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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/11/2025, n. 4042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4042 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di 1° grado iscritta al n. 2199 del R.G affari contenziosi civili dell'anno 2021 – avente a oggetto: contratti bancari tra
, quale erede di e , rappresentato e difeso Parte_1 Persona_1 Persona_2 mito ed RI R Attore Contro (già ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 resent ucci e CO ID Convenuta Ragioni di fatto e diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
************* Con atto di citazione notificato il 13.10.2020, , , Parte_1 Parte_2 [...]
, Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
[...] Parte_9 Pt_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , , Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
, Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23 i l Parte_24 Parte_25 Parte_26
Controparte_2 L'odierno attore rif i e procuratore speciale di Persona_1 [...]
, evidenziando che questi erano titolari d 2000057 e del conto dep Per_2
. 00157/0000020020281 sul quale la banca convenuta aveva addebitato titoli di propria emissione, la cui documentazione era stata consegnata esclusivamente a seguito di espressa richiesta del 16.01.2020 (all. n. 4d fasc. attore). Nello specifico, a erano state addebitate n.
7.459 azioni pari ad un controvalore di Persona_2
€ 61.287,50 di cu
- a gennaio 2010 n. 100 azioni BPB di cui difetta la relativa documentazione e che l'attore assumeva pari ad un controvalore di € 890,00;
- in aumento di capitale del 2009 n. 1063 azioni BPB pari ad un controvalore di € 8.822,90;
- a maggio 2010 n. 250 azioni BPB pari ad un controvalore di € 2.350,00;
- in aumento di capitale del 2013 n. 2829 azioni BPB pari ad un controvalore di € 22.632,00, nonché € 26.592,60 per obbligazioni convertibili (poi convertite a settembre 2014 in 3456 azioni). A erano state addebitate n.
1.469 azioni BPB pari ad un controvalore di € Persona_1 9.
- a gennaio 2009 n. 100 azioni BPB di cui difetta la relativa documentazione e che l'attore assumeva pari ad un controvalore di € 890,00;
- in aumento di capitale del 2009 n.
1.063 azioni BPB pari ad un controvalore di € 8.822,90. Asseriva la violazione da parte della banca convenuta della normativa a tutela del consumatore e l'omessa segnalazione del reale livello di rischio dei titoli azionari, inadeguati anche per eccessiva concentrazione del rischio, attribuendo, di contro, ai titoli un livello di rischio basso o medio non corrispondente alla realtà. Eccepiva, dunque, la nullità delle operazioni, ex art. 23 TUF, per mancata consegna di copia del contratto quadro e la violazione degli obblighi informativi e di diligenza e correttezza. Nel dettaglio, asseriva che gli investimenti fatti eseguire dalla banca, comunque non adeguati al profilo di rischio degli investitori, erano viziati da una inadeguata informazione, sia in termini di quantificazione del rischio associato allo strumento, sia in merito alla sua natura illiquida, sia in relazione alla situazione di conflitto di interessi in cui operava la banca emittente;
sosteneva che gli investitori non avessero mai ricevuto copia dei prospetti informativi e contestava la violazione da parte della banca convenuta dell'art. 21 TUF, nonché dei Regolamenti Consob n. 11522/1998 e n. 16190/2007. Sottolineava che dai questionari sottoscritti da e emergeva Persona_1 Parte_27 chiaramente un profilo di rischio basso, del tutto inc gli i ontestati. Concludeva, quindi, chiedendo la nullità delle operazioni di investimento, ex art. 23 TUF, con condanna in favore dell'attore alla restituzione del capitale investito dai suoi danti causa pari ad € 71.000,40 oltre interessi e danno da svalutazione monetaria. In subordine, chiedeva il risarcimento del danno per grave inadempimento della CP_2 convenuta, quantificato nella somma di € 71.000,40 oltre interessi e danno da svalut monetaria, vinte le spese di lite. In comparsa conclusionale, parte attrice chiedeva, altresì, la corresponsione da parte della banca degli interessi nella maggior misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. Con comparsa del 23.12.2020 si costituiva in giudizio la , Controparte_2 chiedendo l'integrale rigetto della domanda attorea. Asserendo l'esistenza di validi contratti quadro, debitamente sottoscritti dagli investitori, affermava di aver compiutamente adempiuto a tutti gli obblighi informativi, richiesti dalla disciplina di settore, fornendo informazioni complete e dettagliate in merito alle caratteristiche e ai rischi connessi con l'acquisto di titoli BPB tramite documenti informativi, consegnati in copia al cliente, nei quali veniva puntualmente illustrato sia il rischio di perdita del capitale investito, sia il c.d. rischio di liquidità. Evidenziava che, nel corso degli anni, gli investitori, attraverso la compilazione dei questionari di profilatura (all. n. da 63 a 66 fasc. convenuta), avevano fornito alla banca informazioni perfettamente compatibili con l'acquisto dei titoli oggetto di controversia;
con la sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati (all. n. 173 e 177 fasc. convenuta), e Persona_1 [...] avevano specificamente preso conoscenza ed accettato tu on Pt_27 stimento in azioni BPB, rischi illustrati nei prospetti informativi e nelle schede prodotto allegate alle operazioni e consegnate ai sottoscrittori (all. da n. 67 a n. 76 fasc. convenuta). A seguito delle operazioni di investimento effettuate tra il 2010 e il 2013 (all. n. 97 – 99 fasc. convenuta), e erano divenuti titolari rispettivamente di: Persona_1 Persona_2
- ovalore di € 9.712,90; Persona_1
- ioni BPB per un controvalore di € 61.287,50. Persona_2 S che tutte le operazioni di investimento erano state effettuate sulla base di ordini sottoscritti dagli investitori, previa informativa sui fattori di rischio degli investimenti e che a fronte della regolare e periodica ricezione degli e/c gli attori non avevano mai mosso alcuna contestazione. Preliminarmente contestava il difetto di legittimazione attiva dell'attore, per mancata dimostrazione della qualità di erede, essendo la dichiarazione di successione di Persona_1 inidonea a dimostrare l'acquisto iure hereditatis. Eccepiva, altresì, la carenza di poteri rappresentativi dell'attore quale procuratore speciale di
, non essendo inseriti tra i poteri conferiti con la procura depositata in atti la tutela Persona_2 risdizionale dei diritti riferibili a , né alcun potere o facoltà di diritto Persona_2 sostanziale inerente ai titoli azionari per;
la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e risarcimento del danno avanzate da parte attrice, nonché la prescrizione decennale delle domande di restituzione delle somme investite e di risarcimento del danno contrattuale, per tutti gli investimenti effettuati in epoca anteriore al 13.10.2010; evidenziava che, sino al secondo semestre del 2015, non si era manifestato alcun indice negativo in merito all'andamento della banca e/o alla liquidabilità dei titoli BPB, e che, in ogni caso, la banca aveva prontamente informato gli attori, attraverso l'invio degli e/c, circa l'incremento del livello di rischiosità del titolo, divenuto medio-alto; contestava la ricorrenza di nesso causale tra le condotte addebitate ed il danno lamentato, nonché l'entità della pretesa risarcitoria, che chiedeva escludersi o ridursi, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ogni caso con detrazione dell'importo incassato a titolo di dividendi e cedole e al netto delle azioni ricevute dagli attori a titolo gratuito. Con ordinanza del 18.02.2021, attesa la necessità di verificare ed analizzare i singoli e diversi rapporti bancari, anche con l'ausilio di specifica ctu, veniva disposta la separazione delle domande proposte, con conseguente formazione di autonomi fascicoli processuali. Con atto di intervento del 22.03.2021, interveniva in giudizio , al fine di ratificare Persona_2 interamente l'operato del procuratore , sana qualsivoglia carenza Parte_1 di potere. Con atto di intervento volontario del 17.01.2023, si costituiva in giudizio in Parte_1 qualità di erede anche di , deceduto in (all. n. 2 atto di intervento Persona_2 attore). La domanda separata promossa da veniva iscritta al n. 2199/2021 e qui Parte_1 esaminata. Preliminarmente va rigettata la sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva di
, qualità di erede provata dal deposito dei documenti (all. n. 4a fasc. attore e Parte_1 oria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc attore). Va, altresì, rigettata l'eccezione, reiterata dalla banca convenuta in comparsa conclusionale, di difetto di legittimazione attiva dell'attore quale procuratore speciale di , attesa la Persona_2 successiva dimostrata qualità di erede di , in forza di testa fo versato Persona_2 in atti (all. n. 2 atto di intervento attore) caso;
la ratifica effettuata nell'ambito del presente giudizio da con l'atto del 22.03.2021. Persona_2 Infondata è l'eccezio izione sollevata dalla convenuta. Secondo l'orientamento espresso dalla Giurisprudenza di legittimità “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili” (v. Cass. Civ. n. 21255/2013 e v. anche Cass. Civ. n. 11119/2013 e da ultimo Cass. 2066/2023). Tale data può farsi coincidere: 1) con la pubblicazione, avvenuta il giorno 8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse dalla , la quale ha rivelato la CP_3 violazione da parte della di tutta una serie di obblig ativi in relazione alla CP_2 determinazione del prezzo ione, nel corso dell' Aumento di capitale del 2013; 2) ovvero, subordine, con l'assemblea del 29 aprile 2016, allorquando il valore dell'azione è repentinamente e improvvisamente sceso a € 7,50 ad azione;
3) ovvero, in via ancor più gradata con il 31.12.2015, ossia quando veniva indicato, per la prima volta, nell'estratto conto del dossier titoli al 31.12.2015 il livello di rischio reale dell'azione BPB come medio alto e la sua illiquidità. Nella specie, in primo luogo, trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e, seppur si volesse inquadrare la fattispecie in quella di responsabilità extracontrattuale e/o responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. della comunque nessun diritto potrebbe considerarsi prescritto, atteso che dal dies a CP_2 quo, in precedenza individuato, alla data di notifica dell'atto di citazione (13.10.2020) nessuna prescrizione si è verificata, considerando quale valido atto interruttivo il deposito dell'istanza di mediazione avvenuto in data 05.08.2020. Considerata la reiterazione, in comparsa conclusionale, della sola domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice, con espressa rinuncia alle altre domande, residuerà quale oggetto del presente giudizio esclusivamente la domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi. Sul punto si osserva che, anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto in difetto di domanda, si può procedere alla disamina della domanda risarcitoria con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17948/2020). In generale, la disciplina dettata dal TUF e dal successivo regolamento attuativo Consob n.11522/1998 pone a carico dell'intermediario finanziario, quale soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato (art. 21 lett. a TUF, art. 26 lett. e Reg. Consob 11522/1998 e art.1176 c.c.), l'obbligo di tutelare l'interesse dei clienti, laddove tale obbligo si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio dell'investimento che egli si accinge a fare (cfr. artt. 5 e 21 lett. a) TUF e art. 47 Cost.). Gli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario in base alla disciplina del TUF vengono individuati nell'obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonché' nell'obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all'affidabilità dell'investimento e, dunque, in ordine all'adeguatezza dello stesso al suo profilo di rischio. Concretamente la banca deve, quindi, innanzitutto informarsi e conoscere i dati relativi alla rischiosità dell'investimento da lei proposto o richiesto dall'investitore, e, successivamente, riferirli al cliente, indipendentemente dal fatto che l'investimento sia stato proposto dalla banca o che sia stato il cliente investitore ad ordinare le operazioni da effettuare. Il contenuto dello specifico obbligo dell'intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell'investitore, funzionale all'adempimento dell'ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli, di fornire al cliente un'informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell'operazione, con riguardo a costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l'adeguatezza dell'operazione. Qualora l'intermediario valuti un'operazione come non adeguata, ad essa potrà dare corso solo in forza di un ordine impartito per iscritto dal risparmiatore, in cui venga fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016). La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che in tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante l'attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, la tutela del cliente è comunque affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 ss. TUF e 26 ss. del regolamento Consob n. 11522/1998. Inoltre, per quanto concerne la ripartizione dell'onere probatorio circa l'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23 co. 6 TUF dispone che "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta". La Corte di Cassazione, sulla violazione degli obblighi di diligenza e di riparto dell'onere della prova nei giudizi di risarcimento del danno nello svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria, ha affermato che non può ritenersi assolto da parte della l'onere di dimostrare di aver CP_2 agito secondo la diligenza richiesta, non potendosi att alcuna rilevanza al profilo di rischio dell'investitore, alla sua esperienza in materia “perché le informazioni dal trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche in riferimento ad ogni singolo prodotto di investimento e le stesse, nella specie, andavano comunque fornite, indipendentemente dalle inclinazioni al rischio dell'investitrice e dal peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito, perché proprio sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario, l'investitore avrebbe selezionato quelle, secondo lui, con maggiori probabilità di successo” (cfr. Cass. ordinanza n. 15709/2019). Corollario al riparto dell'onere probatorio, è il correlato onere di allegazione del cliente: ritiene il Tribunale di aderire a quell'orientamento di legittimità (Cass. 17.02.2009 n. 3773; Cass. 19.01.2016 n. 810; Cass. 28.02.2018 n. 4727; Cass. 24.04.2018 n. 10111; Cass. 16.05.2019 n. 13265; 24.05.2019 n. 14335) secondo cui “In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute”. L'affermazione è quella più aderente ai principi generali sull'onere della prova in materia di responsabilità precontrattuale o contrattuale (Cass. SSUU 13533/2001) che, come è noto, impongono al creditore, il quale agisca per l'inadempimento della controparte, di allegare l'inadempimento delle obbligazioni dell'intermediario nonché fornire la prova del nesso di causalità fra il primo e il danno, anche sulla base di presunzioni;
spetta invece all'intermediario provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta. In definitiva, l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 810 del 19/01/2016). Laddove l'intermediario non porti la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, egli sarà quindi tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore (cfr. Cass. 18039/2012). Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati" (Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7905). Sulla base delle coordinate di giudizio precisate, occorre accertare nel concreto se sussista la prova positiva dell'adempimento degli obblighi informativi, attivi e passivi, posti in capo alla banca: le fonti normative che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento sono il D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F.), quale normativa primaria che definisce l'ambito soggettivo e oggettivo della materia e stabilisce i principi generali, ed il Regolamento CP_3 (pro-tempore vigente), quale normativa secondaria che disciplina nel dettaglio le tecniche per la prestazione dei servizi di investimento. Nella fattispecie in esame, in relazione al periodo temporale in cui sono stati posti in essere gli investimenti oggetto di controversia, la disciplina di riferimento è quella di cui al Regolamento Consob n. 16190/2007, emanato in recepimento alla direttiva MIFID con cui è stata introdotta la disciplina della adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione degli ordini (execution only). La normativa richiamata ha previsto la compilazione di un questionario di profilatura per offrire un più alto livello di tutela all'investitore retail, secondo il criterio di classificazione in base alla raccolta di dati oggettivi del cliente (situazione finanziaria, competenza ed esperienza). Per profilatura del cliente si intende quel processo di valutazione della situazione finanziaria, della propensione al rischio e degli obiettivi d'investimento dello specifico investitore, sintetizzato e standardizzato in un profilo di rischio, generalmente misurato qualitativamente su una scala di cinque valori: basso, medio-basso, medio, medio-alto ed alto. La normativa persegue l'obiettivo di tutelare l'investitore prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano quanto più frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiatore e nel suo preminente interesse. Gli obblighi informativi passivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informarsi, ovvero di acquisire dati ed informazioni dal proprio cliente, mentre quelli attivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informare il cliente. In buona sostanza, l'intermediario ha, innanzitutto, il dovere di conoscere il proprio cliente, in termini di esperienza finanziaria posseduta, di propensione al rischio nonché di sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, ciò al fine di poter individuare il ventaglio di prodotti a lui più confacenti, che siano quindi adeguati/appropriati alle sue caratteristiche. Sempre in relazione agli obblighi informativi posti a carico degli intermediari, con comunicazione n. 9019104 del 02.03.2009, la ha emanato un orientamento CP_3 interpretativo sui doveri di correttezza e trasparenz distribuzione di prodotti finanziari illiquidi: per la citata comunicazione, sono illiquidi quei prodotti che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita. Si tratta, quindi, di quegli strumenti che, a differenza di altri prodotti di investimenti come i fondi aperti, mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di fair valuation sia della possibilità di una pronta ed efficiente liquidabilità dell'investimento. Orbene, gli strumenti finanziari oggetto di giudizio potevano ritenersi al momento del relativo acquisto caratterizzati da un profilo di rischio “alto”: le suddette azioni rientrano nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione e perfettamente rientranti nella definizione fornita dalla con la CP_3 citata comunicazione. Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto. Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore. Ciò posto, si ritiene di aderire alle conclusioni rassegante dal ctu, in quanto condivisibili. Accertata la sottoscrizione congiunta, da parte di e , del contratto Persona_1 Persona_2 quadro del 03.09.2008, il ctu ha valutato il rispe hi da parte della convenuta. CP_2 nto, sono presenti in atti quattro questionari di profilatura, di cui tre (datati 03.09.2008, 22.04.2010 e 16.06.2015) sottoscritti congiuntamente dagli investitori e uno (datato 29.05.2009) sottoscritto soltanto da . Persona_2 Preliminarmente è necessario sottol la sottoscrizione congiunta del questionario di profilatura ne inficia, inevitabilmente, l'attendibilità, in quanto l'intermediario omette di effettuare una valutazione specifica ed individuale del singolo investitore, necessaria per l'accertamento della adeguatezza degli investimenti rispetto al reale profilo di rischio dell'investitore. Analizzando il questionario del 03.09.2008, il ctu ha evidenziato che gli investitori avevano dichiarato di voler proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici anche contenuti, costanti e prevedibili e di essere disposti a perdere soltanto una piccola parte del capitale investito, risposte che restituiscono un profilo di rischio prudenziale ben diverso da quello medio – alto assegnato dalla banca ai clienti. Quanto al questionario sottoscritto dal solo in data 29.05.2009, il perito nominato Persona_2 ha correttamente rilevato una notevole inco tteso che a fronte della dichiarazione di avere quale obiettivo la crescita del capitale nel medio-lungo termine, sopportando anche forti oscillazioni di valore, l'investitore dichiarava poi di non accettare alcuna perdita del capitale investito. Il questionario, a firma congiunta del 22.04.2010, riporta le stesse risposte fornite in quello del 03.09.2008, mentre il questionario del 16.06.2015 si differenzia dal precedente in relazione all'orizzonte temporale degli strumenti finanziari, che include anche quelli a breve e medio termine e in relazione alla consistenza patrimoniale passata ad € 500.000,00. Ad ogni buon conto, il ctu ha correttamente concluso per un profilo di rischio basso o, al più, medio-basso, quindi decisamente diverso da quello attribuito agli investitori dalla banca, ossia medio-alto nel 2008 e medio nel 2015. Pur volendo considerare come valido il profilo di rischio attribuito dalla banca nel 2015, lo stesso risulterebbe comunque non in linea con i titoli oggetto di controversia, attesi l'illiquidità e l'elevato rischio propri degli stessi, del tutto inadeguati ad un investitore con un profilo di rischio medio e tanto più ad un investitore con un profilo di rischio conservativo, come quello ritenuto più attinente ai concreti obiettivi di e , così come peraltro Persona_1 Persona_2 accertato dal perito nominato (pag. 13 elabor È necessario, inoltre, sottolineare che il rispetto degli obblighi informativi da parte della banca deve avvenire in concreto e non in modo meramente formale, non essendo all'uopo sufficiente la mera consegna di voluminosi prospetti informativi, costituenti materiale non facilmente intelligibile, tanto più da un investitore non professionista. Allo stesso modo, la valutazione dell'adeguatezza dell'investimento deve essere effettuata in concreto, in relazione alle reali capacità reddituali e alle reali condizioni di vita del cliente, essendo la banca, quale parte dotata di maggiore conoscenza e consapevolezza, perfettamente in grado di comprendere l'effettiva opportunità dell'investimento, in una prospettiva di bilanciamento tanto degli interessi, quanto e soprattutto della forza contrattuale delle parti. Quanto al conflitto di interessi, il ctu ha accertato il rispetto dell'obbligo di comunicazione solo per gli acquisti di azioni avvenuti nel 2009 e nel 2013, non invece per quelli del 2008 e del 2010 (pag. 15 e 16 elaborato peritale). Per quanto attiene alle disposizioni di cui alla comunicazione n. 9019104/2009, CP_3 dall'analisi peritale è emerso il rispetto soltanto parziale delle citate zioni, difettando nei prospetti informativi in atti il confronto, di cui al punto 1.4 della comunicazione stessa, con prodotti semplici, noti, liquidi ed a basso rischio. Inoltre, il reale livello di rischiosità del titolo, quale titolo illiquido, risulta essere stato indicato dalla in e/c soltanto a partire dal IV CP_2 trimestre del 2015. Il ctu, poi, ha ritenuto inadeguati al profilo di rischio degli investitori gli acquisti oggetto di controversia, non solo sulla base di quanto precedentemente esposto, ma anche per eccessiva concentrazione di prodotti BPB, costituenti nel periodo di osservazione gli unici titoli acquistati, idonei ad esporre ad un rischio eccessivo anche il portafoglio di un investitore con un profilo di rischio alto. Com'è noto, infatti, un dossier titoli composto esclusivamente da titoli illiquidi può ritenersi strutturalmente inadeguato. All'esito dell'analisi peritale, il ctu ha accertato che i danti causa dell'odierno attore hanno percepito a titolo di dividendi, rispettivamente la somma di € 997,17 e la somma Persona_2 di € 359,52 Persona_1 Pertanto, il totale complessivamente investito da Persona_2 60.318,81 al netto della somma percepita a titolo di di mentre il totale complessivamente investito da Persona_1 11.732,46 al netto della somma percepita a titolo di risulta essere pari ad €
risulta essere pari ad € La leggera differenza tra le somme indicate da parte attrice in atto di citazione e quelle quantificate dal ctu è determinata dai dati ricavati dal perito a seguito di dettagliata analisi degli e/c versati in atti. Dunque, la somma complessivamente investita da e e richiesta in Persona_1 Persona_2 comparsa conclusionale dall'attore, in adesione a in risulta essere pari ad € 72.051,27
Alla luce delle considerazioni svolte, l'inosservanza degli obblighi di informazione attiva e passiva nella fase di conclusione del singolo negozio di acquisto, di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice. Va, infatti, evidenziato che dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo – informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario (Cass., n. 33596/2021) e che la prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori di rischio che gli devono essere evidenziati (Cass., n. 7905/2020). Nel caso di specie, attesa la mancata offerta di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il CP_2 pregiudizio subito dagli attori, nello specifico consistente nella perdita economi vante dalla riduzione del valore delle azioni. Ai fini della quantificazione del danno, la banca dovrà essere condannata alla restituzione della somma così come richiesta in atto di citazione, in assenza di domanda di condanna ad un maggior danno, pari ad €.71.000,40, inferiore a quella accertata dal ctu, in favore di Parte_1
.
[...] in tema di intermediazione finanziaria, allorché sia pronunciata la condanna dell'intermediario al risarcimento del danno patito dall'investitore, in ragione dell'inadempimento ai propri obblighi, quantificato sull'assunto della perdita di integrale valore dei titoli al momento della decisione, va del pari disposta la restituzione dei titoli medesimi, quale espressione del medesimo principio di cui all'art. 1223 c.c., del risarcimento effettivamente corrispondente al danno, ogni qualvolta il loro residuo valore venga reputato, al momento della decisione, pari a zero, ma non risulti altresì in giudizio l'impossibilità di un successivo incremento del valore stesso, per essere stati i titoli annullati, definitivamente ceduti o per qualsiasi altra concreta evenienza. (così Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n.14178). Quanto alla domanda di ridimensionamento del danno dovuto agli attori, formulata dalla per concorso di colpa degli investitori ex. art. 1227 c.c., va disattesa. CP_2 roposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte (Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016). Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa di parte attrice, in ragione della mancanza della qualità di investitrice professionale. Sulla somma da restituirsi deve riconoscersi la sola rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del fatto illecito e non anche, come richiesto, gli interessi poiché questi, com'è noto, nell'illecito aquiliano costituiscono danno ulteriore da lucro cessante (rispetto al danno emergente della svalutazione) che va risarcito solo quando il richiedente alleghi e provi, anche per presunzioni, che la rivalutazione non vale a reintegrarlo pienamente, dovendo egli essere posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito (che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cassazione civile sez. III - 10/03/2025, n. 6351) In difetto di allegazione specifica della destinazione delle somme investite in operazioni di maggiore redditività rispetto agli importi riconosciuti, va esclusa qualsivoglia ulteriore voce di danno. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, sulla base del decisum complessivo e nei minimi, avendo promosso un unico atto introduttivo per più parti con posizione distinte poi successivamente separate, essendo stata esperita esclusivamente la consulenza tecnica d'ufficio ed inserendosi la controversia in un filone da potersi ormai considerare seriale. Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con Parte_1 citazione notificata il 13.10.2020, nei confronti di ora Controparte_4
così provvede: Controparte_1 uanto di ragione la domanda e per l'effetto CONDANNA la CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarci favore di della somma di € 71.000,40, oltre al danno da svalutazione Parte_1 monetaria, determinato secondo gli indici istat, e con restituzione dei titoli posseduti di cui al dossier intestato a e , danti causa di , in favore Persona_1 Persona_2 Parte_1 della CP_2
2. C NA la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in CP_1 favore di pese processuali che liquida in € 7.052,00, oltre i.v.a., c.p.a. Parte_1 e rimbor i al 15% come per legge, da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 21.06.2023, definitivamente a carico della parte soccombente. Bari, 06/11/2025
Il Giudice Assunta Napoliello
, quale erede di e , rappresentato e difeso Parte_1 Persona_1 Persona_2 mito ed RI R Attore Contro (già ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 resent ucci e CO ID Convenuta Ragioni di fatto e diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
************* Con atto di citazione notificato il 13.10.2020, , , Parte_1 Parte_2 [...]
, Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
[...] Parte_9 Pt_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , , Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
, Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23 i l Parte_24 Parte_25 Parte_26
Controparte_2 L'odierno attore rif i e procuratore speciale di Persona_1 [...]
, evidenziando che questi erano titolari d 2000057 e del conto dep Per_2
. 00157/0000020020281 sul quale la banca convenuta aveva addebitato titoli di propria emissione, la cui documentazione era stata consegnata esclusivamente a seguito di espressa richiesta del 16.01.2020 (all. n. 4d fasc. attore). Nello specifico, a erano state addebitate n.
7.459 azioni pari ad un controvalore di Persona_2
€ 61.287,50 di cu
- a gennaio 2010 n. 100 azioni BPB di cui difetta la relativa documentazione e che l'attore assumeva pari ad un controvalore di € 890,00;
- in aumento di capitale del 2009 n. 1063 azioni BPB pari ad un controvalore di € 8.822,90;
- a maggio 2010 n. 250 azioni BPB pari ad un controvalore di € 2.350,00;
- in aumento di capitale del 2013 n. 2829 azioni BPB pari ad un controvalore di € 22.632,00, nonché € 26.592,60 per obbligazioni convertibili (poi convertite a settembre 2014 in 3456 azioni). A erano state addebitate n.
1.469 azioni BPB pari ad un controvalore di € Persona_1 9.
- a gennaio 2009 n. 100 azioni BPB di cui difetta la relativa documentazione e che l'attore assumeva pari ad un controvalore di € 890,00;
- in aumento di capitale del 2009 n.
1.063 azioni BPB pari ad un controvalore di € 8.822,90. Asseriva la violazione da parte della banca convenuta della normativa a tutela del consumatore e l'omessa segnalazione del reale livello di rischio dei titoli azionari, inadeguati anche per eccessiva concentrazione del rischio, attribuendo, di contro, ai titoli un livello di rischio basso o medio non corrispondente alla realtà. Eccepiva, dunque, la nullità delle operazioni, ex art. 23 TUF, per mancata consegna di copia del contratto quadro e la violazione degli obblighi informativi e di diligenza e correttezza. Nel dettaglio, asseriva che gli investimenti fatti eseguire dalla banca, comunque non adeguati al profilo di rischio degli investitori, erano viziati da una inadeguata informazione, sia in termini di quantificazione del rischio associato allo strumento, sia in merito alla sua natura illiquida, sia in relazione alla situazione di conflitto di interessi in cui operava la banca emittente;
sosteneva che gli investitori non avessero mai ricevuto copia dei prospetti informativi e contestava la violazione da parte della banca convenuta dell'art. 21 TUF, nonché dei Regolamenti Consob n. 11522/1998 e n. 16190/2007. Sottolineava che dai questionari sottoscritti da e emergeva Persona_1 Parte_27 chiaramente un profilo di rischio basso, del tutto inc gli i ontestati. Concludeva, quindi, chiedendo la nullità delle operazioni di investimento, ex art. 23 TUF, con condanna in favore dell'attore alla restituzione del capitale investito dai suoi danti causa pari ad € 71.000,40 oltre interessi e danno da svalutazione monetaria. In subordine, chiedeva il risarcimento del danno per grave inadempimento della CP_2 convenuta, quantificato nella somma di € 71.000,40 oltre interessi e danno da svalut monetaria, vinte le spese di lite. In comparsa conclusionale, parte attrice chiedeva, altresì, la corresponsione da parte della banca degli interessi nella maggior misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. Con comparsa del 23.12.2020 si costituiva in giudizio la , Controparte_2 chiedendo l'integrale rigetto della domanda attorea. Asserendo l'esistenza di validi contratti quadro, debitamente sottoscritti dagli investitori, affermava di aver compiutamente adempiuto a tutti gli obblighi informativi, richiesti dalla disciplina di settore, fornendo informazioni complete e dettagliate in merito alle caratteristiche e ai rischi connessi con l'acquisto di titoli BPB tramite documenti informativi, consegnati in copia al cliente, nei quali veniva puntualmente illustrato sia il rischio di perdita del capitale investito, sia il c.d. rischio di liquidità. Evidenziava che, nel corso degli anni, gli investitori, attraverso la compilazione dei questionari di profilatura (all. n. da 63 a 66 fasc. convenuta), avevano fornito alla banca informazioni perfettamente compatibili con l'acquisto dei titoli oggetto di controversia;
con la sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati (all. n. 173 e 177 fasc. convenuta), e Persona_1 [...] avevano specificamente preso conoscenza ed accettato tu on Pt_27 stimento in azioni BPB, rischi illustrati nei prospetti informativi e nelle schede prodotto allegate alle operazioni e consegnate ai sottoscrittori (all. da n. 67 a n. 76 fasc. convenuta). A seguito delle operazioni di investimento effettuate tra il 2010 e il 2013 (all. n. 97 – 99 fasc. convenuta), e erano divenuti titolari rispettivamente di: Persona_1 Persona_2
- ovalore di € 9.712,90; Persona_1
- ioni BPB per un controvalore di € 61.287,50. Persona_2 S che tutte le operazioni di investimento erano state effettuate sulla base di ordini sottoscritti dagli investitori, previa informativa sui fattori di rischio degli investimenti e che a fronte della regolare e periodica ricezione degli e/c gli attori non avevano mai mosso alcuna contestazione. Preliminarmente contestava il difetto di legittimazione attiva dell'attore, per mancata dimostrazione della qualità di erede, essendo la dichiarazione di successione di Persona_1 inidonea a dimostrare l'acquisto iure hereditatis. Eccepiva, altresì, la carenza di poteri rappresentativi dell'attore quale procuratore speciale di
, non essendo inseriti tra i poteri conferiti con la procura depositata in atti la tutela Persona_2 risdizionale dei diritti riferibili a , né alcun potere o facoltà di diritto Persona_2 sostanziale inerente ai titoli azionari per;
la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e risarcimento del danno avanzate da parte attrice, nonché la prescrizione decennale delle domande di restituzione delle somme investite e di risarcimento del danno contrattuale, per tutti gli investimenti effettuati in epoca anteriore al 13.10.2010; evidenziava che, sino al secondo semestre del 2015, non si era manifestato alcun indice negativo in merito all'andamento della banca e/o alla liquidabilità dei titoli BPB, e che, in ogni caso, la banca aveva prontamente informato gli attori, attraverso l'invio degli e/c, circa l'incremento del livello di rischiosità del titolo, divenuto medio-alto; contestava la ricorrenza di nesso causale tra le condotte addebitate ed il danno lamentato, nonché l'entità della pretesa risarcitoria, che chiedeva escludersi o ridursi, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ogni caso con detrazione dell'importo incassato a titolo di dividendi e cedole e al netto delle azioni ricevute dagli attori a titolo gratuito. Con ordinanza del 18.02.2021, attesa la necessità di verificare ed analizzare i singoli e diversi rapporti bancari, anche con l'ausilio di specifica ctu, veniva disposta la separazione delle domande proposte, con conseguente formazione di autonomi fascicoli processuali. Con atto di intervento del 22.03.2021, interveniva in giudizio , al fine di ratificare Persona_2 interamente l'operato del procuratore , sana qualsivoglia carenza Parte_1 di potere. Con atto di intervento volontario del 17.01.2023, si costituiva in giudizio in Parte_1 qualità di erede anche di , deceduto in (all. n. 2 atto di intervento Persona_2 attore). La domanda separata promossa da veniva iscritta al n. 2199/2021 e qui Parte_1 esaminata. Preliminarmente va rigettata la sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva di
, qualità di erede provata dal deposito dei documenti (all. n. 4a fasc. attore e Parte_1 oria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc attore). Va, altresì, rigettata l'eccezione, reiterata dalla banca convenuta in comparsa conclusionale, di difetto di legittimazione attiva dell'attore quale procuratore speciale di , attesa la Persona_2 successiva dimostrata qualità di erede di , in forza di testa fo versato Persona_2 in atti (all. n. 2 atto di intervento attore) caso;
la ratifica effettuata nell'ambito del presente giudizio da con l'atto del 22.03.2021. Persona_2 Infondata è l'eccezio izione sollevata dalla convenuta. Secondo l'orientamento espresso dalla Giurisprudenza di legittimità “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili” (v. Cass. Civ. n. 21255/2013 e v. anche Cass. Civ. n. 11119/2013 e da ultimo Cass. 2066/2023). Tale data può farsi coincidere: 1) con la pubblicazione, avvenuta il giorno 8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse dalla , la quale ha rivelato la CP_3 violazione da parte della di tutta una serie di obblig ativi in relazione alla CP_2 determinazione del prezzo ione, nel corso dell' Aumento di capitale del 2013; 2) ovvero, subordine, con l'assemblea del 29 aprile 2016, allorquando il valore dell'azione è repentinamente e improvvisamente sceso a € 7,50 ad azione;
3) ovvero, in via ancor più gradata con il 31.12.2015, ossia quando veniva indicato, per la prima volta, nell'estratto conto del dossier titoli al 31.12.2015 il livello di rischio reale dell'azione BPB come medio alto e la sua illiquidità. Nella specie, in primo luogo, trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e, seppur si volesse inquadrare la fattispecie in quella di responsabilità extracontrattuale e/o responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. della comunque nessun diritto potrebbe considerarsi prescritto, atteso che dal dies a CP_2 quo, in precedenza individuato, alla data di notifica dell'atto di citazione (13.10.2020) nessuna prescrizione si è verificata, considerando quale valido atto interruttivo il deposito dell'istanza di mediazione avvenuto in data 05.08.2020. Considerata la reiterazione, in comparsa conclusionale, della sola domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice, con espressa rinuncia alle altre domande, residuerà quale oggetto del presente giudizio esclusivamente la domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi. Sul punto si osserva che, anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto in difetto di domanda, si può procedere alla disamina della domanda risarcitoria con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17948/2020). In generale, la disciplina dettata dal TUF e dal successivo regolamento attuativo Consob n.11522/1998 pone a carico dell'intermediario finanziario, quale soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato (art. 21 lett. a TUF, art. 26 lett. e Reg. Consob 11522/1998 e art.1176 c.c.), l'obbligo di tutelare l'interesse dei clienti, laddove tale obbligo si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio dell'investimento che egli si accinge a fare (cfr. artt. 5 e 21 lett. a) TUF e art. 47 Cost.). Gli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario in base alla disciplina del TUF vengono individuati nell'obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonché' nell'obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all'affidabilità dell'investimento e, dunque, in ordine all'adeguatezza dello stesso al suo profilo di rischio. Concretamente la banca deve, quindi, innanzitutto informarsi e conoscere i dati relativi alla rischiosità dell'investimento da lei proposto o richiesto dall'investitore, e, successivamente, riferirli al cliente, indipendentemente dal fatto che l'investimento sia stato proposto dalla banca o che sia stato il cliente investitore ad ordinare le operazioni da effettuare. Il contenuto dello specifico obbligo dell'intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell'investitore, funzionale all'adempimento dell'ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli, di fornire al cliente un'informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell'operazione, con riguardo a costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l'adeguatezza dell'operazione. Qualora l'intermediario valuti un'operazione come non adeguata, ad essa potrà dare corso solo in forza di un ordine impartito per iscritto dal risparmiatore, in cui venga fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016). La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che in tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante l'attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, la tutela del cliente è comunque affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 ss. TUF e 26 ss. del regolamento Consob n. 11522/1998. Inoltre, per quanto concerne la ripartizione dell'onere probatorio circa l'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23 co. 6 TUF dispone che "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta". La Corte di Cassazione, sulla violazione degli obblighi di diligenza e di riparto dell'onere della prova nei giudizi di risarcimento del danno nello svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria, ha affermato che non può ritenersi assolto da parte della l'onere di dimostrare di aver CP_2 agito secondo la diligenza richiesta, non potendosi att alcuna rilevanza al profilo di rischio dell'investitore, alla sua esperienza in materia “perché le informazioni dal trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche in riferimento ad ogni singolo prodotto di investimento e le stesse, nella specie, andavano comunque fornite, indipendentemente dalle inclinazioni al rischio dell'investitrice e dal peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito, perché proprio sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario, l'investitore avrebbe selezionato quelle, secondo lui, con maggiori probabilità di successo” (cfr. Cass. ordinanza n. 15709/2019). Corollario al riparto dell'onere probatorio, è il correlato onere di allegazione del cliente: ritiene il Tribunale di aderire a quell'orientamento di legittimità (Cass. 17.02.2009 n. 3773; Cass. 19.01.2016 n. 810; Cass. 28.02.2018 n. 4727; Cass. 24.04.2018 n. 10111; Cass. 16.05.2019 n. 13265; 24.05.2019 n. 14335) secondo cui “In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute”. L'affermazione è quella più aderente ai principi generali sull'onere della prova in materia di responsabilità precontrattuale o contrattuale (Cass. SSUU 13533/2001) che, come è noto, impongono al creditore, il quale agisca per l'inadempimento della controparte, di allegare l'inadempimento delle obbligazioni dell'intermediario nonché fornire la prova del nesso di causalità fra il primo e il danno, anche sulla base di presunzioni;
spetta invece all'intermediario provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta. In definitiva, l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 810 del 19/01/2016). Laddove l'intermediario non porti la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, egli sarà quindi tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore (cfr. Cass. 18039/2012). Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati" (Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7905). Sulla base delle coordinate di giudizio precisate, occorre accertare nel concreto se sussista la prova positiva dell'adempimento degli obblighi informativi, attivi e passivi, posti in capo alla banca: le fonti normative che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento sono il D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F.), quale normativa primaria che definisce l'ambito soggettivo e oggettivo della materia e stabilisce i principi generali, ed il Regolamento CP_3 (pro-tempore vigente), quale normativa secondaria che disciplina nel dettaglio le tecniche per la prestazione dei servizi di investimento. Nella fattispecie in esame, in relazione al periodo temporale in cui sono stati posti in essere gli investimenti oggetto di controversia, la disciplina di riferimento è quella di cui al Regolamento Consob n. 16190/2007, emanato in recepimento alla direttiva MIFID con cui è stata introdotta la disciplina della adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione degli ordini (execution only). La normativa richiamata ha previsto la compilazione di un questionario di profilatura per offrire un più alto livello di tutela all'investitore retail, secondo il criterio di classificazione in base alla raccolta di dati oggettivi del cliente (situazione finanziaria, competenza ed esperienza). Per profilatura del cliente si intende quel processo di valutazione della situazione finanziaria, della propensione al rischio e degli obiettivi d'investimento dello specifico investitore, sintetizzato e standardizzato in un profilo di rischio, generalmente misurato qualitativamente su una scala di cinque valori: basso, medio-basso, medio, medio-alto ed alto. La normativa persegue l'obiettivo di tutelare l'investitore prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano quanto più frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiatore e nel suo preminente interesse. Gli obblighi informativi passivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informarsi, ovvero di acquisire dati ed informazioni dal proprio cliente, mentre quelli attivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informare il cliente. In buona sostanza, l'intermediario ha, innanzitutto, il dovere di conoscere il proprio cliente, in termini di esperienza finanziaria posseduta, di propensione al rischio nonché di sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, ciò al fine di poter individuare il ventaglio di prodotti a lui più confacenti, che siano quindi adeguati/appropriati alle sue caratteristiche. Sempre in relazione agli obblighi informativi posti a carico degli intermediari, con comunicazione n. 9019104 del 02.03.2009, la ha emanato un orientamento CP_3 interpretativo sui doveri di correttezza e trasparenz distribuzione di prodotti finanziari illiquidi: per la citata comunicazione, sono illiquidi quei prodotti che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita. Si tratta, quindi, di quegli strumenti che, a differenza di altri prodotti di investimenti come i fondi aperti, mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di fair valuation sia della possibilità di una pronta ed efficiente liquidabilità dell'investimento. Orbene, gli strumenti finanziari oggetto di giudizio potevano ritenersi al momento del relativo acquisto caratterizzati da un profilo di rischio “alto”: le suddette azioni rientrano nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione e perfettamente rientranti nella definizione fornita dalla con la CP_3 citata comunicazione. Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto. Va altresì evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore. Ciò posto, si ritiene di aderire alle conclusioni rassegante dal ctu, in quanto condivisibili. Accertata la sottoscrizione congiunta, da parte di e , del contratto Persona_1 Persona_2 quadro del 03.09.2008, il ctu ha valutato il rispe hi da parte della convenuta. CP_2 nto, sono presenti in atti quattro questionari di profilatura, di cui tre (datati 03.09.2008, 22.04.2010 e 16.06.2015) sottoscritti congiuntamente dagli investitori e uno (datato 29.05.2009) sottoscritto soltanto da . Persona_2 Preliminarmente è necessario sottol la sottoscrizione congiunta del questionario di profilatura ne inficia, inevitabilmente, l'attendibilità, in quanto l'intermediario omette di effettuare una valutazione specifica ed individuale del singolo investitore, necessaria per l'accertamento della adeguatezza degli investimenti rispetto al reale profilo di rischio dell'investitore. Analizzando il questionario del 03.09.2008, il ctu ha evidenziato che gli investitori avevano dichiarato di voler proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici anche contenuti, costanti e prevedibili e di essere disposti a perdere soltanto una piccola parte del capitale investito, risposte che restituiscono un profilo di rischio prudenziale ben diverso da quello medio – alto assegnato dalla banca ai clienti. Quanto al questionario sottoscritto dal solo in data 29.05.2009, il perito nominato Persona_2 ha correttamente rilevato una notevole inco tteso che a fronte della dichiarazione di avere quale obiettivo la crescita del capitale nel medio-lungo termine, sopportando anche forti oscillazioni di valore, l'investitore dichiarava poi di non accettare alcuna perdita del capitale investito. Il questionario, a firma congiunta del 22.04.2010, riporta le stesse risposte fornite in quello del 03.09.2008, mentre il questionario del 16.06.2015 si differenzia dal precedente in relazione all'orizzonte temporale degli strumenti finanziari, che include anche quelli a breve e medio termine e in relazione alla consistenza patrimoniale passata ad € 500.000,00. Ad ogni buon conto, il ctu ha correttamente concluso per un profilo di rischio basso o, al più, medio-basso, quindi decisamente diverso da quello attribuito agli investitori dalla banca, ossia medio-alto nel 2008 e medio nel 2015. Pur volendo considerare come valido il profilo di rischio attribuito dalla banca nel 2015, lo stesso risulterebbe comunque non in linea con i titoli oggetto di controversia, attesi l'illiquidità e l'elevato rischio propri degli stessi, del tutto inadeguati ad un investitore con un profilo di rischio medio e tanto più ad un investitore con un profilo di rischio conservativo, come quello ritenuto più attinente ai concreti obiettivi di e , così come peraltro Persona_1 Persona_2 accertato dal perito nominato (pag. 13 elabor È necessario, inoltre, sottolineare che il rispetto degli obblighi informativi da parte della banca deve avvenire in concreto e non in modo meramente formale, non essendo all'uopo sufficiente la mera consegna di voluminosi prospetti informativi, costituenti materiale non facilmente intelligibile, tanto più da un investitore non professionista. Allo stesso modo, la valutazione dell'adeguatezza dell'investimento deve essere effettuata in concreto, in relazione alle reali capacità reddituali e alle reali condizioni di vita del cliente, essendo la banca, quale parte dotata di maggiore conoscenza e consapevolezza, perfettamente in grado di comprendere l'effettiva opportunità dell'investimento, in una prospettiva di bilanciamento tanto degli interessi, quanto e soprattutto della forza contrattuale delle parti. Quanto al conflitto di interessi, il ctu ha accertato il rispetto dell'obbligo di comunicazione solo per gli acquisti di azioni avvenuti nel 2009 e nel 2013, non invece per quelli del 2008 e del 2010 (pag. 15 e 16 elaborato peritale). Per quanto attiene alle disposizioni di cui alla comunicazione n. 9019104/2009, CP_3 dall'analisi peritale è emerso il rispetto soltanto parziale delle citate zioni, difettando nei prospetti informativi in atti il confronto, di cui al punto 1.4 della comunicazione stessa, con prodotti semplici, noti, liquidi ed a basso rischio. Inoltre, il reale livello di rischiosità del titolo, quale titolo illiquido, risulta essere stato indicato dalla in e/c soltanto a partire dal IV CP_2 trimestre del 2015. Il ctu, poi, ha ritenuto inadeguati al profilo di rischio degli investitori gli acquisti oggetto di controversia, non solo sulla base di quanto precedentemente esposto, ma anche per eccessiva concentrazione di prodotti BPB, costituenti nel periodo di osservazione gli unici titoli acquistati, idonei ad esporre ad un rischio eccessivo anche il portafoglio di un investitore con un profilo di rischio alto. Com'è noto, infatti, un dossier titoli composto esclusivamente da titoli illiquidi può ritenersi strutturalmente inadeguato. All'esito dell'analisi peritale, il ctu ha accertato che i danti causa dell'odierno attore hanno percepito a titolo di dividendi, rispettivamente la somma di € 997,17 e la somma Persona_2 di € 359,52 Persona_1 Pertanto, il totale complessivamente investito da Persona_2 60.318,81 al netto della somma percepita a titolo di di mentre il totale complessivamente investito da Persona_1 11.732,46 al netto della somma percepita a titolo di risulta essere pari ad €
risulta essere pari ad € La leggera differenza tra le somme indicate da parte attrice in atto di citazione e quelle quantificate dal ctu è determinata dai dati ricavati dal perito a seguito di dettagliata analisi degli e/c versati in atti. Dunque, la somma complessivamente investita da e e richiesta in Persona_1 Persona_2 comparsa conclusionale dall'attore, in adesione a in risulta essere pari ad € 72.051,27
Alla luce delle considerazioni svolte, l'inosservanza degli obblighi di informazione attiva e passiva nella fase di conclusione del singolo negozio di acquisto, di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice. Va, infatti, evidenziato che dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo – informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario (Cass., n. 33596/2021) e che la prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori di rischio che gli devono essere evidenziati (Cass., n. 7905/2020). Nel caso di specie, attesa la mancata offerta di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il CP_2 pregiudizio subito dagli attori, nello specifico consistente nella perdita economi vante dalla riduzione del valore delle azioni. Ai fini della quantificazione del danno, la banca dovrà essere condannata alla restituzione della somma così come richiesta in atto di citazione, in assenza di domanda di condanna ad un maggior danno, pari ad €.71.000,40, inferiore a quella accertata dal ctu, in favore di Parte_1
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[...] in tema di intermediazione finanziaria, allorché sia pronunciata la condanna dell'intermediario al risarcimento del danno patito dall'investitore, in ragione dell'inadempimento ai propri obblighi, quantificato sull'assunto della perdita di integrale valore dei titoli al momento della decisione, va del pari disposta la restituzione dei titoli medesimi, quale espressione del medesimo principio di cui all'art. 1223 c.c., del risarcimento effettivamente corrispondente al danno, ogni qualvolta il loro residuo valore venga reputato, al momento della decisione, pari a zero, ma non risulti altresì in giudizio l'impossibilità di un successivo incremento del valore stesso, per essere stati i titoli annullati, definitivamente ceduti o per qualsiasi altra concreta evenienza. (così Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n.14178). Quanto alla domanda di ridimensionamento del danno dovuto agli attori, formulata dalla per concorso di colpa degli investitori ex. art. 1227 c.c., va disattesa. CP_2 roposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte (Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016). Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa di parte attrice, in ragione della mancanza della qualità di investitrice professionale. Sulla somma da restituirsi deve riconoscersi la sola rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del fatto illecito e non anche, come richiesto, gli interessi poiché questi, com'è noto, nell'illecito aquiliano costituiscono danno ulteriore da lucro cessante (rispetto al danno emergente della svalutazione) che va risarcito solo quando il richiedente alleghi e provi, anche per presunzioni, che la rivalutazione non vale a reintegrarlo pienamente, dovendo egli essere posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito (che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cassazione civile sez. III - 10/03/2025, n. 6351) In difetto di allegazione specifica della destinazione delle somme investite in operazioni di maggiore redditività rispetto agli importi riconosciuti, va esclusa qualsivoglia ulteriore voce di danno. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, sulla base del decisum complessivo e nei minimi, avendo promosso un unico atto introduttivo per più parti con posizione distinte poi successivamente separate, essendo stata esperita esclusivamente la consulenza tecnica d'ufficio ed inserendosi la controversia in un filone da potersi ormai considerare seriale. Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con Parte_1 citazione notificata il 13.10.2020, nei confronti di ora Controparte_4
così provvede: Controparte_1 uanto di ragione la domanda e per l'effetto CONDANNA la CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarci favore di della somma di € 71.000,40, oltre al danno da svalutazione Parte_1 monetaria, determinato secondo gli indici istat, e con restituzione dei titoli posseduti di cui al dossier intestato a e , danti causa di , in favore Persona_1 Persona_2 Parte_1 della CP_2
2. C NA la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in CP_1 favore di pese processuali che liquida in € 7.052,00, oltre i.v.a., c.p.a. Parte_1 e rimbor i al 15% come per legge, da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 21.06.2023, definitivamente a carico della parte soccombente. Bari, 06/11/2025
Il Giudice Assunta Napoliello