CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 24/02/2026, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 801/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
UL GIUSEPPA, Presidente
GR IT, EL
DOLCI ALESSANDRA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4612/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_3 - CF_Rappresentante_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 1 - Sede Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 54904 GIOCHI-LOTTERIE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 352/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
L'Ufficio resistente respinge la proposta conciliativa depositata dalla società ricorrente, ritenendo che i motivi contenuti nell'atto di costituzione non rispecchino l'impianto normativo illustrato.
Parte ricorrente chiede la rideterminazione dell'imposta dovuta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (in qualità di obbligato principale – CTD) e la società Ricorrente_2, rappresentate e difese dall'Avv. Difensore_1, hanno impugnato l'Avviso di accertamento n. 54904 del 09/07/2025, con il quale l'Ufficio ha accertato la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al Decreto Legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, applicata secondo le modalità previste dalla Legge 13 dicembre 2010, n. 220, per l'anno d'imposta 2021. Con il suddetto atto, l'Amministrazione ha quantificato l'imposta dovuta in € 14.707,50, oltre interessi per € 2.082,41
e sanzioni per € 17.649,00.
Parte ricorrente impugna l'avviso di accertamento per i seguenti motivi.
Illegittimità dell'atto impugnato in quanto l'Ufficio dei Monopoli avrebbe ignorato l'intervento normativo di cui alla L. 28/12/2015 n. 208, emettendo l'Avviso di accertamento ai sensi della Legge 13 dicembre 2010, n.
220 nonché dell'art. 1, comma 644, lett. g), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, in manifesta violazione di legge. In particolare, parte ricorrente contesta l'erronea individuazione del soggetto obbligato in via principale, ritenendo che, a seguito della novella legislativa del 2016, l'imposizione debba essere calcolata sui ricavi dell'attività del bookmaker — individuato nella società Ricorrente_2, quale unico ed esclusivo titolare dell'attività economica con conseguente totale esonero del CTD (Ricorrente_1 S.n.c.) da qualsiasi obbligazione tributaria in qualità di obbligato principale.
Parte ricorrente evidenzia che il bookmaker Ricorrente_2 esercita un'attività pienamente lecita e regolare, conformemente alla normativa europea e nazionale di riferimento, così come i relativi Centri di
Trasmissione Dati (CTD) collegati.
In ragione della dedotta piena liceità dell'attività svolta da Ricorrente_2 e dai suoi CTD, parte ricorrente ritiene che la ratio perseguita dal Legislatore del 2010 — volta a contrastare fenomeni di raccolta abusiva di scommesse sul territorio nazionale — non possa trovare applicazione nei confronti della predetta società, con conseguente illegittimità dell'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti e nei confronti del CTD collegato.
Deduce altresì che l'applicazione della normativa nazionale in materia di imposta unica — ed in particolare della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 nonché dell'art. 1, comma 644, lett. g), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 — nei confronti di Ricorrente_2 e dei CTD ad essa affiliati determinerebbe una situazione di manifesta discriminazione, in violazione della libertà di prestazione dei servizi garantita dagli artt. 56 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come interpretati dalla consolidata giurisprudenza unionale e nazionale. La controversia, a giudizio di Parte ricorrente, dovrebbe essere valutata tenendo conto della circostanza che i servizi di scommessa oggetto del presente giudizio sarebbero già assoggettati a specifica imposizione in altro Stato membro dell'Unione europea e che tale situazione deriverebbe non da scelte imputabili a Ricorrente_2, bensì da misure normative e provvedimentali dello Stato italiano che la giurisprudenza nazionale e unionale avrebbe in più occasioni ritenuto incompatibili con il diritto dell'Unione europea.
Ne conseguirebbe, secondo parte ricorrente, un effetto discriminatorio e restrittivo contrario ai principi di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi sanciti dal diritto unionale.
Parte ricorrente deduce l'illegittimità dell'avviso di accertamento anche con riferimento all'applicazione delle sanzioni amministrative, la cui irrogazione è subordinata alla comprovata sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa.
Parte ricorrente chiede che il Collegio disponga, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, al fine di ottenere un chiarimento interpretativo in ordine alla corretta portata applicativa della più recente giurisprudenza unionale in materia di libertà di prestazione dei servizi nel settore delle scommesse e di compatibilità della normativa nazionale sull'Imposta Unica con il diritto dell'Unione. Conseguentemente chiede la sospensione del presente giudizio fino alla definizione del procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia, ritenendo la questione interpretativa rilevante e non manifestamente infondata ai fini della decisione della controversia.
Parte ricorrente chiede la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 15 del
D.Lgs. 546/1992.
Parte ricorrente ha depositato note illustrative richiamando varie Sentenze e insistendo nelle conclusioni del ricorso. In sede di udienza, e già con note depositate in atti, Parte ricorrente ha rappresentato e ribadito la propria rinuncia a tutti i motivi ed eccezioni relative all'an della debenza dell'imposta, insistendo unicamente sui motivi attinenti al quantum della pretesa.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, contestando integralmente le eccezioni e le argomentazioni svolte da parte ricorrente, sostenendo la piena legittimità dell'avviso di accertamento impugnato, ritenendo correttamente applicata la normativa in materia di Imposta Unica sulle scommesse, sia con riferimento all'individuazione dei soggetti passivi, sia con riguardo alla debenza dell'imposta e delle correlate sanzioni.
Successivamente, l'Agenzia ha altresì depositato una nota illustrativa, richiamando estremi e principi di diritto espressi in pronunce di primo e secondo grado delle Corti di Giustizia Tributaria, ritenute conformi alla propria impostazione difensiva e idonee a confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio nel caso di specie.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, il Collegio decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte anticipa, in punto di decisione, che:
- l'art. 132, comma 1 n. 4) del cpc, consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, per consolidata giurisprudenza di Cassazione, il giudice - nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. Cpc - non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti al fine della decisione correttamente adottata;
- detti principi si applicano anche al processo tributario ex art. 1 co.2 DLgs 546/92;
- ai sensi dell'art. 132 cpc, si rinvia agli atti delle parti e alla documentazione versata in causa;
- le questioni eventualmente non trattate non sono quindi omesse, ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
In via pregiudiziale il Collegio rileva che:
- gli atti introduttivi del presente giudizio (ricorso e controdeduzioni dell'Ufficio) sono estremamente lunghi ed analitici;
tuttavia la presente sentenza sarà redatta nel rispetto del principio di sinteticità di cui all'art. 132
n. 4 del c.p.c. ed all'art. 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. (norme pacificamente applicabili al processo tributario ex art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992), nel senso che saranno affrontate le questioni principali dedotte in giudizio, mentre la altre di carattere secondario dovranno reputarsi assorbite nella trattazione;
- il rispetto del principio di sinteticità è garantito dalla circostanza che la parte istante ha modificato o per meglio dire circoscritto le proprie conclusioni rispetto a quelle iniziali;
in particolare la stessa ha depositato nel fascicolo, in vista dell'udienza di trattazione del 09/02/2026, un foglio di “precisazioni a verbale”, nel quale la società Ricorrente_2 non nega la sussistenza dei presupposti impositivi e dichiara di riconoscere la debenza dell'imposta quale obbligato in via principale ma contesta decisamente le modalità di calcolo dell'imposta per l'anno 2021 adottate dall'Ufficio.
Ciò premesso, non essendo in discussione la debenza dell'imposta ("an"), si pone la questione della corretta determinazione della medesima ("quantum").
Sul punto appaiono condivisibili gli argomenti difensivi di parte ricorrente, fondati sulla corretta interpretazione della normativa in materia e suffragati da numerose decisioni giurisprudenziali.
Si richiamano in merito una serie di pronunce, in primis della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) del 6.3.2007 Placanica, del 16.2.2012 Costa-Cifone e del 28.1.2016 Laezza, che riconoscono a Ricorrente_2 l'accesso al mercato italiano, senza alcuna discriminazione rispetto agli operatori nazionali.
Nel senso suindicato anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 2018 e le sentenze del Consiglio di Stato nn. 6042 del 2023, 1685 del 2022, 6604 del 2022 e la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione
Penale, n. 25439 del 2020, oltre a numerose sentenze delle Corti di Giustizia Tributarie, anche di Milano
(cfr. fra le tante, CGT di primo grado di Milano, Sezione IV, sentenza n. 848 del 2025, si vedano anche le altre sentenze depositate in giudizio dalla ricorrente).
Atteso quindi il carattere lecito dell'attività svolta da Ricorrente_2, non possono alla stessa essere applicate le norme (legge n. 220 del 2010) per la repressione del gioco illecito.
In ordine alla determinazione dell'imposta sulle scommesse, vengono in rilievo le seguenti norme:
- l'art. 3 del D.Lgs. n. 504 del 1998 che individua fra i soggetti passivi coloro che gestiscono i pronostici e le scommesse “anche in concessione”, quindi anche gli operatori che non sono formalmente titolari di un provvedimento amministrativo di concessione;
- l'art. 1 comma 945 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), che ha reso l'imposta sulle scommesse una imposta diretta e non più indiretta, da determinarsi in base alla differenza fra le somme giocate e le vincite corrisposte, in pratica sui ricavi dell'attività economica.
La formulazione delle norme suddette appare chiara e l'interpretazione letterale (ex art. 12 delle preleggi) non conduce a conclusioni diverse da quella per cui anche Ricorrente_2 – impresa che opera lecitamente sul mercato italiano, a prescindere dalla titolarità di una concessione – deve pagare l'imposta sulla base dei ricavi e non dell'imponibile indicato da ADM, che è quello fondato invece sul volume della raccolta.
La tesi dell'Ufficio non trova conferma neppure dalla lettura del comma 926 della stessa legge n. 208 del
2015, che riguarda una fattispecie radicalmente differente, vale a dire quella della regolarizzazione fiscale degli operatori non collegati al totalizzatore nazionale, regolarizzazione già prevista in precedenza e che il citato comma 926 estende temporalmente. Il comma 926, in altri termini, è una norma eccezionale legata ad un procedimento di regolarizzazione fiscale, ma non può essere confusa con la disciplina impositiva ordinaria, applicabile anche a Ricorrente_2 e che individua quale base imponibile i soli ricavi economici.
Sul punto si richiama la giurisprudenza tributaria, anche della Corte di Milano, depositata in giudizio dalla parte ricorrente, con particolare riguardo alle sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della
Lombardia nn. 659 del 2025, 662 del 2025 e 668 del 2025, costituenti tutti precedenti conformi che sono richiamati in questa sede.
Nel presente contenzioso non sono emersi fatti e circostanze nuove rispetto a numerosi altri giudizi conclusisi con sentenze favorevoli alla società ricorrente, per cui la Corte non trova motivo per discostarsi dall'esito di dette sentenze.
In conclusione il ricorso in epigrafe deve essere accolto e, per l'effetto, ADM dovrà rideterminare l'imposta per l'anno 2021 a carico di Ricorrente_2 quale obbligato principale nel rispetto della presente sentenza e quindi del citato art. 1 comma 945 della legge n. 208 del 2015, cioè sull'utile effettivo realizzato
(ricavi meno vincite), come la società aveva indicato nella proposta di conciliazione.
Si ribadisce che le questioni non trattate non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma rimangono assorbite dalle altre concretamente esaminate, in applicazione del principio della “ragione più liquida”
(Cassazione n. 9936/2014).
L'obiettiva complessità e controvertibilità della questione costituisce giusto motivo, a norma del combinato disposto degli artt. 15, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 92, comma secondo, c.p.c., per la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte il ricorso, come in motivazione. Compensa le spese di lite. Milano, lì 09 febbraio 2026 Il EL Dott.ssa Margherita Degrassi Il Presidente Avv. Giuseppa Crisafulli
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
UL GIUSEPPA, Presidente
GR IT, EL
DOLCI ALESSANDRA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4612/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.IVA Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_3 - CF_Rappresentante_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 1 - Sede Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 54904 GIOCHI-LOTTERIE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 352/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
L'Ufficio resistente respinge la proposta conciliativa depositata dalla società ricorrente, ritenendo che i motivi contenuti nell'atto di costituzione non rispecchino l'impianto normativo illustrato.
Parte ricorrente chiede la rideterminazione dell'imposta dovuta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (in qualità di obbligato principale – CTD) e la società Ricorrente_2, rappresentate e difese dall'Avv. Difensore_1, hanno impugnato l'Avviso di accertamento n. 54904 del 09/07/2025, con il quale l'Ufficio ha accertato la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al Decreto Legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, applicata secondo le modalità previste dalla Legge 13 dicembre 2010, n. 220, per l'anno d'imposta 2021. Con il suddetto atto, l'Amministrazione ha quantificato l'imposta dovuta in € 14.707,50, oltre interessi per € 2.082,41
e sanzioni per € 17.649,00.
Parte ricorrente impugna l'avviso di accertamento per i seguenti motivi.
Illegittimità dell'atto impugnato in quanto l'Ufficio dei Monopoli avrebbe ignorato l'intervento normativo di cui alla L. 28/12/2015 n. 208, emettendo l'Avviso di accertamento ai sensi della Legge 13 dicembre 2010, n.
220 nonché dell'art. 1, comma 644, lett. g), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, in manifesta violazione di legge. In particolare, parte ricorrente contesta l'erronea individuazione del soggetto obbligato in via principale, ritenendo che, a seguito della novella legislativa del 2016, l'imposizione debba essere calcolata sui ricavi dell'attività del bookmaker — individuato nella società Ricorrente_2, quale unico ed esclusivo titolare dell'attività economica con conseguente totale esonero del CTD (Ricorrente_1 S.n.c.) da qualsiasi obbligazione tributaria in qualità di obbligato principale.
Parte ricorrente evidenzia che il bookmaker Ricorrente_2 esercita un'attività pienamente lecita e regolare, conformemente alla normativa europea e nazionale di riferimento, così come i relativi Centri di
Trasmissione Dati (CTD) collegati.
In ragione della dedotta piena liceità dell'attività svolta da Ricorrente_2 e dai suoi CTD, parte ricorrente ritiene che la ratio perseguita dal Legislatore del 2010 — volta a contrastare fenomeni di raccolta abusiva di scommesse sul territorio nazionale — non possa trovare applicazione nei confronti della predetta società, con conseguente illegittimità dell'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti e nei confronti del CTD collegato.
Deduce altresì che l'applicazione della normativa nazionale in materia di imposta unica — ed in particolare della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 nonché dell'art. 1, comma 644, lett. g), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 — nei confronti di Ricorrente_2 e dei CTD ad essa affiliati determinerebbe una situazione di manifesta discriminazione, in violazione della libertà di prestazione dei servizi garantita dagli artt. 56 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come interpretati dalla consolidata giurisprudenza unionale e nazionale. La controversia, a giudizio di Parte ricorrente, dovrebbe essere valutata tenendo conto della circostanza che i servizi di scommessa oggetto del presente giudizio sarebbero già assoggettati a specifica imposizione in altro Stato membro dell'Unione europea e che tale situazione deriverebbe non da scelte imputabili a Ricorrente_2, bensì da misure normative e provvedimentali dello Stato italiano che la giurisprudenza nazionale e unionale avrebbe in più occasioni ritenuto incompatibili con il diritto dell'Unione europea.
Ne conseguirebbe, secondo parte ricorrente, un effetto discriminatorio e restrittivo contrario ai principi di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi sanciti dal diritto unionale.
Parte ricorrente deduce l'illegittimità dell'avviso di accertamento anche con riferimento all'applicazione delle sanzioni amministrative, la cui irrogazione è subordinata alla comprovata sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa.
Parte ricorrente chiede che il Collegio disponga, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, al fine di ottenere un chiarimento interpretativo in ordine alla corretta portata applicativa della più recente giurisprudenza unionale in materia di libertà di prestazione dei servizi nel settore delle scommesse e di compatibilità della normativa nazionale sull'Imposta Unica con il diritto dell'Unione. Conseguentemente chiede la sospensione del presente giudizio fino alla definizione del procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia, ritenendo la questione interpretativa rilevante e non manifestamente infondata ai fini della decisione della controversia.
Parte ricorrente chiede la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 15 del
D.Lgs. 546/1992.
Parte ricorrente ha depositato note illustrative richiamando varie Sentenze e insistendo nelle conclusioni del ricorso. In sede di udienza, e già con note depositate in atti, Parte ricorrente ha rappresentato e ribadito la propria rinuncia a tutti i motivi ed eccezioni relative all'an della debenza dell'imposta, insistendo unicamente sui motivi attinenti al quantum della pretesa.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, contestando integralmente le eccezioni e le argomentazioni svolte da parte ricorrente, sostenendo la piena legittimità dell'avviso di accertamento impugnato, ritenendo correttamente applicata la normativa in materia di Imposta Unica sulle scommesse, sia con riferimento all'individuazione dei soggetti passivi, sia con riguardo alla debenza dell'imposta e delle correlate sanzioni.
Successivamente, l'Agenzia ha altresì depositato una nota illustrativa, richiamando estremi e principi di diritto espressi in pronunce di primo e secondo grado delle Corti di Giustizia Tributaria, ritenute conformi alla propria impostazione difensiva e idonee a confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio nel caso di specie.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, il Collegio decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte anticipa, in punto di decisione, che:
- l'art. 132, comma 1 n. 4) del cpc, consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, per consolidata giurisprudenza di Cassazione, il giudice - nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. Cpc - non è tenuto ad esaminare specificatamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti al fine della decisione correttamente adottata;
- detti principi si applicano anche al processo tributario ex art. 1 co.2 DLgs 546/92;
- ai sensi dell'art. 132 cpc, si rinvia agli atti delle parti e alla documentazione versata in causa;
- le questioni eventualmente non trattate non sono quindi omesse, ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
In via pregiudiziale il Collegio rileva che:
- gli atti introduttivi del presente giudizio (ricorso e controdeduzioni dell'Ufficio) sono estremamente lunghi ed analitici;
tuttavia la presente sentenza sarà redatta nel rispetto del principio di sinteticità di cui all'art. 132
n. 4 del c.p.c. ed all'art. 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. (norme pacificamente applicabili al processo tributario ex art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992), nel senso che saranno affrontate le questioni principali dedotte in giudizio, mentre la altre di carattere secondario dovranno reputarsi assorbite nella trattazione;
- il rispetto del principio di sinteticità è garantito dalla circostanza che la parte istante ha modificato o per meglio dire circoscritto le proprie conclusioni rispetto a quelle iniziali;
in particolare la stessa ha depositato nel fascicolo, in vista dell'udienza di trattazione del 09/02/2026, un foglio di “precisazioni a verbale”, nel quale la società Ricorrente_2 non nega la sussistenza dei presupposti impositivi e dichiara di riconoscere la debenza dell'imposta quale obbligato in via principale ma contesta decisamente le modalità di calcolo dell'imposta per l'anno 2021 adottate dall'Ufficio.
Ciò premesso, non essendo in discussione la debenza dell'imposta ("an"), si pone la questione della corretta determinazione della medesima ("quantum").
Sul punto appaiono condivisibili gli argomenti difensivi di parte ricorrente, fondati sulla corretta interpretazione della normativa in materia e suffragati da numerose decisioni giurisprudenziali.
Si richiamano in merito una serie di pronunce, in primis della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) del 6.3.2007 Placanica, del 16.2.2012 Costa-Cifone e del 28.1.2016 Laezza, che riconoscono a Ricorrente_2 l'accesso al mercato italiano, senza alcuna discriminazione rispetto agli operatori nazionali.
Nel senso suindicato anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 2018 e le sentenze del Consiglio di Stato nn. 6042 del 2023, 1685 del 2022, 6604 del 2022 e la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione
Penale, n. 25439 del 2020, oltre a numerose sentenze delle Corti di Giustizia Tributarie, anche di Milano
(cfr. fra le tante, CGT di primo grado di Milano, Sezione IV, sentenza n. 848 del 2025, si vedano anche le altre sentenze depositate in giudizio dalla ricorrente).
Atteso quindi il carattere lecito dell'attività svolta da Ricorrente_2, non possono alla stessa essere applicate le norme (legge n. 220 del 2010) per la repressione del gioco illecito.
In ordine alla determinazione dell'imposta sulle scommesse, vengono in rilievo le seguenti norme:
- l'art. 3 del D.Lgs. n. 504 del 1998 che individua fra i soggetti passivi coloro che gestiscono i pronostici e le scommesse “anche in concessione”, quindi anche gli operatori che non sono formalmente titolari di un provvedimento amministrativo di concessione;
- l'art. 1 comma 945 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), che ha reso l'imposta sulle scommesse una imposta diretta e non più indiretta, da determinarsi in base alla differenza fra le somme giocate e le vincite corrisposte, in pratica sui ricavi dell'attività economica.
La formulazione delle norme suddette appare chiara e l'interpretazione letterale (ex art. 12 delle preleggi) non conduce a conclusioni diverse da quella per cui anche Ricorrente_2 – impresa che opera lecitamente sul mercato italiano, a prescindere dalla titolarità di una concessione – deve pagare l'imposta sulla base dei ricavi e non dell'imponibile indicato da ADM, che è quello fondato invece sul volume della raccolta.
La tesi dell'Ufficio non trova conferma neppure dalla lettura del comma 926 della stessa legge n. 208 del
2015, che riguarda una fattispecie radicalmente differente, vale a dire quella della regolarizzazione fiscale degli operatori non collegati al totalizzatore nazionale, regolarizzazione già prevista in precedenza e che il citato comma 926 estende temporalmente. Il comma 926, in altri termini, è una norma eccezionale legata ad un procedimento di regolarizzazione fiscale, ma non può essere confusa con la disciplina impositiva ordinaria, applicabile anche a Ricorrente_2 e che individua quale base imponibile i soli ricavi economici.
Sul punto si richiama la giurisprudenza tributaria, anche della Corte di Milano, depositata in giudizio dalla parte ricorrente, con particolare riguardo alle sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della
Lombardia nn. 659 del 2025, 662 del 2025 e 668 del 2025, costituenti tutti precedenti conformi che sono richiamati in questa sede.
Nel presente contenzioso non sono emersi fatti e circostanze nuove rispetto a numerosi altri giudizi conclusisi con sentenze favorevoli alla società ricorrente, per cui la Corte non trova motivo per discostarsi dall'esito di dette sentenze.
In conclusione il ricorso in epigrafe deve essere accolto e, per l'effetto, ADM dovrà rideterminare l'imposta per l'anno 2021 a carico di Ricorrente_2 quale obbligato principale nel rispetto della presente sentenza e quindi del citato art. 1 comma 945 della legge n. 208 del 2015, cioè sull'utile effettivo realizzato
(ricavi meno vincite), come la società aveva indicato nella proposta di conciliazione.
Si ribadisce che le questioni non trattate non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma rimangono assorbite dalle altre concretamente esaminate, in applicazione del principio della “ragione più liquida”
(Cassazione n. 9936/2014).
L'obiettiva complessità e controvertibilità della questione costituisce giusto motivo, a norma del combinato disposto degli artt. 15, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 92, comma secondo, c.p.c., per la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte il ricorso, come in motivazione. Compensa le spese di lite. Milano, lì 09 febbraio 2026 Il EL Dott.ssa Margherita Degrassi Il Presidente Avv. Giuseppa Crisafulli