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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/09/2025, n. 12321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12321 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 44108/2023 R.G. il 29.9.2023 e vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Eliana Furlan, giusta procura in calce Parte_1
all'atto di costituzione di nuovo procuratore del 29.3.2025
ATTRICE
e e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Controparte_1 Controparte_2
Di Giorgi e Maurizio Mazzio Mazzi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 19.12.20024 e del 27.3.20025
ATTORI
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Cataldo e Teresa Citarella, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29.9.2023, i SIg.ri , Parte_1 Controparte_1
e (all'epoca minorenne e rappresentato dalla madre, SI.ra , Controparte_2 Persona_1 chiedevano revocarsi, la prima ai sensi dell'art. 395, n. 1) e 2) c.p.c. e gli altri ai sensi dell'art. 404, comma 2, c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 5205/2022, emesso dal Tribunale di Roma in data
28.3.2022, e dichiararsi la nullità della trascrizione dell'ipoteca legale sull'immobile sito in Roma,
alla via delle Zoccolette, n. 30; si costituiva in giudizio la in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, che, nell'eccepire in via preliminare l'inammissibilità della domanda avversa, la contestava anche nel merito, chiedendone l'integrale rigetto.
In corso di giudizio, depositate le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. e disattese le istanze istruttorie di parte attrice, la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 28.5.2025
e, previo scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata trattenuta a sentenza alla detta udienza e quindi decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
La domanda proposta dai tre attori nell'ambito del presente giudizio (e precisamente, dalla SI.ra ai sensi dell'art. 395, n. 1) e 2) c.p.c. e dai SIg.ri Parte_1 CP_1 Controparte_2
ai sensi dell'art. 404, comma 2, c.p.c.) trae origine dalla vicenda relativa al passaggio in giudicato
(per mancata tempestiva opposizione) del decreto ingiuntivo n. 5205/2022, emesso dal
Tribunale di Roma in data 28.3.2022 e, sul presupposto (confusamente rappresentato in atti)
della falsità delle scritture private di riconoscimento del debito del 10.9.2021 a firma della SI.ra
(debitrice ingiunta) e del 31.3.2016 a firma della SI.ra (sua Parte_1 Persona_2
dante causa) nonché del sotteso dolo del SI. , legale rappresentante della Controparte_5
società convenuta, che, mediante non meglio esplicitati artifici e raggiri, avrebbe indotto la SI.ra a riconoscere il debito ovvero avrebbe lui stesso creato il relativo atto di Parte_1
riconoscimento (cfr. pag. 6 dell'atto introduttivo), ha ad oggetto l'istanza di revocazione del decreto ingiuntivo sopra menzionato ai sensi dell'art. 395 c.p.c., norma della quale ricorrerebbero, secondo la prospettazione difensiva attorea, i presupposti di cui ai numeri 1 e 2,
nonché, per quanto riguarda i SIg.ri e (terzi estranei ma interessati CP_2 Controparte_1
dalla iscrizione ipotecaria eseguita, proprio in forza del decreto ingiuntivo ormai definitivo, ai loro danni sull'immobile di via delle Zoccolette, n. 30), ai sensi dell'art. 404, comma 2, c.p.c. In riferimento ai presupposti di cui all'art. 395, n. 1), c.p.c., si osserva che non è mai stato chiarito, lungo l'intero corso del presente giudizio, in che cosa, materialmente ed effettivamente,
sarebbe consistito il dolo del legale rappresentante della società convenuta (sembra di comprendere che il dolo in questione debba essere individuato nella formazione di un documento apocrifo di riconoscimento del debito ovvero nell'utilizzo dello stesso quale fondamento della domanda monitoria, ovvero ancora nella – volutamente erronea – notifica del decreto ingiuntivo presso il luogo di formale residenza, ma non di effettivo domicilio, della SI.ra ), Parte_1
mentre, con riguardo ai presupposti di cui all'art. 395, n. 2), c.p.c., si rileva che la odierna domanda di revocazione, formulata in aperta contraddittorietà con il relativo dettato normativo,
non ha ad oggetto la revocazione del giudicato formatosi in forza della definitività del decreto ingiuntivo sopra menzionato “…in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la
sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali
prima della sentenza…”, ma ha ad oggetto proprio – ed anche – la declaratoria di falsità di dette prove (ovvero delle scritture private di riconoscimento del debito) che, lungi dal costituire il presupposto ormai acquisito della domanda di revocazione, ne costituiscono il petitum diretto ed immediato.
In ogni caso, la domanda di revocazione risulta inammissibile in quanto proposta in violazione dei termini perentori di cui all'art. 325 c.p.c. a mente del quale “…il termine per proporre
l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'art. 404, secondo comma, è di trenta
giorni…”; detto termine, di natura perentoria, decorre, ai sensi del successivo art. 326 c.p.c.
“…dalla notificazione della sentenza…tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395
e negli artt. 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è
stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in
giudicato la sentenza di cui al numero 6 dell'art. 395…”.
A prescindere, quindi, dall'ampiamente dibattuta questione della nullità della notifica del decreto ingiuntivo nei confronti della SI.ra (notifica, peraltro, regolarmente eseguita ai sensi Parte_1
dell'art. 143 c.p.c. presso il luogo di residenza anagrafica della destinataria, come certificato in atti), si rileva che, pur non essendo stata giudizialmente accertata (con conseguente inapplicabilità, alla fattispecie in esame, della previsione di cui al punto 2) dell'art. 395 c.p.c.) la falsità e l'apocrifia della scrittura privata di del 10.9.2021 né di quella pregressa del 31.3.2016
a firma della SI.ra (poste entrambe a fondamento della domanda monitoria), Persona_2
risulta rilevante, ai fini della verifica della tempestiva proposizione della odierna domanda di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 1) e 404, comma 2, c.p.c., la compiuta individuazione della data di scoperta della invocata falsità e, di conseguenza, dei comportamenti dolosi attribuiti al legale rappresentante della società convenuta.
Se è vero che, volendo mutuare i principi ripetutamente ribaditi dalla S.C. in tema di acquisizione di una oggettiva, apprezzabile e compiuta conoscenza della gravità dei vizi e della loro causa (ai fini della esatta individuazione del dies a quo della decorrenza dei termini di cui all'art. 1669
c.c.), si può ragionevolmente ritenere che, in ipotesi di non facile lettura come quella in esame
(in cui i vizi sono riferibili all'apocrifia della scrittura, ossia a situazione non immediatamente percepibile e riconoscibile dal soggetto, in assenza di specifici accertamenti di ordine tecnico), è
pur vero che, in ogni caso, la definitiva acquisizione della oggettiva conoscenza dell'apocrifia della scrittura privata del 31.3.2016 (e quindi della falsità di una delle prove poste a fondamento del decreto ingiuntivo di cui è richiesta la revocazione) non può che essere coincidente con quello della definitiva acquisizione delle risultanze delle indagini tecniche di cui alla consulenza grafologica, a firma della dr.ssa , versata in atti dagli stessi attori;
detta Persona_3
relazione peritale, che dichiara l'apocrifia della sottoscrizione della SI.ra in calce Persona_2
alla scrittura del 31.3.2016, reca la (incomprensibile) data del “…117.7.2023…” che, anche nell'ipotesi di lettura maggiormente favorevole agli attori, è individuabile in quella del 17.7.2023.
A fronte della piena conoscenza dell'apocrifia della prova posta a fondamento del revocando decreto ingiuntivo, parte attrice soltanto in data 29.9.2023 proponeva formale domanda di revocazione ai sensi degli artt. 395 e 404 c.p.c., in violazione del disposto di cui all'art. 325 c.p.c.
e ben oltre il decorso del termine perentorio di 30 giorni ivi previsto.
Non risulta facilmente comprensibile il rilievo espresso da parte attrice solo in sede di scritti conclusionali, secondo cui la piena conoscenza della falsità della firma della SI.ra Persona_2
sarebbe stata acquisita soltanto in data 12.9.2023, ossia in occasione della presentazione della denuncia querela di cui al documento allegato sub 9) all'atto di citazione;
pare, invece, evidente che essendo stata la stessa attrice, SI.ra , a presentare detta denuncia querela Parte_1
unitamente al SI. , alla data di presentazione del 12.9.2023 la stessa fosse Controparte_1
perfettamente edotta della denunciata falsità (tanto da averne fatto oggetto di denuncia querela)
mentre non si comprende in qual modo la stessa, firmataria di denuncia in tal senso, potesse essere venuta a conoscenza della denunciata falsità proprio e soltanto in data 12 settembre, a fronte di una relazione tecnica recante la data del 11, ovvero del 17 luglio 2023; le motivazioni,
meramente soggettive, che, secondo la rappresentazione offerta dall'attrice in sede di seconda memoria ex art. 189 c.p.c., le avrebbero impedito di prendere effettiva e compiuta conoscenza dei risultati peritali (dissapori con i nipoti, revoca di mandati difensivi, ecc.) non possono essere considerate idonee a spostare in avanti, in presenza di elementi oggettivi di segno contrario (la datazione della perizia tecnica a firma della dr.ssa ), la data di conoscenza della falsità Per_3
dell'atto; diversamente opinando, risulterebbe facile eludere la perentorietà del termine di cui all'art. 325 c.p.c., adducendo motivazioni soggettive incontrollabili e prive di qualsivoglia crisma di oggettività.
E pertanto, essendosi cristallizzata la scoperta della falsità (e del conseguente dolo del legale rappresentante della società convenuta) alla data del 17.7.2023, la scadenza del termine per la tempestiva proposizione della odierna domanda di revocazione ex artt. 395 e 404 c.p.c. sarebbe stata quella del 18.9.2023, con la conseguenza che la proposizione della domanda con atto di citazione notificato soltanto il successivo 29.9.2023 risulta inammissibile, in quanto tardiva ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c.; l'inammissibilità della domanda è assorbente della disamina
(oltre che preclusiva dell'ammissibilità) della querela di falso proposta da parte attrice avverso le scritture private del 31.3.2016 e del 10.9.2021.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
e , con atto di citazione notificato in data Controparte_1 Controparte_2 29.9.2023 nei confronti della in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità della domanda di revocazione ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c.;---
2) condanna gli attori al pagamento, in solido tra loro, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 10.860,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.--
Roma, 8.9.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi