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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/05/2025, n. 2689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2689 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
in composizione collegiale nelle persone di:
Roberta Dotta – Presidente
Monica Mastrandrea – Giudice relatore/estensore
Sara Perlo – Giudice
nel procedimento iscritto al r.g n. 14415/2024 vertente tra:
nato in [...] il [...], CUI 04W75I4, elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Erika Vivaldi che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente
e
– Questura di VERCELLI con l'Avvocatura dello Stato Controparte_1 resistente
avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. avverso diniego di rilascio del rinnovo di soggiorno per protezione speciale del Questore della Provincia di Vercelli del 7.3.2022 notificato il
7.7.2024
sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 6.8.2024 il sig. nato in [...] il [...], Parte_1
CUI ha impugnato il decreto del Questore di Vercelli datato 7.3.2022 e notificato il 7.7.2024 C.F._1 Co con cui la ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendo al Tribunale di riconoscere in proprio favore il diritto alla protezione speciale ai sensi degli artt. 32, co. 3, d.lgs. 25/2008 e art. 19 T.U.I.
A sostegno della domanda il ricorrente ha richiamato il lungo periodo di permanenza in Italia, l'elevato grado di integrazione socio-lavorativa raggiunta, nonché la grave situazione di instabilità socio-politica e le gravi violazioni dei diritti umani esistenti in BI. Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha fissato l'udienza al 15.4.2025, successivamente sostituita con il deposito di note scritte entro il termine del 23.4.2025.
Con atto del 26.2.2025, la difesa ha depositato la suddetta prova della notifica alla P.A., che risulta perfezionata il 26.2.2025. Questo Collegio rileva che la P.A. non si è costituita e ne dichiara la contumacia.
In data 17.4.2025, la difesa ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza. Allo scadere del termine del 23.4.2025, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Quanto all'eccepita illegittimità dell'atto amministrativo per mancato preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis l. 241/1990, si rileva che l'istituto in parola ha lo scopo di far conoscere alla PA procedente le ragioni fattuali e giuridiche dell'interessato che potrebbero contribuire a far assumere una diversa determinazione finale, derivante dal pieno esame di tutti gli interessi in gioco. Ad ogni modo, deve ritenersi la non annullabilità dell'atto finale in ipotesi di mancata notifica del preavviso di rigetto nei casi in cui il contenuto dell'atto amministrativo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, sia perché vincolato, sia perché, sebbene scaturente da un'attività di natura discrezionale dell'amministrazione, esso risulti in concreto non modificabile (in questo senso Cass. ord. 10.6.2020, n. 11083). In definitiva, la norma di cui all'art. 10 bis in parola va letta in combinato disposto con l'art. 21 octies della medesima legge n. 241 del 1990, così come deve essere fatto per le altre norme in materia di partecipazione procedimentale, giungendosi ad una sua interpretazione non in senso formalistico, ma avendo riguardo all'effettivo pregiudizio che l'inosservanza dell'obbligo partecipativo abbia eventualmente causato alle ragioni del privato. Ne consegue doversi ritenere che il mancato preavviso di rigetto non determini l'illegittimità automatica del provvedimento finale, quando possa trovare applicazione l'art. 21 octies sopra citato, secondo cui il giudice non può annullare il provvedimento amministrativo per vizi formali quando questi non abbiano inciso sulla sostanziale legittimità del provvedimento, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (sul punto: Cons. Stato 13.2.2020, n. 1144; 12.2.2020,
1081, 19.2.2019, n. 1156; 11.1.2019, n. 256). Dunque, la violazione della garanzia partecipativa di cui all'art. 10 bis assume rilevanza nelle sole ipotesi in cui la mancata partecipazione del privato al procedimento amministrativo gli abbia impedito di apportare utili elementi di valutazione da sottoporre alla valutazione della PA. Detta interpretazione è peraltro in linea con la circostanza per cui le garanzie procedimenti devono essere intese come poste a tutela dei concreti interessi, senza risolversi in inutili aggravi procedimentali secondo i principi di efficienza e speditezza del procedimento amministrativo. Ciò posto in diritto, nella specie il provvedimento questorile di diniego non avrebbe potuto avere diverso contenuto decisorio alla luce del parere negativo al rilascio del richiesto titolo di soggiorno rilasciato dalla Commissione territoriale. Ne consegue, sotto questo profilo, la legittimità dell'atto amministrativo impugnato. Nel merito, oggetto del giudizio è l'impugnazione del provvedimento del Questore di Vercelli che ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria, sub specie di protezione speciale.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019). Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023. Al caso di specie, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023 (l'istanza di rinnovo del permesso richiesto è infatti del 17.8.2021). Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”. Ciò premesso, si legge nella Relazione illustrativa al d.l. del 2020 che “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. In definitiva, tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298;
Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. 3705/2021). La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”. La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'art. 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Rispetto al BI, Paese d'origine del ricorrente, si riporta quanto di seguito. Il BI è la nazione più piccola del continente africano, con una popolazione di circa 2 milioni e mezzo (secondo le stime del 2024). Ottenne l'indipendenza dal Regno Unito nel 1965 e da allora è stato governato da tre leader. Il primo, generalmente sostenne la democrazia Parte_2 liberale e i mercati liberi, nonostante le critiche lo accusarono di corruzione e di scarsa capacità decisionale. Nel 1994, fu sollevato da con un colpo di Stato militare, che Persona_1 successivamente reclamò la vittoria alle elezioni nel 1996, 2001, 2006 e 20111.
Dopo 22 anni di regime autoritario e repressione degli oppositori, alle elezioni tenutesi nel dicembre 2016, è stato sconfitto dal candidato dell'opposizione . Persona_1 Persona_2
Nonostante secondo gli osservatori internazionali le elezioni si fossero svolte in maniera libera e senza brogli, l'ex presidente ha dapprima accettato la sconfitta, salvo poi contestare l'esito Per_1 del voto, denunciando presunte irregolarità e dichiarando lo stato di emergenza nel Paese. Ciò che ne
è seguito, è stata una crisi politica e costituzionale, tanto che migliaia di gambiani hanno lasciato il Paese2. La crisi è tuttavia rientrata senza spargimento di sangue, dopo settimane di negoziati ed in seguito all'intervento di truppe della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), autorizzato da una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Pertanto, dopo aver prestato giuramento il 19 gennaio 2017, presso l'ambasciata gambiana in Senegal, ed in seguito all'abbandono del Paese da parte di recatosi in esilio in Guinea equatoriale, il 26 Per_1 gennaio RR ha potuto fare ritorno in BI quale legittimamente eletto presidente del Paese.3
Sotto il profilo della sicurezza, si segnalano scontri dovuti alla dichiarazione del presidente del dicembre 2019, quando ha rinnegato la promessa di dimettersi dopo tre anni, fatta al Per_2 tempo delle elezioni, sostenendo che sia la Costituzione ad imporgli di portare a termine l'intero mandato di cinque anni. A causa del mancato rispetto di tali promesse, è sorto un movimento di protesta chiamato “Three Years Jotna”, che nella lingua Wolof significa “abbastanza”, con lo scopo di chiedere le dimissioni del presidente attraverso proteste organizzate nel Paese. Durante una di tali manifestazioni, avvenuta il 26 gennaio 2020 a Banjul, 137 membri del movimento, incluso il leader, sono stati arrestati in seguito a scontri con le forze dell'ordine, decine sono stati feriti e giornalisti rinomati sono stati trattenuti e detenuti. Secondo “La repressione delle Controparte_5 proteste offre un quadro allarmante e richiama la situazione brutale del Paese sotto il regime di ME. Nonostante vi siano stati importanti passi avanti nel rispetto dei diritti umani, l'uso eccessivo della forza per disperdere i manifestanti da parte delle forze dell'ordine rischia di alimentare le tensioni e di riportare il BI ai giorni bui della repressione”.4 Il 4 dicembre 2021 si sono svolte le prime elezioni presidenziali da quando l'ex Presidente è stato estromesso dal potere. L'attuale Presidente ha vinto con il 53% dei voti. Per_1 Per_2 Tuttavia alcuni candidati dell'opposizione, tra cui hanno contestato l'irregolarità Persona_3 del voto, non accettando la sua vittoria, ma invitando tutti i gambiani a rimanere calmi e pacifici durante lo svolgimento delle indagini. Secondo le elezioni pacifiche del 4 dicembre sono CP_6 state viste da molti come una vittoria per la democrazia che ha contribuito a superare il periodo buio della dittatura di Per_4
Tuttavia, afferma il TE Transformation Index (BTI) che un crescente senso di disillusione rispetto all'andatura delle riforme economiche e politiche ha condotto a tensioni acuite.6 Secondo l'International Crisis Group, il Governo in data 21 dicembre 2022 ha annunciato che le autorità il giorno precedente sventarono un piano militare per deporre il Presidente . Per_2
Secondo quanto riportato, le autorità fra il 20 e il 25 dicembre 2022 hanno arrestato diversi giovani ufficiali per supposto coinvolgimento nel tentativo di colpo di Stato. Il 27 dicembre 2022 il Governo ha costituito un comitato per indagare sull'accaduto composto da membri delle forze armate, polizia, servizi di intelligence e dal ministro della giustizia. Il Consigliere per la Sicurezza Nazionale Abubakarr Suleiman Jeng ha dichiarato che il piano fu sostenuto da “collaboratori civili…sia dentro sia fuori dal Paese”. La Comunità Economica e l'Unione Africana Controparte_7 hanno condannato il tentativo di colpo di Stato il 21 dicembre 2022. Cont iferisce che i dettagli che circondano tale tentativo di colpo di stato rimangono poco chiari.
Successivamente, otto soldati, due civili, e un funzionario di polizia sono stati accusati di tradimento ed altri reati.8 Cont Riporta he lo stato-nazione gambiano è considerato legittimo dalla vasta maggioranza dei gambiani. Non ci sono significativi gruppi di interesse che questionano la sua legittimazione.9 Anche l' afferma che il governo di non sembra essere soggetto Controparte_13 Per_2 ad indebite influenze di attori non statali, forze armate, o governi stranieri.10
Quanto al controllo sul territorio, la stessa fonte riferisce che il monopolio dello Stato gambiano circa l'uso della forza è incontrastato, ma vi sono altri attori rilevanti che potrebbero usare la forza nel Paese.11
In primo luogo, l' , che fu costituito in congiunzione con le discusse elezioni del 2016 CP_14 e la successiva rimozione del precedente Presidente rimasto nel paese.12 Il suo mandato fu Per_1 rinnovato molteplici volte su richiesta del governo gambiano.13 Mentre le truppe del Ghana e della
Nigeria sono anch'esse presenti, la missione consiste primariamente di truppe senegalesi.14 Come risultato, i membri dell'opposizione e i social media hanno affermato che il Presidente si Per_2 sente obbligato verso gli interessi senegalesi.15 I soldati ECOMIG hanno partecipato in certe iniziative anti-tratta in BI, ma non c'è indicazione che tali iniziative siano avvenute senza il consenso e il coordinamento delle autorità gambiane.16
In secondo luogo, vi sono stati scontri isolati fra i soldati e i ribelli summenzionati. CP_14
Al principio del 2022, quattro soldati senegalesi con sono stati uccisi e sette sono stati presi CP_14 come ostaggio dai ribelli del Casamance lungo il confine BI-Senegal. Oltretutto, più di
[...] sono fuggiti dalle loro case per il combattimento fra le forze senegalesi e i ribelli.17 Per_5
La regione Casamance del Senegal, a sud del BI, è stata la zona di scontri armati fra l'esercito senegalese e il separatista Democratiche (MFDC) CP_15 CP_16 CP_17 sin dal 1982.18 Il confine fra il Casamance e il BI è lungo e poroso: non ci sono punti ufficiali di attraversamento del confine e le persone si muovono da un lato all'altro con pochissime restrizioni.19
La Croce Rossa ha riportato che più di 23.000 arrivi furono registrati fra 23 villaggi situati nei distretti sul confine di Foni Kansala, e Persona_6 Persona_7 Persona_8 Per_9
La stessa fonte riferisce che il Governo del BI riconobbe gli ultimi scontri tramite un comunicato ufficiale, pubblicato il 14 marzo 2022. In tale comunicato, il Presidente del paese affidò al Vice Presidente il coordinamento della risposta, con il concorso di tutti i rilevanti ministri di 10 Freedom House, Freedom in the World 2023: The BI, s.d., https://freedomhouse.org/country/gambia/freedom- world/2023 (ultimo accesso: 14.03.2025) 11 BTI Project, BI Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025) 12 BTI Project, BI Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025) 13 BTI Project, BI Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025) 14 BTI Project, BI Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025) 15 BTI Project, BI Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025) 16 BTI Project, BI Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025); v. anche Freedom in the World 2023: The BI, s.d., CP_13 https://freedomhouse.org/country/gambia/freedom-world/2023 (ultimo accesso: 14.03.2025) 17 BTI Project, BI Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025) 18 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, The BI: Internal Displaced Population in West
Region - DREF Operation n° MDRGM015 Final Report, 17 May 2023 https://reliefweb.int/report/gambia/gambia- internal-displaced-population-west-region-dref-operation-ndeg-mdrgm015-final-report (ultimo accesso: 14.03.2025) 19 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, The BI: Internal Displaced Population in West
Region - DREF Operation n° MDRGM015 Final Report, 17 May 2023, p. 1, https://reliefweb.int/report/gambia/gambia- internal-displaced-population-west-region-dref-operation-ndeg-mdrgm015-final-report (ultimo accesso: 14.03.2025) 20 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, The BI: Internal Displaced Population in West
Region - DREF Operation n° MDRGM015 Final Report, 17 May 2023, p. 2 https://reliefweb.int/report/gambia/gambia- internal-displaced-population-west-region-dref-operation-ndeg-mdrgm015-final-report (ultimo accesso: 14.03.2025) governo, dipartimenti e agenzie21. Man mano che l'ambito della crisi cresceva, così faceva la sua visibilità, e dei partner addizionali si unirono alle riunioni del coordinamento nazionale, in particolare l'Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari, UNOCHA.22 Terzo, le dispute per la terra sono frequenti nella Repubblica del BI, e talvolta queste controversie precipitano nella violenza da parte dei membri della comunità.23 Questa violenza è tipicamente ritenuta legittima dalle comunità allarmate, anche se illegale. Comunque, è considerata quale risposta all'inadeguatezza del monopolio statale sull'uso della forza, piuttosto che come messa in discussione del suo monopolio in primo luogo.24
Rispetto all'uso illegittimo della forza da parte delle forze di sicurezza, l'ONG Freedome House con riferimento all'anno 2022 afferma che lo stesso è stato meno frequente sotto l'amministrazione
. Ci sono stati dei tentativi di migliorare le condizioni della detenzione, che rimangono Per_2 preoccupanti. Le raccomandazioni del TRRC (Truth, Reconciliation, and Reparations Commission – Commissione per la Verità, la Riconciliazione e i Risarcimenti) hanno consegnato diversi procedimenti penali e sospensioni di ufficiali delle forze di sicurezza per uso illegittimo della forza,
e il governo ha riconosciuto la necessità di rafforzare le leggi sulla protezione degli individui dall'abuso dei servizi di sicurezza.25 Non risulta esservi una concreta minaccia terroristica: l'Indice sul Terrorismo Globale (Global Terrorism Index), con riferimento all'anno 2023, assegna al BI un punteggio pari a 0, considerato come “nessun impatto”26, e non risulta esservi stato alcun cambiamento del punteggio rispetto al periodo 2013-202327.
I dati ACLED sulle condizioni di sicurezza nel periodo 01.01.2023 – 31.12.2023 riportano n. 3 scontri armati e n. 3 episodio di violenza di massa, di cui 3 con obiettivi civili28.
Rispetto al periodo 01.01.2024 – 31.12.2024 la stessa fonte riporta n. 3 attacchi e n. 1 episodio di violenza di massa, di cui 3 con obiettivi civili29, segnando un miglioramento delle condizioni di sicurezza.
CP_1 21 News, President RR Says BI Will Not Be Used As Launch Pad in the Ongoing Casamance Conflict,
14 March 2022, https://grts.gm/news-article-details/news/president-barrow-says-gambia-will-not-be-used-as-launch- pad-in-the-ongoing-Casamance-conflict (ultimo accesso: 14.03.2025) cited by International Federation of Red Cross and
Red Crescent Societies, The BI: Internal Displaced Population in West Region - DREF Operation n° MDRGM015 Final Report, 17 May 2023, p. 3, https://reliefweb.int/report/gambia/gambia-internal-displaced-population-west-region- dref-operation-ndeg-mdrgm015-final-report (ultimo accesso: 14.03.2025 22 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, The BI: Internal Displaced Population in West
Region - DREF Operation n° MDRGM015 Final Report, 17 May 2023, p. 3, https://reliefweb.int/report/gambia/gambia- internal-displaced-population-west-region-dref-operation-ndeg-mdrgm015-final-report (ultimo accesso: 14.03.2025) 23 BTI Project, BI Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025) 24 BTI Project, BI Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025) 25 House, Freedom in the World 2023: The BI, s.d., https://freedomhouse.org/country/gambia/freedom- CP_13 world/2023 (ultimo accesso: 14.03.2025) 26 Institute Global Terrorism Index 2024 - Measuring the Impact of Terrorism, Sydney, Controparte_19 February 2024, p. 8, https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2024/02/GTI-2024-web-290224.pdf nonché http://visionofhumanity.org/resources (ultimo accesso: 14.03.2025) 27 , Global Terrorism Index 2024 - Measuring the Impact of Terrorism, Sydney, Controparte_20 February 2024, p. 42, https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2024/02/GTI-2024-web-290224.pdf nonché http://visionofhumanity.org/resources (ultimo accesso: 14.03.2025) 28 ACLED, strumento Explorer, Political Violence, 01/01/2023 – 31/12/2023,BI , https://acleddata.com/explorer/ accesso del 14.03.2025 29 ACLED, strumento Explorer, Political Violence, 01/01/2024 – 31/12/2024,BI , https://acleddata.com/explorer/ accesso del 14.03.2025 La corte speciale avrà l'autorità di perseguire crimini internazionali, indipendentemente da se tali crimini erano classificati come reati dalla legge gambiana al momento in cui occorsero, sotto il sistema giudiziale ibrido approvato da ECOWAS.30
Quanto esposto non consente di ritenere che il ricorrente in caso di rimpatrio possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, né che nello Stato di provenienza del ricorrente vi siano violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani ai sensi e per gli effetti dell'art. 19
T.U.I. Quanto ai profili di integrazione socio-lavorativa, nella specie, il ricorrente ha allegato e documentato di lavorare sin dal 2023 ed infatti ha prodotto un contratto di lavoro a tempo indeterminato concluso con la ditta in data 14.10.2023 e il CUD 2024, oltre a Controparte_21 dichiarazione di ospitalità (doc. allegati a note scritte sostitutive di udienza depositate il 17.4.2025).
Per gli indicati profili di vulnerabilità del ricorrente e per gli indici del percorso di integrazione che egli sta cercando di compiere nel territorio nazionale, valorizzando i parametri normativi di cui sopra espressi all'art. 19 TUI, si ritengono ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il ricorrente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese. Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia
e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (sul punto v.: Cass. sez. un. 24413/2021; Cass.7396/2021; Cass. 16369/22; Cass. 26089/22).
Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, tenuto conto della natura della procedura alla luce della ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato ed essendo la convenuta la PA
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
- accoglie la domanda e riconosce in capo al ricorrente nato in [...] Parte_1 il 4.4.1997, CUI 04W75I4 il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 19 TUI nella versione come modificata dal d.lgs. 130 del 2020 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del detto documento;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla
Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Torino, 28.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Monica Mastrandrea Roberta Dotta 30 OHCHR, The BI: Special Rapporteur welcomes decision to establish a special court to prosecute crimes under
10 January 2025, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/01/gambia-special-rapporteur- Persona_1 welcomes-decision-establish-special-court (ultimo accesso: 14.03.2025) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 CIA, The World Factbook, BI, aggiornato al 13 marzo 2025, https://www.cia.gov/the-world- factbook/countries/gambia-the/ 2v. Al Jazeera, BI's HY ME declares state of emergency, 17 gennaio 2017, https://www.aljazeera.com/news/2017/01/gambia-yahya-jammeh-declares-state-emergency-170117165356768.html;
Al Jazeera, Thousands flee The BI as crisis deepens, 19 gennaio 2017, https://www.aljazeera.com/news/2017/01/fear-anticipation-gambia-deadline-nears-170118182836499.html;
Internal Monitoring (IDMC), The BI, maggio 2018, https://www.internal- CP_3 CP_4 displacement.org/sites/default/files/2018-05/GRID%202018%20-%20Figure%20Analysis%20-%20GAMBIA.pdf 3 UN Security Council, Resolution 2337, Peace consolidation in West Africa, 19 Gennaio 2017, http://unscr.com/en/resolutions/doc/2337;
EUAA, EASO Informazioni sui Paesi di origine BI Notizie sul Paese, dicembre 2017, pp. 14-15, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2017_7598_IT_01.pdf 4 'Three years is enough': Why are BIns protesting?, 16 dicembre 2019, CP_9 https://www.aljazeera.com/news/2019/12/years-gambians-protesting-191216134431488.html;
The Guardian, Outcry over crackdown in the BI as president refuses to quit, 28 gennaio 2020, https://www.theguardian.com/world/2020/jan/28/outcry-over-crackdown-in-the-gambia-as-president-adama-barrow- refuses-to-quit;
BI: Mass arrests risk fuelling tensions, 27 gennaio 2020, Controparte_5 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/01/gambia-mass-arrests-risk-fuelling-tensions/ 5 BB New, BI elections: declared presidential election winner, 5 dicembre 2021, Persona_2 https://www.bbc.com/news/world-africa-59542813; Reuters, BIn President RR wins re-election; opposition cries foul, 6 dicembre 2021, https://www.reuters.com/world/africa/president-barrow-holds-early-lead-gambias-election-
2021-12-05/; Jeune Afrique, Présidentielle en ses adversaires contestent, 6 dicembre CP_10 Controparte_11 2021, https://www.jeuneafrique.com/1277077/politique/presidentielle-en-gambie-adama-barrow-proclame-vainqueur- ses-adversaires-contestent/ 6 BTI Project, BI Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025) 7 , Global Overview, December 2022, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/january-alerts-and-december- CP_12 trends-2022#gambia (ultimo accesso: 14.03.2024)
V. anche BB (author: Omar Wally), BI coup attempt foiled – government, 21 December 2022, https://www.bbc.com/news/world-africa-64055295 (ultimo accesso: 14.03.2025) 8 BTI Project, BI Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025) 9 BTI Project, BI Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
in composizione collegiale nelle persone di:
Roberta Dotta – Presidente
Monica Mastrandrea – Giudice relatore/estensore
Sara Perlo – Giudice
nel procedimento iscritto al r.g n. 14415/2024 vertente tra:
nato in [...] il [...], CUI 04W75I4, elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Erika Vivaldi che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente
e
– Questura di VERCELLI con l'Avvocatura dello Stato Controparte_1 resistente
avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. avverso diniego di rilascio del rinnovo di soggiorno per protezione speciale del Questore della Provincia di Vercelli del 7.3.2022 notificato il
7.7.2024
sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 6.8.2024 il sig. nato in [...] il [...], Parte_1
CUI ha impugnato il decreto del Questore di Vercelli datato 7.3.2022 e notificato il 7.7.2024 C.F._1 Co con cui la ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendo al Tribunale di riconoscere in proprio favore il diritto alla protezione speciale ai sensi degli artt. 32, co. 3, d.lgs. 25/2008 e art. 19 T.U.I.
A sostegno della domanda il ricorrente ha richiamato il lungo periodo di permanenza in Italia, l'elevato grado di integrazione socio-lavorativa raggiunta, nonché la grave situazione di instabilità socio-politica e le gravi violazioni dei diritti umani esistenti in BI. Il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha fissato l'udienza al 15.4.2025, successivamente sostituita con il deposito di note scritte entro il termine del 23.4.2025.
Con atto del 26.2.2025, la difesa ha depositato la suddetta prova della notifica alla P.A., che risulta perfezionata il 26.2.2025. Questo Collegio rileva che la P.A. non si è costituita e ne dichiara la contumacia.
In data 17.4.2025, la difesa ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza. Allo scadere del termine del 23.4.2025, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Quanto all'eccepita illegittimità dell'atto amministrativo per mancato preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis l. 241/1990, si rileva che l'istituto in parola ha lo scopo di far conoscere alla PA procedente le ragioni fattuali e giuridiche dell'interessato che potrebbero contribuire a far assumere una diversa determinazione finale, derivante dal pieno esame di tutti gli interessi in gioco. Ad ogni modo, deve ritenersi la non annullabilità dell'atto finale in ipotesi di mancata notifica del preavviso di rigetto nei casi in cui il contenuto dell'atto amministrativo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, sia perché vincolato, sia perché, sebbene scaturente da un'attività di natura discrezionale dell'amministrazione, esso risulti in concreto non modificabile (in questo senso Cass. ord. 10.6.2020, n. 11083). In definitiva, la norma di cui all'art. 10 bis in parola va letta in combinato disposto con l'art. 21 octies della medesima legge n. 241 del 1990, così come deve essere fatto per le altre norme in materia di partecipazione procedimentale, giungendosi ad una sua interpretazione non in senso formalistico, ma avendo riguardo all'effettivo pregiudizio che l'inosservanza dell'obbligo partecipativo abbia eventualmente causato alle ragioni del privato. Ne consegue doversi ritenere che il mancato preavviso di rigetto non determini l'illegittimità automatica del provvedimento finale, quando possa trovare applicazione l'art. 21 octies sopra citato, secondo cui il giudice non può annullare il provvedimento amministrativo per vizi formali quando questi non abbiano inciso sulla sostanziale legittimità del provvedimento, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (sul punto: Cons. Stato 13.2.2020, n. 1144; 12.2.2020,
1081, 19.2.2019, n. 1156; 11.1.2019, n. 256). Dunque, la violazione della garanzia partecipativa di cui all'art. 10 bis assume rilevanza nelle sole ipotesi in cui la mancata partecipazione del privato al procedimento amministrativo gli abbia impedito di apportare utili elementi di valutazione da sottoporre alla valutazione della PA. Detta interpretazione è peraltro in linea con la circostanza per cui le garanzie procedimenti devono essere intese come poste a tutela dei concreti interessi, senza risolversi in inutili aggravi procedimentali secondo i principi di efficienza e speditezza del procedimento amministrativo. Ciò posto in diritto, nella specie il provvedimento questorile di diniego non avrebbe potuto avere diverso contenuto decisorio alla luce del parere negativo al rilascio del richiesto titolo di soggiorno rilasciato dalla Commissione territoriale. Ne consegue, sotto questo profilo, la legittimità dell'atto amministrativo impugnato. Nel merito, oggetto del giudizio è l'impugnazione del provvedimento del Questore di Vercelli che ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria, sub specie di protezione speciale.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019). Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023. Al caso di specie, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023 (l'istanza di rinnovo del permesso richiesto è infatti del 17.8.2021). Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”. Ciò premesso, si legge nella Relazione illustrativa al d.l. del 2020 che “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. In definitiva, tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298;
Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. 3705/2021). La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”. La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'art. 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Rispetto al BI, Paese d'origine del ricorrente, si riporta quanto di seguito. Il BI è la nazione più piccola del continente africano, con una popolazione di circa 2 milioni e mezzo (secondo le stime del 2024). Ottenne l'indipendenza dal Regno Unito nel 1965 e da allora è stato governato da tre leader. Il primo, generalmente sostenne la democrazia Parte_2 liberale e i mercati liberi, nonostante le critiche lo accusarono di corruzione e di scarsa capacità decisionale. Nel 1994, fu sollevato da con un colpo di Stato militare, che Persona_1 successivamente reclamò la vittoria alle elezioni nel 1996, 2001, 2006 e 20111.
Dopo 22 anni di regime autoritario e repressione degli oppositori, alle elezioni tenutesi nel dicembre 2016, è stato sconfitto dal candidato dell'opposizione . Persona_1 Persona_2
Nonostante secondo gli osservatori internazionali le elezioni si fossero svolte in maniera libera e senza brogli, l'ex presidente ha dapprima accettato la sconfitta, salvo poi contestare l'esito Per_1 del voto, denunciando presunte irregolarità e dichiarando lo stato di emergenza nel Paese. Ciò che ne
è seguito, è stata una crisi politica e costituzionale, tanto che migliaia di gambiani hanno lasciato il Paese2. La crisi è tuttavia rientrata senza spargimento di sangue, dopo settimane di negoziati ed in seguito all'intervento di truppe della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), autorizzato da una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Pertanto, dopo aver prestato giuramento il 19 gennaio 2017, presso l'ambasciata gambiana in Senegal, ed in seguito all'abbandono del Paese da parte di recatosi in esilio in Guinea equatoriale, il 26 Per_1 gennaio RR ha potuto fare ritorno in BI quale legittimamente eletto presidente del Paese.3
Sotto il profilo della sicurezza, si segnalano scontri dovuti alla dichiarazione del presidente del dicembre 2019, quando ha rinnegato la promessa di dimettersi dopo tre anni, fatta al Per_2 tempo delle elezioni, sostenendo che sia la Costituzione ad imporgli di portare a termine l'intero mandato di cinque anni. A causa del mancato rispetto di tali promesse, è sorto un movimento di protesta chiamato “Three Years Jotna”, che nella lingua Wolof significa “abbastanza”, con lo scopo di chiedere le dimissioni del presidente attraverso proteste organizzate nel Paese. Durante una di tali manifestazioni, avvenuta il 26 gennaio 2020 a Banjul, 137 membri del movimento, incluso il leader, sono stati arrestati in seguito a scontri con le forze dell'ordine, decine sono stati feriti e giornalisti rinomati sono stati trattenuti e detenuti. Secondo “La repressione delle Controparte_5 proteste offre un quadro allarmante e richiama la situazione brutale del Paese sotto il regime di ME. Nonostante vi siano stati importanti passi avanti nel rispetto dei diritti umani, l'uso eccessivo della forza per disperdere i manifestanti da parte delle forze dell'ordine rischia di alimentare le tensioni e di riportare il BI ai giorni bui della repressione”.4 Il 4 dicembre 2021 si sono svolte le prime elezioni presidenziali da quando l'ex Presidente è stato estromesso dal potere. L'attuale Presidente ha vinto con il 53% dei voti. Per_1 Per_2 Tuttavia alcuni candidati dell'opposizione, tra cui hanno contestato l'irregolarità Persona_3 del voto, non accettando la sua vittoria, ma invitando tutti i gambiani a rimanere calmi e pacifici durante lo svolgimento delle indagini. Secondo le elezioni pacifiche del 4 dicembre sono CP_6 state viste da molti come una vittoria per la democrazia che ha contribuito a superare il periodo buio della dittatura di Per_4
Tuttavia, afferma il TE Transformation Index (BTI) che un crescente senso di disillusione rispetto all'andatura delle riforme economiche e politiche ha condotto a tensioni acuite.6 Secondo l'International Crisis Group, il Governo in data 21 dicembre 2022 ha annunciato che le autorità il giorno precedente sventarono un piano militare per deporre il Presidente . Per_2
Secondo quanto riportato, le autorità fra il 20 e il 25 dicembre 2022 hanno arrestato diversi giovani ufficiali per supposto coinvolgimento nel tentativo di colpo di Stato. Il 27 dicembre 2022 il Governo ha costituito un comitato per indagare sull'accaduto composto da membri delle forze armate, polizia, servizi di intelligence e dal ministro della giustizia. Il Consigliere per la Sicurezza Nazionale Abubakarr Suleiman Jeng ha dichiarato che il piano fu sostenuto da “collaboratori civili…sia dentro sia fuori dal Paese”. La Comunità Economica e l'Unione Africana Controparte_7 hanno condannato il tentativo di colpo di Stato il 21 dicembre 2022. Cont iferisce che i dettagli che circondano tale tentativo di colpo di stato rimangono poco chiari.
Successivamente, otto soldati, due civili, e un funzionario di polizia sono stati accusati di tradimento ed altri reati.8 Cont Riporta he lo stato-nazione gambiano è considerato legittimo dalla vasta maggioranza dei gambiani. Non ci sono significativi gruppi di interesse che questionano la sua legittimazione.9 Anche l' afferma che il governo di non sembra essere soggetto Controparte_13 Per_2 ad indebite influenze di attori non statali, forze armate, o governi stranieri.10
Quanto al controllo sul territorio, la stessa fonte riferisce che il monopolio dello Stato gambiano circa l'uso della forza è incontrastato, ma vi sono altri attori rilevanti che potrebbero usare la forza nel Paese.11
In primo luogo, l' , che fu costituito in congiunzione con le discusse elezioni del 2016 CP_14 e la successiva rimozione del precedente Presidente rimasto nel paese.12 Il suo mandato fu Per_1 rinnovato molteplici volte su richiesta del governo gambiano.13 Mentre le truppe del Ghana e della
Nigeria sono anch'esse presenti, la missione consiste primariamente di truppe senegalesi.14 Come risultato, i membri dell'opposizione e i social media hanno affermato che il Presidente si Per_2 sente obbligato verso gli interessi senegalesi.15 I soldati ECOMIG hanno partecipato in certe iniziative anti-tratta in BI, ma non c'è indicazione che tali iniziative siano avvenute senza il consenso e il coordinamento delle autorità gambiane.16
In secondo luogo, vi sono stati scontri isolati fra i soldati e i ribelli summenzionati. CP_14
Al principio del 2022, quattro soldati senegalesi con sono stati uccisi e sette sono stati presi CP_14 come ostaggio dai ribelli del Casamance lungo il confine BI-Senegal. Oltretutto, più di
[...] sono fuggiti dalle loro case per il combattimento fra le forze senegalesi e i ribelli.17 Per_5
La regione Casamance del Senegal, a sud del BI, è stata la zona di scontri armati fra l'esercito senegalese e il separatista Democratiche (MFDC) CP_15 CP_16 CP_17 sin dal 1982.18 Il confine fra il Casamance e il BI è lungo e poroso: non ci sono punti ufficiali di attraversamento del confine e le persone si muovono da un lato all'altro con pochissime restrizioni.19
La Croce Rossa ha riportato che più di 23.000 arrivi furono registrati fra 23 villaggi situati nei distretti sul confine di Foni Kansala, e Persona_6 Persona_7 Persona_8 Per_9
La stessa fonte riferisce che il Governo del BI riconobbe gli ultimi scontri tramite un comunicato ufficiale, pubblicato il 14 marzo 2022. In tale comunicato, il Presidente del paese affidò al Vice Presidente il coordinamento della risposta, con il concorso di tutti i rilevanti ministri di 10 Freedom House, Freedom in the World 2023: The BI, s.d., https://freedomhouse.org/country/gambia/freedom- world/2023 (ultimo accesso: 14.03.2025) 11 BTI Project, BI Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025) 12 BTI Project, BI Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025) 13 BTI Project, BI Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025) 14 BTI Project, BI Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025) 15 BTI Project, BI Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025) 16 BTI Project, BI Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025); v. anche Freedom in the World 2023: The BI, s.d., CP_13 https://freedomhouse.org/country/gambia/freedom-world/2023 (ultimo accesso: 14.03.2025) 17 BTI Project, BI Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025) 18 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, The BI: Internal Displaced Population in West
Region - DREF Operation n° MDRGM015 Final Report, 17 May 2023 https://reliefweb.int/report/gambia/gambia- internal-displaced-population-west-region-dref-operation-ndeg-mdrgm015-final-report (ultimo accesso: 14.03.2025) 19 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, The BI: Internal Displaced Population in West
Region - DREF Operation n° MDRGM015 Final Report, 17 May 2023, p. 1, https://reliefweb.int/report/gambia/gambia- internal-displaced-population-west-region-dref-operation-ndeg-mdrgm015-final-report (ultimo accesso: 14.03.2025) 20 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, The BI: Internal Displaced Population in West
Region - DREF Operation n° MDRGM015 Final Report, 17 May 2023, p. 2 https://reliefweb.int/report/gambia/gambia- internal-displaced-population-west-region-dref-operation-ndeg-mdrgm015-final-report (ultimo accesso: 14.03.2025) governo, dipartimenti e agenzie21. Man mano che l'ambito della crisi cresceva, così faceva la sua visibilità, e dei partner addizionali si unirono alle riunioni del coordinamento nazionale, in particolare l'Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari, UNOCHA.22 Terzo, le dispute per la terra sono frequenti nella Repubblica del BI, e talvolta queste controversie precipitano nella violenza da parte dei membri della comunità.23 Questa violenza è tipicamente ritenuta legittima dalle comunità allarmate, anche se illegale. Comunque, è considerata quale risposta all'inadeguatezza del monopolio statale sull'uso della forza, piuttosto che come messa in discussione del suo monopolio in primo luogo.24
Rispetto all'uso illegittimo della forza da parte delle forze di sicurezza, l'ONG Freedome House con riferimento all'anno 2022 afferma che lo stesso è stato meno frequente sotto l'amministrazione
. Ci sono stati dei tentativi di migliorare le condizioni della detenzione, che rimangono Per_2 preoccupanti. Le raccomandazioni del TRRC (Truth, Reconciliation, and Reparations Commission – Commissione per la Verità, la Riconciliazione e i Risarcimenti) hanno consegnato diversi procedimenti penali e sospensioni di ufficiali delle forze di sicurezza per uso illegittimo della forza,
e il governo ha riconosciuto la necessità di rafforzare le leggi sulla protezione degli individui dall'abuso dei servizi di sicurezza.25 Non risulta esservi una concreta minaccia terroristica: l'Indice sul Terrorismo Globale (Global Terrorism Index), con riferimento all'anno 2023, assegna al BI un punteggio pari a 0, considerato come “nessun impatto”26, e non risulta esservi stato alcun cambiamento del punteggio rispetto al periodo 2013-202327.
I dati ACLED sulle condizioni di sicurezza nel periodo 01.01.2023 – 31.12.2023 riportano n. 3 scontri armati e n. 3 episodio di violenza di massa, di cui 3 con obiettivi civili28.
Rispetto al periodo 01.01.2024 – 31.12.2024 la stessa fonte riporta n. 3 attacchi e n. 1 episodio di violenza di massa, di cui 3 con obiettivi civili29, segnando un miglioramento delle condizioni di sicurezza.
CP_1 21 News, President RR Says BI Will Not Be Used As Launch Pad in the Ongoing Casamance Conflict,
14 March 2022, https://grts.gm/news-article-details/news/president-barrow-says-gambia-will-not-be-used-as-launch- pad-in-the-ongoing-Casamance-conflict (ultimo accesso: 14.03.2025) cited by International Federation of Red Cross and
Red Crescent Societies, The BI: Internal Displaced Population in West Region - DREF Operation n° MDRGM015 Final Report, 17 May 2023, p. 3, https://reliefweb.int/report/gambia/gambia-internal-displaced-population-west-region- dref-operation-ndeg-mdrgm015-final-report (ultimo accesso: 14.03.2025 22 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, The BI: Internal Displaced Population in West
Region - DREF Operation n° MDRGM015 Final Report, 17 May 2023, p. 3, https://reliefweb.int/report/gambia/gambia- internal-displaced-population-west-region-dref-operation-ndeg-mdrgm015-final-report (ultimo accesso: 14.03.2025) 23 BTI Project, BI Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025) 24 BTI Project, BI Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025) 25 House, Freedom in the World 2023: The BI, s.d., https://freedomhouse.org/country/gambia/freedom- CP_13 world/2023 (ultimo accesso: 14.03.2025) 26 Institute Global Terrorism Index 2024 - Measuring the Impact of Terrorism, Sydney, Controparte_19 February 2024, p. 8, https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2024/02/GTI-2024-web-290224.pdf nonché http://visionofhumanity.org/resources (ultimo accesso: 14.03.2025) 27 , Global Terrorism Index 2024 - Measuring the Impact of Terrorism, Sydney, Controparte_20 February 2024, p. 42, https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2024/02/GTI-2024-web-290224.pdf nonché http://visionofhumanity.org/resources (ultimo accesso: 14.03.2025) 28 ACLED, strumento Explorer, Political Violence, 01/01/2023 – 31/12/2023,BI , https://acleddata.com/explorer/ accesso del 14.03.2025 29 ACLED, strumento Explorer, Political Violence, 01/01/2024 – 31/12/2024,BI , https://acleddata.com/explorer/ accesso del 14.03.2025 La corte speciale avrà l'autorità di perseguire crimini internazionali, indipendentemente da se tali crimini erano classificati come reati dalla legge gambiana al momento in cui occorsero, sotto il sistema giudiziale ibrido approvato da ECOWAS.30
Quanto esposto non consente di ritenere che il ricorrente in caso di rimpatrio possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, né che nello Stato di provenienza del ricorrente vi siano violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani ai sensi e per gli effetti dell'art. 19
T.U.I. Quanto ai profili di integrazione socio-lavorativa, nella specie, il ricorrente ha allegato e documentato di lavorare sin dal 2023 ed infatti ha prodotto un contratto di lavoro a tempo indeterminato concluso con la ditta in data 14.10.2023 e il CUD 2024, oltre a Controparte_21 dichiarazione di ospitalità (doc. allegati a note scritte sostitutive di udienza depositate il 17.4.2025).
Per gli indicati profili di vulnerabilità del ricorrente e per gli indici del percorso di integrazione che egli sta cercando di compiere nel territorio nazionale, valorizzando i parametri normativi di cui sopra espressi all'art. 19 TUI, si ritengono ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il ricorrente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese. Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia
e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (sul punto v.: Cass. sez. un. 24413/2021; Cass.7396/2021; Cass. 16369/22; Cass. 26089/22).
Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, tenuto conto della natura della procedura alla luce della ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato ed essendo la convenuta la PA
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
- accoglie la domanda e riconosce in capo al ricorrente nato in [...] Parte_1 il 4.4.1997, CUI 04W75I4 il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 19 TUI nella versione come modificata dal d.lgs. 130 del 2020 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del detto documento;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla
Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Torino, 28.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Monica Mastrandrea Roberta Dotta 30 OHCHR, The BI: Special Rapporteur welcomes decision to establish a special court to prosecute crimes under
10 January 2025, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/01/gambia-special-rapporteur- Persona_1 welcomes-decision-establish-special-court (ultimo accesso: 14.03.2025) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 CIA, The World Factbook, BI, aggiornato al 13 marzo 2025, https://www.cia.gov/the-world- factbook/countries/gambia-the/ 2v. Al Jazeera, BI's HY ME declares state of emergency, 17 gennaio 2017, https://www.aljazeera.com/news/2017/01/gambia-yahya-jammeh-declares-state-emergency-170117165356768.html;
Al Jazeera, Thousands flee The BI as crisis deepens, 19 gennaio 2017, https://www.aljazeera.com/news/2017/01/fear-anticipation-gambia-deadline-nears-170118182836499.html;
Internal Monitoring (IDMC), The BI, maggio 2018, https://www.internal- CP_3 CP_4 displacement.org/sites/default/files/2018-05/GRID%202018%20-%20Figure%20Analysis%20-%20GAMBIA.pdf 3 UN Security Council, Resolution 2337, Peace consolidation in West Africa, 19 Gennaio 2017, http://unscr.com/en/resolutions/doc/2337;
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2021-12-05/; Jeune Afrique, Présidentielle en ses adversaires contestent, 6 dicembre CP_10 Controparte_11 2021, https://www.jeuneafrique.com/1277077/politique/presidentielle-en-gambie-adama-barrow-proclame-vainqueur- ses-adversaires-contestent/ 6 BTI Project, BI Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
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14.03.2025) 9 BTI Project, BI Country Report 2024, s.d., https://bti-project.org/en/reports/country-report/GMB (ultimo accesso:
14.03.2025)