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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 05/03/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 560/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 26.02.2025, svolta con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
, CF Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2
Entrambe rappresentate e difese dall' avv.to CATENA VITTORIA, presso cui sono domiciliate
RICORRENTI
Controparte_1
RESISTENTE -CONTUMACE
Oggetto: carta elettronica del docente
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le ricorrenti, allegando di aver prestato servizio con plurimi contratti a tempo determinato in qualità di supplente e di non aver beneficiato della c.d. Carta elettronica del docente, introdotta dalla L. n. 107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali, hanno sostenuto l'illegittima esclusione dai pagina 1 di 5 destinatari del beneficio in quanto docente a tempo determinato, chiedendo pertanto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui di cui alla predetta Carta elettronica con conseguente condanna del convenuto. CP_1
Il resistente non si è costituito nonostante regolare notificazione. CP_1
**********
In rito va dichiarata la contumacia del resistente (cfr. regolare notificazione via pec, CP_1
in atti).
Nel merito, la domanda va accolta alla luce del pronunciamento della S.C. (sentenza n.29961/23 del 27.10.23) in relazione alla questione del riconoscimento della carta docente in favore dei supplenti (cd. precari) che hanno svolto servizio in relazione alle supplenze fino al
30.6 ovvero al 31.8.
Tale pronuncia ha affermato che:
-l'art.1 comma 121 della legge n.107/15 attributiva del beneficio della carta elettronica docente deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui ne limita il riconoscimento ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2);
-ai predetti docenti il beneficio spetta in misura piena;
-trattasi di un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento;
-la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che "la Carta non è più fruibile" e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente;
-il diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, ma l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo;
-l'accredito non ha natura retributiva a fini fiscali;
-il beneficio (già) maturato può essere richiesto dal supplente fino a quando resta iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze con azione di adempimento in forma specifica per un importo pari al valore che spettava (mentre nel caso di cancellazione resta solo il diritto al risarcimento del danno);
-non rileva la presentazione, a suo tempo, della domanda al;
CP_1
-la prescrizione è quinquennale quanto all'azione di adempimento specifico con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (ovverosia, rispetto alle supplenze di cui pagina 2 di 5 alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al
D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio), decennale quella del risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio.
Applicando (anche) i predetti principi alla fattispecie in esame si può rilevare come: per quanto concerne : Parte_1
-al momento della presente pronuncia parte ricorrente risulta titolare di contratto a tempo determinato fino al 30.6.2025;
-per gli anni scolastici: 2023/2024 e 2022/2023 risultano supplenze fino al 30.6;
-per l'anno scolastico 2019/2020 risultano numerose supplenze brevi che coprono il periodo
16.09.2019 fino al 12.06.2020, quasi senza soluzione di continuità, mentre per l'anno scolastico 2020/21 risultano molte supplenze brevi che coprono il periodo 14.09.2020 fino all'8.06.2021, con trascurabili interruzioni, equiparabili alle precedenti sotto il profilo evidenziato dalla pronuncia della SC citata (punto 5.3 della motivazione) in ordine alla ratio del beneficio che si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” per fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e secondo il principio di non discriminazione adottato a parametro di giudizio dagli Parte_3
per quanto concerne MA CABIRIA:
-al momento della presente pronuncia parte ricorrente risulta transitata in ruolo perché titolare di contratto a tempo indeterminato quale docente;
-per gli anni scolastici: 2020/2021 e 2022/2023 risultano supplenze fino al 30.06; per l'anno
2021/2022 risultano supplenze fino al 31.8;
-per l'anno scolastico 2019/2020 risultano numerose supplenze brevi che coprono il periodo dal 16.09.2019 fino al 14.04.2020, con trascurabili interruzioni, equiparabili alle precedenti sotto il profilo evidenziato dalla pronuncia della SC citata (punto 5.3 della motivazione) in ordine alla ratio del beneficio che si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” per fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e secondo il principio di non discriminazione adottato a parametro di giudizio dagli Parte_3
pagina 3 di 5 Va di conseguenza dichiarato il diritto di entrambe le ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio prestato.
Nella specie, tenuto conto dei contratti a termine di cui alla documentazione in atti, alla parte ricorrente va quindi riconosciuto il diritto al rilascio della Carta del Docente ed all'accreditamento sulla stessa della somma complessiva di € 2.000,00 ciascuna, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del CP_1
convenuto a provvedervi in conformità.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
1) Dichiara la contumacia di parte resistente;
2) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del Parte_1 beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2022/23, 2023/2024 e conseguentemente condanna il alla Controparte_1
corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L.
n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio Parte_2 economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/2022, 2022/2023 e conseguentemente condanna il alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante Controparte_1 accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
pagina 4 di 5 4) Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte CP_1
ricorrente liquidate in euro 49,00 per esborsi, in euro 1.200,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali nella misura del 15%, con distrazione.
Campobasso, 5 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 26.02.2025, svolta con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
, CF Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2
Entrambe rappresentate e difese dall' avv.to CATENA VITTORIA, presso cui sono domiciliate
RICORRENTI
Controparte_1
RESISTENTE -CONTUMACE
Oggetto: carta elettronica del docente
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le ricorrenti, allegando di aver prestato servizio con plurimi contratti a tempo determinato in qualità di supplente e di non aver beneficiato della c.d. Carta elettronica del docente, introdotta dalla L. n. 107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali, hanno sostenuto l'illegittima esclusione dai pagina 1 di 5 destinatari del beneficio in quanto docente a tempo determinato, chiedendo pertanto accertarsi il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui di cui alla predetta Carta elettronica con conseguente condanna del convenuto. CP_1
Il resistente non si è costituito nonostante regolare notificazione. CP_1
**********
In rito va dichiarata la contumacia del resistente (cfr. regolare notificazione via pec, CP_1
in atti).
Nel merito, la domanda va accolta alla luce del pronunciamento della S.C. (sentenza n.29961/23 del 27.10.23) in relazione alla questione del riconoscimento della carta docente in favore dei supplenti (cd. precari) che hanno svolto servizio in relazione alle supplenze fino al
30.6 ovvero al 31.8.
Tale pronuncia ha affermato che:
-l'art.1 comma 121 della legge n.107/15 attributiva del beneficio della carta elettronica docente deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui ne limita il riconoscimento ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2);
-ai predetti docenti il beneficio spetta in misura piena;
-trattasi di un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento;
-la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che "la Carta non è più fruibile" e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente;
-il diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, ma l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo;
-l'accredito non ha natura retributiva a fini fiscali;
-il beneficio (già) maturato può essere richiesto dal supplente fino a quando resta iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze con azione di adempimento in forma specifica per un importo pari al valore che spettava (mentre nel caso di cancellazione resta solo il diritto al risarcimento del danno);
-non rileva la presentazione, a suo tempo, della domanda al;
CP_1
-la prescrizione è quinquennale quanto all'azione di adempimento specifico con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (ovverosia, rispetto alle supplenze di cui pagina 2 di 5 alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al
D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio), decennale quella del risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio.
Applicando (anche) i predetti principi alla fattispecie in esame si può rilevare come: per quanto concerne : Parte_1
-al momento della presente pronuncia parte ricorrente risulta titolare di contratto a tempo determinato fino al 30.6.2025;
-per gli anni scolastici: 2023/2024 e 2022/2023 risultano supplenze fino al 30.6;
-per l'anno scolastico 2019/2020 risultano numerose supplenze brevi che coprono il periodo
16.09.2019 fino al 12.06.2020, quasi senza soluzione di continuità, mentre per l'anno scolastico 2020/21 risultano molte supplenze brevi che coprono il periodo 14.09.2020 fino all'8.06.2021, con trascurabili interruzioni, equiparabili alle precedenti sotto il profilo evidenziato dalla pronuncia della SC citata (punto 5.3 della motivazione) in ordine alla ratio del beneficio che si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” per fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e secondo il principio di non discriminazione adottato a parametro di giudizio dagli Parte_3
per quanto concerne MA CABIRIA:
-al momento della presente pronuncia parte ricorrente risulta transitata in ruolo perché titolare di contratto a tempo indeterminato quale docente;
-per gli anni scolastici: 2020/2021 e 2022/2023 risultano supplenze fino al 30.06; per l'anno
2021/2022 risultano supplenze fino al 31.8;
-per l'anno scolastico 2019/2020 risultano numerose supplenze brevi che coprono il periodo dal 16.09.2019 fino al 14.04.2020, con trascurabili interruzioni, equiparabili alle precedenti sotto il profilo evidenziato dalla pronuncia della SC citata (punto 5.3 della motivazione) in ordine alla ratio del beneficio che si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” per fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e secondo il principio di non discriminazione adottato a parametro di giudizio dagli Parte_3
pagina 3 di 5 Va di conseguenza dichiarato il diritto di entrambe le ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio prestato.
Nella specie, tenuto conto dei contratti a termine di cui alla documentazione in atti, alla parte ricorrente va quindi riconosciuto il diritto al rilascio della Carta del Docente ed all'accreditamento sulla stessa della somma complessiva di € 2.000,00 ciascuna, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del CP_1
convenuto a provvedervi in conformità.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
1) Dichiara la contumacia di parte resistente;
2) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del Parte_1 beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2022/23, 2023/2024 e conseguentemente condanna il alla Controparte_1
corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L.
n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio Parte_2 economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/2022, 2022/2023 e conseguentemente condanna il alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante Controparte_1 accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
pagina 4 di 5 4) Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte CP_1
ricorrente liquidate in euro 49,00 per esborsi, in euro 1.200,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali nella misura del 15%, con distrazione.
Campobasso, 5 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 5 di 5