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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16881 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Pasqualina Grauso, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11518 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Roma, via Eustachio Manfredi, n. 8, preso lo studio dell'Avv. Silvia Morescanti, che la rappresenta e difende;
- ricorrente-
E
(c.f. ; Controparte_1 C.F._1
- intimato -
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. l – premesso di essere Parte_1 concessionaria per il periodo 2022-2032 dell'infrastruttura ferroviaria relativa al servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale sulle ferrovie regionali “Roma - Lido di Ostia” e
“Roma - Civita Castellana - Viterbo” ai sensi e per gli effetti della concessione rilasciata con deliberazione della Giunta regionale del del 15 febbraio 2022, n. 50 e di essere subentrata, in Pt_1 virtù dell'acquisto del ramo di azienda di nella titolarità delle autorizzazioni a suo tempo CP_2 rilasciate alla medesima dedotto di aver acquisito la gestione delle infrastrutture CP_2
1 ferroviarie regionali individuate, comprensive delle relative pertinenze, annessi impianti e macchinari ad esse funzionali, che nell'ambito del “ramo d'azienda infrastrutture”, ha trasferito a CP_2 le “proprietà immobiliari facenti parte del ramo d'azienda infrastrutture”, nelle quali Parte_1 rientra l'alloggio situato in Roma, via Castel Fusano, n. 4, sito al chilometro 21+070 della ferrovia
Roma-Lido, concesso in uso provvisorio e precario al sig. a seguito della Controparte_1 domanda da lui presentata e dall'atto di concessione n. 01716 rilasciato dalla A.Co.Tra.L. in data
27.2.1984, in ragione delle mansioni direttamente connesse con l'attività lavorativa di cantoniere ferroviario da lui svolta, che con missiva n. 003586 del 24 maggio 1996, avente ad oggetto
“Occupazione abusiva”, la , all'epoca titolare delle autorizzazioni per la gestione delle CP_3 infrastrutture ferroviarie, ha diffidato formalmente il al rilascio immediato Controparte_1 dell'immobile, atteso che lo stesso risultava in quiescenza dal 1°.8.1995, dedotto che l'immobile è tuttora occupato senza titolo dal Sig. e dai propri famigliari – ha evocato in Controparte_1 giudizio al fine di sentirlo condannare a rilasciare immediatamente Controparte_1
l'immobile de quo, libero da persone e cose, in favore della ricorrente e a pagare le indennità maturate e maturande.
2. Alla prima udienza, stante il documentato mancato perfezionamento dei precedenti tentativi di notifica, è stato disposto un rinvio per consentire a parte di ricorrente di rinotificare il ricorso all'intimato, anche ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
2.1. pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e, pertanto, è stato Controparte_1 dichiarato contumace.
3. All'odierna udienza la causa, in assenza di istanze istruttorie, è stata discussa e decisa ex art. 281- sexies c.p.c., come previsto dal rito di cognizione semplificato.
4. Dagli atti di causa è emerso che l'allora A.Co.Tra.L., con atto n. 01716 del 27.2.1984, concesse a l'uso precario e provvisorio dell'alloggio sito in Roma, via Castel Fusano, Controparte_1
n. 4 al chilometro 21+070 della ferrovia Roma-Lido, in ragione della sua qualifica di operaio qualificato con mansioni di cantoniere e con la precisazione che l'uso dell'alloggio si sarebbe potuto protrarre al massimo fino al momento in cui egli sarebbe stato posto in quiescenza (con preavviso per la liberazione di tre mesi).
4.1. Tale atto unilaterale di concessione è firmato solo dal direttore dell'A.Co.Tra.L. e non vi è prova della sua ricezione da parte dell'interessato. Inoltre, non si rinviene in atti alcun documento proveniente da attestante la sua presa in detenzione dell'alloggio. Controparte_1
2 4.2. Peraltro non vi è alcuna prova in atti che parte intimata abbia effettivamente ricevuto presso il suddetto indirizzo la comunicazione di rilascio del 24.5.1996 di ra.l. e la voltura della Parte_2
CP_ società nei diritti di del 7.7.2022, in quanto le comunicazioni depositate in atti sono prive Pt_1 non solo della prova della ricezione, ma altresì della prova dell'effettivo invio alla parte intimata.
4.3. Ne discende che vi è soltanto un indizio (un atto di concessione risalente nel tempo e privo di prova di ricezione o di effettiva attuazione da parte di della possibile e Controparte_1 attuale presenza dell'intimato nell'immobile.
4.4. Cionondimeno, tale indizio non è suffragato da altre idonee, univoche e concordanti circostanze e, anzi, la sua portata probatoria è dequotata – se non addirittura elisa – dal fatto che non è stato possibile effettuare la notificazione del ricorso a mani all'indirizzo di Roma, via Castel Fusano, n. 4 da parte dell'ufficiale giudiziario, tantoché la notifica è stata poi effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ovverosia con il procedimento previsto per i soggetti di cui non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio. Siffatto esito rende non sufficiente, a fini probatori, il certificato di residenza anagrafica, essendo necessario dimostrare l'effettiva e stabile presenza nell'alloggio al fine ottenere un provvedimento di rilascio, il che, tuttavia, è escluso, in difetto di prova contraria, dall'intervenuta notificazione del ricorso ex art. 143 c.p.c..
4.5. In definitiva – e in via assorbente ogni ulteriore considerazione – la parte ricorrente non ha dimostrato in via documentale l'attuale presenza dell'intimato nell'immobile in questione, né ha chiesto di provarla tramite testimoni.
5. In base a quanto finora esposto, in assenza della prova dell'effettiva e attuale presenza dell'intimato nell'immobile, la domanda di rilascio deve essere rigettata.
6. Nulla deve essere disposto circa la regolazione delle spese di lite, stante la contumacia della parte intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla dispone circa la regolazione delle spese di lite.
Roma, 26.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Pasqualina Grauso
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