Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 24/02/2026, n. 801
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità dell'atto impugnato per errata individuazione del soggetto obbligato

    La Corte ha ritenuto condivisibili gli argomenti difensivi di parte ricorrente, fondati sulla corretta interpretazione della normativa in materia e suffragati da numerose decisioni giurisprudenziali. È stato affermato che, atteso il carattere lecito dell'attività svolta da Ricorrente_2, non possono alla stessa essere applicate le norme (legge n. 220 del 2010) per la repressione del gioco illecito. L'imposta sulle scommesse deve essere determinata in base alla differenza fra le somme giocate e le vincite corrisposte, ovvero sui ricavi dell'attività economica, ai sensi dell'art. 1 comma 945 della legge n. 208 del 2015.

  • Accolto
    Violazione della libertà di prestazione dei servizi (artt. 56 e ss. TFUE)

    La Corte ha ritenuto condivisibili gli argomenti difensivi di parte ricorrente, fondati sulla corretta interpretazione della normativa in materia e suffragati da numerose decisioni giurisprudenziali. È stato affermato che, atteso il carattere lecito dell'attività svolta da Ricorrente_2, non possono alla stessa essere applicate le norme (legge n. 220 del 2010) per la repressione del gioco illecito. È stato inoltre affermato che l'imposta sulle scommesse deve essere determinata in base ai ricavi dell'attività economica, ai sensi dell'art. 1 comma 945 della legge n. 208 del 2015, e non sull'imponibile indicato da ADM basato sul volume della raccolta.

  • Accolto
    Illegittimità delle sanzioni amministrative

    La Corte ha accolto il ricorso e disposto la rideterminazione dell'imposta, il che implica una revisione delle sanzioni. Le questioni non trattate sono assorbite in applicazione del principio della “ragione più liquida”.

  • Rigettato
    Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea

    La Corte ha accolto il ricorso e disposto la rideterminazione dell'imposta, senza menzionare esplicitamente la decisione sulla richiesta di rinvio pregiudiziale, ma implicitamente rigettandola in quanto la Corte ha deciso nel merito. Le questioni non trattate sono assorbite in applicazione del principio della “ragione più liquida”.

  • Altro
    Compensazione delle spese di lite

    L'obiettiva complessità e controvertibilità della questione costituisce giusto motivo per la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 24/02/2026, n. 801
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 801
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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