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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/12/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
II sezione civile – in persona del Giudice Onorario di Pace Avv. Rosario Molino – in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1506 R.G.A.C.C. dell'anno 2025, proposta con atto di citazione datato 08.05.25, e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ti presso lo studio dell'Avv. Parte_1
CO SO, che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce all'atto introduttivo
Opponente
E
, elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Francesco Trotta, che Controparte_1 la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Con deposito del 05.12.25 i difensori hanno dato atto della rinunzia ex art. 306 c.p.c. e dell'accettazione da ambo le parti della cessazione della materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. e 132 CPC, come novellati ex lege n. 69/09, in virtù di quanto disposto ex art. 58, comma 2, l. cit.
L'attrice conveniva in giudizio il convenuto per accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione del Tribunale di Benevento per presenza di una clausola compromissoria nell'accordo contestato oltre all'incompetenza del Tribunale di Napoli, il tutto al fine di sancire la nullità e/o l'invalidità del decreto ingiuntivo n. 357-25 con accoglimento della domanda riconvenzionale per € 27.000,00 spiegata in restituzione degli importi versati;
il tutto in ragione di illegittima richiesta di liquidazione delle quote societarie ed
1 inesistenza di accordo di liquidazione delle quote societarie;
il tutto con vittoria di diritti, spese ed onorari. Nelle more della prima udienza, la formulava rinunzia ex Parte_1 art. 306 c.p.c., anche in relazione alla domanda riconvenzionale;
la convenuta si costituiva eccependo l'accettazione della rinunzia formulata ex art. 306 c.p.c., anche in relazione alla domanda riconvenzionale spiegata.
All'udienza del 10.12.25, regolarmente comparse entrambe le parti, chiedevano decidersi in merito all'estinzione della causa a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere è un istituto di creazione giurisprudenziale che, diversamente dall'ordinamento amministrativo e tributario in cui è espressamente prevista, non trova nel sistema processuale civile uno specifico fondamento positivo e ricomprende una serie eterogenea di fattispecie caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un evento di indole fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale diventa, in ragione di tale sopravvenienza, inutile o inattuale. Secondo la ricostruzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza di cessazione della materia del contendere è una pronuncia in rito, avente natura dichiarativa, con la quale viene decretata l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. La statuizione è idonea ad acquisire efficacia di giudicato sull'accertamento del venir meno di tale condizione dell'azione, ma non sulla pretesa fatta valere (Cass. civ., sez. U., 28 settembre 2000 n.
1048; Cass. civ., sez. I, 3 marzo 2006 n. 4714; Cass. civ., sez. III, 31 agosto 2015 n.
17312).
Orbene, nel caso specifico, con la rinunzia ex art. 306 c.p.c. depositata in data 29.09.25 per l'attrice e la preventiva accettazione da parte dell'Avv. Fabio De Donato per il convenuto, cessa di fatto la materia dell'intero contendere. Dal punto di vista delle spese, deve farsi riferimento al principio della cd. “soccombenza virtuale”: “La soccombenza virtuale è quella che deve stabilire il giudice tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere. La soccombenza è "virtuale"
2 perché, di fatto, il giudizio si è concluso senza vinti né vincitori. Secondo la giurisprudenza la soccombenza virtuale si determina in base alla ragionevole probabilità di accoglimento della pretesa di parte... In altre parole, per stabilire la soccombenza virtuale il giudice deve immaginare che il processo sia proseguito, ponendo le spese a carico della parte che, con ogni probabilità, avrebbe perso.
Insomma: sulla base degli elementi fino a quel momento raccolti, il giudice deve stabilire chi avrebbe vinto la causa se il processo fosse andato avanti anziché estinguersi per la cessata materia del contendere.” (Cass. 3225/22)
Nondimeno, alla luce del fatto che entrambe le parti hanno rinunziato al giudizio chiedendo l'integrale compensazione delle spese, potrà procedersi all'applicazione dell'art. 92 c.p.c. integralmente.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, Avv. Rosario Molino, definitivamente pronunciando, reietta, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Benevento, il 15 dicembre 2025
IL GIUDICE ONORARIO DI PACE
Avv. Rosario Molino
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