Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00645/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05201/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 5201 del 2022, proposto da
GI PI, NA RT, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Camarca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Arzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Bianca Miriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) dell'ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale a firma del Dirigente dell'Area Pianificazione e Gestione Territoriale del Comune di Arzano n. 6 prot. n. 24326 del 04.07.2022, notificata ad entrambi i destinatari in data 11.07.2022;
b) per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Arzano a fronte dell'istanza ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 380/2001 (cd. ‘fiscalizzazione' dell'abuso) prot. n. 28745 del 29.07.2022. d il conseguente accertamento dell'obbligo del Comune di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa TA LU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Arzano notificava ai ricorrenti l’ordinanza n. 26, del 22.05.2017, con la quale intimava la demolizione dei manufatti abusivi realizzati nel fabbricato ubicato in Arzano alla Via Pecchia n. 211. A fronte della mancata esecuzione dell’ordine demolitorio, accertato con verbale della Polizia Municipale n. 5015 del 01.10.2019, il Comune notificava, altresì, l’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale n. 6, del 04.07.2022.
I ricorrenti hanno, quindi, inoltrato al Comune di Arzano, in data 29.07.2022, istanza per l’applicazione dell’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001, corredando detta domanda anche di relazione tecnica.
L’Ente completava la procedura in data 06.09.2022 provvedendo alla trascrizione dell’acquisizione presso l’Agenzia delle Entrate.
A fronte del silenzio serbato dall’Ufficio sulla istanza del 29 luglio, i ricorrenti hanno proposto il presente gravame, deducendo che il Comune non si era pronunciato, così impedendo loro di ottenere la cd. fiscalizzazione dell’abuso, tramite la quale avrebbero potuto preservare la consistenza del manufatto, vista l’oggettiva impossibilità di procedere alla demolizione delle opere abusive, senza pregiudizio per le parti legittime dell’edificio. L’inerzia dell’Amministrazione Comunale era, altresì, illegittima, perché contraria all’art. 2 della l. n. 241/1990. Contestualmente, i ricorrenti hanno impugnato anche l’ordinanza di acquisizione sopra indicata, deducendo che essa, illegittimamente e senza motivazione, aveva disposto l’acquisizione al patrimonio comunale di aree ulteriori, rispetto a quella di sedime (ben 100 mq., per consentire il solo transito, ed oltre 169 mq. nel complesso), in contrasto con l’art. 31, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2011, n. 380, che impone di individuare con esattezza e precisione tale area. L’acquisizione era, dunque, immotivata e sproporzionata.
S’è costituito in giudizio il Comune di Arzano deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Pervenuta all’udienza pubblica di smaltimento del 5 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Osserva il Collegio che l’art. 34 comma 2 del d.P.R. n. 380/01 prevede, con riferimento agli interventi ed alle opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire, che: “Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al triplo del costo di produzione stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al triplo del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale”.
Analoga misura è prevista, nell’art. 33, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, eseguiti in assenza del permesso di costruire o in sua totale difformità.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito, in merito, che “con il termine “fiscalizzazione” dell’abuso, si intende un rimedio alternativo eccezionalmente concesso in luogo della demolizione, del quale si può beneficiare sia in caso di mancanza, totale difformità o variazione essenziale dal titolo riferito a ristrutturazione edilizia (art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001); sia a fronte di accertata difformità solo parziale dal permesso di costruire (art. 34, comma 2, e 2-bis, che ne ha esteso l’applicabilità anche agli interventi soggetti a s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire di cui all’art. 23, comma 1); sia infine all’esito di un annullamento, giudiziale o in autotutela, del titolo stesso (art. 38); ma non nell’ipotesi, più grave, di avvenuta realizzazione di una “nuova opera” in assenza di permesso di costruire o in totale difformità o variazione essenziale dallo stesso (art. 31)” (Cons. Stato, 25.1.2024, n. 806).
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 34, rappresenta, quindi, una misura del tutto eccezionale e derogatoria rispetto alla regola generale della demolizione degli illeciti edilizi, e può essere applicata, solo quando l’Ufficio comunale accerti l’oggettiva impossibilità di rimuovere l’abuso senza arrecare pregiudizio alla parte eseguita in conformità (TAR Lazio, Roma, 10.11.2025, n. 19824).
I ricorrenti, quindi, invocando l’art. 34 sopra citato, hanno presentato al Comune di Arzano, in data 29.07.2022, istanza di fiscalizzazione degli abusi, sanzionati con ordinanza ingiunzione n. 26/17.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato, per le ragioni che seguono.
I ricorrenti, in primo luogo, lamentano che il Comune non aveva dato riscontro espresso alla istanza di c.d fiscalizzazione, presentata in data 20.07.2022, ed insistono per l’ammissibilità e per l’accoglibilità di tale istanza, vista l’impossibilità di procedere alla materiale esecuzione dell’ordine demolitorio.
Orbene, occorre osservare, in punto di fatto, conformemente a quanto evidenziato anche dal Comune resistente in sede difensiva, che l’istanza di fiscalizzazione è stata presentata dai ricorrenti in data 29.07.2022, ovvero ben oltre il decorso del termine di 90 giorni, previsto per dare esecuzione all’ordine demolitorio e finanche dopo che il Comune aveva disposto l’acquisizione delle opere abusive e dell’area di sedime al proprio patrimonio, con ordinanza n. 6 del 4.07.2022.
L’ordinanza di demolizione n. 6/2022 che ci occupa, poi, è stata emessa dal Comune ai sensi dell’art 31 del d,P,R n. 380/01, per ingiungere la demolizione di una intera unità abitativa abusiva al primo piano e di un ulteriore volume abusivo, di circa 200 mc., cosicché, una volta accertata la mancata esecuzione dell’ordine demolitorio, il Comune ha disposto l'acquisizione gratuita al suo patrimonio del compendio immobiliare, come previsto dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
Alla luce di ciò il Collegio, vista la scansione procedimentale così descritta, ritiene che l’operato del Comune sia stato legittimo e rispettoso della disciplina di riferimento.
Ed invero, la mancata ottemperanza – anche da parte del nudo proprietario – all’ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, impone l’emanazione dell’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, visto l’acquisto ipso iure del bene, identificato nell’ordinanza di demolizione, alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione.
Più nel dettaglio, la natura perentoria del termine di 90 giorni si evince dalla circostanza che il suo decorso comporta l’automatico trasferimento della proprietà del bene abusivo e dell’area di sedime al patrimonio comunale; è irrilevante l’eventuale adempimento tardivo, al fine di evitare il trasferimento della proprietà a favore del Comune; è illecita la demolizione posta in essere dal privato successivamente a tale passaggio di proprietà, in quanto il Comune potrebbe decidere di non demolire l’opera, esercitando le prerogative attribuitegli dal comma 5 dell’art. 31 del d.P.R. 380 del 2001.
È stato, quindi, affermato che il destinatario dell’ordine di demolizione può formulare l’istanza di accertamento di conformità prevista dall’art. 36, comma 1, del testo unico n. 380 del 2001 entro il termine perentorio di 90 giorni dalla notificazione dell’ordinanza di demolizione. Ciò, in quanto la situazione del proprietario, che lascia trascorrere inutilmente il termine per demolire, è quella del soggetto non più legittimato a presentare l’istanza di accertamento di conformità, avendo perduto ogni titolo di legittimazione rispetto al bene (TAR Campania, Salerno, 29.04.2024, n. 1177).
Ad analoghe conclusioni deve giungersi per l’istanza che ci occupa, che è stata inoltrata allorquando l’Amministrazione era già divenuta proprietaria del bene abusivo.
Si osserva, inoltre, che l’art. 34, invocato dai ricorrenti, non sarebbe nemmeno applicabile, avendo essi eseguito interventi sine titulo che soggiacciono al diverso regime previsto dall’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.
Con riferimento al contenuto del provvedimento impugnato, infine, che i ricorrenti censurano nel terzo motivo di ricorso, si osserva, dalla piana lettura dell’atto medesimo, che il Comune ha indicato in maniera precisa la superficie dell’area ulteriore da acquisire (100 mq.), il numero della particella, con tutti i dati catastali, e le ragioni che rendono necessario tale ulteriore acquisto, disposto al fine di “consentire il transito, il raggiungimento dell’immobile e la movimentazione ai mezzi per le operazioni di demolizione degli immobili abusivi”.
Né può ritenersi che l’area acquisita sia sproporzionata, come sostenuto dal ricorrente, essendo ampiamente inferiore al limite, stabilito dall’art. 31 comma 3 del d.P.R. n. 380/2001, il quale prevede che “L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita”.
Le considerazioni sin qui espresse rendono, da ultimo, superfluo un eventuale riscontro del Comune alla istanza presentata dal ricorrente essendo definitivamente emerse le ragioni per le quali tale istanza non potrebbe, comunque, essere accolta anche laddove il Comune si pronunciasse su di essa con un provvedimento espresso.
Il ricorso risulta, quindi, infondato e va respinto
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, nei sensi tutti di cui in motivazione.
Condanna i ricorrenti alla refusione delle spese e competenze di lite in favore del Comune di Arzano, nella misura di euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL VE, Presidente
TA LU, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA LU | OL VE |
IL SEGRETARIO