Art. 9.
Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa mutua provinciale, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione
delle deliberazioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva.
In caso di urgenza il presidente puo' prendere i provvedimenti
della Giunta esecutiva, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.
Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa mutua provinciale, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione
delle deliberazioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva.
In caso di urgenza il presidente puo' prendere i provvedimenti
della Giunta esecutiva, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.