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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/11/2025, n. 2477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2477 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott. ssa SA ZI, alla pubblica udienza svolta in data 5 novembre
2025, ha pronunciato e pubblicato ex art. 429 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5156/2015 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Parte_1 C.F._1
Alessi, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. M. CP_1
DE DD
RESISTENTE
OGGETTO: Iscrizione d'ufficio alla gestione IAP
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 5 ottobre 2015, esponeva: Parte_1
- di essere proprietario in Antillo di fondi agricoli estesi oltre cinque ettari, aventi destinazione agricola per le “coltivazioni dell'agricoltura di diversa specie”;
- l' , di cui era titolare, era stata sottoposta ad una verifica ispettiva Parte_2 da parte dei funzionari della sede di Santa Teresa Riva, iniziata l'11 aprile 2012 e conclusasi in CP_1 data 28 settembre 2012, con l'emissione di due verbali di accertamento ispettivo che, quali atti endoprocedimentali, impugnava con il presente giudizio di opposizione alle pretese di pagamento;
- nel Verbale di Accertamento n. 48 00 000265057 era stato rilevato che l'azienda aveva presentato denunzia azienzale in data 3 aprile 2009 per un complessivo fabbisogno annuo di massimo 100 giornate lavorative, sebbene per i verbalizzanti non ne occorressero più di 60, veniva altresì dato atto della veridicità delle dichiarzioni aziendali, vista la perfetta rispondenza tra le colture praticate e quanto certificato con le visure catastali dei terreni rilasciate dall'Ufficio Catastale di Messina il 3 marzo 2009, ma era stato tuttavia ritenuto fittizio il rapporto di lavoro dei dipendenti
[...]
, , e posto CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 che, a giudizio dei verbalizzanti, per la coltivazione dei fondi, occorreva solo l'impiego personale di egli ricorrente e di una sola lavoratrice, individuata nella persona di;
Controparte_7
- a tale conclusione i verbalizzanti erano stati indotti anche dalla circostanza che egli ricorrente era percettore di una pensione di 500 euro mensili, incompatibile con la possibilità di far fronte al pagamento stipendiale dei dipendenti, pertanto era stata operata nei confronti dell'azienda ogni conseguente caducazione agevolativa e contributiva e, per i lavoratori dipendenti ritenuti inesistenti, si era proceduto a richiedere il rimborso delle prestazioni percepite negli anni dal 2007 al 2012;
- nel Verbale di Accertamento n. 48 00 000291197 era stato, inoltre, accertato il possesso da parte di egli ricorrente dei requisiti di lavoratore autonomo coltivatore diritto ed il suo diritto ad essere iscritto negli elenchi degli imprenditori agricoli professionali della provincia di Messina alla I fascia a decorrere dall'1 gennaio 2007;
- era stato conseguentemente iscritto d'ufficio alla gestione IAP con codice azienda 02400891382, e reddito agrario di euro 111,20 e, dapprima in data 13 novembre 2013, successivamente in data 13 giugno 2014, gli erano stati inviati i prospetti di pagamento dei contributi dovuti dal coltivatore diretto colono e imprenditori agricoli professionali per un complessivo importo di euro 17.642,00; Pt_3
- aveva contestato la gestione IAP mediante ricorso alla Commissione Centrale per la riscossione dei contributi agricoli unificati, eccependo la violazione della legge 88/89 vista la mancanza del provvedimento della Certficazione del Comune;
CP_1 Parte_4
- aveva altresì impugnato i predetti verbali, non aventi natura di atto amministrativo provvedimentale, trattandosi di meri atti istruttori di attività ispettiva, innanzi al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro, contestando la propria qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Richiamava la Circolare n. 85 del 24 maggio 2004, contenente le definizione di imprenditore CP_1 agricolo, sostenendo di non rientrarvi, in quanto si dedicava solo ad attività manuali e prive di specificità agraria, come tagliare l'erba, pulire il fondo con il falcetto, senza tuttavia essere in grado di procedere alla rimonda, alla potatura e alla corretta aratura degli alberi.
Rilevava che nonostante i ricorsi pendenti, la mancanza della certficazione a cura del di Pt_5
Antillo e l'assenza di responso da parte dell'Autorità gerarchicamente adita, l' aveva continuato CP_1
a ritenerlo iscritto nell'elenco degli Imprenditori Agricoli Professionali, richiedendo per l'anno 2015
l'ulteriore contribuzione previdenziale per complessive euro 1.948,24 con comunicazione dell'8 giugno 2015. Sosteneva che il verbale ispettivo in cui era stata contestata la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente di , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e era stato redatto in via indiretta, senza alcun accesso ispettivo ai luoghi, mentre Controparte_6 sarebbe stato più utile e proficuo un obiettivo riscontro sugli stessi ed evidenziava inoltre che, essendo i lavori agrari contingentati nel relativo periodo di maturazione o di intervento, non occorreva impiegare manodopera in modo continuativo, ma stagionale a seconda delle necessità.
Rilevava altresì che il mantenimento dei terreni, anche ai fini della prevenzione degli incendi ed evitare che il blocco di intoccabilità decennale, costituiva normale estrinsecazione del dovere del proprietario di manutenere e custodire il proprio patrimonio, senza dover essere necessariamente un imprenditore agricolo professionale.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato e dichiarato che egli ricorrente non poteva essere iscritto nell'elenco degli imprenditori agricoli professionali, essendosi dedicato alla cura dei propri fondi e di quelli di famiglia al fine di mantenere inalterato il valore di detto patrimonio fondiario, per evitare che lo stesso potesse essere pervaso dal fuoco e per godere ed usufruire dei relativi prodotti, idonei a soddisfare le esigenze di una famiglia colonica, atteso che l'estensione e la produttività agraria dei fondi era superiore alla minima unità colturale;
chiedeva che venisse accertato e dichiarato che per i fini sopra indicati, egli avesse impiegato manodopera occasionale, a prestazione stagionale e per le giornate aziendali denunziate, sussistendo un valido, efficace e veritiero rapporto di lavoro con i prestatori d'opera e conseguentemente che venisse accertato e dichiarato che i lavoratori CP_4
, e
[...] Controparte_6 Controparte_5 Controparte_3 Controparte_2 dal 2007 al 2012 fossero stati regolarmente avviati ed assunti, svolgendo la prestazione per conto di egli ricorrente e, pertanto, che venisse annullato/ revocato/ e/o comunque reso privo di ogni e qualsiasi effetto giuridico ogni atto provvedimentale ed endoprocedimentale che avesse messo in discussione la veridicità della denunzia aziendale, che invece rispondeva alla effettività del regolare avviamento dei lavoratori per le esigenze dell'agricoltura, pur difettando il requisito della imprenditorialità della azienda agricola;
chiedeva pertanto, che venisse dichiarato che egli ricorrente, tra l'altro CP_5 pensionato , non era tenuto alla personale posizione contributiva e nulla era dovuto all' per CP_1 CP_1 contribuzione previdenziale;
instava per le spese di lite.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva, in via pregiudiziale e preliminare, l'inammissibilità CP_1 del ricorso per intervenuta decadenza sostanziale, per decorso del termine di 120 giorni previsto dalla legge, in particolare dall'art. 22 del D.L. 7/70 conv. In L. 83/70.
Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso. Chiedeva, pertanto, preliminarmente e in via principale, che il ricorso venisse dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza sostanziale e, solo in via subordinata, nel merito, che venisse rigettato perché infondato in fatto ed in diritto.
3- All'udienza odierna la causa viene decisa.
4.- Il ricorrente agisce in giudizio contestando l'iscrizione d'ufficio alla Gestione IAP, Imprenditori
Agricoli Professionali, a decorrere dall'1 gennaio 2007, disposta a seguito di accertamento del 28 settembre 2012, cui è stata sottoposta l' . Parte_2
Va rilevato che all'udienza odierna, il procuratore di parte ricorrente ha precisato che “il petitum sostanziale è unicamente imperniato sull'accertamento della qualità di non imprenditore agricolo del ricorrente e quindi come tale non oggetto della relativa iscrizione come impresa agricola e non tenuto conseguentemente al versamento dei contributi, quale impresa agricola”.
Dal verbale di accertamento n. 48 00 000291197 risulta che “Alla luce delle vigenti disposizioni CP_1 di legge, art. 9 quinquies, comma 15 del D.L. n 510 del 01/10/1996, convertito in legge 28/11/1996
n. 608, viste le tabelle ettaro colturali della provincia di Messina, di cui al decreto del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale del 25/03/1999, Circolare Assessoriale del dipartimento
Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana del 24/05/2006, vista l'attività svolta, valutata la prevalenza di tempo e di reddito il Sig. ha diritto ad essere iscritto negli elenchi Parte_2 degli Imprenditori Agricoli Professionali della Provincia di Messina, alla I Fascia, entro i limiti prescrizionali previsti dall'art. 3 commi 9 e 10 della Legge 08/08/1995 n 335, a decorrere dal
01/01/2007. Pertanto, per regolarizzare la propria posizione contributiva, il sig. è Parte_2 tenuto al versamento dei contributi, e delle relative somme accessorie, per i periodi già scaduti, dal
01/01/2007 al 31/03/2012.”
Nel verbale di accertamento, il n. 48 00 000265057, è stato disconosciuto il “ rapporto di lavoro per gli anni dal 2007 al 2012, ove sulla carta intrapreso” con riferimento ai lavoratori ivi indicati, è stato disposto il “ recupero delle agevolazioni contributive conguagliate dalla ditta, ai sensi dell'art. 9 ter comma 3 del D.L. 01/10/1996 n.510 convertito in legge 28/11/1996 N. 608, e all'addebito delle differenze contributive calcolate sul maggiore imponibile accertato e non denunciato, nonché all'addebito dei relativi oneri accessori, per i periodi e per i dipendenti sotto elencati, che hanno svolto attività lavorativa nei terreni ricadenti nel comune di Antillo” e sono state contestate “alla ditta le omissioni contributive parziali o totali riscontrate a carico” di “ nata ad [...]
Antillo il 24/10/1954”.
5.- Ordine logico di trattazione impone di esaminare preliminarmente l'eccezione di decadenza, formulata dall' resistente, per violazione del termine decadenziale di centoventi giorni per CP_1
l'esercizio dell'azione giudiziaria, previsto dall'art 22 del D.L. 3 febbraio 1970 n. 7 convertito con modifiche nella legge n. 83/70, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria ….nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
L'eccezione appare infondata e va, pertanto, disattesa richiamando l'orientamento della Corte di
Cassazione, condiviso da questo decidente, secondo cui “La decadenza prevista dall'art. 22 del d.l.
n. 7 del 1970, conv. dalla l. n. 83 del 1970, è destinata ad operare esclusivamente nei confronti dei lavoratori agricoli non iscritti o cancellati dagli elenchi, con conseguente venir meno dell'accesso alle prestazioni previdenziali, e non anche nei confronti del datore di lavoro, in relazione ai contributi da questi dovuti (nella specie relativi a rapporti associativi agrari), e ciò in ragione del fatto che il provvedimento di esclusione o cancellazione, peraltro notificato al solo prestatore, non è costitutivo dell'obbligo contributivo previdenziale, che è invece connesso all'effettivo sorgere del rapporto, nonché della regola che pone la decadenza solo nei confronti del soggetto leso dal provvedimento”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 21 marzo 2022 n. 9165 ord.).
6.- Nel merito, La controversia deve essere esaminata tenendo in considerazione l'orientamento della
Corte di Cassazione secondo cui: “… i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (vedi Cass. sez. un., n. 12545/1992, n. 17355/2009). In particolare, per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne
l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non grava (Cass. n. 1786/2000,
n. 1786, n. 6110/1998; n. 3973/1998; n. 6847/1987). Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: "In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la CP_ sussistenza del credito contributivo dell preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste CP_8 efficacia probatoria” ( cfr Cass. Civ., sez. lav., 18 maggio 2010 n. 12108, v. anche Cass. civ., sez. lav., 10 novembre 2010 n. 22862). Nel caso di specie, l' non ha comprovato le affermazioni contenute nei verbali di accertamento, CP_8 contestate da parte ricorrente nel presente giudizio. appare, al riguardo, la richiesta di audizione degli informatori e, dunque, inammissibile CP_9
7.- In ragione di quanto esposto, a giudizio di questo decidente non sussistono le condizioni per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione IAP, Imprenditori Agricoli Professionali, a decorrere dall'1 gennaio 2007 e vanno dichiarate non dovute dal ricorrente le somme indicate nei verbali di accertamento n. 48 00 000291197 e n. 48 00 000265057.
8.- Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex dm 10 marzo 2014,
n. 55.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che non sussistono le condizioni per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione IAP,
Imprenditori Agricoli Professionali, a decorrere dall'1 gennaio 2007 e che non sono dovute dal ricorrente le somme indicate nei verbali di accertamento n. 48 00 000291197 e n. 48 00 000265057; CP_ b) condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 5391,00, oltre iva e cpa e rimborso spese generali.
Messina, 5 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
SA ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott. ssa SA ZI, alla pubblica udienza svolta in data 5 novembre
2025, ha pronunciato e pubblicato ex art. 429 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5156/2015 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Parte_1 C.F._1
Alessi, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. M. CP_1
DE DD
RESISTENTE
OGGETTO: Iscrizione d'ufficio alla gestione IAP
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 5 ottobre 2015, esponeva: Parte_1
- di essere proprietario in Antillo di fondi agricoli estesi oltre cinque ettari, aventi destinazione agricola per le “coltivazioni dell'agricoltura di diversa specie”;
- l' , di cui era titolare, era stata sottoposta ad una verifica ispettiva Parte_2 da parte dei funzionari della sede di Santa Teresa Riva, iniziata l'11 aprile 2012 e conclusasi in CP_1 data 28 settembre 2012, con l'emissione di due verbali di accertamento ispettivo che, quali atti endoprocedimentali, impugnava con il presente giudizio di opposizione alle pretese di pagamento;
- nel Verbale di Accertamento n. 48 00 000265057 era stato rilevato che l'azienda aveva presentato denunzia azienzale in data 3 aprile 2009 per un complessivo fabbisogno annuo di massimo 100 giornate lavorative, sebbene per i verbalizzanti non ne occorressero più di 60, veniva altresì dato atto della veridicità delle dichiarzioni aziendali, vista la perfetta rispondenza tra le colture praticate e quanto certificato con le visure catastali dei terreni rilasciate dall'Ufficio Catastale di Messina il 3 marzo 2009, ma era stato tuttavia ritenuto fittizio il rapporto di lavoro dei dipendenti
[...]
, , e posto CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 che, a giudizio dei verbalizzanti, per la coltivazione dei fondi, occorreva solo l'impiego personale di egli ricorrente e di una sola lavoratrice, individuata nella persona di;
Controparte_7
- a tale conclusione i verbalizzanti erano stati indotti anche dalla circostanza che egli ricorrente era percettore di una pensione di 500 euro mensili, incompatibile con la possibilità di far fronte al pagamento stipendiale dei dipendenti, pertanto era stata operata nei confronti dell'azienda ogni conseguente caducazione agevolativa e contributiva e, per i lavoratori dipendenti ritenuti inesistenti, si era proceduto a richiedere il rimborso delle prestazioni percepite negli anni dal 2007 al 2012;
- nel Verbale di Accertamento n. 48 00 000291197 era stato, inoltre, accertato il possesso da parte di egli ricorrente dei requisiti di lavoratore autonomo coltivatore diritto ed il suo diritto ad essere iscritto negli elenchi degli imprenditori agricoli professionali della provincia di Messina alla I fascia a decorrere dall'1 gennaio 2007;
- era stato conseguentemente iscritto d'ufficio alla gestione IAP con codice azienda 02400891382, e reddito agrario di euro 111,20 e, dapprima in data 13 novembre 2013, successivamente in data 13 giugno 2014, gli erano stati inviati i prospetti di pagamento dei contributi dovuti dal coltivatore diretto colono e imprenditori agricoli professionali per un complessivo importo di euro 17.642,00; Pt_3
- aveva contestato la gestione IAP mediante ricorso alla Commissione Centrale per la riscossione dei contributi agricoli unificati, eccependo la violazione della legge 88/89 vista la mancanza del provvedimento della Certficazione del Comune;
CP_1 Parte_4
- aveva altresì impugnato i predetti verbali, non aventi natura di atto amministrativo provvedimentale, trattandosi di meri atti istruttori di attività ispettiva, innanzi al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro, contestando la propria qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Richiamava la Circolare n. 85 del 24 maggio 2004, contenente le definizione di imprenditore CP_1 agricolo, sostenendo di non rientrarvi, in quanto si dedicava solo ad attività manuali e prive di specificità agraria, come tagliare l'erba, pulire il fondo con il falcetto, senza tuttavia essere in grado di procedere alla rimonda, alla potatura e alla corretta aratura degli alberi.
Rilevava che nonostante i ricorsi pendenti, la mancanza della certficazione a cura del di Pt_5
Antillo e l'assenza di responso da parte dell'Autorità gerarchicamente adita, l' aveva continuato CP_1
a ritenerlo iscritto nell'elenco degli Imprenditori Agricoli Professionali, richiedendo per l'anno 2015
l'ulteriore contribuzione previdenziale per complessive euro 1.948,24 con comunicazione dell'8 giugno 2015. Sosteneva che il verbale ispettivo in cui era stata contestata la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente di , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e era stato redatto in via indiretta, senza alcun accesso ispettivo ai luoghi, mentre Controparte_6 sarebbe stato più utile e proficuo un obiettivo riscontro sugli stessi ed evidenziava inoltre che, essendo i lavori agrari contingentati nel relativo periodo di maturazione o di intervento, non occorreva impiegare manodopera in modo continuativo, ma stagionale a seconda delle necessità.
Rilevava altresì che il mantenimento dei terreni, anche ai fini della prevenzione degli incendi ed evitare che il blocco di intoccabilità decennale, costituiva normale estrinsecazione del dovere del proprietario di manutenere e custodire il proprio patrimonio, senza dover essere necessariamente un imprenditore agricolo professionale.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato e dichiarato che egli ricorrente non poteva essere iscritto nell'elenco degli imprenditori agricoli professionali, essendosi dedicato alla cura dei propri fondi e di quelli di famiglia al fine di mantenere inalterato il valore di detto patrimonio fondiario, per evitare che lo stesso potesse essere pervaso dal fuoco e per godere ed usufruire dei relativi prodotti, idonei a soddisfare le esigenze di una famiglia colonica, atteso che l'estensione e la produttività agraria dei fondi era superiore alla minima unità colturale;
chiedeva che venisse accertato e dichiarato che per i fini sopra indicati, egli avesse impiegato manodopera occasionale, a prestazione stagionale e per le giornate aziendali denunziate, sussistendo un valido, efficace e veritiero rapporto di lavoro con i prestatori d'opera e conseguentemente che venisse accertato e dichiarato che i lavoratori CP_4
, e
[...] Controparte_6 Controparte_5 Controparte_3 Controparte_2 dal 2007 al 2012 fossero stati regolarmente avviati ed assunti, svolgendo la prestazione per conto di egli ricorrente e, pertanto, che venisse annullato/ revocato/ e/o comunque reso privo di ogni e qualsiasi effetto giuridico ogni atto provvedimentale ed endoprocedimentale che avesse messo in discussione la veridicità della denunzia aziendale, che invece rispondeva alla effettività del regolare avviamento dei lavoratori per le esigenze dell'agricoltura, pur difettando il requisito della imprenditorialità della azienda agricola;
chiedeva pertanto, che venisse dichiarato che egli ricorrente, tra l'altro CP_5 pensionato , non era tenuto alla personale posizione contributiva e nulla era dovuto all' per CP_1 CP_1 contribuzione previdenziale;
instava per le spese di lite.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva, in via pregiudiziale e preliminare, l'inammissibilità CP_1 del ricorso per intervenuta decadenza sostanziale, per decorso del termine di 120 giorni previsto dalla legge, in particolare dall'art. 22 del D.L. 7/70 conv. In L. 83/70.
Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso. Chiedeva, pertanto, preliminarmente e in via principale, che il ricorso venisse dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza sostanziale e, solo in via subordinata, nel merito, che venisse rigettato perché infondato in fatto ed in diritto.
3- All'udienza odierna la causa viene decisa.
4.- Il ricorrente agisce in giudizio contestando l'iscrizione d'ufficio alla Gestione IAP, Imprenditori
Agricoli Professionali, a decorrere dall'1 gennaio 2007, disposta a seguito di accertamento del 28 settembre 2012, cui è stata sottoposta l' . Parte_2
Va rilevato che all'udienza odierna, il procuratore di parte ricorrente ha precisato che “il petitum sostanziale è unicamente imperniato sull'accertamento della qualità di non imprenditore agricolo del ricorrente e quindi come tale non oggetto della relativa iscrizione come impresa agricola e non tenuto conseguentemente al versamento dei contributi, quale impresa agricola”.
Dal verbale di accertamento n. 48 00 000291197 risulta che “Alla luce delle vigenti disposizioni CP_1 di legge, art. 9 quinquies, comma 15 del D.L. n 510 del 01/10/1996, convertito in legge 28/11/1996
n. 608, viste le tabelle ettaro colturali della provincia di Messina, di cui al decreto del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale del 25/03/1999, Circolare Assessoriale del dipartimento
Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana del 24/05/2006, vista l'attività svolta, valutata la prevalenza di tempo e di reddito il Sig. ha diritto ad essere iscritto negli elenchi Parte_2 degli Imprenditori Agricoli Professionali della Provincia di Messina, alla I Fascia, entro i limiti prescrizionali previsti dall'art. 3 commi 9 e 10 della Legge 08/08/1995 n 335, a decorrere dal
01/01/2007. Pertanto, per regolarizzare la propria posizione contributiva, il sig. è Parte_2 tenuto al versamento dei contributi, e delle relative somme accessorie, per i periodi già scaduti, dal
01/01/2007 al 31/03/2012.”
Nel verbale di accertamento, il n. 48 00 000265057, è stato disconosciuto il “ rapporto di lavoro per gli anni dal 2007 al 2012, ove sulla carta intrapreso” con riferimento ai lavoratori ivi indicati, è stato disposto il “ recupero delle agevolazioni contributive conguagliate dalla ditta, ai sensi dell'art. 9 ter comma 3 del D.L. 01/10/1996 n.510 convertito in legge 28/11/1996 N. 608, e all'addebito delle differenze contributive calcolate sul maggiore imponibile accertato e non denunciato, nonché all'addebito dei relativi oneri accessori, per i periodi e per i dipendenti sotto elencati, che hanno svolto attività lavorativa nei terreni ricadenti nel comune di Antillo” e sono state contestate “alla ditta le omissioni contributive parziali o totali riscontrate a carico” di “ nata ad [...]
Antillo il 24/10/1954”.
5.- Ordine logico di trattazione impone di esaminare preliminarmente l'eccezione di decadenza, formulata dall' resistente, per violazione del termine decadenziale di centoventi giorni per CP_1
l'esercizio dell'azione giudiziaria, previsto dall'art 22 del D.L. 3 febbraio 1970 n. 7 convertito con modifiche nella legge n. 83/70, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria ….nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
L'eccezione appare infondata e va, pertanto, disattesa richiamando l'orientamento della Corte di
Cassazione, condiviso da questo decidente, secondo cui “La decadenza prevista dall'art. 22 del d.l.
n. 7 del 1970, conv. dalla l. n. 83 del 1970, è destinata ad operare esclusivamente nei confronti dei lavoratori agricoli non iscritti o cancellati dagli elenchi, con conseguente venir meno dell'accesso alle prestazioni previdenziali, e non anche nei confronti del datore di lavoro, in relazione ai contributi da questi dovuti (nella specie relativi a rapporti associativi agrari), e ciò in ragione del fatto che il provvedimento di esclusione o cancellazione, peraltro notificato al solo prestatore, non è costitutivo dell'obbligo contributivo previdenziale, che è invece connesso all'effettivo sorgere del rapporto, nonché della regola che pone la decadenza solo nei confronti del soggetto leso dal provvedimento”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 21 marzo 2022 n. 9165 ord.).
6.- Nel merito, La controversia deve essere esaminata tenendo in considerazione l'orientamento della
Corte di Cassazione secondo cui: “… i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (vedi Cass. sez. un., n. 12545/1992, n. 17355/2009). In particolare, per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne
l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non grava (Cass. n. 1786/2000,
n. 1786, n. 6110/1998; n. 3973/1998; n. 6847/1987). Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: "In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la CP_ sussistenza del credito contributivo dell preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste CP_8 efficacia probatoria” ( cfr Cass. Civ., sez. lav., 18 maggio 2010 n. 12108, v. anche Cass. civ., sez. lav., 10 novembre 2010 n. 22862). Nel caso di specie, l' non ha comprovato le affermazioni contenute nei verbali di accertamento, CP_8 contestate da parte ricorrente nel presente giudizio. appare, al riguardo, la richiesta di audizione degli informatori e, dunque, inammissibile CP_9
7.- In ragione di quanto esposto, a giudizio di questo decidente non sussistono le condizioni per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione IAP, Imprenditori Agricoli Professionali, a decorrere dall'1 gennaio 2007 e vanno dichiarate non dovute dal ricorrente le somme indicate nei verbali di accertamento n. 48 00 000291197 e n. 48 00 000265057.
8.- Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex dm 10 marzo 2014,
n. 55.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che non sussistono le condizioni per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione IAP,
Imprenditori Agricoli Professionali, a decorrere dall'1 gennaio 2007 e che non sono dovute dal ricorrente le somme indicate nei verbali di accertamento n. 48 00 000291197 e n. 48 00 000265057; CP_ b) condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 5391,00, oltre iva e cpa e rimborso spese generali.
Messina, 5 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
SA ZI