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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 11/09/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 2427/2025
Il Tribunale di Bolzano, in persona di:
dott. Andrea Pappalardo Presidente relatore dott. Morris Recla Giudice
dott. Magdalena Costa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 e art. 473 bis. 29 c.c. pendente tra
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. STABILE GIOVANNA, giusta delega in atti e
con l'intervento del Pubblico Ministero presso Il Tribunale di Bolzano;
rilevato che le parti hanno presentato conclusioni concordi;
verificato che alle condizioni proposte non osta alcuna norma cogente, né
l'interesse della prole;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale;
P.Q.M.
prende atto
delle condizioni formulate dalle parti nel ricorso depositato telematicamente in data 13/06/2025, delle note scritte depositate telematicamente in data
4.9.2025 e del verbale d'udienza d.d. 10.9.2025, da intendersi parte integrante della presente sentenza e che vengono di seguito integralmente riportate:
Le condizioni di cui all'”Accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio” dd. 14.5.2020, raggiunto a seguito di negoziazione assistita ex art. 6, D.L. n. 132/2014, convertito in Legge n. 162/2014, vengono come di seguito parzialmente modificate:
“Il marito cede alla moglie, che accetta, il 50% della predetta abitazione familiare e quanto alla stessa tavolarmente collegato, al prezzo omnicomprensivo di € 140.000,00.- (centoquarantamila/00), divenendone,
ella, così proprietaria al 100%, E, in forza di tale accordo:
Trasferimento ed oggetto
Il signor (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27.09.1974, cittadino italiano, residente a [...]
cede alla signora (C.F. ), nata a Parte_2 C.F._2
NO (BZ) il 15.10.1975 cittadina italiana, residente a [...] che accetta, la propria quota di proprietà di: - metà indivisa della p.m. 31 della p.ed. 4464 in P.T. 5950/II C.C. Per_1
(appartamento al piano terra: 3 stanze, bagno-WC, doccia-WC, due disimpegni, soggiorno-angolo cottura, giardino;
al secondo piano interrato:
cantina);
- quota indivisa di complessivi 915/100.000 (novecentoquindici centomillesimi) della p.m. 128 della p.ed. 4464 in P.T. 5950/II C.C. Per_1
(garage comune al piano II interrato: 23 aerazione, rampa, corsia di manovra,
al piano I interrato: corsia di manovra, 29 aerazione, aerazione rampa, rampa,
2 griglie;
al piano terra: 5 aerazione, rampa, 24 griglie);
- quota indivisa di complessivi 915/100.000 (novecentoquindici centomillesimi) della p.m. 14 della p.ed. superficiaria a tempo indeterminato
4465 in P.T. 5951/II C.C. (piano primo interrato: corsia di manovra, 5 Per_1
aerazioni, aerazione rampa;
piano II interrato: corsia di manovra, rampa, 2
aerazioni);
- quota indivisa di complessivi 2351/100.000
(duemilatrecentocinquantuno/centomillesimi) della p.m. 7 della p.ed.
superficiaria a tempo indeterminato 4465 in P.T. 5951/II C.C. (piano I Per_1
interrato: deposito bici).
Il tutto sito a Merano (BZ), via Toti n. 14, al prezzo di complessivi €
140.000,00.- (centoquarantamila/00), così censito:
- appartamento censito presso il N.C.E.U. di Merano, come p.m. 31 della p.ed. 4464, Foglio 23, subalterno 31, via Toti n. 22, (in realtà n. 14) piano S2-T,
cat. A/2, cl. 2, cons. 5 vani, sup. 95 mq., RCE 593,93 €; - quota parte di garage comune censito presso il N.C.E.U. di Merano, come p.m. 128 della p.ed. 4468, Foglio 23 subalterno 138, Via Toti, piani S2-S1, cat.
F/50;
- quota parte della superficie censita presso il N.C.E.U. di Merano, come p.m.
14 della p.ed. 4465, Foglio 23 subalterno 20, Via Toti, piani S2-S1, cat. F/50;
- quota parte della superficie censita presso il N.C.E.U. di Merano, come p.m.
7 della p.ed. 4465, Foglio 23 subalterno 17, Via Toti, piano S1, graffata con la particella 4464, Foglio 23, sub 135, cat. C/2, cl. 2 cons. 43 mq, sup. 47 mq, RCE
144,35;
il tutto così come pervenuto alla parte cedente in forza del contratto di compravendita dd. 02.07.2015, sub GN. 4620/2015 dd. 14.07.2015, ad esso riportandosi per ogni eventuale ulteriore precisazione, provenienza, vincolo di destinazione, patto, convenzione e/o tabelle millesimali e/o regolamento condominiale ivi eventualmente richiamati e/o allegati quali parti integranti e sostanziali, individuazione anche catastale dell'oggetto del presente atto e delle parti comuni, che la parte cessionaria dichiara di ben conoscere ed accettare (all. 5).
Consistenza
L'oggetto del presente trasferimento viene ceduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova con ogni arredo e corredo, accessorio,
accessione e pertinenza, usi, azioni, servitù o altri diritti reali attivi e passivi,
nella consistenza e con i diritti reali congiunti tavolarmente iscritti.
All'ufficio del Libro fondiario la p.m. 31 ha la seguente consistenza (cfr. doc.
6): al piano terra: 3 stanze, bagno-WC, doccia – WC, due disimpegni, soggiorno-
angolo cottura, giardino;
al II piano interrato: cantina;
All'Ufficio del Libro fondiario, la p.m. 128 ha la seguente consistenza:
al piano II interrato: 23 aerazione, rampa, corsia di manovra al piano I interrato: corsia di manovra, 29 aerazione, aerazione rampa,
rampa, 2 griglie;
al piano terra: 5 aerazione, rampa, 24 griglie.
Dichiarazioni ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della L. 27/02/85, n. 52, come inserito dal DL 31/05/10, n. 78 convertito con L. 30/07/10 n.122
Premesso che la corrispondenza tra gli intestatari catastali e tavolari è stata verificata, la parte cedente, quale intestataria catastale rispettivamente tavolare degli immobili urbani sopra citati, dichiara che:
• gli immobili sopra citati risultano tutti censiti presso il Catasto Urbano
di Merano con i dati già indicati;
• la parte intestataria degli immobili oggetto del trasferimento dichiara:
- per la p.m. 31 che il relativo stato di fatto è conforme ai dati catastali sopramenzionati ed alla planimetria catastale presentata in data 23.02.2015,
con Prot. N. 867 001 2015, e depositata presso il competente ufficio catastale sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
la planimetria catastale viene allegata al presente atto in copia non autentica previa visione ed approvazione (all. 11);
- per la p.m. 7, che il relativo stato di fatto è conforme ai dati catastali sopramenzionati ed alla planimetria catastale presentata in data 03.02.2015
con Prot. N. 679 001 2015, depositata presso il competente ufficio catastale sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
la planimetria catastale viene allegata al presente atto in copia non autentica previa visione ed approvazione (all. 12);
- per le pp.mm. 128 e 14 all'Ufficio del Catasto non risultano depositate planimetrie.
Prezzo e dichiarazioni ai sensi dell'art. 35 comma 22 del d.l. n. 223/06
Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 22, del D.L. 4 luglio
2006 n. 223 ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 - previamente ammonite sulla responsabilità penale cui possono andare incontro ai sensi dell'art.76 del citato provvedimento in caso di dichiarazioni mendaci ed ¬in ordine alla circostanza che, in caso di omessa,
incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al citato art. 35 comma 22
del D.L. 4/7/06 n.223, si applica la sanzione amministrativa da 500 € a 10.000 €
e che, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'art. 52, comma I, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
, dichiarano di non essersi avvalsi dell'opera di un mediatore immobiliare e che la cessione avviene al prezzo di € 140.000,00.- (centoquarantamila/00), a titolo di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra essi ex coniugi. Il
pagamento è già avvenuto in data 10.06.2025, a mezzo bonifico bancario
(all.to n. 21). Contestualmente, la parte cessionaria si è accollata il mutuo residuo che gravava sul predetto immobile e da atto di aver, anche già estinto il predetto mutuo.
Rinuncia all'ipoteca legale
Le parti, per quanto eventualmente necessario, rinunciano all'iscrizione di qualsiasi ipoteca legale nascente dalla emananda sentenza di modifica delle condizioni di divorzio, con esonero per il competente conservatore da ogni responsabilità al riguardo, chiedendo entrambe le parti che l'emananda sentenza costituisca titolo per l'intavolazione del 50% degli immobili di proprietà di a nome della signora . Parte_1 Parte_2
Garanzie
La parte cedente garantisce la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità
degli immobili oggetto del presente atto e la libertà degli stessi sino alla intavolazione del presente contratto da garanzie reali, da vincoli derivanti da pignoramento o sequestro, da oneri, da diritti reali o personali a terzi spettanti, da imposte o tasse arretrate e da privilegi fiscali e da ogni altro qualsiasi peso, ad eccezione:
per quanto concerne la p.m. 31:
-del vincolo ventennale di locare o alienare ai snsi dell'art. 79 della L.P.
11.08.1997, n. 13 di cui al GN 4494/34 dd. 12.08.2008;
-del vincolo ventennale ai sensi dell'art. 62 della L.P. 17.12.1998 n. 13, di cui al
GN 4620/11 dd. 14.07.2015;
-del diritto di ipoteca a favore della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. con sede a Bolzano dell'importo di € 160.000,00.- di cui € 48.000,00.- per accessori,
interessi 4,5%, interessi di mora 6,87% di cui al GN 4620/12 dd. 14.07.2015;
-del diritto di ipoteca a favore della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. con sede a Bolzano dell'importo di € 60.000,00.- di cui € 18.000,00.- per accessori,
interessi indicizzati al tasso del 1,60%, interessi di mora indicizzati al tasso del 5,25% di cui al GN 4621/1 dd. 14.07.2015;
per quanto concerne la p.m. 128: -del diritto di servitù di passaggio a piedi e con veicoli nel I° piano interrato,
ai sensi del punto XIV 4) del contratto e della planimetria a favore delle p.ed.
4796, 4797 e 4821 di cui al GN 1355/803 dd. 25.02.2015;
-del diritto di servitù di passaggio a piedi e con veicoli nel II° piano interrato,
ai sensi del punto XIV 6) del contratto e della planimetria a favore delle p.ed.
4796, 4797 e 4821 di cui al GN 1355/805 dd. 25.02.2015;
--del diritto di servitù di passaggio a piedi e con veicoli al piano terra, ai sensi del punto XIV 7) del contratto e della planimetria a favore delle p.ed.
4796, 4797 e 4821 di cui al GN 1355/806 dd. 25.02.2015;
per quanto concerne la p.m. 14:
-del diritto di servitù di passaggio a piedi e con veicoli nel II° piano interrato,
ai sensi del punto XIV 5) del contratto e della planimetria a favore delle p.ed.
4796, 4797 e 4821 di cui al GN 1355/804 dd. 25.02.2015;
--del diritto di servitù di passaggio a piedi e con veicoli nel I° piano interrato,
ai sensi del punto XIV 8) del contratto e della planimetria a favore delle p.ed.
4796, 4797 e 4821 di cui al GN 1355/807 dd. 25.02.2015;
La signora si impegna a comunicare tempestivamente al Parte_2
Comune di competenza il contenuto dei presenti accordi e delle conseguenti variazioni immobiliari.
Sicurezza impianti
Le parti dichiarano di essere state informate sulla disciplina in materia di sicurezza degli impianti di cui al D.M. n. 37/2008 e con riferimento agli impianti che corredano i beni oggetto del presente contratto, per quanto eventualmente necessario, la parte cedente garantisce la parte cessionaria circa la conformità di detti impianti alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui detti impianti sono stati realizzati e le parti convengono che sulla parte cedente non grava alcun obbligo di adeguamento dei predetti impianti alla normativa eventualmente sopravvenuta rispetto a quella vigente all'epoca di cui gli impianti vennero realizzati e che pertanto grava sulla parte cessionaria ogni onere e spesa occorra sostenere per adeguare gli impianti a detta eventuale sopravvenuta normativa;
le parti dichiarano, altresì, di essere a conoscenza dell'obbligo della parte cedente di consegnare alla parte cessionaria la documentazione di cui al comma 3
dell'articolo 1477 Codice Civile che prevede la consegna dal venditore all'acquirente di tutti i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta, la quale non viene allegata al presente atto, per concorde rinuncia fattane dalle parti.
Attestazioni ai sensi del D.Lgs. n. 192/2005
Le parti dichiarano di essere state informate sulla disciplina energetica degli edifici di cui al d.lgs. n. 192/2005 ed all'uopo, la parte cessionaria dà atto di aver ricevuto la documentazione in ordine all'attestato di certificazione energetica dd. 24.02.2015, a firma dell'Arch. che attesta che CP_1
l'immobile è di Classe Energetica “A” (all. 13).
Dichiarazioni urbanistico-edilizie
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia,
la parte cedente dichiara che le opere di costruzione delle pp.mm. 31 e 128
della p.ed. 4464 e 7 e 14 della p.ed. 4465 C.C. Maia sono state eseguite in base alle seguenti licenze o concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Merano:
n. 316 del 25.08.2005; n. 55 del 13.03.2013; n. 238 del 02.09.2013; n. 81 del
16.04.2014; n. 15 del 28.01.2015 e n. 41 del 05.03.2015, a fronte delle quali è stata rilasciata dallo stesso Comune regolare licenza d'uso in data 16.03.2015
Prot. N. 13930; di non aver effettuato fino ad oggi opere che abbiano modificato la destinazione d'uso dell'immobile in oggetto, né varianti essenziali (all. 14 - 20).
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia
(ex art. 30, 2° comma DPR 6 giungo 2001 n.380 nel testo vigente), la parte cedente dichiara che ogni area inedificata o terreno di comproprietà comune,
condominiale o congiunta pro quota, è pertinenza di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano e che la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima è inferiore a 5.000 metri quadrati.
Imposta sugli Immobili
Le parti dichiarano di essere a conoscenza che, alla luce della variazione del patrimonio immobiliare (variazioni di proprietà, usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi, superficie), devono informarsi presso il Comune competente per gli eventuali adempimenti dichiarativi ai fini delle imposte immobiliari.
Denuncia di cessione di fabbricato
Le parti dichiarano di essere state edotte e, quindi di essere a conoscenza dell'obbligo di doversi di informare presso la Questura/commissariato di
Polizia competente, sulla necessità di provvedere alla comunicazione di cessione di fabbricato, nonché di informarsi presso il Comune competente,
circa l'IMI.
Possesso
Il possesso legale di quanto ceduto è già in capo alla parte cessionaria, e pertanto sono già di pertinenza della stessa gli utili e gli oneri inerenti, anche se la proprietà passerà in capo alla parte cessionaria, solo con l'intavolazione dell'emananda sentenza di modifica delle condizioni di divorzio.
Dichiarazioni fiscali
Ai fini fiscali, le parti chiedono che in applicazione del disposto di cui all'art.19 della L.6/3/87 n.74 e della sentenza n. 154 del 24/4-10/5/99 della
Corte Costituzionale e dei principi di cui alla Circolare n.27/E del 21.6.12
dell'Agenzia delle Entrate ogni ulteriore successivo incombente, anche relativo al passaggio immobiliare di cui sopra, sia considerato in regime di esenzione da ogni tassa ed imposta di bollo, registro, catastale, ipotecaria, ecc.
Oneri condominiali
La parte cessionaria dichiara di già ben conoscere il regolamento condominiale e le relative tabelle millesimali che dichiara di accettare.
Parte cedente dichiara di essere stato reso edotto e, quindi, di conoscere l'obbligo, a suo carico, ai sensi dell'art. 63, ultimo comma, delle disp. Att. c.c.,
di dover comunicare tempestivamente all'Amministratore del Condominio il trasferimento immobiliare di cui trattasi e di essere in regola, per quanto di sua competenza, con il pagamento di tutti gli oneri condominiali.
La signora autorizza lo studio legale dell'avvocato Parte_2
Giovanna Stabile all´intavolazione dell'emananda sentenza ed il decreto tavolare sarà da notiziarsi nel predetto studio legale sia per parte cedente che per parte cessionaria, in quanto ivi entrambi hanno eletto domicilio”;
In ordine al previsto trasferimento immobiliare, costituiscono parte integrante della presente sentenza, oltre al ricorso, il documento prodotto sub n. 13, necessario in ordine a detto trasferimento immobiliare e il verbale dd. 10.9.2025 ove le parti hanno confermato le rispettive dichiarazioni necessarie ai fini di detto trasferimento.
Fermo il resto.
Bolzano, lì 10/09/2025
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo