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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/10/2025, n. 3558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3558 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. 1534/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 1534/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 3.10.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3 OTTOBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1534/2024
promossa da
, nato a [...] il 24.121953 Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Messina via Ugo Bassi is. 157 n. 77 presso lo studio dell'Avv.
Maria, Grazia Castelli, che lo rappresenta e difende per procura in atti.
-ricorrente- CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Alessandra Vetri ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Catania, in Piazza della Repubblica, 26,
Catania.
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.02.2024 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso il “provvedimento di disconoscimento/riconoscimento di giornate di lavoro agricolo intervenute dopo la pubblicazione degli elenchi annuali” per gli anni 2017 e
2018 senza fornire alcuna motivazione notificatogli con racc.ta e a.r.
Precisava di essere bracciante agricolo e di avere espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta on sede in Adrano (CT) Controparte_2 via Giordano, 5, P.IVA , nell'anno 2017 per complessive 102 giornate lavorative, P.IVA_2 svolte nei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre e nell'anno 2018 per complessive 154 giornate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre e dicembre come si rileva dalla documentazione che produceva in atti, e che per tali anni è stato regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza.
Precisava, quindi, che stante l'erroneità del provvedimento di cancellazione, proponeva in data 02/08/2023 ricorso amministrativo
Eccepiva, quindi: Assoluta carenza motivazione provvedimento disconoscimento;
Effettivo svolgimento del lavoro alle dipendenze della Parte_2
Concludeva chiedendo: Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha regolarmente lavorato alle dipendenze della ditta egli anni 2017 e 2018 rispettivamente Controparte_2 per 102 e 154 giornate lavorative come sopra dettagliatamente indicate, e che pertanto illegittimamente e/o erroneamente è stata disposta dall' la cancellazione dagli elenchi CP_1 anagrafici per tale anno;
Annullare il provvedimento di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura per gli anni indicati e di conseguenza dichiarare la validità dei rapporti di lavoro per le giornate di lavoro disconosciute. 3) Condannare l' , in persona del legale CP_1 rapp.te, al riconoscimento in favore del ricorrente delle predette giornate di lavoro e alla iscrizione e/o reiscrizione della stessa negli elenchi anagrafici di residenza per gli anni 2017
e 2018 per le giornate sopra indicate;
Condannare l' , in persona del legale rapp.te, al CP_1 pagamento delle spese e dei compensi del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari;
CP_ Con comparsa di costituzione si costituzione l' il quale concludeva chiedendo: in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per maturata decadenza ex art. 22 D.L. n.
7/1970 conv. in L. n. 83/70; nel merito, rigettare l'avverso ricorso, in quanto infondato, in fatto ed in diritto, e per mancate allegazioni e prove. Con vittoria di spese e compensi di causa.
Fissata l'udienza di comparizione, il Giudice assegnatario del presente giudizio, e rigettata la richiesta di prova testimoniale, rinviava per discussione e decisione all'udienza del 29.09.2025;
Con successivo provvedimento, del 26 agosto del 2025, la coordinatrice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa Federica Porcelli, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria. Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto Giudice Onorario, l'udienza del 3.10.2025 è stata, dunque, differita e sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da provvedimento del
1.10.2024;
L'udienza del 3.10.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente, va tuttavia esaminata l'eccezione di decadenza.
Per la determinazione del dies a quo del termine di 120 giorni di cui all'art. 22 dl 7/1970 convertito in l. 83/1970 (“contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”) deve considerarsi il momento in cui il provvedimento di cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli diviene definitivo per mancata impugnazione in sede amministrativa nei termini prescritti ovvero per rigetto, tacito o tempestivamente espresso, delle relative impugnazioni (cfr. da ultimo Cass. n. 6259/2019). Ed infatti, in riferimento alla definitività del provvedimento di disconoscimento, va ricordato che i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli possono essere fatti oggetto di contenzioso amministrativo. Segnatamente l'art. 11 del d.lgs. n. 375/93 prevede che "1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello Scau possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto servizio (oggi, ai sensi dell'art. 9 sexies, comma 3, del dl n.510 CP_ del 1996 come convertito in legge, la commissione centrale costituita quale organo dell' che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. Pertanto, come già detto, il provvedimento di cancellazione può dirsi definito laddove non sia stato proposto ricorso amministrativo nel termine di 30 giorni (o sia stato proposto ricorso oltre tale termine) oppure laddove siano state rigettate, per provvedimento espresso o per formarsi del silenzio rigetto previsto dalla suddetta norma, le relative impugnazioni in sede amministrativa. In sostanza, al fine della verifica del rispetto del termine di decadenza dall'azione giudiziale, in caso di mancanza di tempestivo ricorso alla commissione provinciale avverso il provvedimento di cancellazione vanno considerati 150 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento (i 30 giorni utili per impugnare avanti alla Commissione provinciale il provvedimento, divenuto definitivo per mancata impugnativa, e i 120 dell'art. 22 dl 7/1970) In caso di ricorso tempestivo alla commissione provinciale con successiva tempestiva impugnativa in secondo grado alla commissione centrale si deve attendere la data di comunicazione della decisione definitiva sul contenzioso amministrativo, ma nel rispetto dei relativi termini ossia senza che eventuali ritardi nei provvedimenti espressi possano rilevare (dunque i 30+90 giorni per ricorso e formazione silenzio rigetto della;
i 30+90 per ricorso e silenzio rigetto della commissione centrale, in tutto 240 giorni) e poi decorrono i 120 giorni del termine di decadenza. In definitiva al fine della verifica del rispetto del termine decadenziale vanno conteggiati 360 giorni dalla data della comunicazione di disconoscimento. Nel caso, infine, di ricorso amministrativo tempestivo solo in primo grado (non proposto o tardivo il ricorso alla commissione centrale) vanno considerati 270 giorni dalla data della comunicazione del disconoscimento (30+90 per il contenzioso amministrativo di primo grado +30 per la definitività del rigetto espresso o tacito in primo grado+ i 120 giorni del termine decadenziale).
Nella specie parte ricorrente ha documentato di aver proposto ricorso amministrativo, per tutti i provvedimenti di cancellazione (anno 2017, anno 2018) avanti alla commissione provinciale in data 2 agosto 2023 (cfr. ricevuta del ricorso in atti) ossia nel rispetto del termine di 30 giorni a far data dalla comunicazione della cancellazione pacificamente avvenuta per entrambe le annualità disconosciute (2017 e 2018) il 5/07/2023.
Orbene, ciò premesso, premessa la tempestività del ricorso amministrativo, vanno conteggiati come sopra detto 270 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. Nella specie, dunque, il ricorso giudiziale avrebbe dovuto essere proposto entro il 28 aprile 2024 ed è stato tempestivamente depositato il 13 febbraio 2024.
Ancora, quanto alla lamentata omessa motivazione del provvedimento avverso il quale il ricorrente è insorto, giova rilevare che l'emissione di provvedimenti di disconoscimento CP_ costituisce una facoltà riconosciuta dall'ordinamento all' non soggetta agli oneri motivazionali di cui alla l. n. 241/1990, risultando, peraltro, l'atto di disconoscimento sufficientemente articolato allo scopo di consentire il diritto di difesa del destinatario sul quale grava l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato.
Ciò posto, nel merito la causa può decidersi richiamando analoghi precedenti di questo Ufficio che hanno deciso su controversie del tutto analoghe alla presente. Si ritiene, infatti, di dover dare continuità all'orientamento già espresso le cui motivazioni si riportano qui quasi testualmente anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c. p. c, attesa la loro chiarezza e completezza espositiva
Orbene, reputa il Tribunale che le pretese fatte valere dal ricorrente siano infondate e che le ragioni di merito del ricorso non possano essere accolte e ciò per i motivi che di seguito si evidenziano.
Assume rilievo il dato che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene CP_ meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs.
n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio “(Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass.
Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845). Tali principi sono stati ribaditi da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha precisato quanto segue: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.”
Pertanto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, occorre che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n.
3975).
Ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, è necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima, non essendo a tal fine sufficiente la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa “alle dipendenze” di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi -in specie per periodi di lavoro non continuativi (come nel caso che ci riguarda)- non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
La Suprema Corte ha, di recente, ribadito tali principi, affermando che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione soggettiva e di agevolazione probatoria. Funzione che viene meno CP_ qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto dì lavoro (Cass., sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35548).
CP_ In caso di contestazione da parte dell' incombe sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato (Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001, in linea con Cass., S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133; di recente, la già richiamata sentenza n. 37971 del 2022, punto 17)” (cfr. Cass. 2 febbraio 2023, n. 3129).
Ora, sotto questo profilo il ricorso è generico, avendo parte ricorrente allegato in termini non specificamente definiti i caratteri tipici della subordinazione ovvero degli elementi, c.d.
“sintomatici”, che consentano quantomeno di presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es. l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.).
Parte ricorrente ha solo affermato, e ciò è invero insufficiente, di avere espletato un certo numero di giornate di lavoro -peraltro indicate in cifra cumulativa, senza precisazione alcuna in ordine ai giorni di effettiva prestazione, facendo riferimento ad un arco temporale comprensivo di diversi mesi- assumendo di essere stato tenuto a rispettare gli ordini impartiti dal legale rappresentante, di aver lavorato in luoghi non precisamente individuati, di essere stato retribuito in misura pari a circa € 70,00 al giorno.
Tali carenze già giustificherebbero la reiezione della domanda attorea, dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato, in ragione delle prescrizioni di cui ai n. 3 e
4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite.
Né si sarebbe potuto dare ingresso alla prova testimoniale dedotta da parte ricorrente in quanto i capitoli di prova (del seguente tenore: “1) Vero o no che il ricorrente ha lavorato regolarmente alle dipendenze della ditta nell'anno 2017 per Controparte_2 complessive 122 giornate lavorative, svolte nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre e nell'anno 2018 per complessive 102 giornate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno? 2) “Vero o no che ha prestato la propria attività alle dipendenze della ditta in modo continuativo e subordinatamente, rispettando gli ordini impartiti dal legale rappresentante sig. della ditta Controparte_3 CP_2 [...] dai capisquadra da lui delegati?”; 3) “Vero o no che, il ricorrente si occupava, CP_2 quale bracciante agricolo, di effettuare raccolta di agrumi, olive e frutta secondo la stagionalità?” 4) “Vero o no che, su richiesta dei lavoratori, il legale rappresentante direttamente o tramite il capo squadra versava acconti anticipati sulla retribuzione mensile in contanti o tramite assegno?” 5) “Vero o no che il lavoratore riceveva la busta paga e veniva regolarmente retribuito dalla on contanti o assegni di conto o Controparte_2 bonifici bancari tratti dal conto corrente della ditta sull'agenzia UNICREDIT di Biancavilla e la retribuzione giornaliera può essere quantificata intorno a € 60,00?” 6) “Vero o no che per raggiungere i terreni su cui effettuare la raccolta venivano utilizzati i mezzi della ditta sono stati formulati in termini generici, laddove, specialmente a fronte di CP_2 risultanze incompatibili con gli assunti attorei, quali quelle che, come ora si evidenzierà, sono emerse all'esito della attività ispettiva, sarebbero stati necessari riferimenti maggiormente circostanziati. Non sono tali l'avere dedotto di avere espletato complessivamente un certo numero di giornate di lavoro nell'anno in discussione;
l'avere affermato di avere eseguito le direttive del legale rappresentante;
l'avere lavorato su terreni la cui ubicazione, nel territorio della provincia di Catania;
La subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali
(o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione. L'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass., civ. sez. lav., 9/3/2009 n. 5645).Pertanto, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, appare necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima.
Non è dunque sufficiente a tale fine la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa
“alle dipendenze” di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati in un arco temporale di diversi mesi o delle ore lavorate, posto che tali elementi -in specie per periodi di lavoro brevi (come nel caso in esame)- non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto. Inoltre, in generale, questo giudice ritiene che, laddove emergano elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro (come deve ritenersi all'esito dell'ispezione cui è stata sottoposta la società pretesa datrice di lavoro), la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, per assenza dei requisiti tipici della subordinazione o per ritenuta insussistenza dello stesso, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000).
6. Nella fattispecie in esame risulta, peraltro, dirimente quanto emerso in sede ispettiva.
Premesso, in generale, che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali, costituendo atti pubblici come tali soggetti al regime probatorio dell'art. 2700
c.c., fanno piena prova -oltre che della loro provenienza e dei fatti compiuti dai verbalizzanti- anche delle dichiarazioni (ossia del fatto che i verbalizzanti abbiano ricevuto le dichiarazioni verbalizzate, a prescindere dalla loro veridicità) rese agli ispettori e degli altri fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, con riferimento ai contenuti valutativi dell'accertamento ispettivo, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice il quale può anche considerarlo prova sufficiente solo qualora lo specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (così Cass. Sez. lav. 15073 del 06/06/2008), si evincono dagli accertamenti posti in essere contraddizioni e incongruenze che lasciano trasparire l'inverosimiglianza della prospettazione attorea nonché la fittizietà dei rapporti di lavoro in discussione alle dipendenze della società contraddizioni e Controparte_2 incongruenze, delle quali ora si darà conto, che non risultano adeguatamente confutate dalla prova nella specie genericamente articolata.
Segnatamente dal verbale ispettivo risulta che
1) “LA SOCIETA' IN ESAME NON HA PRODOTTO ALCUNA DOCUMENTAZIONE
UTILE CHE POSSA PROVARE L'ACQUISTO DEL FRUTTO PENDENTE.
DALL'ACCERTAMENTO SONO EMERSI ELEMENTI DIAMETRALMENTE OPPOSTI.
La società in esame NON ha fornito alcun riscontro documentale in ordine alle fatture attive e/o passive, nonché gli acquisti alla pianta (trattandosi di un'azienda senza terra), che possano dimostrare un'attività economica tale da potere giustificare le molteplici assunzioni effettuate negli anni 2017 e 2018. L'attività d'indagine non si è limitata a prendere atto delle omissioni della società nella produzione documentale, ma, bensì, sono stati rilevati riscontri che certificano come l'attività non sia stata svolta nei termini e nei modi delle denunce pervenute.
Durante l'accertamento, infatti, sono stati sentiti alcuni dei possibili fornitori della società, e gli esiti non sono stati confortanti.
Si segnala, infatti, che il OR non ha individuato nella società in esame Parte_3 un proprio interlocutore commerciale, anzi non conosce né il nome della società, né il nome del Rappresentante legale, pur avendo emesso un'apposita fattura di vendita la numero due del 10/03/2018 per un importo complessivo di euro 20.000,00.
Ancora dalle dichiarazioni rese da altri soggetti fornitori, che pur hanno individuato, genericamente, i rapporti commerciali intrattenuti, sono emerse una serie di anomalie che rendono lo stesso rapporto non aderente alla realtà, bensì una costruzione fittizia volta a fornire una parvenza di attività economica, che non esiste nei termini e nei modi denunciati.
E' il caso della società “La Patrizia s.r.l.s.” che:
a) in linea teorica ha venduto, nell'anno 2018, almeno la metà delle arance acquistate dall' Controparte_2
b) NON intrattiene rapporti commerciali nell'anno 2018 con società diverse dalla stessa
Agridoc 207 Soc. Coop.;
c) Il titolare di fatto, il OR , marito dell'Amministratore della Controparte_4
“La Patrizia srls”, la ORa , viene assunto regolarmente nella stessa Controparte_5 per gli anni 2017 e 2018, senza che ci sia una traccia del pagamento delle retribuzioni, CP_2 dei contributi previdenziali e di quant'altro riferibile a tale rapporto;
d) La società “La Patrizia s.r.l.s.”, pur trattandosi di azienda commerciale, non raccoglie il frutto acquistato a strasalto per immetterlo poi nel mercato, ma a sua volta lo rivende integralmente, venendo meno alle caratteristiche tipiche di un'azienda commerciale. In realtà la stessa società NON ha provato l'acquisto del frutto pendente, ed ha intrattenuto rapporti commerciali con la sola , senza avere altri interlocutori Controparte_2 commerciali. Le due società sono, altresì, legate dallo stesso Consulente del lavoro e fiscale.
I rapporti commerciali tra le due società vengono segnalati alla Guardia di Finanza competente, in quanto è emerso, un connubio anomalo tra le due società commerciali, dove non è stato possibile individuare i terreni oggetto della transazione, in quanto la stessa società fornitrice non ha prodotto una sola fattura e/o un solo contratto di acquisto alla pianta che potesse giustificare l'origine della vendita a strasalto e/o diversamente nessuna indicazione è stata fornita nelle fatture messe in ordine alle particelle dei terreni oggetto della vendita.
Entrambe le società interessate NON depositano i bilanci societari presso la Camera di
Commercio.
Ed ancora continui rapporti commerciali incrociati con altre società commerciali, che acquistano e vendono dalla stessa . Controparte_2
Si tratta di plurime operazioni commerciali, la cui origine risulta assai dubbia, in quanto trattasi comunque di aziende commerciali, che possono in linea teorica intrattenere rapporti con un'altra azienda commerciale, ma solo in ipotesi eccezionali del mercato in cui la domanda è elevata e non si riesce a soddisfare tutta la richiesta, e, quindi, si preferisce vendere a strasalto e fare raccogliere altri il frutto.
Ma addivenire a continue operazioni di dare e avere, con centinaia di dipendenti denunciati in entrambe le società, quali addetti alla raccolta, non può rappresentare la regola, ma costituisce un artifizio contabile per permettere di fornire all'esterno una parvenza di attività commerciale, che in realtà non esiste nei termini denunciati.
2) IL MONTE RETRIBUZIONE E' FUORI CONTROLLO E NON SI RISCONTRANO
RICAVI CORRISPONDENTI ALLE SPESE SOSTENUTE. L'ATTIVITA' VEINE SVOLTA
SECONDO CRITERI ANTIECONOMICI.
Malgrado l'altissimo monte delle retribuzioni denunciate per gli anni 2017 e 2018, NON si riscontrano ricavi corrispondenti per valutare l'economicità dell'attività imprenditoriale:
La società NON ha fornito prova alcuna in ordine ai presunti acquisti alla pianta, ed, anzi, gli accertamenti condotti da questo ufficio hanno avuto esito negativo.
Infatti, non esiste un solo documento contabile/amministrativo che possa giustificare anche una sola giornata di quelle denunciate.
Anzi, le fatture estratte dai fornitori durante l'accertamento, non indicano le particelle del terreno in cui avveniva la raccolta, costituendo, quindi, titolo NON idoneo per giustificare l'enorme mole di manodopera dichiarata. A ciò si aggiunga l'atteggiamento errato da parte della stessa società che dichiara tra la manodopera denunciata tutti i rappresentanti legali che nel tempo si sono succeduti:
[...]
e , che risultano, altresì, percettori delle prestazioni Controparte_3 Persona_1 erogate dall'Istituto scrivente.
Le dichiarazioni rese dai dipendenti in forza risultano assai generiche, e non permettono una ricostruzione analitica degli stessi dipendenti all'interno della società, anzi costituiscono ulteriore elemento che permette di affermare come la società viene costituita al solo fine di permettere a tutti gli OTD in forza di percepire le prestazioni, senza che sia possibile ricostruire anche una minima attività imprenditoriale.
A ciò va aggiunto che un'attività economica, degna di essere chiamata tale, non può essere condotta secondo i criteri antieconomici adottati dalla società in esame, che produce debiti, anche, e soprattutto, nei confronti dello stato, con una facilità disarmante, e l'unico rimedio che riesce a porre in essere è la chiusura della società, dopo avere assunto centinaia di dipendenti, garantendo a loro il requisito di accesso alle prestazioni previdenziali erogate da questo Istituto.
Certamente, un'attività che NON è stata posta in essere secondo i criteri di buon andamento, efficienza ed efficacia, di un'azienda sana, ma, neanche, secondo il meno rigido criterio del buon padre di famiglia. In altri termini la società è stata costituita al solo fine di fare percepire prestazioni assistenziali
SPROPORZIONE TRA E GIRONATE DENUNCIATE. Si Parte_4 evidenzia una sproporzione tra la denuncia aziendale e le giornate di manodopera occupata:
In definitiva, dall'indagine ispettiva, è pacificamente emersa, una produzione di dichiarazioni di manodopera occupata, di fatto finalizzata all'attribuzione indebita di giornate lavorative, volte al perseguimento di prestazioni da parte dell'Istituto Previdenziale, altrimenti non dovute.
CP_ In definitiva, tutto quanto sopra evidenziato ha motivatamente indotto l' resistente a ritenere che la cooperativa non abbia fornito la dimostrazione della esistenza di una effettiva attività economica agricola. Ne è disceso il disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati.
Quanto sopra induce a ritenere che la documentazione prodotta dal ricorrente a fondamento della esistenza del rapporto di lavoro non sia idonea a comprovare quanto chiesto in ricorso, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale e di dubbia veridicità all'esito di quanto accertato in sede ispettiva. E, come sopra precisato, nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, la prova dell'effettività del rapporto non può essere desunta dalla documentazione formalmente attestante l'esistenza di un rapporto di lavoro, alla quale, per le ragioni esposte, non può riconoscersi rilevanza probatoria.
Era onere del ricorrente provare i fatti costitutivi relativi alla esistenza del rapporto di lavoro in questione e poiché, nella specie, per i motivi sopra spiegati, siffatta prova non sussiste, il ricorso non può che essere rigettato.
In ragione della peculiarità del caso e in considerazione della qualità delle parti in causa, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1534/2024 R.G. così statuisce:
Rigetta il ricorso
Compensa le spese di giudizio.
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 4 OTTOBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 1534/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 3.10.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3 OTTOBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1534/2024
promossa da
, nato a [...] il 24.121953 Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Messina via Ugo Bassi is. 157 n. 77 presso lo studio dell'Avv.
Maria, Grazia Castelli, che lo rappresenta e difende per procura in atti.
-ricorrente- CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Alessandra Vetri ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Catania, in Piazza della Repubblica, 26,
Catania.
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.02.2024 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso il “provvedimento di disconoscimento/riconoscimento di giornate di lavoro agricolo intervenute dopo la pubblicazione degli elenchi annuali” per gli anni 2017 e
2018 senza fornire alcuna motivazione notificatogli con racc.ta e a.r.
Precisava di essere bracciante agricolo e di avere espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta on sede in Adrano (CT) Controparte_2 via Giordano, 5, P.IVA , nell'anno 2017 per complessive 102 giornate lavorative, P.IVA_2 svolte nei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre e nell'anno 2018 per complessive 154 giornate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre e dicembre come si rileva dalla documentazione che produceva in atti, e che per tali anni è stato regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza.
Precisava, quindi, che stante l'erroneità del provvedimento di cancellazione, proponeva in data 02/08/2023 ricorso amministrativo
Eccepiva, quindi: Assoluta carenza motivazione provvedimento disconoscimento;
Effettivo svolgimento del lavoro alle dipendenze della Parte_2
Concludeva chiedendo: Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha regolarmente lavorato alle dipendenze della ditta egli anni 2017 e 2018 rispettivamente Controparte_2 per 102 e 154 giornate lavorative come sopra dettagliatamente indicate, e che pertanto illegittimamente e/o erroneamente è stata disposta dall' la cancellazione dagli elenchi CP_1 anagrafici per tale anno;
Annullare il provvedimento di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura per gli anni indicati e di conseguenza dichiarare la validità dei rapporti di lavoro per le giornate di lavoro disconosciute. 3) Condannare l' , in persona del legale CP_1 rapp.te, al riconoscimento in favore del ricorrente delle predette giornate di lavoro e alla iscrizione e/o reiscrizione della stessa negli elenchi anagrafici di residenza per gli anni 2017
e 2018 per le giornate sopra indicate;
Condannare l' , in persona del legale rapp.te, al CP_1 pagamento delle spese e dei compensi del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari;
CP_ Con comparsa di costituzione si costituzione l' il quale concludeva chiedendo: in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per maturata decadenza ex art. 22 D.L. n.
7/1970 conv. in L. n. 83/70; nel merito, rigettare l'avverso ricorso, in quanto infondato, in fatto ed in diritto, e per mancate allegazioni e prove. Con vittoria di spese e compensi di causa.
Fissata l'udienza di comparizione, il Giudice assegnatario del presente giudizio, e rigettata la richiesta di prova testimoniale, rinviava per discussione e decisione all'udienza del 29.09.2025;
Con successivo provvedimento, del 26 agosto del 2025, la coordinatrice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa Federica Porcelli, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria. Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto Giudice Onorario, l'udienza del 3.10.2025 è stata, dunque, differita e sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da provvedimento del
1.10.2024;
L'udienza del 3.10.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente, va tuttavia esaminata l'eccezione di decadenza.
Per la determinazione del dies a quo del termine di 120 giorni di cui all'art. 22 dl 7/1970 convertito in l. 83/1970 (“contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”) deve considerarsi il momento in cui il provvedimento di cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli diviene definitivo per mancata impugnazione in sede amministrativa nei termini prescritti ovvero per rigetto, tacito o tempestivamente espresso, delle relative impugnazioni (cfr. da ultimo Cass. n. 6259/2019). Ed infatti, in riferimento alla definitività del provvedimento di disconoscimento, va ricordato che i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli possono essere fatti oggetto di contenzioso amministrativo. Segnatamente l'art. 11 del d.lgs. n. 375/93 prevede che "1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello Scau possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto servizio (oggi, ai sensi dell'art. 9 sexies, comma 3, del dl n.510 CP_ del 1996 come convertito in legge, la commissione centrale costituita quale organo dell' che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. Pertanto, come già detto, il provvedimento di cancellazione può dirsi definito laddove non sia stato proposto ricorso amministrativo nel termine di 30 giorni (o sia stato proposto ricorso oltre tale termine) oppure laddove siano state rigettate, per provvedimento espresso o per formarsi del silenzio rigetto previsto dalla suddetta norma, le relative impugnazioni in sede amministrativa. In sostanza, al fine della verifica del rispetto del termine di decadenza dall'azione giudiziale, in caso di mancanza di tempestivo ricorso alla commissione provinciale avverso il provvedimento di cancellazione vanno considerati 150 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento (i 30 giorni utili per impugnare avanti alla Commissione provinciale il provvedimento, divenuto definitivo per mancata impugnativa, e i 120 dell'art. 22 dl 7/1970) In caso di ricorso tempestivo alla commissione provinciale con successiva tempestiva impugnativa in secondo grado alla commissione centrale si deve attendere la data di comunicazione della decisione definitiva sul contenzioso amministrativo, ma nel rispetto dei relativi termini ossia senza che eventuali ritardi nei provvedimenti espressi possano rilevare (dunque i 30+90 giorni per ricorso e formazione silenzio rigetto della;
i 30+90 per ricorso e silenzio rigetto della commissione centrale, in tutto 240 giorni) e poi decorrono i 120 giorni del termine di decadenza. In definitiva al fine della verifica del rispetto del termine decadenziale vanno conteggiati 360 giorni dalla data della comunicazione di disconoscimento. Nel caso, infine, di ricorso amministrativo tempestivo solo in primo grado (non proposto o tardivo il ricorso alla commissione centrale) vanno considerati 270 giorni dalla data della comunicazione del disconoscimento (30+90 per il contenzioso amministrativo di primo grado +30 per la definitività del rigetto espresso o tacito in primo grado+ i 120 giorni del termine decadenziale).
Nella specie parte ricorrente ha documentato di aver proposto ricorso amministrativo, per tutti i provvedimenti di cancellazione (anno 2017, anno 2018) avanti alla commissione provinciale in data 2 agosto 2023 (cfr. ricevuta del ricorso in atti) ossia nel rispetto del termine di 30 giorni a far data dalla comunicazione della cancellazione pacificamente avvenuta per entrambe le annualità disconosciute (2017 e 2018) il 5/07/2023.
Orbene, ciò premesso, premessa la tempestività del ricorso amministrativo, vanno conteggiati come sopra detto 270 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. Nella specie, dunque, il ricorso giudiziale avrebbe dovuto essere proposto entro il 28 aprile 2024 ed è stato tempestivamente depositato il 13 febbraio 2024.
Ancora, quanto alla lamentata omessa motivazione del provvedimento avverso il quale il ricorrente è insorto, giova rilevare che l'emissione di provvedimenti di disconoscimento CP_ costituisce una facoltà riconosciuta dall'ordinamento all' non soggetta agli oneri motivazionali di cui alla l. n. 241/1990, risultando, peraltro, l'atto di disconoscimento sufficientemente articolato allo scopo di consentire il diritto di difesa del destinatario sul quale grava l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato.
Ciò posto, nel merito la causa può decidersi richiamando analoghi precedenti di questo Ufficio che hanno deciso su controversie del tutto analoghe alla presente. Si ritiene, infatti, di dover dare continuità all'orientamento già espresso le cui motivazioni si riportano qui quasi testualmente anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c. p. c, attesa la loro chiarezza e completezza espositiva
Orbene, reputa il Tribunale che le pretese fatte valere dal ricorrente siano infondate e che le ragioni di merito del ricorso non possano essere accolte e ciò per i motivi che di seguito si evidenziano.
Assume rilievo il dato che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene CP_ meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs.
n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio “(Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass.
Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845). Tali principi sono stati ribaditi da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha precisato quanto segue: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.”
Pertanto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, occorre che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n.
3975).
Ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, è necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima, non essendo a tal fine sufficiente la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa “alle dipendenze” di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi -in specie per periodi di lavoro non continuativi (come nel caso che ci riguarda)- non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
La Suprema Corte ha, di recente, ribadito tali principi, affermando che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione soggettiva e di agevolazione probatoria. Funzione che viene meno CP_ qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto dì lavoro (Cass., sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35548).
CP_ In caso di contestazione da parte dell' incombe sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato (Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001, in linea con Cass., S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133; di recente, la già richiamata sentenza n. 37971 del 2022, punto 17)” (cfr. Cass. 2 febbraio 2023, n. 3129).
Ora, sotto questo profilo il ricorso è generico, avendo parte ricorrente allegato in termini non specificamente definiti i caratteri tipici della subordinazione ovvero degli elementi, c.d.
“sintomatici”, che consentano quantomeno di presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es. l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.).
Parte ricorrente ha solo affermato, e ciò è invero insufficiente, di avere espletato un certo numero di giornate di lavoro -peraltro indicate in cifra cumulativa, senza precisazione alcuna in ordine ai giorni di effettiva prestazione, facendo riferimento ad un arco temporale comprensivo di diversi mesi- assumendo di essere stato tenuto a rispettare gli ordini impartiti dal legale rappresentante, di aver lavorato in luoghi non precisamente individuati, di essere stato retribuito in misura pari a circa € 70,00 al giorno.
Tali carenze già giustificherebbero la reiezione della domanda attorea, dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato, in ragione delle prescrizioni di cui ai n. 3 e
4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite.
Né si sarebbe potuto dare ingresso alla prova testimoniale dedotta da parte ricorrente in quanto i capitoli di prova (del seguente tenore: “1) Vero o no che il ricorrente ha lavorato regolarmente alle dipendenze della ditta nell'anno 2017 per Controparte_2 complessive 122 giornate lavorative, svolte nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre e nell'anno 2018 per complessive 102 giornate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno? 2) “Vero o no che ha prestato la propria attività alle dipendenze della ditta in modo continuativo e subordinatamente, rispettando gli ordini impartiti dal legale rappresentante sig. della ditta Controparte_3 CP_2 [...] dai capisquadra da lui delegati?”; 3) “Vero o no che, il ricorrente si occupava, CP_2 quale bracciante agricolo, di effettuare raccolta di agrumi, olive e frutta secondo la stagionalità?” 4) “Vero o no che, su richiesta dei lavoratori, il legale rappresentante direttamente o tramite il capo squadra versava acconti anticipati sulla retribuzione mensile in contanti o tramite assegno?” 5) “Vero o no che il lavoratore riceveva la busta paga e veniva regolarmente retribuito dalla on contanti o assegni di conto o Controparte_2 bonifici bancari tratti dal conto corrente della ditta sull'agenzia UNICREDIT di Biancavilla e la retribuzione giornaliera può essere quantificata intorno a € 60,00?” 6) “Vero o no che per raggiungere i terreni su cui effettuare la raccolta venivano utilizzati i mezzi della ditta sono stati formulati in termini generici, laddove, specialmente a fronte di CP_2 risultanze incompatibili con gli assunti attorei, quali quelle che, come ora si evidenzierà, sono emerse all'esito della attività ispettiva, sarebbero stati necessari riferimenti maggiormente circostanziati. Non sono tali l'avere dedotto di avere espletato complessivamente un certo numero di giornate di lavoro nell'anno in discussione;
l'avere affermato di avere eseguito le direttive del legale rappresentante;
l'avere lavorato su terreni la cui ubicazione, nel territorio della provincia di Catania;
La subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali
(o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione. L'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass., civ. sez. lav., 9/3/2009 n. 5645).Pertanto, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, appare necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima.
Non è dunque sufficiente a tale fine la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa
“alle dipendenze” di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati in un arco temporale di diversi mesi o delle ore lavorate, posto che tali elementi -in specie per periodi di lavoro brevi (come nel caso in esame)- non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto. Inoltre, in generale, questo giudice ritiene che, laddove emergano elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro (come deve ritenersi all'esito dell'ispezione cui è stata sottoposta la società pretesa datrice di lavoro), la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, per assenza dei requisiti tipici della subordinazione o per ritenuta insussistenza dello stesso, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000).
6. Nella fattispecie in esame risulta, peraltro, dirimente quanto emerso in sede ispettiva.
Premesso, in generale, che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali, costituendo atti pubblici come tali soggetti al regime probatorio dell'art. 2700
c.c., fanno piena prova -oltre che della loro provenienza e dei fatti compiuti dai verbalizzanti- anche delle dichiarazioni (ossia del fatto che i verbalizzanti abbiano ricevuto le dichiarazioni verbalizzate, a prescindere dalla loro veridicità) rese agli ispettori e degli altri fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, con riferimento ai contenuti valutativi dell'accertamento ispettivo, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice il quale può anche considerarlo prova sufficiente solo qualora lo specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (così Cass. Sez. lav. 15073 del 06/06/2008), si evincono dagli accertamenti posti in essere contraddizioni e incongruenze che lasciano trasparire l'inverosimiglianza della prospettazione attorea nonché la fittizietà dei rapporti di lavoro in discussione alle dipendenze della società contraddizioni e Controparte_2 incongruenze, delle quali ora si darà conto, che non risultano adeguatamente confutate dalla prova nella specie genericamente articolata.
Segnatamente dal verbale ispettivo risulta che
1) “LA SOCIETA' IN ESAME NON HA PRODOTTO ALCUNA DOCUMENTAZIONE
UTILE CHE POSSA PROVARE L'ACQUISTO DEL FRUTTO PENDENTE.
DALL'ACCERTAMENTO SONO EMERSI ELEMENTI DIAMETRALMENTE OPPOSTI.
La società in esame NON ha fornito alcun riscontro documentale in ordine alle fatture attive e/o passive, nonché gli acquisti alla pianta (trattandosi di un'azienda senza terra), che possano dimostrare un'attività economica tale da potere giustificare le molteplici assunzioni effettuate negli anni 2017 e 2018. L'attività d'indagine non si è limitata a prendere atto delle omissioni della società nella produzione documentale, ma, bensì, sono stati rilevati riscontri che certificano come l'attività non sia stata svolta nei termini e nei modi delle denunce pervenute.
Durante l'accertamento, infatti, sono stati sentiti alcuni dei possibili fornitori della società, e gli esiti non sono stati confortanti.
Si segnala, infatti, che il OR non ha individuato nella società in esame Parte_3 un proprio interlocutore commerciale, anzi non conosce né il nome della società, né il nome del Rappresentante legale, pur avendo emesso un'apposita fattura di vendita la numero due del 10/03/2018 per un importo complessivo di euro 20.000,00.
Ancora dalle dichiarazioni rese da altri soggetti fornitori, che pur hanno individuato, genericamente, i rapporti commerciali intrattenuti, sono emerse una serie di anomalie che rendono lo stesso rapporto non aderente alla realtà, bensì una costruzione fittizia volta a fornire una parvenza di attività economica, che non esiste nei termini e nei modi denunciati.
E' il caso della società “La Patrizia s.r.l.s.” che:
a) in linea teorica ha venduto, nell'anno 2018, almeno la metà delle arance acquistate dall' Controparte_2
b) NON intrattiene rapporti commerciali nell'anno 2018 con società diverse dalla stessa
Agridoc 207 Soc. Coop.;
c) Il titolare di fatto, il OR , marito dell'Amministratore della Controparte_4
“La Patrizia srls”, la ORa , viene assunto regolarmente nella stessa Controparte_5 per gli anni 2017 e 2018, senza che ci sia una traccia del pagamento delle retribuzioni, CP_2 dei contributi previdenziali e di quant'altro riferibile a tale rapporto;
d) La società “La Patrizia s.r.l.s.”, pur trattandosi di azienda commerciale, non raccoglie il frutto acquistato a strasalto per immetterlo poi nel mercato, ma a sua volta lo rivende integralmente, venendo meno alle caratteristiche tipiche di un'azienda commerciale. In realtà la stessa società NON ha provato l'acquisto del frutto pendente, ed ha intrattenuto rapporti commerciali con la sola , senza avere altri interlocutori Controparte_2 commerciali. Le due società sono, altresì, legate dallo stesso Consulente del lavoro e fiscale.
I rapporti commerciali tra le due società vengono segnalati alla Guardia di Finanza competente, in quanto è emerso, un connubio anomalo tra le due società commerciali, dove non è stato possibile individuare i terreni oggetto della transazione, in quanto la stessa società fornitrice non ha prodotto una sola fattura e/o un solo contratto di acquisto alla pianta che potesse giustificare l'origine della vendita a strasalto e/o diversamente nessuna indicazione è stata fornita nelle fatture messe in ordine alle particelle dei terreni oggetto della vendita.
Entrambe le società interessate NON depositano i bilanci societari presso la Camera di
Commercio.
Ed ancora continui rapporti commerciali incrociati con altre società commerciali, che acquistano e vendono dalla stessa . Controparte_2
Si tratta di plurime operazioni commerciali, la cui origine risulta assai dubbia, in quanto trattasi comunque di aziende commerciali, che possono in linea teorica intrattenere rapporti con un'altra azienda commerciale, ma solo in ipotesi eccezionali del mercato in cui la domanda è elevata e non si riesce a soddisfare tutta la richiesta, e, quindi, si preferisce vendere a strasalto e fare raccogliere altri il frutto.
Ma addivenire a continue operazioni di dare e avere, con centinaia di dipendenti denunciati in entrambe le società, quali addetti alla raccolta, non può rappresentare la regola, ma costituisce un artifizio contabile per permettere di fornire all'esterno una parvenza di attività commerciale, che in realtà non esiste nei termini denunciati.
2) IL MONTE RETRIBUZIONE E' FUORI CONTROLLO E NON SI RISCONTRANO
RICAVI CORRISPONDENTI ALLE SPESE SOSTENUTE. L'ATTIVITA' VEINE SVOLTA
SECONDO CRITERI ANTIECONOMICI.
Malgrado l'altissimo monte delle retribuzioni denunciate per gli anni 2017 e 2018, NON si riscontrano ricavi corrispondenti per valutare l'economicità dell'attività imprenditoriale:
La società NON ha fornito prova alcuna in ordine ai presunti acquisti alla pianta, ed, anzi, gli accertamenti condotti da questo ufficio hanno avuto esito negativo.
Infatti, non esiste un solo documento contabile/amministrativo che possa giustificare anche una sola giornata di quelle denunciate.
Anzi, le fatture estratte dai fornitori durante l'accertamento, non indicano le particelle del terreno in cui avveniva la raccolta, costituendo, quindi, titolo NON idoneo per giustificare l'enorme mole di manodopera dichiarata. A ciò si aggiunga l'atteggiamento errato da parte della stessa società che dichiara tra la manodopera denunciata tutti i rappresentanti legali che nel tempo si sono succeduti:
[...]
e , che risultano, altresì, percettori delle prestazioni Controparte_3 Persona_1 erogate dall'Istituto scrivente.
Le dichiarazioni rese dai dipendenti in forza risultano assai generiche, e non permettono una ricostruzione analitica degli stessi dipendenti all'interno della società, anzi costituiscono ulteriore elemento che permette di affermare come la società viene costituita al solo fine di permettere a tutti gli OTD in forza di percepire le prestazioni, senza che sia possibile ricostruire anche una minima attività imprenditoriale.
A ciò va aggiunto che un'attività economica, degna di essere chiamata tale, non può essere condotta secondo i criteri antieconomici adottati dalla società in esame, che produce debiti, anche, e soprattutto, nei confronti dello stato, con una facilità disarmante, e l'unico rimedio che riesce a porre in essere è la chiusura della società, dopo avere assunto centinaia di dipendenti, garantendo a loro il requisito di accesso alle prestazioni previdenziali erogate da questo Istituto.
Certamente, un'attività che NON è stata posta in essere secondo i criteri di buon andamento, efficienza ed efficacia, di un'azienda sana, ma, neanche, secondo il meno rigido criterio del buon padre di famiglia. In altri termini la società è stata costituita al solo fine di fare percepire prestazioni assistenziali
SPROPORZIONE TRA E GIRONATE DENUNCIATE. Si Parte_4 evidenzia una sproporzione tra la denuncia aziendale e le giornate di manodopera occupata:
In definitiva, dall'indagine ispettiva, è pacificamente emersa, una produzione di dichiarazioni di manodopera occupata, di fatto finalizzata all'attribuzione indebita di giornate lavorative, volte al perseguimento di prestazioni da parte dell'Istituto Previdenziale, altrimenti non dovute.
CP_ In definitiva, tutto quanto sopra evidenziato ha motivatamente indotto l' resistente a ritenere che la cooperativa non abbia fornito la dimostrazione della esistenza di una effettiva attività economica agricola. Ne è disceso il disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati.
Quanto sopra induce a ritenere che la documentazione prodotta dal ricorrente a fondamento della esistenza del rapporto di lavoro non sia idonea a comprovare quanto chiesto in ricorso, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale e di dubbia veridicità all'esito di quanto accertato in sede ispettiva. E, come sopra precisato, nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, la prova dell'effettività del rapporto non può essere desunta dalla documentazione formalmente attestante l'esistenza di un rapporto di lavoro, alla quale, per le ragioni esposte, non può riconoscersi rilevanza probatoria.
Era onere del ricorrente provare i fatti costitutivi relativi alla esistenza del rapporto di lavoro in questione e poiché, nella specie, per i motivi sopra spiegati, siffatta prova non sussiste, il ricorso non può che essere rigettato.
In ragione della peculiarità del caso e in considerazione della qualità delle parti in causa, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1534/2024 R.G. così statuisce:
Rigetta il ricorso
Compensa le spese di giudizio.
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 4 OTTOBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011