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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 15/12/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1727/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Dai Checchi Elisa Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1727/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Gerboni Catia (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio in Cattolica, Via Verdi n. 29/d, PEC: giusta procura in Email_1 atti;
-ricorrente contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Berardi Sofia (C.F. ) e Cristiano Pompili C.F._4
(C.F.: ), elettivamente domiciliato presso il loro studio in Rimini, Via Flaminia C.F._5
n. 171, PEC: Email_2 Email_3 giusta procura in atti;
-resistente pagina 1 di 4 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 9.12.2025, qui da intendersi integralmente trascritto e richiamato
AVENTE AD OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
OSSERVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Sig.ra e il Sig. hanno intrattenuto una relazione sentimentale Parte_1 Controparte_1 stabile e dalla loro unione il 24.09.2024 è nata la figlia riconosciuta da entrambi i genitori. Per_1
Con ricorso depositato il 2.07.2025 la Sig.ra ha promosso il presente giudizio per la Pt_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale della figlia naturale, alle condizioni ivi formulate, esponendo che da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Si è costituito nel presente procedimento il resistente, formulando condizioni difformi e come meglio indicate in comparsa di costituzione e risposta depositata il 6.11.2025.
Dal punto di vista procedimentale all'udienza di prima comparizione del 9.12.2025, a seguito di interlocuzione con il Giudice Relatore, le parti hanno precisato congiuntamente le loro conclusioni.
Il Giudice Relatore ha pertanto, previa rinuncia dei termini per note conclusive, rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 22.08.2025, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
L'esito negativo del tentativo di conciliazione nonché la richiesta concorde delle parti costituiscono evidenti indici sintomatici della intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il Collegio, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di pagina 2 di 4 contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico. Rilevato altresì che le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia minore e rispettose della sua esigenza Per_1 di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, nonché esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in conformità alle condizioni come di seguito trascritte così provvede:
“affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre;
Per_1 le visite saranno così regolamentate: settimana A), indicativamente e compatibilmente con le esigenza lavorative di entrambi, il padre potrà tenere con sé la minore il martedì e il giovedì dalle ore 13:00 all'uscita da scuola sino alle ore diciotto e trenta quanto la riporterà a casa dalla madre, il padre nella medesima settimana andrà a prendere la figlia la domenica mattina alle ore 7:30 e la riporterà a scuola il lunedì mattina;
settimana B), indicativamente e compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambe le parti, il padre potrà tenere con sé la minore il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 13:00 all'uscita da scuola sino alle ore diciotto e trenta quando la riporterà a casa dalla madre;
Settimana C), indicativamente e compatibilmente con le esigenza lavorative di entrambi, il padre potrà tenere con sé la minore il martedì e il giovedì dalle ore 13:00 all'uscita da scuola sino alle ore diciotto e trenta quando la riporterà a casa dalla madre, il padre nella medesima settimana andrà a prendere la figlia il sabato mattina alle ore
7:30 e la riporterà a casa alla domenica alle ore 14:00/15:00; settimana D), indicativamente e compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambe le parti, il padre potrà tenere con sé la minore il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 13:00 all'uscita da scuola sino alle ore diciotto e trenta quando la riporterà a casa dalla madre;
a partire dal terzo anno di età: settimana A), indicativamente e compatibilmente con le esigenza lavorative di entrambi, il padre potrà tenere con sé la minore il martedì e il giovedì dalle ore 13:00 all'uscita da scuola sino alle ore 20:00 quando la riporterà a casa dalla madre, nella medesima settimana il padre andrà a prendere la figlia il sabato mattina e la riporterà a scuola il lunedì mattina;
settimana B) indicativamente e compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambe le parti, il padre potrà tenere con sé la minore il martedì e il giovedì dalle ore 13:00 all'uscita da scuola sino alle ore 20:00 quando la riporterà a casa dalla madre;
settimana C), indicativamente e compatibilmente con le esigenza lavorative di entrambi, il padre potrà tenere con sé la minore il martedì e il giovedì dalle ore 13:00 all'uscita da scuola sino alle ore 20:00 quando la riporterà a casa dalla madre, nella medesima settimana il padre andrà a prendere la figlia il sabato mattina e la riporterà a casa alla domenica;
settimana D), indicativamente e compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambe le parti, il padre potrà tenere con sé la minore il martedì e il giovedì dalle ore 13:00 all'uscita da scuola sino alle ore 20:00 quando la riporterà a casa dalla madre;
con riferimento alle festività verrà fatta applicazione del criterio della alternanza, nel periodo estivo la minore potrà trascorrere con il padre un periodo di 7 giorni anche consecutivi;
pagina 3 di 4 il sig. si obbliga a corrispondere a titolo di mantenimento della minore la somma mensile di euro 400,00, CP_1 attualizzabile secondo indice Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie;
le parti concordano in ordine alla circostanza che l'assegno unico familiare venga percepito integralmente dalla sig.ra
; Parte_1 spese di lite compensate”
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando, nella causa promossa dalla sig.ra Pt_1 nei confronti del sig. ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
[...] Controparte_1
➢ Dispone l'affidamento e il mantenimento della figlia minore alle condizioni Persona_2 concordi formulate dalle parti, qui da intendersi integralmente ritrascritte ed omologate;
➢ Compensa integralmente le spese del presente procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Dai Checchi Elisa Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1727/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Gerboni Catia (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2 studio in Cattolica, Via Verdi n. 29/d, PEC: giusta procura in Email_1 atti;
-ricorrente contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Berardi Sofia (C.F. ) e Cristiano Pompili C.F._4
(C.F.: ), elettivamente domiciliato presso il loro studio in Rimini, Via Flaminia C.F._5
n. 171, PEC: Email_2 Email_3 giusta procura in atti;
-resistente pagina 1 di 4 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 9.12.2025, qui da intendersi integralmente trascritto e richiamato
AVENTE AD OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
OSSERVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Sig.ra e il Sig. hanno intrattenuto una relazione sentimentale Parte_1 Controparte_1 stabile e dalla loro unione il 24.09.2024 è nata la figlia riconosciuta da entrambi i genitori. Per_1
Con ricorso depositato il 2.07.2025 la Sig.ra ha promosso il presente giudizio per la Pt_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale della figlia naturale, alle condizioni ivi formulate, esponendo che da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Si è costituito nel presente procedimento il resistente, formulando condizioni difformi e come meglio indicate in comparsa di costituzione e risposta depositata il 6.11.2025.
Dal punto di vista procedimentale all'udienza di prima comparizione del 9.12.2025, a seguito di interlocuzione con il Giudice Relatore, le parti hanno precisato congiuntamente le loro conclusioni.
Il Giudice Relatore ha pertanto, previa rinuncia dei termini per note conclusive, rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 22.08.2025, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
L'esito negativo del tentativo di conciliazione nonché la richiesta concorde delle parti costituiscono evidenti indici sintomatici della intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il Collegio, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di pagina 2 di 4 contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico. Rilevato altresì che le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia minore e rispettose della sua esigenza Per_1 di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, nonché esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in conformità alle condizioni come di seguito trascritte così provvede:
“affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre;
Per_1 le visite saranno così regolamentate: settimana A), indicativamente e compatibilmente con le esigenza lavorative di entrambi, il padre potrà tenere con sé la minore il martedì e il giovedì dalle ore 13:00 all'uscita da scuola sino alle ore diciotto e trenta quanto la riporterà a casa dalla madre, il padre nella medesima settimana andrà a prendere la figlia la domenica mattina alle ore 7:30 e la riporterà a scuola il lunedì mattina;
settimana B), indicativamente e compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambe le parti, il padre potrà tenere con sé la minore il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 13:00 all'uscita da scuola sino alle ore diciotto e trenta quando la riporterà a casa dalla madre;
Settimana C), indicativamente e compatibilmente con le esigenza lavorative di entrambi, il padre potrà tenere con sé la minore il martedì e il giovedì dalle ore 13:00 all'uscita da scuola sino alle ore diciotto e trenta quando la riporterà a casa dalla madre, il padre nella medesima settimana andrà a prendere la figlia il sabato mattina alle ore
7:30 e la riporterà a casa alla domenica alle ore 14:00/15:00; settimana D), indicativamente e compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambe le parti, il padre potrà tenere con sé la minore il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 13:00 all'uscita da scuola sino alle ore diciotto e trenta quando la riporterà a casa dalla madre;
a partire dal terzo anno di età: settimana A), indicativamente e compatibilmente con le esigenza lavorative di entrambi, il padre potrà tenere con sé la minore il martedì e il giovedì dalle ore 13:00 all'uscita da scuola sino alle ore 20:00 quando la riporterà a casa dalla madre, nella medesima settimana il padre andrà a prendere la figlia il sabato mattina e la riporterà a scuola il lunedì mattina;
settimana B) indicativamente e compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambe le parti, il padre potrà tenere con sé la minore il martedì e il giovedì dalle ore 13:00 all'uscita da scuola sino alle ore 20:00 quando la riporterà a casa dalla madre;
settimana C), indicativamente e compatibilmente con le esigenza lavorative di entrambi, il padre potrà tenere con sé la minore il martedì e il giovedì dalle ore 13:00 all'uscita da scuola sino alle ore 20:00 quando la riporterà a casa dalla madre, nella medesima settimana il padre andrà a prendere la figlia il sabato mattina e la riporterà a casa alla domenica;
settimana D), indicativamente e compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambe le parti, il padre potrà tenere con sé la minore il martedì e il giovedì dalle ore 13:00 all'uscita da scuola sino alle ore 20:00 quando la riporterà a casa dalla madre;
con riferimento alle festività verrà fatta applicazione del criterio della alternanza, nel periodo estivo la minore potrà trascorrere con il padre un periodo di 7 giorni anche consecutivi;
pagina 3 di 4 il sig. si obbliga a corrispondere a titolo di mantenimento della minore la somma mensile di euro 400,00, CP_1 attualizzabile secondo indice Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie;
le parti concordano in ordine alla circostanza che l'assegno unico familiare venga percepito integralmente dalla sig.ra
; Parte_1 spese di lite compensate”
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando, nella causa promossa dalla sig.ra Pt_1 nei confronti del sig. ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
[...] Controparte_1
➢ Dispone l'affidamento e il mantenimento della figlia minore alle condizioni Persona_2 concordi formulate dalle parti, qui da intendersi integralmente ritrascritte ed omologate;
➢ Compensa integralmente le spese del presente procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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