TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/06/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3357/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ELEONORA POLIDORI Presidente, relatore dott. TERESA GUERRIERI Giudice dott. STEFANA CURADI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3357 / 2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. MANNOCCI TIZIANA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. BANDINI Controparte_1 C.F._2
MARIA BARBARA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo e di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, decorso il termine di legge. Premettevano di avere contratto matrimonio in San Miniato (PI) il 24/05/2023 e trascritto agli atti civili del medesimo comune al n.12, parte I, Anno 2023, dalla cui unione nasceva la figlia a Poggibonsi in data Per_1
27/10/2021. Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale. Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario della figlia concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, in accoglimento dell'accordo delle parti, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi (c.f. Controparte_1
) e (c.f. che hanno contratto C.F._2 Parte_1 C.F._1 matrimonio in San Miniato (PI) il 24/05/2023 e trascritto agli atti civili del medesimo comune al n.12, parte I, Anno 2023;
2. AFFIDA la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori. Per effetto Per_1 dell'affidamento condiviso, le decisioni più importanti nell'interesse della minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, sono assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni di favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe Per_1 le linee parentali. E' onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori hanno diritto di esercitare separatamente la responsabilità sulla minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza di presso ciascuno di essi. La figlia è collocata Per_1 Per_1 stabilmente e prevalentemente presso la casa familiare insieme alla madre ove mantiene la propria residenza anagrafica. Stante la tenera età della bambina e le consolidate abitudini della stessa che devono essere il più possibile salvaguardate, il padre sta con la bambina, compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive e di svago della minore, secondo le modalità di seguito indicate - Nella settimana in cui la bambina trascorre il fine settimana con la madre, sta con il padre: due pomeriggi a settimana – mercoledì e venerdì– dalle ore 18,00 fino a dopo cena quando il padre la riaccompagna a casa della mamma entro e non oltre le ore 21.30; - Nella settimana in cui la bambina passa il fine settimana con il padre restando con lo stesso dal venerdì alle ore 20,00 quando il padre la preleverà a casa della madre per tenerla con sè per i successivi due giorni, inclusi i pernottamenti, sino alle ore 21,30 della domenica sera (orario in cui la riaccompagna a casa della mamma), trascorre con lui anche due giorni a settimana – lunedì e mercoledì – dalle ore 18,00 sino alle ore 21,30 orario in cui deve riportarla presso l'abitazione materna. - Due settimane consecutive o non consecutive nel periodo delle vacanze estive, secondo il piano feriale che i coniugi si comunicheranno reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno. A tal proposito le parti hanno precisato che la scelta del periodo di vacanza è effettuata secondo il principio dell'alternanza in modo tale che il genitore che sceglie il periodo comunicandolo all'altro entro il 31.5, l'anno successivo deve attendere la comunicazione dell'altro genitore adeguandosi alla scelta a decorrere dall' anno 2025 in cui la scelta del periodo è effettuata dalla madre. - In detti periodi è sospesa la frequentazione come precisata. - Festività natalizie La figlia minore trascorre le Per_1 festività natalizie con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza ed in base ad accordi che verranno di anno in anno pattuiti sempre secondo il criterio principe del diritto alla bigenitorialità del minore. Si precisa che per l'anno 2024 il S. Natale è trascorso da con la madre e il successivo giorno di S. Stefano con il padre e così a seguire gli anni Per_1 successivi. - Festività pasquali La figlia minore trascorre in maniera alternata il giorno Per_1 di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo con il padre o la madre secondo accordi che verranno presi dai genitori di anno in anno sempre secondo il criterio principe del diritto alla bigenitorialità del figlio. Si precisa che per l'anno 2025 la S. Pasqua è trascorsa da con il padre e il Per_1
Lunedì dell'Angelo con la madre. Stante la tenera età della bambina e le sue consolidate abitudini di prevalente presenza della madre e di addormentamento da parte della figura materna, i tempi di permanenza e di pernottamento presso il padre, soprattutto nella fase iniziale, devono essere adeguati ai bisogni emotivi ed in generale alle esigenze della minore stessa, consentendo un adattamento graduale alla nuova situazione.
3. PONE l'obbligo, stante il collocamento prevalente della minore presso la madre, al padre
[...]
l'obbligo di versare alla sig.ra entro e non oltre il giorno 15 di CP_1 Parte_1 ogni mese la somma di € 150,00 a titolo di contributo perequativo per il mantenimento della figlia mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra IBAN Parte_1
[...].
4. DISPONE che le spese straordinarie della figlia sono sostenute dai coniugi nella paritetica misura del 50%. Tali spese vengono dai coniugi previamente individuate nelle seguenti: spese che non richiedono il preventivo accordo delle parti: - Spese mediche urgenti e indifferibili
(da documentare) per le quali è previsto il solo eventuale consenso, nei limiti previsti dalla legge, per interventi, trasfusioni ecc.; - Spese mediche (da documentare) riguardanti: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante da effettuare presso il SSN in difetto di accordo sullo specialista privato;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale. La scelta dei vari specialisti, del dentista o dell'istituto dove effettuare il trattamento sanitario dovrà essere concordata tra i genitori per quanto riguarda il settore privato;
4) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
5) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista quando coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- Spese scolastiche (da documentare) riguardanti: 1) libri di testo;
2) materiale di corredo scolastico di inizio anno rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
3) iscrizioni e tasse scolastiche anche universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
spese che richiedono il preventivo accordo dei genitori: - spese mediche (da documentare): cure oculistiche, cure dentistiche, cure termali o fisioterapiche, presso strutture private;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma da effettuarsi privatamente;
farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) riguardanti: iscrizioni e tasse universitarie per la frequentazione di istituti privati, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
ripetizioni; - spese per attività sportive (da documentare) quali:
1) attività sportive e pertinenti quali abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); stage sportivi;
- spese per viaggi studio in Italia e/o all'estero e soggiorni all'estero per motivi di studio;
- spese di acquisto e manutenzione ciclomotori e/o autovetture in uso ai figli, spese per il conseguimento della patente;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
acquisto di cellulari, pc o tablet;
centri estivi
In relazione alle spese straordinarie da concordare, si precisa che il genitore a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, ecc... deve manifestare un motivato dissenso scritto, entro dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio varrà come consenso alla spesa. Ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario deve richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro dieci (10) giorni dalla richiesta. I documenti fiscali di ogni spesa straordinaria devono essere intestati alla figlia con l'indicazione del suo codice fiscale per la necessaria detrazione nella misura percentuale spettante ad ogni genitore. Per quanto non espressamente previsto in tema di spese, le parti hanno concordato di applicare quanto disciplinato dal protocollo del CNF del 2017 al quale si rimanda. L'assegno unico spettante per la figlia è percepito interamente dalla sig.ra Pt_1
impegnandosi sin d'ora il Sig. a rinunciare alla quota di propria spettanza.
[...] CP_1
5. ASSEGNA la casa familiare posta in San Miniato, Vicolo Luigi Settembrini n. 1, alla Sig.ra che ne è proprietaria esclusiva, con tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti fatta Parte_1 eccezione per il letto matrimoniale che sarà asportato da contestualmente Controparte_1 al proprio trasferimento. Il Sig. trasferirà la propria residenza nell'immobile sito CP_1 in Sovigliana di Vinci Via Toti n. 40 che andrà a condurre in locazione sostenendone il relativo canone;
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- i coniugi entrambi autonomi economicamente in forza di redditi propri da lavoro e di disponibilità economiche proprie, hanno rinunciato reciprocamente ed incondizionatamente al mantenimento personale e comunque a qualsivoglia contributo economico mensile, sia esso di natura assistenziale che di mantenimento;
hanno rinunciato a qualsivoglia pretesa l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, dichiarandosi economicamente autosufficienti e ben in grado di provvedere al proprio mantenimento in autonomia.
- i coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto, liberi di autodeterminare la propria vita nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge.
-i coniugi hanno convenuto che la proprietà del veicolo Skoda Kodiaq tg FZ299ZE in uso a
è trasferita dall'attuale intestataria a che ne Controparte_1 Parte_1 Controparte_1 sta pagando il prezzo in forza di contratto di finanziamento solo a lui intestato. Il trasferimento avverrà a cura e spese di , senza corresponsione di alcun Controparte_1 corrispettivo per l'acquisto.
- i coniugi hanno convenuto che il cane razza bulldog francese di nome intestato a CP_2 Pt_1
rimane a vivere stabilmente nell' abitazione familiare con la Sig.ra e con
[...] Parte_1 la figlia pur concordando sin d'ora le parti che le spese per le cure e per l'alimentazione del cane, sono sostenute dalle parti in egual misura e quindi per il 50% ciascuno.
6. DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
7. ORDINA all'ufficiale dello Stato civile del comune di San Miniato (PI) perché provveda alle annotazioni della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato tra le parti in San Miniato il 24/05/2023
e trascritto agli atti civili del medesimo comune al n.12, parte I, Anno 2023, oltre che per le altre incombenze di legge.
Manda alla Cancelliera per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato civile del Comune di San Miniato (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Così deciso a Pisa il 23/06/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ELEONORA POLIDORI Presidente, relatore dott. TERESA GUERRIERI Giudice dott. STEFANA CURADI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3357 / 2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. MANNOCCI TIZIANA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. BANDINI Controparte_1 C.F._2
MARIA BARBARA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo e di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, decorso il termine di legge. Premettevano di avere contratto matrimonio in San Miniato (PI) il 24/05/2023 e trascritto agli atti civili del medesimo comune al n.12, parte I, Anno 2023, dalla cui unione nasceva la figlia a Poggibonsi in data Per_1
27/10/2021. Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale. Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario della figlia concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, in accoglimento dell'accordo delle parti, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi (c.f. Controparte_1
) e (c.f. che hanno contratto C.F._2 Parte_1 C.F._1 matrimonio in San Miniato (PI) il 24/05/2023 e trascritto agli atti civili del medesimo comune al n.12, parte I, Anno 2023;
2. AFFIDA la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori. Per effetto Per_1 dell'affidamento condiviso, le decisioni più importanti nell'interesse della minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, sono assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni di favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe Per_1 le linee parentali. E' onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori hanno diritto di esercitare separatamente la responsabilità sulla minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza di presso ciascuno di essi. La figlia è collocata Per_1 Per_1 stabilmente e prevalentemente presso la casa familiare insieme alla madre ove mantiene la propria residenza anagrafica. Stante la tenera età della bambina e le consolidate abitudini della stessa che devono essere il più possibile salvaguardate, il padre sta con la bambina, compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive e di svago della minore, secondo le modalità di seguito indicate - Nella settimana in cui la bambina trascorre il fine settimana con la madre, sta con il padre: due pomeriggi a settimana – mercoledì e venerdì– dalle ore 18,00 fino a dopo cena quando il padre la riaccompagna a casa della mamma entro e non oltre le ore 21.30; - Nella settimana in cui la bambina passa il fine settimana con il padre restando con lo stesso dal venerdì alle ore 20,00 quando il padre la preleverà a casa della madre per tenerla con sè per i successivi due giorni, inclusi i pernottamenti, sino alle ore 21,30 della domenica sera (orario in cui la riaccompagna a casa della mamma), trascorre con lui anche due giorni a settimana – lunedì e mercoledì – dalle ore 18,00 sino alle ore 21,30 orario in cui deve riportarla presso l'abitazione materna. - Due settimane consecutive o non consecutive nel periodo delle vacanze estive, secondo il piano feriale che i coniugi si comunicheranno reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno. A tal proposito le parti hanno precisato che la scelta del periodo di vacanza è effettuata secondo il principio dell'alternanza in modo tale che il genitore che sceglie il periodo comunicandolo all'altro entro il 31.5, l'anno successivo deve attendere la comunicazione dell'altro genitore adeguandosi alla scelta a decorrere dall' anno 2025 in cui la scelta del periodo è effettuata dalla madre. - In detti periodi è sospesa la frequentazione come precisata. - Festività natalizie La figlia minore trascorre le Per_1 festività natalizie con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza ed in base ad accordi che verranno di anno in anno pattuiti sempre secondo il criterio principe del diritto alla bigenitorialità del minore. Si precisa che per l'anno 2024 il S. Natale è trascorso da con la madre e il successivo giorno di S. Stefano con il padre e così a seguire gli anni Per_1 successivi. - Festività pasquali La figlia minore trascorre in maniera alternata il giorno Per_1 di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo con il padre o la madre secondo accordi che verranno presi dai genitori di anno in anno sempre secondo il criterio principe del diritto alla bigenitorialità del figlio. Si precisa che per l'anno 2025 la S. Pasqua è trascorsa da con il padre e il Per_1
Lunedì dell'Angelo con la madre. Stante la tenera età della bambina e le sue consolidate abitudini di prevalente presenza della madre e di addormentamento da parte della figura materna, i tempi di permanenza e di pernottamento presso il padre, soprattutto nella fase iniziale, devono essere adeguati ai bisogni emotivi ed in generale alle esigenze della minore stessa, consentendo un adattamento graduale alla nuova situazione.
3. PONE l'obbligo, stante il collocamento prevalente della minore presso la madre, al padre
[...]
l'obbligo di versare alla sig.ra entro e non oltre il giorno 15 di CP_1 Parte_1 ogni mese la somma di € 150,00 a titolo di contributo perequativo per il mantenimento della figlia mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra IBAN Parte_1
[...].
4. DISPONE che le spese straordinarie della figlia sono sostenute dai coniugi nella paritetica misura del 50%. Tali spese vengono dai coniugi previamente individuate nelle seguenti: spese che non richiedono il preventivo accordo delle parti: - Spese mediche urgenti e indifferibili
(da documentare) per le quali è previsto il solo eventuale consenso, nei limiti previsti dalla legge, per interventi, trasfusioni ecc.; - Spese mediche (da documentare) riguardanti: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante da effettuare presso il SSN in difetto di accordo sullo specialista privato;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale. La scelta dei vari specialisti, del dentista o dell'istituto dove effettuare il trattamento sanitario dovrà essere concordata tra i genitori per quanto riguarda il settore privato;
4) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
5) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista quando coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- Spese scolastiche (da documentare) riguardanti: 1) libri di testo;
2) materiale di corredo scolastico di inizio anno rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
3) iscrizioni e tasse scolastiche anche universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
spese che richiedono il preventivo accordo dei genitori: - spese mediche (da documentare): cure oculistiche, cure dentistiche, cure termali o fisioterapiche, presso strutture private;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma da effettuarsi privatamente;
farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) riguardanti: iscrizioni e tasse universitarie per la frequentazione di istituti privati, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
ripetizioni; - spese per attività sportive (da documentare) quali:
1) attività sportive e pertinenti quali abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); stage sportivi;
- spese per viaggi studio in Italia e/o all'estero e soggiorni all'estero per motivi di studio;
- spese di acquisto e manutenzione ciclomotori e/o autovetture in uso ai figli, spese per il conseguimento della patente;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
acquisto di cellulari, pc o tablet;
centri estivi
In relazione alle spese straordinarie da concordare, si precisa che il genitore a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, ecc... deve manifestare un motivato dissenso scritto, entro dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio varrà come consenso alla spesa. Ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario deve richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro dieci (10) giorni dalla richiesta. I documenti fiscali di ogni spesa straordinaria devono essere intestati alla figlia con l'indicazione del suo codice fiscale per la necessaria detrazione nella misura percentuale spettante ad ogni genitore. Per quanto non espressamente previsto in tema di spese, le parti hanno concordato di applicare quanto disciplinato dal protocollo del CNF del 2017 al quale si rimanda. L'assegno unico spettante per la figlia è percepito interamente dalla sig.ra Pt_1
impegnandosi sin d'ora il Sig. a rinunciare alla quota di propria spettanza.
[...] CP_1
5. ASSEGNA la casa familiare posta in San Miniato, Vicolo Luigi Settembrini n. 1, alla Sig.ra che ne è proprietaria esclusiva, con tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti fatta Parte_1 eccezione per il letto matrimoniale che sarà asportato da contestualmente Controparte_1 al proprio trasferimento. Il Sig. trasferirà la propria residenza nell'immobile sito CP_1 in Sovigliana di Vinci Via Toti n. 40 che andrà a condurre in locazione sostenendone il relativo canone;
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- i coniugi entrambi autonomi economicamente in forza di redditi propri da lavoro e di disponibilità economiche proprie, hanno rinunciato reciprocamente ed incondizionatamente al mantenimento personale e comunque a qualsivoglia contributo economico mensile, sia esso di natura assistenziale che di mantenimento;
hanno rinunciato a qualsivoglia pretesa l'uno nei confronti dell'altra e viceversa, dichiarandosi economicamente autosufficienti e ben in grado di provvedere al proprio mantenimento in autonomia.
- i coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto, liberi di autodeterminare la propria vita nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge.
-i coniugi hanno convenuto che la proprietà del veicolo Skoda Kodiaq tg FZ299ZE in uso a
è trasferita dall'attuale intestataria a che ne Controparte_1 Parte_1 Controparte_1 sta pagando il prezzo in forza di contratto di finanziamento solo a lui intestato. Il trasferimento avverrà a cura e spese di , senza corresponsione di alcun Controparte_1 corrispettivo per l'acquisto.
- i coniugi hanno convenuto che il cane razza bulldog francese di nome intestato a CP_2 Pt_1
rimane a vivere stabilmente nell' abitazione familiare con la Sig.ra e con
[...] Parte_1 la figlia pur concordando sin d'ora le parti che le spese per le cure e per l'alimentazione del cane, sono sostenute dalle parti in egual misura e quindi per il 50% ciascuno.
6. DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
7. ORDINA all'ufficiale dello Stato civile del comune di San Miniato (PI) perché provveda alle annotazioni della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato tra le parti in San Miniato il 24/05/2023
e trascritto agli atti civili del medesimo comune al n.12, parte I, Anno 2023, oltre che per le altre incombenze di legge.
Manda alla Cancelliera per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato civile del Comune di San Miniato (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Così deciso a Pisa il 23/06/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori