TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 9055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9055 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 9072/2025 Provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. Il giudice, lette le note depositate dalle parti, rilevato che l'opponente non ha aderito alla proposta formulata da questo giudice, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 9072 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025 avente ad oggetto opposizione a precetto (artt. 615 e 617 c.p.c.) TRA (P.VA in persona del legale Parte_1 P.VA_1 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Manuela Pinto e Mariapia Uccella, elettivamente dom.ta presso la casella di posta certificata: Email_1
OPPONENTE E
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
NN AN, elettivamente dom.to presso il suo studio in Eboli, Via Giacomo Matteotti n. 6 OPPOSTO CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 7/10/2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE L'Avv. ha notificato, nella qualità di procuratore antistatario, a Controparte_1 [...] atto di precetto di pagamento per l'importo di € Controparte_2
4.177,35; sulla base della sentenza n. 9326, pubblicata il 31.10.2024, resa nel giudizio R.G. n. 5645/2021 da questo Tribunale. L'opponente ha dedotto la nullità del precetto, denunziando, in buona sostanza, che non vi è corrispondenza tra la persona giuridica in danno della quale veniva pronunciata la sentenza, c.f. – P.VA Controparte_3 P.VA_2 P.VA_3
e quella destinataria dell'atto di precetto, Controparte_2 pagina 1 di 3 P.VA , rimarcando tanto l'errore formale dell'atto di precetto che l'assenza P.VA_1 di un idoneo titolo per l'esecuzione forzata nei confronti dell'opponente. Si è costituito l'opposto, chiedendo il rigetto dell'opposizione. In primo luogo, va affermata la competenza di questo ufficio. Invero, nonostante quanto esposto da questo giudice nel decreto del 18/07/2025, come esposto nelle note depositate l'11/09/2025, l'opponente ha formulato anche un'esplicita opposizione ex art. 617 c.p.c., che rientra nella competenza per materia del Tribunale. Tale domanda è infondata, poiché il precetto non presenta irregolarità formali, essendo lo stesso volutamente e chiaramente indirizzato all'odierna opponente. A ben vedere, il vizio di cui si duole l'opponente è da ricondurre alla sentenza e, invero, nell'atto introduttivo del giudizio si afferma testualmente che “dalle predette eccepite difformità, deriva, inoltre, un grave pregiudizio di natura fiscale e/o contabile e/o amministrativa, nei confronti sia di .F. – P. VA , che CP_2 P.VA_2 P.VA_3 di P. VA atteso che, nei confronti della Controparte_2 P.VA_1 prima pervengono avvisi di liquidazione per la registrazione di sentenze in cui la parte dei rispettivi giudizi di riferimento è, invece, P. VA Controparte_2
”. P.VA_1
L'errore che ha cagionato la problematica in questione è nella sentenza, motivo per cui lo scrivente ha anche formulato, il 23/09/2025, una proposta conciliativa, per indurre le parti a presentare istanza congiunta di correzione di errore materiale (proposta rifiutata dall'opponente). Tanto chiarito, sotto il profilo di cui all'art. 615 c.p.c., la doglianza di parte opponente si traduce nell'evidenziare che non esiste un titolo esecutivo nei propri confronti, perché il titolo medesimo è stato emesso in danno dell'associazione e, quindi, il soggetto CP_2 condannato al pagamento è diverso da quello cui è stato notificato il precetto. Se è vero che la sentenza riporta in epigrafe i dati Controparte_3
C.F. – P. VA ”, all'esito del presente giudizio è certo che vi è P.VA_2 P.VA_3 stato un mero errore nell'indicare il soggetto reale parte del contenzioso. Tuttavia, come anche evidenziato dall'opposto, l'errore non ha impedito all'opponente di comprendere di essere tenuta all'adempimento del decisum (riferisce nell'atto di citazione l'opponente che “la parte dei rispettivi giudizi di riferimento è, invece, Controparte_2
P. VA ”).
[...] P.VA_1
In conclusione, il precetto risulta spiccato nei confronti del soggetto corretto, ciò che è confermato nello stesso titolo, tanto in motivazione che in dispositivo, in cui si richiama quale elemento distintivo la fattura 491/2019.
pagina 2 di 3 Non solo per avere l'opponente rappresentato di essere la parte del giudizio ma anche per non aver negato di aver emesso la fattura de quo, l'esecuzione è stata ben minacciata e, quindi, l'opposizione va rigettata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM 147/2022, in ragione del valore e della complessità della lite e dell'attività espletata, nella misura media prevista dallo scaglione di riferimento, senza istruttoria. Si ritiene che sussistano i presupposti di cui all'art. 96, III c., c.p.c., perché la domanda si è rilevata del tutto dilatoria, avendo l'opponente anche rifiutato di addivenire ad una soluzione bonaria che avrebbe, con tutta probabilità, risolto l'unico pregiudizio di natura sostanziale addotto ai fini dell'opposizione. La somma va quantificata in misura pari alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione,
- condanna P. VA al pagamento delle Controparte_2 P.VA_1 competenze di lite, in favore dell'avv. che liquida in € 1.700,00, oltre cpa, iva e CP_1 spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. AN, dichiaratasi antistataria,
- condanna P. VA al pagamento, in Controparte_2 P.VA_1 favore dell'avv. della somma di € 1.700,00 ex art. 96, III comma, c.p.c., CP_1
- condanna P. VA al pagamento della Controparte_2 P.VA_1 somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Napoli, l'8/10/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
pagina 3 di 3
OPPONENTE E
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
NN AN, elettivamente dom.to presso il suo studio in Eboli, Via Giacomo Matteotti n. 6 OPPOSTO CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 7/10/2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE L'Avv. ha notificato, nella qualità di procuratore antistatario, a Controparte_1 [...] atto di precetto di pagamento per l'importo di € Controparte_2
4.177,35; sulla base della sentenza n. 9326, pubblicata il 31.10.2024, resa nel giudizio R.G. n. 5645/2021 da questo Tribunale. L'opponente ha dedotto la nullità del precetto, denunziando, in buona sostanza, che non vi è corrispondenza tra la persona giuridica in danno della quale veniva pronunciata la sentenza, c.f. – P.VA Controparte_3 P.VA_2 P.VA_3
e quella destinataria dell'atto di precetto, Controparte_2 pagina 1 di 3 P.VA , rimarcando tanto l'errore formale dell'atto di precetto che l'assenza P.VA_1 di un idoneo titolo per l'esecuzione forzata nei confronti dell'opponente. Si è costituito l'opposto, chiedendo il rigetto dell'opposizione. In primo luogo, va affermata la competenza di questo ufficio. Invero, nonostante quanto esposto da questo giudice nel decreto del 18/07/2025, come esposto nelle note depositate l'11/09/2025, l'opponente ha formulato anche un'esplicita opposizione ex art. 617 c.p.c., che rientra nella competenza per materia del Tribunale. Tale domanda è infondata, poiché il precetto non presenta irregolarità formali, essendo lo stesso volutamente e chiaramente indirizzato all'odierna opponente. A ben vedere, il vizio di cui si duole l'opponente è da ricondurre alla sentenza e, invero, nell'atto introduttivo del giudizio si afferma testualmente che “dalle predette eccepite difformità, deriva, inoltre, un grave pregiudizio di natura fiscale e/o contabile e/o amministrativa, nei confronti sia di .F. – P. VA , che CP_2 P.VA_2 P.VA_3 di P. VA atteso che, nei confronti della Controparte_2 P.VA_1 prima pervengono avvisi di liquidazione per la registrazione di sentenze in cui la parte dei rispettivi giudizi di riferimento è, invece, P. VA Controparte_2
”. P.VA_1
L'errore che ha cagionato la problematica in questione è nella sentenza, motivo per cui lo scrivente ha anche formulato, il 23/09/2025, una proposta conciliativa, per indurre le parti a presentare istanza congiunta di correzione di errore materiale (proposta rifiutata dall'opponente). Tanto chiarito, sotto il profilo di cui all'art. 615 c.p.c., la doglianza di parte opponente si traduce nell'evidenziare che non esiste un titolo esecutivo nei propri confronti, perché il titolo medesimo è stato emesso in danno dell'associazione e, quindi, il soggetto CP_2 condannato al pagamento è diverso da quello cui è stato notificato il precetto. Se è vero che la sentenza riporta in epigrafe i dati Controparte_3
C.F. – P. VA ”, all'esito del presente giudizio è certo che vi è P.VA_2 P.VA_3 stato un mero errore nell'indicare il soggetto reale parte del contenzioso. Tuttavia, come anche evidenziato dall'opposto, l'errore non ha impedito all'opponente di comprendere di essere tenuta all'adempimento del decisum (riferisce nell'atto di citazione l'opponente che “la parte dei rispettivi giudizi di riferimento è, invece, Controparte_2
P. VA ”).
[...] P.VA_1
In conclusione, il precetto risulta spiccato nei confronti del soggetto corretto, ciò che è confermato nello stesso titolo, tanto in motivazione che in dispositivo, in cui si richiama quale elemento distintivo la fattura 491/2019.
pagina 2 di 3 Non solo per avere l'opponente rappresentato di essere la parte del giudizio ma anche per non aver negato di aver emesso la fattura de quo, l'esecuzione è stata ben minacciata e, quindi, l'opposizione va rigettata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM 147/2022, in ragione del valore e della complessità della lite e dell'attività espletata, nella misura media prevista dallo scaglione di riferimento, senza istruttoria. Si ritiene che sussistano i presupposti di cui all'art. 96, III c., c.p.c., perché la domanda si è rilevata del tutto dilatoria, avendo l'opponente anche rifiutato di addivenire ad una soluzione bonaria che avrebbe, con tutta probabilità, risolto l'unico pregiudizio di natura sostanziale addotto ai fini dell'opposizione. La somma va quantificata in misura pari alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione,
- condanna P. VA al pagamento delle Controparte_2 P.VA_1 competenze di lite, in favore dell'avv. che liquida in € 1.700,00, oltre cpa, iva e CP_1 spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. AN, dichiaratasi antistataria,
- condanna P. VA al pagamento, in Controparte_2 P.VA_1 favore dell'avv. della somma di € 1.700,00 ex art. 96, III comma, c.p.c., CP_1
- condanna P. VA al pagamento della Controparte_2 P.VA_1 somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Napoli, l'8/10/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
pagina 3 di 3