Articolo 2339 del Codice civile
Articolo 2338Articolo 2340
Versione
19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
Art. 2339.

(( (Responsabilita' dei promotori). )) ((I promotori sono solidalmente responsabili verso la societa' e verso i terzi:
1) per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della societa';
2) per l'esistenza dei conferimenti in natura in conformita' della relazione giurata indicata nell'articolo 2343;
3) per la veridicita' delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della societa'.

Sono del pari solidalmente responsabili verso la societa' e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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