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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/02/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4481/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4481/2024 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAGNOLI ALESSIA Parte_1 C.F._1
e
C.F. , con il patrocinio dell'avv. APICELLA CARLA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
1. “i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto delle loro persone e della loro vita privata, liberi, ciascuno, di stabilire la residenza ove riterranno, fermo l'onere di darne comunicazione scritta all'altro coniuge;
2. la signor si allontanerà definitivamente dalla casa coniugale entro e non oltre Parte_1
60 giorni dalla qui richiesta sentenza, portando seco i di lei effetti personali, trasferendo altrove la propria residenza;
3. gli arredi tutti ed il mobilio esistente entro la già casa coniugale acquistati da entrambi i coniugi in costanza di matrimonio rimangono in utilizzo del Sig e della figlia della Sig.ra CP_1
per effetto di quanto meglio regolamentato nel paragrafo Parte_1 Persona_1
che segue;
4. a regolamentazione dei rispettivi rapporti patrimoniali e personali di natura economica i coniugi si impegnano ed obbligano, senza pagamento di corrispettivo economico, a quanto segue:
a) la Sig.r a costituire a mezzo rituale atto notarile - da stipularsi entro e Parte_1
non oltre 30 giorni dal provvedimento di omologa del presente verbale e le cui spese verranno sostenute al 50% tra i detti coniugi - diritto di uso e abitazione vitalizio e successivo a favore d e della di lei figli al 50% tra CP_1 Persona_1
loro sull'immobile già casa coniugale sito in Modena (MO), Via Pietro Giardini
n.636, int.9, censito al catasto fabbricati del detto Comune al Foglio 170, mappale 90,
sub 22 (quanto all'appartamento al terzo piano con annessa soffitta) e sub 72 (quanto al garage al seminterrato), precisando i coniugi che tale trasferimento è stato ritenuto e viene ritenuto oggi tra le parti elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed alla regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
i coniugi chiedono sin d'ora l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della legge
6 marzo 1987 n. 74 (Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999) (Circolare
Agenzia Entrate del 21 giugno 2012, n. 27/E; Circolare Agenzia Entrate del 29 maggio
2013 n. 18/E) così come confermate dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E
del 21 febbraio 2014) e quindi l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria,
catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa;
b) le parti contestualmente alla stipula del sopra citato atto notarile si impegnano a sottoscrivere una scrittura privata trilatera tr Parte_1 CP_1 Per_1
ove gli ultimi due si impegneranno a sostenere tutte le spese ordinarie di
[...]
gestione dell'appartamento già casa coniugale al 50 % tra loro, ovvero le spese per utenze, la TARI, le spese condominiali di godimento (non quelle di proprietà che rimarranno in capo alla Sig.r e varie ed eventuali;
Parte_1
c) il Sig si impegna ed obbliga a continuare a rimborsare il 50% delle rate CP_1
del mutuo, stipulato ad opera della Sig.r e del di lei fratello Sig. Parte_1
a mezzo atto di mutuo fondiario trentennale a ministero Controparte_2
Notai Dott di Bologna in data 23/06/2010, rep.n.2995, Per_2 Per_3
racc.n.2235, nonché il 50% della rata mensile di cui alla polizza collegata n. 45000264
Banca Monte dei Paschi di Siena, ciò fino ad estinzione completa degli stessi.
5. le parti dichiarano, con il puntuale adempimento di quanto sopra, che hanno, ciascuno, una capacità economico, reddituale e patrimoniale, che consente ai medesimi di provvedere integralmente alle loro esigenze con mezzi personali propri e, per l'effetto, rinunciano, fin da ora e per sempre, uno verso l'altra e viceversa a qualsivoglia contributo nel mantenimento personale;
6. le parti dichiarano di avere risolto ogni loro rapporto di qualsiasi genere e natura direttamente e/o indirettamente riconducibile al loro matrimonio ed al rapporto di coniugio e/o sorto in occasione dello stesso e, dunque, confermeranno di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro e viceversa, ad eccezione di quanto trovante fondamento, che verrà
confermato, avanti il Presidente e/o il Giudice Delegato con la sottoscrizione del verbale di separazione o con il deposito di note di trattazione scritta;
7. le parti, si impegnano, fin da ora, a prestare, al bisogno, il proprio consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto l'uno nei confronti dell'altro e viceversa.
8. dare atto che i signor , hanno convenuto che tutte le spese legali Parte_1 CP_1
e giudiziarie del presente procedimento siano tra loro compensate;
9. per espressa determinazione delle parti i presenti accordi hanno pure valenza ed efficacia negoziale e, dunque, i medesimi si ritengono impegnativi, ogni azione, istanza, eccezione rimossa, sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente i rapporti economici. -Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 CP_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...] il Parte_1
10/04/1970 e ato a MODENA il 02/04/1963 CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Modena di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2000, atto n.256, Parte I)
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 12/02/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale