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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/12/2025, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA composto dai Magistrati
Dott. TO RI PRESIDENTE
Dott. ssa Eleonora Ramacciotti RELATORE
Dott. ssa Francesca Cerrone COMPONENTE pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4123 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
- Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIA BELLINI N.70/2 41121 MODENA, presso lo studio dell'avv. VICINI ROBERTA, rappresentata e difesa dall'avv. VICINI
ROBERTA
RICORRENTE nei confronti di
Cod. Fisc. , elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in VIA BONTEMPELLI 240 VIGNOLA, presso lo studio dell'avv. GRAZIOSI SILVIA, rappresentato e difeso dall'avv. GRAZIOSI
SILVIA
RESISTENTE
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero in punto a: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Come da udienza di precisazione delle conclusioni del 10.12.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.08.2024 chiedeva Parte_1
pronunciarsi la separazione personale dal marito ed esponeva: che il
10/08/2004, in Peqin (Albania) aveva contratto matrimonio civile con CP_1
; che dall'unione dei coniugi erano nati , il 23/11/2006;
[...] Per_1
, il 31/12/2009 e il 26/05/2012; che dopo un primo Per_2 Per_3
periodo di armonia e reciproco sostegno l'unione si era andata deteriorando in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che aveva reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che in particolare circa un anno prima era stata cacciata di casa dal marito, che da tempo la maltrattava sia verbalmente che fisicamente;
che era stata costretta a recarsi prima da un'amica e poi dal fratello;
che da allora il resistente le aveva impedito di vedere i figli.
Chiedeva dunque che fosse pronunziata la separazione;
che i figli fossero affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento in via prevalente presso di sé, assegnazione della casa coniugale a sé e con previsione di un contributo a carico del padre per ciascun figlio di €.100,00,
2 oltre al 50% delle spese straordinarie;
che le spese per il mutuo per l'abitazione coniugale (€. 850) fossero sostenute integralmente dal convenuto.
Si costituiva il sig. , negando la ricostruzione dei fatti della CP_1
ricorrente - di cui lamentava l'allontanamento dalla casa familiare - e chiedendo dichiararsi la separazione a diverse condizioni. Pur concordando sull'affido condiviso dei due figli ancora minorenni, domandava, infatti, che essi fossero collocati in prevalente presso di sé e che la casa coniugale gli fosse assegnata (salva divisione a metà del mutuo contratto dai coniugi); con regolamentazione delle visite materne in forma piuttosto libera e ponendo a carico della ricorrente un contributo al mantenimento dei figli (compresa la più grande, da poco divenuta maggiorenne) di €. 750 (250 per ciascun figlio)
oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 10.03.2025 si è proceduto all'ascolto dei figli minori e Per_2
Per_3
Con ordinanza ai sensi dell'art. 473 bis 22 i coniugi erano autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
veniva disposto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente con il padre presso l'abitazione familiare, che restava a lui assegnata;
in ragione del rifiuto dei due figli minori di vedere la madre, veniva incaricato il Servizio Sociale territorialmente competente di svolgere una indagine psico-sociale sui genitori, sui figli minori e sulla relazione tra i genitori e i
3 figli, nonché di organizzare un percorso di riavvicinamento tra la madre ed i minori. In seguito veniva acquisita relazione aggiornata dei Servizi sociali in ordine alla situazione del nucleo familiare.
All'udienza del 10.12.2025, la causa era trattenuta per la decisione del collegio ai sensi dell'art. 473 bis 22 u.c. c.p.c..
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata,
ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base del comportamento mantenuto - antecedentemente all'incardinarsi del presente procedimento –
dalle parti che addivenivano alla concorde decisione di porre termine alla convivenza coniugale.
Venendo alle questioni relative all'affido e al mantenimento dei figli minori
, il 31/12/2009 e il 26/05/2012 , nata il Per_2 Per_3 Per_1
23/11/2006 è divenuta maggiorenne) devono essere integralmente confermate le statuizioni di cui all'ordinanza del 24.03.2025; invero, la relazione di aggiornamento redatta dai Servizi Sociali Unione Terre di
Castelli attesta che i ragazzi hanno condiviso un comune vissuto di chiusura nei confronti della possibilità di incontrare la madre;
che faticosamente,
hanno raccontato i più recenti ricordi che hanno dell'ultimo anno legati alla
4 loro madre – la quale vive in altra città (prima Torino ed ora Napoli) col figlio minore avuto da altra relazione - come momenti dolorosi, dai quali emerge un loro vissuto di abbandono;
che tutti si sono detti d'accordo nell'escludere categoricamente l'ipotesi di incontrare o parlare con la madre al telefono, o in video chiamata;
che sebbene la loro comunicazione fosse caratterizzata da una forte componente emotiva, non sussistono, allo stato, le condizioni per proporre ai due minori un calendario di incontri con la madre;
che, nondimeno, è stato proposto ai ragazzi di scrivere una lettera,
un messaggio alla propria madre, attraverso il quale raccontarsi o fare domande, in base al loro sentire, per poter avere un “punto di partenza” su cui lavorare;
che i tre fratelli hanno accolto la proposta delle operatrici e hanno prodotto, insieme, un breve scritto dal quale sono emersi ancora una volta i vissuti dolorosi dei ragazzi, e il senso di forte abbandono che avvertono nei confronti della madre;
che anche nei colloqui che e Per_3
hanno svolto con la psicologa è risultato evidente il loro rifiuto di Per_2
interagire con la stessa attraverso qualunque modalità, che sia video chiamata o incontro protetto in presenza;
che in conclusione ad oggi non sussistono le condizioni per i minori per incontrare la madre.
Anche alla luce di quanto dichiarato all'udienza del 10.12.20225 dai procuratori delle parti, sussistono dunque i presupposti per l'integrale conferma delle statuizioni di cui all'ordinanza in data 24.03.2025.
5 Qualora la madre facesse rientro nel territorio modenese, avrà l'onere di sollecitare i Servizi sociali ad attivare un percorso di riavvicinamento con i figli minori (di anni 13) e , che sta per compiere 16 anni Per_3 Per_2
(essendo ormai maggiorenne e dunque libera di decidere se Per_1
frequentare o meno la madre), ove tale riavvicinamento sia ritenuto non pregiudizievole per i minori da parte dei Servizi.
Per ciò che afferisce le disposizioni di carattere economico, stante il perdurare delle precarie condizioni economiche della madre, si confermano integralmente le statuizioni di cui all'ordinanza urgente, con la sola aggiunta della previsione che l'assegno unico universale, in ragione della collocazione dei minori presso l'abitazione paterna, sia percepito integralmente dal sig.
. CP_1
Le spese legali devono essere integralmente compensate, in ragione del sostanziale accordo delle parti in ordine alla conferma dell'ordinanza resa ai sensi dell'art. 473 bis 22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi Pt_2
, nata in [...] in data [...], e
[...] CP_1
, nato in [...] il giorno 12/04/1982, unitisi in
[...]
matrimonio in Albania in data 10/08/2004 con atto trascritto nel
6 Registro dello Stato Civile del Comune di VIGNOLA dell'anno
2022, parte II, serie C, atto numero .69
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori , nata il Per_2
31/12/2009 e nato il [...] ad [...] i genitori, con Per_3
collocazione prevalente con il padre presso l'abitazione familiare. La
responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà i figli con sé;
4. Assegna la casa familiare ad CP_1
5. Dispone che la madre, qualora faccia rientro nel territorio modenese, si attivi presso i Servizi sociali territorialmente competenti affinchè attivino un percorso di riavvicinamento con i minori, ove tale riavvicinamento sia ritenuto non pregiudizievole per i minori stessi;
6. Dispone che il padre provveda integralmente al mantenimento ordinario dei tre figli, con lo stesso conviventi;
7 7. Dispone che i genitori sostengano in misura del 50% le spese straordinarie inerenti i tre figli di seguito specificate: spese mediche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche purché effettuate presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche effettuate privatamente e non presso strutture pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati: b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo
8 prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività
sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
8. Dispone che l'assegno unico universale erogato da sia CP_2
trattenuto integralmente dal padre, CP_1
9. Spese del giudizio compensate.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 12/12/2025.
Il Giudice estensore
Eleonora Ramacciotti Il Presidente
TO RI
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA composto dai Magistrati
Dott. TO RI PRESIDENTE
Dott. ssa Eleonora Ramacciotti RELATORE
Dott. ssa Francesca Cerrone COMPONENTE pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4123 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
- Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIA BELLINI N.70/2 41121 MODENA, presso lo studio dell'avv. VICINI ROBERTA, rappresentata e difesa dall'avv. VICINI
ROBERTA
RICORRENTE nei confronti di
Cod. Fisc. , elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in VIA BONTEMPELLI 240 VIGNOLA, presso lo studio dell'avv. GRAZIOSI SILVIA, rappresentato e difeso dall'avv. GRAZIOSI
SILVIA
RESISTENTE
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero in punto a: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Come da udienza di precisazione delle conclusioni del 10.12.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.08.2024 chiedeva Parte_1
pronunciarsi la separazione personale dal marito ed esponeva: che il
10/08/2004, in Peqin (Albania) aveva contratto matrimonio civile con CP_1
; che dall'unione dei coniugi erano nati , il 23/11/2006;
[...] Per_1
, il 31/12/2009 e il 26/05/2012; che dopo un primo Per_2 Per_3
periodo di armonia e reciproco sostegno l'unione si era andata deteriorando in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che aveva reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che in particolare circa un anno prima era stata cacciata di casa dal marito, che da tempo la maltrattava sia verbalmente che fisicamente;
che era stata costretta a recarsi prima da un'amica e poi dal fratello;
che da allora il resistente le aveva impedito di vedere i figli.
Chiedeva dunque che fosse pronunziata la separazione;
che i figli fossero affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento in via prevalente presso di sé, assegnazione della casa coniugale a sé e con previsione di un contributo a carico del padre per ciascun figlio di €.100,00,
2 oltre al 50% delle spese straordinarie;
che le spese per il mutuo per l'abitazione coniugale (€. 850) fossero sostenute integralmente dal convenuto.
Si costituiva il sig. , negando la ricostruzione dei fatti della CP_1
ricorrente - di cui lamentava l'allontanamento dalla casa familiare - e chiedendo dichiararsi la separazione a diverse condizioni. Pur concordando sull'affido condiviso dei due figli ancora minorenni, domandava, infatti, che essi fossero collocati in prevalente presso di sé e che la casa coniugale gli fosse assegnata (salva divisione a metà del mutuo contratto dai coniugi); con regolamentazione delle visite materne in forma piuttosto libera e ponendo a carico della ricorrente un contributo al mantenimento dei figli (compresa la più grande, da poco divenuta maggiorenne) di €. 750 (250 per ciascun figlio)
oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 10.03.2025 si è proceduto all'ascolto dei figli minori e Per_2
Per_3
Con ordinanza ai sensi dell'art. 473 bis 22 i coniugi erano autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
veniva disposto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente con il padre presso l'abitazione familiare, che restava a lui assegnata;
in ragione del rifiuto dei due figli minori di vedere la madre, veniva incaricato il Servizio Sociale territorialmente competente di svolgere una indagine psico-sociale sui genitori, sui figli minori e sulla relazione tra i genitori e i
3 figli, nonché di organizzare un percorso di riavvicinamento tra la madre ed i minori. In seguito veniva acquisita relazione aggiornata dei Servizi sociali in ordine alla situazione del nucleo familiare.
All'udienza del 10.12.2025, la causa era trattenuta per la decisione del collegio ai sensi dell'art. 473 bis 22 u.c. c.p.c..
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata,
ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base del comportamento mantenuto - antecedentemente all'incardinarsi del presente procedimento –
dalle parti che addivenivano alla concorde decisione di porre termine alla convivenza coniugale.
Venendo alle questioni relative all'affido e al mantenimento dei figli minori
, il 31/12/2009 e il 26/05/2012 , nata il Per_2 Per_3 Per_1
23/11/2006 è divenuta maggiorenne) devono essere integralmente confermate le statuizioni di cui all'ordinanza del 24.03.2025; invero, la relazione di aggiornamento redatta dai Servizi Sociali Unione Terre di
Castelli attesta che i ragazzi hanno condiviso un comune vissuto di chiusura nei confronti della possibilità di incontrare la madre;
che faticosamente,
hanno raccontato i più recenti ricordi che hanno dell'ultimo anno legati alla
4 loro madre – la quale vive in altra città (prima Torino ed ora Napoli) col figlio minore avuto da altra relazione - come momenti dolorosi, dai quali emerge un loro vissuto di abbandono;
che tutti si sono detti d'accordo nell'escludere categoricamente l'ipotesi di incontrare o parlare con la madre al telefono, o in video chiamata;
che sebbene la loro comunicazione fosse caratterizzata da una forte componente emotiva, non sussistono, allo stato, le condizioni per proporre ai due minori un calendario di incontri con la madre;
che, nondimeno, è stato proposto ai ragazzi di scrivere una lettera,
un messaggio alla propria madre, attraverso il quale raccontarsi o fare domande, in base al loro sentire, per poter avere un “punto di partenza” su cui lavorare;
che i tre fratelli hanno accolto la proposta delle operatrici e hanno prodotto, insieme, un breve scritto dal quale sono emersi ancora una volta i vissuti dolorosi dei ragazzi, e il senso di forte abbandono che avvertono nei confronti della madre;
che anche nei colloqui che e Per_3
hanno svolto con la psicologa è risultato evidente il loro rifiuto di Per_2
interagire con la stessa attraverso qualunque modalità, che sia video chiamata o incontro protetto in presenza;
che in conclusione ad oggi non sussistono le condizioni per i minori per incontrare la madre.
Anche alla luce di quanto dichiarato all'udienza del 10.12.20225 dai procuratori delle parti, sussistono dunque i presupposti per l'integrale conferma delle statuizioni di cui all'ordinanza in data 24.03.2025.
5 Qualora la madre facesse rientro nel territorio modenese, avrà l'onere di sollecitare i Servizi sociali ad attivare un percorso di riavvicinamento con i figli minori (di anni 13) e , che sta per compiere 16 anni Per_3 Per_2
(essendo ormai maggiorenne e dunque libera di decidere se Per_1
frequentare o meno la madre), ove tale riavvicinamento sia ritenuto non pregiudizievole per i minori da parte dei Servizi.
Per ciò che afferisce le disposizioni di carattere economico, stante il perdurare delle precarie condizioni economiche della madre, si confermano integralmente le statuizioni di cui all'ordinanza urgente, con la sola aggiunta della previsione che l'assegno unico universale, in ragione della collocazione dei minori presso l'abitazione paterna, sia percepito integralmente dal sig.
. CP_1
Le spese legali devono essere integralmente compensate, in ragione del sostanziale accordo delle parti in ordine alla conferma dell'ordinanza resa ai sensi dell'art. 473 bis 22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi Pt_2
, nata in [...] in data [...], e
[...] CP_1
, nato in [...] il giorno 12/04/1982, unitisi in
[...]
matrimonio in Albania in data 10/08/2004 con atto trascritto nel
6 Registro dello Stato Civile del Comune di VIGNOLA dell'anno
2022, parte II, serie C, atto numero .69
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori , nata il Per_2
31/12/2009 e nato il [...] ad [...] i genitori, con Per_3
collocazione prevalente con il padre presso l'abitazione familiare. La
responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà i figli con sé;
4. Assegna la casa familiare ad CP_1
5. Dispone che la madre, qualora faccia rientro nel territorio modenese, si attivi presso i Servizi sociali territorialmente competenti affinchè attivino un percorso di riavvicinamento con i minori, ove tale riavvicinamento sia ritenuto non pregiudizievole per i minori stessi;
6. Dispone che il padre provveda integralmente al mantenimento ordinario dei tre figli, con lo stesso conviventi;
7 7. Dispone che i genitori sostengano in misura del 50% le spese straordinarie inerenti i tre figli di seguito specificate: spese mediche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche purché effettuate presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche effettuate privatamente e non presso strutture pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati: b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo
8 prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività
sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
8. Dispone che l'assegno unico universale erogato da sia CP_2
trattenuto integralmente dal padre, CP_1
9. Spese del giudizio compensate.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 12/12/2025.
Il Giudice estensore
Eleonora Ramacciotti Il Presidente
TO RI
9