Art. 5.
I diplomati ciechi sono ammessi alla partecipazione ai concorsi per l'insegnamento di organo e composizione organistica, pianoforte principale, musica corale e direzione di coro, armonia e contrappunto e fuga, storia ed estetica musicale, cultura musicale generale o armonia complementare, organo complementare e canto gregoriano, esercitazioni corali, pianoforte complementare, teoria e solfeggio, nei conservatori e licei musicali statali o pareggiati, con le modalita' di cui agli articoli 2 e 3 della legge 4 giugno 1962, n. 601 .
I diplomati ciechi sono ammessi alla partecipazione ai concorsi per l'insegnamento di organo e composizione organistica, pianoforte principale, musica corale e direzione di coro, armonia e contrappunto e fuga, storia ed estetica musicale, cultura musicale generale o armonia complementare, organo complementare e canto gregoriano, esercitazioni corali, pianoforte complementare, teoria e solfeggio, nei conservatori e licei musicali statali o pareggiati, con le modalita' di cui agli articoli 2 e 3 della legge 4 giugno 1962, n. 601 .