ALLEGATO A.
LEGGE DI GUERRA
Art. 1.
(Comandante supremo).
Agli effetti di questa legge, e' comandante supremo colui che e' investito del comando di tutte le forze armate operanti.
LEGGE DI GUERRA
Art. 1.
(Comandante supremo).
Agli effetti di questa legge, e' comandante supremo colui che e' investito del comando di tutte le forze armate operanti.