Decreto cautelare 13 giugno 2025
Ordinanza cautelare 8 luglio 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 25/11/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01556/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00641/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 641 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Cosimo Lovelli e Daniele Oliviero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. M_D -OMISSIS- del 21/05/2025, avente ad oggetto “Transito in soprannumero di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato, nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 e DM. 18.04.2002. Secondo Capo Aiutante -OMISSIS-;
- di ogni atto connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto di ragione, il verbale della riunione cui fa riferimento il provvedimento di cui innanzi tra “i rappresentanti dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori delle FF.AA., del Segretariato Generale e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri”, nelle sole parti in cui in cui si invita il ricorrente a presentarsi il giorno 4 giugno 2025 e si individua quale nuova sede di servizio del ricorrente a lo Stato Maggiore Marina Militare - MARISTAT - Roma;
e per la condanna del Ministero resistente a disporre il trasferimento presso una sede di servizio situata nelle zone indicate dal ricorrente nella propria istanza (Taranto), confermando l’attuale profilo professionale o, in ogni caso, assegnandone uno compatibile con il suo stato di salute o, in subordine, condannare il Ministero resistente alla rinnovazione dell’attività amministrativa relativa all’individuazione della sede di servizio e all’eventuale nuovo profilo professionale (in ogni caso compatibile con lo stato di salute del ricorrente).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 novembre 2025 il dott. NI LO TE e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Premesso che:
- l’odierna parte ricorrente, arruolata nella Marina Militare, veniva poi giudicata dalla competente Commissione Medica Ospedaliera non idonea in modo permanente al servizio incondizionato e invece idonea, in base alla disciplina di settore, all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, aree nelle quali, appunto, chiedeva di transitare;
- nell’ambito del relativo procedimento essa impugnava, davanti a questo Tribunale, la determinazione con cui, tra l’altro, la Direzione Generale per il Personale Civile respingeva la sua domanda relativa alla sede di prima assegnazione e ne individuava una diversa e non insistente nella regione di “ultimo servizio”;
- la parte ha affidato la fondatezza del ricorso ai motivi di censura così compendiati: I. “ Violazione della L. n. 241 del 1990 difetto di istruttoria e carenza di motivazione” ; II. “Violazione falsa applicazione dell’art 930 D. Lgs. n. 66 del 2010 e del d.P.R. n. 90 del 2010 nullità/inefficacia della circolare del Min. difesa del 23/07/2023” .
2. Richiamata la normativa applicabile alla presente controversia, ed in particolare:
- l’art. 930 del Codice dell’Ordinamento Militare (D. lgs. n. 66 del 2010), il quale dispone che « Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione »;
- il D.M. 18 aprile 2002, il quale prevede, all’art. 2, che « Il transito del personale di cui all’art. 1 nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa è disposto con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per il personale civile, di concerto con il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare », senza tuttavia precisare con quali modalità debba essere individuata la sede di prima assegnazione;
- la Circolare del Ministero della Difesa n. -OMISSIS- del 25 luglio 2023, la quale dispone, all’art. 7, che « La determinazione della sede di prima assegnazione del personale transitato viene effettuata sulla base delle esigenze funzionali delle Forze Armate/Arma dei Carabinieri, secondo i criteri specificati negli Annessi da 1 a 4, che costituiscono parte integrante della presente circolare. La possibilità di deroga all’applicazione di tali criteri potrà essere presa in esame, nel rispetto delle casistiche previste nei cit. Annessi 1 - 4 solo se avanzate dall’interessato al competente Stato Maggiore/Comando Generale entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di transito »;
- l’Annesso 2, specificamente applicabile al personale proveniente dalla Marina Militare, il quale, pur stabilendo che « le esigenze funzionali di Forza Armata debbano considerarsi prioritarie » e che pertanto il personale transitato debba essere assegnato presso l’« Ente/Distaccamento/Reparto (E/D/R) nel quale si ritiene prioritario, avuto riguardo alle richiamate esigenze funzionali di Forza Armata, ripianare le carenze organiche afferenti al profilo professionale assegnato al personale transitato », prevede anche alcune ipotesi di deroga a detto criterio, stabilendo che l’Amministrazione, « fatte salve le prioritarie esigenze funzionali di Forza Armata , può tener conto delle seguenti possibilità di deroga al criterio sub A.: 1. casi di documentate e gravi situazioni personali che possano far ritenere opportuna la designazione in E/D/R viciniore alla residenza o domicilio del nucleo famigliare del personale richiedente il transito; (…) 3. particolari esigenze di elevata protezione sociale, adeguatamente documentate, che lascino propendere per un utile impiego del personale richiedente il transito in sede viciniore alla residenza o domicilio del proprio nucleo famigliare ».
3. Considerato che:
- pur se nel bilanciamento tra i due diversi interessi odiernamente contrapposti, privato e pubblico, quest’ultimo - a una funzionale distribuzione del personale sul territorio - risulta in linea generale prevalente su quello privato del dipendente, cionondimeno una espressa, univoca, comprensibile ab externo e sul punto convincente motivazione resta, in ogni caso, certamente necessaria ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990, vieppiù ove si consideri che gli atti in esame determinano nella sfera personale, familiare ed economica del dipendente medesimo, per ragioni evidenti ( trasferimento della sede di servizio a centinaia di chilometri da quella precedente ), un “impatto” di notevolissima portata: non si tratta, difatti, della prima assegnazione di un tendenzialmente giovane neo-assunto ma, invece, di provvedimenti che postulano la continuità del rapporto di impiego (cfr. Cons. Stato, II, 21 settembre 2022, n. 8136) e incidono drasticamente sulla vita di persone con problematiche di salute e, di solito, già mature, con famiglia e retribuzioni non elevate;
- in una vicenda non dissimile da quella odiernamente in esame, così, il T.a.r. per il Lazio poneva in rilievo come la motivazione addotta dal Ministero della Difesa fosse « non pertinente poiché, ai sensi del punto 1 dell’Annesso 2, l’Amministrazione avrebbe dovuto tenere in adeguata considerazione le esigenze di salute rappresentate dall’istante (…) deve essere ribadito, infatti, che l’Annesso 2 fa generico riferimento al dovere dell’Amministrazione di prendere in considerazione le “documentate e gravi situazioni personali che possano far ritenere opportuna la designazione in Ente/Distaccamento/Reparto viciniore alla residenza o domicilio del nucleo famigliare del personale richiedente il transito” (…) Parimenti, deve essere rilevato che ai sensi del punto 3 del citato Annesso 2 l’Amministrazione avrebbe dovuto tenere in debita considerazione le “particolari esigenze di elevata protezione sociale, adeguatamente documentate, che lascino propendere per un utile impiego del personale richiedente il transito in sede viciniore alla residenza o domicilio del proprio nucleo famigliare”; pertanto, risulta smentita l’affermazione del Ministero secondo la quale i problemi di natura economica non rientrerebbero tra i presupposti per la concessione delle deroghe, potendo, al contrario, le difficoltà economiche dell’istante integrare il requisito delle “esigenze di elevata protezione sociale” tutte le volte in cui, così come è accaduto nel caso di specie, le difficoltà economiche dell’istante ridondano in lesioni di situazioni giuridiche meritevoli di tutela, come la stabilità del nucleo familiare. Al contrario, l’Amministrazione nell’individuazione della sede di servizio ha assunto come esclusivo criterio di riferimento la cura dell’interesse alla copertura delle sedi più sguarnite, perseguendo così la massima soddisfazione dell’interesse pubblico, senza alcun contemperamento rispetto alle plurime e non trascurabili esigenze palesate dal privato, che sono apparse, in definitiva, del tutto pretermesse nella motivazione del provvedimento finale; invero, l’Amministrazione ha disposto l’assegnazione ad una sede distante circa 500 Km dalla attuale residenza dell’interessato, senza avere operato un adeguato contemperamento tra le esigenze di cui essa è titolare e quelle sanitarie, familiari e personali dello stesso dipendente e omettendo, in tal modo, ogni valutazione in ordine alla possibilità di assegnazione a sedi diverse e più vicine al luogo di residenza del ricorrente » (T.a.r. Lazio, Roma, I- bis , n. 9606/2025);
- risulta d’altronde infondata, secondo altra recente pronuncia del Tribunale romano, la « difesa dell’Amministrazione secondo la quale il proprio operato sarebbe sostanzialmente insindacabile, in quanto l’invito a presentarsi per la stipulazione del contratto individuale di lavoro sarebbe una proposta contrattuale formulata in piena autonomia che il ricorrente potrebbe solamente decidere di accettare o meno; deve, infatti, essere ribadito, in coerenza con consolidata giurisprudenza, che il transito nei ruoli civili non è assimilabile a una nuova assunzione ed è pertanto sindacabile da parte del giudice amministrativo per eventuali profili di illegittimità (si veda, ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 21 settembre 2022, n. 8136 secondo cui in ogni caso, il suddetto transito non è assimilabile a una nuova assunzione, postulando, al contrario, la continuità del rapporto di impiego- di cui verrebbe mutato il titolo, secondo la tesi della novazione oggettiva- e ponendosi come una forma ordinaria, ancorché rimessa a un’opzione dell’interessato, di prosecuzione dello stesso » (T.a.r. Lazio, Roma, I- bis , n. 176/2025).
4. Osservato che:
- lo standard motivazionale richiesto all’Amministrazione della difesa peraltro deve, ad avviso di questo Collegio, essere fissato interpretando i criteri posti dall’Annesso 2 non atomisticamente, ma in rapporto ai contenuti dell’intera Circolare e degli Annessi riferibili anche al personale dell’Esercito, dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri, poiché dagli atti non emergono ragioni in base alle quali, ragionevolmente, distinguere in maniera netta il personale della Marina da quello delle altre Forze Armate;
- una lettura sistematica della disciplina, dunque, di certo necessaria per evitare ingiustificate e illogiche disparità di trattamento, non può che condurre, per un verso, a valorizzare le « possibilità di deroga » previste dalla seconda parte della disposizione e, per altro verso, a valutare la pur condivisibile esigenza di « ripianare le carenze organiche afferenti al profilo professionale assegnato al personale transitato » nel senso, soltanto, di dover coprire posizioni effettivamente libere, senza tuttavia ulteriormente “comprimere” il meritevole interesse a privilegiare quelle di ultimo servizio ovvero, comunque, ubicate in regioni limitrofe o il più possibile prossime (cfr. Annessi n. 1 relativo all’Esercito, n. 3 relativo all’Aeronautica e n. 4 relativo all’Arma dei Carabinieri);
- la nota M_D MSTAT prot. 00-OMISSIS- del 5 giugno 2024, peraltro, da applicare secondo il principio del tempus regit actum e quindi avuto riguardo al momento del provvedimento di assegnazione alla sede e non a quello dell’istanza (tra le molte, Cons. Stato, IV, n. 7550/2024; VII, n. 7422/2024; T.a.r. Puglia, Lecce, I, n. 1292/2022), integra la portata della circolare del 25 luglio 2023 disponendo che, a far data dal 1° maggio 2024, « Fatte salve le tutele sociali garantite per legge e opportunamente certificate, per le quali sarà privilegiata, se possibile, la sede di ultima assegnazione in qualità di militare, l’individuazione della sede di servizio sarà effettuata: - per il personale con profilo amministrativo: Ente con la maggiore carenza percentuale organica nel profilo, riferito a tutto il territorio nazionale; - per il personale con profilo tecnico: Ente con posizioni organiche libere nel profilo assegnato, nell’ambito dell’ultima regione di servizio e qualora non disponibili, utilizzo del medesimo criterio relativo al profilo amministrativo (…) »: si tratta di disposizione la quale, per un verso, detta un regime direttamente più favorevole per il personale con profilo tecnico ( dovendo considerarsi tale anche quello che così fosse inquadrato al momento del giudizio di non idoneità al servizio incondizionato ), e, per altro verso, conferma comunque la linea ermeneutica indicata al punto precedente.
5. Ritenuto dunque, sulla base di tutto quanto fin qui esposto, che gli atti impugnati risultano, in ordine alla « determinazione della sede di prima assegnazione » della parte ricorrente, inidoneamente motivati, nella misura in cui non danno conto, in concreto, della effettiva “necessità”, per la Marina, di individuare quella determinata sede e della correlata inesistenza di opzioni diverse e per la parte stessa meno penalizzanti, poiché riferibili, appunto, alla Regione di ultimo servizio o a regioni ad essa limitrofe/prossime.
6. Ritenuto, in definitiva, per tutto quanto sopra esposto, che siano effettivamente fondate le censure contenute nel ricorso laddove si denunciano la carente motivazione ed il difetto di istruttoria. La determinazione impugnata, sul punto afferente alla sede di servizio, risulta quindi inidoneamente motivata e deve essere, pertanto, annullata in parte qua , con obbligo per l’Amministrazione di riedizione del potere, in applicazione delle prescrizioni conformative contenute nella presente pronuncia.
7. Atteso che le spese di lite del presente giudizio possono essere compensate, stante la peculiarità della vicenda e la parziale novità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2,del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4,del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TT NC, Presidente
NI LO TE, Primo Referendario, Estensore
Paolo Fusaro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI LO TE | TT NC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.