti di fatto svolti sul punto dalla corte di appello, che ha ritenuto non provata la riconducibilità del danno ad un difetto di vigilanza da parte dell'ente appaltante).
2.2.2 Invece, per i danni causati direttamente dalla cosa oggetto dell'appalto (anche laddove essa sia stata modificata dall'appaltatore e proprio alle modifiche sia riconducibile il danno) viene in rilievo l'applicazione dell'art. 2051 c.c.. La questione della responsabilità del committente (che sia possessore o proprietario, o comunque abbia la disponibilità della cosa oggetto dei lavori commissionati con l'appalto) va pertanto diversamente impostata. Dei danni causati da cose risponde infatti di regola il proprietario o il possessore (o chi comunque si trovi nella materiale disponibilità di esse), in virtù del rapporto di custodia, salva la prova (a suo carico) del caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Orbene, il committente, che ne sia proprietario o possessore, resta certamente nel possesso, ed anche nella giuridica detenzione, del bene oggetto dell'appalto (di cui abbia comunque la disponibilità materiale, tanto da poterlo consegnare all'appaltatore per l'esecuzione dell'appalto), e ne può disporre, sia giuridicamente che materialmente, conservando sempre il potere di impartire direttive all'appaltatore in merito alle opere da eseguire ed alle modificazioni da apportare allo stesso.
L'autonomia di quest'ultimo nello svolgimento della sua attività - che costituisce la ragione per cui in taluni casi è stata esclusa la posizione di custode da parte del committente - in realtà riguarda l'attività da porre in essere per l'esecuzione dell'appalto, non la disponibilità e/o la custodia della cosa oggetto dei lavori. Il committente, anche durante lo svolgimento dell'appalto, può infatti sempre disporre della cosa e l'appaltatore non acquista alcun diritto su di essa. In realtà, il committente, che era e resta custode della cosa, esercita tale custodia (che implica, ovviamente, anche l'onere di provvedere alla sua manutenzione, così come il diritto di operare modificazioni alla stessa, purchè senza danno per i terzi) anche attraverso l'affidamento di lavori in appalto che la riguardino: ne consegue che l'appalto non esclude affatto la custodia, ma è, al contrario, un modo di esercizio di quest'ultima. Inoltre, si deve considerare che la ratio che sta alla base dello speciale regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. consiste nella tutela dei diritti del soggetto danneggiato, posta oggettivamente a carico del custode della cosa che ha arrecato il danno, con la sola salvezza del fortuito, in coerenza con i valori di solidarietà di cui agli artt. 2 e 41 Cost., secondo le coordinate generali dell'interpretazione costituzionalmente orientata del sistema della responsabilità civile. Non si può pertanto consentire, di regola, al custode di liberarsi della sua posizione di "garanzia" semplicemente trasferendo contrattualmente tale posizione in capo ad un terzo, senza alcun limite
(se non quello, del tutto generico, della cd. culpa in eligendo), e ciò specie se si tratti del proprietario di un immobile che trasferisca tale posizione di garanzia ad un terzo che non ne è proprietario e non offra la stessa solvibilità. Ammettendo una siffatta possibilità, si finirebbe per eludere l'effettiva funzione della disciplina della responsabilità per i danni causati dalle cose, come delineata dall'art. 2051 c.c., disciplina che consente l'esonero del custode dalla responsabilità per i danni causati dalla cosa solo laddove egli provi il caso fortuito. Con la semplice stipula di un contratto di appalto si verrebbe invece a configurare nella sostanza una ulteriore causa di esonero dalla indicata responsabilità oggettiva, molto meno rigorosa dell'unica ipotesi espressamente prevista dalla legge
(e cioè il caso fortuito), così elidendo artificiosamente il rigore della regola normativa. Escludere automaticamente la custodia del bene consegnato all'appaltatore da parte del proprietario o possessore committente costituirebbe d'altra parte una petizione di principio o comunque sarebbe una conclusione fondata su un argomento non pertinente (e cioè l'autonomia dell'appaltatore, autonomia che riguarda la sua attività di esecuzione dei lavori, non la custodia del bene oggetto dell'appalto). Si consideri che neanche in caso di locazione (contratto che pure attribuisce al conduttore la detenzione dell'immobile locato, e quindi poteri di disponibilità materiale sullo stesso maggiori di quelli che spettano all'appaltatore) si ritiene che il locatore cessi di essere custode del bene locato (almeno per le strutture murarie e per gli impianti fissi dell'immobile: cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 4737 del 30/03/2001, Rv. 545368 01; Sez. 2, Sentenza n. 13881 del 09/06/2010, Rv.
613244 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16422 del 27/07/2011, Rv. 619571 01; Sez. 3, Sentenza n. 21788 del
27/10/2015, Rv. 637554 01; Sez. 3, Sentenza n. 11815 del 09/06/2016, Rv. 640516 01) Anche sotto questo profilo, si deve concludere che l'appalto di lavori aventi ad oggetto una cosa non fa di per sè venir meno a carico del committente l'obbligo di custodia sulla stessa e l'obbligo di esercitare il controllo su di essa, sia pure compatibilmente con l'esistenza del contratto di appalto, in modo da impedire che essa produca danni a terzi. Le vicende che riguardano l'utilizzazione della cosa, ed anche l'affidamento ad un appaltatore dell'attività di manutenzione e/o di esecuzione di opere di modifica sulla stessa, rientrano sempre (come è ovvio) nell'esercizio dei poteri del custode su di essa,
e quindi ne possono escludere la responsabilità esclusivamente laddove ricorrano le rigorose condizioni richieste dall'art. 2051 c.c., e cioè sia provato il caso fortuito. Naturalmente ciò non significa che il committente non potrà mai essere esonerato dalla responsabilità per i danni arrecati a terzi dalla cosa in seguito alle modifiche da questa apportate dall'attività svolta dall'appaltatore, ma esclusivamente che sarà lui a dover dimostrare che l'attività dell'appaltatore sia di fatto qualificabile come caso fortuito (in particolare sia riconducibile al fatto del terzo rientrante nel fortuito, cioè non prevedibile e/o non evitabile), senza potersi limitare ad allegare genericamente che la cosa era stata a quello affidata per l'esecuzione dell'appalto. Va ribadito che qui non si ha riguardo ai danni causati dall'attività dell'appaltatore, ma solo a quelli derivanti direttamente dalla cosa, e cioè dall'immobile, eventualmente come modificato dall'appaltatore a seguito dell'esecuzione dei lavori ad esso affidati. In siffatta ipotesi, il committente, per essere esonerato dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., dovrà fornire la prova liberatoria richiesta dalla suddetta norma, e cioè quella del caso fortuito. Tale prova potrà consistere anche nella dimostrazione che il danno è causalmente riconducibile esclusivamente al fatto dell'appaltatore, il quale abbia eseguito i lavori ad esso affidati in modo non conforme al contratto ed alle norme, anche tecniche, disciplinanti la sua esecuzione, ma sarà comunque il committente a dover dimostrare che la condotta difforme dalle regole di diligenza nello svolgimento dell'attività oggetto di appalto posta in essere dall'appaltatore non era ragionevolmente prevedibile ed evitabile (nonostante le adeguate misure di cautela e sicurezza in proposito poste in essere dal committente stesso, anche con riguardo alla scelta dell'appaltatore, all'imposizione allo stesso dell'adozione di condotte di cautela per i terzi, ed al controllo sulla attività da esso svolta, nei limiti di quanto è ragionevolmente esigibile), al punto che ad essa possa attribuirsi efficienza causale esclusiva nella verificazione dell'evento dannoso (il tutto in coerenza con i principi di recente ribaditi da questa stessa Corte in tema di responsabilità da cose in custodia e in particolare di caso fortuito costituito dalla condotta di terzi e/o dello stesso danneggiato: cfr., di recente: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1257 del 19/01/2018, Rv. 647356 - 01; Sez.
3, Ordinanze nn. 2477, 2480, 2481, 2482 del 01/02/2018). Nell'ipotesi in cui terzi subiscano danni direttamente da una cosa di proprietà o in possesso (o nella custodia) di un determinato soggetto, interessata da un contratto di appalto, non può quindi ritenersi il danneggiato onerato di dover dimostrare - per ottenere il risarcimento dal proprietario o possessore - che questi avesse scelto un appaltatore inadeguato ovvero che avesse impartito specifiche direttive sull'esecuzione dell'appalto o che comunque disponesse di un potere di controllo assoluto sull'attività dell'appaltatore; al contrario, sarà il committente - per esonerarsi dalla propria responsabilità di custode della cosa, ai sensi dell'art. 2051 c.c. - a dover dimostrare di avere scelto un appaltatore adeguato, di avergli fornito adeguate direttive e di avere esercitato i suoi poteri di controllo e vigilanza sull'attività dello stesso con la necessaria diligenza, di modo che il danno possa ritenersi causato da una condotta dell'appaltatore non prevedibile e/o evitabile (e quindi in sostanza riconducibile all'ipotesi del caso fortuito costituito dalla condotta del terzo). La indicata ricostruzione, oltre ad essere conforme ai principi costantemente affermati da questa Corte in tema di responsabilità da cose in custodia, costituisce altresì un equo punto di equilibrio nel bilanciamento tra la necessità di un'adeguata tutela del terzo che subisca danni derivanti da una cosa e quella del proprietario o possessore della cosa stessa, che abbia appaltato lavori aventi ad oggetto la suddetta cosa, laddove si consideri che il proprietario o possessore è il soggetto in genere più agevolmente identificabile dal danneggiato e più solvibile e che egli potrà comunque eventualmente rivalersi sull'appaltatore da lui stesso scelto.
L'assetto del regime di responsabilità appena delineato risulta altresì coerente con i già richiamati valori di solidarietà di cui agli artt. 2 e 41 Cost., e quindi in linea con le coordinate generali del sistema della responsabilità civile, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dello stesso”. Alla stregua dei principi che precedono, dai quali questa Corte non ha ragione di doversi discostare,
è indubbio – anche per quanto si dirà di seguito rispetto agli esiti della c.t.u. – che la patologia riscontrata sul che lo ha poi condotto al decesso, sia riferibile al contatto con l'amianto e cioè Pt_2
a una componente della “cosa” oggetto dell'appalto (costituita dalle navi, dai sommergibili, oggetto delle attività di decoibentazione e di manuntenzione, o all'intera area dell'Arsenale su cui insistevano i beni, anch'essi di proprietà del ). Parte_1
Dal che deriva l'ulteriore conseguenza che il appellato, per andare esente da responsabilità, Parte_1
secondo quanto affermato dalla S.C. nella richiamata sentenza, avrebbe dovuto dimostrare “di avere scelto un appaltatore adeguato, di avergli fornito adeguate direttive e di avere esercitato i suoi poteri di controllo e vigilanza sull'attività dello stesso con la necessaria diligenza, di modo che il danno possa ritenersi causato da una condotta dell'appaltatore non prevedibile e/o evitabile (e quindi in sostanza riconducibile all'ipotesi del caso fortuito costituito dalla condotta del terzo)”.
Alla luce delle risultanze istruttorie, può affermarsi che il non abbia fornito prova Parte_1
sufficiente ed adeguata in relazione alle condotte innanzi riassunte.
Occorre, infine, occuparsi della quantificazione del danno, in relazione alla quale si registra oltre che la contestazione del (sesto motivo di appello) anche quella degli eredi del D , che anno Parte_1 Pt_2
formulato apposito motivo di appello incidentale.
La Corte ritiene che la motivazione che presidia la quantificazione del danno in € 80.189,00 sia totalmente condivisibile e conforme oltre che ai criteri giurisprudenziali applicabili alla fattispecie in tema di danno biologico temporaneo e di danno morale terminale e catastrofale– opportunamente richiamati in motivazione - anche alle tabelle del Tribunale di Milano che fungono da bussola orientativa per la liquidazione equitativa di tale ultima voce di danno.
Sicchè, la quantificazione in € 148,50 al giorno per i 274 giorni di inabilità temporanea assoluta e di
€ 500,00 al giorno per gli ultimi 79 giorni di vita del allorché si è manifestata la sofferenza Pt_2 psichica determinata dalla coscienza della gravità ed irreversibilità della malattia e dell'approssimarsi della fine dell'esistenza in vita, deve essere integralmente confermati.
In conclusione, in accoglimento dell'appello incidentale, tenuto conto della concausa della malattia oncologica, costituita dal tabagismo del D'AL, il danno risarcibile deve essere ridotto al 50% dell'importo riconosciuto in primo grado.
Le spese legali, in considerazione dell'accoglimento soltanto parziale della domanda, possono essere compensate fra le parti per un terzo, restando a carico del i residui due terzi, Parte_1
liquidati come in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM
n. 55/2014. Delle stesse va disposta la distrazione all'Avv. Massimo Urselli, dichiaratosi antistatario. Deve infine darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti incidentali, ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dal comma 1 bis dell'art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 22.9.2021 dal
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, nei confronti di , Parte_1 Controparte_6
, e , nonché sull'appello Controparte_2 CP_3 Controparte_4
incidentale da questi ultimi proposto con memoria di costituzione e risposta depositata il 25.8.2023, avverso la sentenza del 22.6.2021 N. 1624 del Tribunale di Taranto così provvede:
ACCOGLIE parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna il al pagamento in favore degli appellati principali della somma di € 40.094,50, Parte_1
oltre gli interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti.
RIGETTA l'appello incidentale.
Compensa fra le parti per 1/3 le spese del doppio grado di giudizio;
condanna il Parte_1
al pagamento in favore di parte appellata principale dei due residui terzi, liquidati ex DM n. 55/20214
e succ. modd., in € 4.000,00 per il primo grado ed in € 6.300,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Massimo Urselli.
Pone definitivamente a carico del il pagamento delle spese di CTU liquidate Parte_1
come da separato provvedimento.
Ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dal comma 1 bis dell'art. 13.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 9.7.2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Consigliere avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “A bordo delle navi militari tutte le direttive al ricorrente venivano impartite dai preposti della Marina Militare”.
N. 1624 del 22.6.2021
Oggetto: responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. - – risarcimento danni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliare relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di pubblico impiego, in grado d'appello, iscritta al n. 902/2021 del Ruolo
Generale A.C. Appelli, promossa da
, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Parte_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici della medesima in Lecce
APPELLANTE PRINCIPALE – APPELLATO INCIDENTALE
contro
, , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
, rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'Avv. Massimo Urselli e presso il CP_4
medesimo elettivamente domiciliato
APPELLATO PRINCIPALE - APPELLANTE INCIDENTALE
Nonché contro in persona del Curatore Fallimentare Avv. Mauro Controparte_5
Manzo Margiotta
APPELLATA CONTUMACE
All'udienza del 9.7.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.11.2019, – al cui decesso, intervenuto in corso di causa, Parte_2 subentravano in giudizio quali eredi la moglie e i figli , Controparte_6 Controparte_4 CP_3
e – premesso di avere lavorato alle dipendenze della ,
[...] Controparte_2 Controparte_7 poi quale carpentiere in ferro, nell'Arsenale della Marina Militare di Taranto dall'1.6.1979 CP_5
al 31.12.2000, contraendo una neoplasia polmonare a causa della prolungata esposizione agli agenti patogeni presenti nell'ambiente lavorativo e della mancata adozione di cautele da parte del datore di lavoro e del committente , conveniva in giudizio innanzi al Giudice del Lavoro Parte_1
presso il Tribunale di Taranto la il , chiedendone la condanna in solido al risarcimento CP_5 Parte_1
dei danni non patrimoniali in misura di euro 200.000,00.
Costituendosi in giudizio, il della difesa chiedeva dichiararsi nulla o rigettarsi la domanda Parte_1
e in via gradata ridursi il quantum debeatur, mentre la rimaneva contumace. CP_5
La causa, istruita con prove orali e CTU, veniva decisa dal Tribunale di Taranto con sentenza n. 1624 del 22.6.2021, con la quale veniva accolta la domanda con la condanna del al Parte_1
pagamento in favore dei ricorrenti della somma di €. 80.189,00, oltre che delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza, con ricorso depositato il 22.9.2021, il ha Parte_1
proposto appello.
L'appello è affidato a sei motivi.
Con il primo motivo, il eccepisce la nullità della sentenza, in quanto emessa a Parte_1
contraddittorio non integro.
Sul punto, la difesa erariale, preso atto che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato depositato in cancelleria il giorno 21/11/2019 ed è stato passato per la notifica all'Ufficiale giudiziario il 11.12.2019, per poi essere notificato il 13.12.2019, sostiene che il D'AL era dipendente della ditta che non appare essere stata citata in giudizio dall'attore in primo grado, e non CP_5 Controparte_7
della regolarmente citata e rimasta contumace. CP_8
Il che avrebbe determinato una violazione del contraddittorio, con conseguente nullità della sentenza.
Con il secondo motivo, intitolato erronea ricostruzione del fatto, travisamento dei fatti e delle prove, il , entrando nel merito, contesta la decisione di primo grado, per averlo ritenuto Parte_1 responsabile, evidenziando che il D'AL operò prevalentemente su navi e sommergibili, con esposizione significativa ad amianto.
Invero, secondo l'appellante il de cuius al 1993 in poi fu stabilmente adibito a mansioni a terra;
prima del 1979 lavorò per altri committenti, con attività non necessariamente collegate all'arsenale. Inoltre, mancherebbe prova univoca della presenza effettiva di amianto libero e non confinato nei luoghi in cui egli operava.
Parimenti, non è dimostrato che abbia effettivamente inalato fibre aerodisperse in quantità tali da integrare una esposizione qualificata.
Conseguentemente, il giudice di prime cure avrebbe ricostruito i fatti in maniera congetturale, basandosi più su presunzioni che su prove concrete.
Con il terzo motivo, il deduce il proprio difetto di legittimazione passiva del e Parte_1 Parte_1
inesistenza di una posizione di garanzia del committente.
Premesso che il rapporto di lavoro intercorse con (ditta individuale prima, s.r.l. poi) e non con CP_5 il , l'appellante evidenzia che la normativa che ha introdotto un obbligo di cooperazione e Parte_1
coordinamento in capo al committente (art. 7 d.lgs. 626/1994, comma 3-bis, e poi art. 26 d.lgs.
81/2008) è successiva al periodo in cui il lavoratore prestò attività (1979–2000), e quindi non applicabile ratione temporis.
In ogni caso, i contratti d'appalto stipulati dall'Amministrazione prevedevano l'obbligo per l'appaltatore di nominare un Direttore Tecnico responsabile della sicurezza e della corretta esecuzione dei lavori, con clausola risolutiva espressa in caso di inadempimento.
Inoltre, non è mai stata dimostrata alcuna ingerenza diretta del Ministero nella gestione concreta della sicurezza sul lavoro: l'appaltatore non era un semplice nudus minister.
Ne deriva, secondo l'appellante, il difetto in radice della sua legittimazione passiva.
Con il quarto motivo viene contestata la consulenza tecnica d'ufficio e la sussistenza del nesso causale.
Dal punto di vista processuale viene eccepito che il CTU ha utilizzato documentazione prodotta tardivamente dalla parte attrice in data 18 gennaio 2021, dopo la sostituzione del primo consulente e prima del giuramento del nuovo, senza autorizzazione del giudice e senza rispetto delle preclusioni ex art. 414 c.p.c.. Tale documentazione avrebbe dovuto essere dichiarata inutilizzabile.
Sul piano sostanziale: la relazione appare superficiale, non considera adeguatamente che l'adenocarcinoma polmonare del D'AL è compatibile, con maggiore probabilità, con la sua lunga e significativa abitudine tabagica e che le più autorevoli fonti epidemiologiche riconoscono il fumo di sigaretta come causa di gran lunga prevalente del carcinoma polmonare. Da ciò discende, secondo il , la mancanza di prova, secondo il criterio del “più probabile Parte_1 che non”, del nesso causale tra esposizione ad amianto e malattia.
Con il quinto motivo, l'appellante deduce, in via subordinata l'erroneità nell'esclusione della corresponsabilità del datore di lavoro appaltatore
Secondo il Ministero, pur volendo ritenere che lo stesso avesse un ruolo di garanzia, non si può escludere la responsabilità del datore di lavoro , titolare diretto degli obblighi di sicurezza. CP_5
A tal proposito, si richiama anche l'atto di conferimento del 27 dicembre 2005, con cui la ditta individuale è confluita in CP_5
Conseguentemente, l'eventuale condanna non può che essere pronunciata in solido anche nei confronti dell'appaltatore.
Con il sesto e ultimo motivo, l'appellante deduce l'eccessiva quantificazione del danno, perché sproporzionata, non essendo stati adeguatamente applicati i criteri di riduzione derivanti dalla natura della malattia e dalla durata della sopravvivenza, e dalla presenza di concausa autonoma e preponderante. Viene, quindi richiesta una rideterminazione del quantum in misura più equa e conforme ai parametri tabellari.
In conclusione, l'appellante chiede in via principale la riforma integrale della sentenza, con il rigetto della domanda nei confronti del per difetto di legittimazione e insussistenza del nesso Parte_1
causale. In via subordinata, l'estensione della condanna anche al datore di lavoro appaltatore e la riduzione del quantum liquidato a titolo di risarcimento.
Con memoria depositata il 25.8.2023, si costituivano , Controparte_6 Controparte_4 CP_3
e , che deducevano l'infondatezza dell'appello principale di cui
[...] Controparte_2
chiedevano il rigetto.
Formulavano appello incidentale, lamentando l'erroneità della quantificazione del danno, per essere la stessa inferiore rispetto alle previsioni di cui alle tabelle del Tribunale di Milano.
Con ordinanza del 22.5.2024 la Corte disponeva la notifica degli appelli alla Curatela fallimentare della che tuttavia rimaneva contumace. CP_5
La causa è stata istruita con rinnovazione della CTU, affidata al Dott. , cui ha fatto Persona_1
seguito anche un supplemento di indagine.
All'odierna udienza, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello è infondato, per due ordini di ragione.
Innanzitutto, allorché, come nel caso di specie, è in discussione una responsabilità solidale, tale dovendo ritenersi quella ex art. 2087 c.c. fra datore di lavoro e terzo appaltante, trattandosi di cause scindibili, non si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario, sicchè la sentenza che riconosce la responsabilità del e prevede la sua condanna al risarcimento del danno non può considerarsi Parte_1
nulla.
Invero: “l'obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati, sicché, se uno solo di essi propone impugnazione (o questa sia formulata nei confronti di uno soltanto), il giudizio può proseguire senza dover integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, non ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 331 c.p.c.
(Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 12/02/2016, n. 2854).
Qualora il Ministero avesse ritenuto necessario accertare la (cor)responsabilità del datore di lavoro, ai fini del riparto (interno) di responsabilità in previsione di una successiva rivalsa, sarebbe stato suo onere estendere il giudizio alla ditta individuale IMET.
Passando, peraltro, al secondo ordine di ragioni, le asserzioni del , quali contenute nel primo Parte_1
motivo di appello, sono sostanzialmente contraddette dallo stesso ente appellante nel quinto motivo, in cui ancora una volta reclamandosi una decisione che verifichi e quantifichi la responsabilità del datore di lavoro, si deduce che, con atto di conferimento del 27 dicembre 2005, la ditta individuale
è confluita nella CP_5 CP_5
Ne consegue che la ditta individuale IMET, alla data di instaurazione del giudizio di primo grado, non esisteva più, in quanto già inglobata dalla regolarmente convenuta in giudizio. CP_5
Nel corso del giudizio di primo grado, poi, si è accertato che la è stata dichiarata fallita CP_5
con sentenza del 19.4.2023 del Tribunale di Taranto, tanto che la Corte, con ordinanza del 22.5.2024, ha disposto la notifica degli atti di appello, principale e incidentale, al Curatore fallimentare, che, tuttavia, non si è costituito in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Stante la vis attractiva ex art. 24 L.Fall. (vigente all'epoca dei fatti) della competenza del Tribunale fallimentare, le domande come quella in oggetto inerenti crediti da far valere nei confronti della
Curatela Fallimentare – sia pur in via indiretta, previo accertamento della responsabilità del datore di lavoro - diventano improseguibili dopo la dichiarazione di fallimento e devono essere eventualmente formulate in sede di ammissione al passivo fallimentare (Cass. civ., Sez. I, Ord., 8/7/2025, n. 18569).
Trattasi, peraltro, di una questione pacificamente rilevabile di ufficio a tutela della par condicio creditorum (cfr.ex multis: Corte d'Appello Bologna, Sez. III, Sent., 14/02/2017, n. 402).
Sicchè, la domanda proposta contro la deve essere dichiara improcedibile. CP_5
Passando al merito dell'impugnazione, il secondo motivo non è fondato.
Con lo stesso, si contesta il fatto che , stante la sua storia lavorativa quale descritta Parte_2 nell'atto di appello, sia stato effettivamente a contatto di fibre di amianto e che quindi la sua patologia possa essere ricondotta causalmente all'attività lavorativa e non piuttosto alla sua accertata condizione di tabagista. Il motivo va esaminato unitamente al quarto motivo in cui l'appellante nel contestare le risultanze della CTU di primo grado, torna a sostenere la mancanza di prova del nesso causale.
I due motivi non appaiono convincenti alla luce delle risultanze documentali e dei risultati dell'attività istruttoria orale, che poi hanno anche trovato conferma nella CTU espletata.
Come approfonditamente e con notevole capacità di sintesi scrive il CTU, dall'esame degli atti prodotti dalle parti, emerge che <nei vari contratti (di lavoro: n.d.a.) non viene mai fatto riferimento alla presenza di amianto;
comunque, si deve sottolineare in tutela della salute dei lavoratori che: • dal 1980 al 1991 è presente tutti i il seguente articolo: “la ditta obbliga a dimostrare ogni tempo che adempie gli obblighi legge e contratto relativi lavoro ed lavoratori. per assicurare l'osservanza degli accordi salariali riguardanti: a) le assicurazioni sociali derivanti da leggi (invalidità vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni, malattie, ecc.): b) quei rapporti materia lavoro, trovano la loro origine prevedono, favore del lavoratore, diritti patrimoniali aventi base pagamento contributi parte datori (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, gescal, ecc.)”. 1992 2000, pur facendo esplicito all'amianto, riportano
“(Direttore Tecnico): I datori di lavoro, i Dirigenti ed i preposti che esercitano dirigono e sovraintendono alle attività necessarie per la realizzazione dell'impresa di cui al precedente art. 1 devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, attuare le incombenze previste all'art. 4 del DPR 27/4/1955 n. 547 ed ai sensi del DPR 303/56 e DPR 277/91; devono predisporre un particolareggiato piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori, nel cui rispetto è responsabile, nei confronti delle competenti autorità ispettive, il Direttore tecnico incaricato”>>.
Dalla prova testimoniale emerge che, come riferisce il teste , collega Testimone_1 del D'AL per circa 20 anni, che svolgeva mansione di carpentiere in ferro all'interno delle navi militari e dei sommergibili “il de cuius durante la fase di smantellamento degli apparati rivestiti di amianto era esposto alle polveri di amianto che si sollevavano nell'ambiente di lavoro… Preciso che sia nei sommergibili che nelle navi gli ambienti erano molto angusti. Nell'ambiente di lavoro non vi erano impianti di aspirazione o captazione di polveri… Il de cuius era anche esposto a fumi di saldatura o molatura. Quali strumenti di protezione ci dotavano di semplici mascherine in carta”.
Sostanzialmente di analogo tenore sono le dichiarazioni del teste il quale Testimone_2
dopo aver premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della di dal CP_5 CP_7
1982 al 2004 presso l'Arsenale Militare a bordo dei sommergibili e anche presso l'officina dello stesso Arsenale, ha affermato: “sono stato collega del de cuius il quale svolgeva Parte_2 mansioni di carpentiere in ferro a bordo delle navi Militari e dei sommergibili… Il de cuius durante la fase di smantellamento dei manufatti rivestiti di amianto era costretto ad inalare le sottili polveri di tale materiale. Nell'ambiente di lavoro non vi erano impianti di aspirazione di polveri. Il de cuius era anche esposto ai fumi di saldatura sia quella elettrica che quella a cannello. Gli ambienti di lavoro ove operava il de cuius erano molto angusti. Il de cuius era anche a contatto con le operazioni di coibentazione e decoibentazione degli apparati rivestiti in amianto… Quali strumenti di protezione avevamo delle semplici mascherine in carta”.
Orbene, dagli esiti della prova orale emerge con sufficiente chiarezza che effettivamente il Pt_2
per le mansioni svolte, venne in contatto durante la propria vita lavorativa alle dipendenze della ditta presso l'Arsenale di Taranto e/o su navi o sommergibili della Marina Militare dalla stessa ditta CP_5
manutenute, con le fibre di amianto.
Sul punto, il CTU chiarisce: “Il problema amianto nella Marina Militare e, quindi, nell'Arsenale
Militare di Taranto nasce dal fatto che materiali contenenti il minerale hanno trovato nel tempo largo impiego a bordo delle unità navali, nelle strutture di terra e nei dispositivi di protezione del personale, date le sue elevate caratteristiche tecnologiche di coibente termico ed acustico. Nelle navi l'amianto veniva usato per la protezione dal calore, per l'insonorizzazione e l'isolamento: tele, fibre e imbottiture di amianto usate su tubature, per guarnizioni, cavi elettrici, condotte di scarico, motori e pannelli utilizzati come paratie tagliafiamma. Esposti all'amianto sono state le più disparate categorie di lavoratori e lavoratrici: motoristi, elettricisti, elettromeccanici, aggiustatori, congegnatori, saldatori, ma più in generale tutti coloro che si sono occupati di manutenzione navale, riparazione e pulizia, aggiustatori meccanici e montatori di circuiti oleodinamici (ferodi nelle parti di asservimenti). Inoltre, l'uso di amianto non è stato solo nella costruzione navale e nei macchinari ma ha anche interessato coperture, condotte, serbatoi, pavimenti. Si deve, inoltre, rammentare che nell'ambito del dibattito del Convegno di Taranto del 21 giugno 2018 è emersa la grave situazione degli esposti e vittime dell'amianto tra marinai e personale civile della Marina Militare. In riferimento all'esposizione del signor , nella documentazione in atti, si deve precisare che: - Pt_2 dall'esame dei contratti, presenti in atti, stipulati dal 1980 al 2000 si evince che le attività svolte dalla ditta di , sia a bordo di navi e sommergibili che nelle strutture di Bacino, CP_5 CP_7
comportavano un potenziale rischio da esposizione a fibre di amianto: realizzazione di basamenti per il sostegno dei motori e degli alternatori, nonché alla esecuzione di interventi di manutenzione e ripristino su rivestimenti in amianto di macchinari, tubazioni, caldaie e turbine e smantellamento degli apparati rivestiti in amianto. Nei suddetti contratti sino al 1991 non veniva menzionato il rischio lavorativo di esposizione ad amianto, ma solo dal 1992, pur senza esplicitare il rischio amianto, veniva richiamato il rispetto dell'art. 4 del DPR 27/4/1955 n. 547, del DPR 303/56 e del D. Lgs.
277/91, ma non venivano richiesti alla ditta i requisiti e le specifiche competenze di cui alla CP_5
Legge 257/92 e all'art. 10 del DPR 08/8/1994. Nella dichiarazione della ditta del 15/9/1998 vi è solo un generico riferimento all'assicurazione obbligatoria: “Per lo stesso dipendente è stato corrisposto il premio supplementare asbestosi dal 16/6/79 al 31/12/86…”, tale adempimento era previsto già dalla normativa del 1965, ma non erano certo gli adempimenti, i requisiti e le incombenze e le tutele previste dalla Legger 257 del 1992. Le due testimonianze dei colleghi di lavoro confermano l'attività svolta nei luoghi angusti delle navi e dei sommergibili e le operazioni di smantellamento degli apparati rivestiti d'amianto del de cuius senza idonei dispositivi di protezione individuale. Non vi è, in atti, documentazione attinente alla misurazione delle fibre aerodisperse di amianto durante le operazioni svolte dagli operai della ditta presso le unità navale e i sommergibili dopo il 1991, CP_5
ma nelle memorie di costituzione della parte appellata vengono citati gli interventi di bonifica, accertati dallo dell'Asl di Taranto il 31/01/2012, eseguiti presso i vari reparti dell'Arsenale Pt_3 di Militare di Taranto e nelle unità navali e nei sommergibili”.
Le valutazioni del CTU sono totalmente condivisibili, perché conformi agli esiti della prova testimoniale, alla corretta valutazione della documentazione e, più in generale, alle condizioni di lavoro nel periodo in contestazione presso l'Arsenale di Taranto e sulle unità navali della Marina.
Passando agli aspetti prettamente medico-legali, deve osservarsi che l'Ausiliare sulla base della documentazione in atti, ha accertato che <il signor era affetto da “adenocarcinoma parte_2 polmonare con metastasi diffuse cerebrali e surrenaliche”, patologia riconosciuta malattia professionale dall' di taranto a decorrere dal 06 11 2019 prestazione aggiuntiva carico cp_9
del Fondo Vittime Amianto (DM n. 30 del 12/01/11)>>.
Il CTU ha poi ritenuto che “non vi è alcun dubbio che il signor , nell'ambito delle sue Parte_2 mansioni svolte a bordo delle navi e dei sommergibili presso l'Arsenale Militare di Taranto, sia stato esposto alla inalazione di fibre di amianto cumulativa non certo bassa per un periodo di circa 20 anni, di cui 14 anni prevalentemente a bordo delle unità navali. Solo nel periodo 1993-2000 l'attività, del de cuius è stata svolta alternativamente presso le unità navali della e nell'officina CP_10 all'esterno dell'Arsenale. Comunque, in assenza di dati conseguiti con indagini mirate di igiene industriale, il giudizio sull'esposizione all'amianto, soprattutto nei periodi prima del 1992, deve essere formulato su criteri di ragionevole verosimiglianza sulla scorta di dati della letteratura scientifica, delle informazioni tecniche ricavabili da situazioni di lavoro con caratteristiche analoghe, nonché di ogni altra documentazione, conoscenza ed esperienza di natura più generale.
L'assenza, poi, di monitoraggio ambientale negli anni di esposizione del de cuius ha comportato di conseguenza la carenza delle misure di prevenzione e di corsi di formazione. Nel caso del signor , poi, l'efficacia oncogena ed il periodo di latenza tra inalazione delle fibre di amianto e Pt_2
manifestazione della malattia, in assenza o carenza di cautele (dispositivi di protezione individuale) per materiale contenente amianto e in condizioni di assoluta ignoranza della pericolosità dell'amianto e delle patologie asbesto-correlate, è comprovata anche dalla letteratura consolidata che valuta la successione dell'esposizione e la successione delle dosi assunte come caratteristiche del processo multistadio della cancerogenesi. L'esposizione all'amianto del signor ha Pt_2 rivestito senz'altro un ruolo determinante all'interno della fase di induzione e quindi le dosi di fibre inalate in quel periodo lavorativo sono state dotate di efficacia condizionante lo sviluppo del tumore”.
La Corte, tenuto conto dell'accuratezza dell'indagine svolta dal CTU, con richiamo appropriato della letteratura scientifica in materia ed un'analisi priva di vizi logici, ritiene di aderire alle valutazioni e conclusioni dell'elaborato peritale e ciò anche in relazione alla concausa individuata nella condizione di tabagista del de cuius.
Sul punto, il CTU afferma che “il tabagismo del signor ha potuto influire sullo Parte_2 sviluppo della malattia neoplastica come concausalità sinergica”.
Invitato dalla Corte a precisare in che misura il tabagismo ha concorso nel determinare l'insorgere della malattia, il CTU nel supplemento di perizia dopo aver confermato che “sussiste, con elevato grado di probabilità, il nesso causale tra l'esposizione occupazionale ad amianto del signor Pt_2
e l'insorgenza della neoplasia denunciata “Adenocarcinoma polmonare con metastasi
[...] diffuse cerebrali e surrenaliche”, che ha cagionato il decesso” ha affermato che “il tabagismo del signor ha potuto influire sullo sviluppo della malattia neoplastica come concausalità Parte_2 sinergica, che ha agito nella misura orientativa del 50%”.
Per arrivare a tali conclusioni, il CTU afferma: “In esposti ad amianto la scienza clinica ritiene che l'esposizione ed il fumo di sigarette agiscano in modo sinergico, così che le difficoltà legate all'accertamento della causalità individuale vengono sovente superate dalla giurisprudenza mediante il ricorso allo strumento logico dell'equivalenza delle concause. Orbene, si deve adattare il principio della equivalenza delle concause con l'effetto moltiplicativo di fumo di sigaretta ed amianto riconosciuto da consolidati orientamenti scientifici, che attribuiscono alla esposizione contemporanea al fumo di sigaretta ed all'amianto un aumento del rischio di neoplasia polmonare superiore alla somma delle singole esposizioni. A questo riguardo pare utile evidenziare che tra gli strumenti statistici, che si utilizzano per misurare l'associazione e il rapporto causa-effetto tra una certa malattia e l'esposizione a determinati fattori di rischio, i principali sono il rischio relativo e l'odds ratio che sono misure di tipo probabilistico e si basano sul concetto di probabilità condizionata. Bisogna tener presente che tali conclusioni sono il frutto di studi epidemiologici retrospettivi per cui è problematico trasferirle sul piano medico-legale non potendosi trarre da stime probabilistiche una percentuale di responsabilità da attribuire ai due agenti cancerogeni (fumo ed amianto) soprattutto in un caso particolare come quello del signor , di cui non si conosce Pt_2
dettagliatamente la relativa esposizione sia al rischio voluttuario che professionale. Da ciò scaturisce l'impossibilità di utilizzare i rapporti tra due probabilità condizionate – RR- come elementi di calcolo matematico in un determinato individuo della percentuale di responsabilità della malattia che lo ha colpito da attribuire a due fattori di rischio concorrenti (nel caso in esame fumo/ amianto), specialmente se si considera che il RR stimato può variare nei vari studi in base allo stato di esposizione ai vari rischi. Da considerare anche che, pur possedendo l'amianto ed il fumo di sigaretta autonoma efficacia causale a produrre la malattia, i due fattori lavorativo ed extralavorativo concorrono con effetto sinergico: il fumo riducendo la clearance muco ciliare aumenta la concentrazione delle fibre nelle piccole vie e facilita la penetrazione dele fibre in quanto altera la struttura della mucosa e le fibre di amianto, d'altro canto, assorbono i cancerogeni contenuti nel fumo di sigaretta e li liberano in alte concentrazioni all'interno delle cellule. In tal senso bisogna considerare che il signor era un fumatore da 15 a 30 sig/die e si deve ritenere che l'abitudine Pt_2
al fumo di sigaretta dello stesso si sia protratta anche dopo aver interrotto l'esposizione all'amianto, ma si deve sottolineare che la diagnosi al signor è stata fatta quando il tumore era in fase Pt_2
terminale (metastasi diffuse cerebrali e surrenaliche) e ciò induce a pensare, dato il tipo istologico, che le fasi iniziali della cancerogenesi sono molto antecedenti”.
Da ciò consegue la parziale fondatezza del quarto motivo di appello, con cui il ha dedotto Parte_1 che il fumo di sigaretta cui era dedito il D'AL dovesse essere considerata causa esclusiva o, quanto meno concausa, del manifestarsi della malattia oncologica che ebbe a determinarne il decesso.
Con il terzo motivo, il reitera l'eccezione del proprio difetto di legittimazione passiva, Parte_1
tenendo conto che i fatti di causa e la contrazione della malattia professionale da parte del Pt_2 risalgono ad un'epoca antecedente all'estensione alla stazione appaltante della responsabilità nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 626/1997.
Orbane, va preliminarmente osservato che sicuramente per un refuso, il ha indicato Parte_1 erroneamente l'anno di emanazione del D.Lgs. n. 626, che è il 1994 e non il 1997.
Il rapporto di lavoro fra e la , iniziato nell'anno 1979 è proseguito fino al Parte_2 CP_5
31.12.2000, sicchè per almeno sei anni si è svolto sotto la vigenza del citato D. Lgs. n. 626/1994.
Il Giudice di primo grado, peraltro, non si è limitato a legare anche al l'estensione della Parte_1
responsabilità ex art. 2087 c.c. sulla sola base della previsione dei commi 2 e 3 della citata norma, ma ha anche tenuto conto dell'assunzione della funzione di garante, nonché dell'ingerenza della esecuzione dei lavori appaltati, quale desumibile dalla prova per testi. In particolare, il teste , oltre a confermare l'intero capitolo P)1 del ricorso Tes_1
introduttivo ha affermato che “durante l'espletamento dei lavori a bordo dei mezzi militari vi era sempre un preposto della Marina Militare”. La circostanza trova conferma nella deposizione di
“a bordo delle navi vi era sempre un preposto della Marina Militare che Testimone_2 sorvegliava e dirigeva i lavori”.
Si aggiunga che, come ben rilevato dal Tribunale di prime cure, l'attività lavorativa del si Pt_2 svolgeva in ambienti di lavoro (che fossero l'Arsenale o le navi o ancora i sommergibili militari) di esclusiva pertinenza del committente . Parte_1
Sul punto appare opportuno il richiamo di Cass. civ., Sez. III, 28.9.2018 n. 23442 secondo cui
“...D'altra parte, secondo più recenti decisioni in tema di appalti pubblici - per quanto in affermata continuità con gli esposti principi tradizionali - gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della pubblica amministrazione nella esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l'ente committente (in proposito si vedano, tra le altre, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13266 del 05/10/2000, Rv. 540762 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4591 del
22/02/2008, Rv. 601941 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 10588 del 23/04/2008, Rv. 603248 - 01; Sez. 6-3,
Ordinanza n. 1263 del 27/01/2012, Rv. 620509 - 01). Ai suddetti orientamenti va certamente data continuità. Risultano peraltro necessarie alcune precisazioni, per coordinare gli esiti applicativi degli stessi, non sempre consonanti. Ritiene infatti la Corte che vadano chiaramente distinte due diverse questioni: a) quella dell'eventuale concorso del committente nell'attività svolta dall'appaltatore, la quale in astratto abbia causato danni a terzi e sia quindi fonte di generica responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.; b) quella della responsabilità per i danni causati ai terzi direttamente dalla cosa oggetto dell'appalto, per la quale viene in rilievo la speciale ipotesi di imputazione di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c.. 2.2.1 La responsabilità dell'appaltatore per i danni causati a terzi dall'attività svolta da quest'ultimo può essere affermata esclusivamente ai sensi dell'art. 2043 c.c. (laddove non ricorrano i presupposti di applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 2050 c.c.): per questa tipologia di danni la concorrente responsabilità del committente potrebbe in teoria affermarsi ai sensi dell'art. 2049 c.c., ma essa è di regola esclusa (secondo un indirizzo del tutto consolidato, al quale va senz'altro data continuità) dal carattere autonomo dell'attività svolta dall'appaltatore stesso (salvi i casi di ingerenza totale del committente in tale attività, o comunque la violazione di specifici obblighi di vigilanza, che peraltro spetta al danneggiato dimostrare, ma che nel caso di specie risultano esclusi in base ad incensurabili accertamenti di fatto svolti sul punto dalla corte di appello, che ha ritenuto non provata la riconducibilità del danno ad un difetto di vigilanza da parte dell'ente appaltante).
2.2.2 Invece, per i danni causati direttamente dalla cosa oggetto dell'appalto (anche laddove essa sia stata modificata dall'appaltatore e proprio alle modifiche sia riconducibile il danno) viene in rilievo l'applicazione dell'art. 2051 c.c.. La questione della responsabilità del committente (che sia possessore o proprietario, o comunque abbia la disponibilità della cosa oggetto dei lavori commissionati con l'appalto) va pertanto diversamente impostata. Dei danni causati da cose risponde infatti di regola il proprietario o il possessore (o chi comunque si trovi nella materiale disponibilità di esse), in virtù del rapporto di custodia, salva la prova (a suo carico) del caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Orbene, il committente, che ne sia proprietario o possessore, resta certamente nel possesso, ed anche nella giuridica detenzione, del bene oggetto dell'appalto (di cui abbia comunque la disponibilità materiale, tanto da poterlo consegnare all'appaltatore per l'esecuzione dell'appalto), e ne può disporre, sia giuridicamente che materialmente, conservando sempre il potere di impartire direttive all'appaltatore in merito alle opere da eseguire ed alle modificazioni da apportare allo stesso.
L'autonomia di quest'ultimo nello svolgimento della sua attività - che costituisce la ragione per cui in taluni casi è stata esclusa la posizione di custode da parte del committente - in realtà riguarda l'attività da porre in essere per l'esecuzione dell'appalto, non la disponibilità e/o la custodia della cosa oggetto dei lavori. Il committente, anche durante lo svolgimento dell'appalto, può infatti sempre disporre della cosa e l'appaltatore non acquista alcun diritto su di essa. In realtà, il committente, che era e resta custode della cosa, esercita tale custodia (che implica, ovviamente, anche l'onere di provvedere alla sua manutenzione, così come il diritto di operare modificazioni alla stessa, purchè senza danno per i terzi) anche attraverso l'affidamento di lavori in appalto che la riguardino: ne consegue che l'appalto non esclude affatto la custodia, ma è, al contrario, un modo di esercizio di quest'ultima. Inoltre, si deve considerare che la ratio che sta alla base dello speciale regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. consiste nella tutela dei diritti del soggetto danneggiato, posta oggettivamente a carico del custode della cosa che ha arrecato il danno, con la sola salvezza del fortuito, in coerenza con i valori di solidarietà di cui agli artt. 2 e 41 Cost., secondo le coordinate generali dell'interpretazione costituzionalmente orientata del sistema della responsabilità civile. Non si può pertanto consentire, di regola, al custode di liberarsi della sua posizione di "garanzia" semplicemente trasferendo contrattualmente tale posizione in capo ad un terzo, senza alcun limite
(se non quello, del tutto generico, della cd. culpa in eligendo), e ciò specie se si tratti del proprietario di un immobile che trasferisca tale posizione di garanzia ad un terzo che non ne è proprietario e non offra la stessa solvibilità. Ammettendo una siffatta possibilità, si finirebbe per eludere l'effettiva funzione della disciplina della responsabilità per i danni causati dalle cose, come delineata dall'art. 2051 c.c., disciplina che consente l'esonero del custode dalla responsabilità per i danni causati dalla cosa solo laddove egli provi il caso fortuito. Con la semplice stipula di un contratto di appalto si verrebbe invece a configurare nella sostanza una ulteriore causa di esonero dalla indicata responsabilità oggettiva, molto meno rigorosa dell'unica ipotesi espressamente prevista dalla legge
(e cioè il caso fortuito), così elidendo artificiosamente il rigore della regola normativa. Escludere automaticamente la custodia del bene consegnato all'appaltatore da parte del proprietario o possessore committente costituirebbe d'altra parte una petizione di principio o comunque sarebbe una conclusione fondata su un argomento non pertinente (e cioè l'autonomia dell'appaltatore, autonomia che riguarda la sua attività di esecuzione dei lavori, non la custodia del bene oggetto dell'appalto). Si consideri che neanche in caso di locazione (contratto che pure attribuisce al conduttore la detenzione dell'immobile locato, e quindi poteri di disponibilità materiale sullo stesso maggiori di quelli che spettano all'appaltatore) si ritiene che il locatore cessi di essere custode del bene locato (almeno per le strutture murarie e per gli impianti fissi dell'immobile: cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 4737 del 30/03/2001, Rv. 545368 01; Sez. 2, Sentenza n. 13881 del 09/06/2010, Rv.
613244 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16422 del 27/07/2011, Rv. 619571 01; Sez. 3, Sentenza n. 21788 del
27/10/2015, Rv. 637554 01; Sez. 3, Sentenza n. 11815 del 09/06/2016, Rv. 640516 01) Anche sotto questo profilo, si deve concludere che l'appalto di lavori aventi ad oggetto una cosa non fa di per sè venir meno a carico del committente l'obbligo di custodia sulla stessa e l'obbligo di esercitare il controllo su di essa, sia pure compatibilmente con l'esistenza del contratto di appalto, in modo da impedire che essa produca danni a terzi. Le vicende che riguardano l'utilizzazione della cosa, ed anche l'affidamento ad un appaltatore dell'attività di manutenzione e/o di esecuzione di opere di modifica sulla stessa, rientrano sempre (come è ovvio) nell'esercizio dei poteri del custode su di essa,
e quindi ne possono escludere la responsabilità esclusivamente laddove ricorrano le rigorose condizioni richieste dall'art. 2051 c.c., e cioè sia provato il caso fortuito. Naturalmente ciò non significa che il committente non potrà mai essere esonerato dalla responsabilità per i danni arrecati a terzi dalla cosa in seguito alle modifiche da questa apportate dall'attività svolta dall'appaltatore, ma esclusivamente che sarà lui a dover dimostrare che l'attività dell'appaltatore sia di fatto qualificabile come caso fortuito (in particolare sia riconducibile al fatto del terzo rientrante nel fortuito, cioè non prevedibile e/o non evitabile), senza potersi limitare ad allegare genericamente che la cosa era stata a quello affidata per l'esecuzione dell'appalto. Va ribadito che qui non si ha riguardo ai danni causati dall'attività dell'appaltatore, ma solo a quelli derivanti direttamente dalla cosa, e cioè dall'immobile, eventualmente come modificato dall'appaltatore a seguito dell'esecuzione dei lavori ad esso affidati. In siffatta ipotesi, il committente, per essere esonerato dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., dovrà fornire la prova liberatoria richiesta dalla suddetta norma, e cioè quella del caso fortuito. Tale prova potrà consistere anche nella dimostrazione che il danno è causalmente riconducibile esclusivamente al fatto dell'appaltatore, il quale abbia eseguito i lavori ad esso affidati in modo non conforme al contratto ed alle norme, anche tecniche, disciplinanti la sua esecuzione, ma sarà comunque il committente a dover dimostrare che la condotta difforme dalle regole di diligenza nello svolgimento dell'attività oggetto di appalto posta in essere dall'appaltatore non era ragionevolmente prevedibile ed evitabile (nonostante le adeguate misure di cautela e sicurezza in proposito poste in essere dal committente stesso, anche con riguardo alla scelta dell'appaltatore, all'imposizione allo stesso dell'adozione di condotte di cautela per i terzi, ed al controllo sulla attività da esso svolta, nei limiti di quanto è ragionevolmente esigibile), al punto che ad essa possa attribuirsi efficienza causale esclusiva nella verificazione dell'evento dannoso (il tutto in coerenza con i principi di recente ribaditi da questa stessa Corte in tema di responsabilità da cose in custodia e in particolare di caso fortuito costituito dalla condotta di terzi e/o dello stesso danneggiato: cfr., di recente: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1257 del 19/01/2018, Rv. 647356 - 01; Sez.
3, Ordinanze nn. 2477, 2480, 2481, 2482 del 01/02/2018). Nell'ipotesi in cui terzi subiscano danni direttamente da una cosa di proprietà o in possesso (o nella custodia) di un determinato soggetto, interessata da un contratto di appalto, non può quindi ritenersi il danneggiato onerato di dover dimostrare - per ottenere il risarcimento dal proprietario o possessore - che questi avesse scelto un appaltatore inadeguato ovvero che avesse impartito specifiche direttive sull'esecuzione dell'appalto o che comunque disponesse di un potere di controllo assoluto sull'attività dell'appaltatore; al contrario, sarà il committente - per esonerarsi dalla propria responsabilità di custode della cosa, ai sensi dell'art. 2051 c.c. - a dover dimostrare di avere scelto un appaltatore adeguato, di avergli fornito adeguate direttive e di avere esercitato i suoi poteri di controllo e vigilanza sull'attività dello stesso con la necessaria diligenza, di modo che il danno possa ritenersi causato da una condotta dell'appaltatore non prevedibile e/o evitabile (e quindi in sostanza riconducibile all'ipotesi del caso fortuito costituito dalla condotta del terzo). La indicata ricostruzione, oltre ad essere conforme ai principi costantemente affermati da questa Corte in tema di responsabilità da cose in custodia, costituisce altresì un equo punto di equilibrio nel bilanciamento tra la necessità di un'adeguata tutela del terzo che subisca danni derivanti da una cosa e quella del proprietario o possessore della cosa stessa, che abbia appaltato lavori aventi ad oggetto la suddetta cosa, laddove si consideri che il proprietario o possessore è il soggetto in genere più agevolmente identificabile dal danneggiato e più solvibile e che egli potrà comunque eventualmente rivalersi sull'appaltatore da lui stesso scelto.
L'assetto del regime di responsabilità appena delineato risulta altresì coerente con i già richiamati valori di solidarietà di cui agli artt. 2 e 41 Cost., e quindi in linea con le coordinate generali del sistema della responsabilità civile, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dello stesso”. Alla stregua dei principi che precedono, dai quali questa Corte non ha ragione di doversi discostare,
è indubbio – anche per quanto si dirà di seguito rispetto agli esiti della c.t.u. – che la patologia riscontrata sul che lo ha poi condotto al decesso, sia riferibile al contatto con l'amianto e cioè Pt_2
a una componente della “cosa” oggetto dell'appalto (costituita dalle navi, dai sommergibili, oggetto delle attività di decoibentazione e di manuntenzione, o all'intera area dell'Arsenale su cui insistevano i beni, anch'essi di proprietà del ). Parte_1
Dal che deriva l'ulteriore conseguenza che il appellato, per andare esente da responsabilità, Parte_1
secondo quanto affermato dalla S.C. nella richiamata sentenza, avrebbe dovuto dimostrare “di avere scelto un appaltatore adeguato, di avergli fornito adeguate direttive e di avere esercitato i suoi poteri di controllo e vigilanza sull'attività dello stesso con la necessaria diligenza, di modo che il danno possa ritenersi causato da una condotta dell'appaltatore non prevedibile e/o evitabile (e quindi in sostanza riconducibile all'ipotesi del caso fortuito costituito dalla condotta del terzo)”.
Alla luce delle risultanze istruttorie, può affermarsi che il non abbia fornito prova Parte_1
sufficiente ed adeguata in relazione alle condotte innanzi riassunte.
Occorre, infine, occuparsi della quantificazione del danno, in relazione alla quale si registra oltre che la contestazione del (sesto motivo di appello) anche quella degli eredi del D , che anno Parte_1 Pt_2
formulato apposito motivo di appello incidentale.
La Corte ritiene che la motivazione che presidia la quantificazione del danno in € 80.189,00 sia totalmente condivisibile e conforme oltre che ai criteri giurisprudenziali applicabili alla fattispecie in tema di danno biologico temporaneo e di danno morale terminale e catastrofale– opportunamente richiamati in motivazione - anche alle tabelle del Tribunale di Milano che fungono da bussola orientativa per la liquidazione equitativa di tale ultima voce di danno.
Sicchè, la quantificazione in € 148,50 al giorno per i 274 giorni di inabilità temporanea assoluta e di
€ 500,00 al giorno per gli ultimi 79 giorni di vita del allorché si è manifestata la sofferenza Pt_2 psichica determinata dalla coscienza della gravità ed irreversibilità della malattia e dell'approssimarsi della fine dell'esistenza in vita, deve essere integralmente confermati.
In conclusione, in accoglimento dell'appello incidentale, tenuto conto della concausa della malattia oncologica, costituita dal tabagismo del D'AL, il danno risarcibile deve essere ridotto al 50% dell'importo riconosciuto in primo grado.
Le spese legali, in considerazione dell'accoglimento soltanto parziale della domanda, possono essere compensate fra le parti per un terzo, restando a carico del i residui due terzi, Parte_1
liquidati come in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM
n. 55/2014. Delle stesse va disposta la distrazione all'Avv. Massimo Urselli, dichiaratosi antistatario. Deve infine darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti incidentali, ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dal comma 1 bis dell'art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 22.9.2021 dal
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, nei confronti di , Parte_1 Controparte_6
, e , nonché sull'appello Controparte_2 CP_3 Controparte_4
incidentale da questi ultimi proposto con memoria di costituzione e risposta depositata il 25.8.2023, avverso la sentenza del 22.6.2021 N. 1624 del Tribunale di Taranto così provvede:
ACCOGLIE parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna il al pagamento in favore degli appellati principali della somma di € 40.094,50, Parte_1
oltre gli interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti.
RIGETTA l'appello incidentale.
Compensa fra le parti per 1/3 le spese del doppio grado di giudizio;
condanna il Parte_1
al pagamento in favore di parte appellata principale dei due residui terzi, liquidati ex DM n. 55/20214
e succ. modd., in € 4.000,00 per il primo grado ed in € 6.300,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Massimo Urselli.
Pone definitivamente a carico del il pagamento delle spese di CTU liquidate Parte_1
come da separato provvedimento.
Ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dal comma 1 bis dell'art. 13.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 9.7.2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Consigliere avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “A bordo delle navi militari tutte le direttive al ricorrente venivano impartite dai preposti della Marina Militare”.