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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 13/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1860/2024 avente ad oggetto
Interdizione, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], , nata a Parte_1 Parte_2
Montecatini Terme il 21.09.1971, nato a [...] il [...], Parte_3
tutti residenti in [...], e
, nato a [...] il [...], residente in Parte_4
Casale Monferrato, alla Via della Salaspada n. 10, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Lucia Tagliaferri, presso lo studio della quale eleggono domicilio in Montecatini Terme, alla Via G. Rossini n. 13;
Ricorrenti
E
nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Monsummano Terme (PT), alla Via Empolese n. 363;
1 Resistente - Interdicenda
E
; CP_2 Controparte_3 Controparte_4
Resistenti contumaci
E
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 4.10.2024, , , Parte_1 Parte_2
e agivano in giudizio deducendo che la Parte_3 Parte_4
propria madre e moglie, a causa di emorragia cerebrale Controparte_1
avvenuta nel 2010, si trova in stato vegetativo persistente, è portatrice di tracheotomia e peg, riconosciuta handicappata grave bisognosa di assistenza permanente, continuativa e globale ed evidenziando la sussistenza dei presupposti per procedere alla sua interdizione.
Esaminata l'IC, sentiti i figli e il marito dell'IC, acquisita documentazione medica, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dei parenti dell'IC
, verificata la regolarità CP_2 Controparte_3 Controparte_4 delle notifiche del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
Deve, inoltre, affermarsi la sussistenza della legittimazione attiva dei ricorrenti ai sensi dell'art. 417 cod. civ., in quanto figli e marito dell'IC.
Tanto premesso, occorre rilevare, in punto di diritto, che l'art. 414 c.c., come sostituito dall'art. 4 comma 2 della legge 9.1.2004 n. 6, richiede due condizioni per la dichiarazione di interdizione del maggiore di età o minore emancipato, che segnano il discrimine di tali forme di protezione dei soggetti
2 incapaci da altri istituti meno invasivi della loro sfera personale e giuridica, quali l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno. E' richiesta, in primo luogo, una “condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi”, ovverosia una particolare gravità della patologia che, diversamente dallo stato di limitata capacità dell'inabilitato, escluda totalmente la loro idoneità cognitiva e volitiva anche rispetto agli atti di ordinaria amministrazione. Occorre, poi, che lo status di interdetto sia
“necessario per assicurare la loro adeguata protezione”, il che vale a dire che la misura, stante la gravità dei suoi effetti, ha carattere residuale ed è riservata a quelle ipotesi in cui la meno invasiva amministrazione di sostegno non sarebbe in grado di assicurare un'efficacia tutela dell'incapace.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che anche in presenza di patologie particolarmente gravi deve accordarsi preferenza allo strumento dell'amministrazione di sostegno ove, in ragione della specificità della singola fattispecie, esso sia sufficiente a soddisfare le esigenze del caso concreto;
in particolare, ad ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, poiché la protezione dell'incapace richiede un'attività minima, estremamente semplice, tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere
(attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione) e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti e vuoi per un sereno e pacifico contesto familiare, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, da preferire alle più invasive misure dell'inabilitazione e della interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo. Per converso, ove si tratti di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno,
3 ovvero in ogni altra ipotesi in cui il giudice ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l'unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, è quest'ultimo, e non già l'amministrazione di sostegno, l'istituto che deve trovare applicazione
(Cass. 12.6.2006 n. 13584; Cass. 22.4.2009 n. 9628).
In definitiva, anche rispetto al soggetto totalmente incapace di provvedere ai propri interessi il legislatore affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità.
Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità (Corte Cost. 30.11.2005 n. 440). Rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cass., 26.10.2011 n.
22332); in estrema sintesi, deve dirsi che si dà luogo all'amministrazione di sostegno nel caso in cui, per assicurare adeguata tutela ad una persona affetta da abituale infermità di mente, è sufficiente una gestione solo di specifici affari mentre occorre la dichiarazione di interdizione se la gestione deve essere generale e globale, dato che una gestione globale degli interessi dell'inabile non può essere garantita dall'amministrazione di sostegno, in quanto i poteri dell'amministratore in nessun caso possono coincidere con quelli di un tutore e consistere nel potere di compiere, in nome e per conto dell'infermo, tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione.
Al riguardo, in data 6.2.2025, è stato effettuato l'esame dell'IC, principale fonte di convincimento del giudice, che ha evidenziato lo stato di grave ed abituale infermità di mente di la quale è Controparte_1
apparsa in stato vegetativo e non in grado di comunicare (cfr. verbale del
6.2.2025).
4 D'altra parte, la seria patologia dell'IC trova conferma nella documentazione medica allegata, dalla quale si evincono le patologie da cui è affetta (certificato del medico di famiglia, il quale attesta che la sig.ra CP_1
è affetta da esiti di emorragia cerebrale (2010), non è capace di intendere e di volere e di attendere alle basilari attività della vita quotidiana (certificato datato 27.3.2019, cfr. doc. 2 allegato al ricorso); da altro certificato medico risulta che l'IC si trova in stato vegetativo persistente, portatrice di tracheostomia e peg (certificato datato 25.7.2024. cfr. doc. 3 allegato al ricorso introduttivo).
Appare, dunque, evidente che l'IC non sia in grado di potere attendere ai propri interessi, sia con riferimento alla cura della propria persona che con riguardo alla gestione del proprio patrimonio, con la conseguenza che il quadro complessivo della patologia dalla quale è affetta configura l'ipotesi delineata dall'art. 414 c.c. e segnatamente l'abituale infermità di mente che, come è noto, presuppone non solo la compromissione delle facoltà intellettive, ma soprattutto quella delle facoltà volitive.
Esclusa l'inabilitazione, per lo stato di assoluta incapacità di provvedere ai propri interessi, la scelta della misura di protezione deve ricadere sull'istituto dell'interdizione poiché, per la specificità del caso concreto,
l'amministrazione di sostegno non è in grado di garantire una tutela efficace;
in definitiva, la presenza dei concordi ed univoci elementi riscontrati rende necessaria la pronuncia di interdizione di quale adeguato Controparte_1
strumento di protezione della stessa nel caso di specie.
Devesi disporre l'annotazione della sentenza a cura del cancelliere nel registro delle tutele e la sua comunicazione all'ufficiale dello stato civile del Comune di AN (PT) per l'annotazione in margine all'atto di nascita (art. 423 c.c.
e 48 c.c.).
È stato già nominato, ad esito dell'esame domiciliare (vedi verbale del
6.2.2025), quale tutore provvisorio , al fine di evitare che, fino Parte_1
alla nomina del tutore definitivo, la sig.ra rimanga Controparte_1
sprovvista di adeguata cura dei propri interessi, spettando tuttavia al Giudice
Tutelare ex art. 424 c.c. in relazione agli artt. 345, 2° comma e 346 c.c., la nomina del tutore definitivo e del protutore. Devesi, pertanto, trasmettere
5 copia della sentenza al giudice tutelare a cura della cancelleria (art. 42 disp. att. c.c.), per la nomina del tutore definitivo e del protutore e l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
3. In considerazione della particolare natura della controversia, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, così provvede:
1) dichiara la contumacia di CP_2 Controparte_3 [...]
; CP_4
2) pronuncia l'interdizione di nata a [...] il Controparte_1
26.5.1948 C.F. e residente in [...]C.F._1
(PT) alla via Empolese n. 363;
3) nulla alle spese.
Manda la Cancelleria per annotare la sentenza nel registro delle tutele, per comunicarla all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN (PT) per l'annotazione in margine all'atto di nascita e per trasmetterla in copia al
Giudice Tutelare.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 6.2.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Nicola Latour dott. Stefano Billet
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1860/2024 avente ad oggetto
Interdizione, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], , nata a Parte_1 Parte_2
Montecatini Terme il 21.09.1971, nato a [...] il [...], Parte_3
tutti residenti in [...], e
, nato a [...] il [...], residente in Parte_4
Casale Monferrato, alla Via della Salaspada n. 10, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Lucia Tagliaferri, presso lo studio della quale eleggono domicilio in Montecatini Terme, alla Via G. Rossini n. 13;
Ricorrenti
E
nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Monsummano Terme (PT), alla Via Empolese n. 363;
1 Resistente - Interdicenda
E
; CP_2 Controparte_3 Controparte_4
Resistenti contumaci
E
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 4.10.2024, , , Parte_1 Parte_2
e agivano in giudizio deducendo che la Parte_3 Parte_4
propria madre e moglie, a causa di emorragia cerebrale Controparte_1
avvenuta nel 2010, si trova in stato vegetativo persistente, è portatrice di tracheotomia e peg, riconosciuta handicappata grave bisognosa di assistenza permanente, continuativa e globale ed evidenziando la sussistenza dei presupposti per procedere alla sua interdizione.
Esaminata l'IC, sentiti i figli e il marito dell'IC, acquisita documentazione medica, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dei parenti dell'IC
, verificata la regolarità CP_2 Controparte_3 Controparte_4 delle notifiche del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
Deve, inoltre, affermarsi la sussistenza della legittimazione attiva dei ricorrenti ai sensi dell'art. 417 cod. civ., in quanto figli e marito dell'IC.
Tanto premesso, occorre rilevare, in punto di diritto, che l'art. 414 c.c., come sostituito dall'art. 4 comma 2 della legge 9.1.2004 n. 6, richiede due condizioni per la dichiarazione di interdizione del maggiore di età o minore emancipato, che segnano il discrimine di tali forme di protezione dei soggetti
2 incapaci da altri istituti meno invasivi della loro sfera personale e giuridica, quali l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno. E' richiesta, in primo luogo, una “condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi”, ovverosia una particolare gravità della patologia che, diversamente dallo stato di limitata capacità dell'inabilitato, escluda totalmente la loro idoneità cognitiva e volitiva anche rispetto agli atti di ordinaria amministrazione. Occorre, poi, che lo status di interdetto sia
“necessario per assicurare la loro adeguata protezione”, il che vale a dire che la misura, stante la gravità dei suoi effetti, ha carattere residuale ed è riservata a quelle ipotesi in cui la meno invasiva amministrazione di sostegno non sarebbe in grado di assicurare un'efficacia tutela dell'incapace.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che anche in presenza di patologie particolarmente gravi deve accordarsi preferenza allo strumento dell'amministrazione di sostegno ove, in ragione della specificità della singola fattispecie, esso sia sufficiente a soddisfare le esigenze del caso concreto;
in particolare, ad ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, poiché la protezione dell'incapace richiede un'attività minima, estremamente semplice, tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere
(attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione) e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti e vuoi per un sereno e pacifico contesto familiare, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, da preferire alle più invasive misure dell'inabilitazione e della interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo. Per converso, ove si tratti di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno,
3 ovvero in ogni altra ipotesi in cui il giudice ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l'unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, è quest'ultimo, e non già l'amministrazione di sostegno, l'istituto che deve trovare applicazione
(Cass. 12.6.2006 n. 13584; Cass. 22.4.2009 n. 9628).
In definitiva, anche rispetto al soggetto totalmente incapace di provvedere ai propri interessi il legislatore affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità.
Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità (Corte Cost. 30.11.2005 n. 440). Rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cass., 26.10.2011 n.
22332); in estrema sintesi, deve dirsi che si dà luogo all'amministrazione di sostegno nel caso in cui, per assicurare adeguata tutela ad una persona affetta da abituale infermità di mente, è sufficiente una gestione solo di specifici affari mentre occorre la dichiarazione di interdizione se la gestione deve essere generale e globale, dato che una gestione globale degli interessi dell'inabile non può essere garantita dall'amministrazione di sostegno, in quanto i poteri dell'amministratore in nessun caso possono coincidere con quelli di un tutore e consistere nel potere di compiere, in nome e per conto dell'infermo, tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione.
Al riguardo, in data 6.2.2025, è stato effettuato l'esame dell'IC, principale fonte di convincimento del giudice, che ha evidenziato lo stato di grave ed abituale infermità di mente di la quale è Controparte_1
apparsa in stato vegetativo e non in grado di comunicare (cfr. verbale del
6.2.2025).
4 D'altra parte, la seria patologia dell'IC trova conferma nella documentazione medica allegata, dalla quale si evincono le patologie da cui è affetta (certificato del medico di famiglia, il quale attesta che la sig.ra CP_1
è affetta da esiti di emorragia cerebrale (2010), non è capace di intendere e di volere e di attendere alle basilari attività della vita quotidiana (certificato datato 27.3.2019, cfr. doc. 2 allegato al ricorso); da altro certificato medico risulta che l'IC si trova in stato vegetativo persistente, portatrice di tracheostomia e peg (certificato datato 25.7.2024. cfr. doc. 3 allegato al ricorso introduttivo).
Appare, dunque, evidente che l'IC non sia in grado di potere attendere ai propri interessi, sia con riferimento alla cura della propria persona che con riguardo alla gestione del proprio patrimonio, con la conseguenza che il quadro complessivo della patologia dalla quale è affetta configura l'ipotesi delineata dall'art. 414 c.c. e segnatamente l'abituale infermità di mente che, come è noto, presuppone non solo la compromissione delle facoltà intellettive, ma soprattutto quella delle facoltà volitive.
Esclusa l'inabilitazione, per lo stato di assoluta incapacità di provvedere ai propri interessi, la scelta della misura di protezione deve ricadere sull'istituto dell'interdizione poiché, per la specificità del caso concreto,
l'amministrazione di sostegno non è in grado di garantire una tutela efficace;
in definitiva, la presenza dei concordi ed univoci elementi riscontrati rende necessaria la pronuncia di interdizione di quale adeguato Controparte_1
strumento di protezione della stessa nel caso di specie.
Devesi disporre l'annotazione della sentenza a cura del cancelliere nel registro delle tutele e la sua comunicazione all'ufficiale dello stato civile del Comune di AN (PT) per l'annotazione in margine all'atto di nascita (art. 423 c.c.
e 48 c.c.).
È stato già nominato, ad esito dell'esame domiciliare (vedi verbale del
6.2.2025), quale tutore provvisorio , al fine di evitare che, fino Parte_1
alla nomina del tutore definitivo, la sig.ra rimanga Controparte_1
sprovvista di adeguata cura dei propri interessi, spettando tuttavia al Giudice
Tutelare ex art. 424 c.c. in relazione agli artt. 345, 2° comma e 346 c.c., la nomina del tutore definitivo e del protutore. Devesi, pertanto, trasmettere
5 copia della sentenza al giudice tutelare a cura della cancelleria (art. 42 disp. att. c.c.), per la nomina del tutore definitivo e del protutore e l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
3. In considerazione della particolare natura della controversia, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, così provvede:
1) dichiara la contumacia di CP_2 Controparte_3 [...]
; CP_4
2) pronuncia l'interdizione di nata a [...] il Controparte_1
26.5.1948 C.F. e residente in [...]C.F._1
(PT) alla via Empolese n. 363;
3) nulla alle spese.
Manda la Cancelleria per annotare la sentenza nel registro delle tutele, per comunicarla all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN (PT) per l'annotazione in margine all'atto di nascita e per trasmetterla in copia al
Giudice Tutelare.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 6.2.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Nicola Latour dott. Stefano Billet
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