Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/06/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 336/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, con sede in Parte_1
Palermo, c.f.: P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo;
appellante
CONTRO
, con sede in Milano, P.I.: Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Ada De Tilla;
appellata
In fatto e in diritto
1. L' ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 21.1.2022, n. 239, con cui era stata rigettata l'opposizione della stessa Amministrazione al decreto ingiuntivo di pagamento della somma di euro 85.886,70 oltre interessi e spese del monitorio, in favore di quale cessionaria e mandataria all'incasso del credito di corrispettivo Controparte_1
della fornitura di gas ed elettricità da parte di Controparte_2
costituitasi, ha dedotto l'inammissibilità e comunque l'infondatezza Controparte_1 dell'impugnazione.
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a decorrere dal 26.3.2025.
2. Com'è noto, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. 363/2019).
Alla stregua di tale principio, l'appello dev'essere accolto in ragione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione, questione riproposta dall' e dunque compresa nel Parte_1
thema decidendum del presente grado del giudizio (Cass. 30507/2023).
L'Amministrazione aveva, tra gli altri motivi di opposizione, eccepito la Parte_2
prescrizione del credito sulla premessa, incontestata in diritto, che il credito asserito da
[...]
doveva ritenersi incluso nella previsione dell'art. 2948, n. 4, c.c. e sulla duplice CP_1
allegazione, in fatto, che il termine quinquennale di prescrizione era ormai scaduto, trattandosi di fatture relative agli anni 2012, 2013 e 2014, e che medio tempore non erano stati compiuti atti interruttivi della prescrizione (“…non sono stati notificati al ceduto atti interruttivi della prescrizione né da né da ”). CP_1 CP_2
A fronte di una siffatta eccezione, validamente proposta con riferimento ai suoi elementi costitutivi (v. Cass. 30303/2021), la convenuta – oltre a richiamare l'efficacia interruttiva della notifica degli atti di cessione del credito (risalenti all'anno 2014) e della “richiesta monitoria” (presentata nell'anno 2020): atti da soli ininfluenti perché tra loro distanti più di cinque anni – aveva accennato a un non meglio precisato “invio di diverse diffide di pagamento”, non documentato né in sede monitoria né in giudizio e però dato senz'altro per esistente dal primo giudice (che ne aveva anzi indicato come avvenuta l'allegazione in 3
fascicolo).
In risposta alla reiterata eccezione di prescrizione in appello, ha spiegato due CP_1
argomenti d'ordine processuale e prodotto documentazione a sostegno della controeccezione di interruzione.
La nuova produzione è inammissibile per il divieto di cui all'art. 345, co. 3, c.p.c..
E gli argomenti sono infondati.
Il primo, per cui l'eccezione di prescrizione sarebbe da ritenere rinunciata perché non più richiamata dopo essere stata dedotta come motivo di opposizione, non considera che, per ormai consolidata giurisprudenza, la mancata riproposizione, nel corso del giudizio e/o in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda o eccezione in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo, a tal fine, necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte possa desumersi inequivocabilmente il venir meno dell'interesse a coltivarla, ciò che nel caso specifico non è sostenibile sotto alcun profilo (sulla rinuncia alla prescrizione in sede processuale, vds. peraltro la recente Cass. 8304/2025).
Il secondo argomento, per cui la “non contestazione”, da parte dell'opponente, dell'allegazione ex adverso dell'avvenuto compimento di atti interruttivi della prescrizione avrebbe esonerato la creditrice dalla relativa prova, è da disattendere giacché postula del tutto infondatamente che all'iniziale esplicita allegazione dell'opponente di inesistenza di atti interruttivi – fatto negativo dedotto come motivo di opposizione e tale da onerare la controparte dell'allegazione e prova del contrario – dovesse seguire, davanti al difforme asserto della controparte, una successiva “controcontestazione” in mancanza della quale l'asserita creditrice sarebbe stata sollevata dall'onere probatorio.
3. L'accoglimento dell'appello comporta la condanna di alle spese di lite, Controparte_1
che si liquidano, per il primo grado, in complessivi euro 7.950,00, e per il grado di appello in complessivi euro 8.000,00, oltre al rimborso delle spese vive prenotate a debito e delle spese generali nella misura forfettaria prevista dall'art. 2, co. 2, D.M. Giustizia n. 55/2014.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
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in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 21.1.2022, n. 239, appellata dall' , Parte_1 accoglie l'opposizione proposta dall' al decreto ingiuntivo del Tribunale di Parte_1
Palermo n. 6920/2019, e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo e rigetta la domanda proposta da Controparte_1
condanna a rifondere all' Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, che liquida, per il primo grado del
[...]
giudizio, in complessivi euro 7.950,00, e per il grado di appello in complessivi euro 8.000,00, oltre al rimborso delle spese vive prenotate a debito e delle spese generali nella misura forfettaria prevista dall'art. 2, co. 2, D.M. Giustizia n. 55/2014.
Così deciso in Palermo il giorno 24 giugno 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo