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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/11/2025, n. 2324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2324 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa
Angela NO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 793/2018 R.G.A.C., avente ad oggetto azione revocatoria ex art. 67 l.fall.
TRA
(R.F. n. 27/2015 Parte_1 del Tribunale di Potenza), con sede in Potenza alla C.da Pallareta snc, C.F.
, in persona del curatore p.t., dott.ssa , P.IVA_1 Parte_2 elettivamente domiciliato in Potenza alla Via Pienza n. 60, presso lo studio dell'avv. Antonio Casulli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti, giusta autorizzazione del Giudice Delegato del 15.09.2016;
ATTORE
E
Controparte_1
, in persona del legale
[...] rappresentante p.t., con sede in Altamura alla via Cialdini n. 19, C.F.
, che la rappresentata e difesa dall'avv. Marisa Clemente, in virtù P.IVA_2 di procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Potenza alla Piazza De Gasperi
Alcide n. 7, presso lo studio dell'avv. Donatello Cimadomo;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 5.03.2018, la
[...]
ha convenuto in giudizio Parte_3 [...]
[...] società in nome collettivo, chiedendo Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare inefficace, nei confronti della massa dei creditori del Parte_4
(n. 27/2015 R.F. Trib. Potenza), e, per l'effetto, revocare ai
[...] sensi e per gli effetti di legge l'impugnato atto di cessione di credito in pagamento di debito (registrato a Potenza il 5/02/2015 al n. 629, serie 1T), e, conseguentemente, condannare la società convenuta al pagamento in favore della Curatela del Fallimento delle somme incassate oltre interessi legali;
2. accertare e dichiarare inefficace, nei confronti della massa dei creditori del
(n. 27/2015 R.F. Trib. Parte_4
Potenza), e, per l'effetto, revocare ai sensi e per gli effetti di legge l'impugnato atto di cessione di credito in pagamento di debito (registrato a Potenza il
28/05/2015 al n. 2561, serie 1T) e, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento in favore della Curatela del Fallimento delle somme incassate oltre interessi legali;
3. accertare e dichiarare inefficace, nei confronti della massa dei creditori del Parte_4
(n. 27/2015 R.F. Trib. Potenza), e, per l'effetto, revocare ai sensi e per gli effetti di legge l'atto di cessione in favore della società dei beni CP_3 descritti nella fattura n. 336 del 01/03/2015 per l'importo di euro 90.280,00
(importo incluso IVA), e per l'effetto condannare la società convenuta alla restituzione in favore della Curatela del fallimento dei beni meglio descritti nella fattura n. 336/2015, ovvero, laddove materialmente o giuridicamente impossibile, al pagamento del controvalore pari a € 70.000,00 oltre Iva pari ad
€ 90.280,00 oltre interessi legali”.
Ha dedotto la parte attrice a fondamento delle domande che:
- con sentenza n. 30/2015 del 26.11.2015 il Tribunale di Potenza ha dichiarato il fallimento della società (già ; Parte_4 CP_4
- la in data 5.02.2015 ha concluso un contratto di cessione di credito CP_4 in pagamento di debito con la società (registrato a Potenza il Controparte_3
5.02.2015 al n. 629, serie 1T), con cui ha ceduto a quest'ultima la somma di euro
236.367,81 relativa a crediti che vantava nei confronti di propri clienti, precisando all'art. 1 del predetto contratto, tra l'altro, che “La cessione è stata effettuata in pagamento di uguale capitale dovuto dalla società cedente alla
2 parte cessionaria al residuo saldo di fatture emesse dalla società cessionaria fino al corrispondente importo;
la società cessionaria, come innanzi rappresentata, per effetto della cessione ne rilascia quietanza. Detti crediti nascono da forniture effettuate dalla società Controparte_1
società in nome collettivo” a favore della
[...] [...]
e all'art. 4 che “La presente cessione si intende effettuata pro solvendo in CP_4 deroga all'art. 1267 c.c., volendo la parte cedente garantire la solvibilità del debitore”;
- oggetto della suddetta cessione sono diversi crediti rappresentati da fatture di vendita nei confronti di clienti, tra i quali per l'importo di Controparte_5 euro 4.942,70 e Apulia Distribuzione S.r.l. per l'importo di euro 7.588,76, per i quali il Curatore ha evidenziato agli organi del Tribunale fallimentare come dall'esame delle scritture contabili della fallita non risultino ceduti alla convenuta, in quanto incassati direttamente dalla CP_4
- il Curatore ha inoltre evidenziato che risulta una difformità tra l'atto di cessione del credito e la contabilità in quanto l'importo ceduto contabilmente ammonta ad euro 223.836,76, contro euro 236.367,81 risultante dall'atto di cessione del credito, nonché che oggetto di cessione è anche il credito vantato nei confronti della società per il quale risultava pendente il giudizio n. Controparte_6
3011/2013 dinanzi al Tribunale di Potenza;
- la in data 27.05.2015 ha concluso un contratto di cessione di CP_4 credito in pagamento di debito con la società (registrato a Controparte_3
Potenza il 28.05.2015 al n. 2561, serie 1T), con cui ha ceduto a quest'ultima la somma di euro 86.731,66 relativa a crediti che vantava nei confronti di
[...]
, rappresentati da n. 7 cambiali scadute e impagate, precisando all'art. 1 Pt_5 del predetto contratto, tra l'altro, che “La cessione è stata effettuata in pagamento di uguale capitale dovuto dalla società cedente alla parte cessionaria al residuo saldo di fatture emesse dalla società cessionaria fino al corrispondente importo;
la società cessionaria, come innanzi rappresentata, per effetto della cessione ne rilascia quietanza. Detto credito nasce da forniture effettuate dalla società “ Controparte_1
società in nome collettivo” a favore della e all'art. 4 che
[...] CP_4
3 “La presente cessione si intende effettuata pro solvendo in deroga all'art. 1267
c.c., volendo la parte cedente garantire la solvibilità del debitore”;
- il Curatore attraverso l'esame della documentazione contabile ha accertato che la in data 1.03.2015 ha trasferito a n. 1 CP_4 Controparte_3 evaporatore mod. Farck 4000/3T comprensivo di cabina fonoassorbente e n. 1 scambiatore a piastre per siero concentrato mod. PG 13 CAP. LT/H 800, per cui
è stata emessa fattura n. 336 del 1.03.2015 dell'importo di euro 90.280,00
(incluso di IVA) e che le parti contabilmente hanno regolato l'operazione mediante compensazione finanziaria delle reciproche partite creditorie e debitorie;
- la vendita di tale impianto è avvenuta nell'anno di dichiarazione del fallimento, la società fallita ha preferito la società creditrice convenuta agli altri creditori e la vendita non è stata regolata mediante uscita di denaro ma mediante compensazione finanziaria delle reciproche partite creditorie e debitorie in essere tra le parti, sottolineando che la convenuta in data 22.02.2016 ha presentato domanda di insinuazione al passivo e in data 17.03.2016 ha depositato le proprie osservazioni allo stato passivo adducendo che l'impianto in oggetto non è mai stato consegnato dalla fallita, malgrado la curatela in sede di inventario in data 22.12.2015 non abbia riscontrato la presenza dello stesso;
-la curatela ha interesse a far dichiarare l'inefficacia degli atti di cessione dei crediti in pagamento di debiti e dell'atto di cessione dei beni e, in caso di realizzazione anche parziale dei crediti da parte della convenuta, ottenere il pagamento di tutte le somme medio tempore versate alla stessa dai debitori ceduti, nonché, in caso di vendita dei beni mobili oggetto della cessione, ottenere il pagamento di tutte le somme ricavate dalla convenuta;
- quanto agli atti di cessione dei crediti in pagamento di debito, appare applicabile la previsione di cui all'art. 67 l. fall., atteso che al momento della stipula degli atti di cessione dei crediti esistevano debiti pecuniari scaduti ed esigibili, le operazioni economiche corrispondono a quella descritta dalla norma in quanto si tratta del pagamento di una serie di debiti scaduti ed esigibili effettuati in dispregio della par condicio creditorum e con modalità tali da integrare un mezzo anormale di pagamento;
4 - costituiscono seri indizi in ordine alla conoscenza dello stato di insolvenza della cedente il rilevante importo dei contratti stipulati, il carattere anomalo del mezzo di pagamento reso più evidente dalla circostanza che le cessioni di crediti furono stipulate dinanzi al notaio;
- inoltre, sulla scorta dei rapporti commerciali intercorsi tra le parti appariva evidente alla convenuta la situazione finanziaria ed economica dell'impresa cedente, poi dichiarata fallita, che non era più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, essendosi manifestata con inadempimenti e altri fatti esteriori univocamente sintomatici, peraltro essendovi contiguità territoriale tra le due attività d'impresa e costituendo i reiterati ritardi nei pagamenti e il mutamento delle normali forme di pagamento nei rapporti tra la fallita e il terzo creditore elementi idonei ai fini della prova della conoscenza dello stato di decozione;
- quanto alla cessione dei macchinari usati di cui alla fattura n. 336/2015, appare applicabile la previsione di cui all'art. 67 l. fall., atteso che al momento della cessione dei beni esistevano debiti pecuniari scaduti ed esigibili e che la società in bonis ha inteso estinguere la sua preesistente esposizione debitoria mediante un mezzo anomalo di pagamento, costituito dalla datio in solutum del bene aziendale.
Si è costituita in data 24.05.2018 la società convenuta
[...]
società in nome collettivo e ha chiesto Controparte_1 il rigetto delle domande, nonché “2) in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza delle domande proposte nei confronti della cessione di credito del 5.2.2015, dare atto che la ha incassato l'importo di e CP_3
169.622,95 e, per l'effetto, limitare le statuizioni restitutorie ad adottarsi al ridetto importo;
3) sempre in subordine e sempre nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza delle domande proposte nei confronti della cessione di credito del 27.05.2015, dare atto che il sig. non ha adempiuto, Parte_5 nemmeno in parte, agli obblighi vantati nei suoi confronti dalla P&B e, per
l'effetto, rigettare ogni richiesta restitutoria fondata sulla ridetta cessione;
4) dare atto che i beni oggetto della cessione documentata dalla fattura n. 336 del
1.3.2015 non sono stai mai consegnati alla e per l'effetto rigettare CP_3 ogni domanda attorea avente ad oggetto la ridetta cessione”.
5 La convenuta ha diffusamente contestato le avverse deduzioni e, in particolare, ha rappresentato:
- di aver avuto costanti e intensi rapporti commerciali dal 1999 con la Parte_6 rifornendola di latte vaccino, mentre la a sua volta, la forniva di CP_4 forme di caciocavallo, che non venivano pagate con danaro o altri ordinari mezzi di estinzione delle obbligazioni, bensì mediante compensazione dei suoi maggiori crediti;
- che in corso di rapporto è stata costante e normale la circostanza che la creditoria della convenuta nei confronti della sia ascesa a livelli CP_4 notevoli, salvo poi diminuire successivamente a livelli di molto inferiori e, addirittura, ad azzerarsi con pagamenti consistenti eseguiti ancora nell'anno
2015 a mezzo assegni bancari;
- che. pertanto, quando agli inizi del 2015 la propose di estinguere CP_4 parzialmente quella debitoria mediante cessione di crediti e di beni alla convenuta, adducendo la motivazione di una provvisoria mancanza di liquidità, non ebbe motivo di sospettare che la fosse alle Controparte_3 CP_4 soglie del dissesto;
- che all'epoca della stipulazione delle due cessioni di credito non sussistevano sintomi esteriori di insolvenza della peraltro, non esistendo la CP_4 contiguità territoriale con il luogo in cui si sarebbero, per mera ipotesi, manifestati i pretesi segni di insolvenza;
- che la cessione di macchinari documentata dalla fattura n. 336 non ha mai avuto esecuzione, in quanto i macchinari non sono stati consegnati alla convenuta;
- che, in ogni caso, i debitori ceduti e Apulia Distribuzione S.r.l. non CP_5 hanno accettato la cessione e hanno pagato alla quanto a questa da CP_4 essi dovuto, sicché l'importo totale dei due crediti pari a € 12.531,46 va detratto dall'ammontare complessivo della prima cessione pattuita per € 236.367,81;
- che, inoltre, non tutti i debitori che hanno accettato la cessione hanno effettivamente provveduto al pagamento in favore della convenuta, che, a fronte dell'importo della cessione pari a € 223.836,35, ha riscosso il minor importo di
€ 169.662,95.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 1.08.2019 il Giudice, rilevato che l'eccezione di giudicato sollevata dalla convenuta non appare manifestamente
6 infondata e ritenuta la causa matura per la decisione, ha rigettato le richieste istruttorie delle parti e ha rinviato il giudizio per la precisazione delle conclusioni. All'udienza cartolare del 26.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso, le domande sono infondate e vanno rigettate per le ragioni che seguono.
La domanda di inefficacia/revocatoria è preclusa, condividendosi le deduzioni di parte convenuta di cui alle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., per effetto della preclusione pro iudicato conseguente alle determinazioni assunte dalla curatela del fallimento in sede di formazione dello stato passivo.
Nel caso in esame è emerso che con istanza del 22.02.2026 la convenuta ha chiesto l'ammissione al passivo del fallimento attoreo del proprio credito di euro
468.508,16 in chirografo, oltre interessi (doc. 6 nella produzione della parte attrice e allegato alle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. della convenuta).
Nel progetto di stato passivo, relativamente alla suddetta domanda, cron. n. 32, il curatore ha proposto l'ammissione per il minor importo di euro 272.097,93, rappresentando che “Dalla documentazione contabile in possesso della curatela emergono dati contabili contrastanti con quanto richiesto;
in quanto dalla scheda contabile, confermata anche dagli atti di cessione di credito pro solvendo, risultano effettuate le seguenti cessioni di credito a favore della
- Cessione di credito in pagamento di debito del 05/02/2015 tra la CP_3 [...]
e la (registrato a Potenza il 5/02/2015 al n. 629, serie 1T, CP_4 CP_3 per euro 223.836,76; - Cessione di credito in pagamento di debito del
27/05/2015 tra la e la (registrato a Potenza il CP_4 CP_3
28/05/2015 al n. 2561, serie 1T) per euro 86.731,66. Inoltre, in data 1/04/2015 dalla scheda contabile agli atti, risulta una compensazione finanziaria di euro
115.493,43. Per i motivi sopra esposti, si ammette la domanda per euro
272.097,93. Oltre interessi che saranno calcolati in sede di riparto” (doc. allegato alle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. della convenuta).
La formulava osservazioni alla proposta del curatore, CP_3 rappresentando, in particolare, che la compensazione finanziaria comprendeva la fattura n. 336 del 28.02.2015 di euro 90.280,00 riguardante un impianto usato
7 Co venduto dalla alla convenuta, da quest'ultima mai ritirato, e che CP_4 nella determinazione dell'importo di cui è stata richiesta l'ammissione al passivo si era già tenuto conto delle cessioni di credito (doc. 7 nella produzione della parte attrice e allegato alle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. della convenuta).
In data 24.03.2016 è stato reso esecutivo lo stato passivo con cui il Giudice delegato ha ammesso la domanda cron n. 32 per il minor importo di euro
272.097,93 come da proposta del Curatore (doc. allegato alle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. della convenuta).
La preclusione discende dal non avere parte attrice formulato eccezione di revocatoria in via breve in sede di progetto di stato passivo.
Il curatore del fallimento ha fondato una eccezione di compensazione proprio sui contratti di cessione di credito in pagamento di debito del 05/02/2015 e del
27/05/2015, ossia proprio sulle scritture private che vorrebbe far dichiarare inefficaci o revocare. Inoltre, ha eccepito la compensazione finanziaria operata in data 1.04.2015 di euro 115.493,43, rispetto alla quale parte attrice non ha mai specificamente contestato che essa sia relativa anche all'atto di cessione in favore della società convenuta dei beni descritti nella fattura n. 336 del 1.03.2015, ossia proprio dell'atto di cessione dei beni che vorrebbe far dichiarare inefficaci o revocare.
Non vi è dubbio alcuno che l'eccezione di compensazione presuppone la validità del titolo negoziale che fonda il controcredito invocato (cfr. Cass., Sez. I, 22
Agosto 2011, n. 17448).
Sul punto deve rilevarsi come sia pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui nel procedimento fallimentare l'ammissione di un credito, sancita dalla definitività dello stato passivo, una volta che questo sia stato reso esecutivo con il decreto emesso dal giudice delegato ai sensi dell'art. 97 L.F., acquisisce all'interno della procedura concorsuale un grado di stabilità assimilabile al giudicato, con efficacia preclusiva di ogni questione che riguardi il credito, comprese le eventuali cause di prelazione che lo assistono (Cass., Sez.
I, Ord. 27 ottobre 2017, n. 25640), questioni che non possono più essere riproposte inter partes neanche successivamente in altro giudizio in sede ordinaria.
8 Questo principio è consolidato in caso di eccezione di compensazione operata dal creditore nei confronti della massa per la quale il creditore abbia dedotto la compensazione con un proprio credito;
deduzione che, ove non contestata, è preclusiva della validità, efficacia del titolo sulla base del quale è stata disposta e ammessa la compensazione (Cass., Sez. Un., 14 luglio 2010, n. 16508; Cass.,
Sez. I, 31 ottobre 2016, n. 22044; Cass., Sez. I, Ord. 13 ottobre 2017, n. 24164).
Si ritiene, tuttavia, che tale principio non può non operare anche nel caso opposto, ove sia lo stesso curatore del fallimento a eccepire in compensazione un controcredito avvalendosi di un documento sottoscritto dal fallito, perché in questo caso il curatore, facendo valere un diritto contrattuale della parte dichiarata fallita, preclude ogni eventuale ragione di inefficacia nei confronti del medesimo documento in quanto incompatibile con la dedotta opponibilità del documento alla massa dei creditori (cfr. Tribunale Milano sez. II, 07/03/2018).
La preclusione di ogni ragione di inefficacia di un documento di cui il curatore si avvale in sede di stato passivo riposa sul fatto che il curatore, avvalendosi di una scrittura e rendendola opponibile alla massa, subentra in un rapporto contrattuale del fallito o fa valere un diritto del medesimo, non diversamente da un avente causa del fallito.
Questa posizione del curatore quale terzo (ossia di rappresentante della massa dei creditori) è propria della verifica dei crediti nello stato passivo, tanto che a termini dell'art. 95 L.F. il curatore, oltre a eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, può (e deve ove ne sussistano i presupposti) far valere l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione (art. 95 L.F.). La preclusione verificatasi in sede di stato passivo circa la validità o efficacia di un atto negoziale o giuridico, comporta la preclusione della questione della invalidità o inefficacia di quell'atto in ogni successivo giudizio inter partes (cfr. Cass., Sez. I, 26 luglio
2012, n. 13289; Cass., Sez. I, 8 marzo 2013, n. 5840; già Cass., Sez. I, 6 novembre 2006, n. 23669; Cass., Sez. I, 4 settembre 2004, n. 17888).
Nel caso di specie è provato dalla documentazione in atti, oltre che non contestato dalla parte attrice, che nessuna questione di inefficacia/revocabilità dei contratti di cessione di credito in pagamento di debito del 05/02/2015 e del
27/05/2015, e dell'atto di cessione in favore della società convenuta dei beni
9 descritti nella fattura n. 336 del 01/03/2015 è stata formulata dal curatore del fallimento in sede di formazione dello stato passivo, sicché la revocatoria di tali atti non è più proponibile.
In conclusione, dunque, le domande della parte attrice non sono meritevoli di accoglimento e conseguentemente vanno rigettate.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147/22, per lo scaglione di valore della controversia (fino a euro
520.000,00, così determinato avendo riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta), con applicazione dei valori minimi, stante la non complessità della stessa e l'attività concretamente svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela
NO, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA le domande della parte attrice
[...]
. Parte_1
3) CONDANNA parte attrice Parte_1
al pagamento in favore della parte convenuta
[...] [...]
Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in
[...] euro 11.229,00 per competenze professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Potenza il 24.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Angela NO
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa
Angela NO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 793/2018 R.G.A.C., avente ad oggetto azione revocatoria ex art. 67 l.fall.
TRA
(R.F. n. 27/2015 Parte_1 del Tribunale di Potenza), con sede in Potenza alla C.da Pallareta snc, C.F.
, in persona del curatore p.t., dott.ssa , P.IVA_1 Parte_2 elettivamente domiciliato in Potenza alla Via Pienza n. 60, presso lo studio dell'avv. Antonio Casulli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti, giusta autorizzazione del Giudice Delegato del 15.09.2016;
ATTORE
E
Controparte_1
, in persona del legale
[...] rappresentante p.t., con sede in Altamura alla via Cialdini n. 19, C.F.
, che la rappresentata e difesa dall'avv. Marisa Clemente, in virtù P.IVA_2 di procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Potenza alla Piazza De Gasperi
Alcide n. 7, presso lo studio dell'avv. Donatello Cimadomo;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 5.03.2018, la
[...]
ha convenuto in giudizio Parte_3 [...]
[...] società in nome collettivo, chiedendo Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare inefficace, nei confronti della massa dei creditori del Parte_4
(n. 27/2015 R.F. Trib. Potenza), e, per l'effetto, revocare ai
[...] sensi e per gli effetti di legge l'impugnato atto di cessione di credito in pagamento di debito (registrato a Potenza il 5/02/2015 al n. 629, serie 1T), e, conseguentemente, condannare la società convenuta al pagamento in favore della Curatela del Fallimento delle somme incassate oltre interessi legali;
2. accertare e dichiarare inefficace, nei confronti della massa dei creditori del
(n. 27/2015 R.F. Trib. Parte_4
Potenza), e, per l'effetto, revocare ai sensi e per gli effetti di legge l'impugnato atto di cessione di credito in pagamento di debito (registrato a Potenza il
28/05/2015 al n. 2561, serie 1T) e, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento in favore della Curatela del Fallimento delle somme incassate oltre interessi legali;
3. accertare e dichiarare inefficace, nei confronti della massa dei creditori del Parte_4
(n. 27/2015 R.F. Trib. Potenza), e, per l'effetto, revocare ai sensi e per gli effetti di legge l'atto di cessione in favore della società dei beni CP_3 descritti nella fattura n. 336 del 01/03/2015 per l'importo di euro 90.280,00
(importo incluso IVA), e per l'effetto condannare la società convenuta alla restituzione in favore della Curatela del fallimento dei beni meglio descritti nella fattura n. 336/2015, ovvero, laddove materialmente o giuridicamente impossibile, al pagamento del controvalore pari a € 70.000,00 oltre Iva pari ad
€ 90.280,00 oltre interessi legali”.
Ha dedotto la parte attrice a fondamento delle domande che:
- con sentenza n. 30/2015 del 26.11.2015 il Tribunale di Potenza ha dichiarato il fallimento della società (già ; Parte_4 CP_4
- la in data 5.02.2015 ha concluso un contratto di cessione di credito CP_4 in pagamento di debito con la società (registrato a Potenza il Controparte_3
5.02.2015 al n. 629, serie 1T), con cui ha ceduto a quest'ultima la somma di euro
236.367,81 relativa a crediti che vantava nei confronti di propri clienti, precisando all'art. 1 del predetto contratto, tra l'altro, che “La cessione è stata effettuata in pagamento di uguale capitale dovuto dalla società cedente alla
2 parte cessionaria al residuo saldo di fatture emesse dalla società cessionaria fino al corrispondente importo;
la società cessionaria, come innanzi rappresentata, per effetto della cessione ne rilascia quietanza. Detti crediti nascono da forniture effettuate dalla società Controparte_1
società in nome collettivo” a favore della
[...] [...]
e all'art. 4 che “La presente cessione si intende effettuata pro solvendo in CP_4 deroga all'art. 1267 c.c., volendo la parte cedente garantire la solvibilità del debitore”;
- oggetto della suddetta cessione sono diversi crediti rappresentati da fatture di vendita nei confronti di clienti, tra i quali per l'importo di Controparte_5 euro 4.942,70 e Apulia Distribuzione S.r.l. per l'importo di euro 7.588,76, per i quali il Curatore ha evidenziato agli organi del Tribunale fallimentare come dall'esame delle scritture contabili della fallita non risultino ceduti alla convenuta, in quanto incassati direttamente dalla CP_4
- il Curatore ha inoltre evidenziato che risulta una difformità tra l'atto di cessione del credito e la contabilità in quanto l'importo ceduto contabilmente ammonta ad euro 223.836,76, contro euro 236.367,81 risultante dall'atto di cessione del credito, nonché che oggetto di cessione è anche il credito vantato nei confronti della società per il quale risultava pendente il giudizio n. Controparte_6
3011/2013 dinanzi al Tribunale di Potenza;
- la in data 27.05.2015 ha concluso un contratto di cessione di CP_4 credito in pagamento di debito con la società (registrato a Controparte_3
Potenza il 28.05.2015 al n. 2561, serie 1T), con cui ha ceduto a quest'ultima la somma di euro 86.731,66 relativa a crediti che vantava nei confronti di
[...]
, rappresentati da n. 7 cambiali scadute e impagate, precisando all'art. 1 Pt_5 del predetto contratto, tra l'altro, che “La cessione è stata effettuata in pagamento di uguale capitale dovuto dalla società cedente alla parte cessionaria al residuo saldo di fatture emesse dalla società cessionaria fino al corrispondente importo;
la società cessionaria, come innanzi rappresentata, per effetto della cessione ne rilascia quietanza. Detto credito nasce da forniture effettuate dalla società “ Controparte_1
società in nome collettivo” a favore della e all'art. 4 che
[...] CP_4
3 “La presente cessione si intende effettuata pro solvendo in deroga all'art. 1267
c.c., volendo la parte cedente garantire la solvibilità del debitore”;
- il Curatore attraverso l'esame della documentazione contabile ha accertato che la in data 1.03.2015 ha trasferito a n. 1 CP_4 Controparte_3 evaporatore mod. Farck 4000/3T comprensivo di cabina fonoassorbente e n. 1 scambiatore a piastre per siero concentrato mod. PG 13 CAP. LT/H 800, per cui
è stata emessa fattura n. 336 del 1.03.2015 dell'importo di euro 90.280,00
(incluso di IVA) e che le parti contabilmente hanno regolato l'operazione mediante compensazione finanziaria delle reciproche partite creditorie e debitorie;
- la vendita di tale impianto è avvenuta nell'anno di dichiarazione del fallimento, la società fallita ha preferito la società creditrice convenuta agli altri creditori e la vendita non è stata regolata mediante uscita di denaro ma mediante compensazione finanziaria delle reciproche partite creditorie e debitorie in essere tra le parti, sottolineando che la convenuta in data 22.02.2016 ha presentato domanda di insinuazione al passivo e in data 17.03.2016 ha depositato le proprie osservazioni allo stato passivo adducendo che l'impianto in oggetto non è mai stato consegnato dalla fallita, malgrado la curatela in sede di inventario in data 22.12.2015 non abbia riscontrato la presenza dello stesso;
-la curatela ha interesse a far dichiarare l'inefficacia degli atti di cessione dei crediti in pagamento di debiti e dell'atto di cessione dei beni e, in caso di realizzazione anche parziale dei crediti da parte della convenuta, ottenere il pagamento di tutte le somme medio tempore versate alla stessa dai debitori ceduti, nonché, in caso di vendita dei beni mobili oggetto della cessione, ottenere il pagamento di tutte le somme ricavate dalla convenuta;
- quanto agli atti di cessione dei crediti in pagamento di debito, appare applicabile la previsione di cui all'art. 67 l. fall., atteso che al momento della stipula degli atti di cessione dei crediti esistevano debiti pecuniari scaduti ed esigibili, le operazioni economiche corrispondono a quella descritta dalla norma in quanto si tratta del pagamento di una serie di debiti scaduti ed esigibili effettuati in dispregio della par condicio creditorum e con modalità tali da integrare un mezzo anormale di pagamento;
4 - costituiscono seri indizi in ordine alla conoscenza dello stato di insolvenza della cedente il rilevante importo dei contratti stipulati, il carattere anomalo del mezzo di pagamento reso più evidente dalla circostanza che le cessioni di crediti furono stipulate dinanzi al notaio;
- inoltre, sulla scorta dei rapporti commerciali intercorsi tra le parti appariva evidente alla convenuta la situazione finanziaria ed economica dell'impresa cedente, poi dichiarata fallita, che non era più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, essendosi manifestata con inadempimenti e altri fatti esteriori univocamente sintomatici, peraltro essendovi contiguità territoriale tra le due attività d'impresa e costituendo i reiterati ritardi nei pagamenti e il mutamento delle normali forme di pagamento nei rapporti tra la fallita e il terzo creditore elementi idonei ai fini della prova della conoscenza dello stato di decozione;
- quanto alla cessione dei macchinari usati di cui alla fattura n. 336/2015, appare applicabile la previsione di cui all'art. 67 l. fall., atteso che al momento della cessione dei beni esistevano debiti pecuniari scaduti ed esigibili e che la società in bonis ha inteso estinguere la sua preesistente esposizione debitoria mediante un mezzo anomalo di pagamento, costituito dalla datio in solutum del bene aziendale.
Si è costituita in data 24.05.2018 la società convenuta
[...]
società in nome collettivo e ha chiesto Controparte_1 il rigetto delle domande, nonché “2) in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza delle domande proposte nei confronti della cessione di credito del 5.2.2015, dare atto che la ha incassato l'importo di e CP_3
169.622,95 e, per l'effetto, limitare le statuizioni restitutorie ad adottarsi al ridetto importo;
3) sempre in subordine e sempre nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza delle domande proposte nei confronti della cessione di credito del 27.05.2015, dare atto che il sig. non ha adempiuto, Parte_5 nemmeno in parte, agli obblighi vantati nei suoi confronti dalla P&B e, per
l'effetto, rigettare ogni richiesta restitutoria fondata sulla ridetta cessione;
4) dare atto che i beni oggetto della cessione documentata dalla fattura n. 336 del
1.3.2015 non sono stai mai consegnati alla e per l'effetto rigettare CP_3 ogni domanda attorea avente ad oggetto la ridetta cessione”.
5 La convenuta ha diffusamente contestato le avverse deduzioni e, in particolare, ha rappresentato:
- di aver avuto costanti e intensi rapporti commerciali dal 1999 con la Parte_6 rifornendola di latte vaccino, mentre la a sua volta, la forniva di CP_4 forme di caciocavallo, che non venivano pagate con danaro o altri ordinari mezzi di estinzione delle obbligazioni, bensì mediante compensazione dei suoi maggiori crediti;
- che in corso di rapporto è stata costante e normale la circostanza che la creditoria della convenuta nei confronti della sia ascesa a livelli CP_4 notevoli, salvo poi diminuire successivamente a livelli di molto inferiori e, addirittura, ad azzerarsi con pagamenti consistenti eseguiti ancora nell'anno
2015 a mezzo assegni bancari;
- che. pertanto, quando agli inizi del 2015 la propose di estinguere CP_4 parzialmente quella debitoria mediante cessione di crediti e di beni alla convenuta, adducendo la motivazione di una provvisoria mancanza di liquidità, non ebbe motivo di sospettare che la fosse alle Controparte_3 CP_4 soglie del dissesto;
- che all'epoca della stipulazione delle due cessioni di credito non sussistevano sintomi esteriori di insolvenza della peraltro, non esistendo la CP_4 contiguità territoriale con il luogo in cui si sarebbero, per mera ipotesi, manifestati i pretesi segni di insolvenza;
- che la cessione di macchinari documentata dalla fattura n. 336 non ha mai avuto esecuzione, in quanto i macchinari non sono stati consegnati alla convenuta;
- che, in ogni caso, i debitori ceduti e Apulia Distribuzione S.r.l. non CP_5 hanno accettato la cessione e hanno pagato alla quanto a questa da CP_4 essi dovuto, sicché l'importo totale dei due crediti pari a € 12.531,46 va detratto dall'ammontare complessivo della prima cessione pattuita per € 236.367,81;
- che, inoltre, non tutti i debitori che hanno accettato la cessione hanno effettivamente provveduto al pagamento in favore della convenuta, che, a fronte dell'importo della cessione pari a € 223.836,35, ha riscosso il minor importo di
€ 169.662,95.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 1.08.2019 il Giudice, rilevato che l'eccezione di giudicato sollevata dalla convenuta non appare manifestamente
6 infondata e ritenuta la causa matura per la decisione, ha rigettato le richieste istruttorie delle parti e ha rinviato il giudizio per la precisazione delle conclusioni. All'udienza cartolare del 26.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso, le domande sono infondate e vanno rigettate per le ragioni che seguono.
La domanda di inefficacia/revocatoria è preclusa, condividendosi le deduzioni di parte convenuta di cui alle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., per effetto della preclusione pro iudicato conseguente alle determinazioni assunte dalla curatela del fallimento in sede di formazione dello stato passivo.
Nel caso in esame è emerso che con istanza del 22.02.2026 la convenuta ha chiesto l'ammissione al passivo del fallimento attoreo del proprio credito di euro
468.508,16 in chirografo, oltre interessi (doc. 6 nella produzione della parte attrice e allegato alle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. della convenuta).
Nel progetto di stato passivo, relativamente alla suddetta domanda, cron. n. 32, il curatore ha proposto l'ammissione per il minor importo di euro 272.097,93, rappresentando che “Dalla documentazione contabile in possesso della curatela emergono dati contabili contrastanti con quanto richiesto;
in quanto dalla scheda contabile, confermata anche dagli atti di cessione di credito pro solvendo, risultano effettuate le seguenti cessioni di credito a favore della
- Cessione di credito in pagamento di debito del 05/02/2015 tra la CP_3 [...]
e la (registrato a Potenza il 5/02/2015 al n. 629, serie 1T, CP_4 CP_3 per euro 223.836,76; - Cessione di credito in pagamento di debito del
27/05/2015 tra la e la (registrato a Potenza il CP_4 CP_3
28/05/2015 al n. 2561, serie 1T) per euro 86.731,66. Inoltre, in data 1/04/2015 dalla scheda contabile agli atti, risulta una compensazione finanziaria di euro
115.493,43. Per i motivi sopra esposti, si ammette la domanda per euro
272.097,93. Oltre interessi che saranno calcolati in sede di riparto” (doc. allegato alle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. della convenuta).
La formulava osservazioni alla proposta del curatore, CP_3 rappresentando, in particolare, che la compensazione finanziaria comprendeva la fattura n. 336 del 28.02.2015 di euro 90.280,00 riguardante un impianto usato
7 Co venduto dalla alla convenuta, da quest'ultima mai ritirato, e che CP_4 nella determinazione dell'importo di cui è stata richiesta l'ammissione al passivo si era già tenuto conto delle cessioni di credito (doc. 7 nella produzione della parte attrice e allegato alle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. della convenuta).
In data 24.03.2016 è stato reso esecutivo lo stato passivo con cui il Giudice delegato ha ammesso la domanda cron n. 32 per il minor importo di euro
272.097,93 come da proposta del Curatore (doc. allegato alle memorie ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. della convenuta).
La preclusione discende dal non avere parte attrice formulato eccezione di revocatoria in via breve in sede di progetto di stato passivo.
Il curatore del fallimento ha fondato una eccezione di compensazione proprio sui contratti di cessione di credito in pagamento di debito del 05/02/2015 e del
27/05/2015, ossia proprio sulle scritture private che vorrebbe far dichiarare inefficaci o revocare. Inoltre, ha eccepito la compensazione finanziaria operata in data 1.04.2015 di euro 115.493,43, rispetto alla quale parte attrice non ha mai specificamente contestato che essa sia relativa anche all'atto di cessione in favore della società convenuta dei beni descritti nella fattura n. 336 del 1.03.2015, ossia proprio dell'atto di cessione dei beni che vorrebbe far dichiarare inefficaci o revocare.
Non vi è dubbio alcuno che l'eccezione di compensazione presuppone la validità del titolo negoziale che fonda il controcredito invocato (cfr. Cass., Sez. I, 22
Agosto 2011, n. 17448).
Sul punto deve rilevarsi come sia pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui nel procedimento fallimentare l'ammissione di un credito, sancita dalla definitività dello stato passivo, una volta che questo sia stato reso esecutivo con il decreto emesso dal giudice delegato ai sensi dell'art. 97 L.F., acquisisce all'interno della procedura concorsuale un grado di stabilità assimilabile al giudicato, con efficacia preclusiva di ogni questione che riguardi il credito, comprese le eventuali cause di prelazione che lo assistono (Cass., Sez.
I, Ord. 27 ottobre 2017, n. 25640), questioni che non possono più essere riproposte inter partes neanche successivamente in altro giudizio in sede ordinaria.
8 Questo principio è consolidato in caso di eccezione di compensazione operata dal creditore nei confronti della massa per la quale il creditore abbia dedotto la compensazione con un proprio credito;
deduzione che, ove non contestata, è preclusiva della validità, efficacia del titolo sulla base del quale è stata disposta e ammessa la compensazione (Cass., Sez. Un., 14 luglio 2010, n. 16508; Cass.,
Sez. I, 31 ottobre 2016, n. 22044; Cass., Sez. I, Ord. 13 ottobre 2017, n. 24164).
Si ritiene, tuttavia, che tale principio non può non operare anche nel caso opposto, ove sia lo stesso curatore del fallimento a eccepire in compensazione un controcredito avvalendosi di un documento sottoscritto dal fallito, perché in questo caso il curatore, facendo valere un diritto contrattuale della parte dichiarata fallita, preclude ogni eventuale ragione di inefficacia nei confronti del medesimo documento in quanto incompatibile con la dedotta opponibilità del documento alla massa dei creditori (cfr. Tribunale Milano sez. II, 07/03/2018).
La preclusione di ogni ragione di inefficacia di un documento di cui il curatore si avvale in sede di stato passivo riposa sul fatto che il curatore, avvalendosi di una scrittura e rendendola opponibile alla massa, subentra in un rapporto contrattuale del fallito o fa valere un diritto del medesimo, non diversamente da un avente causa del fallito.
Questa posizione del curatore quale terzo (ossia di rappresentante della massa dei creditori) è propria della verifica dei crediti nello stato passivo, tanto che a termini dell'art. 95 L.F. il curatore, oltre a eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, può (e deve ove ne sussistano i presupposti) far valere l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione (art. 95 L.F.). La preclusione verificatasi in sede di stato passivo circa la validità o efficacia di un atto negoziale o giuridico, comporta la preclusione della questione della invalidità o inefficacia di quell'atto in ogni successivo giudizio inter partes (cfr. Cass., Sez. I, 26 luglio
2012, n. 13289; Cass., Sez. I, 8 marzo 2013, n. 5840; già Cass., Sez. I, 6 novembre 2006, n. 23669; Cass., Sez. I, 4 settembre 2004, n. 17888).
Nel caso di specie è provato dalla documentazione in atti, oltre che non contestato dalla parte attrice, che nessuna questione di inefficacia/revocabilità dei contratti di cessione di credito in pagamento di debito del 05/02/2015 e del
27/05/2015, e dell'atto di cessione in favore della società convenuta dei beni
9 descritti nella fattura n. 336 del 01/03/2015 è stata formulata dal curatore del fallimento in sede di formazione dello stato passivo, sicché la revocatoria di tali atti non è più proponibile.
In conclusione, dunque, le domande della parte attrice non sono meritevoli di accoglimento e conseguentemente vanno rigettate.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147/22, per lo scaglione di valore della controversia (fino a euro
520.000,00, così determinato avendo riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta), con applicazione dei valori minimi, stante la non complessità della stessa e l'attività concretamente svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela
NO, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA le domande della parte attrice
[...]
. Parte_1
3) CONDANNA parte attrice Parte_1
al pagamento in favore della parte convenuta
[...] [...]
Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in
[...] euro 11.229,00 per competenze professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Potenza il 24.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Angela NO
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