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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 19/05/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 840/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente Dott.ssa Eleonora M. PAPPALETTERE Consigliere Dott.ssa Roberta COLLIDÀ Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 840/2024
promossa in sede di appello da
Parte_1 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in LO (TO), Piazza Garibaldi n. 25, presso lo studio dell'Avv. Nadia Beltramo del Foro di Torino che la rappresenta e difende per procura in atti;
Appellante contro
, Controparte_1 nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Torino, Corso Perschiera n. 209, presso lo studio dell'Avv. Barbara Contro del Foro di Torino che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Appellato avverso
1 la sentenza del Tribunale Ordinario di Cuneo, Sezione Civile, n. 466/2024, pubblicata il 06.06.2024 nella causa civile iscritta al n. R.G. 1541/2023;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
“Piaccia all'Ecc. ma Corte d'Appello – Sezione Famiglia e Minori confermate le disposizioni circa l'affidamento dei minori e circa l'esercizio dei diritti di visita in parziale riforma della sentenza n. 466/2024 del Tribunale di Cuneo – Sezione Civile, valutata la sperequazione economico reddituale tra le parti al momento del ricorso ed anche in considerazione della situazione economica attuale dell'appellante, valutato il comportamento processuale del che non ha adempiuto CP_1 all'ordine del Giudice di produzione della documentazione reddituale e bancaria, rinnovate le istanze istruttorie tutte formulate in primo grado e disposta l'acquisizione dei documenti reddituali e bancari tutti del e della CP_1 compagna convivente;
CP_2
- disporre che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento dei minori la somma di € 450,00 mensili cadauno rivalutabili secondo l'indice ISTAT entro il 5 di ciascun mese;
- disporre che la madre percepisca in modo esclusivo, nella misura del 100%, l'assegno unico universale a favore dei figli, disponendo che il padre fornisca tempestivamente alla la documentazione utile per accedere a assegni e Parte_1 bonus statali e regionali di sostegno;
- disporre che le spese straordinarie relative ai figli minori e come Per_1 Per_2 disciplinate dal Protocollo d'intesa tra Tribunale di Torino e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c., vengano attribuite per il 50% al padre e per il 50% alla madre;
vinte le spese e gli onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ec.ma Corte D'Appello adita accogliere le seguenti conclusioni NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Confermare le statuizioni di cui alla sentenza appellata n. 466/2024 pubblicata il 06/06/2024 ed emessa nel corso del giudizio R.g. n. 1541/2023 nanti al Tribunale di Cuneo e per l'effetto: Confermare l'affidamento dei figli minori e in via condivisa ad Per_2 Per_1 entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre ed esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria
2 amministrazione e che il padre possa tenere con sé i figli, salvo diversi e più ampi accordi, e tenuto conto delle volontà e degli impegni dei minori:
- il lunedì dall'uscita da scuola alle 19.45,
- il martedì dall'uscita da scuola alle 19.45,
- il mercoledì dalle 19.45 con riaccompagnamento a scuola il giovedì mattina,
- a settimane alterne, dal venerdì all'uscita da scuola sino al sabato alle 19.45 o dal venerdì alle 19.45 sino all'ingresso a scuola del lunedì mattina,
- per metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre il Natale e il Capodanno,
- per metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno con la madre la Pasqua e il lunedì dell'Angelo,
- per due settimane, anche non consecutive, in estate, in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno (analogo periodo di due settimane spetterà alla madre). Confermare che ciascun genitore debba provvedere al mantenimento dei figli per il tempo in cui li ha con sé. Con riparto al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, ricreative e sportive necessitate o previamente concordate e successivamente documentate. Confermare le statuizioni dell'appellata sentenza anche in punto condanna alle spese di lite del primo grado. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio. Con riserva di ogni più ampia difesa ed istanza al prosieguo del giudizio ed all'esito delle difese che verranno svolte dall'avversaria”.
Per la Procura Generale – Parere contrario all'accoglimento dell'appello e conferma della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla convivenza more uxorio tra i signori e Controparte_1 Parte_1
sono nati due figli: in Savigliano (CN) il 03/04/2008 e
[...] Persona_3
in Savigliano (CN) il 25/03/2014. Persona_4
La coppia decideva di separarsi nel settembre 2017. Con ricorso depositato il 13/06/2023 il signor chiedeva al Tribunale di CP_1
Cuneo di disporre l'affidamento condiviso dei minori, con residenza dei medesimi presso l'abitazione materna e tempi di permanenza pressoché paritari tra ciascun genitore, nonché disporre il mantenimento diretto dei figli;
in particolare, ciascun genitore doveva mantenere i figli, provvedendo alla loro cura ed al loro sostentamento relativamente ai giorni in cui li tenevano con sé, inoltre le parti di causa suddividevano tra loro nella misura del 50% per ciascuno esclusivamente le spese straordinarie, scolastiche, sportive e mediche non coperte dal SSN,
3 precisando che tale regime era stato di fatto praticato sin dall'interruzione della convivenza ovvero dal 2017. La RA si costituiva in giudizio in data 21.09.2023 condividendo il Parte_1 regime di affidamento ed il regime di visita proposto dal signor , ma CP_1 domandando a quest'ultimo un contributo al mantenimento dei minori pari ad € 900,00, tenuto conto della sperequazione reddituale e del maggior apporto economico della stessa nella gestione quotidiana dei figli.
Con la sentenza definitiva n. 466/2024 del 23.05.2024, qui appellata, il Tribunale di Cuneo affidava i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre ed esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
disponeva che il padre potesse tenere con sé i figli, salvo diversi e più ampi accordi, e tenuto conto della volontà e degli impegni dei minori: il lunedì dall'uscita da scuola alle 19.45, il martedì dall'uscita da scuola alle 19.45, il mercoledì dalle 19.45 con riaccompagnamento a scuola il giovedì mattina, a settimane alterne, dal venerdì all'uscita da scuola sino al sabato alle 19.45 o dal venerdì alle 19.45 sino all'ingresso a scuola del lunedì mattina, per metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre il Natale e il Capodanno, per metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno con la madre la Pasqua e il lunedì dell'Angelo; per due settimane, anche non consecutive, in estate, in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno (analogo periodo di due settimane sarebbe spettato alla madre); disponeva che ciascun genitore provvedesse al mantenimento dei figli per il tempo in cui li aveva con sè, con riparto al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive necessitate o previamente concordate e successivamente documentate. Il Tribunale compensava le spese di lite nella misura di un terzo;
condannava a rifondere a le spese di lite per i restanti Parte_1 Controparte_1 due terzi. Nella parte motiva, il Giudice di primo grado riteneva non provati i motivi per cui la circostanza per cui le spese di mantenimento ordinario ricadessero in misura maggiore sull'uno o sull'altro genitore. Osservava, altresì, che il signor CP_1 viveva in abitazione di proprietà della nuova compagna, titolare di un ristorante e che lo stesso era titolare unicamente di reddito di lavoro dipendente pari a circa € 2.400,00 mensili;
la RA , invece, era titolare di una Tabaccheria ed Parte_1 aveva dichiarato un reddito imponibile nel 2023 pari a € 14.103,00, reddito che appariva incompatibile con le spese fisse mensilmente sostenute dalla stessa e con il tenore di vita garantito ai figli (la RA affermava di riuscire a Parte_1 far fronte alle spese quotidiane unicamente grazie all'aiuto di amici e parenti). Precisava, infine, il Primo Giudice che l'attuale regime di mantenimento diretto fosse ormai consolidato, in quanto la RA , una volta interrotta la Parte_1 relazione nel 2017, non aveva mai intrapreso alcuna iniziativa giudiziale o
4 stragiudiziale per poter ottenere un contributo per i figli. Disponeva, pertanto, che ciascun genitore provvedesse al mantenimento dei figli per il tempo in cui li aveva con sé.
Avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo, con ricorso depositato in data 09.07.2024, proponeva tempestivo appello la RA chiedendo, in Parte_1 parziale riforma della sentenza suddetta, disporsi che il signor CP_1 versasse a titolo di contributo al mantenimento dei minori la somma di € 450,00 mensili per ciascuno;
disporsi che la stessa percepisse in modo esclusivo, nella misura del 100%, l'assegno unico universale a favore dei figli, disponendo che il signor fornisse tempestivamente alla stessa la documentazione utile CP_1 per accedere ad assegni e bonus statali e regionali di sostegno;
disporsi che le spese straordinarie relative ai figli minori e venissero attribuite per Per_1 Per_2 il 50% al padre e per il 50% alla madre;
con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Si costituiva in giudizio il sig. chiedendo rigettarsi nel merito il ricorso CP_1 con integrale conferma del provvedimento impugnato, sia in punto affidamento e collocazione sia in punto mantenimento diretto.
All'udienza in data 13.12.2024 le parti venivano sentite. Le difese chiedevano termine per note conclusive: la Corte concedeva termine sino al 15.1.25 per note conclusive, sino al 22.2.25 per note di replica e fissava udienza al 21.3.25. Nel corso dell'udienza del 21.3.25 la difesa chiedeva non tenersi conto Parte_1 del fatto nuovo ( licenziamento dell'appellato) introdotto con memoria 12.3.25 non essendo nota la sorte di tale licenziamento e della possibile impugnazione. La difesa di parte appellata dava atto che il sig. percepisce la NASPI e CP_1 che ha lavorato in tale azienda per quasi due anni. La Corte tratteneva la causa a decisione.
*** La questione devoluta alla Corte riguarda l'an e il quantum del mantenimento indiretto dei minori e da parte del padre, sig. . Per_1 Per_2 CP_1
Con il primo motivo la sig.ra lamenta l'erroneità e irragionevolezza della sentenza in punto mantenimento dei figli, precisando che non vi è una gestione paritaria dei due minori e che su di lei incombono le spese quotidiane preponderanti, nonché tutte le spese per il vestiario, la scuola, lo sport e la maggior parte dei pasti. Con il secondo motivo la ricorrente si duole dell'erronea valutazione effettuata in merito al reddito dell'appellato, tenuto conto che lo stesso ha celato di avere benefits lavorativi e di collaborare nell'attività della nuova compagna (ristorante) Evidenzia, inoltre, che il signor convive more uxorio con la nuova CP_1 compagna e che, nel determinare il contributo al mantenimento dei figli, è
5 necessario valutare anche il reddito del convivente del genitore obbligato il quale – nel caso di insufficienti capacità economiche di quest'ultimo- sarebbe tenuto a provvedere al mantenimento dei figli dell'obbligato. Con il terzo motivo la ricorrente si duole dell'erronea valutazione circa la propria capacità economica, ribadendo di avere fatto ricorso all'aiuto dei genitori e di terzi e deducendo ( e provando) la significativa e sopravvenuta circostanza della vendita della tabaccheria. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta l'irragionevolezza della sentenza del Primo Giudice nella parte in cui non ha tenuto in debita considerazione il miglioramento della condizione economica del signor ed il CP_1 contrapposto peggioramento della propria situazione economica. Infatti l'appellato ha iniziato una nuova relazione di convivenza con una donna benestante, svolge un'attività molto più redditizia e non sostiene alcuna spesa relativa alla casa (in quanto di proprietà della nuova compagna). Al contrario la tabaccheria dell' appellante è stata ceduta e sono aumentate le spese a suo carico (come le rate del mutuo della prima casa).
Nella propria costituzione l'appellato oppone che il regime di mantenimento diretto praticato dallo stesso in accordo con l'ex convivente sia consolidato dal 2017, senza che la madre abbia mai avanzato alcuna doglianza circa le difficoltà nel mantenimento dei figli. Sottolinea, poi, la propria condizione di genitore di un altro figlio (avuto dalla nuova compagna) e lamenta che il figlio si sia Per_1 trasferito presso di lui gravando, quindi, economicamente sullo stesso. Precisa, infine, che l'odierna appellante puo' beneficiare dei cospicui introiti avuti dalla vendita della , nonché delle entrate derivanti dell'assunzione Parte_2 lavorativa a tempo indeterminato presso il ristorante stellato del nuovo compagno.
I vari motivi d'appello vengono trattati unitariamente concernendo un'unica questione coinvolgente plurimi aspetti. Preliminarmente si osserva che alla causa, introdotta in data 13/06/2023, si applica il nuovo rito Cartabia. Come già rilevato dalla Corte nel corso della prima udienza la costituzione del sig.
è avvenuta tardivamente: tuttavia non avendo egli formulato appello CP_1 incidentale non è incorso in alcuna decadenza. In primo luogo va chiarito che – per stessa ammissione dell'appellato in udienza ( “ Mio figlio non si è trasferito da noi , è rimasto da noi solo per una decina di Per_1 giorni” cfr. verbale 13.12.24) - è risultata infondata la versione offerta in sede di costituzione ( cfr. pag 9 comparsa di costituzione 10.11.24 in cui si sostiene il trasferimento del figlio presso la dimora del padre) e veritiero quanto Per_1 sostenuto dalla sigra . La stessa aveva prontamente rilevato la falsità in Parte_1 ordine al definitivo trasferimento del figlio presso il padre, evidenziando che Per_1 il minore si era trasferito solamente per pochi giorni dal padre poiché, essendo
6 egli risultato positivo a test allergologici, la stessa aveva dovuto provvedere a rendere la propria abitazione sterile. Quanto alle rispettive condizioni economiche si osserva che l'appellante ha ceduto la propria attività di tabaccheria ( cfr. atto notarile di trasferimento della attività in data 2.4.2024 prodotto con la nota 13.12.24 per un corrispettivo di 65.000 € ) e, a far data dal 7.8.24, è stata assunta come cameriera con uno stipendio mensile pari a 1600 € ( cfr. buste paga prodotte con memoria 17.2.25). Gli ulteriori oneri relativi al pagamento delle tasse relative alla precedente attività lavorativa per gli anni 2023 e 2024, nonché ai debiti nei confronti della Agenzia delle Entrate riscossioni e al pagamento del mutuo contratto per acquistare la casa non vengono in questa sede presi in considerazione. Il sig. – come si evince dalla sentenza impugnata – ha dichiarato un CP_1 reddito imponibile pari a circa 2400 € mensili per la propria attività lavorativa, reddito che – ad avviso di controparte - sarebbe implementato dai benefits aziendali, nonché dalla coabitazione con la compagna, proprietaria della casa e benestante. Ulteriore elemento rilevante è la nascita del terzo figlio dell'appellato, già considerata in primo grado. A fronte di questa fotografia delle condizioni economico-reddituali delle parti – caratterizzata da un peggioramento della situazione economica della sigra
– sconcerta l'atteggiamento tenuto dall'appellato. Parte_1
Quest'ultimo in udienza, a fronte del tentativo di conciliazione della Corte e della disponibilità manifestata dalla controparte ad una soluzione transattiva, afferma:
“ Io non posso offrire nulla, già solo per l'asilo del terzo figlio spendo 530 euro al mese. La mia compagna lavora, è titolare di un ristorante,Io non pago l'affitto, ma pago l'intera rata dell'asilo nido”, confermando quanto sostenuto dalla appellante. Ma vi è di piu': con nota non autorizzata la difesa di parte appellata in data 12.3.25 deposita lettera di licenziamento recante la data del 22.1.25, dando atto del fatto che l'appellato è attualmente in stato di disoccupazione. La Corte rileva l'estrema genericità del documento prodotto, la circostanza che lo stesso datore di lavoro faccia riferimento alla possibilità di ricollocare il in altra mansione, salvo affermare poco dopo di non ritenere CP_1 percorribile tale opzione per ragioni economiche. Alla luce di tali valutazioni, tenuto conto dell'eventuale possibilità di impugnazione del licenziamento e dell'ammesso percepimento della NASPI, questo Collegio rileva la strumentalità e genericità della produzione. A cio' si aggiunge che i due ragazzi sono cresciuti, è un adolescente di 16 Per_1 anni, ha 10 anni e con l'età sono aumentate e loro esigenze. Per_2
Il sig. sottolinea le esigenze di mantenimento del terzo figlio;
oltre agli CP_1 aspetti economici ( indicati nel pagamento della retta dell'asilo) il nuovo nato implica un maggiore onere di accudimento anche in termini temporali, con ovvie minori disponibilità di tempo nei confronti dei figli di primo letto. La situazione attuale deve, dunque, essere rivista, considerando le importanti variazioni intervenute sull'assetto del nucleo.
7 Secondo un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte ( cfr. ex multis Sez. I, ordinanza n. 11724/2023) le necessità economiche dei figli aumentano con la loro crescita, e ciò non ha bisogno di specifica dimostrazione, di talché si impone un aumento del contributo. In un precedente del 2022 (Cass. n. 13664/2022), la Suprema Corte aveva già statuito: «In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento». Dunque, il principio è chiaro: l'assegno di mantenimento è destinato a crescere parallelamente all'età e alle esigenze dei figli. E ben puo' ritenersi che – come nel caso di specie – l'assegno a lungo non previsto per una diversa situazione complessiva delle parti come sopra analizzata, possa ad un certo punto essere richiesto e disposto. Congruo appare al Giudicante d'Appello prevedere che il sig. versi entro Parte_3 il giorno 5 di ogni mese un contributo di mantenimento a favore dei figli e Per_1 per l'importo complessivo di € 700 mensili ( € 350 per ciascun figlio), Per_2 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, contributo con decorrenza dalla data della domanda. Le spese straordinarie relative ai figli minori e come disciplinate dal Per_1 Per_2
Protocollo d'intesa tra Tribunale di Torino e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c., debbono essere attribuite per il 50% al padre e per il 50% alla madre.
Con il quinto ed ultimo motivo la ricorrente rileva, infine, che l'assegno unico universale a favore dei figli veniva percepito in via esclusiva dalla stessa già al momento della presentazione del ricorso. Pertanto, anche in assenza di domanda da parte del signor , tale assegno sarebbe da assegnarsi in modo CP_1 esclusivo alla stessa. Anche tale motivo di appello è fondato. L'assegno unico può essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo.Giova al riguardo, rilevare che l'assegno in questione - che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita - è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall' con la Circolare 9 febbraio 2022 n. 23 ( cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. 22 CP_3 febbraio 2025 n. 4672).Ai sensi dell'articolo 6 comma 4 d.lgs. n. 230/2021, l'assegno è corrisposto dall' ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, CP_3
8 anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Nel caso di affidamento esclusivo, la regola generale prevede il pagamento interamente al genitore affidatario. In ipotesi di affidamento condiviso, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%. In caso di affidamento condiviso del minore laddove il giudice con proprio provvedimento stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, fermo restando la possibilità dell'altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito al 50%. La Corte dispone, dunque, che la madre sigra percepisca in Parte_4 modo esclusivo, nella misura del 100%, l'assegno unico universale a favore dei figli.
Le spese di lite del grado, secondo il principio della soccombenza, debbono essere accollate all'appellato sig. . Parte_3
Tali spese vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14 come novellato dal d.m. 147/22 per i procedimenti contenziosi nella fascia da € 5.201,00 a 26.000, 00 valori medi (assegno da € 700 mensili, quindi 700x 24= 16.800) in importo pari ad € 4.888,00 ( euro 1134,00 per la fase di studio, euro 1.843,00 per la fase introduttiva ed euro 1911,00 per la fase decisionale) oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.
La sentenza deve per il resto essere confermata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza definitiva n. 466/2024 del 23.05.2024, qui appellata, il Tribunale di Cuneo
in parziale accoglimento dell'appello,
pone a carico del sig. il contributo di mantenimento a Controparte_1 favore dei figli e l'importo nella misura di € 700 mensili ( € 350 per Per_1 Per_2 ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda;
dispone che le spese straordinarie relative ai figli minori e come Per_1 Per_2 disciplinate dal Protocollo d'intesa tra Tribunale di Torino e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c., siano essere attribuite per il 50% al padre e per il 50% alla madre;
9 dispone che la sigra percepisca in modo esclusivo, nella Parte_4 misura del 100%, l'assegno unico universale a favore dei figli;
dichiara tenuto e condanna il sig. , soccombente, a Controparte_1 rifondere alla parte appellante le spese di lite del presente grado di giudizio nella somma complessiva di euro 4.888,00 ( euro 1134,00 per la fase di studio, euro 1.843,00 per la fase introduttiva ed euro 1911,00 per la fase decisionale) oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.;
conferma nel resto.
Così deciso il 21 marzo 2025, nella Camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte di Appello di Torino.
Il Consigliere estensore Dott.ssa Roberta Collidà Il Presidente Dott.ssa Carmela Mascarello
10
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente Dott.ssa Eleonora M. PAPPALETTERE Consigliere Dott.ssa Roberta COLLIDÀ Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 840/2024
promossa in sede di appello da
Parte_1 nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in LO (TO), Piazza Garibaldi n. 25, presso lo studio dell'Avv. Nadia Beltramo del Foro di Torino che la rappresenta e difende per procura in atti;
Appellante contro
, Controparte_1 nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Torino, Corso Perschiera n. 209, presso lo studio dell'Avv. Barbara Contro del Foro di Torino che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Appellato avverso
1 la sentenza del Tribunale Ordinario di Cuneo, Sezione Civile, n. 466/2024, pubblicata il 06.06.2024 nella causa civile iscritta al n. R.G. 1541/2023;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
“Piaccia all'Ecc. ma Corte d'Appello – Sezione Famiglia e Minori confermate le disposizioni circa l'affidamento dei minori e circa l'esercizio dei diritti di visita in parziale riforma della sentenza n. 466/2024 del Tribunale di Cuneo – Sezione Civile, valutata la sperequazione economico reddituale tra le parti al momento del ricorso ed anche in considerazione della situazione economica attuale dell'appellante, valutato il comportamento processuale del che non ha adempiuto CP_1 all'ordine del Giudice di produzione della documentazione reddituale e bancaria, rinnovate le istanze istruttorie tutte formulate in primo grado e disposta l'acquisizione dei documenti reddituali e bancari tutti del e della CP_1 compagna convivente;
CP_2
- disporre che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento dei minori la somma di € 450,00 mensili cadauno rivalutabili secondo l'indice ISTAT entro il 5 di ciascun mese;
- disporre che la madre percepisca in modo esclusivo, nella misura del 100%, l'assegno unico universale a favore dei figli, disponendo che il padre fornisca tempestivamente alla la documentazione utile per accedere a assegni e Parte_1 bonus statali e regionali di sostegno;
- disporre che le spese straordinarie relative ai figli minori e come Per_1 Per_2 disciplinate dal Protocollo d'intesa tra Tribunale di Torino e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c., vengano attribuite per il 50% al padre e per il 50% alla madre;
vinte le spese e gli onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ec.ma Corte D'Appello adita accogliere le seguenti conclusioni NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Confermare le statuizioni di cui alla sentenza appellata n. 466/2024 pubblicata il 06/06/2024 ed emessa nel corso del giudizio R.g. n. 1541/2023 nanti al Tribunale di Cuneo e per l'effetto: Confermare l'affidamento dei figli minori e in via condivisa ad Per_2 Per_1 entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre ed esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria
2 amministrazione e che il padre possa tenere con sé i figli, salvo diversi e più ampi accordi, e tenuto conto delle volontà e degli impegni dei minori:
- il lunedì dall'uscita da scuola alle 19.45,
- il martedì dall'uscita da scuola alle 19.45,
- il mercoledì dalle 19.45 con riaccompagnamento a scuola il giovedì mattina,
- a settimane alterne, dal venerdì all'uscita da scuola sino al sabato alle 19.45 o dal venerdì alle 19.45 sino all'ingresso a scuola del lunedì mattina,
- per metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre il Natale e il Capodanno,
- per metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno con la madre la Pasqua e il lunedì dell'Angelo,
- per due settimane, anche non consecutive, in estate, in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno (analogo periodo di due settimane spetterà alla madre). Confermare che ciascun genitore debba provvedere al mantenimento dei figli per il tempo in cui li ha con sé. Con riparto al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, ricreative e sportive necessitate o previamente concordate e successivamente documentate. Confermare le statuizioni dell'appellata sentenza anche in punto condanna alle spese di lite del primo grado. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio. Con riserva di ogni più ampia difesa ed istanza al prosieguo del giudizio ed all'esito delle difese che verranno svolte dall'avversaria”.
Per la Procura Generale – Parere contrario all'accoglimento dell'appello e conferma della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla convivenza more uxorio tra i signori e Controparte_1 Parte_1
sono nati due figli: in Savigliano (CN) il 03/04/2008 e
[...] Persona_3
in Savigliano (CN) il 25/03/2014. Persona_4
La coppia decideva di separarsi nel settembre 2017. Con ricorso depositato il 13/06/2023 il signor chiedeva al Tribunale di CP_1
Cuneo di disporre l'affidamento condiviso dei minori, con residenza dei medesimi presso l'abitazione materna e tempi di permanenza pressoché paritari tra ciascun genitore, nonché disporre il mantenimento diretto dei figli;
in particolare, ciascun genitore doveva mantenere i figli, provvedendo alla loro cura ed al loro sostentamento relativamente ai giorni in cui li tenevano con sé, inoltre le parti di causa suddividevano tra loro nella misura del 50% per ciascuno esclusivamente le spese straordinarie, scolastiche, sportive e mediche non coperte dal SSN,
3 precisando che tale regime era stato di fatto praticato sin dall'interruzione della convivenza ovvero dal 2017. La RA si costituiva in giudizio in data 21.09.2023 condividendo il Parte_1 regime di affidamento ed il regime di visita proposto dal signor , ma CP_1 domandando a quest'ultimo un contributo al mantenimento dei minori pari ad € 900,00, tenuto conto della sperequazione reddituale e del maggior apporto economico della stessa nella gestione quotidiana dei figli.
Con la sentenza definitiva n. 466/2024 del 23.05.2024, qui appellata, il Tribunale di Cuneo affidava i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre ed esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
disponeva che il padre potesse tenere con sé i figli, salvo diversi e più ampi accordi, e tenuto conto della volontà e degli impegni dei minori: il lunedì dall'uscita da scuola alle 19.45, il martedì dall'uscita da scuola alle 19.45, il mercoledì dalle 19.45 con riaccompagnamento a scuola il giovedì mattina, a settimane alterne, dal venerdì all'uscita da scuola sino al sabato alle 19.45 o dal venerdì alle 19.45 sino all'ingresso a scuola del lunedì mattina, per metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre il Natale e il Capodanno, per metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno con la madre la Pasqua e il lunedì dell'Angelo; per due settimane, anche non consecutive, in estate, in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno (analogo periodo di due settimane sarebbe spettato alla madre); disponeva che ciascun genitore provvedesse al mantenimento dei figli per il tempo in cui li aveva con sè, con riparto al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative e sportive necessitate o previamente concordate e successivamente documentate. Il Tribunale compensava le spese di lite nella misura di un terzo;
condannava a rifondere a le spese di lite per i restanti Parte_1 Controparte_1 due terzi. Nella parte motiva, il Giudice di primo grado riteneva non provati i motivi per cui la circostanza per cui le spese di mantenimento ordinario ricadessero in misura maggiore sull'uno o sull'altro genitore. Osservava, altresì, che il signor CP_1 viveva in abitazione di proprietà della nuova compagna, titolare di un ristorante e che lo stesso era titolare unicamente di reddito di lavoro dipendente pari a circa € 2.400,00 mensili;
la RA , invece, era titolare di una Tabaccheria ed Parte_1 aveva dichiarato un reddito imponibile nel 2023 pari a € 14.103,00, reddito che appariva incompatibile con le spese fisse mensilmente sostenute dalla stessa e con il tenore di vita garantito ai figli (la RA affermava di riuscire a Parte_1 far fronte alle spese quotidiane unicamente grazie all'aiuto di amici e parenti). Precisava, infine, il Primo Giudice che l'attuale regime di mantenimento diretto fosse ormai consolidato, in quanto la RA , una volta interrotta la Parte_1 relazione nel 2017, non aveva mai intrapreso alcuna iniziativa giudiziale o
4 stragiudiziale per poter ottenere un contributo per i figli. Disponeva, pertanto, che ciascun genitore provvedesse al mantenimento dei figli per il tempo in cui li aveva con sé.
Avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo, con ricorso depositato in data 09.07.2024, proponeva tempestivo appello la RA chiedendo, in Parte_1 parziale riforma della sentenza suddetta, disporsi che il signor CP_1 versasse a titolo di contributo al mantenimento dei minori la somma di € 450,00 mensili per ciascuno;
disporsi che la stessa percepisse in modo esclusivo, nella misura del 100%, l'assegno unico universale a favore dei figli, disponendo che il signor fornisse tempestivamente alla stessa la documentazione utile CP_1 per accedere ad assegni e bonus statali e regionali di sostegno;
disporsi che le spese straordinarie relative ai figli minori e venissero attribuite per Per_1 Per_2 il 50% al padre e per il 50% alla madre;
con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Si costituiva in giudizio il sig. chiedendo rigettarsi nel merito il ricorso CP_1 con integrale conferma del provvedimento impugnato, sia in punto affidamento e collocazione sia in punto mantenimento diretto.
All'udienza in data 13.12.2024 le parti venivano sentite. Le difese chiedevano termine per note conclusive: la Corte concedeva termine sino al 15.1.25 per note conclusive, sino al 22.2.25 per note di replica e fissava udienza al 21.3.25. Nel corso dell'udienza del 21.3.25 la difesa chiedeva non tenersi conto Parte_1 del fatto nuovo ( licenziamento dell'appellato) introdotto con memoria 12.3.25 non essendo nota la sorte di tale licenziamento e della possibile impugnazione. La difesa di parte appellata dava atto che il sig. percepisce la NASPI e CP_1 che ha lavorato in tale azienda per quasi due anni. La Corte tratteneva la causa a decisione.
*** La questione devoluta alla Corte riguarda l'an e il quantum del mantenimento indiretto dei minori e da parte del padre, sig. . Per_1 Per_2 CP_1
Con il primo motivo la sig.ra lamenta l'erroneità e irragionevolezza della sentenza in punto mantenimento dei figli, precisando che non vi è una gestione paritaria dei due minori e che su di lei incombono le spese quotidiane preponderanti, nonché tutte le spese per il vestiario, la scuola, lo sport e la maggior parte dei pasti. Con il secondo motivo la ricorrente si duole dell'erronea valutazione effettuata in merito al reddito dell'appellato, tenuto conto che lo stesso ha celato di avere benefits lavorativi e di collaborare nell'attività della nuova compagna (ristorante) Evidenzia, inoltre, che il signor convive more uxorio con la nuova CP_1 compagna e che, nel determinare il contributo al mantenimento dei figli, è
5 necessario valutare anche il reddito del convivente del genitore obbligato il quale – nel caso di insufficienti capacità economiche di quest'ultimo- sarebbe tenuto a provvedere al mantenimento dei figli dell'obbligato. Con il terzo motivo la ricorrente si duole dell'erronea valutazione circa la propria capacità economica, ribadendo di avere fatto ricorso all'aiuto dei genitori e di terzi e deducendo ( e provando) la significativa e sopravvenuta circostanza della vendita della tabaccheria. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta l'irragionevolezza della sentenza del Primo Giudice nella parte in cui non ha tenuto in debita considerazione il miglioramento della condizione economica del signor ed il CP_1 contrapposto peggioramento della propria situazione economica. Infatti l'appellato ha iniziato una nuova relazione di convivenza con una donna benestante, svolge un'attività molto più redditizia e non sostiene alcuna spesa relativa alla casa (in quanto di proprietà della nuova compagna). Al contrario la tabaccheria dell' appellante è stata ceduta e sono aumentate le spese a suo carico (come le rate del mutuo della prima casa).
Nella propria costituzione l'appellato oppone che il regime di mantenimento diretto praticato dallo stesso in accordo con l'ex convivente sia consolidato dal 2017, senza che la madre abbia mai avanzato alcuna doglianza circa le difficoltà nel mantenimento dei figli. Sottolinea, poi, la propria condizione di genitore di un altro figlio (avuto dalla nuova compagna) e lamenta che il figlio si sia Per_1 trasferito presso di lui gravando, quindi, economicamente sullo stesso. Precisa, infine, che l'odierna appellante puo' beneficiare dei cospicui introiti avuti dalla vendita della , nonché delle entrate derivanti dell'assunzione Parte_2 lavorativa a tempo indeterminato presso il ristorante stellato del nuovo compagno.
I vari motivi d'appello vengono trattati unitariamente concernendo un'unica questione coinvolgente plurimi aspetti. Preliminarmente si osserva che alla causa, introdotta in data 13/06/2023, si applica il nuovo rito Cartabia. Come già rilevato dalla Corte nel corso della prima udienza la costituzione del sig.
è avvenuta tardivamente: tuttavia non avendo egli formulato appello CP_1 incidentale non è incorso in alcuna decadenza. In primo luogo va chiarito che – per stessa ammissione dell'appellato in udienza ( “ Mio figlio non si è trasferito da noi , è rimasto da noi solo per una decina di Per_1 giorni” cfr. verbale 13.12.24) - è risultata infondata la versione offerta in sede di costituzione ( cfr. pag 9 comparsa di costituzione 10.11.24 in cui si sostiene il trasferimento del figlio presso la dimora del padre) e veritiero quanto Per_1 sostenuto dalla sigra . La stessa aveva prontamente rilevato la falsità in Parte_1 ordine al definitivo trasferimento del figlio presso il padre, evidenziando che Per_1 il minore si era trasferito solamente per pochi giorni dal padre poiché, essendo
6 egli risultato positivo a test allergologici, la stessa aveva dovuto provvedere a rendere la propria abitazione sterile. Quanto alle rispettive condizioni economiche si osserva che l'appellante ha ceduto la propria attività di tabaccheria ( cfr. atto notarile di trasferimento della attività in data 2.4.2024 prodotto con la nota 13.12.24 per un corrispettivo di 65.000 € ) e, a far data dal 7.8.24, è stata assunta come cameriera con uno stipendio mensile pari a 1600 € ( cfr. buste paga prodotte con memoria 17.2.25). Gli ulteriori oneri relativi al pagamento delle tasse relative alla precedente attività lavorativa per gli anni 2023 e 2024, nonché ai debiti nei confronti della Agenzia delle Entrate riscossioni e al pagamento del mutuo contratto per acquistare la casa non vengono in questa sede presi in considerazione. Il sig. – come si evince dalla sentenza impugnata – ha dichiarato un CP_1 reddito imponibile pari a circa 2400 € mensili per la propria attività lavorativa, reddito che – ad avviso di controparte - sarebbe implementato dai benefits aziendali, nonché dalla coabitazione con la compagna, proprietaria della casa e benestante. Ulteriore elemento rilevante è la nascita del terzo figlio dell'appellato, già considerata in primo grado. A fronte di questa fotografia delle condizioni economico-reddituali delle parti – caratterizzata da un peggioramento della situazione economica della sigra
– sconcerta l'atteggiamento tenuto dall'appellato. Parte_1
Quest'ultimo in udienza, a fronte del tentativo di conciliazione della Corte e della disponibilità manifestata dalla controparte ad una soluzione transattiva, afferma:
“ Io non posso offrire nulla, già solo per l'asilo del terzo figlio spendo 530 euro al mese. La mia compagna lavora, è titolare di un ristorante,Io non pago l'affitto, ma pago l'intera rata dell'asilo nido”, confermando quanto sostenuto dalla appellante. Ma vi è di piu': con nota non autorizzata la difesa di parte appellata in data 12.3.25 deposita lettera di licenziamento recante la data del 22.1.25, dando atto del fatto che l'appellato è attualmente in stato di disoccupazione. La Corte rileva l'estrema genericità del documento prodotto, la circostanza che lo stesso datore di lavoro faccia riferimento alla possibilità di ricollocare il in altra mansione, salvo affermare poco dopo di non ritenere CP_1 percorribile tale opzione per ragioni economiche. Alla luce di tali valutazioni, tenuto conto dell'eventuale possibilità di impugnazione del licenziamento e dell'ammesso percepimento della NASPI, questo Collegio rileva la strumentalità e genericità della produzione. A cio' si aggiunge che i due ragazzi sono cresciuti, è un adolescente di 16 Per_1 anni, ha 10 anni e con l'età sono aumentate e loro esigenze. Per_2
Il sig. sottolinea le esigenze di mantenimento del terzo figlio;
oltre agli CP_1 aspetti economici ( indicati nel pagamento della retta dell'asilo) il nuovo nato implica un maggiore onere di accudimento anche in termini temporali, con ovvie minori disponibilità di tempo nei confronti dei figli di primo letto. La situazione attuale deve, dunque, essere rivista, considerando le importanti variazioni intervenute sull'assetto del nucleo.
7 Secondo un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte ( cfr. ex multis Sez. I, ordinanza n. 11724/2023) le necessità economiche dei figli aumentano con la loro crescita, e ciò non ha bisogno di specifica dimostrazione, di talché si impone un aumento del contributo. In un precedente del 2022 (Cass. n. 13664/2022), la Suprema Corte aveva già statuito: «In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento». Dunque, il principio è chiaro: l'assegno di mantenimento è destinato a crescere parallelamente all'età e alle esigenze dei figli. E ben puo' ritenersi che – come nel caso di specie – l'assegno a lungo non previsto per una diversa situazione complessiva delle parti come sopra analizzata, possa ad un certo punto essere richiesto e disposto. Congruo appare al Giudicante d'Appello prevedere che il sig. versi entro Parte_3 il giorno 5 di ogni mese un contributo di mantenimento a favore dei figli e Per_1 per l'importo complessivo di € 700 mensili ( € 350 per ciascun figlio), Per_2 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, contributo con decorrenza dalla data della domanda. Le spese straordinarie relative ai figli minori e come disciplinate dal Per_1 Per_2
Protocollo d'intesa tra Tribunale di Torino e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c., debbono essere attribuite per il 50% al padre e per il 50% alla madre.
Con il quinto ed ultimo motivo la ricorrente rileva, infine, che l'assegno unico universale a favore dei figli veniva percepito in via esclusiva dalla stessa già al momento della presentazione del ricorso. Pertanto, anche in assenza di domanda da parte del signor , tale assegno sarebbe da assegnarsi in modo CP_1 esclusivo alla stessa. Anche tale motivo di appello è fondato. L'assegno unico può essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo.Giova al riguardo, rilevare che l'assegno in questione - che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita - è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall' con la Circolare 9 febbraio 2022 n. 23 ( cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. 22 CP_3 febbraio 2025 n. 4672).Ai sensi dell'articolo 6 comma 4 d.lgs. n. 230/2021, l'assegno è corrisposto dall' ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, CP_3
8 anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Nel caso di affidamento esclusivo, la regola generale prevede il pagamento interamente al genitore affidatario. In ipotesi di affidamento condiviso, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%. In caso di affidamento condiviso del minore laddove il giudice con proprio provvedimento stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, fermo restando la possibilità dell'altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito al 50%. La Corte dispone, dunque, che la madre sigra percepisca in Parte_4 modo esclusivo, nella misura del 100%, l'assegno unico universale a favore dei figli.
Le spese di lite del grado, secondo il principio della soccombenza, debbono essere accollate all'appellato sig. . Parte_3
Tali spese vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14 come novellato dal d.m. 147/22 per i procedimenti contenziosi nella fascia da € 5.201,00 a 26.000, 00 valori medi (assegno da € 700 mensili, quindi 700x 24= 16.800) in importo pari ad € 4.888,00 ( euro 1134,00 per la fase di studio, euro 1.843,00 per la fase introduttiva ed euro 1911,00 per la fase decisionale) oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.
La sentenza deve per il resto essere confermata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza definitiva n. 466/2024 del 23.05.2024, qui appellata, il Tribunale di Cuneo
in parziale accoglimento dell'appello,
pone a carico del sig. il contributo di mantenimento a Controparte_1 favore dei figli e l'importo nella misura di € 700 mensili ( € 350 per Per_1 Per_2 ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda;
dispone che le spese straordinarie relative ai figli minori e come Per_1 Per_2 disciplinate dal Protocollo d'intesa tra Tribunale di Torino e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c., siano essere attribuite per il 50% al padre e per il 50% alla madre;
9 dispone che la sigra percepisca in modo esclusivo, nella Parte_4 misura del 100%, l'assegno unico universale a favore dei figli;
dichiara tenuto e condanna il sig. , soccombente, a Controparte_1 rifondere alla parte appellante le spese di lite del presente grado di giudizio nella somma complessiva di euro 4.888,00 ( euro 1134,00 per la fase di studio, euro 1.843,00 per la fase introduttiva ed euro 1911,00 per la fase decisionale) oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.;
conferma nel resto.
Così deciso il 21 marzo 2025, nella Camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte di Appello di Torino.
Il Consigliere estensore Dott.ssa Roberta Collidà Il Presidente Dott.ssa Carmela Mascarello
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