CA
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 5830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5830 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
PINTO dott. Diego Presidente estensore
GIANI' dott.ssa GIOVANNA Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al N 3339/2021 posta in deliberazione all'udienza del 24 aprile 2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Roma, in persona dei Commissari straordinari, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
MO MB e ES TI.
E
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, con sede legale in Montreal, Canada, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Renato Fiumalbi,
ZO AR, IM AR e AR IR,
nonché
(C.F. ), con sede legale in in Controparte_2 P.IVA_2 CP_2 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MO Luconi Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 7392/2021 del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione
Fallimentare, emessa in data 28-29 aprile 2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
[...]
e ha rigettato la domanda proposta da nei confronti Controparte_2 Pt_1 di , compensando integralmente le spese processuali Controparte_1 tra le parti.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati instando per il rigetto dell'appello.
All'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c..
Preliminarmente viene disposto l' affidamento della estensione della sentenza al presidente del collegio ex art 276 ultimo comma c.p.c. , stante l'eccessivo carico di ruolo decisorio del consigliere relatore.
2. Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda, si richiama per relationem la sentenza impugnata.
In particolare il Tribunale ha osservato:
La domanda nei confronti della - quale beneficiaria del pagamento - deve essere tuttavia CP_1 disattesa nel merito.
La documentata cronologia rilevante - ai fini della decisione - appare quella che segue:
• la data del pagamento è quella del 29.8.2008 (data contabile in cui è avvenuta l'annotazione dell'accredito sul conto: cfr. Cass. 24.3.2000, n. 3519);
• la data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria ex d.1. 347/2003
è la stessa data del 29.8.2008;
• la data di iscrizione del relativo DPCM nel registro delle imprese è quella del
3.9.2008;
• la data di pubblicazione di tale DPCM nella Gazzetta Ufficiale - infine - è quella del 5.9.2008.
Si tratta dunque di stabilire se - ai sensi dell'art. 44 l. f. - il pagamento in questione sia da intendersi effettivamente posteriore rispetto alla coeva apertura della procedura (29.8.2008).
Ed è proprio in questa dirimente prospettiva che la domanda appare infondata. Questo giudicante conosce l'indirizzo giurisprudenziale richiamato dalla parte attrice secondo il quale, nella disciplina anteriore al d.Igs. n. 5 del 2006, poiché la legge non prescrive, tra gli elementi di individuazione della data della sentenza dichiárativa di fallimento, l'annotazione della ora in cui la decisione è stata emessa, il fallito deve ritenersi privato dell'amministrazione e della disponibilità dei beni sin dall'ora zero del giorno della pubblicazione della sentenza, con conseguente inefficacia degli atti da lui compiuti e dei pagamenti a lui effettuati, a partire dall'inizio di quella giornata, indipendentemente dall'ora (Cass. 19 luglio 2016, n. 14779; Cass. 18 agosto 1976, n. 3047).
Tuttavia, il principio della c.d. zero hour rule non può applicarsi al caso di specie, poiché, ai sensi dell'art. 16, 2° comma, l, f., nel testo attualmente vigente, in virtù delle modifiche apportate dall'art. 14 del d.lgs 9 gennaio 2006, n: 5, di riforma della legge fallimentare, nei riguardi dei terzi la sentenza dichiarativa di fallimento produce i suoi effetti, non dalla data della sua pubblicazione (la quale rileva, invece, per gli effetti che interessano il fallito e gli organi della procedura), ma dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese, e non vi è dubbio che tra gli effetti della sentenza di fallimento che si riverberano nella sfera giuridica dei terzi si debbano considerare quelli riconducibili all'inefficacia comminata dall'art. 44 1. f. ai pagamenti eseguiti dal fallito in loro favore.
E' ben vero che tale decreto dispone, all'art. 1, l'ammissione di alla procedura di Pt_1 amministrazione straordinaria con decorrenza immediata e tuttavia - secondo un orientamento di questo Tribunale che si ritiene in questa sede di condividere (per tutte, cfr. sentenza n. 286/2020, r.
g 48788/16, e n. 20955/2018, r.g. 35516/2015) - detta previsione non incide sulla decorrenza dei diversi effetti che derivano da tale ammissione, né consente di prescindere dalla distinzione attualmente operata dall'art. 16, 2° comma, 1. f. tra l'efficacia interna e l'efficacia esterna della sentenza di fallimento e, più in generale, dei provvedimenti che determinano l'apertura delle procedure concorsuali.
Essa trova una diversa spiegazione ove si consideri che - ai sensi del d. 1. 347/2003 (convertito dalla
1. 39/2004) - l'efficacia interna dell'apertura dell'amministrazione straordinaria è Pt_1 derivata immediatamente dall'emanazione del decreto ministeriale (avvenuta nella fattispecie prima della dichiarazione dello stato d'insolvenza, a differenza di quanto previsto nel caso di amministrazione straordinaria ex d.lgs. 270/1999).
In altri termini, per la procedura di amministrazione straordinaria che ha interessato , Pt_1 come per ogni procedura concorsuale (cfr. art. 168 l. f. per la procedura di concordato preventivo,
l'art. 182 bis l. f. per gli accordi di ristrutturazione, nonché Trib. Milano 10 dicembre 2010 per i procedimenti di liquidazione coatta amministrativa), devono distinguersi, sulla scorta del principio generale sancito dal vigente art. 16, 2° comma, 1. f., gli effetti che riguardano l'impresa e gli organi della procedura stessa, dagli effetti che incidono sulla sfera giuridica dei terzi. I primi si determinano ipso iure, con la formazione del titolo giudiziale o amministrativo che sancisce l'apertura della procedura, i secondi si verificano a partire dalla pubblicazione del titolo nel Registro delle imprese, la quale rende conoscibile la pendenza della procedura ai soggetti ad essa estrani e sanzionabili gli atti e i comportamenti lesivi della par condicio creditorum. D'altra parte, secondo il prevalente indirizzo interpretativo, che questo giudicante condivide pienamente, il mancato richiamo della suddetta distinzione nelle cc.dd. Leggi Prodi, e con riguardo alle procedure di Per_1 Per_2 amministrazione straordinaria (e negli artt. 200 e 201 l. fall., con riguardo alla procedura di liquidazione coatta amministrativa) è dovuto soltanto ad un difetto di coordinamento della disciplina normativa con i principi generali introdotti dalla riforma della legge fallimentare.
Alla luce delle considerazioni che precedono, poiché l'ordine di bonifico impartito da Parte_1 alla società convenuta è stato eseguito in favore della convenuta prima del 3.9.2008 - data in cui è avvenuta la pubblicazione nel registro delle imprese del dpcm con cui la compagnia aerea è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria - l'azione di inefficacia risulta priva di fondamento.
Ad uguale conclusione si giungerebbe - ovviamente - considerando quale data di riferimento quella
(ancora successiva) di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (5.9.2008).
Le contrastanti interpretazioni della giurisprudenza di merito (anche di questo Tribunale) sulle norme applicate - pure con riferimento al profilo della legittimazione passiva - giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali fra le tre parti costituite.
3. Il primo motivo di appello è relativo alla individuazione del dies a quo per l'inefficacia del pagamento ex art. 44 L. Fall. che secondo sarebbe quella del 29 agosto 2008, giorno di Pt_1 emanazione del D.P.C.M. di ammissione all'amministrazione straordinaria, e non il 3 settembre 2008, data di iscrizione di tale decreto nel Registro delle Imprese.
Esso è fondato.
Il primo aspetto, da cui deve prescindersi per l'applicazione dell'art 44 L.F e che appare del tutto fuorviante, è costituito dalla posizione dei terzi.
Come la pubblicazione della sentenza determina lo spossessamento del debitore fallito e quindi ipso facto l'inefficacia dei pagamenti effettuati in favore dei terzi ex art 44 L.F., così l'assoggettamento della società ad amministrazione straordinaria determina in capo a quest'ultima la perdita del ius disponendi.
In entrambe le situazioni la posizione dei terzi resta neutra avendo ricevuto il pagamento da un soggetto non legittimato più a disporre. E' quindi irrilevante il successivo regime pubblicitario in tema di atti compiuti dal fallito ,a differenza di quelli compiuti dai terzi , per i quali il regime pubblicitario rileva effettivamente.
Ciò premesso il punto centrale della questione giuridica è stabilire quando si verifica lo spossessamanto dell'imprenditore.
Mentre per il fallito questo coincide con il giorno della pubblicazione della sentenza, che è il giorno in cui acquisisce esistenza la decisione giudiziale, deve stabilirsi quando un decreto ministeriale a sua volta l'acquisisca.
Ritiene la Corte che quest'ultima coincida con la data e la naturale protocollazione dello stesso.
In entrambi i casi gli effetti non possono che decorrere dall'ora zero, laddove come nel caso del D.P.C.
M. sia stata prevista l'efficacia immediata dello stesso. Sicchè nel caso in esame essa decorre proprio dal giorno in cui il D.P.C.M. è venuto ad esistere.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza 31629/2023, seguendo in parte un altro, opinabile, percorso argomentativo, è pervenuta al medesimo risultato affermando conclusivamente :
2.7. Non resta, allora, che rimarcare quanto segue: i) come si è già riferito, l'art. 2, comma 2, dell'appena citato d.l. definisce “immediata” l'ammissione alla procedura per effetto dell'ivi previsto decreto ministeriale;
ii) il fallimento determina lo spossessamento dei beni ex art. 42 l.fall. ed altrettanto avviene, giusta l'art. 2, comma 2-bis, del d.l. n. 347/2003 (che richiama specificamente, tra gli altri, gli artt. 42, 44 e 45 l.fall.) per l'amministrazione straordinaria di cui alla cd. Legge
Marzano; iii) nell'odierna fattispecie, i pagamenti sono stati eseguiti, in favore dell'Agenzia
[...]
, proprio dallo stesso soggetto ( poi sottoposto ad amministrazione CP_3 CP_4 straordinaria.
2.7.1. Ne deriva, quindi, che quest'ultima ha perso immediatamente, all'ora zero del decreto ministeriale del 9 agosto 2013, – reso ex art. 2, comma 2, del d.l. n. 347 del 2003, comportante il relativo spossessamento – la disponibilità dei propri beni, sicché il pagamento dalla medesima effettuato dopo detto provvedimento è, per ciò solo, inefficace perché eseguito, appunto, da debitore privo della effettiva disponibilità della corrispondente somma, con conseguente irrilevanza di qualsivoglia conoscenza/conoscibilità di questa situazione in capo al terzo beneficiario di tale pagamento.
In parte motiva la Corte di Cassazione ha affermato: “ 2.2. È opportuno ricordare, poi, che il menzionato d.l. n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004 (cd. Legge Marzano), ha dettato, con riguardo alla procedura di amministrazione straordinaria, una disciplina (parzialmente) derogatoria (rectius: integrativa per casi speciali di particolare gravità) rispetto a quella di cui al d.lgs. n. 270 del 1999, come testimoniato da una serena lettura dei fatti che hanno indotto il Governo ed il Parlamento ad adottare siffatta nuova regolazione e delle relative norme, così da scongiurare qualsivoglia violazione dell'art. 3 Cost. o del principio di ragionevolezza.
2.2.1. Invero, già ab imis il citato d.l. muove dalla necessità di fornire un primo, adeguato e serio approccio normativo ai casi di grande crisi finanziaria di strutture produttive complesse, anche in considerazione della sostanziale inadeguatezza del d.lgs. n. 270 del 1999 a fronteggiare casi simili e recenti. Dall'epigrafe del medesimo d.l., invero, si può ricavare la sintesi degli eventi e delle necessità cui far fronte, con l'urgenza del caso. Il legislatore è stato mosso dall'esigenza di adottare misure integrative e correttive della normativa vigente sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza, per accelerare la definizione dei procedimenti, così da assicurare la continuazione ordinata delle attività industriali senza dispersione dell'avviamento e, al contempo, tutelando i creditori e garantendo il regolare svolgimento del mercato. Da ciò discende l'altrettanto evidente necessità di disciplinare tali fattispecie con regole acconce, che, senza superare il d.lgs. n. 270/1999, ne aggiornano gli istituti per quei gruppi di imprese di grandi dimensioni, con alto numero di addetti e con vocazione alla globalizzazione e, soprattutto, con rilevante diversificazione delle attività economiche e produttive. In particolare, la nuova disciplina si discosta da quella del 1999 per alcuni aspetti rilevanti, attinenti ai requisiti di ammissione, ad una maggiore rapidità e flessibilità della procedura, ad un rafforzamento dei poteri dell'autorità amministrativa e delle competenze del commissario straordinario 2.3. Per quanto di specifico interesse in questa sede, deve rimarcarsi che l'art. 2 (rubricato “Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria”) del menzionato d.l. dispone, al comma 2, tra l'altro, che, con proprio decreto, il Ministro ivi indicato, valutati i requisiti di cui all'articolo 1, provvede all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 del 1999 in conformità ai criteri fissati dal medesimo
Ministro. Il successivo comma 2-bis, dello stesso articolo, sancisce, poi, che “Il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente. Determina altresì gli effetti di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 270/99 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e
47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario straordinario”.
2.4. Parte ricorrente insiste nel sostenere che il collegamento tra l'art. 2, comma 2, del d.l. n. 347 del 2003 e l'art. 38 del d.lgs. n. 270 del 1999 impone di ritenere che gli effetti, nei confronti dei terzi, dell'ammissione di un'impresa all'amministrazione straordinaria devono decorrere dal momento in cui il decreto ministeriale di cui al primo di detti articoli sia stato iscritto nel Registro delle Imprese e non dalla data di sua emissione. Tanto sul presupposto che gli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 38 del d.lgs. n. 270 del 1999 per il decreto di nomina del commissario, in quanto espressamente richiamati dal riportato art. 2 del d.l. n. 347 del 2003, «non possono che essere ritenuti un indefettibile requisito di pubblicità anche di quest'ultimo decreto, non solo di quello di nomina del commissario. […]. In particolare, stante la chiarezza testuale della norma oggetto di controversia, non si può in alcun modo scindere, con riferimento alle modalità di pubblicità legale, tra decreto di ammissione e decreto di nomina, per ragioni di ordine logico giuridico. […] Il rinvio all'art. 38 è, inoltre, un rinvio pieno, che non prevede limitazioni di sorta, atteso che, laddove il legislatore della legge ha voluto limitare il richiamo ad alcuni articoli del D.lgs. n. 270/1999 solamente ad Per_2 alcuni commi lo ha espressamente fatto […]».
2.4.1. Tali argomenti non possono essere condivisi.
2.4.2. Il collegamento tra le due norme suddette (art. 2, comma 2, del d.l. n. 347 del 2003 ed art. 38 del d.lgs. n. 270 del 1999), infatti, non può considerarsi pieno, atteso che: i) come si è già riferito, il d.l. n. 347/2003 dispone che il Ministro ivi indicato, su richiesta dell'imprenditore, valutata la sussistenza dello stato di insolvenza e dei requisiti occupazionali e debitori richiesti, procede immediatamente, con proprio decreto, all'ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria. È previsto, dunque, un accesso “diretto” a quest'ultima, giustificato dall'esigenza di celerità della decisione posta dall'insolvenza delle grandi imprese, non sempre compatibile con i tempi di decisione del tribunale, oltre che dalla volontà di consentire un pieno controllo amministrativo sulle insolvenze commerciali di maggiori dimensioni;
ii) il decreto ministeriale di ammissione alla procedura ha come effetto lo spossessamento del debitore e gli effetti di cui agli artt. 42, 44, 45, 46 e 47 l. fall., sicché è necessario garantire la gestione sostitutiva dell'impresa con la nomina di un commissario straordinario, da effettuarsi “con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 [del 1999. Ndr] in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro”. Norma, quest'ultima (rubricata “Nomina del commissario straordinario”), che stabilisce le preclusioni alla nomina di commissario per poi disciplinare la pubblicità degli incarichi conferiti mediante la previsione, contenuta nel comma 3, che “il decreto di nomina è comunicato al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, all'ufficio del registro delle imprese, nonché alla
Regione ed al Comune in cui l'impresa ha la sede principale”; iii) come affatto condivisibilmente affermato dalla difesa di in amministrazione straordinaria, dunque, «L'obiettivo è CP_4 chiaramente quello di assicurare la massima trasparenza nell'ambito delle procedure di amministrazioni straordinarie delle grandi imprese in crisi. Ne consegue che la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 38 del d.lgs. 270/99 va interpretata come norma dettata in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari straordinari e non già, come vorrebbe controparte, come norma richiamata dall'art. 2, comma 2, d.l. 347/2003 per prescrivere l'iscrizione nel registro delle imprese anche per il decreto di ammissione ai fini dell'opponibilità ai terzi» (cfr. pag. 13 del controricorso). .
4.3. Si rivela, pertanto, immune da censure l'affermazione della corte distrettuale che, richiamato il tenore letterale degli artt. 2, comma 2, del d.l. n. 347/2003 e 38 del d.lgs. n. 270/99, ha ritenuto quest'ultimo (rectius: il suo regime di pubblicità) inapplicabile in modo estensivo anche nei riguardi del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria aperta dal primo, «essendo la disposizione precisa e dettagliata e non lasciando spazio ad interpretazioni alternative o fuorvianti» (cfr. il corrispondente passaggio motivazionale della sentenza oggi impugnata già riportato nel § 2.1. dei “Fatti di causa”, da intendersi qui – per intuibili ragioni di sintesi – riprodotto).
2.5. Fermo, allora, che il meccanismo pubblicitario di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 270 del 1999 non riguarda il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, occorre individuare quale sia, in quest'ultima, il momento in cui si verifica lo spossessamento del debitore, dovendosi coordinare il disposto dell'art. 44 l.fall. (“Tutti gli atti compiuto dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori. Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento. Fermo quanto previsto dall'art. 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma”), per l'ipotesi del fallimento del debitore, con il già descritto (cfr. § 2.3. di questa motivazione, da considerarsi qui nuovamente trascritto) tenore letterale dell'art. 2, comma
2-bis, del d.l. n. 347 del 2003. 2.5.1. Parte ricorrente invoca, a tal fine, l'applicazione della disciplina di cui all'art. 16, ultimo comma, l.fall. (“La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 133, primo comma del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 17, secondo comma”), da cui intenderebbe desumere un principio, di carattere generale e, come tale, applicabile a tutte le procedure concorsuali, secondo cui gli effetti di queste ultime verso i terzi possono prodursi solo a partire dalla data di iscrizione nel registro delle imprese degli atti da cui tali effetti promanano.
2.5.2. Una tale richiesta, tuttavia, non merita condivisione ad avviso del Collegio.
2.5.3. Infatti, è sicuramente vero che, se rapportati al fallimento, gli effetti di cui all'art. 44 l.fall. si producono, nei confronti dei terzi, all'ora “zero” del giorno di iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese (cfr. Cass. n. 7477 del 2020; Cass. n. 16958 del
2021).
4. Nel merito l'appello è infondato.
Condivisibilmente ha controdedotto, nella comparsa di costituzione, correttamente ex art 346 CP_1
c.p.c., trattandosi di eccezione non esaminata dal tribunale perché assorbita
“ - per effetto dell'accordo del 2.9.2008 il commissario straordinario di , riconosciuta la Pt_1 necessità della permanenza di nel sistema di accordi , compresa la partecipazione al Pt_1 CP_1 sistema di pagamenti ICH, senza soluzione di continuità, si è obbligato a subentrare in tutti i contratti con e ad adempiere a tutte le obbligazioni da essi derivanti, “siano esse anteriori o posteriori CP_1 alla dichiarazione di insolvenza”; - in virtù dell'accordo del 18.12.2008, e a fronte della disponibilità di a trasferire a CAI i codici “AZ” e “055”, il commissario ha ribadito l'impegno ad onorare CP_1
i debiti ICH relativi a qualsiasi periodo di compensazione elencato nel calendario ICH la cui scadenza fosse anteriore alla data della cessione a CAI dell'azienda (gennaio 2009). Inoltre
Pt_1 il commissario ha riconosciuto come tutti i pagamenti eseguiti da a favore di fossero
Pt_1 CP_1 soggetti, tra l'altro, a precisi termini entro i quali ad sarebbe stato consentito elevare
Pt_1 contestazioni o respingere addebiti. Tutti i termini erano all'epoca spirati e nessuna contestazione è stata sollevata da;
- infine, con l'accordo transattivo del 2016, le parti hanno definito anche
Pt_1 transattivamente qualunque reciproca pendenza e, in particolare, ha rinunziato a qualsiasi
Pt_1 pretesa e azione nei confronti di . In tal modo il commissario ha manifestato inequivocabilmente CP_1 la volontà di onorare tutti gli impegni di verso , anche precedenti l'ammissione alla
Pt_1 CP_1 procedura di amministrazione straordinaria, e in effetti tutti gli accordi sono proseguiti ininterrottamente, consentendo la permanenza di , benché insolvente, nel sistema (e nel
Pt_1 CP_1 sistema ICH). Tale manifestazione rispecchia fedelmente la volontà del Governo il quale, nel decreto del 29.8.2008, ha precisato “la necessità che il commissario straordinario compia tempestivamente gli atti necessari ed opportuni per assicurare, senza soluzione di continuità, la permanenza di
Pt_1 nei sistemi degli accordi ” (doc. 10). Dunque, attraverso gli accordi più volte richiamati, il CP_1 commissario straordinario non solo ha dato esecuzione alla volontà del Governo ma, se anche avesse avuto diritti da far valere nei confronti di , vi ha espressamente rinunziato.
2.2 In particolare, CP_1 non ci sono dubbi sul fatto che il contratto del 2.9.2008 (doc. 5) abbia avuto la finalità di consentire il subentro da parte del commissario negli accordi in essere tra e , compreso quello
Pt_1 CP_1 riguardante il sistema ICH. Infatti: - la volontà del commissario di conformarsi alla volontà del
Governo e subentrare in tutti contratti con è inequivocabile fin dal titolo, Agreement to assume CP_1
agreements and to honour obligations;
- nell'intestazione è precisato che l'accordo è stipulato CP_1 da anche “comprendente la IATA Clearing House, un suo dipartimento”; - la premessa A e CP_1 l'Exhibit A del contratto elencano gli accordi stipulati da e destinati a proseguire e, Pt_1 CP_1 tra questi vi è anche l'accordo di “membership” al sistema ICH (v. punto (ii), Exhibit A); - nella premessa ha riconosciuto che la partecipazione ai contratti , compreso l'accordo CP_5 CP_1
ICH, presuppone l'adempimento ininterrotto di tutte le obbligazioni previste dai contratti e il commissario straordinario ha dichiarato di voler adempiere tutte le obbligazioni previste dai contratti (nel testo: “the extraordinary administrator is willing to perform all outstanding
CP_1 obligations under the agreements”); - ha riconosciuto che, in caso di insolvenza di un
CP_1 Pt_1 partecipante, ha diritto di sospendere immediatamente l'adempimento delle obbligazioni
CP_1 previste dai Contratti a favore del partecipante insolvente e/o a compensare le obbligazioni
CP_1 reciproche allo scopo di tutelare gli interessi e preservare l'integrità e le finalità dei sistemi di pagamento (premessa C);
CP_1
- premessa E: “la partecipazione ininterrotta ai Contratti e il puntuale rispetto degli stessi sono CP_1 fattori essenziali per la continuità delle attività di un Partecipante Insolvente, per la generazione dei flussi di cassa necessari e per l'efficace attuazione di un piano di ristrutturazione”; - soprattutto, alla premessa G del contratto, le parti hanno riconosciuto che oggetto del contratto del 2.9.2008 è il subentro nei contratti (”assumption of the agreements”) da parte di e CP_1 CP_1 Pt_1
l'adempimento delle obbligazioni ivi previste in seguito all'ammissione di alla procedura di Pt_1 amministrazione straordinaria. Sulla base di queste premesse, che costituiscono parte integrante dell'accordo, proprio al fine di consentire ad di partecipare ininterrottamente al sistema Pt_1
ICH, si è impegnata: - a costituire un fondo a favore di di € 50.000.000 e a continuare Pt_1 CP_1
“ad effettuare i pagamenti nel normale svolgimento della propria attività” (articolo 1); - a subentrare nei contratti , obbligandosi anche a risarcire gli eventuali danni subiti dagli altri CP_1 membri di a causa dell'inadempimento di ai contratti (articolo 2), e - “ad CP_1 Pt_1 CP_1 adempiere, eseguire ed esercitare i propri obblighi e diritti (siano essi anteriori o posteriori alla dichiarazione di insolvenza) nel normale svolgimento della propria attività (che sarà perseguita cercando di rispettare e rispettando i Contratti ) e in conformità a quanto previsto dai Contratti CP_1
” (articolo 3). L'accordo del 2.9.2008 prevede che il commissario debba, se necessario, CP_1 chiedere autorizzazioni ai tribunali competenti. È evidente che si tratta di una clausola di stile, non sussistendo la necessità di tali autorizzazioni sulla base di alcuna legge applicabile alla fattispecie.
D'altro canto, che la conclusione del contratto del 2.9.2008 rientrasse già negli specifici poteri del commissario, lo si ricava dal decreto del Governo, il quale ha autorizzato il commissario a compiere tempestivamente tutti gli atti necessari e opportuni per assicurare, senza soluzione di continuità, la permanenza di nei sistemi degli accordi .
2.3 Il secondo e il terzo contratto conclusi dal Pt_1 CP_1
con sono coerenti con il primo contratto e, dunque, con l'avvenuto Parte_2 CP_1 subentro del commissario nei contratti e nel sistema ICH. Il contratto del dicembre 2008 (doc. CP_1
6) ha ad oggetto il trasferimento da parte di a favore di CAI dei codici identificativi “AZ” e Pt_1
“055”. È chiaro che se il commissario non fosse subentrato nei contratti , egli non avrebbe CP_1 avuto alcun diritto di cedere a terzi i codici appartenenti ad . Inoltre, il contratto CP_1 Pt_1 ribadisce più volte che: - “ si impegna a mantenere le garanzie già prestate a in data Pt_1 CP_1
2.9.2008 e, di conseguenza, a onorare i debiti ICH relativi ai periodi di compensazione elencati nel
Calendario ICH mese di dicembre 2008, nonché i debiti relativi a qualsiasi altro periodo di compensazione la cui scadenza avvenga entro e non oltre la Data del Closing [la vendita a CAI è stata perfezionata nel gennaio 2009]” (diciassettesima premessa); - “Le richieste di pagamento dei crediti ICH relativi al Codice AZ/055/055 per i quattro periodi di compensazione elencati nel
Calendario ICH mese di dicembre 2008 e per qualsiasi altro periodo di compensazione con scadenza entro e non oltre la Data del Closing … continueranno ad essere indirizzate ad ” (articolo Pt_1
2.a); - “ dichiara e garantisce che … (iii) effettuerà tutti i pagamenti e/o salderà tutti Pt_1 Pt_1
i debiti relativi al Codice AZ/055/055 per i periodi di compensazione elencati nel Calendario ICH mese di dicembre 2008 e per qualsiasi altro periodo di compensazione la cui scadenza avvenga entro e non oltre la Data del Closing” (articolo 8) 2.4 Anche il terzo contratto, l'accordo transattivo del
4.5.2016 (doc. 7), è legato al primo accordo del 2.9.2008. Con esso le parti hanno definito e rinunciato “irrevocabilmente ad ogni pretesa e azione nei confronti di e dei suoi dipendenti in CP_1 relazione ad atti, eventi od omissioni precedenti la data del presente Accordo Transattivo e comunque connessi all'Accordo di Cessione Codice [cioè il contratto del dicembre 2008] o agli Importi
Trattenuti” (articolo 6). Gli “Importi Trattenuti” sono definiti come le “somme derivanti dalla partecipazione della Vecchia [cioè in amministrazione straordinaria] e/o CAI ai Pt_1 Pt_1 sistemi di pagamento ”, quindi la transazione comprende anche ogni (ipotetica) pretesa di CP_1
relativa al pagamento di US$ 3.054.194,00. Ciò è coerente col fatto che l'accordo del Pt_1 dicembre 2008 ha ad oggetto anche i debiti maturati da nei confronti di fino al gennaio Pt_1 CP_1
2009, compreso quindi anche quello di US$ 3.054.194,00. Va segnalato inoltre che, per effetto della transazione del 2016, il commissario ha ottenuto l'accredito degli importi fino a quel momento trattenuti (€ 377.312,42).
2.5 L'art. 74 l.fall. (applicabile all'amministrazione straordinaria perché richiamato dall'art. 51 d.lgs. 270/1999) stabilisce che, se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica, deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati. Attraverso gli accordi richiamati, il commissario straordinario di ha espressamente manifestato la volontà di subentrare in tutti i contratti vigenti con : Pt_1 CP_1 non c'è dubbio che si trattasse di contratti tutti ad esecuzione continuata, compreso quello che disciplinava l'appartenenza al sistema ICH. Per effetto del subentro nei contratti da parte del commissario, i pagamenti eseguiti anche prima dell'ammissione alla procedura sono legittimi, con la conseguenza che deve essere esclusa l'applicabilità dell'art. 44 l.fall.. A questo proposito è utile richiamare la motivazione della sentenza prodotta da controparte in primo grado (Trib. Roma
6.4.2017, doc. 3 avversario, pag. 9): “affinché maturi il diritto all'integrale pagamento anche delle prestazioni anteriori all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria occorre che il contratto rientri tra quelli ad esecuzione periodica o continuativa, che esso sia sottoscritto in data anteriore all'ammissione alla procedura, che esso sia continuato successivamente o senza soluzione di continuità anche dopo l'ammissione alla procedura e che il commissario abbia 'espressamente' manifestato la volontà di subentrare nell'esecuzione del contratto stesso”. Inoltre, la giurisprudenza ha spiegato che: - “al fine di verificare la ricorrenza della fattispecie del subingresso” da parte del commissario nei contratti conclusi dall'imprenditore insolvente, è sufficiente “che la manifestazione della volontà sia diretta in modo non equivoco a profittare del medesimo programma negoziale già pendente tra le parti”, desumibile anche dal rinvio, operato dal commissario anche in un contratto stipulato con la controparte “in bonis”, alle condizioni contrattuali contenute in un accordo tra le parti anteriore all'apertura della procedura (Cass. 19.2.2018 n. 3948); - il subentro nei contratti da parte del “può avere luogo non soltanto con manifestazione espressa di Parte_2 volontà, ma anche con manifestazione tacita, attraverso un comportamento concludente” (Cass.
3.5.1991 n. 4842). Negli accordi conclusi tra il commissario straordinario e la volontà di CP_1
di subentrare nei contratti in essere nell'agosto 2008 è stata manifestata in modo Pt_1 CP_1 esplicito, espresso e inequivocabile. Inoltre gli accordi conclusi non hanno comportato né “la stipulazione di un nuovo contratto” né la volontà di “modificare o novare il contratto” originario, tanto meno “variazioni quantitative o qualitative incidenti sul precedente programma negoziale”
(cfr. Trib. Roma 16.10.2018 n. 19779, in banca dati Dejure, che in un caso analogo ha respinto la domanda ex art. 44 l.fall. proposta da contro . Tutto ciò è confermato proprio dal Pt_1 CP_6 fatto che, con l'ultimo contratto del 2016, il commissario abbia transatto anche ogni eventuale pretesa nei confronti di derivante dagli accordi originari. Infine si ricorda che, se il CP_1 commissario straordinario non fosse subentrato nei contratti , egli avrebbe violato le CP_1 disposizioni contenute nello stesso decreto di ammissione di alla procedura di Pt_1 amministrazione straordinaria e non avrebbe perseguito una delle sue principali finalità.
2.6 Dunque il subentro nei contratti originari da parte del commissario straordinario e la transazione da lui stipulata, oltre a determinare l'infondatezza della pretesa di , comportano anche Pt_1
l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire.
2.7 inoltre non può Pt_1 proporre la domanda di inefficacia ex art. 44 l.fall. del pagamento di US$ 3.054.194 a , perché, CP_1 nella specie, non è stato leso alcun interesse a seguito e a causa del pagamento (art. 100 c.p.c.). Si è spiegato (v. sopra pag. 7) che nel rapporto Form 3, riguardante debiti e crediti di nei Pt_1 confronti delle altre compagnie aeree aderenti al sistema ICH, relativo al periodo 15-21.8.2008 (doc.
4), è indicato che, nel periodo di riferimento, aveva maturato un debito di US$ 3.054.194,00 Pt_1
e un credito di € 2.899.327,00. Dunque entrambi i crediti (quello di nei confronti di e CP_1 Pt_1 quello di quest'ultima verso ) erano liquidi, esigibili e sorti prima dell'apertura della procedura CP_1 di amministrazione straordinaria di . Conseguentemente, ai sensi dell'art. 56 l.fall., Pt_1 CP_1 avrebbe avuto diritto di compensare col suo debito verso (di € 2.899.327,00) il minor credito Pt_1 che 2.072.748,00). A quel punto avrebbe avuto diritto soltanto al pagamento della differenza Pt_1
(€ 826.579,00). È successo invece che ha pagato a l'importo di US$ 3.054.194,00 e Pt_1 CP_1
ha immediatamente eseguito in favore di il pagamento di € 2.899.327,00. Tuttavia il CP_1 Pt_1 risultato che le parti hanno raggiunto attraverso i due pagamenti reciproci e ravvicinati nel tempo è stato identico, nella sostanza, a quello che avrebbero potuto realizzare attraverso la compensazione dei rispettivi crediti fino alla concorrenza di € 2.072.748,00, e il successivo pagamento di €
826.579,00 da parte di a favore di . Da quanto sopra deriva che non vi è stata alcuna CP_1 Pt_1 violazione della par condicio creditorum né alcuna ingiusta sottrazione di beni dall'attivo di . Pt_1
Come noto, infatti, l'art. 44 l.fall. prescrive l'inefficacia di qualsiasi causa estintiva del debito successiva all'apertura della procedura concorsuale, ad eccezione della compensazione ex art. 56
l.fall.. 2.8 Si consideri infine che, se non avesse pagato il proprio debito nei confronti di Pt_1
, la compagnia aerea sicuramente non avrebbe incassato la somma di € 2.899.327,00 il CP_1
2.9.2008, perché , in conformità al regolamento sul funzionamento della ICH, l'avrebbe CP_1 trattenuta in attesa di ricevere il pagamento da o di eseguire la compensazione;
in più Pt_1 Pt_1 avrebbe seriamente rischiato la sospensione/esclusione dal sistema ICH, con tutte le conseguenze negative in tema di perdita del valore e dell'avviamento dei complessi aziendali e dell'interruzione del servizio pubblico prestato. Invece il pagamento di US$ 3.054.194,00 ha consentito ad Pt_1 non solo di incassare subito una ingente somma di denaro, certamente utile per il prosieguo dell'attività aziendale, ma di non essere sospesa/esclusa dal sistema ICH. Quindi, in realtà, l'atto di cui chiede l'inefficacia ai sensi dell'art. 44 l.fall. è stato utile e vantaggioso per la compagnia Pt_1 aerea e per la massa dei creditori (Cass. 15.1.2016 n. 614).”
5. Il motivo di appello concernente la legittimazione passiva della . è infondato per un duplice CP_2 autonomo ordine di motivi:
Da un lato non può che richiamarsi l' orientamento della Corte di Cassazione espresso con la sentenza
7477/2020 . “ I pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche indirettamente, al fallito, perché effettuati con suo denaro, su suo incarico ovvero in suo luogo, sono inefficaci, ai sensi dell'art. 44 l.fall., e le conseguenti domande di accertamento della loro inefficacia e di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della "par condicio creditorum" vanno proposte nei confronti dell'"accipiens", che è l'unico legittimato passivo, essendo l'effettivo beneficiario dell'atto solutorio, e non, invece, contro il soggetto eventualmente deputato dal medesimo fallito alla sua esecuzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato, decidendo nel merito, la decisione di appello che aveva erroneamente ritenuto legittimato passivo di una domanda ex art. 44 l.fall. un istituto di credito che si era limitato a trasferire del denaro al creditore di una società dichiarata fallita su ordine, impartito con bonifico bancario, del liquidatore di quest'ultima, il quale aveva dichiarato di agire in nome e per conto della società stessa).”
Sotto altro autonomo profilo si osserva che, a differenza del soggetto assoggettato a procedura concorsuale nei cui confronti il provvedimento è immediatamente efficace, la posizione dell'istituto di credito è quella di un terzo che non può essere chiamato a rispondere del proprio operato laddove il provvedimento ablativo non abbia avuto ancora pubblicità.
6 Ogni altra questione è assorbita.
7 Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'appello e condanna in a.s. alla rifusione delle Parte_1 spese del grado in favore di e di Controparte_1 [...] che liquida per ciascuna di esse in € 38.000,00 per compensi, Controparte_2 oltre rimborso spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art1 3 comma 1 quater T.U.115/2002,
Roma, 8 ottobre 2025
IL PRESIDENTE EST.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
PINTO dott. Diego Presidente estensore
GIANI' dott.ssa GIOVANNA Consigliere
VERDEROSA dott.ssa Rossella Consigliere relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al N 3339/2021 posta in deliberazione all'udienza del 24 aprile 2025
TRA
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Roma, in persona dei Commissari straordinari, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
MO MB e ES TI.
E
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, con sede legale in Montreal, Canada, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Renato Fiumalbi,
ZO AR, IM AR e AR IR,
nonché
(C.F. ), con sede legale in in Controparte_2 P.IVA_2 CP_2 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MO Luconi Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 7392/2021 del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione
Fallimentare, emessa in data 28-29 aprile 2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
[...]
e ha rigettato la domanda proposta da nei confronti Controparte_2 Pt_1 di , compensando integralmente le spese processuali Controparte_1 tra le parti.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati instando per il rigetto dell'appello.
All'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c..
Preliminarmente viene disposto l' affidamento della estensione della sentenza al presidente del collegio ex art 276 ultimo comma c.p.c. , stante l'eccessivo carico di ruolo decisorio del consigliere relatore.
2. Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda, si richiama per relationem la sentenza impugnata.
In particolare il Tribunale ha osservato:
La domanda nei confronti della - quale beneficiaria del pagamento - deve essere tuttavia CP_1 disattesa nel merito.
La documentata cronologia rilevante - ai fini della decisione - appare quella che segue:
• la data del pagamento è quella del 29.8.2008 (data contabile in cui è avvenuta l'annotazione dell'accredito sul conto: cfr. Cass. 24.3.2000, n. 3519);
• la data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria ex d.1. 347/2003
è la stessa data del 29.8.2008;
• la data di iscrizione del relativo DPCM nel registro delle imprese è quella del
3.9.2008;
• la data di pubblicazione di tale DPCM nella Gazzetta Ufficiale - infine - è quella del 5.9.2008.
Si tratta dunque di stabilire se - ai sensi dell'art. 44 l. f. - il pagamento in questione sia da intendersi effettivamente posteriore rispetto alla coeva apertura della procedura (29.8.2008).
Ed è proprio in questa dirimente prospettiva che la domanda appare infondata. Questo giudicante conosce l'indirizzo giurisprudenziale richiamato dalla parte attrice secondo il quale, nella disciplina anteriore al d.Igs. n. 5 del 2006, poiché la legge non prescrive, tra gli elementi di individuazione della data della sentenza dichiárativa di fallimento, l'annotazione della ora in cui la decisione è stata emessa, il fallito deve ritenersi privato dell'amministrazione e della disponibilità dei beni sin dall'ora zero del giorno della pubblicazione della sentenza, con conseguente inefficacia degli atti da lui compiuti e dei pagamenti a lui effettuati, a partire dall'inizio di quella giornata, indipendentemente dall'ora (Cass. 19 luglio 2016, n. 14779; Cass. 18 agosto 1976, n. 3047).
Tuttavia, il principio della c.d. zero hour rule non può applicarsi al caso di specie, poiché, ai sensi dell'art. 16, 2° comma, l, f., nel testo attualmente vigente, in virtù delle modifiche apportate dall'art. 14 del d.lgs 9 gennaio 2006, n: 5, di riforma della legge fallimentare, nei riguardi dei terzi la sentenza dichiarativa di fallimento produce i suoi effetti, non dalla data della sua pubblicazione (la quale rileva, invece, per gli effetti che interessano il fallito e gli organi della procedura), ma dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese, e non vi è dubbio che tra gli effetti della sentenza di fallimento che si riverberano nella sfera giuridica dei terzi si debbano considerare quelli riconducibili all'inefficacia comminata dall'art. 44 1. f. ai pagamenti eseguiti dal fallito in loro favore.
E' ben vero che tale decreto dispone, all'art. 1, l'ammissione di alla procedura di Pt_1 amministrazione straordinaria con decorrenza immediata e tuttavia - secondo un orientamento di questo Tribunale che si ritiene in questa sede di condividere (per tutte, cfr. sentenza n. 286/2020, r.
g 48788/16, e n. 20955/2018, r.g. 35516/2015) - detta previsione non incide sulla decorrenza dei diversi effetti che derivano da tale ammissione, né consente di prescindere dalla distinzione attualmente operata dall'art. 16, 2° comma, 1. f. tra l'efficacia interna e l'efficacia esterna della sentenza di fallimento e, più in generale, dei provvedimenti che determinano l'apertura delle procedure concorsuali.
Essa trova una diversa spiegazione ove si consideri che - ai sensi del d. 1. 347/2003 (convertito dalla
1. 39/2004) - l'efficacia interna dell'apertura dell'amministrazione straordinaria è Pt_1 derivata immediatamente dall'emanazione del decreto ministeriale (avvenuta nella fattispecie prima della dichiarazione dello stato d'insolvenza, a differenza di quanto previsto nel caso di amministrazione straordinaria ex d.lgs. 270/1999).
In altri termini, per la procedura di amministrazione straordinaria che ha interessato , Pt_1 come per ogni procedura concorsuale (cfr. art. 168 l. f. per la procedura di concordato preventivo,
l'art. 182 bis l. f. per gli accordi di ristrutturazione, nonché Trib. Milano 10 dicembre 2010 per i procedimenti di liquidazione coatta amministrativa), devono distinguersi, sulla scorta del principio generale sancito dal vigente art. 16, 2° comma, 1. f., gli effetti che riguardano l'impresa e gli organi della procedura stessa, dagli effetti che incidono sulla sfera giuridica dei terzi. I primi si determinano ipso iure, con la formazione del titolo giudiziale o amministrativo che sancisce l'apertura della procedura, i secondi si verificano a partire dalla pubblicazione del titolo nel Registro delle imprese, la quale rende conoscibile la pendenza della procedura ai soggetti ad essa estrani e sanzionabili gli atti e i comportamenti lesivi della par condicio creditorum. D'altra parte, secondo il prevalente indirizzo interpretativo, che questo giudicante condivide pienamente, il mancato richiamo della suddetta distinzione nelle cc.dd. Leggi Prodi, e con riguardo alle procedure di Per_1 Per_2 amministrazione straordinaria (e negli artt. 200 e 201 l. fall., con riguardo alla procedura di liquidazione coatta amministrativa) è dovuto soltanto ad un difetto di coordinamento della disciplina normativa con i principi generali introdotti dalla riforma della legge fallimentare.
Alla luce delle considerazioni che precedono, poiché l'ordine di bonifico impartito da Parte_1 alla società convenuta è stato eseguito in favore della convenuta prima del 3.9.2008 - data in cui è avvenuta la pubblicazione nel registro delle imprese del dpcm con cui la compagnia aerea è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria - l'azione di inefficacia risulta priva di fondamento.
Ad uguale conclusione si giungerebbe - ovviamente - considerando quale data di riferimento quella
(ancora successiva) di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (5.9.2008).
Le contrastanti interpretazioni della giurisprudenza di merito (anche di questo Tribunale) sulle norme applicate - pure con riferimento al profilo della legittimazione passiva - giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali fra le tre parti costituite.
3. Il primo motivo di appello è relativo alla individuazione del dies a quo per l'inefficacia del pagamento ex art. 44 L. Fall. che secondo sarebbe quella del 29 agosto 2008, giorno di Pt_1 emanazione del D.P.C.M. di ammissione all'amministrazione straordinaria, e non il 3 settembre 2008, data di iscrizione di tale decreto nel Registro delle Imprese.
Esso è fondato.
Il primo aspetto, da cui deve prescindersi per l'applicazione dell'art 44 L.F e che appare del tutto fuorviante, è costituito dalla posizione dei terzi.
Come la pubblicazione della sentenza determina lo spossessamento del debitore fallito e quindi ipso facto l'inefficacia dei pagamenti effettuati in favore dei terzi ex art 44 L.F., così l'assoggettamento della società ad amministrazione straordinaria determina in capo a quest'ultima la perdita del ius disponendi.
In entrambe le situazioni la posizione dei terzi resta neutra avendo ricevuto il pagamento da un soggetto non legittimato più a disporre. E' quindi irrilevante il successivo regime pubblicitario in tema di atti compiuti dal fallito ,a differenza di quelli compiuti dai terzi , per i quali il regime pubblicitario rileva effettivamente.
Ciò premesso il punto centrale della questione giuridica è stabilire quando si verifica lo spossessamanto dell'imprenditore.
Mentre per il fallito questo coincide con il giorno della pubblicazione della sentenza, che è il giorno in cui acquisisce esistenza la decisione giudiziale, deve stabilirsi quando un decreto ministeriale a sua volta l'acquisisca.
Ritiene la Corte che quest'ultima coincida con la data e la naturale protocollazione dello stesso.
In entrambi i casi gli effetti non possono che decorrere dall'ora zero, laddove come nel caso del D.P.C.
M. sia stata prevista l'efficacia immediata dello stesso. Sicchè nel caso in esame essa decorre proprio dal giorno in cui il D.P.C.M. è venuto ad esistere.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza 31629/2023, seguendo in parte un altro, opinabile, percorso argomentativo, è pervenuta al medesimo risultato affermando conclusivamente :
2.7. Non resta, allora, che rimarcare quanto segue: i) come si è già riferito, l'art. 2, comma 2, dell'appena citato d.l. definisce “immediata” l'ammissione alla procedura per effetto dell'ivi previsto decreto ministeriale;
ii) il fallimento determina lo spossessamento dei beni ex art. 42 l.fall. ed altrettanto avviene, giusta l'art. 2, comma 2-bis, del d.l. n. 347/2003 (che richiama specificamente, tra gli altri, gli artt. 42, 44 e 45 l.fall.) per l'amministrazione straordinaria di cui alla cd. Legge
Marzano; iii) nell'odierna fattispecie, i pagamenti sono stati eseguiti, in favore dell'Agenzia
[...]
, proprio dallo stesso soggetto ( poi sottoposto ad amministrazione CP_3 CP_4 straordinaria.
2.7.1. Ne deriva, quindi, che quest'ultima ha perso immediatamente, all'ora zero del decreto ministeriale del 9 agosto 2013, – reso ex art. 2, comma 2, del d.l. n. 347 del 2003, comportante il relativo spossessamento – la disponibilità dei propri beni, sicché il pagamento dalla medesima effettuato dopo detto provvedimento è, per ciò solo, inefficace perché eseguito, appunto, da debitore privo della effettiva disponibilità della corrispondente somma, con conseguente irrilevanza di qualsivoglia conoscenza/conoscibilità di questa situazione in capo al terzo beneficiario di tale pagamento.
In parte motiva la Corte di Cassazione ha affermato: “ 2.2. È opportuno ricordare, poi, che il menzionato d.l. n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004 (cd. Legge Marzano), ha dettato, con riguardo alla procedura di amministrazione straordinaria, una disciplina (parzialmente) derogatoria (rectius: integrativa per casi speciali di particolare gravità) rispetto a quella di cui al d.lgs. n. 270 del 1999, come testimoniato da una serena lettura dei fatti che hanno indotto il Governo ed il Parlamento ad adottare siffatta nuova regolazione e delle relative norme, così da scongiurare qualsivoglia violazione dell'art. 3 Cost. o del principio di ragionevolezza.
2.2.1. Invero, già ab imis il citato d.l. muove dalla necessità di fornire un primo, adeguato e serio approccio normativo ai casi di grande crisi finanziaria di strutture produttive complesse, anche in considerazione della sostanziale inadeguatezza del d.lgs. n. 270 del 1999 a fronteggiare casi simili e recenti. Dall'epigrafe del medesimo d.l., invero, si può ricavare la sintesi degli eventi e delle necessità cui far fronte, con l'urgenza del caso. Il legislatore è stato mosso dall'esigenza di adottare misure integrative e correttive della normativa vigente sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza, per accelerare la definizione dei procedimenti, così da assicurare la continuazione ordinata delle attività industriali senza dispersione dell'avviamento e, al contempo, tutelando i creditori e garantendo il regolare svolgimento del mercato. Da ciò discende l'altrettanto evidente necessità di disciplinare tali fattispecie con regole acconce, che, senza superare il d.lgs. n. 270/1999, ne aggiornano gli istituti per quei gruppi di imprese di grandi dimensioni, con alto numero di addetti e con vocazione alla globalizzazione e, soprattutto, con rilevante diversificazione delle attività economiche e produttive. In particolare, la nuova disciplina si discosta da quella del 1999 per alcuni aspetti rilevanti, attinenti ai requisiti di ammissione, ad una maggiore rapidità e flessibilità della procedura, ad un rafforzamento dei poteri dell'autorità amministrativa e delle competenze del commissario straordinario 2.3. Per quanto di specifico interesse in questa sede, deve rimarcarsi che l'art. 2 (rubricato “Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria”) del menzionato d.l. dispone, al comma 2, tra l'altro, che, con proprio decreto, il Ministro ivi indicato, valutati i requisiti di cui all'articolo 1, provvede all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 del 1999 in conformità ai criteri fissati dal medesimo
Ministro. Il successivo comma 2-bis, dello stesso articolo, sancisce, poi, che “Il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente. Determina altresì gli effetti di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 270/99 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e
47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario straordinario”.
2.4. Parte ricorrente insiste nel sostenere che il collegamento tra l'art. 2, comma 2, del d.l. n. 347 del 2003 e l'art. 38 del d.lgs. n. 270 del 1999 impone di ritenere che gli effetti, nei confronti dei terzi, dell'ammissione di un'impresa all'amministrazione straordinaria devono decorrere dal momento in cui il decreto ministeriale di cui al primo di detti articoli sia stato iscritto nel Registro delle Imprese e non dalla data di sua emissione. Tanto sul presupposto che gli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 38 del d.lgs. n. 270 del 1999 per il decreto di nomina del commissario, in quanto espressamente richiamati dal riportato art. 2 del d.l. n. 347 del 2003, «non possono che essere ritenuti un indefettibile requisito di pubblicità anche di quest'ultimo decreto, non solo di quello di nomina del commissario. […]. In particolare, stante la chiarezza testuale della norma oggetto di controversia, non si può in alcun modo scindere, con riferimento alle modalità di pubblicità legale, tra decreto di ammissione e decreto di nomina, per ragioni di ordine logico giuridico. […] Il rinvio all'art. 38 è, inoltre, un rinvio pieno, che non prevede limitazioni di sorta, atteso che, laddove il legislatore della legge ha voluto limitare il richiamo ad alcuni articoli del D.lgs. n. 270/1999 solamente ad Per_2 alcuni commi lo ha espressamente fatto […]».
2.4.1. Tali argomenti non possono essere condivisi.
2.4.2. Il collegamento tra le due norme suddette (art. 2, comma 2, del d.l. n. 347 del 2003 ed art. 38 del d.lgs. n. 270 del 1999), infatti, non può considerarsi pieno, atteso che: i) come si è già riferito, il d.l. n. 347/2003 dispone che il Ministro ivi indicato, su richiesta dell'imprenditore, valutata la sussistenza dello stato di insolvenza e dei requisiti occupazionali e debitori richiesti, procede immediatamente, con proprio decreto, all'ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria. È previsto, dunque, un accesso “diretto” a quest'ultima, giustificato dall'esigenza di celerità della decisione posta dall'insolvenza delle grandi imprese, non sempre compatibile con i tempi di decisione del tribunale, oltre che dalla volontà di consentire un pieno controllo amministrativo sulle insolvenze commerciali di maggiori dimensioni;
ii) il decreto ministeriale di ammissione alla procedura ha come effetto lo spossessamento del debitore e gli effetti di cui agli artt. 42, 44, 45, 46 e 47 l. fall., sicché è necessario garantire la gestione sostitutiva dell'impresa con la nomina di un commissario straordinario, da effettuarsi “con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 [del 1999. Ndr] in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro”. Norma, quest'ultima (rubricata “Nomina del commissario straordinario”), che stabilisce le preclusioni alla nomina di commissario per poi disciplinare la pubblicità degli incarichi conferiti mediante la previsione, contenuta nel comma 3, che “il decreto di nomina è comunicato al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, all'ufficio del registro delle imprese, nonché alla
Regione ed al Comune in cui l'impresa ha la sede principale”; iii) come affatto condivisibilmente affermato dalla difesa di in amministrazione straordinaria, dunque, «L'obiettivo è CP_4 chiaramente quello di assicurare la massima trasparenza nell'ambito delle procedure di amministrazioni straordinarie delle grandi imprese in crisi. Ne consegue che la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 38 del d.lgs. 270/99 va interpretata come norma dettata in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari straordinari e non già, come vorrebbe controparte, come norma richiamata dall'art. 2, comma 2, d.l. 347/2003 per prescrivere l'iscrizione nel registro delle imprese anche per il decreto di ammissione ai fini dell'opponibilità ai terzi» (cfr. pag. 13 del controricorso). .
4.3. Si rivela, pertanto, immune da censure l'affermazione della corte distrettuale che, richiamato il tenore letterale degli artt. 2, comma 2, del d.l. n. 347/2003 e 38 del d.lgs. n. 270/99, ha ritenuto quest'ultimo (rectius: il suo regime di pubblicità) inapplicabile in modo estensivo anche nei riguardi del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria aperta dal primo, «essendo la disposizione precisa e dettagliata e non lasciando spazio ad interpretazioni alternative o fuorvianti» (cfr. il corrispondente passaggio motivazionale della sentenza oggi impugnata già riportato nel § 2.1. dei “Fatti di causa”, da intendersi qui – per intuibili ragioni di sintesi – riprodotto).
2.5. Fermo, allora, che il meccanismo pubblicitario di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 270 del 1999 non riguarda il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, occorre individuare quale sia, in quest'ultima, il momento in cui si verifica lo spossessamento del debitore, dovendosi coordinare il disposto dell'art. 44 l.fall. (“Tutti gli atti compiuto dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori. Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento. Fermo quanto previsto dall'art. 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma”), per l'ipotesi del fallimento del debitore, con il già descritto (cfr. § 2.3. di questa motivazione, da considerarsi qui nuovamente trascritto) tenore letterale dell'art. 2, comma
2-bis, del d.l. n. 347 del 2003. 2.5.1. Parte ricorrente invoca, a tal fine, l'applicazione della disciplina di cui all'art. 16, ultimo comma, l.fall. (“La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art. 133, primo comma del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 17, secondo comma”), da cui intenderebbe desumere un principio, di carattere generale e, come tale, applicabile a tutte le procedure concorsuali, secondo cui gli effetti di queste ultime verso i terzi possono prodursi solo a partire dalla data di iscrizione nel registro delle imprese degli atti da cui tali effetti promanano.
2.5.2. Una tale richiesta, tuttavia, non merita condivisione ad avviso del Collegio.
2.5.3. Infatti, è sicuramente vero che, se rapportati al fallimento, gli effetti di cui all'art. 44 l.fall. si producono, nei confronti dei terzi, all'ora “zero” del giorno di iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese (cfr. Cass. n. 7477 del 2020; Cass. n. 16958 del
2021).
4. Nel merito l'appello è infondato.
Condivisibilmente ha controdedotto, nella comparsa di costituzione, correttamente ex art 346 CP_1
c.p.c., trattandosi di eccezione non esaminata dal tribunale perché assorbita
“ - per effetto dell'accordo del 2.9.2008 il commissario straordinario di , riconosciuta la Pt_1 necessità della permanenza di nel sistema di accordi , compresa la partecipazione al Pt_1 CP_1 sistema di pagamenti ICH, senza soluzione di continuità, si è obbligato a subentrare in tutti i contratti con e ad adempiere a tutte le obbligazioni da essi derivanti, “siano esse anteriori o posteriori CP_1 alla dichiarazione di insolvenza”; - in virtù dell'accordo del 18.12.2008, e a fronte della disponibilità di a trasferire a CAI i codici “AZ” e “055”, il commissario ha ribadito l'impegno ad onorare CP_1
i debiti ICH relativi a qualsiasi periodo di compensazione elencato nel calendario ICH la cui scadenza fosse anteriore alla data della cessione a CAI dell'azienda (gennaio 2009). Inoltre
Pt_1 il commissario ha riconosciuto come tutti i pagamenti eseguiti da a favore di fossero
Pt_1 CP_1 soggetti, tra l'altro, a precisi termini entro i quali ad sarebbe stato consentito elevare
Pt_1 contestazioni o respingere addebiti. Tutti i termini erano all'epoca spirati e nessuna contestazione è stata sollevata da;
- infine, con l'accordo transattivo del 2016, le parti hanno definito anche
Pt_1 transattivamente qualunque reciproca pendenza e, in particolare, ha rinunziato a qualsiasi
Pt_1 pretesa e azione nei confronti di . In tal modo il commissario ha manifestato inequivocabilmente CP_1 la volontà di onorare tutti gli impegni di verso , anche precedenti l'ammissione alla
Pt_1 CP_1 procedura di amministrazione straordinaria, e in effetti tutti gli accordi sono proseguiti ininterrottamente, consentendo la permanenza di , benché insolvente, nel sistema (e nel
Pt_1 CP_1 sistema ICH). Tale manifestazione rispecchia fedelmente la volontà del Governo il quale, nel decreto del 29.8.2008, ha precisato “la necessità che il commissario straordinario compia tempestivamente gli atti necessari ed opportuni per assicurare, senza soluzione di continuità, la permanenza di
Pt_1 nei sistemi degli accordi ” (doc. 10). Dunque, attraverso gli accordi più volte richiamati, il CP_1 commissario straordinario non solo ha dato esecuzione alla volontà del Governo ma, se anche avesse avuto diritti da far valere nei confronti di , vi ha espressamente rinunziato.
2.2 In particolare, CP_1 non ci sono dubbi sul fatto che il contratto del 2.9.2008 (doc. 5) abbia avuto la finalità di consentire il subentro da parte del commissario negli accordi in essere tra e , compreso quello
Pt_1 CP_1 riguardante il sistema ICH. Infatti: - la volontà del commissario di conformarsi alla volontà del
Governo e subentrare in tutti contratti con è inequivocabile fin dal titolo, Agreement to assume CP_1
agreements and to honour obligations;
- nell'intestazione è precisato che l'accordo è stipulato CP_1 da anche “comprendente la IATA Clearing House, un suo dipartimento”; - la premessa A e CP_1 l'Exhibit A del contratto elencano gli accordi stipulati da e destinati a proseguire e, Pt_1 CP_1 tra questi vi è anche l'accordo di “membership” al sistema ICH (v. punto (ii), Exhibit A); - nella premessa ha riconosciuto che la partecipazione ai contratti , compreso l'accordo CP_5 CP_1
ICH, presuppone l'adempimento ininterrotto di tutte le obbligazioni previste dai contratti e il commissario straordinario ha dichiarato di voler adempiere tutte le obbligazioni previste dai contratti (nel testo: “the extraordinary administrator is willing to perform all outstanding
CP_1 obligations under the agreements”); - ha riconosciuto che, in caso di insolvenza di un
CP_1 Pt_1 partecipante, ha diritto di sospendere immediatamente l'adempimento delle obbligazioni
CP_1 previste dai Contratti a favore del partecipante insolvente e/o a compensare le obbligazioni
CP_1 reciproche allo scopo di tutelare gli interessi e preservare l'integrità e le finalità dei sistemi di pagamento (premessa C);
CP_1
- premessa E: “la partecipazione ininterrotta ai Contratti e il puntuale rispetto degli stessi sono CP_1 fattori essenziali per la continuità delle attività di un Partecipante Insolvente, per la generazione dei flussi di cassa necessari e per l'efficace attuazione di un piano di ristrutturazione”; - soprattutto, alla premessa G del contratto, le parti hanno riconosciuto che oggetto del contratto del 2.9.2008 è il subentro nei contratti (”assumption of the agreements”) da parte di e CP_1 CP_1 Pt_1
l'adempimento delle obbligazioni ivi previste in seguito all'ammissione di alla procedura di Pt_1 amministrazione straordinaria. Sulla base di queste premesse, che costituiscono parte integrante dell'accordo, proprio al fine di consentire ad di partecipare ininterrottamente al sistema Pt_1
ICH, si è impegnata: - a costituire un fondo a favore di di € 50.000.000 e a continuare Pt_1 CP_1
“ad effettuare i pagamenti nel normale svolgimento della propria attività” (articolo 1); - a subentrare nei contratti , obbligandosi anche a risarcire gli eventuali danni subiti dagli altri CP_1 membri di a causa dell'inadempimento di ai contratti (articolo 2), e - “ad CP_1 Pt_1 CP_1 adempiere, eseguire ed esercitare i propri obblighi e diritti (siano essi anteriori o posteriori alla dichiarazione di insolvenza) nel normale svolgimento della propria attività (che sarà perseguita cercando di rispettare e rispettando i Contratti ) e in conformità a quanto previsto dai Contratti CP_1
” (articolo 3). L'accordo del 2.9.2008 prevede che il commissario debba, se necessario, CP_1 chiedere autorizzazioni ai tribunali competenti. È evidente che si tratta di una clausola di stile, non sussistendo la necessità di tali autorizzazioni sulla base di alcuna legge applicabile alla fattispecie.
D'altro canto, che la conclusione del contratto del 2.9.2008 rientrasse già negli specifici poteri del commissario, lo si ricava dal decreto del Governo, il quale ha autorizzato il commissario a compiere tempestivamente tutti gli atti necessari e opportuni per assicurare, senza soluzione di continuità, la permanenza di nei sistemi degli accordi .
2.3 Il secondo e il terzo contratto conclusi dal Pt_1 CP_1
con sono coerenti con il primo contratto e, dunque, con l'avvenuto Parte_2 CP_1 subentro del commissario nei contratti e nel sistema ICH. Il contratto del dicembre 2008 (doc. CP_1
6) ha ad oggetto il trasferimento da parte di a favore di CAI dei codici identificativi “AZ” e Pt_1
“055”. È chiaro che se il commissario non fosse subentrato nei contratti , egli non avrebbe CP_1 avuto alcun diritto di cedere a terzi i codici appartenenti ad . Inoltre, il contratto CP_1 Pt_1 ribadisce più volte che: - “ si impegna a mantenere le garanzie già prestate a in data Pt_1 CP_1
2.9.2008 e, di conseguenza, a onorare i debiti ICH relativi ai periodi di compensazione elencati nel
Calendario ICH mese di dicembre 2008, nonché i debiti relativi a qualsiasi altro periodo di compensazione la cui scadenza avvenga entro e non oltre la Data del Closing [la vendita a CAI è stata perfezionata nel gennaio 2009]” (diciassettesima premessa); - “Le richieste di pagamento dei crediti ICH relativi al Codice AZ/055/055 per i quattro periodi di compensazione elencati nel
Calendario ICH mese di dicembre 2008 e per qualsiasi altro periodo di compensazione con scadenza entro e non oltre la Data del Closing … continueranno ad essere indirizzate ad ” (articolo Pt_1
2.a); - “ dichiara e garantisce che … (iii) effettuerà tutti i pagamenti e/o salderà tutti Pt_1 Pt_1
i debiti relativi al Codice AZ/055/055 per i periodi di compensazione elencati nel Calendario ICH mese di dicembre 2008 e per qualsiasi altro periodo di compensazione la cui scadenza avvenga entro e non oltre la Data del Closing” (articolo 8) 2.4 Anche il terzo contratto, l'accordo transattivo del
4.5.2016 (doc. 7), è legato al primo accordo del 2.9.2008. Con esso le parti hanno definito e rinunciato “irrevocabilmente ad ogni pretesa e azione nei confronti di e dei suoi dipendenti in CP_1 relazione ad atti, eventi od omissioni precedenti la data del presente Accordo Transattivo e comunque connessi all'Accordo di Cessione Codice [cioè il contratto del dicembre 2008] o agli Importi
Trattenuti” (articolo 6). Gli “Importi Trattenuti” sono definiti come le “somme derivanti dalla partecipazione della Vecchia [cioè in amministrazione straordinaria] e/o CAI ai Pt_1 Pt_1 sistemi di pagamento ”, quindi la transazione comprende anche ogni (ipotetica) pretesa di CP_1
relativa al pagamento di US$ 3.054.194,00. Ciò è coerente col fatto che l'accordo del Pt_1 dicembre 2008 ha ad oggetto anche i debiti maturati da nei confronti di fino al gennaio Pt_1 CP_1
2009, compreso quindi anche quello di US$ 3.054.194,00. Va segnalato inoltre che, per effetto della transazione del 2016, il commissario ha ottenuto l'accredito degli importi fino a quel momento trattenuti (€ 377.312,42).
2.5 L'art. 74 l.fall. (applicabile all'amministrazione straordinaria perché richiamato dall'art. 51 d.lgs. 270/1999) stabilisce che, se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica, deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati. Attraverso gli accordi richiamati, il commissario straordinario di ha espressamente manifestato la volontà di subentrare in tutti i contratti vigenti con : Pt_1 CP_1 non c'è dubbio che si trattasse di contratti tutti ad esecuzione continuata, compreso quello che disciplinava l'appartenenza al sistema ICH. Per effetto del subentro nei contratti da parte del commissario, i pagamenti eseguiti anche prima dell'ammissione alla procedura sono legittimi, con la conseguenza che deve essere esclusa l'applicabilità dell'art. 44 l.fall.. A questo proposito è utile richiamare la motivazione della sentenza prodotta da controparte in primo grado (Trib. Roma
6.4.2017, doc. 3 avversario, pag. 9): “affinché maturi il diritto all'integrale pagamento anche delle prestazioni anteriori all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria occorre che il contratto rientri tra quelli ad esecuzione periodica o continuativa, che esso sia sottoscritto in data anteriore all'ammissione alla procedura, che esso sia continuato successivamente o senza soluzione di continuità anche dopo l'ammissione alla procedura e che il commissario abbia 'espressamente' manifestato la volontà di subentrare nell'esecuzione del contratto stesso”. Inoltre, la giurisprudenza ha spiegato che: - “al fine di verificare la ricorrenza della fattispecie del subingresso” da parte del commissario nei contratti conclusi dall'imprenditore insolvente, è sufficiente “che la manifestazione della volontà sia diretta in modo non equivoco a profittare del medesimo programma negoziale già pendente tra le parti”, desumibile anche dal rinvio, operato dal commissario anche in un contratto stipulato con la controparte “in bonis”, alle condizioni contrattuali contenute in un accordo tra le parti anteriore all'apertura della procedura (Cass. 19.2.2018 n. 3948); - il subentro nei contratti da parte del “può avere luogo non soltanto con manifestazione espressa di Parte_2 volontà, ma anche con manifestazione tacita, attraverso un comportamento concludente” (Cass.
3.5.1991 n. 4842). Negli accordi conclusi tra il commissario straordinario e la volontà di CP_1
di subentrare nei contratti in essere nell'agosto 2008 è stata manifestata in modo Pt_1 CP_1 esplicito, espresso e inequivocabile. Inoltre gli accordi conclusi non hanno comportato né “la stipulazione di un nuovo contratto” né la volontà di “modificare o novare il contratto” originario, tanto meno “variazioni quantitative o qualitative incidenti sul precedente programma negoziale”
(cfr. Trib. Roma 16.10.2018 n. 19779, in banca dati Dejure, che in un caso analogo ha respinto la domanda ex art. 44 l.fall. proposta da contro . Tutto ciò è confermato proprio dal Pt_1 CP_6 fatto che, con l'ultimo contratto del 2016, il commissario abbia transatto anche ogni eventuale pretesa nei confronti di derivante dagli accordi originari. Infine si ricorda che, se il CP_1 commissario straordinario non fosse subentrato nei contratti , egli avrebbe violato le CP_1 disposizioni contenute nello stesso decreto di ammissione di alla procedura di Pt_1 amministrazione straordinaria e non avrebbe perseguito una delle sue principali finalità.
2.6 Dunque il subentro nei contratti originari da parte del commissario straordinario e la transazione da lui stipulata, oltre a determinare l'infondatezza della pretesa di , comportano anche Pt_1
l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire.
2.7 inoltre non può Pt_1 proporre la domanda di inefficacia ex art. 44 l.fall. del pagamento di US$ 3.054.194 a , perché, CP_1 nella specie, non è stato leso alcun interesse a seguito e a causa del pagamento (art. 100 c.p.c.). Si è spiegato (v. sopra pag. 7) che nel rapporto Form 3, riguardante debiti e crediti di nei Pt_1 confronti delle altre compagnie aeree aderenti al sistema ICH, relativo al periodo 15-21.8.2008 (doc.
4), è indicato che, nel periodo di riferimento, aveva maturato un debito di US$ 3.054.194,00 Pt_1
e un credito di € 2.899.327,00. Dunque entrambi i crediti (quello di nei confronti di e CP_1 Pt_1 quello di quest'ultima verso ) erano liquidi, esigibili e sorti prima dell'apertura della procedura CP_1 di amministrazione straordinaria di . Conseguentemente, ai sensi dell'art. 56 l.fall., Pt_1 CP_1 avrebbe avuto diritto di compensare col suo debito verso (di € 2.899.327,00) il minor credito Pt_1 che 2.072.748,00). A quel punto avrebbe avuto diritto soltanto al pagamento della differenza Pt_1
(€ 826.579,00). È successo invece che ha pagato a l'importo di US$ 3.054.194,00 e Pt_1 CP_1
ha immediatamente eseguito in favore di il pagamento di € 2.899.327,00. Tuttavia il CP_1 Pt_1 risultato che le parti hanno raggiunto attraverso i due pagamenti reciproci e ravvicinati nel tempo è stato identico, nella sostanza, a quello che avrebbero potuto realizzare attraverso la compensazione dei rispettivi crediti fino alla concorrenza di € 2.072.748,00, e il successivo pagamento di €
826.579,00 da parte di a favore di . Da quanto sopra deriva che non vi è stata alcuna CP_1 Pt_1 violazione della par condicio creditorum né alcuna ingiusta sottrazione di beni dall'attivo di . Pt_1
Come noto, infatti, l'art. 44 l.fall. prescrive l'inefficacia di qualsiasi causa estintiva del debito successiva all'apertura della procedura concorsuale, ad eccezione della compensazione ex art. 56
l.fall.. 2.8 Si consideri infine che, se non avesse pagato il proprio debito nei confronti di Pt_1
, la compagnia aerea sicuramente non avrebbe incassato la somma di € 2.899.327,00 il CP_1
2.9.2008, perché , in conformità al regolamento sul funzionamento della ICH, l'avrebbe CP_1 trattenuta in attesa di ricevere il pagamento da o di eseguire la compensazione;
in più Pt_1 Pt_1 avrebbe seriamente rischiato la sospensione/esclusione dal sistema ICH, con tutte le conseguenze negative in tema di perdita del valore e dell'avviamento dei complessi aziendali e dell'interruzione del servizio pubblico prestato. Invece il pagamento di US$ 3.054.194,00 ha consentito ad Pt_1 non solo di incassare subito una ingente somma di denaro, certamente utile per il prosieguo dell'attività aziendale, ma di non essere sospesa/esclusa dal sistema ICH. Quindi, in realtà, l'atto di cui chiede l'inefficacia ai sensi dell'art. 44 l.fall. è stato utile e vantaggioso per la compagnia Pt_1 aerea e per la massa dei creditori (Cass. 15.1.2016 n. 614).”
5. Il motivo di appello concernente la legittimazione passiva della . è infondato per un duplice CP_2 autonomo ordine di motivi:
Da un lato non può che richiamarsi l' orientamento della Corte di Cassazione espresso con la sentenza
7477/2020 . “ I pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche indirettamente, al fallito, perché effettuati con suo denaro, su suo incarico ovvero in suo luogo, sono inefficaci, ai sensi dell'art. 44 l.fall., e le conseguenti domande di accertamento della loro inefficacia e di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della "par condicio creditorum" vanno proposte nei confronti dell'"accipiens", che è l'unico legittimato passivo, essendo l'effettivo beneficiario dell'atto solutorio, e non, invece, contro il soggetto eventualmente deputato dal medesimo fallito alla sua esecuzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato, decidendo nel merito, la decisione di appello che aveva erroneamente ritenuto legittimato passivo di una domanda ex art. 44 l.fall. un istituto di credito che si era limitato a trasferire del denaro al creditore di una società dichiarata fallita su ordine, impartito con bonifico bancario, del liquidatore di quest'ultima, il quale aveva dichiarato di agire in nome e per conto della società stessa).”
Sotto altro autonomo profilo si osserva che, a differenza del soggetto assoggettato a procedura concorsuale nei cui confronti il provvedimento è immediatamente efficace, la posizione dell'istituto di credito è quella di un terzo che non può essere chiamato a rispondere del proprio operato laddove il provvedimento ablativo non abbia avuto ancora pubblicità.
6 Ogni altra questione è assorbita.
7 Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'appello e condanna in a.s. alla rifusione delle Parte_1 spese del grado in favore di e di Controparte_1 [...] che liquida per ciascuna di esse in € 38.000,00 per compensi, Controparte_2 oltre rimborso spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art1 3 comma 1 quater T.U.115/2002,
Roma, 8 ottobre 2025
IL PRESIDENTE EST.