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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 11/03/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 11/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 457/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Roberto Avallone, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Marcella Cataldi in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 24/02/2019 dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
291/2018 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “accertare e dichiarare,
l'invalidità dell'istante con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (l.18/180), con decorrenza dalla data della visita di revisione
(22/01/2018), o, in subordine, dalla diversa data che sarà individuata in corso di causa;
”; 2) “per l'effetto accertare e dichiarare, previo accertamento della sussistenza degli ulteriori requisiti di legge, il diritto dell'istante alla percezione della indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della visita di revisione (22/01/2018), o, in subordine, dalla diversa data che sarà individuata in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge”; 3) “per l'effetto, condannare l' in persona del legale rapp.te pro CP_1 tempore, al pagamento in favore dell'istante delle relative provvidenze economiche di cui alle Leggi n. 118/71, 18/80, 508/88, 509/88 e successive modificazioni, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_2 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 In primo luogo l' deposita, in uno alla costituzione, decreto di omologa CP_1
reso da questo tribunale nei confronti della sig.ra Ebbene, in Parte_1 primo luogo si rileva che il procedimento in questione reca n° RG differente dall'odierno: nel n° RG 219/2018 non risulta depositato alcun decreto di omologa. Lo stesso decreto non riporta i dati del ricorrente se non per il nome e cognome: il mero deposito del decreto, pertanto, sprovvisto di ricorso o di ulteriori elementi identificativi del soggetto non è rilevante in questa sede, in quanto potrebbe trattarsi di mera omonimia. Fra l'altro, lo stesso decreto è relativo a benefici differenti da quelli oggi chiesti in ricorso dalla ricorrente: nel decreto versato in atti viene negato l'assegno di invalidità civile e la disabilità grave ai sensi della 104/92, mentre oggi il ricorrente chiede il riconoscimento d'indennità di accompagnamento, a fronte di un grado di invalidità 100%, già riconosciuto dall' in sede amministrativa: è evidente, pertanto, solo per CP_1 questa circostanza che trattasi di altro soggetto.
2.2. Fatta questa doverosa premessa, nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 04/11/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Psicosi d'innesto refrattaria al trattamento farmacologico in soggetto affetto da riferito sordomutismo congenito”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente lo stato “invalida 100% con totale e permanente inabilità lavorativa, con diritto
Pag. 2 di 4 all'indennità di accompagnamento e persona portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 l.104/92, decorrenza dal mese di luglio 2024”.
2.3 Si rileva che la valutazione in ordine alla disabilità ai sensi della legge 104/92
è inutiliter data in quanto non presente in originario ricorso per accertamento tecnico preventivo e neppure nel ricorso introduttivo dell'odierno merito.
Orbene, rilevando la domanda merita dunque accoglimento alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto Per_2 traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio invocato).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti il beneficio invocato.
Le spese relative alla CTU espletata in entrambe le fasi vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate CP_1 come da dispositivo, tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale in sede del presente giudizio (con conseguente riduzione nella misura di un terzo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] nei confronti dell' , così Pt_1 Controparte_2 provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[...]
[nata il [...] a [...]], si trova nelle condizioni Pt_1 sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a
Pag. 3 di 4 decorrere dal LUGLIO 2024;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 11/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 11/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 457/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Roberto Avallone, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Marcella Cataldi in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 24/02/2019 dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
291/2018 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “accertare e dichiarare,
l'invalidità dell'istante con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (l.18/180), con decorrenza dalla data della visita di revisione
(22/01/2018), o, in subordine, dalla diversa data che sarà individuata in corso di causa;
”; 2) “per l'effetto accertare e dichiarare, previo accertamento della sussistenza degli ulteriori requisiti di legge, il diritto dell'istante alla percezione della indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della visita di revisione (22/01/2018), o, in subordine, dalla diversa data che sarà individuata in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge”; 3) “per l'effetto, condannare l' in persona del legale rapp.te pro CP_1 tempore, al pagamento in favore dell'istante delle relative provvidenze economiche di cui alle Leggi n. 118/71, 18/80, 508/88, 509/88 e successive modificazioni, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_2 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 In primo luogo l' deposita, in uno alla costituzione, decreto di omologa CP_1
reso da questo tribunale nei confronti della sig.ra Ebbene, in Parte_1 primo luogo si rileva che il procedimento in questione reca n° RG differente dall'odierno: nel n° RG 219/2018 non risulta depositato alcun decreto di omologa. Lo stesso decreto non riporta i dati del ricorrente se non per il nome e cognome: il mero deposito del decreto, pertanto, sprovvisto di ricorso o di ulteriori elementi identificativi del soggetto non è rilevante in questa sede, in quanto potrebbe trattarsi di mera omonimia. Fra l'altro, lo stesso decreto è relativo a benefici differenti da quelli oggi chiesti in ricorso dalla ricorrente: nel decreto versato in atti viene negato l'assegno di invalidità civile e la disabilità grave ai sensi della 104/92, mentre oggi il ricorrente chiede il riconoscimento d'indennità di accompagnamento, a fronte di un grado di invalidità 100%, già riconosciuto dall' in sede amministrativa: è evidente, pertanto, solo per CP_1 questa circostanza che trattasi di altro soggetto.
2.2. Fatta questa doverosa premessa, nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 04/11/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Psicosi d'innesto refrattaria al trattamento farmacologico in soggetto affetto da riferito sordomutismo congenito”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente lo stato “invalida 100% con totale e permanente inabilità lavorativa, con diritto
Pag. 2 di 4 all'indennità di accompagnamento e persona portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 l.104/92, decorrenza dal mese di luglio 2024”.
2.3 Si rileva che la valutazione in ordine alla disabilità ai sensi della legge 104/92
è inutiliter data in quanto non presente in originario ricorso per accertamento tecnico preventivo e neppure nel ricorso introduttivo dell'odierno merito.
Orbene, rilevando la domanda merita dunque accoglimento alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto Per_2 traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio invocato).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti il beneficio invocato.
Le spese relative alla CTU espletata in entrambe le fasi vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate CP_1 come da dispositivo, tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale in sede del presente giudizio (con conseguente riduzione nella misura di un terzo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] nei confronti dell' , così Pt_1 Controparte_2 provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[...]
[nata il [...] a [...]], si trova nelle condizioni Pt_1 sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a
Pag. 3 di 4 decorrere dal LUGLIO 2024;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 11/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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